Autore: Andrea Marton

  • Articolo 105 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Articolo 105 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Art. 105 c.p.c. – Intervento volontario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

    Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

  • Articolo 104 Codice di Procedura Civile: Pluralità di domande contro la stessa parte

    Articolo 104 Codice di Procedura Civile: Pluralità di domande contro la stessa parte

    Art. 104 c.p.c. – Pluralità di domande contro la stessa parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’articolo 10 secondo comma.

    È applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

    Articolo così sostituito dalla 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 103 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio facoltativo

    Articolo 103 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio facoltativo

    Art. 103 c.p.c. – Litisconsorzio facoltativo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

    Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 102 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario

    Articolo 102 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario

    Art. 102 c.p.c. – Litisconsorzio necessario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

    Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

    La Corte Costituzionale con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del Codice di Procedura Civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

  • Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio

    Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio

    Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

    Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione [1].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 45, comma 13, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 100 Codice di Procedura Civile: Interesse ad agire

    Articolo 100 Codice di Procedura Civile: Interesse ad agire

    Art. 100 c.p.c. – Interesse ad agire

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

  • Articolo 99 Codice di Procedura Civile: Principio della domanda

    Articolo 99 Codice di Procedura Civile: Principio della domanda

    Art. 99 c.p.c. – Principio della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

  • Articolo 98 Codice di Procedura Civile: Cauzione per le spese

    Articolo 98 Codice di Procedura Civile: Cauzione per le spese

    Art. 98 c.p.c. – Cauzione per le spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita.

    Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

  • Articolo 97 Codice di Procedura Civile: Responsabilità di più soccombenti

    Articolo 97 Codice di Procedura Civile: Responsabilità di più soccombenti

    Art. 97 c.p.c. – Responsabilità di più soccombenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

    Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

  • Articolo 96 Codice di Procedura Civile: Responsabilità aggravata

    Articolo 96 Codice di Procedura Civile: Responsabilità aggravata

    Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

    Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

    In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata [1].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009, n. 69.