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  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza 7 aprile 2025, n. 9096, la sezione tributaria della Corte di Cassazione torna sul tema dei trust esteri e conferma un principio ormai consolidato: il trust è fiscalmente irrilevante quando il disponente, pur avendo formalmente trasferito i beni al trustee, continua a esercitarne il controllo effettivo. In questi casi il trust è un mero schermo interposto e i redditi vanno imputati direttamente a chi comanda davvero. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

La vicenda

Al centro del giudizio vi è un imprenditore residente in Italia che trasferisce le proprie partecipazioni a un trust costituito nel Regno Unito. Attraverso questo schema – trust estero e holding interposta – i dividendi prodotti da una società operativa italiana vengono fatti transitare verso il veicolo estero, con l’effetto di sottrarli alla tassazione in capo alla persona fisica residente.

L’Agenzia delle Entrate, però, ricostruisce una realtà diversa da quella formale. Emergono istruzioni sistematiche impartite dal disponente al trustee – tramite comunicazioni riservate (email e fax) provenienti dal suo ufficio – con cui il settlor continua a dirigere la gestione e la destinazione del patrimonio. In altri termini, la titolarità è passata sulla carta, ma il potere di disporre è rimasto in mano a chi avrebbe dovuto spogliarsene.

La questione giuridica

Il nodo da sciogliere è se un trust validamente istituito all’estero possa essere disconosciuto sul piano fiscale italiano quando il disponente conserva, di fatto, il controllo sui beni. La difesa del contribuente faceva leva sulla regolarità formale dell’atto istitutivo e sull’assenza, nel documento, di clausole che riservassero poteri al settlor. La questione è quindi capire se conti la forma dell’atto o la sostanza dei rapporti.

Il principio di diritto affermato

La Corte qualifica il trust come interposto e fiscalmente fittizio. Il principio può sintetizzarsi così: il trust è fiscalmente inesistente, quale soggetto interposto, quando il disponente conservi il controllo effettivo sui beni conferiti, anche se tale controllo è esercitato in via di mero fatto e non risulta formalizzato nell’atto istitutivo; in questa ipotesi difetta l’effettiva segregazione patrimoniale e i relativi redditi sono imputati direttamente al disponente.

È la consacrazione del criterio della substance over form: ciò che rileva non è la veste giuridica dichiarata, ma l’assetto reale dei poteri. Anche istruzioni informali ma sistematiche al trustee bastano a rivelare che la segregazione patrimoniale non si è mai realizzata.

La motivazione in sintesi

L’essenza causale del trust è lo spossessamento effettivo: il disponente deve perdere la disponibilità dei beni, che entrano nell’autonoma gestione del trustee nell’interesse dei beneficiari. Quando il settlor mantiene il governo sostanziale del patrimonio – decidendo investimenti, gestione e destinazione – viene meno la reale separazione tra il suo patrimonio personale e quello in trust. Il trust diventa così un involucro privo di effetti, dietro il quale resta il vero titolare.

La Corte precisa che il controllo va valutato in concreto: non occorre che i poteri siano scolpiti nell’atto istitutivo, perché il disconoscimento può fondarsi su elementi di fatto (la corrispondenza riservata, l’assenza di scelte autonome del trustee, la sistematicità delle direttive). La conseguenza è l’irrilevanza fiscale del veicolo e l’imputazione diretta dei redditi al disponente, con applicazione delle imposte dovute e delle sanzioni per la dichiarazione infedele.

Le norme rilevanti

Le conseguenze pratiche per il contribuente

Il trust resta uno strumento pienamente legittimo di pianificazione patrimoniale e successoria, ma regge fiscalmente solo se è autentico. Chi lo utilizza deve essere consapevole dei confini tracciati dalla Cassazione.

Trust che regge Trust a rischio interposizione
Il disponente si spoglia davvero dei beni Il settlor continua a impartire istruzioni al trustee
Il trustee compie scelte di investimento autonome Il trustee si limita a eseguire le direttive del disponente
Esistono delibere e documentazione della gestione indipendente La gestione passa per canali riservati informali
Segregazione patrimoniale effettiva e verificabile I beni restano nella sfera di controllo del disponente

In caso di disconoscimento, le conseguenze sono pesanti: i redditi schermati (qui i dividendi) vengono tassati direttamente in capo al disponente, con recupero a tassazione, interessi e sanzioni per infedele dichiarazione; possono inoltre emergere profili di monitoraggio fiscale (quadro RW) sulle attività estere non dichiarate.

L’orientamento

La pronuncia si colloca in un solco interpretativo costante della sezione tributaria, che da tempo distingue tra trust reali e trust «di comodo» applicando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. La novità di rilievo è la conferma che il controllo idoneo a configurare l’interposizione può essere anche solo di fatto e desumibile da elementi extratestuali, non essendo necessario che i poteri del disponente siano formalizzati nell’atto istitutivo. Il principio vale per i trust esteri ma, in linea di principio, anche per quelli interni e auto-dichiarati.

Spunti pratici

Cosa significa tutto questo, in concreto, per chi ha o valuta un trust?

Esempio. Tizio costituisce un trust nel Regno Unito e vi conferisce le quote della sua società. Se Caio, il trustee, decide in autonomia gli investimenti e Tizio non interferisce, il trust regge e i redditi seguono le regole proprie del trust. Se invece Tizio continua a indicare a Caio cosa fare con i dividendi, il trust è interposto: il Fisco ignora lo schermo e tassa i redditi direttamente in capo a Tizio. Approfondimenti nella sezione TUIR.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Domande frequenti

Quando un trust estero viene ignorato dal Fisco italiano?

Quando è interposto: se il disponente conserva il controllo effettivo sui beni conferiti, anche solo di fatto, manca la segregazione patrimoniale e il trust è fiscalmente inesistente. Beni e redditi vengono tassati direttamente in capo al disponente.

Conta che il controllo del disponente non sia scritto nell'atto istitutivo?

No. La Cassazione 9096/2025 guarda alla sostanza: anche un controllo esercitato di fatto, tramite istruzioni informali e sistematiche al trustee, è sufficiente a configurare l'interposizione, pur in assenza di clausole formali.

Il trust è dunque uno strumento illegale?

No. Il trust è pienamente legittimo per pianificazione patrimoniale e successoria. Regge fiscalmente solo se è reale: il disponente deve spogliarsi davvero dei beni e il trustee deve gestirli in autonomia.

Quali sono le conseguenze del disconoscimento del trust?

I redditi schermati vengono imputati e tassati direttamente in capo al disponente, con recupero a tassazione, interessi e sanzioni per dichiarazione infedele; possono emergere anche profili di monitoraggio fiscale (quadro RW) sulle attività estere.

Come si dimostra che un trust è reale e non interposto?

Provando la gestione indipendente del trustee: delibere, scelte di investimento autonome e motivate, assenza di istruzioni vincolanti del settlor e una segregazione patrimoniale effettiva e documentata.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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