Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 151/2025 – Recidiva reiterata e attenuanti nel sequestro a scopo di estorsione

    Con la sentenza n. 151/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, restituendo al giudice il potere di valutare il caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, di fronte a circostanze del reato di segno opposto (aggravanti e attenuanti), il giudice effettua un “giudizio di bilanciamento” per stabilire quali prevalgano e, di conseguenza, come graduare la pena. L’art. 69, quarto comma, del codice penale vietava però di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata in alcuni reati: in questi casi, anche quando il fatto presentasse elementi di minore gravità, il giudice non poteva ridurre la pena al di sotto di una certa soglia. Per il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), punito molto severamente, questo divieto poteva portare a pene sproporzionate rispetto a fatti concreti di minore gravità. La Corte d’assise di Roma, in un processo per un sequestro durato circa due giorni, ha sollevato la questione. In gioco c’era la proporzionalità della pena e il potere del giudice di adeguarla al caso reale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise di Roma, sezione prima, ha sollevato la questione sull’art. 69, quarto comma, del codice penale in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui vieta di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), vieta la prevalenza delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.). Il giudice potrà quindi far prevalere le attenuanti quando il caso concreto lo giustifichi.

    Il principio

    Il divieto assoluto di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, in un reato molto severamente punito come il sequestro a scopo di estorsione, viola i principi di proporzionalità e di funzione rieducativa della pena: il giudice deve poter adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il giudice penale?

    Nel sequestro a scopo di estorsione, il giudice può ora far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, riducendo la pena quando il caso concreto presenta elementi di minore gravità.

    Il reato diventa meno grave?

    No. Il reato resta gravissimo: la Corte ha solo restituito al giudice il potere di valutare il caso concreto nel bilanciamento delle circostanze.

    Cos’è la recidiva reiterata?

    È un’aggravante che ricorre quando l’imputato ha già subito più condanne per reati precedenti, segnalando una particolare inclinazione a delinquere.

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  • Corte cost. n. 152/2025 – Legge di bilancio 2025 e contributo delle Regioni

    Con la sentenza n. 152/2025 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Regione Campania contro la legge di bilancio 2025, confermando la legittimità del contributo aggiuntivo richiesto alle Regioni a statuto ordinario per il risanamento dei conti pubblici.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2025 ha chiesto alle Regioni a statuto ordinario un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, qualificato come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica: centinaia di milioni di euro l’anno, dal 2025 al 2029, da reperire comprimendo la spesa corrente, con l’esclusione della sanità e delle spese sociali. Il riparto tra le Regioni avviene per accordo o, in mancanza, con provvedimento statale proporzionato alla spesa corrente. La Regione Campania ha impugnato diverse disposizioni, ritenendo lesa la propria autonomia finanziaria e violati i principi di eguaglianza, equilibrio di bilancio, buon andamento e leale collaborazione. In gioco c’erano i limiti entro cui lo Stato può imporre alle Regioni sacrifici di bilancio in nome del coordinamento della finanza pubblica e dei vincoli europei.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania ha impugnato l’art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge n. 207 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione, lamentando in particolare la lesione della propria autonomia finanziaria e dei principi di coordinamento e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 53 Cost. su alcuni commi, e non fondate tutte le altre questioni (artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.). Il contributo richiesto alle Regioni rientra nei poteri statali di coordinamento della finanza pubblica, è giustificato dagli obiettivi di risanamento e dai vincoli europei e non compromette in modo illegittimo l’autonomia finanziaria regionale.

    Il principio

    Lo Stato può imporre alle Regioni a statuto ordinario contributi aggiuntivi al risanamento della finanza pubblica, quali principi di coordinamento, purché ragionevoli e temporanei: ciò non lede di per sé l’autonomia finanziaria regionale né i principi di equilibrio di bilancio e leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Le Regioni devono davvero versare questo contributo?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità del contributo aggiuntivo richiesto alle Regioni a statuto ordinario dalla legge di bilancio 2025.

    La sanità è stata toccata?

    No. Il contributo va reperito comprimendo la spesa corrente, ma con esclusione dell’intero perimetro sanitario e delle spese per i diritti e le politiche sociali.

    Perché lo Stato può imporre questi sacrifici?

    In virtù del coordinamento della finanza pubblica e del rispetto dei vincoli europei, che la Corte considera obiettivi legittimi se perseguiti in modo ragionevole.

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  • Corte cost. n. 153/2025 – Radiazione automatica dello psicologo condannato

    Con la sentenza n. 153/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva la radiazione automatica dello psicologo condannato a una pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo.

    Di cosa si tratta

    La legge sull’ordinamento della professione di psicologo (legge n. 56 del 1989) prevedeva, all’art. 26, comma 3, che la radiazione dall’albo fosse pronunciata “di diritto” quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, fosse stato condannato a una pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo. Si trattava quindi di un automatismo: l’ordine professionale non poteva valutare il caso concreto, ma doveva radiare lo psicologo a prescindere dalla natura del reato e dal suo legame con la professione. Il Tribunale di Roma, in una causa tra uno psicologo e l’Ordine del Lazio, ha dubitato che questo automatismo fosse ragionevole, dato che per altre categorie di professionisti e dipendenti pubblici analoghe sanzioni automatiche erano già state eliminate dalla Corte. In gioco c’era il diritto a una sanzione disciplinare proporzionata alla concreta gravità della condotta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma, undicesima sezione civile, ha sollevato la questione sull’art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo dell’irragionevolezza intrinseca dell’automatismo e della disparità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali per le quali simili meccanismi automatici erano già stati rimossi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989. La radiazione automatica, sganciata da ogni valutazione sulla concreta gravità del fatto e sul suo rapporto con l’attività professionale, è irragionevole e sproporzionata: l’organo disciplinare deve poter graduare la sanzione.

    Il principio

    Le sanzioni disciplinari automatiche, che impongono la radiazione a prescindere da ogni valutazione del caso concreto, sono incostituzionali: occorre consentire all’organo disciplinare di graduare la risposta in base alla reale gravità della condotta.

    Domande e risposte

    Uno psicologo condannato viene ancora radiato automaticamente?

    No. Dopo questa sentenza la radiazione non è più automatica: l’Ordine deve valutare il caso concreto e graduare la sanzione disciplinare.

    Significa che chi è condannato non rischia nulla?

    No. La condanna resta rilevante sul piano disciplinare, ma la sanzione va commisurata alla gravità effettiva del fatto e al suo legame con la professione.

    Vale solo per gli psicologi?

    La decisione riguarda la legge sugli psicologi, ma si inserisce in una linea della Corte che ha eliminato automatismi sanzionatori analoghi per altre categorie.

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  • Corte cost. n. 154/2025 – Depenalizzazione e guida senza patente aggravata

    Con la sentenza n. 154/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla depenalizzazione del 2016 e sul reato di guida senza patente, confermando la scelta di mantenere penalmente rilevanti le ipotesi aggravate.

    Di cosa si tratta

    Nel 2016 il legislatore, con il d.lgs. n. 8 del 2016, ha trasformato in illeciti amministrativi (cioè ha “depenalizzato”) numerosi reati puniti con la sola pena pecuniaria. La norma ha però precisato che, quando per un reato base depenalizzato esistono ipotesi aggravate punite anche con pena detentiva, queste restano reati autonomi e quindi penalmente rilevanti. È il caso, ad esempio, della guida senza patente: l’ipotesi base è stata depenalizzata, ma la recidiva nel biennio resta reato. Il Tribunale di Firenze ha dubitato che il Governo, nell’attuare la delega del Parlamento, avesse rispettato i limiti ricevuti, e che fosse ragionevole e proporzionato punire penalmente solo l’ipotesi aggravata. In gioco c’erano i limiti della delega legislativa e i principi penali di legalità e proporzionalità della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato la questione sugli artt. 1, comma 2, e 5 del d.lgs. n. 8 del 2016 (in riferimento all’art. 76 Cost., sul rispetto della delega legislativa) e sull’art. 116, comma 15, del codice della strada (in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La scelta di mantenere come reato autonomo l’ipotesi aggravata, pur depenalizzando quella base, rispetta i criteri della legge di delega e non viola i principi di eguaglianza, legalità e proporzionalità della pena. Resta quindi penalmente rilevante, tra l’altro, la guida senza patente nei casi aggravati.

    Il principio

    Il legislatore delegato poteva, senza eccedere la delega, depenalizzare l’ipotesi base di un reato conservando come fattispecie autonoma quella aggravata: la differente rilevanza penale non viola i principi costituzionali in materia penale.

    Domande e risposte

    La guida senza patente è ancora reato?

    L’ipotesi base è stata depenalizzata (illecito amministrativo), ma i casi aggravati, come la recidiva nel biennio, restano reato: la Corte lo ha confermato.

    Cos’è la “delega legislativa”?

    È quando il Parlamento incarica il Governo di emanare un decreto legislativo entro principi e criteri stabiliti dalla legge delega (art. 76 Cost.); il Governo non può eccedere quei limiti.

    Perché si parlava di violazione della delega?

    Il giudice riteneva che il Governo non potesse mantenere penalmente rilevanti le ipotesi aggravate; la Corte ha invece ritenuto la scelta conforme alla delega.

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  • Corte cost. n. 155/2025 – Procreazione assistita e rettificazione di sesso

    Con la sentenza n. 155/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’accesso alla procreazione medicalmente assistita da parte di una coppia divenuta dello stesso sesso a seguito di rettificazione anagrafica di sesso.

    Di cosa si tratta

    La legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 2004) consente l’accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso. Il caso nasce da una situazione particolare: una coppia, in origine di sesso diverso, aveva crioconservato i gameti maschili di uno dei due componenti; in seguito, quella persona aveva ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso, così che la coppia risultava ora formata da due persone dello stesso sesso. Il divieto della legge n. 40 impediva quindi di usare quei gameti per una fecondazione omologa interna alla coppia e, di riflesso, ostacolava il riconoscimento del legame con i figli. Il Tribunale di Como ha sollevato la questione, invocando il diritto alla vita privata e familiare, l’eguaglianza e l’interesse dei minori. In gioco c’erano i confini dell’accesso alla PMA e la tutela dei rapporti familiari in situazioni nuove rispetto a quelle previste dalla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, ha sollevato la questione sugli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU, al Patto internazionale sui diritti civili e politici e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’inammissibilità è una decisione di rito: la Corte non si pronuncia sul merito perché la richiesta del giudice rimettente avrebbe comportato scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, in una materia eticamente e socialmente sensibile. Resta quindi al Parlamento il compito di un’eventuale disciplina di queste situazioni.

    Il principio

    In una materia eticamente sensibile come l’accesso alla PMA, le scelte di estensione delle tecniche a nuove situazioni spettano in primo luogo al legislatore: la Corte, di fronte a una richiesta che esige bilanciamenti discrezionali, dichiara l’inammissibilità senza decidere il merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha aperto la PMA alle coppie dello stesso sesso?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, lasciando la disciplina al legislatore: non ha esteso l’accesso né bocciato il divieto nel merito.

    Perché il caso era particolare?

    Perché la coppia era diventata dello stesso sesso solo dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due, con gameti già conservati prima di quel cambiamento.

    Chi può intervenire ora su questo tema?

    Il legislatore, cui la Corte rimette le scelte su una materia eticamente e socialmente sensibile.

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  • Corte cost. n. 156/2025 – Rappresentanze sindacali aziendali e art. 19 Statuto lavoratori

    Con la sentenza n. 156/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui non consentiva di costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che non avessero firmato il contratto applicato in azienda.

    Di cosa si tratta

    Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) sono gli organismi che danno ai sindacati, all’interno dell’azienda, una serie di diritti e tutele (locali, assemblee, permessi). L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) legava la possibilità di costituire una RSA al fatto di aver sottoscritto un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva. Questo poteva permettere al datore di lavoro di escludere di fatto un sindacato “non gradito”, semplicemente non firmando contratti con esso, anche quando quel sindacato fosse molto rappresentativo tra i lavoratori. Nel caso concreto, davanti al Tribunale di Modena, un sindacato dei trasporti si era visto negare la costituzione di una RSA. In gioco c’era la libertà e il pluralismo sindacale: la possibilità per i lavoratori di organizzarsi nel sindacato che preferiscono, senza che la scelta dipenda dal gradimento dell’azienda.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 19, primo comma, della legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento tra sindacati e una lesione della libertà sindacale, perché la norma escludeva dalla tutela i sindacati significativamente rappresentativi che non avessero firmato il contratto applicato in azienda.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite, su iniziativa dei lavoratori, anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Viene così riconosciuto un criterio di rappresentatività che prescinde dalla sottoscrizione del contratto applicato in azienda.

    Il principio

    La possibilità di costituire una rappresentanza sindacale aziendale deve essere riconosciuta anche ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, e non può dipendere dalla firma del contratto collettivo applicato in azienda: diversamente sarebbe leso il pluralismo sindacale.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Un sindacato comparativamente più rappresentativo a livello nazionale può costituire una RSA in azienda anche se non ha firmato il contratto collettivo lì applicato.

    Il datore di lavoro può ancora “scegliere” i sindacati ammessi?

    No, non attraverso la firma del contratto: la Corte ha proprio voluto evitare che la presenza sindacale dipenda dal gradimento dell’azienda.

    Quali diritti porta con sé una RSA?

    Una serie di tutele previste dallo Statuto dei lavoratori, come il diritto di assemblea, i permessi sindacali e l’uso di locali in azienda.

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  • Corte cost. n. 157/2025 – Messa alla prova e favoreggiamento reale

    Con la sentenza n. 157/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla messa alla prova, esclusa per il delitto di favoreggiamento reale.

    Di cosa si tratta

    La sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis del codice penale) permette all’imputato di evitare la condanna svolgendo un programma di lavoro di pubblica utilità e altre attività riparative: se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. Questo istituto si applica però solo ad alcuni reati, individuati per pena o per espresso richiamo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, in un processo per favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen., cioè l’aiuto a chi ha commesso un reato per assicurargli il prodotto o il profitto), ha dubitato che fosse ragionevole escludere proprio quel delitto dalla messa alla prova, mentre l’istituto è ammesso per reati a suo dire più gravi, come la falsa testimonianza. In gioco c’era la coerenza del sistema nel selezionare i reati per cui è possibile accedere a questo percorso alternativo alla pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato la questione sull’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza, per la disparità rispetto ad altri reati contro l’amministrazione della giustizia) e 27, terzo comma, Cost. (finalità rieducativa della pena), perché la norma non consente la messa alla prova per il favoreggiamento reale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione formulata in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità rispetto al favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), e non fondate le restanti questioni, riferite all’art. 3 Cost. (rispetto a falsa testimonianza, art. 372, e induzione a non rendere dichiarazioni, art. 377-bis) e all’art. 27, terzo comma, Cost. La scelta dei reati ammessi alla messa alla prova rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta manifestamente irragionevole.

    Il principio

    La selezione dei reati per i quali è consentita la messa alla prova spetta alla discrezionalità del legislatore: l’esclusione del favoreggiamento reale non è manifestamente irragionevole e non viola né il principio di eguaglianza né la finalità rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cos’è la messa alla prova?

    È un percorso alternativo al processo: l’imputato svolge lavoro di pubblica utilità e attività riparative e, in caso di esito positivo, il reato si estingue senza condanna.

    Si può chiedere la messa alla prova per il favoreggiamento reale?

    No. La Corte ha confermato che quel reato resta escluso, ritenendo la scelta del legislatore non irragionevole.

    Perché il confronto con la falsa testimonianza non ha convinto la Corte?

    Perché la diversa disciplina dei vari reati rientra nella discrezionalità legislativa: differenze di trattamento non bastano, da sole, a rendere la norma incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 88/2026 – VIA e competenza statale sui progetti energetici

    Con la sentenza n. 88/2026 la Corte costituzionale ha annullato alcuni decreti statali di valutazione di impatto ambientale, accogliendo i conflitti di attribuzione sollevati sul riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    Di cosa si tratta

    La valutazione di impatto ambientale (VIA) e la procedura con cui si verificano gli effetti sull’ambiente di determinate opere, spesso impianti energetici. La competenza ad adottarla puo spettare allo Stato o alla Regione a seconda del tipo di progetto. Quando lo Stato adotta una VIA su materie che ritiene di propria competenza ma che la Regione rivendica, si apre un conflitto di attribuzione, cioe una contesa su chi abbia il potere di decidere. In questo caso la Corte ha esaminato piu conflitti relativi a decreti di VIA adottati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nei primi mesi del 2025. La questione e tipica del rapporto Stato-Regioni: stabilire chi decide su grandi opere e impianti incide sul governo del territorio e sulla tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio nasceva da conflitti di attribuzione tra enti, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di valutazione di impatto ambientale di progetti energetici. Erano contestati vari decreti di VIA adottati nel 2025 dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ritenuti lesivi delle attribuzioni regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare le valutazioni di impatto ambientale con i decreti indicati e li ha annullati. Il potere esercitato dal Ministero invadeva, per quei provvedimenti, la sfera di competenza spettante alla Regione.

    Il principio

    Lo Stato non puo adottare le valutazioni di impatto ambientale quando il potere spetta alla Regione: i provvedimenti che invadono la competenza regionale sono annullati nel giudizio per conflitto di attribuzione.

    Domande e risposte

    Cos’e un conflitto di attribuzione tra enti?

    E la contesa, decisa dalla Corte costituzionale, su quale soggetto (Stato o Regione) abbia il potere di adottare un determinato atto. Chi ritiene leso il proprio ambito di competenza puo sollevarlo per ottenere l’annullamento dell’atto invasivo.

    Cosa succede ai decreti annullati?

    I decreti di VIA dichiarati di competenza regionale e adottati invece dallo Stato sono stati annullati: non producono piu effetti. La valutazione dovra eventualmente essere adottata dall’ente competente.

    Perche conta chi adotta la VIA?

    Perche la VIA condiziona la realizzazione di opere e impianti. Stabilire se decide lo Stato o la Regione significa stabilire chi governa quelle scelte sul territorio, con effetti su ambiente, economia e comunita locali.

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  • Corte cost. n. 75/2026 – Subfornitura e tutela giurisdizionale dell’impresa

    Con la sentenza n. 75/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulla disciplina della subfornitura introdotta dalla legge sulla concorrenza 2021, in parte come inammissibili e in parte come infondati.

    Di cosa si tratta

    La subfornitura e il rapporto in cui un’impresa produce beni o servizi su commessa di un’altra, secondo specifiche tecniche imposte dalla committente. La legge n. 192 del 1998 la disciplina per riequilibrare i rapporti tra committente forte e subfornitore debole. La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha modificato quella disciplina. Il caso nasce davanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, in una controversia tra due societa. Il giudice dubitava che la nuova disciplina riducesse l’effettivita della tutela giurisdizionale del subfornitore, con possibile contrasto con il diritto di difesa e il giusto processo, anche alla luce dei vincoli europei. Per le piccole imprese fornitrici la posta in gioco e la possibilita di far valere efficacemente i propri diritti contro committenti piu forti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998, come introdotto dalla legge sulla concorrenza 2021, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione e con l’art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU. A sollevare la questione e stato il Tribunale di Milano, sezione imprese.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998. La disciplina della subfornitura introdotta nel 2021 e stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo.

    Il principio

    La disciplina della subfornitura introdotta dalla legge sulla concorrenza 2021 non lede il diritto di difesa ne il giusto processo: la tutela giurisdizionale del subfornitore resta effettiva.

    Domande e risposte

    Cos’e la subfornitura?

    E il rapporto in cui un’impresa lavora su commessa di un’altra, realizzando prodotti o servizi secondo specifiche imposte dalla committente. La legge n. 192 del 1998 la regola per tutelare il subfornitore, parte tipicamente piu debole.

    La Corte ha modificato le tutele del subfornitore?

    No. Ha respinto le questioni: la disciplina del 2021 resta in vigore, perche ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo. Parte delle censure e stata dichiarata inammissibile.

    Il subfornitore puo ancora far valere i suoi diritti in giudizio?

    Si. La pronuncia conferma che la tutela giurisdizionale resta effettiva. Il giudizio sui singoli contratti e sulle relative controversie va condotto con l’assistenza di un legale d’impresa.

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  • Corte cost. n. 74/2026 – Codice della crisi d’impresa e limiti della delega

    Con la sentenza n. 74/2026 la Corte costituzionale ha salvato, con un’interpretazione conforme a Costituzione, l’art. 281 del Codice della crisi d’impresa, respingendo il dubbio sul rispetto della legge delega.

    Di cosa si tratta

    Quando il Parlamento delega al Governo l’adozione di un decreto legislativo, fissa principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare. Se il decreto delegato eccede o tradisce la delega, viola l’art. 76 della Costituzione. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) e stato adottato proprio sulla base di una legge delega del 2017. Il caso nasce davanti al Tribunale di Arezzo, sezione procedure concorsuali, in una controversia legata a una procedura di sovraindebitamento. Il giudice dubitava che l’art. 281 del Codice avesse rispettato i limiti della delega. La questione interessa imprese e debitori coinvolti nelle procedure di crisi: il rispetto della delega garantisce che le regole applicate corrispondano davvero alle scelte volute dal Parlamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, cioe per eccesso di delega. A sollevare la questione e stato il Tribunale di Arezzo, sezione procedure concorsuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita costituzionale dell’art. 281, comma 1, del Codice della crisi d’impresa. Si tratta di una pronuncia interpretativa di rigetto: la norma e salva se letta in modo conforme alla legge delega.

    Il principio

    L’art. 281 del Codice della crisi d’impresa non eccede la legge delega se interpretato in modo conforme a Costituzione: i decreti delegati vanno letti, ove possibile, in armonia con i principi e criteri fissati dal Parlamento.

    Domande e risposte

    Cosa significa eccesso di delega?

    Significa che il Governo, nell’adottare un decreto legislativo, ha superato i principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento nella legge delega, violando l’art. 76 della Costituzione.

    La Corte ha annullato la norma del Codice della crisi?

    No. Ha respinto la questione con una pronuncia interpretativa: l’art. 281 resta in vigore, ma deve essere applicato nel significato conforme alla delega indicato in motivazione.

    Cosa cambia per chi e coinvolto in una procedura di crisi d’impresa?

    Le regole restano quelle del Codice, lette pero nel senso conforme a Costituzione indicato dalla Corte. Per la propria posizione e sempre opportuno il supporto di un professionista della crisi d’impresa.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione — limiti alla delega legislativa: il decreto delegato deve rispettare principi e criteri direttivi.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 85/2026 – Prescrizione dei crediti e riscossione tributaria

    Con la sentenza n. 85/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come infondati, i dubbi sulla prescrizione ordinaria decennale applicata in materia di riscossione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2946 del codice civile fissa in dieci anni la prescrizione ordinaria, cioe il termine entro cui un credito deve essere fatto valere prima di estinguersi. Il caso nasce davanti alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in una controversia tra Agenzia delle entrate-Riscossione e un contribuente. Il giudice dubitava che applicare la prescrizione decennale a certi crediti riscossi dall’amministrazione fosse irragionevole o contrario al buon andamento e al giusto processo, anche rispetto alla disciplina specifica della riscossione contenuta nel d.lgs. n. 112 del 1999. Per i contribuenti la durata della prescrizione e decisiva: stabilisce per quanti anni si puo essere chiamati a pagare un debito tributario prima che il diritto dell’amministrazione si estingua.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2946 del codice civile e l’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione. A sollevare le questioni e stata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999; ha dichiarato la manifesta infondatezza e poi la non fondatezza delle questioni sull’art. 2946 cod. civ. La prescrizione ordinaria decennale e stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    L’applicazione della prescrizione ordinaria decennale ai crediti in materia di riscossione non e irragionevole ne lesiva del buon andamento o del giusto processo: rientra nelle scelte legittime del legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa e la prescrizione decennale?

    E il termine ordinario di dieci anni, fissato dall’art. 2946 del codice civile, entro cui un credito deve essere fatto valere. Decorso invano, il diritto si estingue per prescrizione.

    La Corte ha ridotto i termini per la riscossione?

    No. Ha respinto le questioni: la prescrizione decennale resta applicabile nei casi considerati. La parte delle censure riferita alla disciplina specifica della riscossione e stata dichiarata inammissibile.

    Da quando decorre la prescrizione di un debito tributario?

    Dipende dal tipo di credito e dagli atti che interrompono il termine. La sentenza non modifica questi criteri: si limita a confermare la legittimita dell’applicazione del termine decennale ordinario.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 92/2026 – Competenza per territorio nel processo civile

    Con la sentenza n. 92/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sull’art. 45 del codice di procedura civile, in materia di regolamento di competenza per territorio.

    Di cosa si tratta

    L’art. 45 del codice di procedura civile disciplina il regolamento di competenza, cioe il meccanismo con cui si stabilisce davanti a quale giudice deve svolgersi una causa quando sorge un conflitto sulla competenza per territorio. Il caso nasce davanti al Tribunale di Piacenza, in una controversia civile tra alcune societa e un privato. Il giudice dubitava che la disciplina producesse esiti irragionevoli o lesivi del giusto processo e del buon andamento, anche sotto il profilo della certezza su quale sia il giudice naturale precostituito per legge. Il tema, all’apparenza tecnico, ha ricadute pratiche: le regole sulla competenza determinano dove e davanti a chi un cittadino o un’impresa devono far valere le proprie ragioni, con effetti su tempi e costi del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 45 del codice di procedura civile per contrasto con gli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, in materia di regolamento di competenza per territorio. A sollevare la questione e stato il Tribunale di Piacenza, sezione civile, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 45 del codice di procedura civile. La disciplina del regolamento di competenza e stata ritenuta conforme alla Costituzione.

    Il principio

    La disciplina del regolamento di competenza per territorio prevista dall’art. 45 cod. proc. civ. non e illegittima: e coerente con il principio del giudice naturale e con il buon andamento del processo.

    Domande e risposte

    Cos’e il regolamento di competenza?

    E lo strumento processuale con cui si risolve il dubbio o il conflitto su quale giudice sia competente a decidere una causa. L’art. 45 cod. proc. civ. ne disciplina i casi e le modalita per la competenza territoriale.

    La Corte ha cambiato le regole sulla competenza?

    No. Ha respinto le questioni dichiarandole non fondate: l’art. 45 resta in vigore cosi com’e, perche ritenuto compatibile con il giudice naturale e con il giusto processo.

    Perche e importante stabilire il giudice competente?

    Perche la Costituzione garantisce il diritto al giudice naturale precostituito per legge. Regole chiare sulla competenza assicurano che la causa sia decisa dal giudice predeterminato e non scelto a posteriori.

    Norme collegate

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