Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 69/2026 – Cittadinanza per discendenza: ammissibilità degli interventi

    Con l’ordinanza n. 69/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di alcune associazioni in un giudizio sulla riforma della cittadinanza per discendenza, sollevato dal Tribunale di Mantova.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguarda l’art. 3-bis della legge sulla cittadinanza (n. 91 del 1992), introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025 (convertito nella legge n. 74 del 2025), che ha posto nuovi limiti al riconoscimento della cittadinanza per discendenza. Questa volta la questione è stata sollevata dal Tribunale di Mantova, nell’ambito di una causa relativa a un minore. Prima di affrontare il merito, la Corte si è pronunciata su una questione preliminare: l’ammissibilità degli interventi di alcune associazioni che chiedevano di partecipare al giudizio. L’intervento di terzi nel processo costituzionale è ammesso solo a condizioni rigorose. Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni indicate. Si tratta di una decisione di natura processuale, che non definisce il merito della questione sulla cittadinanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio riguarda l’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, sollevato dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità degli interventi di alcune associazioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dalle associazioni indicate (Patrimonio Italiano, Confederazione degli Italiani nel mondo, Natitaliani): tali soggetti non sono stati ammessi a partecipare al giudizio.

    Il principio

    L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale è ammesso solo a condizioni rigorose: le associazioni indicate non avevano titolo a partecipare a questo giudizio sulla cittadinanza.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa ordinanza?

    Una questione preliminare: dichiara inammissibili gli interventi di alcune associazioni nel giudizio sulla cittadinanza per discendenza.

    È già stata decisa la questione sulla riforma della cittadinanza?

    No. L’ordinanza non definisce il merito; è una decisione di natura processuale sugli interventi.

    Perché gli interventi sono inammissibili?

    Perché nel processo costituzionale l’intervento di terzi è ammesso solo a condizioni rigorose, qui non ricorrenti.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 68/2026 – Reati ostativi e atti sessuali con minorenne di minore gravità

    Con la sentenza n. 68/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applicava anche ai condannati per atti sessuali con minorenne cui fosse riconosciuta l’attenuante della minore gravità, sollevato dal Tribunale di Catanzaro.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario individua i reati cosiddetti ‘ostativi’, per i quali l’accesso a certi benefici penitenziari è precluso o limitato, e l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale impedisce, per quei reati, la sospensione dell’esecuzione della pena. Il Tribunale di Catanzaro ha dubitato della legittimità di applicare questo regime anche a chi sia condannato per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) quando sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità. In gioco c’erano l’eguaglianza e la funzione rieducativa della pena: trattare allo stesso modo i casi più gravi e quelli di minore gravità appariva irragionevole. La Corte ha accolto la questione sull’art. 4-bis, comma 1-quater, limitatamente a tale ipotesi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale e l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Catanzaro, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.

    Il principio

    È irragionevole estendere il regime ostativo dei benefici penitenziari ai casi di atti sessuali con minorenne di minore gravità: il trattamento deve tener conto dell’attenuante riconosciuta.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per questi condannati?

    Chi è condannato per atti sessuali con minorenne con l’attenuante della minore gravità non è più soggetto, per questo, al regime ostativo dell’art. 4-bis, comma 1-quater.

    Cosa sono i reati ostativi?

    Sono i reati per i quali l’accesso a determinati benefici penitenziari è precluso o subordinato a condizioni più rigorose, elencati nell’art. 4-bis ordin. penit.

    La pronuncia riguarda tutti gli atti sessuali con minorenne?

    No. Solo l’ipotesi in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.

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  • Corte cost. n. 67/2026 – Intervento della Provincia di Bolzano nel giudizio costituzionale

    Con l’ordinanza n. 67/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l’intervento della Provincia autonoma di Bolzano in un giudizio sulla disciplina del TAR di Trento e Bolzano, autorizzandola a prendere visione degli atti.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguarda una questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sull’art. 7 del d.P.R. n. 426 del 1984, norma di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige sull’istituzione del TAR di Trento e della sezione autonoma di Bolzano. Prima di decidere il merito, la Corte ha dovuto pronunciarsi su una questione preliminare: l’ammissibilità dell’intervento della Provincia autonoma di Bolzano nel giudizio. L’intervento è la partecipazione di un soggetto interessato al processo costituzionale; la sua ammissibilità va vagliata caso per caso. Con questa ordinanza la Corte ha ritenuto ammissibile l’intervento della Provincia e l’ha autorizzata a prendere visione e a trarre copia degli atti del giudizio. Si tratta di una decisione interlocutoria, che non definisce il merito della questione sul TAR.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio principale riguarda l’art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige sul TAR di Trento e la sezione di Bolzano), sollevato dal Consiglio di Stato, sezione prima. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità dell’intervento della Provincia autonoma di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento spiegato dalla Provincia autonoma di Bolzano e l’ha autorizzata a prendere visione e a trarre copia degli atti processuali del giudizio.

    Il principio

    L’ammissibilità dell’intervento di un ente interessato nel giudizio costituzionale è valutata caso per caso: qui la Provincia di Bolzano è stata ammessa a partecipare e ad accedere agli atti.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa ordinanza?

    Una questione preliminare: l’ammissibilità dell’intervento della Provincia autonoma di Bolzano, ammessa a partecipare e a consultare gli atti.

    È già stata decisa la questione sul TAR?

    No. L’ordinanza non definisce il merito sulla disciplina del TAR di Trento e Bolzano; è una decisione interlocutoria.

    Cos’è l’intervento nel giudizio costituzionale?

    È la partecipazione al processo di un soggetto interessato, la cui ammissibilità la Corte valuta caso per caso.

    Norme collegate

    • Art. 116 della Costituzione — riconosce forme particolari di autonomia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, come Bolzano.
    • Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, sfondo della questione sul TAR.
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  • Corte cost. n. 66/2026 – Rinvio dell’esecuzione della pena per motivi di salute

    Con la sentenza n. 66/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 147 del codice penale, sul rinvio dell’esecuzione della pena, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.

    Di cosa si tratta

    L’art. 147 del codice penale disciplina il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, ad esempio per gravi condizioni di salute del condannato. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dubitato della legittimità di questa disciplina sotto più profili: l’eguaglianza sostanziale, il diritto di difesa, la funzione rieducativa della pena, il giusto processo e gli obblighi internazionali. In gioco c’era la tutela della salute e della dignità del condannato malato, da bilanciare con le esigenze di esecuzione della pena. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione, considerando che il sistema già consente al giudice di tutelare adeguatamente la salute del detenuto, e ha respinto le questioni. La norma sul rinvio dell’esecuzione resta quindi quella vigente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 147 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), su iniziativa del Tribunale di sorveglianza di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina del rinvio dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147 cod. pen. è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    Il sistema del rinvio dell’esecuzione della pena consente già di tutelare la salute e la dignità del condannato malato, in modo compatibile con i principi costituzionali.

    Domande e risposte

    Cos’è il rinvio dell’esecuzione della pena?

    È la possibilità di differire l’esecuzione della pena, ad esempio per gravi condizioni di salute del condannato, prevista dall’art. 147 del codice penale.

    La disciplina cambia dopo questa sentenza?

    No. La Corte ha respinto le questioni: l’art. 147 cod. pen. resta in vigore.

    Come viene tutelata la salute del detenuto?

    Attraverso gli strumenti che il sistema già prevede, che il giudice può applicare per evitare un’esecuzione contraria alla salute e alla dignità.

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  • Corte cost. n. 65/2026 – Fermo amministrativo del veicolo e codice della strada

    Con la sentenza n. 65/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sull’art. 175 del codice della strada, sollevate dal Giudice di pace di Napoli.

    Di cosa si tratta

    L’art. 175, comma 12, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) disciplina misure relative alla circolazione e alla custodia dei veicoli. Il Giudice di pace di Napoli, in una causa tra un automobilista e la Prefettura, ha dubitato della legittimità di questa disposizione sotto più profili: la libertà personale, l’eguaglianza, la libertà di iniziativa economica e il buon andamento dell’amministrazione. In gioco c’era il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza della circolazione e i diritti e gli interessi del proprietario del veicolo. La Corte ha distinto le censure: ha dichiarato inammissibile quella riferita alla libertà personale (art. 13 Cost.), ritenendola mal posta, e non fondata quella riferita agli artt. 3, 41 e 97 Cost., confermando la legittimità della disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 175, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), in riferimento all’art. 13 della Costituzione (questione inammissibile) e agli artt. 3, 41 e 97 Cost. (questioni non fondate), su iniziativa del Giudice di pace di Napoli, prima sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 13 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3, 41 e 97 Cost. La disposizione del codice della strada resta in vigore.

    Il principio

    La disciplina del codice della strada censurata è conforme a Costituzione quanto a eguaglianza, iniziativa economica e buon andamento; la censura sulla libertà personale è risultata mal posta.

    Domande e risposte

    La norma del codice della strada cambia?

    No. Le censure di merito sono state respinte e quella sulla libertà personale dichiarata inammissibile.

    Perché la questione sull’art. 13 Cost. è inammissibile?

    Perché presentava un difetto di impostazione che ha impedito l’esame del merito.

    Quali interessi erano in gioco?

    La sicurezza della circolazione, da un lato, e i diritti del proprietario del veicolo (eguaglianza, iniziativa economica), dall’altro.

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  • Corte cost. n. 64/2026 – Incompatibilità del giudice e imparzialità

    Con la sentenza n. 64/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, sollevate dal Tribunale di Siena.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34 del codice di procedura penale disciplina i casi di incompatibilità del giudice, cioè le situazioni in cui chi ha già compiuto certe valutazioni non può poi giudicare nel merito, a tutela dell’imparzialità. Il Tribunale di Siena ha dubitato della legittimità della disciplina perché non prevederebbe l’incompatibilità in una specifica situazione processuale, con possibile pregiudizio per l’imparzialità del giudice. In gioco c’era una garanzia fondamentale del giusto processo: che chi decide sia terzo e imparziale, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione, escludendo che la mancata previsione contestata determini una lesione dell’imparzialità, e ha respinto le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU e all’art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici), su iniziativa del Tribunale ordinario di Siena, sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dell’incompatibilità del giudice di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    La garanzia dell’imparzialità del giudice non impone di estendere l’incompatibilità alla situazione contestata: la disciplina vigente assicura già la terzietà richiesta dal giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’incompatibilità del giudice?

    È la situazione in cui un giudice, per aver già compiuto certe valutazioni, non può poi decidere il merito, a tutela dell’imparzialità.

    La disciplina cambia dopo questa sentenza?

    No. La Corte ha respinto le questioni: l’art. 34 cod. proc. pen. resta in vigore.

    Quale garanzia era in gioco?

    L’imparzialità e la terzietà del giudice, sancite dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU.

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  • Corte cost. n. 63/2026 – Cittadinanza per discendenza (ius sanguinis) e nuovi limiti

    Con la sentenza n. 63/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla riforma della cittadinanza per discendenza introdotta dal d.l. n. 36 del 2025, sollevate dal Tribunale di Torino.

    Di cosa si tratta

    La cittadinanza italiana per discendenza (ius sanguinis) consente di acquisirla in quanto figli o discendenti di cittadini italiani. Il decreto-legge n. 36 del 2025 (convertito nella legge n. 74 del 2025) ha introdotto l’art. 3-bis nella legge sulla cittadinanza (n. 91 del 1992), ponendo nuovi limiti e condizioni al riconoscimento, anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il Tribunale di Torino, in cause promosse da più persone contro il Ministero dell’interno, ha dubitato della legittimità della riforma, in particolare per la sua portata retroattiva. La materia è molto sentita dagli oriundi italiani all’estero. La Corte, dopo aver definito l’inammissibilità di numerosi interventi di associazioni e privati, ha dichiarato inammissibili anche le questioni di merito, senza pronunciarsi sulla conformità a Costituzione della riforma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, in riferimento tra l’altro all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani), su iniziativa del Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili numerosi interventi in giudizio e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992: non si è quindi pronunciata sul merito della riforma.

    Il principio

    L’inammissibilità lascia in vigore la riforma della cittadinanza per discendenza: il dubbio di costituzionalità potrà essere riproposto in un giudizio correttamente impostato.

    Domande e risposte

    La riforma della cittadinanza per discendenza è stata confermata o annullata?

    Né l’una né l’altra. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere il merito.

    Cosa significa che molti interventi sono stati dichiarati inammissibili?

    Che diverse associazioni e privati non avevano titolo a partecipare al giudizio davanti alla Corte.

    La norma sui nuovi limiti resta applicabile?

    Sì. L’inammissibilità lascia inalterato l’art. 3-bis della legge sulla cittadinanza.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 62/2026 – Riscossione dei tributi locali e affidamento del servizio

    Con la sentenza n. 62/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sulle norme in materia di riscossione dei tributi locali introdotte dal d.l. n. 202 del 2024, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Napoli.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 202 del 2024 (cosiddetto ‘milleproroghe’, convertito nella legge n. 15 del 2025) ha introdotto, con l’art. 3, comma 14-septies, disposizioni che incidono sulla riscossione dei tributi locali e sull’affidamento del relativo servizio. La Corte di giustizia tributaria di Napoli, in cause che coinvolgevano una società concessionaria, un contribuente e il Comune di Napoli, ha sollevato numerose questioni su molti parametri costituzionali ed europei, dubitando in particolare della legittimità e della tutela della concorrenza. La materia è complessa: tocca il rapporto tra enti locali, società affidatarie del servizio di riscossione e contribuenti. La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, confermando la disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, in riferimento a una pluralità di parametri, tra cui gli artt. 3, 25, 41, 76, 77, 97, 101, 102, 111 e 117 della Costituzione (in relazione al diritto UE e alla CEDU), su iniziativa della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezioni prima e ventinovesima.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla sezione prima e non fondate quelle sollevate dalla sezione ventinovesima. La disciplina sulla riscossione dei tributi locali resta in vigore.

    Il principio

    La disciplina sulla riscossione dei tributi locali e sull’affidamento del servizio supera il vaglio di costituzionalità e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

    Domande e risposte

    La disciplina sulla riscossione dei tributi locali resta valida?

    Sì. La Corte ha respinto le censure di merito e dichiarato inammissibili le altre.

    Perché alcune questioni sono inammissibili e altre no?

    Dipende dal modo in cui ciascuna sezione rimettente ha impostato la questione: alcune presentavano difetti, altre sono state esaminate e respinte.

    Erano coinvolti anche profili europei?

    Sì. Tra i parametri figuravano l’art. 102 TFUE sulla concorrenza e l’art. 6 CEDU, ritenuti non violati.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 61/2026 – Semplificazioni edilizie regionali in Toscana

    Con la sentenza n. 61/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme della Regione Toscana sulle semplificazioni in materia edilizia, impugnate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 51 del 2025 ha introdotto semplificazioni in materia edilizia, modificando la legge regionale sul governo del territorio (n. 65 del 2014) per adeguarla alla normativa statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale alcune disposizioni, ritenendo che la Regione avesse derogato ai principi statali in materia di governo del territorio ed edilizia, che fissano lo standard minimo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il giudizio in via principale serve a verificare il rispetto del riparto di competenze. La Corte ha accolto in parte le censure, dichiarando illegittime alcune specifiche previsioni (limitatamente a determinate parole o richiami), perché in contrasto con i principi statali, lasciando per il resto in vigore la disciplina regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parti dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025 (limitatamente a determinate parole introdotte nella legge reg. n. 65 del 2014) e dell’art. 36 della stessa legge. Le altre previsioni restano in vigore.

    Il principio

    Le semplificazioni edilizie regionali devono rispettare i principi statali in materia di governo del territorio: le deroghe che li violano sono illegittime, anche se limitate a singole parole.

    Domande e risposte

    Tutta la legge toscana è stata annullata?

    No. Solo alcune specifiche previsioni, limitatamente a determinate parole o richiami; il resto della disciplina resta in vigore.

    Perché alcune deroghe sono illegittime?

    Perché contrastavano con i principi statali in materia di edilizia e governo del territorio, che fissano lo standard uniforme nazionale.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale nel giudizio Stato-Regioni.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 138/2025 – Esclusione dagli appalti per debiti fiscali oltre 5.000 euro

    Con la sentenza n. 138/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’esclusione dalle gare d’appalto delle imprese con debiti fiscali definitivamente accertati superiori a 5.000 euro.

    Di cosa si tratta

    Per partecipare a un appalto pubblico le imprese devono essere in regola con il pagamento di imposte e tasse. Il vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) prevedeva che le violazioni fiscali definitivamente accertate fossero considerate “gravi”, e quindi causa di esclusione dalla gara, quando superavano la soglia di 5.000 euro, rinviando a un parametro previsto da un’altra norma tributaria (art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973). Il Consiglio di Stato, in una controversia tra imprese concorrenti per un appalto sanitario, ha dubitato che fosse ragionevole considerare automaticamente “grave” qualsiasi superamento di quella soglia fissa, a prescindere dalle dimensioni e dal contesto dell’impresa. In gioco c’era la proporzionalità della causa di esclusione dalle gare pubbliche rispetto all’entità effettiva dell’irregolarità fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato la questione sull’art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, per il fatto che il mero superamento della soglia fissa di 5.000 euro rendesse “grave” la violazione fiscale e comportasse l’esclusione dall’appalto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta di fissare una soglia predeterminata oltre la quale la violazione fiscale è considerata grave, con conseguente esclusione dalla gara, non è irragionevole né sproporzionata: risponde all’esigenza di certezza e parità tra i concorrenti e rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Il legislatore può ancorare la gravità dell’irregolarità fiscale, ai fini dell’esclusione dagli appalti, a una soglia predeterminata: tale criterio, garantendo certezza e parità tra i concorrenti, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

    Domande e risposte

    Un’impresa con debiti fiscali può partecipare agli appalti?

    Se le violazioni fiscali definitivamente accertate superano la soglia prevista (5.000 euro), scatta l’esclusione: la Corte ha confermato la legittimità di questa regola.

    Perché il giudice riteneva irragionevole la soglia?

    Perché lo stesso importo poteva pesare in modo diverso a seconda delle dimensioni dell’impresa; la Corte ha però privilegiato l’esigenza di certezza e parità.

    La regola vale anche con il nuovo Codice dei contratti?

    La decisione riguarda il d.lgs. n. 50 del 2016; il principio sulla legittimità di soglie predeterminate ha però portata generale.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 15/2026 – Estinzione del processo costituzionale

    Con l’ordinanza n. 15/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo: il giudizio si è chiuso per ragioni procedurali, senza una pronuncia sul merito della questione.

    Di cosa si tratta

    Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale arrivano a una decisione sulla validità di una legge. In certi casi il processo si estingue per ragioni procedurali, ad esempio quando le parti rinunciano o viene meno l’interesse a proseguire. In queste ipotesi la Corte non esamina se la norma sia conforme alla Costituzione: si limita a constatare che il giudizio non può andare avanti e lo dichiara estinto. È un esito puramente tecnico che chiude il procedimento senza incidere sulla norma, che resta in vigore. Per chi seguiva il caso, significa che la questione costituzionale, in quel giudizio, non riceve una risposta nel merito e potrà eventualmente riproporsi in futuro, se ne sussisteranno i presupposti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si è concluso con una pronuncia di natura processuale. La Corte non è entrata nel merito delle censure, dichiarando estinto il processo per il venir meno dei presupposti della sua prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di un esito processuale che non comporta alcuna valutazione sulla legittimità costituzionale della norma, la quale non è toccata dalla decisione e continua ad applicarsi.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio, la Corte costituzionale dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito: la norma oggetto della questione resta in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma è incostituzionale?

    No. L’estinzione è una decisione processuale e non contiene alcun giudizio sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Cosa significa che il processo è “estinto”?

    Significa che il giudizio si chiude per ragioni procedurali, senza arrivare alla decisione di merito: la questione, in quel procedimento, non viene esaminata.

    Si potrà riproporre la questione?

    In linea di principio sì: se ne ricorrono i presupposti, un giudice potrà sollevarla nuovamente in un altro giudizio.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 139/2025 – Pene sostitutive e reati ostativi

    Con la sentenza n. 139/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’esclusione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi per i condannati per reati cosiddetti ostativi.

    Di cosa si tratta

    La riforma Cartabia ha potenziato le “pene sostitutive” delle pene detentive brevi: il giudice, in alcuni casi, può sostituire la breve pena di carcere con misure come la semiliberta sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. L’art. 59 della legge n. 689 del 1981, come riscritto nel 2022, esclude però l’accesso a queste pene sostitutive per chi è condannato per i reati cosiddetti ostativi (i gravi reati elencati dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario). I giudici di Firenze hanno dubitato che questa esclusione automatica fosse coerente con la finalità rieducativa della pena e con i criteri della legge di delega. In gioco c’era l’equilibrio tra la severità verso i reati più gravi e l’esigenza di valutare il percorso individuale del condannato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze e la Corte d’appello di Firenze, seconda sezione penale, hanno sollevato questioni sull’art. 59 della legge n. 689 del 1981 (come sostituito dall’art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate tutte le questioni. L’esclusione delle pene sostitutive per i condannati per reati ostativi rientra nella discrezionalità del legislatore, riflette una valutazione di particolare gravità di quei reati e non viola né la funzione rieducativa della pena né i limiti della delega legislativa.

    Il principio

    Il legislatore può ragionevolmente escludere l’accesso alle pene sostitutive delle pene detentive brevi per i condannati per reati ostativi: tale scelta, espressione di discrezionalità legislativa, non contrasta con la funzione rieducativa della pena né eccede la delega.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le pene sostitutive delle pene detentive brevi?

    Sono misure (come detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria) con cui il giudice può sostituire una breve pena di carcere, secondo la riforma Cartabia.

    Chi resta escluso da queste misure?

    I condannati per i reati cosiddetti ostativi, cioè i gravi reati elencati dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario; la Corte ha confermato la legittimità di tale esclusione.

    Perché si parlava di funzione rieducativa della pena?

    Perché i giudici ritenevano che un’esclusione automatica impedisse di valutare il percorso del condannato; la Corte ha però ritenuto la scelta non irragionevole.

    Norme collegate

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