Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Articolo così sostituito dall’art. 45, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69.
