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Materia: IRPEF / oneri detraibili · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, 28 novembre 2024, n. 30611
- La detrazione del 19% delle spese sanitarie (art. 15 TUIR) spetta anche quando la spesa è pagata direttamente dall’assicurazione sanitaria alla struttura, e non solo quando il contribuente anticipa ed è poi rimborsato.
- Condizione essenziale: il premio della polizza non deve essere stato dedotto o detratto; in tal caso le spese si considerano «rimaste a carico» del contribuente.
- Dal 2020 la detrazione del 19% richiede il pagamento tracciabile, salvo farmaci, dispositivi medici e prestazioni di strutture pubbliche o accreditate al SSN.
Il caso
Un contribuente ha una polizza sanitaria: le spese mediche vengono pagate direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria. L’Agenzia delle Entrate nega la detrazione del 19%, sostenendo che quelle spese non possono dirsi «rimaste a carico» del contribuente, avendole pagate la compagnia.
La decisione
La Corte accoglie le ragioni del contribuente. L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede che si considerino rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di premi o contributi assicurativi da lui versati e per i quali non spetta la detrazione né la deducibilità. Questo principio — chiarisce la Cassazione — vale non solo quando il contribuente anticipa la spesa e poi viene rimborsato, ma anche quando l’assicurazione paga direttamente la struttura sanitaria.
La condizione imprescindibile è che il premio della polizza non sia stato dedotto dal reddito né abbia dato diritto a detrazione: diversamente si avrebbe un doppio vantaggio fiscale, non ammesso. Va inoltre ricordato che, dal 2020, la detrazione del 19% degli oneri dell’art. 15 spetta solo se il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili, con eccezione di farmaci, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Il principio di diritto
La detrazione del 19% delle spese sanitarie spetta, a condizione della non deducibilità del relativo premio, sia quando il contribuente anticipa la spesa e ne è poi rimborsato dall’assicuratore, sia quando le spese sono corrisposte direttamente alla struttura sanitaria dall’assicuratore stesso.
Implicazioni pratiche
Chi ha una polizza sanitaria con premio non dedotto può detrarre le spese mediche anche se materialmente pagate dalla compagnia. Occorre però evitare il cumulo: se il premio è stato dedotto/detratto, la detrazione della spesa non spetta. È bene conservare la documentazione della spesa e la prova che il premio non ha già generato un beneficio fiscale, oltre a rispettare, dal 2020, il requisito del pagamento tracciabile. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
Posso detrarre le spese mediche se le ha pagate l’assicurazione?
Sì, a condizione che il premio della polizza non sia stato dedotto o detratto: in tal caso le spese si considerano rimaste a tuo carico, anche se pagate direttamente dalla compagnia.
Serve il pagamento tracciabile?
Sì, dal 2020 la detrazione del 19% degli oneri dell’art. 15 TUIR richiede pagamenti tracciabili, salvo farmaci, dispositivi medici e prestazioni di strutture pubbliche o accreditate al SSN.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 novembre 2024, n. 30611.
- Art. 15, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); art. 1, commi 679-680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (tracciabilità).
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