Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica italiana.
Essa deve contenere:
l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;
l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; [1]
il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento [2].
[1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1977, n. 532.