Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 42/2026 – Obiezione di coscienza e accesso all’IVG in Sicilia

    Con la sentenza n. 42/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate dal Governo contro la legge della Regione siciliana che impone di dotare di personale non obiettore i reparti dedicati all’interruzione di gravidanza.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione siciliana n. 23 del 2025 ha previsto l’istituzione di aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e ha stabilito che le aziende sanitarie le dotino, nelle ordinarie procedure di reclutamento, di personale non obiettore di coscienza. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione lamentando il contrasto con la libertà di coscienza e religione, con il principio di eguaglianza, con il buon andamento e con il riparto di competenze tra Stato e Regione. La questione tocca un tema delicatissimo: garantire l’effettività dell’accesso all’IVG, riconosciuto dalla legge n. 194 del 1978, senza comprimere l’obiezione di coscienza del personale sanitario. La Corte ha respinto le censure, ma con un’interpretazione orientativa (‘nei sensi di cui in motivazione’) che indica come la norma vada letta in modo compatibile con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all’art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni nei sensi di cui in motivazione: la previsione regionale è legittima se interpretata in modo coerente con l’organizzazione del personale sanitario e con la tutela dell’obiezione di coscienza, restando volta a garantire l’effettività del servizio di IVG.

    Il principio

    L’organizzazione del personale per assicurare l’effettività dell’accesso all’IVG è compatibile con la Costituzione purché letta in modo da non comprimere indebitamente l’obiezione di coscienza del personale sanitario.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘non fondate nei sensi di cui in motivazione’?

    Significa che la norma è salva, ma solo nell’interpretazione indicata dalla Corte: va applicata secondo le precisazioni contenute nella motivazione.

    La Regione può imporre personale non obiettore?

    La Corte ha ritenuto legittima la previsione, intesa come strumento organizzativo per garantire il servizio, senza eliminare il diritto di obiezione di coscienza.

    Cambia il diritto all’obiezione di coscienza dei medici?

    No. L’obiezione di coscienza prevista dalla legge n. 194 del 1978 resta; la pronuncia riguarda l’organizzazione del personale per assicurare comunque il servizio.

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  • Corte cost. n. 41/2026 – Diritto annuale e diritti dei consiglieri delle Camere di commercio

    Con la sentenza n. 41/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sulla disciplina delle Camere di commercio prevista dalla legge n. 580 del 1993, sollevate dal Tribunale di Torino.

    Di cosa si tratta

    Le Camere di commercio sono enti pubblici che svolgono funzioni di interesse delle imprese. La legge n. 580 del 1993, come modificata dal d.lgs. n. 219 del 2016, ne ha riordinato funzioni e finanziamento. Il Tribunale di Torino, in una causa tra un soggetto e la Camera di commercio di Torino, ha dubitato della legittimità dell’art. 4-bis, comma 2-bis, in particolare sotto il profilo della retribuzione e della tutela del lavoro. La Corte ha distinto le censure: quella riferita all’art. 36 Cost. (giusta retribuzione) è stata dichiarata inammissibile per come era impostata, mentre le altre, riferite ai diritti inviolabili, all’eguaglianza e alla tutela del lavoro, sono state esaminate nel merito e respinte. La disciplina sulle Camere di commercio resta quindi confermata nella sua legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotto dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, in riferimento all’art. 36 della Costituzione (questione inammissibile) e agli artt. 2, 3 e 35 Cost. (questioni non fondate), su iniziativa del Tribunale ordinario di Torino, sezione terza civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 36 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 2, 3 e 35 Cost. La disciplina resta in vigore.

    Il principio

    La disciplina sulle Camere di commercio supera il vaglio di costituzionalità quanto alla tutela del lavoro e all’eguaglianza; la censura sulla giusta retribuzione è risultata mal posta.

    Domande e risposte

    La disciplina sulle Camere di commercio cambia?

    No. Le censure di merito sono state respinte e quella sulla retribuzione dichiarata inammissibile.

    Perché una sola questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché quella riferita all’art. 36 Cost. presentava un difetto di impostazione che ha impedito l’esame nel merito.

    Cosa tutela l’art. 36 Cost. richiamato?

    Il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa.

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  • Corte cost. n. 25/2026 – Indennità di vacanza contrattuale e adeguamento delle retribuzioni: rinvio

    Con l’ordinanza n. 25/2026 la Corte costituzionale ha riunito tre giudizi sull’adeguamento delle retribuzioni del pubblico impiego e ne ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027.

    Di cosa si tratta

    Il blocco e il contenimento delle retribuzioni nel settore pubblico hanno generato negli anni un contenzioso ricorrente: i lavoratori e i giudici lamentano che gli stipendi non vengano adeguati al costo della vita, in tensione con il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente garantito dall’art. 36 della Costituzione. In questo caso, tre tribunali amministrativi (TAR Marche, TAR Lazio e TAR Friuli-Venezia Giulia) hanno sollevato, con ordinanze di contenuto analogo, questioni di legittimità costituzionale su due norme di contenimento della spesa: l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 e l’art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010. La Corte, trattandosi di questioni connesse, ha riunito i tre giudizi e ne ha rinviato la discussione a un’udienza pubblica futura, fissata per il gennaio 2027. È una decisione di carattere organizzativo: non anticipa l’esito, ma raggruppa le cause per esaminarle insieme. Per i lavoratori interessati significa che la decisione sul merito è solo rimandata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Sono impugnati l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito nella legge n. 140 del 1997) e l’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge n. 122 del 2010), in materia di contenimento della finanza pubblica. A sollevare le questioni, con tre ordinanze analoghe, sono stati il TAR per le Marche, il TAR per il Lazio e il TAR per il Friuli-Venezia Giulia (giudici rimettenti), in riferimento all’art. 36 della Costituzione; il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia hanno invocato anche l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (tutela della proprietà).

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito: ha riunito i giudizi e ne ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027. Si tratta di una scelta di gestione del processo costituzionale, finalizzata a esaminare congiuntamente questioni omogenee provenienti da più giudici.

    Il principio

    Quando più giudici sollevano questioni analoghe sulle stesse norme, la Corte costituzionale può riunire i relativi giudizi e rinviarne la trattazione a un’unica udienza, per garantire una decisione coerente e completa.

    Domande e risposte

    La Corte ha già deciso se le norme sono incostituzionali?

    No. Ha solo rinviato la discussione: la decisione sul merito è attesa dopo l’udienza pubblica fissata per il 14 gennaio 2027.

    Perché ha riunito i tre giudizi?

    Perché i TAR delle Marche, del Lazio e del Friuli-Venezia Giulia hanno sollevato questioni di contenuto analogo sulle stesse norme: trattarle insieme assicura una valutazione uniforme.

    Cosa c’entra l’art. 36 della Costituzione?

    È il parametro centrale: garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente a una vita libera e dignitosa. I giudici dubitano che le norme di contenimento lo rispettino.

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  • Corte cost. n. 24/2026 – Bilancio dello Stato e fondi alla sanità: la Corte chiede istruttoria

    Con l’ordinanza n. 24/2026 la Corte costituzionale, prima di decidere sul ricorso della Regione Puglia contro la legge di bilancio 2025, ha disposto un’istruttoria per acquisire informazioni e relazioni dai ministeri competenti.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni possono impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi dello Stato che ritengono lesive delle proprie competenze. La Regione Puglia ha contestato diverse disposizioni della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024), in particolare quelle relative ai rapporti finanziari con le autonomie territoriali, ai diritti sociali e alle politiche sanitarie (tra cui i fondi della missione “Tutela della salute” e gli indennizzi a chi è stato danneggiato da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie). Prima di pronunciarsi nel merito, la Corte ha ritenuto di non disporre ancora di tutti gli elementi necessari per decidere. Per questo ha disposto un’istruttoria: ha chiesto a vari soggetti pubblici di depositare relazioni e di essere auditi. È un passaggio procedurale che non anticipa l’esito della causa, ma serve a fondare la decisione finale su dati certi. Per cittadini e Regione, significa che la questione resta aperta in attesa degli approfondimenti richiesti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Sono impugnate varie disposizioni della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per il 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027), in particolare gli artt. 1 (commi da 273 a 384 e da 784 a 794), 3, 16 e 18, anche in relazione alle tabelle di missione su autonomie territoriali, diritti sociali, politiche previdenziali e tutela della salute. A promuovere il giudizio è stata la Regione Puglia, con ricorso in via principale (registro ricorsi n. 11 del 2025).

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito: ha disposto un’istruttoria, ai sensi degli artt. 14 e 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Ha ordinato che, entro quarantacinque giorni, i soggetti indicati (tra cui il Ministero della salute, la Ragioneria generale dello Stato e la Conferenza delle Regioni) depositino relazioni su specifici quesiti e siano auditi in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, riservando ogni altra decisione e rinviando il giudizio a nuovo ruolo.

    Il principio

    Quando per decidere servono informazioni tecniche e contabili indispensabili, la Corte costituzionale può disporre un’istruttoria, acquisendo relazioni e audizioni dai soggetti competenti, prima di pronunciarsi sul merito del ricorso.

    Domande e risposte

    La Corte ha dato torto o ragione alla Regione Puglia?

    Né l’uno né l’altro. Non ha ancora deciso nel merito: ha solo richiesto ulteriori informazioni per poter giudicare con cognizione completa.

    Cosa succede ora?

    I ministeri e gli altri soggetti indicati dovranno depositare le relazioni richieste ed essere auditi; poi la causa tornerà a ruolo per la decisione finale.

    Perché serve un’istruttoria in un giudizio costituzionale?

    Perché la valutazione su misure di bilancio e finanziamenti alla sanità richiede dati tecnici e contabili precisi: la Corte li acquisisce formalmente prima di pronunciarsi.

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  • Corte cost. n. 23/2026 – Camere di commercio: norma di interpretazione autentica illegittima

    Con la sentenza n. 23/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma di interpretazione autentica sulle camere di commercio, introdotta come emendamento estraneo in sede di conversione di un decreto-legge: viola l’art. 77 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    I consigli delle camere di commercio (CCIAA) sono composti da rappresentanti designati dalle organizzazioni delle imprese. Sorgono però contrasti su quali associazioni possano partecipare alla procedura di nomina, in particolare quelle a struttura interprovinciale o regionale. Per chiarire la regola, il legislatore aveva inserito una norma di “interpretazione autentica” dell’art. 12 della legge n. 580 del 1993, collocandola in un decreto-legge sulle proroghe di termini (“milleproroghe”). Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere un contenzioso sulla camera di commercio Irpinia Sannio, ha dubitato della legittimità di quella norma: era stata introdotta come emendamento in sede di conversione, su una materia estranea al contenuto del decreto. In gioco c’era un principio importante: i decreti-legge devono avere un contenuto omogeneo e gli emendamenti in conversione non possono inserire argomenti eterogenei, a tutela del corretto procedimento legislativo e dei limiti previsti dalla Costituzione per la decretazione d’urgenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito nella legge n. 18 del 2024), recante la norma di interpretazione autentica, e l’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sul riordino delle camere di commercio. A sollevare le questioni è stato il Consiglio di Stato, sezione sesta (giudice rimettente), invocando, per la prima norma, l’art. 77 della Costituzione (limiti della decretazione d’urgenza e omogeneità della legge di conversione) e, per l’art. 12, gli artt. 2, 3, 18 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 215 del 2023: la norma di interpretazione autentica era stata inserita in conversione come emendamento eterogeneo, disomogeneo rispetto al contenuto del decreto-legge, in violazione dell’art. 77 Cost. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 12 della legge n. 580 del 1993: la regola contestata derivava in realtà da norme regolamentari (un decreto ministeriale), che non possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, limitato a leggi e atti aventi forza di legge.

    Il principio

    In sede di conversione di un decreto-legge non si possono introdurre emendamenti su materie eterogenee rispetto al contenuto originario: l’inserimento di disposizioni estranee viola l’art. 77 della Costituzione. Inoltre, le norme contenute in regolamenti (come i decreti ministeriali) non possono essere sottoposte al giudizio della Corte costituzionale, riservato a leggi e atti con forza di legge.

    Domande e risposte

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Non per il suo contenuto in sé, ma per il modo in cui era stata approvata: introdotta come emendamento estraneo in sede di conversione di un decreto-legge, in violazione del requisito di omogeneità imposto dall’art. 77 Cost.

    Cos’è una norma di “interpretazione autentica”?

    È una legge con cui il legislatore stabilisce in modo vincolante il significato di una norma precedente, con effetto anche per il passato. In questo caso riguardava la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio.

    Perché le questioni sull’art. 12 della legge n. 580/1993 sono state respinte come inammissibili?

    Perché la regola contestata derivava da un decreto ministeriale (norma regolamentare), e la Corte può giudicare solo leggi e atti aventi forza di legge. Spetta al giudice comune interpretare o disapplicare le norme regolamentari illegittime.

    Cosa cambia per le camere di commercio?

    Viene meno la norma di interpretazione autentica: il Consiglio di Stato dovrà decidere il contenzioso sulla composizione dei consigli camerali applicando direttamente la legge n. 580 del 1993 e valutando le norme regolamentari rilevanti.

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  • Corte cost. n. 22/2026 – Braccialetto elettronico e distanza minima nei reati di stalking

    Con l’ordinanza n. 22/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul controllo elettronico automatico e sulla distanza minima di 500 metri previsti, per i reati di stalking, dalle norme sulle misure cautelari.

    Di cosa si tratta

    Per proteggere le vittime di stalking (atti persecutori, art. 612-bis cod. pen.) e di violenza domestica, la legge n. 168 del 2023 ha rafforzato le misure cautelari: il divieto di avvicinamento alla persona offesa può essere accompagnato dal cosiddetto “braccialetto elettronico” (controllo a distanza ex art. 275-bis cod. proc. pen.) e impone una distanza minima non inferiore a 500 metri dalla vittima e dai luoghi che frequenta. Il Giudice per le indagini preliminari di Bari ha sollevato dubbi su queste regole, ritenendo problematica l’applicazione “automatica” del controllo elettronico e la rigidità della distanza minima fissa, che non lascerebbe spazio alla valutazione del caso concreto da parte del giudice. In gioco c’era il bilanciamento tra la protezione effettiva delle vittime e la proporzionalità delle misure che limitano la libertà personale dell’indagato. La Corte, però, non è entrata nel merito: ha rilevato vizi nel modo in cui la questione era stata formulata e l’ha dichiarata inammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, come modificati dall’art. 12, comma 1, lettere a) e d), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (contrasto alla violenza sulle donne e domestica). A sollevare la questione è stato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bari (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha valutato se le norme siano o meno conformi alla Costituzione, perché ha riscontrato che le questioni, così come prospettate dal giudice di Bari, non potevano essere esaminate nel merito. Le disposizioni impugnate, dunque, restano in vigore.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale è formulata in modo da non consentire alla Corte l’esame nel merito, l’esito è l’inammissibilità: la pronuncia non si esprime sulla validità della norma, che continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato il braccialetto elettronico per lo stalking?

    No. Non ha deciso nel merito: ha dichiarato le questioni inammissibili. Le norme su controllo elettronico e distanza minima restano pienamente in vigore.

    Resta valida la distanza minima di 500 metri?

    Sì. La previsione introdotta dalla legge n. 168 del 2023 non è stata toccata da questa decisione e continua ad applicarsi.

    Cosa significa “inammissibile”?

    Significa che la Corte non è entrata nel merito per ragioni tecnico-processuali legate al modo in cui la questione era stata posta. Non equivale a un giudizio di conformità o di contrarietà alla Costituzione.

    Il tema potrà tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio sì: un altro giudice, in un altro processo, potrebbe riproporre questioni analoghe formulandole in modo da superare i profili di inammissibilità.

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  • Corte cost. n. 21/2026 – Cronica intossicazione da stupefacenti e imputabilità

    Con la sentenza n. 21/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 95 del codice penale: la disciplina dell’imputabilità di chi commette reati da tossicodipendente è compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel diritto penale chi commette un reato risponde solo se è imputabile, cioè se al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere (art. 85 cod. pen.). Gli artt. 88 e 89 escludono o riducono la pena per chi agisce in stato di infermità mentale. L’art. 95 del codice penale stabilisce che, per chi è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, queste regole si applicano solo in caso di “cronica intossicazione”. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha sollevato dubbi: secondo il diritto vivente, la cronica intossicazione richiede una vera malattia con effetti permanenti, non la semplice dipendenza prolungata. Il giudice riteneva irragionevole e in contrasto con la finalità rieducativa della pena trattare il tossicodipendente in modo diverso da chi soffre di altri disturbi mentali. In gioco c’era il confine tra chi va considerato pienamente responsabile delle proprie azioni e chi, per la sua condizione, merita un trattamento attenuato: una questione delicata che tocca migliaia di procedimenti penali legati alla dipendenza da droghe.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 95 del codice penale, nell’interpretazione del diritto vivente che richiede, per la “cronica intossicazione”, una condizione di infermità con effetti permanenti e non la sola cronicità d’uso. A sollevare la questione è stato il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo (giudice rimettente), per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione (uguaglianza, finalità rieducativa della pena, obbligo di motivazione e giusto processo). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il codice penale non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico da sottoporre a misura di sicurezza, ma come persona responsabile delle proprie condotte, in linea di principio responsabile anche del proprio stato di dipendenza. Resta fermo che, se accanto alla dipendenza emergono autonome patologie o anomalie psichiche, il giudice deve valutarle ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Il requisito della “cronica intossicazione” è accertabile con le attuali conoscenze scientifiche, con gli stessi criteri usati per l’alcoldipendenza: per questo non vi è disparità irragionevole.

    Il principio

    Trattare l’autore di reato tossicodipendente come soggetto responsabile, riservando l’esclusione o la riduzione della pena ai soli casi di “cronica intossicazione” (o di autonome patologie psichiche), è una scelta legislativa ragionevole e compatibile con gli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Chi è tossicodipendente non è punibile per i reati commessi?

    Di regola sì, è punibile. L’esclusione o la riduzione della pena vale solo per la “cronica intossicazione” da stupefacenti o quando emergono autonome patologie psichiche che incidono sulla capacità di intendere e di volere.

    Che differenza c’è tra dipendenza e “cronica intossicazione”?

    La semplice dipendenza o l’uso prolungato non bastano. Serve una condizione più grave e accertabile scientificamente, che incida realmente sulla capacità di intendere o di volere al momento del fatto.

    Il giudice può comunque tener conto di disturbi psichici del tossicodipendente?

    Sì. Se accanto alla dipendenza esistono patologie o anomalie psichiche autonome, il giudice deve valutarle direttamente ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., a prescindere dall’art. 95.

    Perché si paragona la situazione a quella dell’alcoldipendente?

    Perché la Corte ha chiarito che il criterio di accertamento della cronica intossicazione è lo stesso per droghe e alcol: questo esclude la denunciata disparità di trattamento.

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  • Corte cost. n. 26/2026 – Tariffe sanitarie regionali e LEA: l’autonomia della Regione

    Con la sentenza n. 26/2026 la Corte costituzionale ha salvato la legge della Regione siciliana che aumentava, con risorse proprie, le tariffe di alcune prestazioni sanitarie: rientra nell’autonomia regionale, anche in regime di piano di rientro dal disavanzo.

    Di cosa si tratta

    I LEA (livelli essenziali di assistenza) sono le prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale deve garantire a tutti i cittadini. Lo Stato ne fissa le tariffe massime di riferimento. La Regione siciliana, con l’art. 6 di una legge di variazione di bilancio del 2025, aveva aumentato con fondi propri le tariffe di alcune prestazioni rientranti nei LEA. Il Governo ha impugnato la norma davanti alla Corte, sostenendo che la Regione, soggetta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario, non potesse permettersi quegli aumenti e violasse l’equilibrio di bilancio e il coordinamento della finanza pubblica. La Regione si è difesa rivendicando la propria autonomia di spesa con risorse proprie. In gioco c’erano i confini tra il potere statale di coordinare la spesa sanitaria e la libertà delle Regioni di investire fondi propri per migliorare i servizi ai cittadini, un tema centrale per la qualità dell’assistenza nei territori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6 della legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26 (variazioni urgenti al bilancio). A sollevare la questione, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione (copertura finanziaria), alle competenze statutarie della Regione siciliana e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al “coordinamento della finanza pubblica”. Si è costituita la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto integralmente il ricorso statale: ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 81, terzo comma, Cost. e alle competenze statutarie, e non fondata la questione relativa all’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica). Rientra infatti nell’autonomia regionale il potere di aumentare, con risorse proprie, le tariffe delle prestazioni LEA, senza che a ciò osti l’assoggettamento al piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    Il principio

    La Regione, anche se sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario, conserva il potere di aumentare con risorse proprie le tariffe delle prestazioni rientranti nei LEA: tale scelta rientra nella sua autonomia e non contrasta con il coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Una Regione in piano di rientro può aumentare le tariffe sanitarie?

    Sì, se lo fa con risorse proprie. La Corte ha chiarito che il piano di rientro dal disavanzo non impedisce alla Regione di destinare fondi propri all’aumento delle tariffe delle prestazioni LEA.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate “inammissibili” e non “non fondate”?

    L’inammissibilità è un esito processuale: significa che la Corte non ha potuto esaminare nel merito quelle censure (sull’art. 81 Cost. e sulle competenze statutarie) per ragioni tecniche. Solo la censura sul coordinamento della finanza pubblica è stata respinta nel merito come non fondata.

    Cosa cambia per i cittadini?

    La norma regionale resta in vigore: la Regione siciliana può mantenere gli aumenti tariffari decisi con fondi propri per le prestazioni interessate.

    Lo Stato perde il controllo sulla spesa sanitaria regionale?

    No. Lo Stato conserva il potere di coordinamento della finanza pubblica; la Corte ha solo ritenuto che, in questo caso, l’uso di risorse proprie della Regione per le tariffe LEA non lo violasse.

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  • Corte cost. n. 27/2026 – Giudice dell’esecuzione e bis in idem: incompatibilità nel giudizio di rinvio

    Con la sentenza n. 27/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del codice di procedura penale nella parte in cui non escludevano dal giudizio di rinvio il giudice dell’esecuzione che si era già pronunciato sul medesimo fatto.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona viene condannata due volte per lo stesso fatto (divieto di bis in idem), il giudice dell’esecuzione può intervenire per revocare una delle condanne, ai sensi dell’art. 669 del codice di procedura penale. Se la Corte di cassazione annulla questa decisione e rinvia la causa, si pone un problema di imparzialità: lo stesso giudice che aveva già valutato il caso può deciderlo di nuovo? Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato la questione perché le norme sulle incompatibilità (artt. 34 e 623 cod. proc. pen.) non lo prevedevano espressamente per questa ipotesi. Mentre nel giudizio ordinario chi ha deciso con sentenza poi annullata non può partecipare al rinvio, in fase esecutiva (dove si decide con ordinanza) questa garanzia mancava. In gioco c’era la terzietà e l’imparzialità del giudice, principi fondamentali del giusto processo, a tutela di chiunque sia coinvolto in un procedimento penale di esecuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 34 e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice dell’esecuzione che si era già pronunciato sulla revoca ex art. 669 cod. proc. pen. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Milano, sezione ottava penale, in funzione di giudice dell’esecuzione (giudice rimettente), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione (uguaglianza e giusto processo / terzietà e imparzialità del giudice).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che si era già pronunciato sulla richiesta di revoca in sede esecutiva di sentenze irrevocabili contro la stessa persona per il medesimo fatto. La decisione del giudice dell’esecuzione è un “frammento di cognizione” che implica una valutazione sul merito: chi l’ha già resa non può ridecidere senza ledere terzietà e imparzialità.

    Il principio

    Il giudice dell’esecuzione che ha già deciso sulla revoca di una condanna per violazione del bis in idem, e la cui decisione è stata annullata con rinvio dalla Cassazione, è incompatibile a riesaminare la stessa vicenda: la garanzia di terzietà e imparzialità (art. 111 Cost.) vale anche nella fase esecutiva, non solo nel giudizio di cognizione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il divieto di bis in idem?

    È il principio per cui nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto. Quando emergono due condanne per il medesimo fatto, il giudice dell’esecuzione può revocarne una.

    Cosa cambia in concreto dopo questa sentenza?

    Se la Cassazione annulla con rinvio la decisione del giudice dell’esecuzione sulla revoca, quel rinvio dovrà essere assegnato a un giudice diverso: chi aveva già deciso non potrà più occuparsene.

    Perché la garanzia valeva nel processo ordinario ma non in esecuzione?

    Perché le norme sulle incompatibilità erano scritte pensando alla fase di cognizione (che si chiude con sentenza). La Corte ha esteso la stessa garanzia alla fase esecutiva, dove si decide con ordinanza ma si compie comunque una valutazione di merito.

    La decisione tutela solo l’imputato?

    Tutela l’imparzialità del processo in generale: la terzietà del giudice è una garanzia oggettiva del giusto processo, a vantaggio di chiunque vi sia coinvolto.

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  • Corte cost. n. 28/2026 – Mediazione obbligatoria e gratuito patrocinio: restituzione atti al giudice

    Con l’ordinanza n. 28/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Livorno: il giudice dovrà rivalutare la questione alla luce delle sopravvenute modifiche normative.

    Di cosa si tratta

    La mediazione è una procedura per risolvere le controversie civili e commerciali fuori dal tribunale, prima o durante la causa. In certe materie è obbligatorio tentarla. Per chi non può permettersi le spese legali esiste il gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato). Il Tribunale di Livorno ha sollevato una questione sull’art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i rapporti tra mediazione e patrocinio a spese dello Stato, in una causa tra un cittadino e il Ministero della giustizia. La Corte costituzionale, prima di decidere nel merito, ha verificato che il quadro normativo era cambiato dopo l’ordinanza del giudice: in questi casi non entra nel merito, ma rinvia gli atti al giudice perché controlli se la questione è ancora rilevante e attuale. È un esito tecnico-processuale, non una bocciatura né un’approvazione della norma. Per il cittadino significa che la partita resta aperta davanti al giudice di Livorno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Livorno, in composizione monocratica (giudice rimettente), nell’ambito di un procedimento tra un privato e il Ministero della giustizia.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Livorno. Si tratta dell’esito tipico quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravvengono modifiche normative che incidono sulla disposizione censurata: spetta al giudice valutare se e come la questione vada riproposta tenendo conto del nuovo quadro.

    Il principio

    Quando il quadro normativo muta dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice affinché riesamini la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle disposizioni sopravvenute, senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la norma è incostituzionale?

    No. Non ha deciso né in un senso né nell’altro: ha semplicemente rinviato la questione al giudice di Livorno per una nuova valutazione.

    Cosa succede ora alla causa?

    Torna al Tribunale di Livorno, che dovrà verificare se la questione di legittimità è ancora rilevante dopo le modifiche normative; eventualmente potrà riproporla alla Corte in termini aggiornati.

    Cos’è la “restituzione degli atti”?

    È una decisione di carattere processuale: la Corte non entra nel merito perché il contesto normativo è cambiato, e demanda al giudice il compito di riesaminare la questione.

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  • Corte cost. n. 29/2026 – Casse di previdenza dei professionisti e riversamento allo Stato

    Con la sentenza n. 29/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’obbligo, per la Cassa di previdenza dei geometri, di riversare ogni anno allo Stato una somma forfettaria a titolo di contenimento della spesa pubblica.

    Di cosa si tratta

    Le Casse di previdenza dei liberi professionisti (geometri, commercialisti, avvocati e altri) sono enti privati che gestiscono la pensione delle proprie categorie con i contributi degli iscritti. Pur essendo privati, lo Stato li inserisce nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni e li assoggetta a norme di contenimento della spesa. L’art. 1, comma 417, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) prevedeva che, in alternativa ai vari tagli di spesa, questi enti versassero ogni anno allo Stato una somma fissa pari al 15 per cento dei consumi intermedi del 2010. La Corte d’appello di Roma, in una causa tra il Ministero dell’economia e la Cassa dei geometri, ha dubitato della legittimità di questo “prelievo dei risparmi”: le somme risparmiate con la buona gestione, anziché restare all’ente per le pensioni, finivano nelle casse statali. In gioco c’era la tutela del patrimonio previdenziale degli iscritti, alimentato dai loro contributi, e la stessa autonomia gestionale delle Casse private.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui imponeva alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti il riversamento forfettario annuale al bilancio dello Stato. A sollevare la questione è stata la Corte d’appello di Roma, prima sezione civile (giudice rimettente), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; si è costituita la Cassa dei geometri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Il riversamento forfettario sottrae all’ente le somme risparmiate con la corretta gestione, riducendo la provvista destinata alle prestazioni previdenziali (in contrasto con l’art. 38 Cost.) e contraddicendo la logica del buon andamento (art. 97 Cost.), che vorrebbe quei risparmi reinvestiti nelle finalità dell’ente. La Corte ha richiamato il proprio precedente (sentenza n. 7 del 2017) che aveva colpito un analogo prelievo a carico della Cassa dei commercialisti.

    Il principio

    Lo Stato non può imporre alle Casse di previdenza private dei professionisti di riversargli i risparmi di spesa conseguiti con la buona gestione: quelle risorse provengono dai contributi degli iscritti e devono restare destinate alle prestazioni previdenziali, a tutela della previdenza (art. 38 Cost.) e del buon andamento (art. 97 Cost.).

    Domande e risposte

    Chi beneficia di questa decisione?

    Direttamente la Cassa dei geometri (CIPAG) e, indirettamente, i suoi iscritti, perché le somme che venivano riversate allo Stato restano nel patrimonio dell’ente a sostegno delle pensioni.

    Le Casse private restano comunque soggette ai vincoli di spesa?

    Sì. La sentenza colpisce solo il meccanismo del riversamento forfettario allo Stato. Restano ferme, in particolare, le disposizioni vigenti sui vincoli in materia di spese di personale.

    La decisione vale anche per le altre Casse (avvocati, commercialisti, ecc.)?

    La pronuncia riguarda formalmente la Cassa dei geometri, ma si fonda su principi già affermati per la Cassa dei commercialisti (sentenza n. 7 del 2017): il ragionamento è quindi rilevante per tutti gli enti previdenziali privati in situazioni analoghe.

    Perché conta la natura “privata” di questi enti?

    Perché le Casse si finanziano con i contributi degli iscritti, non con la fiscalità generale: per questo la Corte ritiene incompatibile con la Costituzione che i loro risparmi vengano “prelevati” a favore del bilancio statale.

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  • Corte cost. n. 30/2026 – Messa alla prova: il divieto di una seconda concessione è legittimo

    Con la sentenza n. 30/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul divieto di concedere una seconda volta la sospensione del procedimento con messa alla prova: la regola che la consente una sola volta resta in vigore.

    Di cosa si tratta

    La messa alla prova è un istituto del processo penale che permette all’imputato, per reati di minore gravità, di sospendere il procedimento e svolgere un programma di trattamento (lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie): se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. L’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale prevede però che questa possibilità sia concessa una sola volta nella vita. Il Tribunale di Firenze, dovendo decidere sull’istanza di un imputato che aveva già beneficiato della messa alla prova anni prima (per una guida in stato di ebbrezza del 2015), ha dubitato che questo divieto assoluto fosse compatibile con la Costituzione. Secondo il giudice, negare una seconda chance anche a chi aveva concluso positivamente il primo percorso, e a distanza di molti anni, lasciava trasparire una sorta di presunzione di colpevolezza e sminuiva la funzione rieducativa dell’istituto. In gioco c’era la possibilità, per migliaia di imputati già “usata” una volta la misura, di accedervi nuovamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vieta una seconda concessione della messa alla prova. Il Tribunale ordinario di Firenze (giudice rimettente) ha invocato il contrasto con gli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (presunzione di innocenza). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo di dichiarare le questioni inammissibili o non fondate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Il divieto di una seconda messa alla prova non viola la presunzione di innocenza, perché non esprime alcun giudizio di colpevolezza sul fatto precedente: è il punto di equilibrio scelto dal legislatore tra l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) e le finalità dell’istituto. Il limite serve a preservare la prevenzione speciale e l’autentica vocazione risocializzante della misura, che comporta un impegno significativo dello Stato e prescrizioni incisive sulla libertà personale dell’interessato.

    Il principio

    Limitare a una sola volta l’accesso alla messa alla prova degli adulti è una scelta ragionevole del legislatore: non viola la presunzione di innocenza né il finalismo rieducativo della pena, perché rappresenta un bilanciamento legittimo tra l’efficacia risocializzante dell’istituto e gli altri interessi costituzionali in gioco.

    Domande e risposte

    Posso chiedere la messa alla prova una seconda volta?

    No. Dopo questa sentenza resta confermato il divieto: la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere concessa una sola volta, indipendentemente dall’esito del primo percorso e dal tempo trascorso.

    Vale anche se la prima messa alla prova era andata a buon fine?

    Sì. Il divieto opera anche quando il primo procedimento si è chiuso con proscioglimento per esito positivo della prova. La Corte ha ritenuto che ciò non costituisca una “presunzione di colpevolezza”.

    Conta quanto tempo è passato dalla prima volta?

    No. Il giudice di Firenze aveva proposto, in subordine, di consentire una nuova messa alla prova dopo almeno tre anni, ma la Corte ha respinto anche questa lettura: il limite resta assoluto.

    La regola riguarda anche i minorenni?

    No. La pronuncia riguarda la messa alla prova degli adulti (art. 168-bis cod. pen.); la messa alla prova nel processo minorile ha una disciplina distinta e non era oggetto del giudizio.

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