Testo dell'articoloVigente
Materia: Processo tributario / giudicato esterno · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 giugno 2006, n. 13916
- Una sentenza tributaria passata in giudicato può fare «stato» anche in un altro giudizio tra le stesse parti sullo stesso rapporto.
- Ma nei tributi periodici (IMU, IRPEF annuale, ecc.) l’efficacia è limitata: vincola solo per gli elementi a carattere permanente o pluriennale (ad esempio le qualificazioni giuridiche di fondo).
- Non vincola, invece, per gli elementi che variano di anno in anno: il giudicato su una singola annualità non si estende automaticamente alle successive.
Il caso
Un contribuente ha vinto (o perso) la causa relativa a una determinata annualità di un tributo periodico e intende far valere quella sentenza, ormai definitiva, anche per le annualità successive dello stesso tributo.
La decisione
Le Sezioni Unite ammettono l’efficacia del giudicato esterno nel processo tributario, ma con precisi limiti. Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano lo stesso rapporto e uno è definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune a entrambe le cause fa stato anche nell’altro giudizio.
Tuttavia, nei tributi periodici, questa efficacia espansiva opera soltanto rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta (come le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una certa disciplina), assumono carattere tendenzialmente permanente. Non si estende, invece, agli elementi variabili di anno in anno: il giudicato relativo a un singolo periodo d’imposta non è idoneo a «fare stato» in modo generalizzato per i periodi successivi.
Il principio di diritto
Nel processo tributario il giudicato esterno relativo a un periodo d’imposta esplica efficacia vincolante in altri giudizi tra le stesse parti solo con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, e non agli elementi variabili da un periodo all’altro.
Implicazioni pratiche
Una sentenza favorevole su un’annualità può essere spesa per gli anni successivi solo se riguarda una questione permanente (ad esempio la natura di un immobile, la spettanza di un’agevolazione strutturale, una qualificazione giuridica di fondo). Per i fatti annuali (l’entità del reddito o del valore di un certo anno) ciascun periodo resta autonomo. Conviene quindi impostare il contenzioso valorizzando gli elementi permanenti, che possono «coprire» più annualità.
Domande frequenti
Se vinco la causa su un anno, vale anche per gli altri?
Solo se la sentenza riguarda un elemento a carattere permanente (una qualificazione giuridica, la natura di un bene, un’agevolazione strutturale). Per gli elementi che cambiano ogni anno, no.
Vale anche a sfavore del contribuente?
Sì: il giudicato esterno opera tra le stesse parti, e può quindi vincolare anche in senso sfavorevole, sempre nei limiti degli elementi permanenti del rapporto.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2006, n. 13916.
- Art. 2909 del codice civile (cosa giudicata).