Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 200/2025 – Poteri straordinari del commissario e autonomia regionale

    Con la sentenza n. 200/2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure della Regione Toscana contro una norma statale di emergenza (collegata anche all’attuazione del PNRR), ritenendo che non violasse l’autonomia regionale né i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con la legge 28 febbraio 2025, n. 20, ha introdotto misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tra queste, l’art. 9-bis, comma 2, oggetto del giudizio. La Regione Toscana ha impugnato la norma davanti alla Corte, ritenendo che lo Stato avesse compresso le competenze regionali e i principi che governano i rapporti tra livelli di governo. Il tema, ricorrente nel contenzioso Stato-Regioni, riguarda fin dove può spingersi l’intervento statale in nome dell’emergenza e dell’attuazione del PNRR senza ledere l’autonomia delle Regioni: la Costituzione richiede infatti che l’attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative sia giustificata da esigenze unitarie e accompagnata da forme di coinvolgimento delle Regioni (leale collaborazione). In gioco era l’equilibrio tra esigenze unitarie di emergenza e garanzie dell’autonomia territoriale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20, nella parte in cui introduce nel d.l. n. 208 del 2024 l’art. 9-bis, comma 2, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, lamentando la lesione dell’autonomia regionale, del riparto di competenze e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha quindi ritenuto la norma statale conforme alla Costituzione: l’intervento dello Stato, nel contesto di emergenza e di attuazione del PNRR, non è stato considerato lesivo dell’autonomia regionale né dei principi invocati dalla Regione Toscana. La disposizione resta in vigore.

    Il principio

    Lo Stato può adottare misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di emergenza e attuare il PNRR senza violare l’autonomia regionale, quando l’intervento risponde a esigenze unitarie e rispetta il quadro costituzionale dei rapporti tra livelli di governo: in questi limiti le censure regionali sono infondate.

    Domande e risposte

    La Regione Toscana ha vinto o perso?

    Ha perso: la Corte ha dichiarato non fondate le sue questioni, confermando la norma statale impugnata.

    Perché una Regione può impugnare una legge dello Stato?

    Perché la Costituzione le consente di promuovere il giudizio in via principale quando ritiene che una legge statale invada le proprie competenze, qui in riferimento agli artt. 117 e 118.

    Cosa c’entra il PNRR con questa decisione?

    La norma impugnata faceva parte di misure organizzative urgenti collegate anche all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; la Corte ha ritenuto che questo contesto di esigenze unitarie giustificasse l’intervento statale.

    Cosa significa “leale collaborazione”?

    È il principio per cui Stato e Regioni devono coordinarsi e coinvolgersi reciprocamente quando le rispettive competenze si intrecciano; la Regione lamentava che fosse stato violato, ma la Corte non ha condiviso la censura.

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  • Corte cost. n. 203/2025 – Messa alla prova dei minorenni e reati sessuali di minore gravità

    Con la sentenza n. 203/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva la sospensione del processo con messa alla prova per i minorenni accusati di violenza sessuale aggravata anche quando ricorre l’attenuante dei casi di minore gravità. Resta invece esclusa la messa alla prova nelle ipotesi più gravi.

    Di cosa si tratta

    La sospensione del processo con messa alla prova è uno strumento centrale del processo penale minorile (art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988): consente di sospendere il processo affidando il minore a un percorso di recupero, con esito che può portare all’estinzione del reato. Il comma 5-bis dell’art. 28 escludeva però questo istituto per alcuni reati sessuali aggravati (artt. 609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter), anche quando il fatto fosse di “minore gravità”. I Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e di Bari hanno sollevato la questione: l’esclusione automatica, anche per i casi meno gravi, contrastava con i principi di ragionevolezza, finalità rieducativa della pena e tutela del minore. La posta in gioco è il bilanciamento tra la tutela rafforzata delle vittime di reati sessuali e la specialità del processo minorile, orientato al recupero del minore più che alla pura sanzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e di Bari hanno impugnato l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludeva la messa alla prova per i reati sessuali aggravati anche nei casi di minore gravità.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude la messa alla prova per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-octies aggravati ai sensi dell’art. 609-ter, anche quando ricorra l’attenuante dei “casi di minore gravità”. Ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e non fondate le ulteriori questioni relative alle ipotesi non attenuate.

    Il principio

    Nel processo minorile l’esclusione automatica della messa alla prova non può estendersi ai casi di reato sessuale di minore gravità: in queste ipotesi deve restare aperta la possibilità di accedere al percorso di recupero, in coerenza con la funzione rieducativa della pena e la tutela del minore.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i minori accusati di reati sessuali?

    Quando ricorre l’attenuante dei “casi di minore gravità”, il giudice minorile può ora valutare la sospensione del processo con messa alla prova, prima esclusa in automatico.

    La messa alla prova resta esclusa per i casi più gravi?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative alle ipotesi non attenuate: per i fatti di violenza sessuale aggravata che non rientrano nei casi di minore gravità l’esclusione resta.

    Messa alla prova significa impunità?

    No. È un percorso di responsabilizzazione e recupero affidato al minore; solo il suo esito positivo può portare all’estinzione del reato, mentre l’esito negativo fa proseguire il processo.

    Chi decide se concedere la messa alla prova?

    Il giudice del processo minorile, valutando il caso concreto. La sentenza riapre la possibilità di questa valutazione, che la norma censurata precludeva in radice per i casi di minore gravità.

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  • Corte cost. n. 204/2025 – Legge della Regione Toscana sull’attuazione del fine vita

    Con la sentenza n. 204/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte legittima la legge della Regione Toscana n. 16 del 2025, che disciplinava le modalità organizzative per attuare le sentenze della stessa Corte (n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024) in materia di aiuto al suicidio medicalmente assistito.

    Di cosa si tratta

    Dopo le storiche sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 della Corte costituzionale, che a certe condizioni hanno escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio (il cosiddetto “fine vita”), la Regione Toscana ha approvato la legge regionale 14 marzo 2025, n. 16, per disciplinare le modalità organizzative con cui le aziende sanitarie devono dare attuazione a quelle pronunce: tempi, organi, procedure di verifica delle condizioni richieste. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge davanti alla Corte, ritenendo che la Regione avesse invaso competenze riservate allo Stato. Il nodo costituzionale era la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (art. 117 della Costituzione): la materia tocca l’ordinamento civile e penale e i livelli essenziali delle prestazioni, di competenza statale, ma anche l’organizzazione del servizio sanitario regionale. In gioco c’era quindi il confine entro cui una Regione può intervenire su un tema così delicato in assenza di una legge nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in particolare al secondo comma, lettere l) (ordinamento civile e penale) e m) (livelli essenziali delle prestazioni), e al terzo comma. Nel giudizio si è costituita la Regione Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha adottato una decisione mista. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale (gli artt. 2; parte dell’art. 4, comma 1; vari commi degli artt. 5, 6 e 7), ritenendo che la Regione avesse oltrepassato i limiti delle proprie competenze. Ha invece dichiarato non fondate le questioni rivolte all’intera legge e all’art. 1, e quelle relative ad altre previsioni degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, in riferimento alle competenze statali sull’ordinamento civile e penale e sui livelli essenziali delle prestazioni.

    Il principio

    Una Regione può disciplinare i profili strettamente organizzativi del proprio servizio sanitario per dare attuazione alle sentenze della Corte sul fine vita, ma non può invadere gli ambiti riservati allo Stato (ordinamento civile e penale, livelli essenziali delle prestazioni): le disposizioni che eccedono questo limite sono illegittime.

    Domande e risposte

    La Corte ha vietato alla Toscana di occuparsi del fine vita?

    No. Ha confermato la legge nella sua impostazione di fondo e ha salvato diverse disposizioni, ma ha annullato le parti con cui la Regione era andata oltre le proprie competenze organizzative, invadendo materie statali.

    Perché lo Stato ha impugnato una legge regionale di attuazione?

    Perché riteneva che alcune previsioni toccassero l’ordinamento civile e penale e i livelli essenziali delle prestazioni, materie che la Costituzione (art. 117) riserva allo Stato.

    Cosa restano in vigore della legge toscana?

    Le disposizioni non dichiarate illegittime, tra cui l’art. 1 e altre previsioni degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, sui profili rientranti nella competenza organizzativa regionale.

    Questa sentenza introduce una disciplina nazionale sul fine vita?

    No. La Corte si è limitata a giudicare il riparto di competenze tra Stato e Regione; la scelta di una disciplina nazionale resta rimessa al legislatore statale.

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  • Corte cost. n. 122/2025 – Legge regionale Puglia sugli impianti elettrici e competenze statali

    Con la sentenza n. 122/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2024 in materia di autorizzazioni per linee e impianti elettrici.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia ha modificato la propria disciplina sulle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici a tensione fino a 150.000 volt. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 26 di quella legge, ritenendo che la Regione avesse invaso ambiti riservati allo Stato. La produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia, così come la tutela della concorrenza e dell’ambiente, sono materie in cui la Costituzione fissa precisi confini tra competenze statali e regionali: una Regione non può adottare regole che si sovrappongano o contrastino con la cornice statale. Per imprese del settore energetico, gestori di rete e cittadini, sapere quale ente detta le regole sulle autorizzazioni è decisivo, perché incide su tempi, procedure e certezza degli investimenti. La Corte è stata chiamata a verificare se la norma pugliese rispettasse il riparto costituzionale di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 26 della legge reg. Puglia n. 28 del 2024 (che modifica la l.r. n. 25 del 2008 sulle autorizzazioni di linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt), per contrasto con il riparto di competenze legislative fissato dalla Costituzione. Si è costituita la Regione Puglia; relatrice Maria Alessandra Sandulli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge regionale pugliese. La disposizione regionale è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione perché incideva su ambiti che non rientravano nella competenza della Regione, con conseguente caducazione della norma impugnata.

    Il principio

    La Regione non può disciplinare aspetti delle autorizzazioni in materia di impianti elettrici che esorbitano dalle sue competenze, invadendo ambiti riservati alla legislazione statale: in tal caso la norma regionale è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2024, in materia di autorizzazioni per linee e impianti elettrici: la norma è venuta meno per effetto della sentenza.

    Perché la Regione non poteva approvare quella norma?

    Perché interveniva su ambiti che la Costituzione riserva, in tutto o in parte, alla competenza statale: la Regione ha così ecceduto i propri poteri legislativi.

    Cosa cambia per chi opera nel settore energetico in Puglia?

    Sulle autorizzazioni torna a valere la disciplina compatibile con la cornice statale; la previsione regionale annullata non produce più effetti.

    La Regione può ridisciplinare la materia?

    Solo nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei vincoli fissati dalla legislazione statale.

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  • Corte cost. n. 123/2025 – Stalking e procedibilità d’ufficio dopo la riforma

    Con la sentenza n. 123/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 nella parte in cui imponeva di procedere d’ufficio per lo stalking connesso a un danneggiamento commesso prima dell’entrata in vigore della riforma.

    Di cosa si tratta

    Il delitto di atti persecutori (stalking), previsto dall’art. 612-bis del codice penale, è di regola perseguibile a querela della persona offesa, salvo alcuni casi in cui si procede d’ufficio. La riforma del processo penale e le successive norme correttive hanno regolato il passaggio tra vecchia e nuova disciplina con disposizioni transitorie, tra cui l’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022. Il Tribunale di Verona, in un procedimento per stalking connesso al delitto di danneggiamento aggravato (art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.), ha dubitato della legittimità di una norma transitoria che, di fatto, manteneva la procedibilità d’ufficio anche per fatti commessi prima della riforma. La posta in gioco è importante: la procedibilità a querela o d’ufficio incide sul potere della persona offesa di decidere se attivare o fermare il processo, e questioni di diritto intertemporale possono determinare se un imputato resti o meno perseguibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Verona, sezione penale, ha impugnato l’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 (in quanto richiamato dall’art. 9 del d.lgs. correttivo n. 31 del 2024), nella parte relativa alla procedibilità d’ufficio per lo stalking connesso al danneggiamento aggravato commesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Francesco Viganò.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui prevedeva che si continuasse a procedere d’ufficio per lo stalking connesso al danneggiamento commesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024 su cose esposte alla pubblica fede. Ha inoltre stabilito che i termini per la presentazione della querela, in relazione a quei fatti, decorrano dalla data di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, così da consentire alle persone offese di esercitare la facoltà di querela.

    Il principio

    La disciplina transitoria non può mantenere la procedibilità d’ufficio per fatti pregressi quando la riforma ha reso il reato procedibile a querela: per i fatti anteriori i termini di querela decorrono dalla pubblicazione della sentenza, a tutela della facoltà della persona offesa.

    Domande e risposte

    Lo stalking è procedibile a querela o d’ufficio?

    Di regola a querela della persona offesa, con eccezioni di procedibilità d’ufficio previste dalla legge. La sentenza riguarda la disciplina transitoria per fatti commessi prima della riforma.

    Cosa cambia per i fatti commessi prima della riforma?

    Per lo stalking connesso al danneggiamento aggravato non si procede più automaticamente d’ufficio: la persona offesa può presentare querela, con termini che decorrono dalla pubblicazione della sentenza.

    Perché la Corte ha fissato una nuova decorrenza dei termini?

    Per garantire concretamente alla persona offesa la possibilità di querelare, evitando che il diritto fosse vanificato dalla scadenza dei termini ordinari.

    La decisione cancella il reato di stalking?

    No. Il reato resta. La pronuncia incide solo sulle regole di procedibilità per i fatti pregressi connessi al danneggiamento.

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  • Corte cost. n. 124/2025 – Contributo a fondo perduto COVID e giudice competente

    Con la sentenza n. 124/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che affidavano al giudice tributario le liti sul recupero del contributo a fondo perduto COVID-19: quelle controversie non spettano alla giurisdizione tributaria.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza COVID-19 lo Stato ha erogato a imprese e professionisti i cosiddetti contributi a fondo perduto, somme che non andavano restituite se ne sussistevano i presupposti. Quando l’Agenzia delle entrate ritiene che il contributo non spettasse, emette un atto di recupero per riprendersi le somme. Le norme impugnate (l’art. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 e l’art. 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020) stabilivano che le liti su questi atti di recupero fossero decise dal giudice tributario. La Corte di giustizia tributaria di Genova, davanti a una controversia tra una società sportiva dilettantistica e l’Agenzia delle entrate, ha dubitato che fosse corretto attribuire quelle cause al giudice tributario, anziché al giudice ordinario. La questione conta per imprese e cittadini perché individua a quale giudice rivolgersi: sbagliare giurisdizione significa tempi più lunghi e rischio di vedersi dichiarare inammissibile il ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova ha impugnato l’art. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 e l’art. 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, nella parte in cui devolvono al giudice tributario le controversie sull’atto di recupero del contributo a fondo perduto, per contrasto con i criteri costituzionali sul riparto di giurisdizione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni nella parte in cui prevedono che le controversie sull’atto di recupero del contributo a fondo perduto siano devolute alla giurisdizione tributaria. Il contributo non ha natura di tributo, perciò le relative liti non possono essere attratte al giudice tributario: la scelta del legislatore è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione.

    Il principio

    La giurisdizione tributaria riguarda i tributi; non può essere estesa a controversie su prestazioni che tributo non sono, come il contributo a fondo perduto COVID-19. Le liti sul suo recupero appartengono quindi al giudice diverso da quello tributario.

    Domande e risposte

    A quale giudice spettano ora le liti sul recupero del contributo a fondo perduto?

    Non al giudice tributario. La Corte ha escluso questa giurisdizione perché il contributo non è un tributo; resta competente la giurisdizione ordinaria secondo i criteri generali.

    Perché il contributo a fondo perduto non è un tributo?

    Perché è un’erogazione di sostegno economico, non un prelievo fiscale: manca la natura tributaria che giustificherebbe la competenza del giudice tributario.

    Cosa succede ai ricorsi già pendenti davanti al giudice tributario?

    Andranno valutati alla luce della pronuncia: la materia esula dalla giurisdizione tributaria, con le conseguenze processuali del caso. Per la propria posizione è bene consultare un professionista.

    Questa decisione riguarda solo le società sportive?

    No. Il caso da cui nasce coinvolge una società sportiva dilettantistica, ma il principio vale per tutte le liti sul recupero del contributo a fondo perduto.

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  • Corte cost. n. 205/2025 – Trattenimento dei migranti e decreto flussi: le questioni della Corte d’appello di Lecce

    Con la sentenza n. 205/2025 la Corte costituzionale si è pronunciata sulle norme del decreto-legge n. 145 del 2024 in materia di trattenimento e gestione dei richiedenti protezione internazionale: in parte ha dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (convertito nella legge n. 187 del 2024) ha introdotto disposizioni urgenti sull’ingresso dei lavoratori stranieri, sulla gestione dei flussi migratori e sui procedimenti relativi alla protezione internazionale, incluse le regole sul trattenimento dei richiedenti. La Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale su diverse disposizioni del decreto, dubitando della loro compatibilità con la Costituzione e con il diritto dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In gioco c’erano temi sensibili: i presupposti e le garanzie del trattenimento dei richiedenti asilo, la tutela della libertà personale, il diritto di difesa e il rispetto degli obblighi internazionali ed europei in materia di accoglienza e procedure di protezione internazionale. La materia è di forte impatto per i diritti delle persone migranti e per i poteri delle autorità nella gestione dei flussi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, ha impugnato vari articoli del d.l. n. 145 del 2024 convertito, in riferimento a numerosi parametri: gli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11, 117, primo comma, 25 e 102, secondo comma, della Costituzione, questi ultimi anche in relazione all’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha adottato una decisione articolata: ha dichiarato inammissibili alcune questioni (relative, tra l’altro, a disposizioni del decreto in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, 24, 11 e 117 della Costituzione e al diritto europeo) e non fondate altre questioni (sollevate in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, della Costituzione). Le norme impugnate restano quindi in vigore.

    Il principio

    Le disposizioni del decreto flussi del 2024 sul trattenimento e sulla gestione dei richiedenti protezione internazionale, nei limiti esaminati, hanno superato il vaglio di costituzionalità: le questioni sono state in parte respinte nel merito e in parte ritenute inammissibili.

    Domande e risposte

    La Corte ha cancellato le norme sul trattenimento dei migranti?

    No. Ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate, quindi le disposizioni impugnate del decreto-legge n. 145 del 2024 restano in vigore.

    Perché alcune questioni sono “inammissibili” e altre “non fondate”?

    L’inammissibilità riguarda un difetto nel modo in cui la questione è stata posta o nei suoi presupposti; la non fondatezza significa invece che la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto le norme conformi alla Costituzione.

    Che ruolo avevano il diritto europeo e la CEDU in questa decisione?

    Diversi parametri erano invocati “in relazione” alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a due direttive UE sull’accoglienza e sulle procedure di protezione e alla Carta dei diritti fondamentali, come norme interposte rispetto agli artt. 11 e 117 della Costituzione.

    Chi aveva sollevato queste questioni?

    La Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, con più ordinanze poi riunite dalla Corte costituzionale in un unico giudizio.

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  • Corte cost. n. 206/2025 – Comitato promotore di referendum e conflitto di attribuzione

    Con la sentenza n. 206/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Comitato per il referendum sulla cittadinanza contro la Commissione di vigilanza Rai: il Comitato comprendeva soggetti estranei agli originari promotori e non poteva quindi rappresentare il potere referendario.

    Di cosa si tratta

    Nel quadro della campagna per i referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, il Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza aveva impugnato, davanti alla Corte, una delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (la Commissione di vigilanza Rai) in materia di comunicazione politica e messaggi sulla campagna referendaria. Lo strumento usato era il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: i promotori di un referendum, infatti, sono considerati titolari di un potere costituzionale e possono difenderlo davanti alla Corte. Il punto centrale era però la legittimazione del Comitato a proporre il conflitto: per poter rappresentare la frazione di corpo elettorale che ha sottoscritto la richiesta referendaria, l’organismo deve essere composto esclusivamente da soggetti che siano stati promotori fin dall’inizio della raccolta firme. Qui il Comitato comprendeva anche persone estranee agli originari diciannove promotori, e il suo stesso statuto prevedeva l’ingresso di ulteriori soggetti, anche mediante contributi economici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 134 della Costituzione), promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza contro la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, in relazione a una delibera del 2 aprile 2025 sulla disciplina della comunicazione politica durante la campagna referendaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. La ragione è la mancanza di legittimazione del Comitato ricorrente: la sua composizione comprendeva soggetti estranei agli originari promotori, e ciò spezza la “comunione di intenti” necessaria perché l’organismo possa rappresentare il potere referendario. La legittimazione a promuovere il conflitto spetta solo a chi sia stato promotore fin dalla presentazione della richiesta e dalla raccolta delle sottoscrizioni.

    Il principio

    Solo i soggetti che hanno rivestito la qualità di promotori fin dall’inizio della procedura referendaria possono promuovere il conflitto di attribuzione a tutela del potere referendario; un comitato che includa persone estranee agli originari promotori non è legittimato, per evitare che il giudizio costituzionale sia attivato da mutevoli aggregazioni di soggetti.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.) in cui due poteri dello Stato contestano l’uno all’altro il modo di esercitare le proprie competenze. I promotori di un referendum sono considerati un potere dello Stato e possono attivarlo.

    Perché il Comitato non poteva agire?

    Perché comprendeva soggetti che non erano tra i diciannove promotori originari. Solo chi ha avviato la raccolta firme può rappresentare gli elettori che hanno sottoscritto la richiesta.

    La Corte ha valutato la delibera della Commissione di vigilanza Rai?

    No. Avendo dichiarato inammissibile il conflitto per difetto di legittimazione, la Corte non è entrata nel merito della delibera contestata.

    Avrebbero potuto agire validamente i promotori?

    Sì, se si fossero costituiti in comitato composto esclusivamente dagli originari promotori, anche dopo la fase iniziale. È la presenza di estranei ad aver reso inammissibile il ricorso.

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  • Corte cost. n. 208/2025 – Deformazione dell’aspetto e attenuante per i casi di minore gravità

    Con l’ordinanza n. 208/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul reato di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies del codice penale), sollevate dal Tribunale di Napoli per la mancanza di un’attenuante nei casi di minore gravità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 583-quinquies del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (il cosiddetto “codice rosso”), punisce con la reclusione da otto a quattordici anni chi cagiona a una persona lesioni personali dalle quali deriva la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, lamentando che la norma non preveda una diminuzione di pena per i casi di minore gravità e prefiguri una pena particolarmente severa anche per condotte di limitata offensività. La questione tocca un tema ricorrente nel diritto penale: il bilanciamento tra la severità voluta dal legislatore a tutela delle vittime – qui di reati che incidono sull’integrità e sull’immagine della persona – e la necessità che il giudice possa graduare la pena rispetto alla concreta gravità del fatto. La Corte non è però entrata nel merito di questo bilanciamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha impugnato l’art. 583-quinquies del codice penale, inserito dall’art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una pronuncia che non entra nel merito del dubbio di costituzionalità, ma lo respinge per un difetto attinente al modo in cui la questione è stata sollevata o alla sua impostazione da parte del giudice rimettente.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere proposte rispettando i requisiti di rilevanza e di corretta impostazione: quando questi mancano, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la pena per lo sfregio è giusta o sbagliata?

    Né l’una né l’altra cosa: non è entrata nel merito. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, quindi la norma resta in vigore così com’è, ma la Corte non ha valutato la sua proporzionalità.

    Resta possibile riproporre la questione in futuro?

    In linea generale sì: una dichiarazione di inammissibilità non chiude definitivamente il tema, e un altro giudice potrebbe sollevarlo nuovamente, impostando la questione in modo diverso.

    Che reato punisce l’art. 583-quinquies?

    La deformazione o lo sfregio permanente del viso causati da lesioni personali, introdotto dal “codice rosso” del 2019 con una pena da otto a quattordici anni di reclusione.

    Perché era intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri?

    Perché lo Stato, attraverso l’Avvocatura, può intervenire nei giudizi di costituzionalità per difendere la legge impugnata; qui a sostegno della validità della norma.

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  • Corte cost. n. 125/2025 – Usi civici e indennità di esproprio davanti alla CEDU

    Con la sentenza n. 125/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 in materia di usi civici, sollevate dalla sezione speciale per gli usi civici della Corte d’appello di Roma.

    Di cosa si tratta

    Gli usi civici sono antichi diritti collettivi delle comunità su terreni (pascolo, legnatico, semina) ancora oggi regolati da una legge del 1927. L’art. 29 di quella legge disciplina aspetti relativi alle controversie su questi beni. Nel caso concreto, davanti alla sezione speciale per gli usi civici della Corte d’appello di Roma, si discuteva tra Autostrade per l’Italia, il Comune di Anagni e la Regione Lazio: in sostanza, profili legati a terreni gravati da usi civici e alle relative tutele. Il giudice ha ritenuto che la norma del 1927 potesse violare il diritto a un giusto processo e a un ricorso effettivo, garantiti non solo dalla Costituzione ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La posta in gioco riguarda la pienezza della tutela giurisdizionale di chi ha interessi su beni di uso civico. Anche qui, però, la Corte ha dovuto prima verificare la correttezza del modo in cui la questione è stata sollevata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici, ha impugnato l’art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (diritto a un giudice e a un ricorso effettivo). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri ed era costituita Autostrade per l’Italia spa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non affronta il merito del presunto contrasto con il diritto di difesa e con il giusto processo: si arresta sui presupposti processuali, senza giudicare se la norma del 1927 sia o meno legittima. La disposizione resta in vigore.

    Il principio

    Anche quando si invocano garanzie europee come quelle della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali, la questione deve essere sollevata in modo corretto e rilevante per il giudizio in corso: in difetto, la Corte dichiara l’inammissibilità senza decidere nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli usi civici?

    Sono diritti collettivi di antica origine spettanti alle comunità su determinati terreni (ad esempio pascolo o raccolta legna), tuttora disciplinati da una normativa speciale.

    La Corte ha deciso se la norma del 1927 è legittima?

    No. L’inammissibilità ha impedito l’esame nel merito; la disposizione resta applicabile.

    Perché si citano CEDU e Carta UE?

    Tramite l’art. 117, primo comma, Cost., gli obblighi internazionali ed europei diventano parametri interposti: il giudice li ha invocati per il diritto a un giudice e a un ricorso effettivo.

    Chi erano le parti del giudizio?

    Il giudizio originario vedeva contrapposte Autostrade per l’Italia spa, il Comune di Anagni e la Regione Lazio.

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  • Corte cost. n. 209/2025 – Recidiva reiterata e attenuante della lieve entità nella rapina

    Con l’ordinanza n. 209/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione sul divieto di prevalenza dell’attenuante della lieve entità nella rapina sulla recidiva reiterata: il problema era già stato risolto da una precedente sentenza della Corte, la n. 117/2025.

    Di cosa si tratta

    L’art. 69, quarto comma, del codice penale vieta che le circostanze attenuanti possano prevalere, nel bilanciamento, sulla recidiva reiterata: in pratica, anche quando il fatto è di lieve entità, l’aggravante della recidiva impedisce di applicare lo sconto. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova aveva un caso emblematico: un soggetto recidivo che, introdottosi in una chiesa, aveva sottratto una scatola di sessanta cerini (poi restituita intatta) e spinto il parroco settantenne senza causargli lesioni. Pur trattandosi di rapina impropria, il fatto appariva di modestissima offensività, ma il divieto di prevalenza impediva al giudice di valorizzare l’attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024. Il giudice riteneva la norma in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. Nel frattempo, però, la Corte aveva già deciso un caso identico con la sentenza n. 117 del 2025.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Genova ha impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità (introdotta per la rapina dalla sentenza n. 86 del 2024) sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Dopo l’ordinanza di rimessione, infatti, con la sentenza n. 117 del 2025 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità del medesimo divieto di prevalenza in relazione alla rapina. Essendo la norma censurata già stata espunta in accoglimento di questioni sovrapponibili, quella sollevata dal Tribunale di Genova è rimasta priva di oggetto, da cui la manifesta inammissibilità.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima da una precedente sentenza, su questioni sovrapponibili, la nuova questione resta priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Significa che la Corte ha respinto la richiesta del giudice di Genova?

    No, nel merito gli ha dato ragione, ma indirettamente: il divieto di prevalenza era già stato cancellato dalla sentenza n. 117/2025, quindi non c’era più nulla da decidere.

    Cosa accade ora nel processo di Genova?

    Il giudice applicherà la norma come modificata dalla sentenza n. 117/2025: potrà quindi valutare se far prevalere l’attenuante della lieve entità sulla recidiva reiterata.

    Perché la Corte non ha deciso di nuovo nel merito?

    Perché sarebbe stato inutile pronunciarsi su una norma già dichiarata illegittima per la stessa ragione. È un principio costante di economia del giudizio costituzionale.

    Cos’è la “manifesta inammissibilità”?

    È una decisione con cui la Corte chiude il giudizio senza entrare nel merito, perché manca un presupposto: qui, l’oggetto stesso della questione, già venuto meno per effetto di una sentenza precedente.

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  • Corte cost. n. 126/2025 – Legge regionale siciliana sulle cave e ricorso dello Stato

    Con la sentenza n. 126/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dallo Stato contro l’art. 14, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 6 del 2024 sul riordino dei materiali da cave.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana ha approvato una legge di riordino in materia di materiali da cave e materiali lapidei. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 14, comma 2, ritenendolo in contrasto con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia che la Costituzione riserva allo Stato. Le controversie tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale (i cosiddetti giudizi in via principale) nascono proprio quando il Governo ritiene che una legge regionale invada competenze statali, o viceversa. In questo caso erano in gioco le regole sull’attività estrattiva e il loro impatto ambientale, su un terreno reso più complesso dallo statuto speciale della Sicilia, che attribuisce alla Regione competenze particolari. Prima di decidere chi avesse ragione nel merito, però, la Corte deve verificare che il ricorso statale sia stato formulato in modo chiaro e completo: un ricorso impreciso non consente l’esame della sostanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 14, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2024 in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), anche in relazione allo statuto speciale della Regione siciliana e alla normativa ambientale statale (d.lgs. n. 152 del 2006). Si è costituita la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Una decisione di inammissibilità nel giudizio in via principale non stabilisce se la legge regionale sia legittima o meno: significa che il ricorso non poteva essere esaminato nel merito, tipicamente per carenze nella sua formulazione. La legge regionale impugnata resta quindi in vigore.

    Il principio

    Il ricorso dello Stato contro una legge regionale deve indicare con precisione le ragioni della pretesa illegittimità e il quadro normativo di riferimento: in mancanza, la Corte non entra nel merito e dichiara l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    La legge regionale siciliana è stata cancellata?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la norma regionale resta in vigore.

    La Corte ha detto se la Regione poteva legiferare sulle cave?

    No, non nel merito. L’inammissibilità ha impedito di esaminare il riparto di competenze tra Stato e Regione su questo punto.

    Cosa significa giudizio “in via principale”?

    È il giudizio promosso direttamente da Stato o Regione per contestare una legge dell’altro ente, senza un processo comune alla base.

    Lo Stato può riproporre la questione?

    L’inammissibilità è legata a quel ricorso; resta salva la possibilità di future iniziative su atti normativi successivi, nei limiti previsti dall’ordinamento.

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