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Materia: Tributi locali / IMU enti non commerciali · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2024, n. 32690
- L’esenzione IMU per gli enti non commerciali, sugli immobili destinati ad attività istituzionali (assistenziali, sanitarie, didattiche), non è automatica.
- Non basta essere un ente non commerciale, né essere in convenzione o accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale: occorre provare che l’attività è svolta con modalità non commerciali (gratuità o corrispettivi simbolici).
- L’onere della prova grava sul contribuente; l’uso indiretto (locazione a terzi) esclude il beneficio.
Il caso
Una struttura sanitaria gestita da un ente non commerciale, in convenzione con il SSN e con applicazione di tariffe, chiede l’esenzione IMU sull’immobile. Il Comune la nega, ritenendo l’attività svolta in forma commerciale.
La decisione
La Corte ribadisce che l’esenzione richiede un duplice requisito: soggettivo (l’immobile deve appartenere a un ente non commerciale) e oggettivo (deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla legge). La sola convenzione o l’accreditamento con il SSN non garantisce la natura non commerciale dell’attività: occorre dimostrare che essa è svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivi simbolici, comunque non orientati al profitto e idonei a coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
L’onere di questa prova rigorosa grava sul contribuente, non sul Comune: è l’ente che deve giustificare il proprio diritto all’esenzione con bilanci e documenti chiari. L’uso indiretto dell’immobile (come la locazione a terzi) costituisce utilizzo commerciale ed esclude il beneficio, in coerenza con l’interpretazione restrittiva delle norme agevolative.
Il principio di diritto
L’esenzione IMU per gli enti non commerciali presuppone, oltre al requisito soggettivo, che l’immobile sia destinato esclusivamente ad attività svolte con modalità non commerciali; la convenzione o l’accreditamento con il SSN non sono di per sé sufficienti, e l’onere di provare le concrete modalità non commerciali grava sul contribuente.
Implicazioni pratiche
Enti del terzo settore, ONLUS, enti religiosi e scuole paritarie devono documentare le modalità non commerciali: gratuità o tariffe simboliche, copertura solo parziale dei costi, assenza di finalità di profitto. La sola finalità non lucrativa o la convenzione pubblica non bastano. È essenziale compilare correttamente la dichiarazione IMU ENC e conservare la prova contabile a sostegno, perché in caso di contestazione sarà l’ente a dover dimostrare il proprio diritto.
Domande frequenti
Un ente non commerciale è sempre esente da IMU?
No. Serve anche il requisito oggettivo: l’immobile deve essere destinato ad attività svolte con modalità non commerciali (gratuità o tariffe simboliche). La sola natura dell’ente non basta.
La convenzione con il SSN dà diritto all’esenzione?
Non automaticamente. Occorre provare che l’attività è svolta senza scopo di lucro e con corrispettivi simbolici; l’onere della prova è del contribuente.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2024, n. 32690 (depositata il 16 dicembre 2024).
- Art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art. 91-bis del D.L. 1/2012; D.M. 19 novembre 2012, n. 200.