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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Accertamento / raddoppio dei termini · Riferimento: Corte costituzionale, 25 luglio 2011, n. 247, e giurisprudenza di legittimità conforme

In sintesi
  • Il raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di un reato tributario con obbligo di denuncia, non dipende dall’esito del processo penale.
  • Conta la sussistenza obiettiva, al momento dell’accertamento, degli elementi che fanno sorgere l’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.); è irrilevante che la denuncia sia stata effettivamente presentata.
  • Il giudice tributario, se richiesto, controlla i presupposti con una valutazione «ora per allora», per impedire un uso pretestuoso e strumentale del raddoppio. Regime superato per le annualità dal 2016.

Il caso

L’ufficio notifica un accertamento oltre i termini ordinari, invocando il raddoppio per la presenza di un reato tributario. Il contribuente eccepisce che la denuncia non è mai stata presentata, o che il reato non sussiste, e che quindi l’atto sarebbe tardivo.

La decisione

La Corte costituzionale (sentenza 247/2011) e la giurisprudenza successiva hanno chiarito che il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che fanno sorgere l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.: ciò a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del giudizio penale, in virtù del principio del doppio binario che separa il processo penale da quello tributario. Non rileva, dunque, l’eventuale assoluzione o la mancata trasmissione della notitia criminis.

A garanzia del contribuente, però, il giudice tributario, se la questione è sollevata, deve verificare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia compiendo una valutazione «ora per allora» (prognosi postuma), per accertare che l’amministrazione non abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale del raddoppio al solo fine di recuperare termini ormai scaduti.

Il principio di diritto

Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone unicamente l’obbligo di denuncia per reato tributario, sussistente in presenza di seri indizi di reato, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del processo penale; il giudice tributario controlla, su eccezione, la ricorrenza dei presupposti per escludere un uso strumentale dell’istituto.

Implicazioni pratiche

Per le annualità interessate il contribuente può contestare il raddoppio dimostrando l’insussistenza degli elementi del reato o l’uso strumentale dell’istituto: l’eventuale assoluzione penale o la denuncia tardiva non sono decisive, ciò che conta è la valutazione «ora per allora». Da ricordare che il regime del raddoppio è stato superato dalla riforma del 2015 (D.Lgs. 128/2015 e legge 208/2015): per i periodi d’imposta dal 2016 non opera più il raddoppio, sostituito da termini ordinari più lunghi. Vedi la sezione Accertamento.

Domande frequenti

Il raddoppio dei termini richiede una condanna penale?

No. Bastava l’obbligo di denuncia per la presenza di seri indizi di reato, a prescindere dall’esito del processo penale e dall’effettiva presentazione della denuncia.

Vale ancora oggi il raddoppio dei termini?

Per i periodi d’imposta dal 2016 il regime è stato superato (D.Lgs. 128/2015 e L. 208/2015), con termini ordinari più lunghi; il raddoppio rileva per le annualità precedenti ancora in contenzioso.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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