Autore: Andrea Marton

  • Articolo 154 Codice di Procedura Civile: Prorogabilità del termine ordinatorio

    Articolo 154 Codice di Procedura Civile: Prorogabilità del termine ordinatorio

    Art. 154 c.p.c. – Prorogabilità del termine ordinatorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

  • Articolo 153 Codice di Procedura Civile: Improrogabilità dei termini perentori

    Articolo 153 Codice di Procedura Civile: Improrogabilità dei termini perentori

    Art. 153 c.p.c. – Improrogabilità dei termini perentori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

    La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e

    terzo comma [1]

    [1] Comma aggiunto dall’art. 45, comma 19, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 152 Codice di Procedura Civile: Termini legali e termini giudiziari

    Articolo 152 Codice di Procedura Civile: Termini legali e termini giudiziari

    Art. 152 c.p.c. – Termini legali e termini giudiziari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

    I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

  • Articolo 151 Codice di Procedura Civile: Forme di notificazione ordinate dal giudice

    Articolo 151 Codice di Procedura Civile: Forme di notificazione ordinate dal giudice

    Art. 151 c.p.c. – Forme di notificazione ordinate dal giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

    Articolo così modificato dal D.L. 30 giugno 2003, n. 196.

  • Articolo 150 Codice di Procedura Civile: Notificazione per pubblici proclami

    Articolo 150 Codice di Procedura Civile: Notificazione per pubblici proclami

    Art. 150 c.p.c. – Notificazione per pubblici proclami

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede [1] può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

    L’autorizzazione è data con decreto stesso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

    In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province [2] dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

    La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

    Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.

    [1] Le parole «e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura,» sono state soppresse dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

    [2] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dalla L. 24 novembre 2000, n. 340.

  • Articolo 149-bis Codice di Procedura Civile: Notificazione a mezzo posta elettronica

    Articolo 149-bis Codice di Procedura Civile: Notificazione a mezzo posta elettronica

    Art. 149-bis c.p.c. – Notificazione a mezzo posta elettronica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

    Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni [1].

    La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

    L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

    Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

    Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

    Articolo inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

    [1] Le parole «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» sono state inserite dall’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.

  • Articolo 149 Codice di Procedura Civile: Notificazione a mezzo del servizio postale

    Articolo 149 Codice di Procedura Civile: Notificazione a mezzo del servizio postale

    Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio postale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

    In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.

    La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto [1].

    La Corte Costituzionale con sentenza 26 novembre 2002, n. 477, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

    [1] Comma aggiunto dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

  • Articolo 148 Codice di Procedura Civile: Relazione di notificazione

    Articolo 148 Codice di Procedura Civile: Relazione di notificazione

    Art. 148 c.p.c. – Relazione di notificazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.

    La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

  • Articolo 147 Codice di Procedura Civile: Tempo delle notificazioni

    Articolo 147 Codice di Procedura Civile: Tempo delle notificazioni

    Art. 147 c.p.c. – Tempo delle notificazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

    Articolo così modificato dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

  • Articolo 146 Codice di Procedura Civile: Notificazione a militari in attività di servizio

    Articolo 146 Codice di Procedura Civile: Notificazione a militari in attività di servizio

    Art. 146 c.p.c. – Notificazione a militari in attività di servizio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.