Autore: Andrea Marton

  • Articolo 74 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 74 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 74 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 73 Codice di Procedura Civile: Astensione del pubblico ministero

    Articolo 73 Codice di Procedura Civile: Astensione del pubblico ministero

    Art. 73 c.p.c. – Astensione del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

  • Articolo 72 Codice di Procedura Civile: Poteri del pubblico ministero

    Articolo 72 Codice di Procedura Civile: Poteri del pubblico ministero

    Art. 72 c.p.c. – Poteri del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

    Negli altri casi di intervento previsti nell’art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

    Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

    Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarano l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

    Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione.

    Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’art. 133.

    Restano salve le disposizioni dell’art. 397.

    Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1950, n. 534.

  • Articolo 71 Codice di Procedura Civile: Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

    Articolo 71 Codice di Procedura Civile: Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

    Art. 71 c.p.c. – Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire.

    Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell’ultimo comma dell’articolo precedente.

  • Articolo 70 Codice di Procedura Civile: Intervento in causa del pubblico ministero

    Articolo 70 Codice di Procedura Civile: Intervento in causa del pubblico ministero

    Art. 70 c.p.c. – Intervento in causa del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio:

    nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

    nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

    nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

    [abrogato] 4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello [1];

    negli altri casi previsti dalla legge.

    Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [2].

    Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

    La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”, nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

    La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”, nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

    [1] Numero abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [2] Comma così sostituito dall’art. 75, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

  • Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico ministero

    Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico ministero

    Art. 69 c.p.c. – Azione del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 68 Codice di Procedura Civile: Altri ausiliari

    Articolo 68 Codice di Procedura Civile: Altri ausiliari

    Art. 68 c.p.c. – Altri ausiliari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

    Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

    Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.

  • Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custode

    Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custode

    Art. 67 c.p.c. – Responsabilità del custode

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500 [1].

    Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

    [1] Le parole «non superiore a euro 10» sono state così sostituite dall’art. 45, comma 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 66 Codice di Procedura Civile: Sostituzione del custode

    Articolo 66 Codice di Procedura Civile: Sostituzione del custode

    Art. 66 c.p.c. – Sostituzione del custode

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

    Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

    Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all’art. 65, secondo comma [1].

    [1] Comma così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 65 Codice di Procedura Civile: Custode

    Articolo 65 Codice di Procedura Civile: Custode

    Art. 65 c.p.c. – Custode

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

    Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato [1].

    [1] Comma così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.