Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 70/2025 – Avvocati: niente cancellazione volontaria durante il procedimento disciplinare

    Con la sentenza n. 70 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cancellazione dall’albo degli avvocati durante un procedimento disciplinare, quando l’avvocato è impossibilitato a esercitare la professione.

    Di cosa si tratta

    L’avvocato iscritto all’albo che sia sottoposto a un procedimento disciplinare non può, secondo la legge professionale forense, essere cancellato dall’albo finché il procedimento è in corso. La ragione è evitare che ci si sottragga alle sanzioni disciplinari uscendo dall’albo. Il problema sollevato riguarda i casi in cui l’avvocato chieda lui stesso la cancellazione perché non è più in grado di esercitare la professione, ad esempio per gravi ragioni di salute. In un caso deciso dalla Corte di cassazione a sezioni unite, un avvocato impossibilitato a esercitare voleva cancellarsi volontariamente dall’albo, ma il divieto glielo impediva proprio perché pendeva un procedimento disciplinare. I giudici hanno ritenuto irragionevole che una persona, di fatto incapace di svolgere l’attività, resti vincolata all’albo solo per la pendenza del procedimento. La posta in gioco è il bilanciamento tra l’esigenza di non eludere le sanzioni e la libertà della persona di non essere costretta a mantenere un’iscrizione che non corrisponde più alla sua condizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (ordinamento della professione forense), nella parte in cui vieta in modo assoluto la cancellazione dall’albo durante il procedimento disciplinare, senza prevedere l’eccezione della cancellazione volontaria richiesta dal professionista impossibilitato a esercitare. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 della legge n. 247 del 2012 e, in via consequenziale, dell’art. 17, comma 16, della stessa legge. Il divieto assoluto di cancellazione durante il procedimento disciplinare è irragionevole nella parte in cui non consente la cancellazione volontaria all’avvocato che sia effettivamente impossibilitato a esercitare la professione: in tal caso, l’iscrizione forzata non risponde più alle finalità del divieto.

    Il principio

    Non è ragionevole vietare in modo assoluto la cancellazione dall’albo degli avvocati durante un procedimento disciplinare: deve essere consentita la cancellazione volontaria al professionista che sia realmente impossibilitato a esercitare, perché in quel caso il vincolo all’iscrizione perde la sua giustificazione.

    Domande e risposte

    Perché di regola non ci si può cancellare durante un procedimento disciplinare?

    Per evitare che l’avvocato si sottragga alle sanzioni disciplinari semplicemente uscendo dall’albo prima della conclusione del procedimento.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Ora è possibile la cancellazione volontaria, anche durante il procedimento, per l’avvocato che sia effettivamente impossibilitato a esercitare la professione, ad esempio per gravi motivi di salute.

    Resta valido il divieto negli altri casi?

    La Corte ha colpito il carattere assoluto del divieto nella specifica ipotesi dell’impossibilità a esercitare; al di fuori di questa situazione, la finalità del divieto resta.

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità consequenziale dell’art. 17?

    Significa che la Corte ha esteso la pronuncia anche a una norma collegata (l’art. 17, comma 16), per coerenza con la decisione principale.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 71/2025 – Compenso del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova

    Con la sentenza n. 71 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, imponendo l’applicazione dei criteri di calcolo previsti per gli amministratori giudiziari.

    Di cosa si tratta

    Il Consorzio Venezia Nuova è la struttura che ha gestito la realizzazione del MOSE, il sistema di dighe mobili per la difesa di Venezia dalle acque alte. Dopo le note vicende giudiziarie, il Consorzio è stato posto in liquidazione e affidato a un Commissario liquidatore nominato dal Ministero delle infrastrutture. Il problema riguardava il modo di calcolare il compenso di questo Commissario: la legge di nomina rinviava alle tabelle previste per gli amministratori giudiziari, ma una norma successiva (introdotta nel 2022) aveva modificato i criteri, escludendo l’applicazione di alcuni parametri di calcolo a tutela del compenso. Il TAR Lazio, chiamato a decidere sull’impugnazione dei decreti relativi al compenso, ha dubitato della ragionevolezza di questa disciplina. La posta in gioco è la coerenza e l’equità dei criteri con cui lo Stato determina i compensi degli incarichi pubblici di questo tipo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito nella legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo al compenso del Commissario liquidatore nominato ai sensi dell’art. 95, comma 18, del d.l. 104/2020. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della disciplina sul calcolo del compenso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge n. 68 del 2022, nella parte in cui non prevede l’applicazione dei criteri di cui all’art. 3, comma 4, del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 (sul calcolo dei compensi degli amministratori giudiziari) per la determinazione del compenso del Commissario liquidatore. La norma è stata ritenuta irragionevole nella parte in cui escludeva tali criteri di calcolo, in violazione dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    Il compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova deve essere calcolato applicando i criteri previsti per gli amministratori giudiziari: escludere quei parametri determina una disciplina irragionevole, contraria al principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova?

    È il soggetto nominato dal Ministero delle infrastrutture per gestire la liquidazione del Consorzio che ha realizzato il MOSE, dopo le vicende che ne hanno determinato il commissariamento.

    Perché la norma sul compenso è stata dichiarata illegittima?

    Perché escludeva l’applicazione dei criteri di calcolo previsti per gli amministratori giudiziari, determinando una disciplina ritenuta irragionevole e quindi contraria all’art. 3 della Costituzione.

    Cosa cambia in concreto?

    Il compenso del Commissario va ora determinato applicando i criteri del regolamento sugli amministratori giudiziari, secondo quanto stabilito dalla Corte.

    La sentenza incide sul MOSE?

    No. Riguarda esclusivamente i criteri di calcolo del compenso del Commissario liquidatore, non l’opera o la sua gestione tecnica.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 72/2025 – Condono edilizio in Sicilia e termini di pagamento

    Con la sentenza n. 72 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le questioni sulla legge siciliana in materia di condono edilizio e termini per il pagamento dell’oblazione.

    Di cosa si tratta

    Il condono edilizio consente, a determinate condizioni e dietro pagamento di una somma (l’oblazione), di sanare opere edilizie realizzate senza i necessari titoli. In Sicilia, regione a statuto speciale, il legislatore regionale ha disciplinato in modo proprio termini e modalità di questi procedimenti. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, chiamato a decidere numerosi giudizi su pratiche di condono, ha sollevato molteplici questioni di costituzionalità su una norma regionale del 1991 e, in subordine, su una disposizione statale del 1985 applicabile in Sicilia. I dubbi riguardavano la ragionevolezza della disciplina, la tutela della proprietà, la materia penale e il rispetto dei vincoli europei sulla protezione dei beni. Per i cittadini siciliani che hanno presentato domanda di condono la posta in gioco è la sorte delle loro pratiche e la certezza delle regole applicabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, e, in via subordinata, l’art. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come introdotto per la Sicilia. Le questioni, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, erano riferite agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15 del 1991 sollevata in riferimento all’art. 97 Cost.; ha dichiarato non fondate le ulteriori questioni sulla stessa norma riferite agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, Cost.; e ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disposizione statale del 1985, riferite all’art. 3 Cost. La disciplina regionale è stata quindi salvata.

    Il principio

    La disciplina siciliana sui termini del condono edilizio e dell’oblazione non viola i parametri costituzionali invocati: rientra nelle scelte del legislatore regionale e non si pone in contrasto con la ragionevolezza, la tutela della proprietà o i vincoli derivanti dalla CEDU.

    Domande e risposte

    Cos’è il condono edilizio?

    È la possibilità, prevista da apposite leggi, di sanare opere costruite senza i necessari permessi, pagando una somma (oblazione) e rispettando i termini e le condizioni fissati dalla legge.

    Perché in Sicilia ci sono regole proprie?

    Perché la Sicilia è una regione a statuto speciale con competenze proprie in materia urbanistica, e ha disciplinato termini e modalità del condono con proprie leggi regionali.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha salvato la disciplina regionale, respingendo le questioni in parte perché inammissibili e in parte perché infondate; le norme contestate restano in vigore.

    Cosa significa oblazione nel condono?

    È la somma di denaro che il richiedente deve versare per ottenere la sanatoria dell’opera abusiva; la sentenza riguardava anche i termini per il suo pagamento.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 73/2025 – Espulsione del detenuto straniero come misura alternativa

    Con la sentenza n. 73 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulla disciplina dell’espulsione dello straniero detenuto come misura alternativa, confermando che essa richiede il presupposto di legge senza violare la finalità rieducativa della pena.

    Di cosa si tratta

    Lo straniero detenuto che deve scontare una pena breve (non superiore a due anni, anche residua) e che si trova in condizioni di irregolarità sul territorio può, in certi casi, essere espulso al posto di proseguire la detenzione: è l’espulsione come misura alternativa, disposta dal magistrato di sorveglianza. Il caso nasce dall’opposizione di un cittadino tunisino, detenuto a Palermo, contro il decreto che ne disponeva l’espulsione. Il Tribunale di sorveglianza dubitava che la disciplina fosse costituzionale, sotto due profili: una possibile disparità di trattamento e la coerenza con la finalità rieducativa della pena, dato che l’espulsione interrompe il percorso trattamentale in carcere. La posta in gioco è il bilanciamento tra le esigenze di controllo dell’immigrazione e i principi che governano l’esecuzione della pena, compresa la sua funzione di reinserimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), relativo all’espulsione dello straniero detenuto come misura alternativa alla detenzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (eguaglianza e finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost. La disciplina dell’espulsione come misura alternativa non contrasta con la finalità rieducativa della pena: si tratta di un istituto che persegue legittime finalità di politica dell’immigrazione, applicabile nei limiti e ai presupposti fissati dalla legge, senza che ciò comprometta i principi costituzionali invocati.

    Il principio

    L’espulsione dello straniero detenuto come misura alternativa alla detenzione, disposta nei presupposti previsti dalla legge, non viola la finalità rieducativa della pena: rappresenta una scelta del legislatore che bilancia l’esecuzione penale con le esigenze di governo dell’immigrazione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’espulsione come misura alternativa?

    È un istituto che consente di espellere lo straniero detenuto, in posizione irregolare e con una pena breve da scontare, in luogo della prosecuzione della detenzione in carcere.

    Quali sono i presupposti?

    La pena da scontare, anche residua, non deve superare i due anni e lo straniero non deve essere condannato per determinati reati gravi indicati dalla legge; la misura è disposta dal magistrato di sorveglianza.

    L’espulsione contrasta con la rieducazione del condannato?

    Secondo la Corte no: la disciplina è stata ritenuta compatibile con la finalità rieducativa della pena, in quanto persegue legittime finalità connesse al governo dell’immigrazione.

    Cosa significa che una questione è inammissibile?

    Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito per ragioni processuali; qui è accaduto per la censura legata all’art. 3 Cost.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 74/2025 – Recidiva e circostanze più gravi: l’aumento di pena diventa facoltativo

    Con la sentenza n. 74 del 2025 la Corte costituzionale ha reso facoltativo, e non più automatico, l’aumento di pena quando la recidiva semplice concorre con una circostanza aggravante a effetto speciale o di specie diversa.

    Di cosa si tratta

    Quando un reato è accompagnato da più circostanze (elementi che ne aggravano o attenuano la gravità), il codice penale stabilisce come calcolare la pena. L’art. 63, terzo comma, prevede che, se concorrono una circostanza che comporta una pena di specie diversa e un’aggravante “a effetto speciale”, si applica la pena della circostanza più grave, aumentata. Il problema sollevato riguarda i casi in cui tra queste circostanze c’è la recidiva semplice (cioè il fatto di aver già commesso reati in passato): in tal caso l’aumento di pena scattava in modo automatico e obbligatorio. Nel caso concreto, un imputato per minaccia aggravata, con precedenti per resistenza e ricettazione, si vedeva applicare un aumento automatico a causa della recidiva. Il giudice ha dubitato che questo automatismo fosse ragionevole e coerente con la funzione rieducativa della pena. La posta in gioco è la possibilità per il giudice di adeguare la pena alla concreta personalità e gravità del fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, quando la recidiva semplice (art. 99, primo comma, cod. pen.) concorre con una circostanza a effetto speciale o di specie diversa, impone l’aumento automatico della pena anziché renderlo facoltativo. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (ragionevolezza e finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che, quando concorrono una circostanza di specie diversa o a effetto speciale e la recidiva semplice, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice “può” aumentarla. L’aumento diventa così facoltativo: è il giudice a valutare se applicarlo, in coerenza con i principi di proporzionalità e di rieducazione.

    Il principio

    Quando la recidiva semplice concorre con una circostanza aggravante a effetto speciale o di specie diversa, l’aumento di pena non può essere automatico: spetta al giudice valutare, caso per caso, se applicarlo, così da modulare la pena sulla concreta gravità del fatto e sulla personalità del reo.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza?

    L’aumento di pena legato alla recidiva semplice, in concorso con certe circostanze aggravanti, non è più obbligatorio: il giudice può decidere se applicarlo, valutando il caso concreto.

    Cos’è la recidiva semplice?

    È la condizione di chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro; può comportare un aumento di pena, ma la sua incidenza va valutata in concreto.

    Perché gli automatismi sono problematici?

    Perché impediscono al giudice di adeguare la pena alla reale gravità del fatto e alla personalità del condannato, in tensione con i principi di ragionevolezza e di funzione rieducativa della pena.

    La recidiva sparisce dal calcolo della pena?

    No. La recidiva resta rilevante, ma l’aumento di pena nel concorso con quelle circostanze diventa una scelta rimessa alla valutazione del giudice.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 75/2025 – Deducibilità IMU dal reddito d’impresa per il 2018

    Con la sentenza n. 75 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la norma che, per l’anno d’imposta 2018, consentiva di dedurre dall’imposta sul reddito delle società solo il 20 per cento dell’IMU sugli immobili strumentali.

    Di cosa si tratta

    Le imprese pagano l’IMU (l’imposta sugli immobili) anche sui fabbricati che usano per la propria attività, i cosiddetti immobili strumentali. Per non tassare due volte la stessa ricchezza, la legge consente di dedurre una parte dell’IMU dal reddito d’impresa ai fini IRES. Nel tempo questa percentuale di deducibilità è cambiata: per l’anno d’imposta 2018 era fissata al 20 per cento, quindi l’80 per cento dell’IMU restava indeducibile. Alcune società – tra cui il gruppo Saras – hanno contestato questa limitazione davanti ai giudici tributari, sostenendo che tassare un costo realmente sostenuto violasse il principio di capacità contributiva e creasse disparità. I giudici tributari di Cagliari e del Lazio hanno sollevato la questione. Per le imprese la posta in gioco è concreta: stabilire se lo Stato possa limitare la deduzione di un’imposta effettivamente pagata, incidendo sul carico fiscale complessivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come sostituito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui, per l’anno d’imposta 2018, fissava al 20 per cento la quota di IMU deducibile ai fini IRES. Le questioni sono state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari e da quella di secondo grado del Lazio, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 53 della Costituzione (eguaglianza, riserva di legge tributaria, libertà d’impresa e capacità contributiva).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. La misura della deducibilità dell’IMU rientra nella discrezionalità del legislatore in materia tributaria, che può modulare nel tempo la quota deducibile senza con ciò violare la capacità contributiva o gli altri parametri invocati. La scelta di fissare al 20 per cento la deducibilità per il 2018 non è stata ritenuta manifestamente irragionevole o arbitraria.

    Il principio

    Il legislatore può determinare e modulare la percentuale di IMU deducibile dal reddito d’impresa secondo la propria discrezionalità in materia tributaria: la deducibilità al 20 per cento per l’anno 2018 non viola il principio di capacità contributiva né gli altri parametri costituzionali invocati.

    Domande e risposte

    Cosa significa dedurre l’IMU dal reddito d’impresa?

    Significa sottrarre una parte dell’IMU pagata sugli immobili strumentali dalla base imponibile su cui si calcola l’imposta sul reddito, riducendo così il carico fiscale complessivo.

    Perché le imprese contestavano la deducibilità al 20 per cento?

    Perché, lasciando indeducibile l’80 per cento dell’IMU, ritenevano di essere tassate su un costo realmente sostenuto, con un’incidenza ritenuta lesiva della capacità contributiva.

    Perché la Corte ha respinto le censure?

    Perché la determinazione della quota deducibile rientra nella discrezionalità del legislatore tributario e la scelta del 20 per cento per il 2018 non è stata giudicata manifestamente irragionevole.

    La sentenza vale per altri anni d’imposta?

    La decisione riguarda specificamente l’anno d’imposta 2018; per le altre annualità si applicano le percentuali di deducibilità previste dalla legge per ciascun periodo.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 76/2025 – Trattamento sanitario obbligatorio e diritti del paziente

    Con la sentenza n. 76 del 2025 la Corte costituzionale ha rafforzato le garanzie nel trattamento sanitario obbligatorio, imponendo che la persona interessata sia informata dei provvedimenti che la riguardano e possa essere sentita prima della convalida.

    Di cosa si tratta

    Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) consente, in casi eccezionali, di curare una persona con disturbi psichici anche contro la sua volontà, con il ricovero in ospedale. È una misura che incide profondamente sulla libertà personale, perciò la legge (la cosiddetta legge Basaglia, confluita nella legge 833/1978) prevede una procedura con il provvedimento del sindaco e la convalida del giudice tutelare. Il problema, sollevato dalla Corte di cassazione, era che la legge non garantiva alla persona sottoposta al TSO di essere informata dei provvedimenti, di poter parlare con il giudice prima della convalida e di ricevere la notifica della decisione per impugnarla. Nel caso concreto, una donna sottoposta a TSO a Caltanissetta aveva impugnato la convalida lamentando proprio l’assenza di queste garanzie. La posta in gioco è il rispetto della dignità e dei diritti di chi subisce una misura tanto invasiva, assicurando che non resti un soggetto passivo, ma possa partecipare alla decisione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non prevedono la comunicazione e la notificazione dei provvedimenti sul TSO alla persona interessata, né la sua audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, prima sezione civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978, integrandolo per garantire che il provvedimento sia comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, che essa sia sentita prima della convalida e che le sia notificato il provvedimento. In via consequenziale ha esteso la stessa garanzia di comunicazione anche al quarto comma. L’omissione di tali garanzie violava i principi di libertà personale, difesa, tutela della salute e giusto processo.

    Il principio

    Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio ha diritto a essere informato dei provvedimenti che lo riguardano, a essere sentito dal giudice tutelare prima della convalida e a ricevere la notifica della decisione. Queste garanzie sono necessarie per rispettare la libertà personale, il diritto di difesa e la dignità del paziente.

    Domande e risposte

    Cos’è il trattamento sanitario obbligatorio?

    È una misura che permette di curare e ricoverare una persona con disturbi psichici anche senza il suo consenso, solo in presenza di precise condizioni di legge e con la convalida del giudice tutelare.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    La persona sottoposta a TSO deve ora essere informata dei provvedimenti, può essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida e riceve la notifica della decisione, così da poter eventualmente impugnarla.

    Perché queste garanzie sono importanti?

    Perché il TSO incide sulla libertà personale e sulla salute: senza informazione e ascolto, la persona resterebbe un soggetto passivo, privo di reale possibilità di difesa.

    Il TSO può ancora essere disposto?

    Sì. La sentenza non abolisce il TSO, ma ne rafforza le garanzie procedurali a tutela della persona interessata.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 77/2025 – Appalti: il principio di invarianza della soglia di anomalia

    Con la sentenza n. 77 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità del cosiddetto principio di invarianza nelle gare d’appalto, secondo cui la soglia di anomalia delle offerte si cristallizza al momento dell’aggiudicazione.

    Di cosa si tratta

    Nelle gare d’appalto al massimo ribasso si calcola una “soglia di anomalia”: le offerte che la superano sono considerate sospettosamente basse e vanno verificate. Per evitare manipolazioni, il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) prevede il “principio di invarianza”: una volta fissata, la soglia non cambia anche se in seguito qualche concorrente viene escluso o ammesso. Nel caso concreto, il Comune di Napoli aveva calcolato la soglia due volte – la prima dopo l’apertura delle offerte economiche, la seconda dopo il soccorso istruttorio – e il giudice amministrativo dubitava che fissare il termine ultimo al provvedimento di aggiudicazione potesse compromettere la segretezza delle offerte, rendendo “calcolabile” in anticipo come spostare la soglia. Per le imprese che partecipano alle gare la questione tocca la trasparenza e l’imparzialità delle procedure: stabilire fino a quando la soglia può essere ricalcolata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 108, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), limitatamente all’inciso che individua nel provvedimento di aggiudicazione il momento fino al quale opera il principio di invarianza, tenendo conto dell’eventuale inversione procedimentale. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione (ragionevolezza, libertà d’impresa e buon andamento dell’amministrazione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La scelta di ancorare l’invarianza della soglia di anomalia al momento dell’aggiudicazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole: il principio di invarianza serve proprio a garantire stabilità e a prevenire manipolazioni delle procedure, in coerenza con i principi di buon andamento e di tutela della concorrenza. Non vi è quindi violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.

    Il principio

    Il principio di invarianza, per cui la soglia di anomalia delle offerte resta ferma fino all’aggiudicazione anche in caso di successive ammissioni o esclusioni, è una scelta ragionevole del legislatore, funzionale alla stabilità e all’imparzialità delle gare d’appalto.

    Domande e risposte

    Cos’è la soglia di anomalia in una gara d’appalto?

    È un valore calcolato sulle offerte ricevute: le offerte che la superano sono considerate anormalmente basse e devono essere verificate prima dell’aggiudicazione.

    Cosa significa principio di invarianza?

    Significa che, una volta determinata, la soglia di anomalia non viene ricalcolata anche se in seguito alcuni concorrenti vengono ammessi o esclusi, fino al provvedimento di aggiudicazione.

    Perché il giudice temeva un rischio per la segretezza?

    Perché ricalcolare la soglia in più momenti potrebbe rendere prevedibile come cambia in base alle ammissioni o esclusioni, prestandosi a possibili manipolazioni; la Corte ha però ritenuto la disciplina legittima.

    Cosa cambia per le imprese?

    Nulla rispetto alla norma vigente: il principio di invarianza resta valido, dando stabilità al calcolo della soglia fino all’aggiudicazione.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 78/2025 – Permessi al detenuto: il termine per il reclamo sale a 15 giorni

    Con la sentenza n. 78 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il termine di sole ventiquattro ore entro cui il detenuto poteva fare reclamo contro il diniego di un permesso, portandolo a quindici giorni a tutela del diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    I detenuti possono ottenere “permessi di necessità” per eventi gravi della vita familiare, ad esempio per assistere un parente in fin di vita. Se il magistrato di sorveglianza nega il permesso, il detenuto può presentare reclamo. Il problema era il tempo concesso: la legge fissava un termine strettissimo, sole ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento. Nel caso concreto, un detenuto aveva chiesto di poter far visita alla sorella, malata di tumore con metastasi e impossibilitata a recarsi in carcere; il permesso era stato negato e il termine di un giorno per impugnare rendeva difficilissimo difendersi efficacemente. Per chi è privato della libertà, un termine così breve – difficile da rispettare in condizioni di detenzione – rischia di vanificare il diritto a contestare una decisione che incide su affetti e dignità personale. La posta in gioco era rendere effettiva la possibilità di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevedeva che il reclamo contro il provvedimento sui permessi dovesse essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione. La questione è stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per irragionevolezza del termine e lesione del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis, terzo comma, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevede che il reclamo sui permessi di cui all’art. 30 sia proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione, anziché entro quindici giorni. Il termine di un solo giorno è irragionevolmente breve e comprime in modo eccessivo il diritto di difesa del detenuto: il nuovo termine di quindici giorni allinea la disciplina a quella di altri reclami in materia penitenziaria.

    Il principio

    Il termine di ventiquattro ore per impugnare il diniego di un permesso al detenuto è incostituzionale: un tempo così ristretto è irragionevole e lede il diritto di difesa. Il termine corretto è di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

    Domande e risposte

    Entro quanto tempo il detenuto può ora fare reclamo?

    Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, non più entro ventiquattro ore come prevedeva la norma dichiarata illegittima.

    Perché ventiquattro ore erano troppo poche?

    Perché un termine così breve, per chi è ristretto in carcere, rende estremamente difficile preparare e proporre un reclamo efficace, comprimendo il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    Cosa sono i permessi di necessità?

    Sono permessi che consentono al detenuto di uscire temporaneamente per eventi gravi e particolari della vita familiare, come la malattia o la morte di un congiunto.

    La decisione vale solo per il caso deciso?

    No. La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetti generali: il termine di quindici giorni si applica a tutti i reclami sui permessi disciplinati da quella norma.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 79/2025 – Referendum cittadinanza e spazi tv: niente sospensiva

    Con l’ordinanza n. 79 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto l’istanza cautelare del Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, che chiedeva la sospensione urgente delle regole sugli spazi televisivi per la campagna referendaria.

    Di cosa si tratta

    In vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025 – tra cui quello sui requisiti per la cittadinanza – la Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI aveva approvato, il 2 aprile 2025, le regole sulla comunicazione politica e l’informazione del servizio pubblico durante la campagna. Il Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, rappresentato dall’onorevole Riccardo Magi, ha ritenuto quelle regole insufficienti a garantire spazi adeguati per illustrare le ragioni del referendum e ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale. Insieme al conflitto ha chiesto una misura cautelare urgente, cioè la sospensione immediata della delibera, vista l’imminenza del voto. Questa ordinanza decide solo su quella richiesta urgente, non sul merito del conflitto. La posta in gioco era la parità di accesso ai mezzi di informazione pubblica durante una consultazione referendaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Comitato promotore contestava la delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 aprile 2025, nella parte in cui non garantirebbe spazi di comunicazione politica idonei né un adeguato livello di informazione sui temi referendari. In via d’urgenza chiedeva la sospensione cautelare di quella delibera.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Comitato promotore. Si tratta di una pronuncia limitata al profilo dell’urgenza: la Corte non ha concesso la sospensione immediata della delibera. La decisione non chiude il conflitto di attribuzione nel merito, ma nega la misura provvisoria richiesta in attesa della definizione del giudizio.

    Il principio

    L’istanza cautelare nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è uno strumento eccezionale: in questo caso la Corte non ha ravvisato le condizioni per sospendere in via d’urgenza la delibera della Commissione di vigilanza RAI sulla campagna referendaria.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve le controversie su chi spetta una determinata attribuzione tra organi dello Stato; qui contrappone il Comitato promotore e la Commissione di vigilanza RAI.

    Cosa significa che è stata respinta l’istanza cautelare?

    Significa che la Corte non ha concesso la sospensione urgente della delibera; la richiesta provvisoria è stata negata, in attesa dell’eventuale decisione sul merito.

    La decisione ha deciso il merito del conflitto?

    No. Questa ordinanza riguarda solo la misura cautelare urgente, non il merito del conflitto sulle regole della campagna referendaria.

    Su cosa verteva il referendum cittadinanza?

    Sul quesito che proponeva di abrogare in parte la legge 5 febbraio 1992, n. 91, riducendo da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale richiesto allo straniero per chiedere la cittadinanza.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 80/2026 – Conflitto Senato-Procura di Roma sul caso Brunetta

    Con l’ordinanza n. 80/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto promosso dal Senato nei confronti della Procura di Roma sulla mancata trasmissione di un decreto di archiviazione relativo a un ex ministro.

    Di cosa si tratta

    I reati ministeriali, cioe quelli commessi da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni, seguono una procedura particolare che coinvolge un collegio specializzato e la Camera competente. In questo caso il Senato lamentava che la Procura di Roma non avesse trasmesso, come dovuto, il decreto di archiviazione emesso dal Collegio per i reati ministeriali nel procedimento a carico dell’allora ministro Renato Brunetta. Il Senato ha promosso un conflitto di attribuzione, ritenendo leso il proprio ambito di prerogative. La Corte si e pronunciata sulla fase di ammissibilita. Il caso tocca le regole speciali sui reati ministeriali e il ruolo delle Camere in quel procedimento, a garanzia dell’equilibrio tra responsabilita penale dei membri del Governo e prerogative parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio nasce da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per la mancata trasmissione del decreto di archiviazione del Collegio per i reati ministeriali nel procedimento a carico dell’allora ministro Renato Brunetta. Con questa ordinanza la Corte decide la fase di ammissibilita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Senato nei confronti della Procura di Roma, e ha disposto le notifiche necessarie per la prosecuzione del giudizio nel merito.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilita accerta solo i presupposti del conflitto: la decisione su chi abbia ragione nella contesa tra il Senato e la Procura sulla trasmissione del decreto di archiviazione e rinviata alla fase di merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono i reati ministeriali?

    Sono i reati commessi da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni, soggetti a una procedura speciale che coinvolge un collegio specializzato e la Camera competente, con garanzie particolari rispetto ai reati comuni.

    Cosa contesta il Senato alla Procura di Roma?

    Contesta la mancata trasmissione del decreto di archiviazione emesso dal Collegio per i reati ministeriali nel procedimento a carico dell’ex ministro, ritenendo che cio abbia inciso sulle proprie prerogative.

    La pronuncia riapre il procedimento sull’ex ministro?

    No. Il conflitto riguarda solo il riparto di poteri tra Senato e Procura sulla procedura. Con questa ordinanza la Corte si limita a dichiarare ammissibile il conflitto, senza decidere il merito ne incidere sull’archiviazione.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 94/2026 – Conflitto Senato-Procura sul caso Santanche

    Con l’ordinanza n. 94/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano sull’uso di materiale probatorio nel procedimento a carico della senatrice Santanche.

    Di cosa si tratta

    Quando un’autorita giudiziaria utilizza materiale probatorio che riguarda un parlamentare senza la prescritta autorizzazione, la Camera di appartenenza puo ritenere lese le proprie prerogative e promuovere un conflitto di attribuzione davanti alla Corte. Il caso nasce dall’omessa richiesta, da parte della Procura di Milano, dell’autorizzazione al Senato per utilizzare materiale probatorio nel procedimento penale a carico della senatrice Daniela Garnero Santanche. Il Senato ha promosso il conflitto e la Corte si e pronunciata sulla fase di ammissibilita. Il tema riguarda il confine tra l’attivita della magistratura e le garanzie costituzionali dei parlamentari: l’art. 68 della Costituzione prevede infatti specifiche autorizzazioni per atti che incidono sulla liberta e sulla riservatezza dei membri del Parlamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio nasce da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per l’omessa richiesta di autorizzazione all’uso di materiale probatorio nel procedimento penale a carico della senatrice Santanche. Con questa ordinanza la Corte decide la fase di ammissibilita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano, e ha disposto le notifiche necessarie alla prosecuzione del giudizio nella fase di merito.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilita non stabilisce chi abbia ragione: accerta solo che esistono i presupposti perche la Corte esamini nel merito la contesa tra il Senato e la Procura sull’uso del materiale probatorio.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il conflitto e ammissibile?

    Significa che il ricorso del Senato ha i requisiti per essere esaminato nel merito: ci sono poteri dello Stato in contrasto e una materia costituzionalmente rilevante. La decisione su chi abbia ragione arrivera nella fase successiva.

    Cosa contesta il Senato alla Procura?

    Contesta l’omessa richiesta dell’autorizzazione prevista dall’art. 68 della Costituzione per utilizzare materiale probatorio che riguarda una senatrice. Il Senato ritiene che cio abbia leso le proprie prerogative.

    La sentenza decide la posizione penale della senatrice?

    No. Il conflitto di attribuzione riguarda solo il riparto di poteri tra Senato e magistratura sull’uso del materiale probatorio. Non incide sulla valutazione di merito del procedimento penale, che resta di competenza del giudice.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche