Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 202/2025 – Violenza sessuale di gruppo e attenuante per i casi di minore gravità

    Con la sentenza n. 202/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 609-octies del codice penale, perché non prevedeva alcuno sconto di pena per i casi meno gravi di violenza sessuale di gruppo. Da oggi anche per questo reato il giudice può ridurre la pena fino a due terzi quando il fatto è di minore gravità.

    Di cosa si tratta

    La violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies del codice penale) è punita con una pena molto severa: da otto a quattordici anni di reclusione, con un minimo edittale notevolmente alto. A differenza della violenza sessuale individuale (art. 609-bis) e degli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), che prevedono espressamente una diminuzione di pena fino a due terzi per i “casi di minore gravità”, per la violenza di gruppo questa valvola di sicurezza non era prevista. A sollevare il problema è stato il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Milano, in un procedimento in cui la condotta contestata appariva oggettivamente di limitata gravità: per il giudice, l’impossibilità di graduare la pena costringeva ad applicare comunque una sanzione molto pesante, sproporzionata rispetto al fatto concreto. Ciò che era in gioco era la possibilità, per chi giudica, di adattare la pena alla reale offensività della condotta, evitando punizioni uguali per fatti molto diversi tra loro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Milano ha impugnato l’art. 609-octies del codice penale nella parte in cui non prevede, per i casi di minore gravità, una diminuzione di pena non eccedente i due terzi, lamentando il contrasto con l’art. 3 della Costituzione (ragionevolezza e parità di trattamento, rispetto agli altri reati sessuali che la diminuente la prevedono) e con l’art. 27 della Costituzione (proporzionalità e funzione rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi. Le questioni sono state ritenute fondate: l’assenza di un meccanismo di attenuazione, presente invece per le fattispecie analoghe, rendeva il trattamento sanzionatorio irragionevole e potenzialmente sproporzionato.

    Il principio

    Anche per la violenza sessuale di gruppo deve poter operare l’attenuante dei “casi di minore gravità”, con riduzione di pena fino a due terzi: una fattispecie che abbraccia condotte di disvalore molto diverso non può essere punita con una pena rigida e non graduabile, pena la violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa.

    Domande e risposte

    Significa che la violenza sessuale di gruppo è ora punita più lievemente?

    No. La cornice di pena resta quella severa prevista dalla legge. Cambia solo la possibilità, nei casi concreti di minore gravità, di ridurre la pena fino a due terzi, come già avviene per la violenza sessuale individuale.

    Chi decide se un caso è di “minore gravità”?

    Il giudice del processo, valutando le modalità, le circostanze e l’effettiva offensività della condotta. Non è una valutazione automatica: deve emergere in concreto un disvalore ridotto del fatto.

    La sentenza vale anche per i processi già in corso?

    Sì. Le pronunce di illegittimità costituzionale hanno effetto sui rapporti non ancora definiti, quindi il giudice che deve ancora decidere applica la norma come “corretta” dalla Corte.

    Perché la diminuente esisteva per altri reati sessuali e non per questo?

    Si trattava di una lacuna del legislatore: nel costruire l’autonomo reato di violenza di gruppo non era stata estesa l’attenuante prevista per le fattispecie collegate. La Corte ha colmato questa disparità.

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  • Corte cost. n. 129/2025 – Espulsione dello straniero e improcedibilità penale

    Con la sentenza n. 129/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 16, comma 7, del Testo unico sull’immigrazione: chi viene espulso come misura alternativa alla detenzione non ha diritto alla stessa improcedibilità penale prevista per l’espulsione amministrativa.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) prevede due meccanismi diversi. Per l’espulsione amministrativa, l’art. 13, comma 3-quater, stabilisce che, una volta eseguita l’espulsione, il giudice penale possa pronunciare una sentenza di non luogo a procedere: lo straniero allontanato dall’Italia non resta indefinitamente sotto processo. L’art. 16, invece, disciplina l’espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla pena detentiva e non contiene una previsione analoga. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, davanti a un imputato di reati in materia di stupefacenti già espulso quale alternativa alla reclusione, si è chiesto se questa differenza di trattamento fosse ragionevole. In gioco c’era se anche per chi è espulso ai sensi dell’art. 16 il processo penale dovesse chiudersi con una declaratoria di improcedibilità, oppure proseguire secondo le regole ordinarie, con il diritto dell’imputato di rientrare in Italia per partecipare al giudizio (art. 17 t.u.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 in riferimento all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza e ragionevolezza), nella parte in cui non estende all’espulsione alternativa alla detenzione la causa di improcedibilità prevista dall’art. 13, comma 3-quater, per l’espulsione amministrativa, indicato come termine di paragone (tertium comparationis). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le due situazioni non sono omogenee: l’espulsione alternativa alla detenzione riguarda chi è già stato condannato in via definitiva alla reclusione. In questi casi non è irragionevole che il legislatore abbia ritenuto prevalente l’esigenza di punire gli ulteriori reati commessi nel territorio dello Stato, anziché chiudere il processo. La diversità di disciplina rispetto all’espulsione amministrativa non viola quindi il principio di uguaglianza.

    Il principio

    La causa di improcedibilità penale collegata all’espulsione amministrativa non si estende automaticamente all’espulsione disposta come sanzione alternativa alla detenzione: le due ipotesi rispondono a logiche diverse e la diversa disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore senza violare l’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Chi viene espulso come alternativa al carcere resta sotto processo penale?

    Sì. Per l’espulsione ai sensi dell’art. 16 t.u. immigrazione il processo penale per altri reati prosegue secondo le regole ordinarie; non opera la declaratoria di non luogo a procedere prevista per l’espulsione amministrativa.

    Perché il diverso trattamento non viola l’uguaglianza?

    Perché l’espulsione alternativa alla detenzione presuppone una condanna definitiva: il legislatore può legittimamente dare priorità alla punizione dei nuovi reati commessi in Italia.

    Lo straniero espulso può comunque difendersi nel processo?

    Sì. L’art. 17 del Testo unico consente allo straniero sottoposto a procedimento penale di rientrare in Italia per il tempo necessario a partecipare al giudizio o agli atti che richiedono la sua presenza.

    La Corte ha cancellato qualche norma?

    No. La pronuncia è di rigetto: la norma resta in vigore così com’è.

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  • Corte cost. n. 158/2025 – Sospensione dell’attività e obbligo di mascherina a Bolzano

    Con la sentenza n. 158/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Provincia di Bolzano che, durante l’emergenza Covid, prevedeva la sospensione dell’attività dei ristoranti in caso di mancato uso della mascherina da parte del personale.

    Di cosa si tratta

    Nella fase di ripresa delle attività dopo il lockdown, la Provincia autonoma di Bolzano aveva imposto al personale e ai collaboratori dei servizi di ristorazione l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica, prevedendo in caso di violazione una sanzione amministrativa pecuniaria e, in più, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività. Una ristoratrice si era vista irrogare una multa di 400 euro e dieci giorni di chiusura perché il personale non indossava la mascherina. Davanti al Tribunale di Bolzano, in sede di opposizione, è emerso il dubbio che la Provincia non potesse introdurre autonomamente una sanzione di quel tipo, perché la disciplina delle sanzioni amministrative connesse a obblighi sanitari rientra in ambiti riservati allo Stato. In gioco c’era il confine tra i poteri delle autonomie speciali e la competenza statale in materia di ordinamento penale e sanzionatorio durante l’emergenza pandemica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bolzano, sezione prima civile, ha sollevato la questione sull’art. 1, commi 12, 15, 36 e 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 e sul relativo Allegato A, punto II.D, numero 8), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 e con l’Allegato A, nella parte in cui prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell’attività in caso di mancato uso della mascherina da parte del personale della ristorazione. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 36 (sanzione pecuniaria). Cade dunque la sola sospensione dell’attività.

    Il principio

    La Provincia autonoma non poteva introdurre una sanzione accessoria come la sospensione dell’attività per la violazione dell’obbligo di mascherina: questa scelta sanzionatoria eccedeva le sue competenze, ledendo l’ambito riservato allo Stato.

    Domande e risposte

    La multa pecuniaria è stata cancellata?

    No. La Corte ha dichiarato illegittima solo la sanzione accessoria della sospensione dell’attività; sulla sanzione pecuniaria (comma 36) le questioni sono state dichiarate inammissibili.

    Perché la Provincia di Bolzano non poteva prevedere quella sanzione?

    Perché la disciplina di quel tipo di sanzioni rientra in un ambito riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.

    Vale solo per Bolzano o ha portata generale?

    La decisione riguarda quella specifica norma provinciale, ma chiarisce un principio generale sui limiti del potere sanzionatorio delle autonomie speciali.

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  • Corte cost. n. 159/2025 – Esonero contributivo per le madri e lavoro a termine

    Con la sentenza n. 159/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’esonero contributivo per le lavoratrici madri, che la legge di bilancio 2024 riservava alle dipendenti a tempo indeterminato, escludendo quelle a termine e domestiche.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2024 ha introdotto, per gli anni 2024-2026, un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli (e, per il solo 2024, anche di due figli), ma soltanto se assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Restavano fuori le lavoratrici madri con contratto a termine e quelle con contratto di lavoro domestico. Alcune associazioni e singole lavoratrici hanno contestato questa esclusione davanti al Tribunale di Milano, sostenendo che si trattasse di una discriminazione diretta (tra contratti) e indiretta (sul piano della nazionalità, perché tra le escluse vi sarebbero soprattutto lavoratrici straniere). Il giudice del lavoro ha sollevato la questione anche alla luce del diritto dell’Unione europea sul lavoro a tempo determinato e sulla parità di trattamento. In gioco c’era l’ampiezza di una misura di sostegno alla maternità e il divieto di discriminazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213 del 2023, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione a numerose direttive europee (tra cui la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e le direttive sulla parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’inammissibilità è una pronuncia di rito: la Corte non entra nel merito della disparità denunciata perché riscontra un ostacolo processuale, spesso legato al fatto che l’estensione del beneficio richiederebbe scelte discrezionali di spesa riservate al legislatore. La norma resta in vigore senza che la Corte ne abbia affermato o negato la legittimità nel merito.

    Il principio

    Quando l’accoglimento della questione comporterebbe l’estensione di un beneficio economico con scelte discrezionali sull’impiego di risorse pubbliche, riservate al legislatore, la Corte tende a dichiarare l’inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito della presunta discriminazione.

    Domande e risposte

    Le lavoratrici a termine hanno ottenuto l’esonero contributivo?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi l’esclusione prevista dalla legge è rimasta, senza che la Corte abbia deciso nel merito.

    Perché la Corte non ha esteso il beneficio?

    Perché ampliare la platea dei beneficiari avrebbe richiesto scelte di spesa discrezionali, riservate al legislatore e non alla Corte.

    La questione della discriminazione è chiusa?

    No, sul piano sostanziale resta aperta: l’inammissibilità non significa che la disciplina sia stata giudicata legittima nel merito.

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  • Corte cost. n. 160/2025 – Esportazione di opere d’arte e vincolo culturale

    Con la sentenza n. 160/2025 la Corte costituzionale ha salvato la disciplina semplificata di esportazione delle opere d’arte, dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate (con interpretazione conforme) le questioni sul vincolo culturale alle opere destinate all’estero.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dei beni culturali consente, per alcune categorie di opere d’arte, un procedimento semplificato di esportazione: invece di chiedere una previa autorizzazione, l’interessato presenta una dichiarazione sostitutiva. La norma in esame (art. 65, comma 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004) regola quando l’ufficio di esportazione possa avviare il procedimento per apporre un “vincolo culturale” su un’opera presentata per il trasferimento all’estero, fermandone l’uscita. Il Consiglio di Stato ha dubitato che fosse legittimo limitare questo potere ai soli beni di interesse “eccezionale” per il patrimonio nazionale, escludendo le altre opere di interesse culturale. In gioco c’era l’equilibrio tra la tutela del patrimonio artistico della Nazione e la libera circolazione dei beni, oltre al buon andamento dell’amministrazione che vigila sulle esportazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato la questione sull’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, lamentando una tutela insufficiente del patrimonio culturale e una irragionevole limitazione dei poteri di vincolo dell’amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 9, primo comma, e 97, secondo comma, Cost.; ha invece dichiarato non fondate, “nei sensi di cui in motivazione”, le questioni riferite agli artt. 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost. Con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la norma può essere letta in modo coerente con la tutela del patrimonio culturale, senza necessità di un intervento demolitorio.

    Il principio

    La disciplina semplificata di esportazione delle opere d’arte è compatibile con la tutela costituzionale del patrimonio culturale se interpretata nel senso indicato dalla Corte, che consente all’amministrazione di esercitare i propri poteri di vincolo in modo coerente con l’art. 9 Cost.

    Domande e risposte

    Si possono esportare liberamente le opere d’arte?

    No. Esiste un procedimento, semplificato solo per alcune categorie di beni, e l’amministrazione può apporre un vincolo culturale che blocca l’uscita di opere rilevanti per il patrimonio nazionale.

    La norma è stata annullata?

    No. La Corte l’ha salvata: in parte le questioni sono inammissibili, in parte non fondate secondo l’interpretazione conforme indicata in motivazione.

    Cosa cambia per chi vuole portare un’opera all’estero?

    La disciplina resta in vigore, ma va applicata nel senso indicato dalla Corte, che valorizza la tutela del patrimonio culturale nell’esercizio dei poteri di vincolo.

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  • Corte cost. n. 161/2025 – Legge regionale sullo psiconcologo e competenza statale

    Con la sentenza n. 161/2025 la Corte costituzionale ha salvato la legge della Regione Puglia sullo “psiconcologo”, dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate le censure del Governo sul servizio di sostegno psicologico ai malati oncologici.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia ha istituito un servizio sperimentale di assistenza psicologica per i pazienti oncologici e i loro familiari, affidandolo a psicologi o medici specializzati in psicoterapia e attribuendo loro la denominazione di “psiconcologi”. Il Governo ha impugnato l’intera legge, sostenendo che la Regione avesse creato una nuova figura professionale estranea alla legislazione statale, invadendo così la competenza dello Stato in materia di “professioni”, e che mancasse la copertura finanziaria. La materia delle professioni è di legislazione concorrente: spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, mentre la Regione può intervenire nel rispetto di quei principi. Il punto era stabilire se chiamare “psiconcologo” un professionista già esistente, impiegato in un servizio regionale, significasse davvero creare una nuova professione. In gioco c’era la possibilità per le Regioni di organizzare servizi sanitari innovativi senza sconfinare nelle competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Puglia n. 41 del 2024 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (competenza concorrente in materia di “professioni” e di “coordinamento della finanza pubblica”), oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sui vincoli di bilancio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai vincoli di bilancio e al coordinamento della finanza pubblica (artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma) e non fondata la questione sulla materia “professioni”. La denominazione di “psiconcologo” non crea una nuova figura professionale con propri titoli abilitanti, ma individua semplicemente professionisti già esistenti (psicologi e psicoterapeuti) impiegati in un servizio regionale: non vi è quindi invasione della competenza statale.

    Il principio

    Una Regione non invade la competenza statale sulle professioni quando si limita a denominare, ai fini dell’organizzazione di un servizio, professionisti già abilitati secondo la legge dello Stato, senza istituire una nuova figura professionale con requisiti e titoli autonomi.

    Domande e risposte

    La Regione Puglia ha creato una nuova professione?

    No, secondo la Corte: lo “psiconcologo” non è una nuova figura, ma un professionista già esistente (psicologo o psicoterapeuta) impiegato in un servizio regionale dedicato.

    La legge regionale è rimasta in vigore?

    Sì. Le censure sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte: la legge regionale resta valida.

    Perché lo Stato l’aveva impugnata?

    Riteneva che la Regione avesse istituito una figura professionale nuova, materia riservata ai principi statali, e che mancasse adeguata copertura finanziaria.

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  • Corte cost. n. 90/2026 – Cave e servizio idrico: bocciata la legge della Toscana

    Con la sentenza n. 90/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi numerosi articoli della legge della Regione Toscana del 2025 in materia di cave e di servizio idrico integrato, impugnata dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni hanno competenza per legiferare in molte materie, ma devono rispettare i limiti fissati dalla Costituzione, in particolare quando si intrecciano con competenze statali o con la tutela della concorrenza e dell’ambiente. La legge della Regione Toscana n. 52 del 2025 interveniva su due settori sensibili: l’attivita estrattiva delle cave e il servizio idrico integrato, cioe la gestione dell’acqua. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, l’ha impugnata davanti alla Corte costituzionale in via principale, ritenendo che diverse disposizioni invadessero ambiti riservati allo Stato o violassero la liberta di iniziativa economica e le regole della concorrenza. Per cittadini e imprese del territorio la posta in gioco riguarda chi gestisce risorse strategiche come acqua e materiali estrattivi e con quali regole di mercato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge della Regione Toscana n. 52 del 2025, in materia di cave e di servizio idrico integrato. Il ricorso e stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lamentava il contrasto con i limiti costituzionali alla competenza regionale, tra cui la tutela della concorrenza e la liberta di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale degli artt. 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge della Regione Toscana n. 52 del 2025. Le disposizioni impugnate sono state quindi rimosse dall’ordinamento.

    Il principio

    La legge regionale in materia di cave e servizio idrico non puo travalicare i limiti posti alla competenza regionale a tutela della concorrenza e della liberta di iniziativa economica: le disposizioni che lo fanno sono illegittime.

    Domande e risposte

    Chi ha impugnato la legge toscana e perche?

    L’ha impugnata il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale, ritenendo che varie disposizioni invadessero competenze statali e violassero la tutela della concorrenza e la liberta di iniziativa economica.

    Cosa succede alle norme dichiarate illegittime?

    Le disposizioni colpite dalla declaratoria di illegittimita non possono piu essere applicate. La Regione, se vuole disciplinare quei settori, deve farlo nel rispetto dei limiti indicati dalla Corte.

    Cosa e il giudizio in via principale?

    E il giudizio che si apre quando lo Stato impugna una legge regionale (o viceversa la Regione una legge statale) direttamente davanti alla Corte, senza che ci sia un processo in corso da cui nasce la questione.

    Norme collegate

    • Art. 41 della Costituzione — liberta di iniziativa economica privata, rilevante per la tutela della concorrenza nei settori regolati.
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  • Corte cost. n. 162/2025 – Quota 100, divieto di cumulo e sospensione della pensione

    Con la sentenza n. 162/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul divieto di cumulo tra la pensione anticipata “quota 100” e i redditi da lavoro, che comportava la sospensione dell’intera annualità di pensione anche per pochi giorni di lavoro.

    Di cosa si tratta

    La pensione anticipata “quota 100” consentiva di andare in pensione prima dell’età ordinaria, ma a condizione di non lavorare: la legge vietava di cumulare quella pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. La Corte di cassazione aveva interpretato la norma nel senso che, in caso di violazione del divieto, l’INPS potesse sospendere l’intera annualità della pensione, e non solo i mesi di effettivo lavoro. Nel caso concreto, un pensionato aveva lavorato una sola giornata (otto ore) per la raccolta dell’uva, guadagnando 83,91 euro lordi, e per questo si era visto contestare un indebito enorme. Il Tribunale di Ravenna, giudice del lavoro, ha ritenuto sproporzionata e irragionevole una conseguenza così pesante per un’attività minima. In gioco c’era la proporzionalità delle sanzioni previdenziali rispetto all’entità della violazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 (convertito nella legge n. 26 del 2019), in riferimento agli artt. 2, 3 (ragionevolezza e proporzionalità), 38, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’inammissibilità è una decisione di rito: la Corte non si pronuncia sul merito perché riscontra un ostacolo processuale, ad esempio nel modo in cui la questione è formulata o nelle soluzioni richieste. La norma resta quindi in vigore, ma la pronuncia non ne afferma la legittimità nel merito.

    Il principio

    L’inammissibilità non risolve il dubbio di costituzionalità: la Corte non entra nel merito della proporzionalità della sospensione dell’intera annualità di pensione, lasciando impregiudicata la questione sostanziale.

    Domande e risposte

    La regola sulla sospensione della pensione è stata cancellata?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi la disciplina resta in vigore e la Corte non ne ha valutato il merito.

    Cosa significa “inammissibile”?

    Vuol dire che la Corte non decide sul contenuto della questione per un ostacolo di natura processuale, ad esempio nel modo in cui è stata posta dal giudice.

    Era davvero giusto perdere un anno di pensione per una giornata di lavoro?

    È proprio il dubbio sollevato dal giudice di Ravenna; la Corte però non lo ha esaminato nel merito, dichiarando le questioni inammissibili.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 97/2026 – Assistenza sanitaria allo straniero con disabilita

    Con la sentenza n. 97/2026 la Corte costituzionale ha respinto, dandone pero un’interpretazione conforme a Costituzione, i dubbi sull’iscrizione al Servizio sanitario nazionale dello straniero, leggendo la norma in modo da garantire la tutela della persona con disabilita.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione disciplina l’accesso degli stranieri al Servizio sanitario nazionale. Il caso nasce davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in una controversia che coinvolgeva una persona straniera con disabilita e la Regione Lombardia, oltre al Ministero della salute. Il giudice dubitava che la norma, nel disciplinare i presupposti dell’iscrizione al SSN, lasciasse senza adeguata tutela sanitaria proprio le persone in condizione di particolare vulnerabilita. La questione tocca il nucleo del diritto alla salute come diritto fondamentale: fino a che punto la condizione di straniero puo incidere sull’accesso alle cure quando si tratta di una persona con disabilita, e come deve essere letta la norma per non tradire la tutela costituzionale e i vincoli internazionali in materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) per contrasto con gli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Carta sociale europea e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita. A sollevare la questione e stato il Tribunale di Milano, giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 34, comma 1, del Testo unico immigrazione. Si tratta di una pronuncia interpretativa di rigetto: la norma e salva perche puo e deve essere letta in modo conforme a Costituzione, assicurando la tutela della persona con disabilita.

    Il principio

    L’art. 34 del Testo unico immigrazione non e illegittimo se interpretato in modo conforme a Costituzione, cioe garantendo allo straniero con disabilita l’accesso alle cure imposto dalla tutela della salute e dagli obblighi internazionali.

    Domande e risposte

    La norma e stata cancellata?

    No. La Corte ha respinto le questioni con una pronuncia interpretativa: la disposizione resta in vigore, ma deve essere applicata nel significato conforme a Costituzione indicato in motivazione, che assicura la tutela della persona con disabilita.

    Cosa vuol dire pronuncia interpretativa di rigetto?

    E una decisione con cui la Corte non annulla la norma ma indica l’unica lettura compatibile con la Costituzione. I giudici sono tenuti ad applicare la disposizione in quel senso.

    Il diritto alla salute vale anche per gli stranieri?

    L’art. 32 Cost. tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo. La pronuncia ribadisce che, nei limiti e con le modalita di legge, la tutela non puo essere svuotata per le persone vulnerabili come quelle con disabilita.

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  • Corte cost. n. 73/2026 – Lavoratori dello spettacolo: sanzioni piu favorevoli con effetto retroattivo

    Con la sentenza n. 73/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la mancata applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria piu favorevole introdotta nel 2018 in materia di certificato di agibilita per i lavoratori dello spettacolo.

    Di cosa si tratta

    Chi impiega lavoratori dello spettacolo deve ottenere il certificato di agibilita, un adempimento previdenziale a tutela dei lavoratori. La violazione di questo obbligo comporta sanzioni. La legge di bilancio 2018 ne ha rivisto la disciplina in senso piu favorevole, ma senza prevederne l’applicazione anche ai fatti commessi prima. Il caso nasce dal contenzioso tra una societa e il Ministero del lavoro, arrivato alla Corte di cassazione a sezioni unite. Il principio sottostante e quello, ben noto in materia penale, del favor rei: quando lo Stato decide che una condotta merita una sanzione piu mite, escludere chi ha commesso il fatto prima crea una disparita difficile da giustificare, perche la stessa violazione viene punita in modo diverso solo in base al momento in cui e avvenuta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) per contrasto, tra l’altro, con gli artt. 3, 11 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria piu favorevole sul certificato di agibilita dei lavoratori dello spettacolo. A sollevare la questione e stata la Corte di cassazione, sezioni unite civili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017 nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina piu favorevole in tema di violazione dell’obbligo del certificato di agibilita per i lavoratori dello spettacolo. Ha invece dichiarato inammissibile la censura fondata sull’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta UE.

    Il principio

    Quando il legislatore introduce un trattamento sanzionatorio piu favorevole, escluderne l’applicazione retroattiva ai fatti pregressi e illegittimo: la stessa violazione non puo essere punita in modo diverso solo per la data in cui e stata commessa.

    Domande e risposte

    Cosa significa applicazione retroattiva della sanzione piu favorevole?

    Significa che la sanzione piu mite introdotta nel 2018 si applica anche alle violazioni commesse prima di quella data, e non solo a quelle successive, evitando di trattare in modo piu severo chi ha commesso il fatto in precedenza.

    Il principio del favor rei vale anche per le sanzioni amministrative?

    La Corte ne ha riconosciuto l’operativita in questo ambito sanzionatorio, ritenendo irragionevole differenziare il trattamento solo in base al momento del fatto. Resta una valutazione legata alla specifica disciplina considerata.

    Chi e gia stato sanzionato con il regime piu severo puo beneficiarne?

    L’illegittimita apre la strada all’applicazione della disciplina piu favorevole, ma molto dipende dalla definitivita della sanzione e dai termini. Va verificato caso per caso con un professionista.

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  • Corte cost. n. 163/2025 – Foglio di servizio elettronico NCC e competenze regionali

    Con la sentenza n. 163/2025 la Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Calabria, ha annullato in parte il decreto ministeriale sul foglio di servizio elettronico per il noleggio con conducente (NCC), perché lo Stato aveva invaso competenze regionali.

    Di cosa si tratta

    Il noleggio con conducente (NCC) è il servizio di trasporto di persone su prenotazione, distinto dal taxi. Nel 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un decreto e alcune circolari attuative, ha disciplinato il “foglio di servizio elettronico” (FDSE), cioè il registro digitale che gli operatori NCC devono compilare per documentare i servizi svolti. Tra le novità: un vincolo di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio, divieti per chi svolge anche intermediazione e l’obbligo di usare in via esclusiva l’applicazione informatica ministeriale. La Regione Calabria ha promosso un conflitto di attribuzione, sostenendo che con questi atti lo Stato avesse introdotto nuovi obblighi e divieti per gli operatori, interferendo con le competenze legislative e amministrative regionali in materia di trasporto locale. In gioco c’era il confine tra disciplina statale e autonomia regionale nel regolare un settore economico delicato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Calabria ha promosso due conflitti di attribuzione tra enti contro lo Stato, chiedendo di accertare che non spettava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con il Ministero dell’interno, adottare il decreto n. 226 del 2024 e le successive circolari attuative nelle parti che introducevano nuovi vincoli per gli operatori NCC, e di annullare per l’effetto tali disposizioni.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha accolto in parte il conflitto. Ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare alcune previsioni del decreto, in particolare: il vincolo temporale di almeno venti minuti tra prenotazione e inizio del servizio; il divieto di stipulare contratti di durata per chi svolge intermediazione; l’obbligo di usare esclusivamente l’applicazione ministeriale per il foglio di servizio. Ha esteso l’accertamento alle corrispondenti parti delle circolari attuative e ha annullato per l’effetto le disposizioni invasive delle competenze regionali.

    Il principio

    Lo Stato non può, con un decreto ministeriale e circolari attuative, introdurre vincoli e obblighi sostanziali per gli operatori NCC che incidano su ambiti rimessi alla competenza regionale: così facendo lede l’autonomia delle Regioni e gli atti vanno annullati nelle parti corrispondenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è il foglio di servizio elettronico per gli NCC?

    È il registro digitale con cui gli operatori di noleggio con conducente documentano i servizi prenotati ed effettuati, sostitutivo del vecchio foglio cartaceo.

    Quali regole sono state annullate?

    Tra le altre, l’attesa minima di venti minuti tra prenotazione e servizio, i divieti legati all’intermediazione e l’obbligo di usare solo l’app ministeriale, nelle parti in cui invadevano le competenze regionali.

    Tutto il decreto è stato cancellato?

    No. L’annullamento riguarda solo le specifiche disposizioni del decreto e delle circolari indicate dalla Corte, non l’intero provvedimento.

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale stabilisce a chi spetti un determinato potere quando Stato e Regione se ne contendono l’esercizio.

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  • Corte cost. n. 76/2026 – Specializzazione in medicina generale e maternita

    Con la sentenza n. 76/2026 la Corte costituzionale ha tutelato la medica che ha sospeso per maternita il corso di formazione in medicina generale, equiparando il diploma conseguito al recupero a quello della sessione ordinaria.

    Di cosa si tratta

    Il corso di formazione specifica in medicina generale puo essere sospeso in caso di gravidanza e maternita, con recupero successivo del periodo. Il problema e che il diploma conseguito dopo il recupero risultava acquisito in una data posteriore rispetto ai colleghi che avevano completato il corso nella sessione ordinaria. Questo ritardo formale produceva effetti giuridici concreti, ad esempio sulla possibilita di trasformare un incarico a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato. Il caso nasce dal ricorso di una medica davanti al TAR del Lazio contro il Ministero della salute. La posta in gioco e chiara: la maternita non deve trasformarsi in uno svantaggio professionale duraturo per la donna che ha dovuto sospendere e recuperare il percorso formativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999 per contrasto con gli artt. 3, 31, 32 e 37 della Costituzione, nella parte in cui non equiparava, ai fini degli effetti giuridici, il diploma conseguito al recupero dopo la sospensione per maternita a quello acquisito nella sessione ordinaria. A sollevare la questione e stato il TAR del Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999 nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo sospeso per gravidanza e maternita, sia considerato acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso.

    Il principio

    La sospensione del corso di formazione in medicina generale per maternita non puo tradursi in uno svantaggio: il diploma ottenuto al recupero va equiparato, quanto agli effetti giuridici, a quello della sessione ordinaria.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per la medica che ha sospeso il corso per maternita?

    Il diploma ottenuto dopo il recupero produce gli stessi effetti giuridici di quello conseguito nella sessione ordinaria, senza il ritardo formale che la penalizzava, ad esempio nella stabilizzazione dell’incarico con il SSN.

    Vale solo per la maternita o anche per la paternita?

    La pronuncia riguarda la sospensione per gravidanza e maternita, che era la situazione sottoposta alla Corte. E su quella ipotesi che si concentra l’equiparazione disposta.

    Riguarda solo i corsi futuri?

    L’illegittimita rimuove la disciplina nella parte censurata; gli effetti sulle posizioni gia maturate vanno verificati nelle sedi competenti, perche dipendono dalla situazione concreta e dai relativi termini.

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