Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 96/2026 – Violazione degli obblighi di mantenimento: dubbi respinti

    Con la sentenza n. 96/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi di legittimita sull’art. 570-bis del codice penale, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio.

    Di cosa si tratta

    L’art. 570-bis del codice penale punisce chi non versa l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge o ai figli in caso di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. E una norma a tutela dei familiari piu deboli, che dipendono economicamente da quei versamenti. Il caso nasce davanti al Tribunale di Varese, in un processo penale a carico di un imputato. Il giudice dubitava della legittimita della norma sotto il profilo dell’uguaglianza e della funzione rieducativa della pena. La questione e concreta: di mezzo c’e la tutela penale di chi ha diritto al mantenimento, spesso ex coniugi e figli minori, e l’equilibrio tra la severita della risposta penale e la proporzionalita rispetto alla condotta dell’obbligato inadempiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 570-bis del codice penale per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. A sollevare la questione e stato il Tribunale di Varese, sezione penale, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale. La norma che punisce la violazione degli obblighi di mantenimento in caso di separazione e divorzio e stata ritenuta conforme a Costituzione.

    Il principio

    La tutela penale degli obblighi di mantenimento verso il coniuge e i figli prevista dall’art. 570-bis cod. pen. non e illegittima: risponde all’esigenza di garantire l’assistenza familiare a chi ne ha diritto.

    Domande e risposte

    Chi protegge l’art. 570-bis del codice penale?

    Protegge i familiari economicamente dipendenti, in particolare l’ex coniuge e i figli, sanzionando penalmente chi non versa l’assegno di mantenimento dovuto a seguito di separazione, divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    La Corte ha modificato la norma?

    No. Ha respinto le questioni dichiarandole non fondate: la disposizione resta in vigore cosi come e, perche ritenuta compatibile con l’uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

    Non pagare il mantenimento e quindi reato?

    Si, nei termini previsti dall’art. 570-bis. La sentenza conferma la legittimita costituzionale di questa tutela penale degli obblighi di assistenza familiare.

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  • Corte cost. n. 105/2026 – Furto in abitazione: pena minima e proporzionalita

    Con l’ordinanza n. 105/2026 la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondate le questioni sulla pena minima prevista per il furto in abitazione dall’art. 624-bis del codice penale.

    Di cosa si tratta

    Il furto in abitazione, disciplinato dall’art. 624-bis del codice penale, e punito con una pena piu severa del furto comune, in considerazione della violazione del domicilio. I Tribunali di Firenze e di Siena hanno sollevato dubbi sulla pena minima prevista, ritenendola eccessiva e poco flessibile rispetto a casi concreti di scarsa gravita, con possibile contrasto con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena. Il tema e ricorrente nel diritto penale: quando il legislatore fissa un minimo edittale alto, il giudice ha meno spazio per adeguare la sanzione alla reale gravita del fatto. La Corte ha gia affrontato in passato la materia, e qui ha definito la questione con un’ordinanza, segno che la riteneva risolvibile sulla base di orientamenti consolidati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 624-bis, primo comma, del codice penale per contrasto con gli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, in riferimento alla misura della pena minima per il furto in abitazione. A sollevare le questioni sono stati il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Siena, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita costituzionale dell’art. 624-bis, primo comma, cod. pen. La pena minima prevista per il furto in abitazione e stata ritenuta compatibile con il principio di uguaglianza e con la funzione della pena.

    Il principio

    La pena minima prevista per il furto in abitazione non e manifestamente sproporzionata: rientra nella discrezionalita del legislatore graduare la severita della sanzione in ragione della maggiore offensivita della violazione del domicilio.

    Domande e risposte

    Cosa significa manifesta infondatezza?

    E la formula con cui la Corte respinge in modo netto una questione che ritiene chiaramente priva di fondamento, spesso sulla base di principi gia affermati. Viene di norma adottata con ordinanza, come in questo caso.

    Il giudice puo comunque ridurre la pena per il furto in abitazione?

    Il giudice si muove tra il minimo e il massimo fissati dalla legge e puo applicare le attenuanti previste. La Corte ha confermato che il minimo stabilito non e di per se incostituzionale.

    Perche il furto in abitazione e punito piu del furto semplice?

    Perche al danno patrimoniale si aggiunge la violazione del domicilio e dell’intimita della vittima. Questa maggiore offensivita giustifica, secondo la Corte, un trattamento sanzionatorio piu severo.

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  • Corte cost. n. 78/2026 – Riti alternativi nel processo penale per gli stranieri trattenuti

    Con la sentenza n. 78/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulla disciplina del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, ritenendo che non violi il principio di uguaglianza ne il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e una misura che limita la liberta personale dello straniero in attesa della definizione della sua posizione. La disciplina e contenuta nel d.lgs. n. 142 del 2015 e nel Testo unico immigrazione del 1998. Il caso nasce davanti alla Corte d’appello di Torino, in una controversia tra la Questura e un cittadino straniero, sulla convalida o proroga del trattenimento. Il giudice dubitava che il combinato delle norme lasciasse al trattenuto garanzie inferiori rispetto ad altre situazioni analoghe, con possibile lesione del diritto di difesa. La questione tocca un terreno delicato, dove la gestione dei flussi migratori incontra la tutela della liberta personale e il diritto a difendersi davanti a un giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. A sollevare la questione e stata la Corte d’appello di Torino, settima sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita costituzionale delle norme impugnate. La disciplina sul trattenimento del richiedente protezione internazionale e stata ritenuta compatibile con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa.

    Il principio

    La disciplina sul trattenimento del richiedente protezione internazionale non viola il principio di uguaglianza ne il diritto di difesa: le garanzie previste sono state ritenute adeguate alla particolarita della situazione.

    Domande e risposte

    Cosa e il trattenimento del richiedente protezione internazionale?

    E la misura con cui, nei casi previsti dalla legge, lo straniero che ha chiesto protezione viene trattenuto in attesa della definizione della sua posizione. Incide sulla liberta personale ed e soggetta a convalida e controllo del giudice.

    La Corte ha ampliato le tutele del trattenuto?

    No. Ha respinto la questione, ritenendo che la disciplina vigente rispetti gia il diritto di difesa e l’uguaglianza. Le norme impugnate restano in vigore cosi come sono.

    Il trattenuto puo comunque difendersi davanti a un giudice?

    Si. Il trattenimento e sottoposto al controllo dell’autorita giudiziaria e lo straniero conserva il diritto di difesa nel relativo procedimento; e proprio questo aspetto che la Corte ha ritenuto adeguatamente garantito.

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  • Corte cost. n. 77/2026 – Patteggiamento in appello e pena sospesa

    Con la sentenza n. 77/2026 la Corte costituzionale ha salvato, leggendola in modo conforme a Costituzione, la disciplina del concordato sui motivi d’appello introdotta dalla riforma Cartabia, respingendo i dubbi sollevati dalla Cassazione.

    Di cosa si tratta

    La riforma Cartabia del processo penale (d.lgs. n. 150 del 2022) ha reintrodotto il cosiddetto concordato in appello, cioe l’accordo tra imputato e accusa sui motivi di impugnazione e sulla pena. L’art. 87-bis di quel decreto ne fissa i presupposti, tra cui alcune condizioni e limiti. La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato dubbi su due aspetti di quella disciplina, sospettando che producessero disparita di trattamento e tensioni con il diritto di difesa e con i vincoli europei sul giusto processo. Il tema riguarda molti imputati: il concordato in appello e uno strumento deflattivo che consente di chiudere prima il processo con una pena concordata, e i suoi confini incidono direttamente sulle scelte difensive e sulla durata dei procedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo. A sollevare le questioni e stata la Corte di cassazione, prima sezione penale, con piu ordinanze poi riunite.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022. Si tratta di una pronuncia interpretativa di rigetto: la disciplina del concordato in appello e salva se applicata nel significato indicato dalla Corte.

    Il principio

    La disciplina del concordato sui motivi d’appello introdotta dalla riforma Cartabia non e illegittima se interpretata in modo conforme a Costituzione, nel rispetto del diritto di difesa e del giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’e il concordato in appello?

    E un accordo tra imputato e accusa con cui si rinuncia ad alcuni motivi di impugnazione e si concorda la pena, per chiudere piu rapidamente il giudizio di appello. La riforma Cartabia lo ha reintrodotto con l’art. 87-bis.

    La Corte ha cambiato le regole del concordato?

    No. Ha respinto le questioni con una pronuncia interpretativa: la disciplina resta in vigore, ma va applicata nel significato conforme a Costituzione indicato in motivazione.

    Perche era stato chiamato in causa il giusto processo europeo?

    Perche la Cassazione sospettava che la disciplina incidesse sul diritto di difesa e sul giusto processo tutelati anche dall’art. 6 CEDU, richiamato tramite l’art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha escluso il contrasto, fornendone la lettura corretta.

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  • Corte cost. n. 50/2026 – Efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario

    Con la sentenza n. 50/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sull’efficacia nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione, sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di Piemonte e Roma.

    Di cosa si tratta

    L’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario (d.lgs. n. 87 del 2024), stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ‘perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso’, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai medesimi fatti. Le Corti di giustizia tributaria di Piemonte e Roma hanno dubitato della disciplina sotto i profili del buon andamento dell’amministrazione e del diritto di difesa. In gioco c’era il coordinamento tra processo penale e processo tributario, da sempre tradizionalmente autonomi. La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 24 Cost., confermando la scelta del legislatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in riferimento all’art. 97 della Costituzione (questione inammissibile) e all’art. 24 Cost. (questioni non fondate), su iniziativa della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte e di quella di primo grado di Roma.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 24 Cost. La disciplina che attribuisce efficacia di giudicato all’assoluzione penale nel processo tributario resta in vigore.

    Il principio

    Il legislatore può attribuire alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, per i medesimi fatti, efficacia di giudicato nel processo tributario, senza con ciò ledere il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    L’assoluzione penale vale automaticamente nel processo tributario?

    Nei limiti previsti dall’art. 21-bis (assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, dopo dibattimento) ha efficacia di giudicato quanto agli stessi fatti.

    La disciplina è stata confermata?

    Sì. La Corte ha respinto le censure di merito e dichiarato inammissibile quella sull’art. 97 Cost.

    Vale per ogni tipo di assoluzione?

    No. La norma riguarda l’assoluzione ‘perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso’ pronunciata in seguito a dibattimento.

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  • Corte cost. n. 49/2026 – Confisca dopo la prescrizione e presunzione di innocenza

    Con la sentenza n. 49/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 578-bis del codice di procedura penale, che consente la confisca anche dopo la prescrizione del reato, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.

    Di cosa si tratta

    L’art. 578-bis del codice di procedura penale consente al giudice dell’impugnazione, quando dichiara estinto il reato per prescrizione, di decidere comunque sulla confisca disposta in primo grado. La Corte d’appello di Lecce ha dubitato della compatibilità di questo meccanismo con la presunzione di innocenza, sancita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unione europea, oltre che con la Carta dei diritti fondamentali UE. Il nodo è delicato: applicare una misura ablativa come la confisca a chi non è stato definitivamente condannato, perché il reato si è prescritto, può apparire in tensione con la presunzione di non colpevolezza. La Corte ha tuttavia escluso il contrasto, ritenendo la disciplina compatibile con le garanzie europee, e ha respinto le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 578-bis del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU) e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva UE 2016/343 e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali UE), su iniziativa della Corte d’appello di Lecce, sezione prima penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la confisca disposta ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen. anche dopo la prescrizione è compatibile con la presunzione di innocenza e con le garanzie europee.

    Il principio

    La confisca decisa dal giudice dell’impugnazione dopo la prescrizione del reato non viola di per sé la presunzione di innocenza, se accompagnata dall’accertamento richiesto dalla legge.

    Domande e risposte

    Si può confiscare anche se il reato è prescritto?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità dell’art. 578-bis cod. proc. pen., che consente la decisione sulla confisca anche dopo la prescrizione.

    Non è in contrasto con la presunzione di innocenza?

    La Corte ha escluso il contrasto con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU e con le garanzie europee.

    Cosa prevede la presunzione di innocenza richiamata?

    Che ogni persona accusata sia considerata innocente fino a prova contraria; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con tale principio.

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  • Corte cost. n. 48/2026 – Messa alla prova e reati in materia di stupefacenti

    Con l’ordinanza n. 48/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla sospensione del procedimento con messa alla prova, sollevate dal Tribunale di La Spezia.

    Di cosa si tratta

    La messa alla prova è l’istituto che consente, per i reati meno gravi, di sospendere il procedimento penale affidando l’imputato a un percorso di prova con lavori di pubblica utilità e, in caso di esito positivo, di estinguere il reato. Il Tribunale di La Spezia, in un procedimento per un reato in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), ha dubitato della disciplina che delimita l’ambito di applicabilità dell’istituto, anche in relazione alla competenza per la citazione diretta a giudizio. La Corte non è entrata nel merito: ha rilevato profili che rendevano le questioni manifestamente inammissibili, cioè affette da carenze evidenti già sul piano dell’impostazione. La disciplina della messa alla prova resta quindi invariata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 168-bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: non si è pronunciata sul merito, avendo riscontrato evidenti difetti nella loro impostazione.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità chiude il giudizio per carenze evidenti della questione, senza alcun pronunciamento sul contrasto della norma con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è la messa alla prova?

    È l’istituto che, per i reati meno gravi, sospende il processo affidando l’imputato a un percorso di prova; in caso di esito positivo il reato si estingue.

    Perché le questioni sono manifestamente inammissibili?

    Perché presentavano carenze evidenti già nel modo in cui erano poste, tali da impedire l’esame del merito.

    La disciplina sulla messa alla prova cambia?

    No. L’ordinanza lascia inalterate le norme; il dubbio potrà essere riproposto se correttamente formulato.

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  • Corte cost. n. 47/2026 – Intercettazioni di un parlamentare e prerogative del Senato

    Con la sentenza n. 47/2026 la Corte costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dichiarando che spettava alla Procura e al GIP di Catania disporre ed effettuare le intercettazioni contestate dal Senato.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio nasce da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica a seguito di atti di indagine e di decreti del Giudice per le indagini preliminari di Catania, nell’ambito di un procedimento penale. Il conflitto di attribuzione è lo strumento con cui un potere dello Stato lamenta che un altro potere abbia invaso la sfera di competenza che la Costituzione gli riserva. Qui si discuteva delle prerogative parlamentari a fronte di intercettazioni autorizzate dall’autorità giudiziaria. La Corte, organo che dirime i conflitti tra poteri, ha stabilito che l’attività di richiesta, disposizione ed effettuazione di quelle intercettazioni rientrava legittimamente nelle competenze della Procura e del GIP di Catania, escludendo la lesione delle prerogative del Senato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era stato promosso dal Senato della Repubblica a seguito degli atti di indagine della Procura di Catania e dei decreti del GIP del 12 aprile 2019 e del 1° agosto 2019, nell’ambito di un procedimento penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava alla Procura della Repubblica e al Giudice per le indagini preliminari di Catania richiedere, disporre ed effettuare le intercettazioni autorizzate con quei decreti, respingendo così le ragioni del Senato.

    Il principio

    L’attività di intercettazione disposta dall’autorità giudiziaria nei modi indicati rientra nelle competenze costituzionali della magistratura e non lede le prerogative del Senato.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio in cui un potere (qui il Senato) lamenta davanti alla Corte che un altro potere abbia invaso la sfera di competenza riservatagli dalla Costituzione.

    Chi ha vinto il conflitto?

    La Corte ha dato ragione all’autorità giudiziaria di Catania: a essa spettava disporre ed effettuare le intercettazioni.

    La decisione tocca l’immunità parlamentare?

    Riguarda i limiti delle prerogative parlamentari di fronte all’attività di indagine: la Corte ha escluso che esse fossero state violate nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 46/2026 – Sanzioni antitrust e divieto di doppia imposizione

    Con la sentenza n. 46/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina del contributo per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Udine.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10 della legge n. 287 del 1990, che istituisce l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), prevede un contributo a carico delle imprese per il funzionamento dell’Autorità. La Corte di giustizia tributaria di Udine, in una causa tra alcune imprese siderurgiche, l’AGCM e l’Agenzia delle entrate, ha dubitato della legittimità di tale contributo sotto il profilo dell’eguaglianza, della capacità contributiva e del rispetto del diritto dell’Unione europea. In gioco c’erano la natura del prelievo e la sua compatibilità con i principi tributari e con le regole europee sulla concorrenza. La Corte ha esaminato le numerose censure, anche di matrice eurounitaria, e le ha respinte, confermando la legittimità del contributo a favore dell’Autorità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotti dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione a principi e norme del diritto dell’Unione europea, su iniziativa della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il contributo per il funzionamento dell’AGCM è conforme alla Costituzione e al diritto dell’Unione europea, e resta in vigore.

    Il principio

    Il contributo per il finanziamento dell’Autorità antitrust rispetta i principi di eguaglianza e capacità contributiva e non contrasta con il diritto dell’Unione europea.

    Domande e risposte

    Le imprese devono ancora versare il contributo all’AGCM?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità del prelievo, che resta dovuto.

    Su cosa si fondavano le censure?

    Su eguaglianza, capacità contributiva (art. 53 Cost.) e rispetto del diritto UE in materia di concorrenza.

    Cosa stabilisce l’art. 53 Cost.?

    Che tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, secondo criteri di progressività.

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  • Corte cost. n. 45/2026 – Rapina aggravata e attenuanti

    Con la sentenza n. 45/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 628, secondo comma, del codice penale in materia di rapina, sollevata dal Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    L’art. 628 del codice penale punisce la rapina; il secondo comma riguarda la cosiddetta rapina impropria, in cui la violenza o la minaccia interviene per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o l’impunità. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto da questa disposizione, ipotizzando una disparità rispetto ad altre fattispecie. In gioco c’era la coerenza interna del sistema penale e la proporzione della pena. La Corte ha escluso la violazione, ritenendo non irragionevole la scelta del legislatore di equiparare il trattamento delle due forme di rapina, attesa l’analoga offensività delle condotte. La questione è quindi stata respinta e la norma confermata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina della rapina impropria è conforme all’art. 3 Cost. e resta in vigore.

    Il principio

    L’equiparazione sanzionatoria tra le diverse forme di rapina non è irragionevole, data l’analoga offensività delle condotte.

    Domande e risposte

    Cos’è la rapina impropria?

    È l’ipotesi in cui la violenza o la minaccia è usata dopo la sottrazione, per garantirsi il possesso della cosa o l’impunità.

    La norma sulla rapina cambia dopo questa sentenza?

    No. La questione è stata respinta e la disciplina resta quella vigente.

    Su quale parametro si fondava la censura?

    Sull’art. 3 Cost., per una presunta disparità di trattamento; la Corte l’ha esclusa.

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  • Corte cost. n. 44/2026 – Particolare tenuità del fatto ed estorsione tentata

    Con la sentenza n. 44/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 131-bis del codice penale nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto per l’estorsione tentata, sollevato dai Tribunali di Pavia e Cassino.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale consente di non punire i fatti di particolare tenuità, ma il suo terzo comma elenca reati per i quali questa causa di non punibilità è sempre esclusa, tra cui l’estorsione (art. 629 cod. pen.). I Tribunali di Pavia e di Cassino hanno dubitato della ragionevolezza di applicare questa preclusione anche all’estorsione soltanto tentata. La Corte ha confrontato l’estorsione con la rapina, reato affine, evidenziando un’irragionevole disparità: per il tentativo di estorsione la tenuità era preclusa, con un trattamento più severo non giustificato. Ha quindi accolto la questione per l’ipotesi tentata, mentre ha dichiarato inammissibili le censure relative all’estorsione consumata, lasciando per quella ferma l’esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, su iniziativa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia e del Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. nella parte in cui escludeva la particolare tenuità per il delitto tentato di estorsione (art. 629, primo comma, cod. pen.). Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’estorsione consumata.

    Il principio

    È irragionevole escludere in modo automatico la particolare tenuità del fatto per la sola estorsione tentata: la preclusione viene meno per l’ipotesi del tentativo.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per l’estorsione tentata?

    Il giudice può ora valutare la particolare tenuità del fatto e, ricorrendone i presupposti, escludere la punibilità.

    E per l’estorsione consumata?

    Resta esclusa la tenuità: le questioni su quell’ipotesi sono state dichiarate inammissibili.

    Cos’è la particolare tenuità del fatto?

    È la causa di non punibilità per i fatti offensivi in misura particolarmente lieve, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, cuore della comparazione con la rapina.
    • Art. 27 della Costituzione — ai commi primo e terzo riguarda la personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 43/2026 – Trasporto pubblico non di linea in Sardegna: estinzione del processo

    Con l’ordinanza n. 43/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Governo contro una legge della Regione Sardegna in materia di trasporto pubblico non di linea.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale l’art. 2 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2025, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) e all’organizzazione del trasporto pubblico locale. Nel corso del giudizio, però, sono venute meno le ragioni del contendere: tipicamente ciò accade quando la Regione modifica o abroga la norma impugnata e lo Stato rinuncia al ricorso. In questi casi la Corte non decide il merito ma chiude il giudizio con una pronuncia di estinzione del processo. Si tratta di una decisione di rito che lascia la materia priva di un pronunciamento sulla legittimità della disposizione originaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, in materia di trasporto pubblico non di linea, su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: il giudizio si è chiuso senza una decisione sul merito della legittimità costituzionale della norma.

    Il principio

    Quando vengono meno le ragioni del contendere il giudizio si chiude con l’estinzione del processo, senza pronuncia sul merito della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è estinto?

    Che il giudizio davanti alla Corte si è concluso senza decisione di merito, di regola perché sono venute meno le ragioni del ricorso.

    La legge regionale è stata dichiarata legittima o illegittima?

    Né l’uno né l’altro: la Corte non si è pronunciata sul merito.

    Perché si arriva all’estinzione nei giudizi Stato-Regioni?

    Tipicamente perché la Regione modifica o abroga la norma contestata e lo Stato rinuncia al ricorso.

    Norme collegate

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