Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 108/2026 – Riparazione pecuniaria per reati contro la PA

    Con la sentenza n. 108/2026 la Corte costituzionale ha cancellato la riparazione pecuniaria automatica prevista dall’art. 322-quater del codice penale per i reati di corruzione e affini, perché si traduceva in una seconda confisca della stessa somma.

    Di cosa si tratta

    Chi viene condannato per corruzione subisce gia la confisca del prezzo del reato (la somma indebitamente ricevuta). L’art. 322-quater del codice penale, introdotto nel 2015 e poi modificato nel 2019, imponeva al giudice di ordinare in piu il pagamento, a favore dell’amministrazione danneggiata, di una somma pari proprio a quanto incassato illecitamente. Il caso nasce da un militare della Guardia di finanza condannato per aver ricevuto 5.000 euro durante una verifica fiscale: gli erano stati applicati sia la confisca di 5.000 euro sia altri 5.000 euro di riparazione pecuniaria. La Corte di cassazione, chiamata a decidere il ricorso, ha sospettato che questo doppio prelievo sullo stesso importo fosse irragionevole e contrario al principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione. La questione tocca un nodo concreto: quando lo Stato punisce un reato economico, fin dove puo spingersi nel sottrarre denaro al condannato senza superare il confine tra sanzione e duplicazione punitiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 322-quater del codice penale, nella versione del 2015 e in quella modificata nel 2019, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione (oltre agli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE). A sollevare la questione e stata la Corte di cassazione, sesta sezione penale, nel processo a carico di un finanziere condannato per corruzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 322-quater cod. pen., sia nel testo del 2015 sia in quello modificato nel 2019. In via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 165, quarto comma, cod. pen., che a quella riparazione si collegava. La riparazione pecuniaria, sommandosi alla confisca dello stesso prezzo del reato, comportava un prelievo doppio sulla medesima somma, in contrasto con la ragionevolezza e con la funzione della pena.

    Il principio

    Una sanzione che impone di versare una seconda volta una somma gia confiscata come prezzo del reato e costituzionalmente illegittima: lo Stato non puo prelevare due volte lo stesso importo a titolo punitivo per lo stesso fatto.

    Domande e risposte

    La sentenza significa che la corruzione viene punita di meno?

    No. Restano la pena detentiva e la confisca del prezzo o profitto del reato. Viene meno solo l’obbligo aggiuntivo di pagare una seconda volta una somma identica a quella gia confiscata, perche quel doppio prelievo era la parte ritenuta incostituzionale.

    Chi ha gia pagato la riparazione pecuniaria puo riavere i soldi?

    La dichiarazione di illegittimita costituzionale fa venire meno la norma; gli effetti sui singoli rapporti vanno valutati caso per caso davanti al giudice dell’esecuzione, tenendo conto se la condanna sia definitiva e dei limiti dei rapporti ormai esauriti. Per la propria posizione e necessario rivolgersi a un avvocato.

    La pronuncia vale solo per la Guardia di finanza?

    No. L’art. 322-quater si applicava a tutti i reati contro la pubblica amministrazione elencati nella norma (peculato, concussione, corruzione e altri). La declaratoria di illegittimita ha quindi portata generale per quei reati.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro della ragionevolezza: il doppio prelievo sulla stessa somma e stato giudicato irragionevole.
    • Art. 27 della Costituzione — la pena deve tendere alla rieducazione; una sanzione patrimoniale duplicata ne tradisce la funzione.
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  • Corte cost. n. 40/2026 – Trattenimento dei richiedenti protezione internazionale

    Con la sentenza n. 40/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale introdotto dal d.l. n. 37 del 2025, sollevate dalla Corte di cassazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 142 del 2015 disciplina l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; il decreto-legge n. 37 del 2025 (convertito nella legge n. 75 del 2025), dedicato al contrasto dell’immigrazione irregolare, vi ha inserito un comma sul trattenimento di queste persone. La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha dubitato della conformità di tale previsione con numerosi principi costituzionali e con norme sovranazionali a tutela della libertà personale e del controllo giurisdizionale sulla detenzione. La materia è delicata perché tocca la libertà personale di chi chiede protezione e le garanzie minime che la Costituzione e le fonti internazionali assicurano contro la privazione della libertà. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito: ha dichiarato inammissibili le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 75, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione tra l’altro all’art. 5 CEDU), nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE. Rimettente la Corte di cassazione, sezione prima penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito del contrasto con la Costituzione, per difetti nell’impostazione della questione.

    Il principio

    L’inammissibilità non sana né conferma la norma: il dubbio sulla disciplina del trattenimento dei richiedenti protezione potrà essere riproposto in un giudizio correttamente impostato.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se il trattenimento sia legittimo?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi non si è espressa sul merito della conformità a Costituzione.

    Quale libertà era in gioco?

    La libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost. e dall’art. 5 della CEDU, che assistono anche i richiedenti protezione internazionale.

    La norma sul trattenimento resta in vigore?

    Sì. L’inammissibilità lascia inalterata la disposizione, che potrà essere riesaminata in futuro.

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  • Corte cost. n. 39/2026 – Giustizia contabile e accentramento del contenzioso

    Con la sentenza n. 39/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 in materia di riparto della giurisdizione contabile, sollevato dalle sezioni riunite della Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza Covid il decreto-legge n. 137 del 2020 (convertito nella legge n. 176 del 2020) ha introdotto, con l’art. 23-quater, regole sul riparto e sull’accentramento di alcune controversie davanti alla Corte dei conti. Le sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, hanno sollevato più questioni con sei ordinanze, dubitando della conformità di tali regole con principi quali il giudice naturale, l’effettività della tutela e il riparto della giurisdizione. La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha accolto la censura sul comma 2 dell’art. 23-quater, dichiarandolo illegittimo, mentre ha dichiarato inammissibili le altre questioni relative al comma 1 e ha definito le questioni di ammissibilità degli interventi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, in riferimento a una pluralità di parametri, tra cui gli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 104, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione al diritto dell’Unione europea e alla CEDU), su iniziativa della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 come convertito. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul comma 1, ha ritenuto ammissibile la costituzione del Procuratore generale della Corte dei conti e inammissibile l’intervento di una società in uno dei giudizi.

    Il principio

    Le regole sul riparto e l’accentramento del contenzioso contabile devono rispettare i principi costituzionali sulla giurisdizione: la disposizione censurata è stata espunta dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Quale parte della norma è stata annullata?

    Il comma 2 dell’art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020, dichiarato incostituzionale; il comma 1 è rimasto fuori dal merito per inammissibilità delle relative questioni.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Le sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, con sei ordinanze poi riunite.

    Cosa significa che l’intervento di una società è stato dichiarato inammissibile?

    Che quel soggetto non aveva titolo a partecipare a quello specifico giudizio davanti alla Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 38/2026 – Improcedibilità per superamento dei termini e prescrizione

    Con la sentenza n. 38/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina dei termini di durata dei giudizi di impugnazione introdotta dalla riforma Cartabia, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.

    Di cosa si tratta

    La legge delega n. 134 del 2021 (riforma Cartabia) ha introdotto l’istituto dell’improcedibilità, che impone termini massimi di durata dei giudizi di impugnazione, coordinandosi con le modifiche alla disciplina della prescrizione introdotte dalla legge n. 3 del 2019. La Corte d’appello di Lecce, in un procedimento penale, ha dubitato della ragionevolezza di questo meccanismo e della sua compatibilità con il principio di legalità in materia penale. La questione tocca un nodo molto sentito: come conciliare la ragionevole durata del processo con la pretesa punitiva dello Stato e con la posizione dell’imputato. La Corte ha confermato la legittimità della scelta del legislatore, ritenendo non irragionevole il sistema dei termini di improcedibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, su iniziativa della Corte d’appello di Lecce, sezione prima penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dei termini di improcedibilità introdotta dalla riforma è conforme alla Costituzione.

    Il principio

    Il meccanismo dell’improcedibilità legato ai termini di durata dei giudizi di impugnazione è una scelta del legislatore non irragionevole e compatibile con il principio di legalità penale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’improcedibilità introdotta dalla riforma Cartabia?

    È la causa che impone termini massimi di durata dei giudizi di appello e cassazione; superati i termini, il giudizio di impugnazione non può più proseguire.

    La disciplina resta in vigore?

    Sì. La Corte ha respinto le censure confermando la legittimità costituzionale del meccanismo.

    Che differenza c’è con la prescrizione?

    La prescrizione estingue il reato col decorso del tempo; l’improcedibilità opera invece sui tempi delle impugnazioni dopo la sentenza di primo grado.

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  • Corte cost. n. 37/2026 – Tetto ai trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici

    Con la sentenza n. 37/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul limite ai trattamenti economici e pensionistici previsto dal d.l. n. 201 del 2011, sollevata dalla Corte dei conti per la Campania.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito nella legge n. 214 del 2011) ha introdotto misure di consolidamento dei conti pubblici, tra cui regole che incidono sui trattamenti economici e pensionistici. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, ha dubitato della ragionevolezza della disciplina in riferimento al principio di eguaglianza, in un contenzioso che coinvolgeva l’INPS e un pensionato. In gioco c’era il bilanciamento tra le esigenze di finanza pubblica, che giustificano misure di contenimento della spesa, e la tutela delle posizioni dei singoli interessati. La Corte ha riunito i giudizi sollevati con due ordinanze e ha respinto la censura, confermando la legittimità della disciplina; ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su iniziativa della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 3 Cost. e inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti. La disciplina resta quindi in vigore.

    Il principio

    Le misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sui trattamenti economici non violano il principio di eguaglianza se sostenute da una giustificazione ragionevole legata alle esigenze di finanza pubblica.

    Domande e risposte

    La misura sui trattamenti resta applicabile?

    Sì. La Corte ha respinto la censura: la disciplina è conforme all’art. 3 Cost.

    Perché l’intervento del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile?

    Perché non ricorrevano le condizioni processuali per la sua partecipazione al giudizio davanti alla Corte.

    Chi ha sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, con due ordinanze poi riunite.

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  • Corte cost. n. 36/2026 – Ineleggibilità e cariche regionali in Campania

    Con la sentenza n. 36/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Governo contro una legge della Regione Campania in materia di organizzazione regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale una disposizione della legge della Regione Campania n. 6 del 2025, che modificava una precedente legge regionale sul rilancio dell’economia regionale e sull’organizzazione. Il ricorso statale lamentava il contrasto con i principi di eguaglianza, con la disciplina dell’accesso alle cariche pubbliche e con i limiti che la Costituzione pone alla potestà legislativa regionale in materia elettorale e di organizzazione. Il giudizio in via principale è quello in cui lo Stato e le Regioni si contestano reciprocamente le rispettive leggi davanti alla Corte. In questo caso la Corte ha ritenuto che la Regione fosse rimasta nei limiti delle proprie competenze, respingendo le censure del Governo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione regionale campana è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    La Regione, nell’organizzare i propri uffici e cariche, opera legittimamente se rispetta i principi di eguaglianza e i limiti che la Costituzione pone alla legislazione regionale in materia di accesso alle cariche.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale, cioè nel giudizio Stato-Regioni.

    La legge regionale campana resta valida?

    Sì. Le questioni sono state respinte e la disposizione continua ad applicarsi.

    Cosa prevede l’art. 122 Cost. richiamato?

    Fissa principi in materia di sistema di elezione e di casi di ineleggibilità e incompatibilità degli organi regionali, da coordinare con la legge dello Stato.

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  • Corte cost. n. 35/2026 – Reddito di cittadinanza e false dichiarazioni

    Con la sentenza n. 35/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul reato connesso alle false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, sollevate dal Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    Per accedere al reddito di cittadinanza occorreva presentare dichiarazioni sui requisiti reddituali e patrimoniali. Il decreto-legge n. 4 del 2019 (convertito nella legge n. 26 del 2019) puniva chi rendeva o utilizzava dichiarazioni o documenti falsi per ottenere il beneficio. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della ragionevolezza e della proporzione di questa fattispecie penale, anche in rapporto alla funzione rieducativa della pena. Era in gioco il punto di equilibrio tra la tutela delle risorse pubbliche destinate al sostegno dei più deboli e la severità della sanzione penale per chi accede indebitamente alla misura. La Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore di presidiare con sanzione penale la veridicità delle dichiarazioni non sia irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (reddito di cittadinanza e pensioni), convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la fattispecie penale che punisce le false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza è conforme alla Costituzione.

    Il principio

    Il legislatore può presidiare con sanzione penale la veridicità delle dichiarazioni per accedere a una prestazione sociale, a tutela delle risorse pubbliche e della corretta destinazione del beneficio.

    Domande e risposte

    Resta reato dichiarare il falso per ottenere il reddito di cittadinanza?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della norma penale, che continua ad applicarsi ai fatti commessi sotto la sua vigenza.

    Perché il giudice aveva dubitato della norma?

    Per possibili profili di irragionevolezza e di sproporzione della pena rispetto alla funzione rieducativa.

    La sentenza riguarda anche le pensioni?

    Il giudizio verteva sull’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, che disciplinava reddito di cittadinanza e pensioni: la pronuncia riguarda la specifica fattispecie sulle false dichiarazioni.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 34/2026 – Favoreggiamento della prostituzione e tenuità del fatto

    Con la sentenza n. 34/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul reato di favoreggiamento della prostituzione previsto dalla legge Merlin, sollevate dal Tribunale di Bologna.

    Di cosa si tratta

    La legge 20 febbraio 1958, n. 75 (cosiddetta legge Merlin) punisce, fra l’altro, il favoreggiamento della prostituzione altrui. Il Tribunale di Bologna, in un procedimento penale, ha dubitato della legittimità della norma sotto il profilo della ragionevolezza e della funzione della pena, mettendo in discussione l’ampiezza della fattispecie. La Corte ha ricordato che la cornice edittale prevista, che va da due a sei anni di reclusione, consente al giudice di graduare la pena in modo proporzionato alla concreta gravità del fatto, valutando tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale. La descrizione volutamente ampia del reato non si traduce quindi in un’indebita rigidità sanzionatoria, perché resta affidato al giudice un largo potere di adeguamento al caso concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina del favoreggiamento della prostituzione è conforme alla Costituzione perché la pena, modulabile dal giudice tra due e sei anni, consente una risposta proporzionata alla gravità del singolo caso.

    Il principio

    Una fattispecie descritta in modo ampio non è di per sé incostituzionale se la cornice di pena lascia al giudice il potere di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto.

    Domande e risposte

    La legge Merlin sul favoreggiamento è stata cancellata?

    No. La Corte ha confermato la legittimità della norma, che resta in vigore.

    Come si evita che la pena sia sproporzionata?

    Il giudice modula la pena tra due e sei anni valutando tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., cioè natura, mezzi, tempo e modalità del fatto.

    La genericità della norma viola la Costituzione?

    Secondo la Corte no: lascia al giudice un margine di valutazione che permette di adeguare la risposta al caso concreto.

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  • Corte cost. n. 33/2026 – Confisca di armi e munizioni e diritti del proprietario

    Con la sentenza n. 33/2026 la Corte costituzionale ha respinto e in parte dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina del controllo delle armi prevista dalla legge n. 110 del 1975, sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria.

    Di cosa si tratta

    La causa nasce da un procedimento penale in materia di armi. Il Tribunale di Reggio Calabria ha messo in discussione il combinato disposto dell’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che integra la disciplina sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. Il dubbio riguardava il bilanciamento fra le esigenze di pubblica sicurezza, che giustificano regole rigorose su detenzione e circolazione delle armi, e i diritti della persona coinvolta nel procedimento, sia sul piano della difesa sia su quello della proporzione della risposta sanzionatoria. La Corte ha esaminato le diverse censure separando quelle ritenute mal poste, che ha dichiarato inammissibili, da quelle esaminate nel merito, che ha respinto confermando la tenuta costituzionale della disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto dell’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (questioni dichiarate inammissibili) e agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (questioni dichiarate non fondate). Rimettente il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 2 e 3 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 7 CEDU). La disciplina resta quindi in vigore.

    Il principio

    La disciplina del controllo delle armi resiste al vaglio di costituzionalità: le esigenze di sicurezza giustificano regole stringenti purché rispettose dei principi di legalità e del diritto di difesa.

    Domande e risposte

    La normativa sulle armi cambia dopo questa sentenza?

    No. La Corte ha respinto le censure di merito e dichiarato inammissibili le altre: la disciplina resta quella vigente.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili e altre no?

    Le inammissibili presentavano difetti di impostazione; quelle esaminate nel merito sono state ritenute infondate, cioè conformi alla Costituzione.

    Che rilievo ha l’art. 7 della CEDU richiamato?

    L’art. 7 CEDU sancisce il principio di legalità penale; la Corte ne ha escluso la violazione confermando la prevedibilità della disciplina.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 32/2026 – Sospensione condizionale della pena e riabilitazione

    Con la sentenza n. 32/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale nella parte in cui negava la sospensione condizionale della pena a chi avesse riportato una precedente condanna già coperta da riabilitazione.

    Di cosa si tratta

    La sospensione condizionale è il beneficio che consente, entro certi limiti di pena, di non eseguire subito la condanna se il condannato non commette nuovi reati. Il codice penale (art. 164) ne escludeva la concessione a chi avesse già subito una precedente condanna a pena detentiva, anche quando per quella condanna fosse intervenuta la riabilitazione, cioè l’istituto che cancella gli effetti penali di una condanna dopo un periodo di buona condotta. Il Giudice dell’udienza preliminare di Catania ha ritenuto irragionevole che un beneficio venisse precluso da un precedente ormai ‘estinto’ dalla riabilitazione. In gioco c’era la coerenza del sistema: la riabilitazione serve proprio a restituire al condannato una posizione pulita, e farla pesare ancora contro di lui appariva contraddittorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, su iniziativa del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. nella parte in cui precludeva la sospensione condizionale a chi avesse riportato una precedente condanna già riabilitata, anche quando le pene cumulate superino i limiti previsti. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 178, ultimo inciso, cod. pen.

    Il principio

    La riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna: un precedente ormai riabilitato non può continuare a impedire l’accesso alla sospensione condizionale della pena.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in concreto?

    Chi ha ottenuto la riabilitazione per una vecchia condanna non se la vede più opporre come ostacolo automatico alla sospensione condizionale di una nuova pena.

    Che cos’è la riabilitazione?

    È l’istituto che, dopo un congruo periodo di buona condotta, cancella gli effetti penali di una condanna, restituendo al condannato la sua posizione.

    La parte sull’art. 178 è stata accolta?

    No. Su quella disposizione la Corte ha dichiarato la questione non fondata, ritenendola conforme alla Costituzione.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 31/2026 – Lettura della corrispondenza dei detenuti

    Con la sentenza n. 31/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul controllo della corrispondenza dei detenuti previsto dall’ordinamento penitenziario, sollevate dal Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda il regime di controllo della corrispondenza dei detenuti disciplinato dalla legge sull’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975). Il Tribunale di Firenze, nel corso di un procedimento penale, ha dubitato della legittimità delle norme che disciplinano la limitazione e il controllo delle comunicazioni di chi è ristretto in carcere. La posta in gioco riguarda l’equilibrio fra le esigenze di sicurezza e ordine all’interno degli istituti penitenziari, da un lato, e la libertà e segretezza della corrispondenza e gli altri diritti della persona detenuta, dall’altro. La Corte, però, non è entrata nel merito: ha ritenuto che le questioni, così come formulate dal giudice rimettente, non potessero essere esaminate. La decisione lascia quindi inalterata la disciplina vigente, senza affermare né la sua conformità né il suo contrasto con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), e, in via subordinata, l’art. 40 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione. A sollevare il dubbio è stato il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni, comprese quelle sollevate in via subordinata sull’art. 40 in riferimento all’art. 15 Cost. L’inammissibilità significa che la Corte non si è pronunciata sul merito del contrasto con la Costituzione, per carenze o difetti nel modo in cui il giudice ha impostato la questione.

    Il principio

    Una pronuncia di inammissibilità non equivale a un giudizio di conformità della norma a Costituzione: la questione potrà essere riproposta in un nuovo giudizio se correttamente motivata e rilevante.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha deciso se la norma sia o meno legittima: ha riscontrato un ostacolo procedurale o motivazionale che le ha impedito di esaminare il merito.

    La disciplina sul controllo della corrispondenza dei detenuti resta in vigore?

    Sì. L’inammissibilità lascia le norme così come sono; non le abroga e non le modifica.

    Il detenuto può comunque far valere i suoi diritti?

    Sì. Restano gli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento penitenziario, e un altro giudice potrebbe in futuro risollevare la questione in modo diverso.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Impatriati e lavoro autonomo: come applicare il 50% in dichiarazione (Quadro RE)

    Risposta secca. Se hai trasferito la residenza fiscale in Italia dal 2024 ed eserciti arte o professione in contabilità ordinaria o semplificata (non forfettaria), il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) ti consente di far concorrere il reddito di lavoro autonomo all’IRPEF solo al 50% (40% se hai un figlio minore), entro un tetto di reddito agevolabile di 600.000 euro l’anno. L’agevolazione si applica direttamente nel Quadro RE del modello Redditi PF, barrando la casella impatriati con il codice corrispondente al nuovo regime: il software riduce la base imponibile in automatico. I forfettari sono esclusi: i due regimi sono incompatibili nello stesso periodo d’imposta.

    Di quale regime stiamo parlando: il nuovo, non il vecchio

    Prima di tutto un chiarimento che evita errori grossolani in dichiarazione. Esistono due regimi impatriati diversi, e applicare le regole sbagliate significa esporre numeri errati nel Quadro RE.

    • Vecchio regime – art. 16 D.Lgs. 147/2015 (decreto crescita): riguarda chi ha trasferito la residenza in Italia fino al 2023. Prevedeva esenzioni più generose (in molti casi reddito imponibile al 30%, o al 10% per chi si trasferiva al Sud) e chi vi è già dentro continua a usarlo fino a scadenza naturale.
    • Nuovo regime – art. 5 D.Lgs. 209/2023: si applica a chi trasferisce la residenza a partire dal periodo d’imposta 2024. È meno vantaggioso (imponibile al 50%, con tetto) ma resta significativo. È quello che interessa l’autonomo rientrato nel 2024 o nel 2025.

    Se sei rientrato nel 2025, quindi, il tuo riferimento è esclusivamente il nuovo art. 5. La circolare AdE 33/E del 2023 e le istruzioni del decreto crescita non ti riguardano.

    Chi può accedere: i requisiti del nuovo regime

    L’autonomo non forfettario rientra nell’ambito oggettivo del regime: il nuovo art. 5 comprende espressamente i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, oltre a quelli di lavoro dipendente e assimilati. Restano invece esclusi i redditi d’impresa.

    I requisiti soggettivi principali sono:

    • Non residenza pregressa: non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Il vincolo si allunga se l’attività in Italia è svolta a favore dello stesso soggetto presso cui si lavorava all’estero (o di un soggetto dello stesso gruppo): in tal caso servono sei periodi, o sette periodi se prima del trasferimento all’estero la persona era già stata impiegata in Italia presso lo stesso datore o gruppo.
    • Impegno a risiedere in Italia: mantenere la residenza fiscale italiana per almeno quattro anni. In difetto, si decade con recupero delle imposte e interessi.
    • Attività prestata in Italia: l’attività deve essere svolta per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato.
    • Elevata qualificazione o specializzazione: occorre possedere i requisiti definiti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007 (in pratica, titolo di studio di livello terziario o qualifica professionale equiparata). Questo è un punto delicato per gli autonomi: senza il requisito di qualificazione il regime non spetta.

    Quanto è esente per l’autonomo e il tetto agevolabile

    Il meccanismo è quello dell’esenzione parziale: il reddito non è tassato con un’imposta sostitutiva, ma concorre alla base imponibile IRPEF in misura ridotta. Nel concreto:

    • 50% imponibile (quindi 50% esente) come regola generale;
    • 40% imponibile (60% esente) se il lavoratore si trasferisce con un figlio minore, oppure in caso di nascita o adozione di un minore durante il periodo di fruizione, a condizione che il figlio risieda in Italia.

    Il beneficio opera entro un limite di reddito agevolabile di 600.000 euro annui. La quota di reddito di lavoro autonomo che eccede tale soglia concorre integralmente alla base imponibile, senza riduzione. Per un autonomo con compensi medi questo tetto raramente morde, ma per i professionisti ad alto reddito diventa il vincolo determinante.

    Va sottolineato che la riduzione si applica sul reddito netto di lavoro autonomo (compensi meno spese deducibili), non sui compensi lordi: il regime agisce a valle della determinazione ordinaria del reddito professionale.

    Come si indica in dichiarazione: il Quadro RE

    L’autonomo non forfettario determina il reddito di lavoro autonomo nel Quadro RE del modello Redditi PF (i forfettari, invece, usano il Quadro LM, ma – come vedremo – sono esclusi dal regime impatriati). Il Quadro RE prevede una casella dedicata agli impatriati: barrandola e indicando il codice della disciplina agevolativa applicabile, il calcolo del reddito imponibile viene rimodulato secondo la percentuale di imponibilità prevista.

    Nel modello Redditi PF 2026 il Quadro RE gestisce con codici diversi (da 1 a 9) le varie versioni del regime impatriati e degli altri regimi agevolati (docenti e ricercatori, sportivi). Le percentuali di imponibilità associate variano dal 10% al 50% a seconda del codice. Per il nuovo regime art. 5 D.Lgs. 209/2023 la percentuale di imponibilità è del 50% (o 40% con figlio minore) entro il tetto di 600.000 euro.

    In termini di flusso di calcolo, nel rigo che esprime la differenza tra compensi e spese si determina il reddito lordo dell’attività; il software, letta la casella impatriati e il relativo codice, riduce la quota che confluisce nel reddito imponibile esposto nel rigo finale del quadro. È inoltre prevista la possibilità di indicare la quota di reddito che si intende escludere dall’agevolazione – ad esempio la parte eccedente il tetto dei 600.000 euro – in modo da ricondurre il beneficio nei limiti di legge.

    Sul numero esatto del rigo e del codice da indicare conviene seguire pedissequamente le istruzioni ministeriali del modello dell’anno di riferimento: la numerazione dei righi e l’abbinamento codice/percentuale possono variare di anno in anno, e qui si gioca la correttezza dell’imponibile. Affidarsi al software dichiarativo aggiornato e verificare il risultato con le istruzioni AdE è la prassi più sicura.

    Perché i forfettari sono esclusi

    Il regime impatriati e il regime forfettario (L. 190/2014) sono incompatibili nello stesso periodo d’imposta, perché rispondono a logiche opposte: il forfettario sostituisce l’IRPEF con un’imposta sostitutiva su un reddito già determinato in modo forfetario, mentre l’impatriato riduce l’imponibile IRPEF ordinario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi, rientrando, opta per il forfettario non può fruire dell’agevolazione impatriati per quel periodo. La conseguenza pratica: l’autonomo che vuole il 50% deve restare (o passare) al regime ordinario o semplificato e dichiarare nel Quadro RE, non nel Quadro LM. Nulla vieta, in linea teorica, di alternare i due regimi in anni diversi, purché ricorrano i presupposti di ciascuno.

    Durata e cause di decadenza

    L’agevolazione spetta per il periodo d’imposta del trasferimento e i quattro successivi, quindi per un massimo di cinque anni. Per chi ha trasferito la residenza nel 2024 ed effettuato un acquisto immobiliare residenziale in Italia nei termini previsti, è possibile una proroga di ulteriori tre anni (regola transitoria specifica per i rientri 2024).

    Si decade dal beneficio – con recupero delle imposte risparmiate e relativi interessi – se la residenza fiscale in Italia non viene mantenuta per almeno quattro anni dal trasferimento. È la cautela principale da tenere a mente: il vantaggio fiscale è condizionato a una permanenza effettiva.

    Casi pratici

    Tizio, consulente rientrato nel 2025 con 80.000 euro di compensi

    Tizio è un consulente IT con partita IVA in regime semplificato, residente all’estero dal 2019 al 2024, rientrato e iscritto come residente fiscale italiano nel 2025. Possiede una laurea (requisito di elevata qualificazione) e non era residente in Italia nei tre anni precedenti. Nel 2025 fattura 80.000 euro di compensi e sostiene 15.000 euro di spese deducibili, per un reddito netto di lavoro autonomo di 65.000 euro.

    Senza figli minori, applica il regime al 50%: il reddito netto concorre all’IRPEF per 32.500 euro (il 50% di 65.000), mentre la restante metà è esente. In dichiarazione, Tizio compila il Quadro RE come di consueto, barra la casella impatriati indicando il codice del nuovo regime e lascia che il calcolo riduca l’imponibile. Resta ben al di sotto del tetto dei 600.000 euro, quindi non deve escludere alcuna quota eccedente. Non può usare il forfettario per lo stesso anno se vuole questa agevolazione.

    Caio, professionista ad alto reddito con figlio minore

    Caio rientra nel 2025 con un figlio minore che risiede con lui in Italia e consegue un reddito netto di lavoro autonomo di 700.000 euro. Avendo un figlio minore, la percentuale di imponibilità scende al 40%, ma solo entro il tetto di 600.000 euro. Quindi: 600.000 euro agevolati al 40% danno 240.000 euro imponibili; i 100.000 euro eccedenti concorrono per intero. Totale imponibile da Quadro RE: 340.000 euro. La quota eccedente il tetto va gestita secondo le istruzioni del modello, indicando la parte non agevolabile.