Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 16/2026 – Elezioni comunali in Valle d’Aosta: limite ai mandati e divieti in giunta

    Con la sentenza n. 16/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Valle d’Aosta sui mandati dei sindaci e sulla composizione delle giunte nei piccoli Comuni: in materia di elettorato passivo deve valere una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

    Di cosa si tratta

    Chi può candidarsi e per quanti mandati (l’elettorato passivo) è materia che la Costituzione riserva, per esigenze di uguaglianza, a una disciplina tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale. La Regione Valle d’Aosta, con una legge del 2025, aveva introdotto regole proprie per i Comuni fino a 5.000 abitanti: il limite di quattro mandati consecutivi per sindaco e vicesindaco, il divieto di nominare assessori esterni al consiglio comunale e il divieto che facessero parte della giunta il coniuge e i parenti stretti del sindaco e del vicesindaco. Il Governo ha impugnato queste norme, ritenendole in contrasto con i principi statali e con lo Statuto speciale della Regione. In gioco c’era il confine tra l’autonomia regionale, anche di una Regione a statuto speciale, e l’esigenza che le regole su chi può essere eletto e nominato siano sostanzialmente uguali per tutti i cittadini italiani.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 30-bis, comma 2-ter, e l’art. 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 54 del 1998, come modificati dalla legge regionale n. 4 del 2025. A promuovere il giudizio, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 1 e 2, lettera b), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta e agli artt. 1, 3, 51, 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Si è costituita la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis, comma 2-ter (limite ai mandati) e dell’art. 22, commi 1, 6 e 7 (regole sulla composizione della giunta) della legge regionale, perché in contrasto con i principi dell’ordinamento della Repubblica in materia di elettorato passivo, che devono valere in modo uniforme. In particolare, il divieto di nomina in giunta dei parenti del vicesindaco comprimeva ingiustificatamente il diritto di accedere alla carica di assessore, che deve essere uguale per tutti. Ha invece dichiarato inammissibili due ulteriori questioni, riferite all’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2025, per come erano state formulate. La Corte ha precisato che “uniformità” non significa “identità”: il legislatore statale può comunque riconoscere margini di normazione regionale.

    Il principio

    La disciplina dell’elettorato passivo (chi può candidarsi e ricoprire cariche elettive o di governo locale) deve essere tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale: anche una Regione a statuto speciale non può introdurre, senza specifiche giustificazioni locali, limiti ai mandati o divieti di nomina che si discostino dai principi dell’ordinamento della Repubblica.

    Domande e risposte

    La Valle d’Aosta può fissare limiti ai mandati dei sindaci diversi da quelli nazionali?

    Non in modo libero. La Corte ha dichiarato illegittimo il limite di quattro mandati introdotto per i piccoli Comuni, perché contrasta con la disciplina uniforme dell’elettorato passivo valida per tutto il territorio nazionale.

    Cosa cambia per le giunte dei Comuni valdostani?

    Cadono i divieti regionali sulla composizione della giunta colpiti dalla sentenza, tra cui quello di nominare in giunta i parenti stretti del vicesindaco: prevale il diritto, uguale per tutti, di accedere alla carica di assessore.

    Lo Statuto speciale non garantiva un’autonomia maggiore?

    L’autonomia speciale resta, ma incontra il limite dei principi dell’ordinamento della Repubblica: in materia di elettorato passivo serve uniformità, salvo specificità locali che qui non sono state ritenute sufficienti.

    “Uniformità” vuol dire regole identiche ovunque?

    No. La Corte ha chiarito che uniformità non è sinonimo di identità: il legislatore statale può individuare margini di normazione regionale, purché nel rispetto degli artt. 3 e 51 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 113/2025 – Sequestro di persona a scopo di estorsione e pena

    Con la sentenza n. 113/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 630, primo comma, del codice penale, che punisce il sequestro di persona a scopo di estorsione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 630 del codice penale punisce con pene molto elevate il sequestro di persona a scopo di estorsione, cioè il sottrarre o trattenere qualcuno per costringere altri a pagare un riscatto o a compiere un atto a contenuto economico. La severità della cornice edittale risponde alla gravità del fatto, ma può creare problemi quando l’episodio concreto presenta un disvalore minore rispetto ai casi più gravi cui la norma pensa. La Corte di assise di Teramo, in un procedimento penale, ha sollevato dubbi sulla compatibilità della norma sia con principi di derivazione europea (in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), sia con i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità della pena e funzione rieducativa. La posta in gioco riguarda il rapporto tra la durezza della pena prevista e l’effettiva gravità del singolo fatto, tema ricorrente nel controllo di costituzionalità sulle sanzioni penali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di Teramo ha impugnato l’art. 630, primo comma, cod. pen. in riferimento, da un lato, agli artt. 11 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, dall’altro, agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Francesco Viganò.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE, e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il trattamento sanzionatorio del sequestro di persona a scopo di estorsione, dunque, non è stato ritenuto in contrasto con i principi di uguaglianza e di proporzionalità/finalità rieducativa della pena.

    Il principio

    La pena prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione non viola gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.: la sua severità è giustificata dalla gravità del reato. Le ulteriori censure di matrice europea non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali.

    Domande e risposte

    La Corte ha ridotto la pena per il sequestro a scopo di estorsione?

    No. Le questioni sono state in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili: la disciplina sanzionatoria dell’art. 630 cod. pen. resta invariata.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Quelle fondate sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (tramite gli artt. 11 e 117 Cost.) non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali.

    Cosa prevede l’art. 27, terzo comma, della Costituzione?

    Stabilisce che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che debbano tendere alla rieducazione del condannato.

    La gravità del reato giustifica pene così alte?

    Secondo la Corte sì: la particolare offensività del sequestro a scopo di estorsione rende non irragionevole la severità della cornice di pena prevista.

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  • Corte cost. n. 17/2026 – Dissesto dei Comuni e scioglimento del Consiglio comunale

    Con la sentenza n. 17/2026 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sulle norme che, in caso di dissesto finanziario del Comune, portano allo scioglimento del Consiglio comunale: in parte inammissibili, in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune va in dissesto finanziario, la legge (Testo unico degli enti locali, d.lgs. n. 267 del 2000) impone tempi rigorosi per presentare un bilancio riequilibrato. Se l’ente non rispetta i termini perentori, è previsto lo scioglimento del Consiglio comunale, con nomina di un commissario e nuove elezioni. Il TAR Campania, in un contenzioso che coinvolgeva il Comune di Castel Morrone, ha sollevato dubbi: lo scioglimento automatico, senza un potere di sollecito del prefetto, equiparerebbe la semplice mancata presentazione del bilancio a comportamenti gravissimi (atti contro la Costituzione, gravi violazioni di legge), risultando sproporzionato e lesivo del mandato elettorale e del diritto di accedere alle cariche pubbliche. In gioco c’erano due interessi: la tutela dell’equilibrio dei conti pubblici locali e il rispetto della rappresentanza democratica espressa dai cittadini con il voto. La Corte ha confermato la legittimità della disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). A sollevare le questioni è stato il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione. Si è costituito il Comune di Castel Morrone.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del TUEL, e non fondate quelle relative all’art. 262, comma 1. Lo scioglimento del Consiglio comunale che non riesce a predisporre un bilancio in equilibrio è coerente con il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.): un consiglio incapace di approvare un bilancio equilibrato interrompe il legame fiduciario proprio del mandato elettorale. La misura, già esaminata in un precedente (sentenza n. 91 del 2025), tutela l’equilibrio complessivo delle finanze pubbliche e non lede né l’autonomia locale né il diritto di elettorato passivo.

    Il principio

    Lo scioglimento del Consiglio comunale che non presenta nei termini un bilancio stabilmente riequilibrato non è sproporzionato: è una misura funzionale a tutelare l’equilibrio delle finanze pubbliche e il buon andamento dell’amministrazione, e non viola l’autonomia degli enti locali né il diritto di accedere alle cariche elettive.

    Domande e risposte

    Cos’è il dissesto di un Comune?

    È la situazione in cui l’ente locale non è più in grado di garantire l’equilibrio del proprio bilancio e di assolvere le funzioni e i debiti: la legge prevede una procedura di risanamento con tempi rigorosi.

    Perché lo scioglimento del Consiglio è considerato legittimo?

    Perché un Consiglio comunale che non riesce a predisporre un bilancio in equilibrio non garantisce il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e interrompe il legame fiduciario con gli elettori che il bilancio è chiamato a rendere trasparente.

    Lo scioglimento lede il voto dei cittadini?

    Secondo la Corte no: il diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.) non è violato, perché il mandato presuppone una gestione responsabile delle risorse; l’incuria che porta al dissesto interrompe essa stessa il rapporto fiduciario.

    Perché alcune questioni sono “inammissibili”?

    Perché, su quelle norme, le censure non aggiungevano argomenti nuovi rispetto a quanto già deciso dalla Corte nella sentenza n. 91 del 2025: la Corte non ha quindi potuto riesaminarle nel merito.

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  • Corte cost. n. 114/2025 – Liste d’attesa sanitarie e competenze delle Regioni

    Con la sentenza n. 114/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 5 del d.l. n. 73 del 2024 sulle liste d’attesa sanitarie, accogliendo alcuni rilievi delle Regioni Toscana e Campania e respingendone altri.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 73 del 2024 ha introdotto misure urgenti per ridurre i tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie, un tema che tocca da vicino milioni di cittadini in attesa di visite ed esami. La sanità, però, è una materia a competenza condivisa tra Stato e Regioni: lo Stato fissa i principi e i livelli essenziali, mentre le Regioni organizzano in concreto i servizi sul territorio. Le Regioni Toscana e Campania hanno impugnato l’art. 5 del decreto, ritenendo che alcune sue previsioni invadessero le competenze regionali in materia di organizzazione sanitaria, coordinamento della finanza pubblica e autonomia, in violazione di vari articoli della Costituzione. La posta in gioco riguarda l’equilibrio tra l’esigenza nazionale di garantire tempi certi alle cure e l’autonomia organizzativa delle Regioni nel gestire i propri sistemi sanitari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana e Campania hanno impugnato l’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 73 del 2024 (convertito nella legge n. 107 del 2024) in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 5, 32, 97, 117 (commi terzo, quarto e sesto) e 119 della Costituzione. I giudizi sono stati riuniti; relatore Angelo Buscema; era costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, secondo periodo, e dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 73 del 2024. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 5, comma 2, primo periodo, sollevate dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117 (commi terzo, quarto e sesto) e 119 Cost. La pronuncia ridisegna così il confine tra intervento statale e autonomia regionale sulle liste d’attesa.

    Il principio

    Lo Stato può dettare misure per ridurre le liste d’attesa, ma non può spingersi fino a comprimere indebitamente l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni in materia sanitaria: alcune previsioni dell’art. 5 oltrepassano questo limite, altre invece restano legittime.

    Domande e risposte

    Le misure sulle liste d’attesa sono state cancellate?

    No, non tutte. La Corte ha annullato due specifiche previsioni (il secondo periodo dei commi 1 e 2 dell’art. 5), mentre ha confermato la legittimità di altre parti della norma.

    Perché le Regioni hanno impugnato il decreto?

    Perché ritenevano che alcune disposizioni invadessero le loro competenze sull’organizzazione sanitaria e sul coordinamento della finanza pubblica, tutelate dagli artt. 117 e 119 Cost.

    Cosa cambia per i cittadini in attesa di prestazioni?

    L’impianto delle misure resta, ma le parti annullate non si applicano più: spetta alle Regioni organizzare i servizi nel rispetto della cornice statale rimasta in vigore.

    Tutte le richieste delle Regioni sono state accolte?

    No. Alcune censure (in particolare quelle della Regione Campania sull’art. 5, comma 2, primo periodo) sono state dichiarate non fondate.

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  • Corte cost. n. 19/2026 – Insindacabilità parlamentare: il caso Renzi-Basentini

    Con la sentenza n. 19/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava al Senato qualificare come insindacabili, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione, alcune dichiarazioni televisive del senatore Matteo Renzi: il giudizio penale per diffamazione non può proseguire su di esse.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni: è l’insindacabilità, una garanzia che protegge la libertà del mandato. Il problema sorge quando un parlamentare rilascia dichiarazioni fuori dal Parlamento, ad esempio in televisione: in questi casi l’immunità copre solo le opinioni collegate all’attività parlamentare. Il senatore Matteo Renzi era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese in una trasmissione TV nei confronti di un magistrato. Il Senato, nel 2024, aveva deliberato che si trattava di opinioni insindacabili. Il Tribunale di Potenza, non condividendo, ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di stabilire chi avesse ragione: il giudice, libero di processare, o il Senato, che rivendicava l’immunità. In gioco c’era il confine tra l’autonomia del Parlamento e la giurisdizione, un equilibrio delicato del nostro ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di una questione su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. A promuoverlo è stato il Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, contro la deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024 che aveva qualificato come insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore Matteo Renzi nei confronti del dott. Francesco Basentini rese nella trasmissione televisiva del 29 maggio 2022. Si è costituito il Senato della Repubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni: il ricorso del Tribunale di Potenza è stato quindi respinto (non fondato). Le affermazioni del senatore, lette nel loro complesso, costituivano una dura critica politica alle scelte del Ministro della giustizia dell’epoca e risultavano collegate alla funzione parlamentare di indirizzo e controllo sul Governo, già manifestata con un atto interno tipico in Senato. Le dichiarazioni esterne partecipano di quella stessa funzione, anche quando rese in TV su sollecitazione del giornalista, in quanto informano l’elettorato delle attività svolte.

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare anche fuori dalle aule (ad esempio in televisione) sono coperte dall’insindacabilità dell’art. 68 Cost. quando presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare, riproducendo opinioni già espresse nell’esercizio del mandato. Restano invece escluse le offese gratuite, le minacce o l’affermazione consapevole di fatti falsi, prive di legame con la funzione.

    Domande e risposte

    Cosa significa che le dichiarazioni sono “insindacabili”?

    Significa che il parlamentare non può essere chiamato a risponderne in giudizio: il processo penale per diffamazione su quelle dichiarazioni non può proseguire.

    L’immunità copre qualsiasi dichiarazione di un parlamentare?

    No. Copre solo le opinioni collegate funzionalmente all’attività parlamentare. Restano fuori, ad esempio, le ingiurie gratuite, le minacce o l’affermazione di fatti oggettivamente falsi lesivi della reputazione altrui.

    Perché ha deciso la Corte costituzionale e non il giudice penale?

    Perché era sorto un conflitto tra il Tribunale di Potenza e il Senato sull’applicazione dell’art. 68 Cost.: solo la Corte costituzionale può risolvere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

    Cosa succede ora al processo per diffamazione?

    Sulle dichiarazioni coperte dall’insindacabilità il procedimento penale non può proseguire, in coerenza con la deliberazione del Senato che la Corte ha confermato legittima.

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  • Corte cost. n. 20/2026 – DASPO antirissa e libertà personale: serve la convalida del giudice

    Con la sentenza n. 20/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo il cosiddetto “DASPO antirissa”: quando assume tratti più afflittivi, il provvedimento del questore deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria.

    Di cosa si tratta

    Il cosiddetto “DASPO antirissa” è una misura di sicurezza urbana introdotta nel 2017: il questore può vietare a una persona, ritenuta pericolosa dopo episodi di violenza, l’accesso a determinati locali pubblici. Il nome richiama il DASPO sportivo, ma riguarda i pubblici esercizi, non gli stadi. Il Tribunale di Firenze, giudicando un imputato accusato di aver violato questo divieto, ha dubitato della legittimità della norma: nella sua forma più severa (comma 1-bis), il provvedimento è adottato dal questore, cioè da un’autorità di pubblica sicurezza, senza il controllo di un giudice. Quando la misura diventa così incisiva da limitare la libertà personale, però, la Costituzione (art. 13) impone la riserva di giurisdizione: solo l’autorità giudiziaria può disporre o convalidare restrizioni di questo tipo. In gioco c’era la garanzia che misure capaci di comprimere fortemente la libertà delle persone non restino affidate alla sola decisione amministrativa, ma passino al vaglio di un giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (sicurezza delle città), convertito nella legge n. 48 del 2017. A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 14 del 2017, nella parte in cui non prevede che al provvedimento del questore si applichino, in quanto compatibili, le regole di convalida giudiziaria già previste dall’art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 401 del 1989 per il DASPO sportivo con obbligo di firma. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 1, riferita all’art. 13 Cost. La forma aggravata della misura, accentuandone i tratti afflittivi, incide sulla libertà personale e richiede dunque la convalida del giudice (trasmissione al pubblico ministero entro 48 ore e decisione del giudice nelle successive 48 ore).

    Il principio

    Quando una misura di sicurezza urbana assume tratti talmente afflittivi da incidere sulla libertà personale, scatta la riserva di giurisdizione dell’art. 13 della Costituzione: il provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza deve essere sottoposto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

    Domande e risposte

    Il DASPO antirissa viene abolito?

    No. La misura resta, ma nella sua forma aggravata (comma 1-bis) il provvedimento del questore deve ora essere convalidato dall’autorità giudiziaria, con i tempi e le modalità del DASPO sportivo con obbligo di firma.

    Cosa cambia in concreto per chi riceve la misura?

    Il provvedimento del questore va trasmesso al pubblico ministero entro 48 ore; il giudice decide entro le successive 48 ore, a pena di cessazione dell’efficacia, e può anche modificarne le prescrizioni. È prevista la ricorribilità per cassazione.

    Perché solo la forma “aggravata” richiede il giudice?

    Perché è quella che, accentuando i profili afflittivi, fa scivolare la misura dall’ambito della libertà di circolazione (art. 16 Cost.) a quello della libertà personale (art. 13 Cost.), che impone la riserva di giurisdizione.

    Cosa c’entra il DASPO sportivo?

    La Corte ha colmato la lacuna richiamando una disciplina già esistente: la convalida giudiziaria prevista per il DASPO sportivo con obbligo di firma, ritenuta soluzione costituzionalmente adeguata da estendere al caso in esame.

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  • Corte cost. n. 60/2026 – Tutela dei lavoratori negli appalti pubblici regionali in Toscana

    Con la sentenza n. 60/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della legge della Regione Toscana sulla tutela dei lavoratori negli appalti pubblici regionali, impugnata dal Governo.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 30 del 2025 ha introdotto disposizioni sulla tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale, modificando una precedente legge regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1 di tale legge, lamentando che la Regione avesse invaso la competenza statale: la materia dei contratti pubblici e dell’ordinamento civile è in larga parte riservata allo Stato. Il giudizio in via principale serve proprio a definire i confini tra legislazione statale e regionale. La Corte ha accolto la censura, dichiarando illegittima la disposizione toscana, che eccedeva i limiti della potestà legislativa regionale. La norma è stata quindi espunta dall’ordinamento regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30, su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025: la disposizione è stata espunta dall’ordinamento.

    Il principio

    La disciplina dei contratti pubblici di appalto è in larga parte riservata allo Stato: la Regione non può introdurre proprie regole che invadano tale competenza.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025 sulla tutela dei lavoratori negli appalti regionali.

    Perché la Regione non poteva legiferare?

    Perché la materia dei contratti pubblici e dell’ordinamento civile è in larga parte riservata alla competenza statale.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale nel giudizio Stato-Regioni.

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  • Corte cost. n. 115/2025 – Congedo di paternità e genitore intenzionale in coppie di donne

    Con la sentenza n. 115/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del Testo unico maternità/paternità, nella parte in cui negava il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che è genitore intenzionale in una coppia di donne.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151 del 2001) prevede, all’art. 27-bis, il congedo di paternità obbligatorio: un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto, accanto al congedo della madre, all’altra figura genitoriale, per consentirle di assistere il figlio nei primi tempi di vita. La norma è stata introdotta in attuazione di una direttiva europea sull’equilibrio tra lavoro e vita familiare. In una controversia tra l’INPS e un’associazione e altri soggetti, davanti alla Corte d’appello di Brescia, si è posto il problema di una coppia di donne entrambe registrate come genitori nello stato civile: alla seconda madre, genitore intenzionale, il congedo “di paternità” veniva negato perché formulato al maschile e pensato per la figura paterna. La posta in gioco riguarda la parità di trattamento dei figli e dei genitori a prescindere dalla composizione del nucleo familiare, e il diritto del minore a ricevere assistenza da entrambe le figure genitoriali riconosciute.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 105 del 2022, attuativo della direttiva UE 2019/1158), nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Il giudizio originario vedeva contrapposti l’INPS e le parti private.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che è genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Il congedo, dunque, deve essere riconosciuto anche a questa figura genitoriale.

    Il principio

    Il congedo di paternità obbligatorio non può essere negato alla seconda madre (genitore intenzionale) di una coppia di donne già registrate come genitori nello stato civile: escluderla viola i principi costituzionali a tutela della famiglia, dei figli e della parità, perché priva il minore dell’assistenza di un genitore riconosciuto.

    Domande e risposte

    Chi può ora chiedere il congedo riconosciuto dalla sentenza?

    La lavoratrice che è genitore intenzionale in una coppia di donne entrambe risultanti genitori nei registri dello stato civile, alla quale prima il congedo “di paternità” obbligatorio era negato.

    Il nome “congedo di paternità” cambia?

    La denominazione resta quella di legge; ciò che cambia è la platea: il diritto va riconosciuto anche al genitore intenzionale in una coppia di donne.

    Da dove nasce questa disciplina?

    Dall’attuazione della direttiva UE 2019/1158 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, recepita con il d.lgs. n. 105 del 2022.

    La decisione riguarda il riconoscimento dello stato di genitore?

    No. Presuppone che entrambe le donne siano già registrate come genitori nello stato civile; interviene solo sul diritto al congedo obbligatorio.

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  • Corte cost. n. 116/2025 – Vigilanza sugli enti cooperativi e scioglimento

    Con la sentenza n. 116/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 220 del 2002: per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza non si applica lo scioglimento d’autorità con devoluzione del patrimonio, ma la nomina di un commissario.

    Di cosa si tratta

    Le società cooperative sono soggette a una vigilanza pubblica che verifica il rispetto dei requisiti mutualistici. Il d.lgs. n. 220 del 2002 disciplina questi controlli e le conseguenze in caso di inadempienze. L’art. 12, comma 3, prevedeva una sanzione molto severa per le cooperative che si sottraevano all’attività di vigilanza: lo scioglimento dell’ente per atto dell’autorità, con il conseguente obbligo di devolvere il patrimonio. In un giudizio davanti al Consiglio di Stato, tra un soggetto e il Ministero delle imprese e del made in Italy, è emerso il dubbio che una reazione così drastica fosse sproporzionata rispetto alla violazione, perché colpiva l’esistenza stessa dell’ente e il suo patrimonio anche di fronte a inadempimenti rimediabili. Per il mondo cooperativo la questione è rilevante: distingue tra una misura che cancella la cooperativa e una che, invece, mira a riportarla nella legalità conservandone l’attività.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha impugnato l’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002 sotto vari profili, tra cui il contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Si è costituita la parte privata ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Luca Antonini.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002 nella parte in cui, per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza, prevede lo scioglimento d’autorità con devoluzione del patrimonio anziché la nomina di un commissario che si sostituisca agli organi amministrativi per il compimento degli adempimenti necessari. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni fondate sugli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta UE.

    Il principio

    Di fronte alla cooperativa che si sottrae alla vigilanza, la reazione dell’ordinamento non può essere automaticamente lo scioglimento con devoluzione del patrimonio: è incostituzionale non prevedere, in alternativa, la nomina di un commissario che riconduca l’ente nella legalità. La sanzione deve essere proporzionata.

    Domande e risposte

    Cosa succede ora alla cooperativa che si sottrae alla vigilanza?

    Non si applica più automaticamente lo scioglimento con devoluzione del patrimonio: l’autorità nomina un commissario che si sostituisce agli amministratori per compiere gli adempimenti necessari.

    Perché lo scioglimento d’autorità era sproporzionato?

    Perché colpiva l’esistenza stessa dell’ente e il suo patrimonio anche quando l’inadempienza poteva essere superata con misure meno drastiche, come l’intervento di un commissario.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No. La Corte ha accolto quella sulla sproporzione della sanzione, ma ha dichiarato inammissibili le censure basate sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La vigilanza sulle cooperative resta in vigore?

    Sì. Cambia solo la conseguenza per chi vi si sottrae: commissariamento al posto dello scioglimento automatico con devoluzione.

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  • Corte cost. n. 59/2026 – Archiviazione e opposizione della persona offesa

    Con la sentenza n. 59/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale in materia di archiviazione, sollevate dal GIP di Verbania.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale disciplinano il procedimento di archiviazione e l’opposizione che la persona offesa può proporre per chiedere la prosecuzione delle indagini. Il Giudice per le indagini preliminari di Verbania ha dubitato della legittimità di queste norme sotto i profili dell’eguaglianza e del diritto di difesa, in particolare riguardo alle facoltà riconosciute alla persona offesa nel procedimento di archiviazione. In gioco c’era l’effettività della tutela della vittima del reato e il suo diritto di partecipare alle scelte sull’esercizio dell’azione penale. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione, ravvisando un ragionevole bilanciamento tra le esigenze della persona offesa e quelle di efficienza del procedimento, e ha respinto le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, su iniziativa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verbania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dell’archiviazione e dell’opposizione della persona offesa è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    La disciplina dell’archiviazione realizza un ragionevole equilibrio tra le facoltà della persona offesa e l’efficienza del procedimento, senza violare l’eguaglianza o il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cos’è l’opposizione all’archiviazione?

    È lo strumento con cui la persona offesa, avvisata della richiesta di archiviazione, può chiedere al giudice la prosecuzione delle indagini.

    La disciplina cambia dopo questa sentenza?

    No. La Corte ha respinto le questioni: gli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. restano in vigore.

    Quali diritti della vittima erano in discussione?

    Il diritto di partecipare al procedimento (art. 24 Cost.) e la parità di trattamento (art. 3 Cost.).

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  • Corte cost. n. 58/2026 – Udienza predibattimentale e archiviazione

    Con la sentenza n. 58/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 554-ter del codice di procedura penale, sull’udienza predibattimentale introdotta dalla riforma Cartabia, sollevate dal Tribunale di Siena.

    Di cosa si tratta

    La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto, con l’art. 554-ter del codice di procedura penale, l’udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta: un filtro in cui il giudice valuta se gli atti consentano una ragionevole previsione di condanna, potendo altrimenti pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il Tribunale di Siena ha dubitato della legittimità di questo meccanismo sotto i profili dell’eguaglianza, del giusto processo, dell’obbligatorietà dell’azione penale e degli obblighi internazionali. La questione tocca l’equilibrio tra l’efficienza del processo, che mira a evitare dibattimenti inutili, e le garanzie dell’accusa e della difesa. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione e ha respinto le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU), su iniziativa del Tribunale ordinario di Siena, sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dell’udienza predibattimentale è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    L’udienza predibattimentale, come filtro per evitare dibattimenti privi di ragionevole prospettiva di condanna, è compatibile con il giusto processo e con l’obbligatorietà dell’azione penale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’udienza predibattimentale?

    È il filtro introdotto dalla riforma Cartabia per i reati a citazione diretta, in cui il giudice valuta se gli atti giustifichino il rinvio a dibattimento.

    La disciplina resta in vigore?

    Sì. La Corte ha respinto le censure confermandone la legittimità costituzionale.

    Non contrasta con l’obbligo di esercitare l’azione penale?

    La Corte ha escluso il contrasto con l’art. 112 Cost.: il filtro non incide sull’obbligatorietà dell’azione penale.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 117/2025 – Recidiva reiterata e attenuante del fatto di lieve entità

    Con la sentenza n. 117/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava al giudice di far prevalere, per la rapina, l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata.

    Di cosa si tratta

    Quando in un reato concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice deve effettuare un “bilanciamento” per stabilire quale prevalga e, di conseguenza, come graduare la pena. L’art. 69, quarto comma, del codice penale pone però alcuni divieti: in presenza della recidiva reiterata (cioè quando l’imputato ha già commesso più reati in passato), vieta che certe attenuanti possano prevalere sull’aggravante. Con una precedente sentenza (n. 86 del 2024), la Corte aveva introdotto per la rapina un’attenuante del fatto di lieve entità. Diversi giudici, tra cui i GUP di Sassari e Cagliari e la Corte di cassazione, hanno allora osservato che il divieto di prevalenza impediva di valorizzare questa nuova attenuante anche quando la rapina fosse davvero di scarso disvalore, costringendo a pene sproporzionate. Per gli imputati la questione è cruciale: il divieto poteva tradursi in condanne severe anche per fatti oggettivamente lievi, in tensione con i principi di uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali di Sassari e Cagliari e la Corte di cassazione, prima sezione penale, hanno impugnato l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità (introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 per la rapina) sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. I giudizi sono stati riuniti; relatore Stefano Petitti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza, per la rapina, dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata. Il giudice potrà quindi, nel caso concreto, far prevalere quella attenuante, modulando la pena in modo proporzionato al reale disvalore del fatto.

    Il principio

    Il divieto automatico di prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata, per la rapina, è incostituzionale: impedisce al giudice di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto, in contrasto con i principi di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cosa significa “divieto di prevalenza”?

    È la regola per cui, in presenza di recidiva reiterata, certe attenuanti non potevano essere considerate prevalenti sull’aggravante, limitando la possibilità del giudice di ridurre la pena.

    Cosa cambia ora per la rapina?

    Il giudice può far prevalere l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata, così da commisurare la pena alla reale gravità del fatto.

    Cos’era la sentenza n. 86 del 2024?

    È la precedente decisione con cui la Corte aveva introdotto per la rapina l’attenuante del fatto di lieve entità, poi resa effettivamente operante anche in caso di recidiva reiterata da questa pronuncia.

    Vale per qualsiasi reato?

    No. La declaratoria riguarda specificamente la rapina e l’attenuante del fatto di lieve entità in rapporto alla recidiva reiterata.

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