Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell’articolo 92 [1].
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda [2].
La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
[1] Periodo così sostituito dall’art. 45, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Comma aggiunto dal’art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.