Testo dell'articoloVigente
Materia: Tributi locali / IMU e leasing immobiliare · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 5447
- Durante il leasing il soggetto passivo IMU è l’utilizzatore; conta il vincolo contrattuale che ne legittima il possesso, non il mero possesso materiale.
- In caso di risoluzione del contratto (per inadempimento), il soggetto passivo IMU torna alla società di leasing (concedente) dal momento della risoluzione.
- È irrilevante che l’immobile non sia stato ancora riconsegnato: la soggettività passiva dell’utilizzatore cessa con la risoluzione, non con la restituzione.
Il caso
Un contratto di leasing immobiliare viene risolto per la morosità dell’utilizzatore, il quale però non riconsegna l’immobile. Ci si chiede chi sia tenuto a pagare l’IMU per il periodo successivo alla risoluzione: l’utilizzatore che ancora detiene il bene o la società di leasing che ne è proprietaria.
La decisione
La Corte chiarisce che, ai fini IMU, rileva non il possesso materiale del bene, ma l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima il possesso qualificato dell’utilizzatore. Per questo, finché il contratto è in corso, è l’utilizzatore il soggetto passivo dell’imposta.
Con la risoluzione del contratto, però, viene meno il titolo che legittimava il possesso dell’utilizzatore, e la soggettività passiva torna alla società concedente. Tale passaggio si verifica dal momento della risoluzione, e non dalla materiale riconsegna dell’immobile: la circostanza che l’utilizzatore moroso continui a trattenere il bene è irrilevante. La cessazione della soggettività passiva dell’utilizzatore decorre quindi dalla cessazione del vincolo contrattuale.
Il principio di diritto
In tema di IMU su immobili concessi in leasing, in caso di risoluzione del contratto il soggetto passivo è il concedente a decorrere dalla data della risoluzione, a prescindere dalla materiale riconsegna del bene, rilevando il vincolo contrattuale e non il possesso materiale dell’immobile.
Implicazioni pratiche
Le società di leasing devono considerarsi soggetti passivi IMU già dalla risoluzione del contratto, anche quando l’utilizzatore moroso non restituisce l’immobile; per l’utilizzatore, all’opposto, l’obbligo IMU cessa con la risoluzione. È un dato decisivo per la corretta intestazione del tributo e per la gestione dei contenziosi; data l’incertezza che ha a lungo accompagnato il tema, le sanzioni per gli anni «dubbi» sono spesso escluse.
Domande frequenti
Chi paga l’IMU dopo la risoluzione del leasing?
La società di leasing (concedente), dal momento della risoluzione del contratto, anche se l’utilizzatore non ha ancora riconsegnato l’immobile.
Conta la riconsegna materiale del bene?
No. Ai fini IMU rileva il vincolo contrattuale: la soggettività passiva dell’utilizzatore cessa con la risoluzione, non con la restituzione dell’immobile.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 5447 (e n. 5446 del 1° marzo 2025).
- Art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (soggetti passivi IMU; locatario finanziario).