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Materia: Accertamento / studi di settore e parametri · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635
- L’accertamento basato su studi di settore (o parametri) è un sistema di presunzioni semplici: lo scostamento dagli standard, da solo, non basta a legittimarlo.
- La gravità, precisione e concordanza si perfezionano solo all’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente, a pena di nullità dell’atto.
- Nel contraddittorio il contribuente può provare, con ogni mezzo, le ragioni dello scostamento; solo dopo l’onere si sposta su di lui.
Il caso
L’ufficio rettifica i ricavi di un’impresa applicando lo studio di settore, sulla base del solo scostamento tra quanto dichiarato e i valori «standard» elaborati statisticamente.
La decisione
Le Sezioni Unite (sentenze nn. 26635-26638 del 2009) hanno stabilito che la procedura di accertamento standardizzato mediante studi di settore o parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dal solo scostamento dagli standard, ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento.
Gli standard sono una elaborazione statistica che va adattata alla concreta realtà del singolo contribuente: in sede di contraddittorio questi può dimostrare le specifiche condizioni (stagionalità, crisi, situazioni particolari dell’attività) che giustificano lo scostamento. Solo se il contribuente non partecipa o non offre giustificazioni adeguate, l’onere della prova si sposta a suo carico e gli standard possono fondare l’accertamento.
Il principio di diritto
L’accertamento mediante studi di settore o parametri si fonda su presunzioni semplici, la cui efficacia probatoria non deriva dal solo scostamento dagli standard, ma si perfeziona all’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente, a pena di nullità dell’atto.
Implicazioni pratiche
Un accertamento da studi di settore emesso senza un effettivo contraddittorio preventivo è nullo; il contribuente, dal canto suo, ha tutto l’interesse a partecipare e a documentare le ragioni dello scostamento. Da ricordare l’evoluzione normativa: gli studi di settore sono stati sostituiti dagli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), che non sono uno strumento diretto di accertamento ma orientano i controlli e premiano i contribuenti affidabili; resta fermo il valore di mera presunzione semplice degli scostamenti. Vedi la sezione Accertamento.
Domande frequenti
L’accertamento da studi di settore è automatico?
No. Lo scostamento dagli standard non basta: occorre il contraddittorio obbligatorio col contribuente, a pena di nullità dell’atto. Gli studi sono presunzioni semplici.
Gli studi di settore esistono ancora?
Sono stati sostituiti dagli ISA (indici sintetici di affidabilità), che orientano i controlli e premiano i contribuenti affidabili, restando ferma la natura di presunzione semplice degli scostamenti.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze 18 dicembre 2009, nn. 26635-26638.
- Art. 62-sexies del D.L. 331/1993; art. 10 della legge 146/1998; art. 9-bis del D.L. 50/2017 (ISA).
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