Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 198 D.Lgs. 174/2016 – Non riproponibilità di appello dichiarato improcedibile o inammissibile

    Art. 198 D.Lgs. 174/2016 – Non riproponibilità di appello dichiarato improcedibile o inammissibile

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

  • Art. 197 D.Lgs. 174/2016 – Trattazione e decisione

    Art. 197 D.Lgs. 174/2016 – Trattazione e decisione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili.

    2. Il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma dell’articolo 99.

  • Art. 196 D.Lgs. 174/2016 – Improcedibilità dell’appello

    Art. 196 D.Lgs. 174/2016 – Improcedibilità dell’appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se l’appellante non compare all’udienza di discussione… il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

  • Art. 195 D.Lgs. 174/2016 – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

    Art. 195 D.Lgs. 174/2016 – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

  • Art. 194 D.Lgs. 174/2016 – Nuovi documenti e nuove prove

    Art. 194 D.Lgs. 174/2016 – Nuovi documenti e nuove prove

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio d’appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

  • Art. 193 D.Lgs. 174/2016 – Nuove domande ed eccezioni

    Art. 193 D.Lgs. 174/2016 – Nuove domande ed eccezioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d’ufficio.

    2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

  • Art. 192 D.Lgs. 174/2016 – Riserva facoltativa di appello

    Art. 192 D.Lgs. 174/2016 – Riserva facoltativa di appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Contro le sentenze previste dall’articolo 102, comma 6, lettera d), l’appello può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare.

    2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l’appello è proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

    3. La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

    4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dall’articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.

  • Art. 191 D.Lgs. 174/2016 – Costituzione in appello

    Art. 191 D.Lgs. 174/2016 – Costituzione in appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini previsti per i procedimenti in primo grado.

  • Art. 190 D.Lgs. 174/2016 – Forma e contenuto dell’appello

    Art. 190 D.Lgs. 174/2016 – Forma e contenuto dell’appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 86 e deve essere motivato.

    2. L’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l’indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

    3. L’atto di appello deve contenere l’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.

    4. La proposizione dell’appello sospende l’esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall’articolo 169 per i giudizi pensionistici.

    5. Il giudice d’appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

    6. L’istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell’istante, all’altra parte.

  • Art. 188 D.Lgs. 174/2016 – Effetti dell’estinzione del procedimento d’impugnazione

    Art. 188 D.Lgs. 174/2016 – Effetti dell’estinzione del procedimento d’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio.

  • Art. 189 D.Lgs. 174/2016 – Legittimazione a proporre l’appello

    Art. 189 D.Lgs. 174/2016 – Legittimazione a proporre l’appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’appello è proponibile dalle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all’impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.

  • Art. 187 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione del procedimento d’impugnazione

    Art. 187 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione del procedimento d’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.