Testo dell'articoloVigente
Materia: Tributi locali / IMU terreni agricoli · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 13510
- I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola sono esenti da IMU.
- L’unica condizione decisiva è la permanenza dell’iscrizione previdenziale agricola, che già presuppone abitualità e prevalenza della partecipazione all’attività: non serve la prevalenza del reddito agricolo.
- L’esenzione spetta quindi anche a chi ha altri redditi o è pensionato, e al coadiuvante familiare iscritto; serve però la coincidenza tra possessore del terreno e titolare della qualifica.
Il caso
Un coltivatore diretto possiede e coltiva il proprio terreno, ma ha anche altri redditi (o è coadiuvante familiare). Il Comune nega l’esenzione IMU, ritenendo che l’attività (o il reddito) agricola non sia prevalente.
La decisione
La Corte chiarisce che, ai fini dell’esenzione IMU dei terreni agricoli, l’elemento decisivo è la permanente iscrizione nella gestione previdenziale agricola come coltivatore diretto o IAP (anche nella veste di coadiuvante familiare): tale iscrizione presuppone già una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione all’attività agricola. Non è quindi (più) richiesta la prevalenza del reddito agricolo sul reddito complessivo: lo status di pensionato o la presenza di altri redditi non impediscono il beneficio, purché sia mantenuta l’iscrizione.
Resta fermo un requisito: la coincidenza tra il soggetto che possiede il terreno (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento) e quello che ha la qualifica di coltivatore diretto o IAP. La sola conduzione del fondo, senza il possesso qualificato, non è sufficiente; nei casi di comproprietà l’esenzione opera per il contitolare in possesso della qualifica.
Il principio di diritto
L’esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP dipende dalla permanente iscrizione nella previdenza agricola, che già implica l’abitualità e la prevalenza dell’attività, senza che rilevi la prevalenza del reddito agricolo o lo status di pensionato, fermo restando la coincidenza tra possesso del terreno e titolarità della qualifica.
Implicazioni pratiche
I coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola non pagano l’IMU sui terreni posseduti e condotti, a prescindere da altri redditi o dalla pensione: ciò tutela chi affianca all’attività agricola un altro lavoro. Attenzione alla coincidenza possesso/qualifica (decisiva nei casi di comproprietà tra familiari) e al mantenimento dell’iscrizione previdenziale, che è il vero presupposto. L’esenzione opera anche in assenza di apposita dichiarazione.
Domande frequenti
Perdo l’esenzione IMU se ho anche un altro lavoro?
No. Conta l’iscrizione nella previdenza agricola come coltivatore diretto o IAP, non la prevalenza del reddito agricolo: l’esenzione spetta anche con altri redditi o da pensionato.
Basta coltivare il terreno?
No. Serve la coincidenza tra chi possiede il terreno (proprietario o titolare di un diritto reale) e chi ha la qualifica di coltivatore diretto/IAP iscritto: la sola conduzione non basta.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 13510 (e n. 14915/2025).
- Art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (coltivatore diretto e IAP).