Art. 46 c.p.c. – Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza [1] che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43, secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.
La parte che propone l’istanza, nei cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.
Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.
Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
[1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando, in seguito all’ordinanza [1] che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.
[1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.
![Articolo 44 Codice di Procedura Civile: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla competenza](https://leggeinchiaro.it/wp-content/uploads/2026/05/liec-cpc-1778103625-scaled.jpg)
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ordinanza [1] che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.
[1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il provvedimento [1] che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.
La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.
Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza [2] che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.
[1] La parola «sentenza» è sostituita con «provvedimento» dall’art. 45, comma 5a, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 5b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ordinanza [1] che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367.
La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. [1]
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza [2] la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. [3]
[1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 3a, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 3b, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[3] Comma modificato dall’art. 45, comma 3c, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza [1] alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.
La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 [2].
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore [2].
Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 [2].
Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo [3].
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e [4] al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale [3].
[1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Comma aggiunto dall’art. 5, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[3] Comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, L. 21 novembre 1991, n. 374.
[4] Le parole «al pretore o» sono state soppresse dal D.L. 19 febbraio 1998, n.51.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
[abrogato] Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d’ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all’estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d’ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana [1].
[1] Comma abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.