Autore: Andrea Marton

  • Articolo 186-quater Codice di Procedura Civile: Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

    Articolo 186-quater Codice di Procedura Civile: Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

    Art. 186-quater c.p.c. – Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

    L’ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

    Se, dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingue, l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.

    L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza [1].

    Articolo aggiunto dall’art. 8, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432

    [1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1m, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione

    Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione

    Art. 186-ter c.p.c. – Istanza di ingiunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all’art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione [1].

    L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico.

    L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

    Se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653, primo comma.

    Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 647.

    L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

    Articolo aggiunto dall’art. 21, L. 25 novembre 1990, n. 353.

    [1] Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1l, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 186-bis Codice di Procedura Civile: Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

    Articolo 186-bis Codice di Procedura Civile: Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

    Art. 186-bis c.p.c. – Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione [1].

    L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

    L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

    Articolo aggiunto dall’art. 20, L. 25 novembre 1990, n. 353.

    [1] Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1i, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti

    Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti

    Art. 186 c.p.c. – Pronuncia dei provvedimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

  • Articolo 185-bis Codice di Procedura Civile: Proposta di conciliazione del giudice

    Articolo 185-bis Codice di Procedura Civile: Proposta di conciliazione del giudice

    Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

    Articolo aggiunto dall’art. 77, comma 1a, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

  • Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione

    Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione

    Art. 185 c.p.c. – Tentativo di conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì la facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’art. 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’art. 116 [1].

    Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione.

    Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

    [1] Comma aggiunto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 63, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 184-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 184 Codice di Procedura Civile: Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Articolo 184 Codice di Procedura Civile: Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 184 c.p.c. – Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal settimo comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.

    Articolo così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 63, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 183-bis Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

    Articolo 183-bis Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

    Art. 183-bis c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.

    Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

    Articolo introdotto dall’art. 14, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall L. 10 novembre 2014, n. 162.

  • Articolo 183 Codice di Procedura Civile: Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

    Articolo 183 Codice di Procedura Civile: Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

    Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167 secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.

    Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

    Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell’art. 185.

    Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

    Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti posso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

    Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

    un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

    un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

    un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

    Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

    Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

    Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all’interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

    [abrogato] L’ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti [1].

    Articolo così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 63, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

    [1] Comma abrogato dall’art. 25, comma 1g, L. 12 novembre 2011, n. 183.