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Materia: Redditi d’impresa / perdite su crediti · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 15 febbraio 2025, n. 3878
- Le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi (art. 101, comma 5, TUIR), e non solo nell’ambito delle procedure concorsuali.
- Un accordo transattivo che documenta la situazione creditoria compromessa e la scelta di accettare una somma inferiore costituisce di per sé un elemento certo e preciso.
- Non è necessario aver esperito ogni azione esecutiva né ottenuto una pronuncia di insolvenza del debitore.
Il caso
Un’impresa deduce una perdita su crediti dopo aver concluso un accordo transattivo con cui ha accettato un pagamento inferiore al valore nominale del credito, per chiudere la pendenza. L’ufficio nega la deduzione, ritenendo mancanti gli elementi certi e precisi, in assenza di azioni esecutive o di una dichiarazione di insolvenza.
La decisione
La Corte accoglie la posizione del contribuente. L’art. 101, comma 5, del TUIR consente la deduzione delle perdite su crediti quando risultano da elementi certi e precisi: una categoria che non è limitata alle procedure concorsuali. Un accordo transattivo che attesti la compromissione del credito e la convenienza economica ad accettare una somma ridotta per chiudere la vicenda integra di per sé tali elementi.
Non è quindi indispensabile che il creditore dimostri di aver esperito ogni azione esecutiva o di aver ottenuto una declaratoria di insolvenza del debitore. La Corte distingue inoltre le perdite su crediti dalle sopravvenienze passive: queste ultime presuppongono la corrispondenza con una posta attiva rilevata in un precedente esercizio, e seguono una logica differente.
Il principio di diritto
Le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi, che possono derivare anche da un accordo transattivo documentante la compromissione del credito, senza che sia necessario l’esperimento di ogni azione esecutiva o una pronuncia di insolvenza del debitore.
Implicazioni pratiche
L’impresa può dedurre la perdita derivante da una transazione senza dover prima «inseguire» il debitore con azioni esecutive, purché documenti l’effettiva inesigibilità (anche parziale) del credito e la razionalità economica della scelta. Attenzione a due profili: la perdita va dedotta nell’esercizio di competenza (quando si manifestano gli elementi certi e precisi, non in un anno scelto a piacere) e l’operazione deve avere valide ragioni economiche, per non incorrere in contestazioni di tipo antiabuso. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
Posso dedurre la perdita su un credito chiuso con una transazione?
Sì. Un accordo transattivo che documenta il credito compromesso e la scelta di accettare una somma inferiore costituisce elemento certo e preciso ai fini dell’art. 101, comma 5, TUIR.
Devo prima fare causa al debitore?
No. Non è necessario aver esperito ogni azione esecutiva o ottenuto una dichiarazione di insolvenza: contano gli elementi certi e precisi che attestano l’inesigibilità del credito.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 15 febbraio 2025, n. 3878.
- Art. 101, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
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