Testo dell'articoloVigente
Materia: IRPEF / tassazione di indennità e risarcimenti · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 25252
- Le somme percepite a titolo di risarcimento sono soggette a IRPEF solo nella parte che ristora un lucro cessante, cioè la perdita di redditi (o ne costituisce un sostitutivo).
- Non sono invece tassabili nella parte che ripara un danno emergente, cioè una perdita patrimoniale di natura diversa dal mancato reddito.
- Il giudice deve esaminare ogni singola voce dell’indennizzo per qualificarla come danno emergente (non imponibile) o lucro cessante (imponibile).
Il caso
Un contribuente, a seguito della cessione bonaria di un terreno per pubblica utilità, percepisce un indennizzo composto da più voci (per diverse causali). L’Agenzia delle Entrate tassa l’intero importo come reddito imponibile.
La decisione
La Corte richiama l’art. 6, comma 2, del TUIR, secondo cui sono tassabili i proventi conseguiti in sostituzione di redditi (anche per cessione dei relativi crediti) e le indennità percepite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (lucro cessante). Restano invece fuori dall’imposizione le somme destinate a riparare un pregiudizio di natura diversa, ossia il danno emergente, che reintegra una perdita patrimoniale e non un mancato guadagno.
Da qui l’obbligo per il giudice di distinguere, esaminando ogni singola voce dell’indennizzo, quelle aventi natura di danno emergente (non imponibili) da quelle di lucro cessante (imponibili). Nel caso esaminato, la decisione di merito è stata cassata con rinvio proprio perché aveva tassato l’indennizzo in blocco, senza operare tale fondamentale distinzione.
Il principio di diritto
Le indennità risarcitorie sono soggette a IRPEF nei limiti in cui reintegrano la perdita di redditi (lucro cessante) o sostituiscono redditi, e non quando riparano un danno emergente; il giudice deve verificare, voce per voce, la natura di ciascuna componente dell’indennizzo.
Implicazioni pratiche
Chi riceve un risarcimento (per esproprio, occupazione, inadempimento contrattuale, ecc.) deve verificarne la composizione: la parte destinata al mancato reddito è tassata (spesso a tassazione separata, se relativa a più anni), mentre la parte che ristora la perdita patrimoniale o un danno non reddituale non lo è. È quindi molto utile che l’atto o la transazione distingua chiaramente le voci, per evitare una tassazione indebita dell’intero importo. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
Devo pagare le tasse su un risarcimento danni?
Solo sulla parte che ristora un lucro cessante (perdita di redditi) o che sostituisce redditi. La parte a titolo di danno emergente (perdita patrimoniale) non è tassabile.
Come si stabilisce cosa è tassabile?
Esaminando voce per voce l’indennizzo: ogni componente va qualificata come danno emergente (non imponibile) o lucro cessante (imponibile). Conviene che l’atto distingua le causali.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 25252.
- Art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
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