Testo dell'articoloVigente
Materia: Imposta su successioni e donazioni / liberalità indirette · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18725/2017, e art. 56-bis del D.Lgs. 346/1990
- La donazione «diretta» richiede l’atto pubblico notarile a pena di nullità, salvo la donazione di modico valore; secondo le Sezioni Unite, anche il trasferimento di strumenti finanziari per spirito di liberalità richiede tale forma.
- Sul piano fiscale, le liberalità indirette (ad es. il pagamento di un debito altrui o del prezzo di un bene intestato ad altri) non scontano l’imposta di donazione…
- …salvo che siano registrate volontariamente oppure emergano da dichiarazioni rese in un accertamento di altri tributi e superino la franchigia: in tal caso si applica l’aliquota dell’8% (art. 56-bis).
Il caso
Uno zio trasferisce con bonifico una somma alla nipote; oppure un genitore paga il prezzo di un immobile intestato al figlio. Sono liberalità: ci si chiede se e quando vada pagata l’imposta di donazione.
La decisione
Occorre tenere distinti il piano civilistico (validità) e quello fiscale (tassazione). Sul primo, le Sezioni Unite hanno chiarito che il trasferimento di valori mobiliari animato da spirito di liberalità costituisce una donazione che, di norma, richiede la forma dell’atto pubblico (con due testimoni), salvo che si tratti di donazione di modico valore, da valutare in rapporto alle condizioni economiche del donante; in difetto la donazione è nulla.
Sul piano fiscale, le liberalità indirette — quelle attuate non con il contratto solenne di donazione ma attraverso altri strumenti — non sono di regola assoggettate all’imposta sulle donazioni. L’art. 56-bis del D.Lgs. 346/1990 prevede però che esse possano essere tassate in due casi: quando sono registrate volontariamente (con applicazione delle ordinarie aliquote e franchigie) oppure quando emergono da dichiarazioni rese dallo stesso interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento di altri tributi e sono di valore superiore alla franchigia: in tale ipotesi si applica l’aliquota più elevata, dell’8%.
Il principio di diritto
Le liberalità indirette non scontano l’imposta di donazione, salvo che siano registrate volontariamente o emergano da dichiarazioni rese dal contribuente in procedimenti di accertamento di altri tributi e superino la franchigia, nel qual caso si applica l’aliquota dell’8%; il trasferimento di valori mobiliari per spirito di liberalità richiede, sul piano civilistico, la forma dell’atto pubblico salvo il modico valore.
Implicazioni pratiche
Un bonifico tra familiari di modico valore non crea problemi. Per somme rilevanti donate per spirito di liberalità è prudente formalizzare l’atto (per la validità) ed eventualmente valutarne la registrazione (per certezza fiscale, godendo di franchigie e aliquote ordinarie). Attenzione al rischio dell’art. 56-bis: se la liberalità emerge in un accertamento (ad esempio da redditometro) e supera la franchigia, scatta l’8%. Le franchigie restano elevate per coniuge e parenti in linea retta (1 milione di euro ciascuno).
Domande frequenti
Devo pagare l’imposta di donazione su un bonifico ricevuto da un familiare?
Di regola no: le liberalità indirette non scontano l’imposta, salvo registrazione volontaria o emersione in un accertamento di altri tributi sopra la franchigia, con aliquota dell’8%.
Un bonifico importante è valido senza notaio?
Sul piano civilistico, la donazione di valori per spirito di liberalità richiede l’atto pubblico, salvo il modico valore (rapportato alle condizioni del donante): in difetto può essere nulla.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 2017.
- Artt. 1 e 56-bis del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; artt. 769 e 783 del codice civile.