Testo dell'articoloVigente
Con la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 la Corte costituzionale chiarisce che il raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di un reato tributario, presuppone soltanto l’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.) e non l’esito del processo penale: conta la sussistenza obiettiva dei seri indizi di reato, non la condanna né l’effettiva presentazione della denuncia. Regime poi superato per le annualità dal 2016. · Leggi il testo integrale (Consulta OnLine) ↗
La vicenda
L’ufficio notifica un accertamento oltre i termini ordinari, invocando il raddoppio per la presenza di un reato tributario. Il contribuente eccepisce che la denuncia non è mai stata presentata, o che il reato non sussiste, e che quindi l’atto sarebbe tardivo. Sorgono dubbi di legittimità costituzionale sull’istituto del raddoppio, rimessi alla Consulta.
La questione giuridica
Il nodo è il presupposto del raddoppio: occorre una condanna penale definitiva, o l’effettiva trasmissione della notitia criminis, oppure è sufficiente la mera sussistenza dell’obbligo di denuncia al momento dell’accertamento? E come si tutela il contribuente da un uso strumentale dell’istituto al solo fine di recuperare termini scaduti?
La decisione e il principio di diritto
La Corte costituzionale ritiene legittimo il raddoppio. Esso opera in presenza di seri indizi di reato che fanno sorgere l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del giudizio penale, in virtù del principio del doppio binario che separa il processo penale da quello tributario. Non rilevano, dunque, l’eventuale assoluzione né la mancata trasmissione della notitia criminis; il raddoppio è legittimo anche se la violazione penale è contestata dopo la scadenza dei termini ordinari.
A garanzia del contribuente, però, il giudice tributario, se la questione è sollevata, deve verificare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia con una valutazione «ora per allora» (prognosi postuma), per accertare che l’amministrazione non abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale del raddoppio al solo fine di recuperare termini ormai decaduti.
Il principio: il raddoppio dei termini di accertamento presuppone unicamente l’obbligo di denuncia per reato tributario, sussistente in presenza di seri indizi di reato, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del processo penale; il giudice tributario controlla, su eccezione, la ricorrenza dei presupposti per escludere un uso strumentale dell’istituto.
Cosa serve (e cosa no) per il raddoppio
| Elemento | Necessario per il raddoppio? |
|---|---|
| Obbligo di denuncia (seri indizi di reato, art. 331 c.p.p.) | Sì |
| Effettiva presentazione della denuncia | No |
| Condanna penale definitiva | No |
| Assenza di assoluzione | No (l’assoluzione non esclude il raddoppio) |
| Controllo del giudice «ora per allora» | Sì, su eccezione del contribuente |
Le norme commentate
Art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972 (testo pro tempore) – prevedevano, nella versione introdotta nel 2006, il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazione che comportava obbligo di denuncia per uno dei reati tributari del D.Lgs. 74/2000.
Art. 331 c.p.p. – disciplina l’obbligo, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, di denunciare i reati di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni: è il presupposto a cui è ancorato il raddoppio.
D.Lgs. 128/2015 e L. 208/2015 – hanno superato il regime del raddoppio: per i periodi d’imposta dal 2016 esso non opera più, sostituito da termini ordinari di accertamento più lunghi.
Conseguenze pratiche
Per le annualità interessate ancora in contenzioso, il contribuente può contestare il raddoppio dimostrando l’insussistenza degli elementi del reato o l’uso strumentale dell’istituto: l’eventuale assoluzione penale o la denuncia tardiva non sono decisive, ciò che conta è la valutazione «ora per allora». Per i periodi dal 2016 il tema non si pone più, ma resta rilevante per le liti pendenti su annualità anteriori.
Spunti pratici
- Eccepire i presupposti: chiedere al giudice tributario il controllo «ora per allora» sull’obbligo di denuncia.
- Distinguere i piani: l’assoluzione penale non chiude la partita tributaria (doppio binario), ma può essere un elemento valutativo.
- Verificare l’annualità: il raddoppio rileva solo per i periodi anteriori al 2016.
- Documentare la pretestuosità: indizi che l’obbligo di denuncia sia stato evocato solo per recuperare termini scaduti.
Esempio
A Tizio viene notificato un accertamento oltre i termini ordinari per il 2013, fondato su seri indizi di una dichiarazione fraudolenta. Anche se la denuncia non è stata presentata e in sede penale Tizio sarà poi assolto, il raddoppio è legittimo se sussistevano gli elementi dell’obbligo di denuncia: Tizio potrà però chiedere al giudice tributario di verificarne la reale sussistenza «ora per allora».
Orientamento
La pronuncia ha fissato i paletti costituzionali del raddoppio, poi recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, fino al superamento normativo del 2015. Resta il riferimento per le controversie su annualità pre-2016. Vedi la sezione Accertamento.
Fonti
- Corte costituzionale, sentenza 25 luglio 2011, n. 247.
- Art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972 (testo pro tempore); art. 331 c.p.p.
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, e legge 28 dicembre 2015, n. 208 (superamento del regime).
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Domande frequenti
Il raddoppio dei termini richiede una condanna penale?
No. Secondo Corte cost. 247/2011 bastava l'obbligo di denuncia per la presenza di seri indizi di reato, a prescindere dall'esito del processo penale e dall'effettiva presentazione della denuncia. L'eventuale assoluzione non esclude il raddoppio (principio del doppio binario).
Serve che la denuncia sia stata presentata?
No. È sufficiente che sussistano, al momento dell'accertamento, gli elementi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. La mancata trasmissione della notizia di reato è irrilevante ai fini del raddoppio.
Come è tutelato il contribuente?
Il giudice tributario, se la questione è sollevata, verifica con una valutazione «ora per allora» la reale sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, per escludere un uso pretestuoso e strumentale del raddoppio finalizzato a recuperare termini ormai scaduti.
Vale ancora oggi il raddoppio dei termini?
No, per i periodi d'imposta dal 2016: il regime è stato superato dal D.Lgs. 128/2015 e dalla L. 208/2015, con termini ordinari di accertamento più lunghi. Il raddoppio rileva solo per le annualità precedenti ancora in contenzioso.
L'assoluzione penale fa cadere l'accertamento raddoppiato?
Non automaticamente. Per il principio del doppio binario il processo tributario è autonomo da quello penale: l'assoluzione può essere un elemento valutativo, ma non rende di per sé tardivo l'accertamento se sussisteva l'obbligo di denuncia.