Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 32690 del 16 dicembre 2024 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione fissa i paletti dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali: non basta la natura dell’ente né la convenzione o l’accreditamento con il SSN, occorre provare che l’attività è svolta con modalità non commerciali (gratuità o corrispettivi simbolici), e l’onere grava sul contribuente. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

La vicenda

Una struttura sanitaria gestita da un ente non commerciale, in convenzione con il SSN e con applicazione di tariffe, chiede l’esenzione IMU sull’immobile destinato all’attività. Il Comune la nega, ritenendo l’attività svolta in forma commerciale. L’ente impugna invocando la finalità sociale e il rapporto convenzionale con il servizio pubblico; la controversia giunge in Cassazione.

La questione giuridica

Il nodo è se la convenzione o l’accreditamento con il SSN, unitamente alla natura non lucrativa dell’ente, bastino a integrare il requisito per l’esenzione, oppure se occorra dimostrare in concreto che l’attività è svolta con modalità non commerciali; e su chi gravi l’onere della prova.

La decisione e il principio di diritto

La Corte ribadisce che l’esenzione richiede un duplice requisito: soggettivo (l’immobile deve appartenere a un ente non commerciale) e oggettivo (deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla legge). La sola convenzione o l’accreditamento con il SSN non garantisce la natura non commerciale: in coerenza con i principi UE, la presenza di una finalità sociale non esclude la possibile natura economica dell’attività. Occorre dimostrare che essa è svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivi simbolici, non orientati al profitto e idonei a coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

L’onere di questa prova rigorosa grava sul contribuente, non sul Comune: è l’ente che deve giustificare il proprio diritto all’esenzione con bilanci e documenti chiari. L’uso indiretto dell’immobile (come la locazione a terzi) costituisce utilizzo commerciale ed esclude il beneficio. Il principio: l’esenzione IMU per gli enti non commerciali presuppone, oltre al requisito soggettivo, che l’immobile sia destinato esclusivamente ad attività svolte con modalità non commerciali; la convenzione o l’accreditamento con il SSN non sono di per sé sufficienti, e l’onere di provare le concrete modalità non commerciali grava sul contribuente.

I requisiti dell’esenzione

Requisito Contenuto Sufficiente da solo?
Soggettivo Immobile di un ente non commerciale No
Oggettivo Destinazione esclusiva ad attività con modalità non commerciali Necessario
Convenzione/accreditamento SSN Rapporto con il servizio pubblico No
Corrispettivi Gratuità o tariffe simboliche, sotto il costo Necessario
Uso indiretto (locazione a terzi) Utilizzo commerciale Esclude l’esenzione

Le norme commentate

Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 – prevede l’esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto.

Art. 91-bis D.L. 1/2012 e D.M. 200/2012 – disciplinano l’esenzione per gli immobili a utilizzo «misto» e definiscono, in attuazione dei principi UE, i requisiti generali e di settore per qualificare come «non commerciali» le modalità di svolgimento delle attività (gratuità o corrispettivi simbolici).

Conseguenze pratiche

Enti del terzo settore, ONLUS, enti religiosi e scuole paritarie devono documentare le modalità non commerciali: gratuità o tariffe simboliche, copertura solo parziale dei costi, assenza di finalità di profitto. La sola finalità non lucrativa o la convenzione pubblica non bastano. È essenziale compilare correttamente la dichiarazione IMU ENC e conservare la prova contabile, perché in caso di contestazione sarà l’ente a dover dimostrare il proprio diritto.

Spunti pratici

Esempio

La fondazione Tizio gestisce una RSA in convenzione con il SSN applicando rette piene di mercato: l’esenzione IMU non spetta, perché l’attività è svolta con modalità commerciali. La fondazione Caio, invece, offre lo stesso servizio dietro corrispettivi simbolici che coprono solo in parte i costi, senza scopo di lucro: documentandolo, può beneficiare dell’esenzione.

Orientamento

La pronuncia conferma l’indirizzo che, in linea con i principi unionali in materia di aiuti di Stato, àncora l’esenzione alle concrete modalità non commerciali dell’attività e non alla mera veste soggettiva o al rapporto convenzionale con il servizio pubblico. Vedi la sezione tributi e accertamento.

Fonti

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Domande frequenti

Un ente non commerciale è sempre esente da IMU?

No. Oltre al requisito soggettivo serve quello oggettivo: l'immobile deve essere destinato esclusivamente ad attività svolte con modalità non commerciali (gratuità o tariffe simboliche). Secondo Cass. 32690/2024 la sola natura dell'ente non basta.

La convenzione con il SSN dà diritto all'esenzione?

Non automaticamente. La convenzione o l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale non garantiscono la natura non commerciale: occorre provare che l'attività è svolta senza scopo di lucro e con corrispettivi simbolici, inferiori al costo del servizio.

Cosa significa «modalità non commerciali»?

Attività svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivi simbolici, non orientati al profitto e idonei a coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio. Rette piene di mercato denotano invece modalità commerciali.

Su chi grava l'onere della prova?

Sul contribuente. È l'ente che deve dimostrare, con bilanci e documenti chiari, le concrete modalità non commerciali dell'attività; non è il Comune a dover provare la natura commerciale.

L'uso indiretto dell'immobile fa perdere l'esenzione?

Sì. L'uso indiretto, come la locazione a terzi, costituisce utilizzo commerciale ed esclude il beneficio, coerentemente con l'interpretazione restrittiva delle norme agevolative.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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