Testo dell'articoloVigente
Con la sentenza n. 30611 del 28 novembre 2024 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce che la detrazione del 19% delle spese sanitarie (art. 15 TUIR) spetta anche quando la spesa è pagata direttamente dall’assicurazione alla struttura, e non solo quando il contribuente anticipa la spesa ed è poi rimborsato, a condizione che il premio della polizza non sia stato dedotto né detratto. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
La vicenda
Un contribuente ha una polizza sanitaria: le spese mediche vengono pagate direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria, senza che egli le anticipi. L’Agenzia delle Entrate nega la detrazione del 19%, sostenendo che quelle spese non possono dirsi «rimaste a carico» del contribuente, avendole pagate la compagnia. Il contribuente impugna; la controversia giunge in Cassazione.
La questione giuridica
Il nodo è se le spese sanitarie pagate direttamente dall’assicuratore alla struttura possano dirsi «rimaste a carico» del contribuente ai fini della detrazione, al pari di quelle che il contribuente anticipa e che gli vengono poi rimborsate; e quale rilievo abbia la deduzione o meno del premio.
La decisione e il principio di diritto
La Corte accoglie le ragioni del contribuente. L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede che si considerino rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di premi o contributi assicurativi da lui versati e per i quali non spetta la detrazione né la deducibilità. Questo principio vale non solo quando il contribuente anticipa la spesa e poi viene rimborsato, ma anche quando l’assicurazione paga direttamente la struttura: il pagamento diretto è una mera modalità di regolamento che, sul piano fiscale, produce gli stessi effetti del rimborso, essendo irrilevante che il contribuente abbia o meno anticipato la spesa.
La condizione imprescindibile è che il premio della polizza non sia stato dedotto dal reddito né abbia dato diritto a detrazione: diversamente si avrebbe un doppio vantaggio fiscale, non ammesso. Il principio: la detrazione del 19% delle spese sanitarie spetta, a condizione della non deducibilità del relativo premio, sia quando il contribuente anticipa la spesa e ne è poi rimborsato dall’assicuratore, sia quando le spese sono corrisposte direttamente alla struttura sanitaria dall’assicuratore stesso.
Quando spetta la detrazione
| Situazione | Premio dedotto/detratto? | Detrazione 19% |
|---|---|---|
| Contribuente anticipa e poi è rimborsato | No | Spetta |
| Assicurazione paga direttamente la struttura | No | Spetta (novità Cass. 30611/2024) |
| Spesa coperta da polizza con premio dedotto/detratto | Sì | Non spetta (no doppio vantaggio) |
| Spesa effettivamente a carico, non rimborsata | – | Spetta |
Le norme commentate
Art. 15, comma 1, lett. c), TUIR – riconosce la detrazione del 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente la franchigia di legge, considerando «rimaste a carico» anche le spese rimborsate in virtù di premi o contributi per i quali non spetta detrazione o deduzione. È la disposizione interpretata dalla Cassazione.
Art. 1, commi 679-680, L. 160/2019 – dal 2020 subordina la detrazione del 19% degli oneri dell’art. 15 al pagamento tracciabile, con eccezione di farmaci, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate al SSN.
Conseguenze pratiche
Chi ha una polizza sanitaria con premio non dedotto può detrarre le spese mediche anche se materialmente pagate dalla compagnia. Occorre però evitare il cumulo: se il premio è stato dedotto o detratto, la detrazione della spesa non spetta. È bene conservare la documentazione della spesa e la prova che il premio non ha già generato un beneficio fiscale, oltre a rispettare, dal 2020, il requisito del pagamento tracciabile.
Spunti pratici
- Verificare il trattamento del premio: la detrazione della spesa spetta solo se il premio non è stato dedotto né detratto.
- Conservare la documentazione sanitaria e la prova del pagamento, anche se effettuato dalla compagnia.
- Rispettare la tracciabilità dei pagamenti (dal 2020), salve le eccezioni di legge.
- Evitare il doppio vantaggio: non cumulare deduzione del premio e detrazione della spesa.
Esempio
Tizio sostiene 500 euro di spese mediche coperte dalla polizza, che paga direttamente la clinica; il premio non è mai stato dedotto: Tizio ha comunque diritto alla detrazione del 19%, pari a 95 euro. Caio, invece, ha dedotto il premio della propria polizza: per le spese coperte non può detrarre, perché si avrebbe un doppio beneficio fiscale.
Orientamento
La pronuncia chiarisce un dubbio diffuso a favore del contribuente, equiparando il pagamento diretto dell’assicuratore al rimborso e ribadendo l’unico limite della non deducibilità del premio. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 28 novembre 2024, n. 30611.
- Art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
- Art. 1, commi 679-680, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (tracciabilità).
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Domande frequenti
Posso detrarre le spese mediche se le ha pagate l'assicurazione?
Sì, a condizione che il premio della polizza non sia stato dedotto o detratto. Secondo Cass. 30611/2024 le spese si considerano rimaste a tuo carico anche se pagate direttamente dalla compagnia alla struttura: il pagamento diretto equivale, fiscalmente, al rimborso.
Qual è la condizione per avere la detrazione?
Che il premio della polizza sanitaria non sia stato dedotto dal reddito né abbia dato diritto a detrazione. In caso contrario non spetta la detrazione della spesa, per evitare un doppio vantaggio fiscale.
Cosa cambia tra rimborso e pagamento diretto dell'assicurazione?
Nulla, ai fini della detrazione. La Cassazione equipara le due situazioni: che il contribuente anticipi la spesa e venga rimborsato o che l'assicuratore paghi direttamente la struttura, la detrazione del 19% spetta se il premio non è stato dedotto/detratto.
Serve il pagamento tracciabile?
Sì, dal 2020 la detrazione del 19% degli oneri dell'art. 15 TUIR richiede pagamenti con strumenti tracciabili, salvo farmaci, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Quanto si recupera con la detrazione?
Il 19% della spesa sanitaria per la parte eccedente la franchigia di legge. Ad esempio, su 500 euro di spese detraibili il risparmio è di 95 euro, sempre che il premio della polizza non abbia già generato un beneficio fiscale.