Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 199/2025 – Obbligo di green pass sul lavoro: respinte le censure

    Con la sentenza n. 199/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate da un giudice del lavoro di Catania contro l’obbligo di certificazione verde COVID-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro: le norme dell’emergenza pandemica sono state ritenute conformi alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza pandemica, una serie di decreti-legge del 2021 e 2022 ha imposto, per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, il possesso della certificazione verde COVID-19, il cosiddetto green pass, attestante vaccinazione, guarigione o test negativo. Chi ne era privo poteva essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione. Un lavoratore aveva contestato queste misure davanti al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, nell’ambito di una controversia con l’amministrazione regionale siciliana. Il giudice ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, ritenendo che l’obbligo, e in particolare la sospensione dello stipendio per chi non aveva il green pass, comprimesse diritti fondamentali: la dignità e i diritti inviolabili, l’uguaglianza, il diritto al lavoro, la salute e la libertà di cura, la giusta retribuzione. La Corte è stata chiamata a verificare se il bilanciamento tra tutela della salute collettiva e diritti individuali operato dal legislatore dell’emergenza fosse costituzionalmente legittimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 1 del d.l. n. 127 del 2021 e l’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022 (con le relative leggi di conversione), in materia di obbligo di certificazione verde COVID-19 sul lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 (commi primo e secondo) e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile un intervento di un soggetto terzo e ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate dal giudice di Catania. Le norme che imponevano il green pass per l’accesso al lavoro, con la sospensione dalla retribuzione per chi ne era privo, sono state ritenute conformi alla Costituzione e restano quindi valide.

    Il principio

    L’obbligo di certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro, con la sospensione del rapporto e della retribuzione per chi ne era sprovvisto, costituisce un bilanciamento legittimo tra la tutela della salute collettiva e i diritti individuali del lavoratore, non irragionevole alla luce del contesto emergenziale.

    Domande e risposte

    La Corte ha dichiarato illegittimo il green pass sul lavoro?

    No. Ha respinto tutte le censure: le norme sull’obbligo di certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro sono state ritenute conformi alla Costituzione.

    Era legittimo sospendere lo stipendio a chi non aveva il green pass?

    Secondo la Corte sì: la sospensione dalla retribuzione, in assenza della prestazione resa possibile dal green pass, non viola l’art. 36 sulla giusta retribuzione né gli altri parametri invocati.

    Questa decisione vale solo per il passato?

    Le norme esaminate appartengono alla fase emergenziale ormai conclusa, ma la sentenza chiarisce, anche per i giudizi ancora pendenti, che quelle misure erano legittime.

    Quali diritti riteneva violati il giudice di Catania?

    Soprattutto la dignità e i diritti inviolabili (art. 2), l’uguaglianza (art. 3), il diritto al lavoro (art. 4), la salute e la libertà di cura (art. 32) e la giusta retribuzione (art. 36).

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  • Corte cost. n. 197/2025 – Congedo straordinario e convivente di fatto del disabile grave

    Con la sentenza n. 197/2025 la Corte costituzionale ha esteso il congedo straordinario per l’assistenza al disabile grave anche al convivente di fatto, equiparandolo al coniuge convivente. La norma, nel testo applicabile prima della riforma del 2022, escludeva ingiustamente chi assisteva il partner senza vincolo coniugale.

    Di cosa si tratta

    Il congedo straordinario (art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001) permette a chi assiste un familiare con disabilità grave di assentarsi dal lavoro fino a due anni, percependo un’indennità. Nel testo in vigore prima delle modifiche del 2022, però, tra i beneficiari non era compreso il convivente di fatto: chi assisteva il proprio partner disabile, senza essere coniuge o parte di un’unione civile, restava escluso dal beneficio. Il caso nasce dal ricorso di un lavoratore convivente (poi divenuto marito) di una donna disabile grave: l’INPS gli aveva negato il congedo per il periodo precedente al matrimonio. La Corte di cassazione, sezione lavoro, non potendo forzare il dato letterale della norma, ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. In gioco c’era la tutela effettiva della persona con disabilità, che riceve assistenza concreta dal convivente esattamente come dal coniuge, e il riconoscimento della famiglia di fatto come luogo di solidarietà e cura.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel testo precedente alla modifica del d.lgs. n. 105 del 2022, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per assistere la persona con disabilità grave.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla riforma del 2022, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, in posizione equiparata al coniuge convivente. La norma viene così allineata, anche per il passato, alla soluzione poi adottata dal legislatore nel 2022.

    Il principio

    Il convivente di fatto che assiste il partner con disabilità grave ha diritto al congedo straordinario al pari del coniuge convivente: escluderlo viola i principi di solidarietà, uguaglianza e tutela della salute, perché l’assistenza prestata è identica e la convivenza è una formazione sociale degna di tutela.

    Domande e risposte

    Chi può ora chiedere il congedo straordinario?

    Oltre ai familiari già previsti, anche il convivente di fatto della persona con disabilità grave, equiparato al coniuge convivente. La regola, dopo questa sentenza, vale anche per i periodi anteriori alla riforma del 2022.

    La legge non era già stata cambiata nel 2022?

    Sì, dal 2022 il convivente di fatto è espressamente incluso. La sentenza serve per i casi che ricadono sotto il testo precedente, come quello deciso dalla Cassazione, dove il diritto andava riconosciuto anche prima.

    Cosa serve per accedere al congedo?

    L’assistenza a una persona con disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e, ora, anche la condizione di convivente di fatto, oltre agli altri requisiti di legge.

    Perché la Cassazione non ha risolto da sola il caso?

    Perché il testo della norma era inequivocabile nell’escludere il convivente, e non poteva essere superato con la sola interpretazione: serviva l’intervento della Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 100/2025 – Addizionale IRES sui gestori aeroportuali

    Con la sentenza n. 100/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni su due norme tributarie del 2006-2008 incidenti sui gestori aeroportuali, sollevate dalla giustizia tributaria del Lazio.

    Di cosa si tratta

    Le norme impugnate riguardano prelievi fiscali a carico di soggetti operanti in determinati settori. In particolare, l’art. 1, comma 1328, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) e l’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008 disciplinano oneri tributari che, nel caso concreto, incidevano su una società di gestione aeroportuale (SEA spa). In una controversia tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la società, davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, è emerso il dubbio che queste imposizioni fossero in contrasto con i principi costituzionali in materia tributaria: l’uguaglianza, la capacità contributiva (per cui ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica) e la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte. La posta in gioco riguarda imprese e contribuenti soggetti a prelievi settoriali: stabilire se un tributo rispetti i limiti costituzionali incide direttamente sulla legittimità della pretesa fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha impugnato l’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 e l’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008 in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 53 della Costituzione (uguaglianza, riserva di legge, iniziativa economica e capacità contributiva). Era costituita la società di gestione aeroportuale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008 in riferimento all’art. 41 Cost., e non fondate le restanti questioni sulle due norme, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost. I prelievi impugnati, dunque, non sono stati ritenuti in contrasto con i principi di uguaglianza, riserva di legge e capacità contributiva.

    Il principio

    Le imposizioni tributarie impugnate rispettano gli artt. 3, 23 e 53 Cost.: rientrano nella discrezionalità del legislatore in materia fiscale e non violano l’uguaglianza, la riserva di legge o la capacità contributiva. Una censura è stata invece dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 53 della Costituzione?

    Stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

    La Corte ha annullato i prelievi sui gestori aeroportuali?

    No. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte: le norme tributarie restano in vigore.

    Cosa significa la riserva di legge dell’art. 23 della Costituzione?

    Significa che nessuna prestazione patrimoniale, come un tributo, può essere imposta se non in base a una legge: principio ritenuto rispettato dalle norme impugnate.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nell’ambito di una lite tra il Ministero dell’economia e delle finanze e una società di gestione aeroportuale.

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  • Corte cost. n. 81/2026 – Inammissibilita di un intervento di terzi

    Con l’ordinanza n. 81/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un soggetto in un giudizio di legittimita costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Questa ordinanza, di tipo interlocutorio, riguarda ancora una volta il filtro sulla partecipazione di terzi al processo costituzionale. La Corte ha valutato la richiesta di intervento di un soggetto e l’ha dichiarata inammissibile, non ravvisando l’interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione che e condizione per essere ammessi al giudizio. La pronuncia non tocca la questione di legittimita principale, destinata a essere decisa separatamente. L’orientamento, come emerge da numerose ordinanze analoghe, e costante e rigoroso: la Corte ammette al giudizio solo chi e direttamente inciso dalla decisione, a tutela dell’ordinato svolgimento del processo costituzionale. Conoscere questo meccanismo aiuta a leggere correttamente l’attivita della Corte, che accanto alle grandi pronunce di merito adotta molte decisioni di gestione del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    In un giudizio di legittimita costituzionale, un soggetto aveva chiesto di intervenire. La Corte e stata chiamata a valutare l’ammissibilita di tale intervento secondo le regole sulla partecipazione di terzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dal terzo. La decisione riguarda solo la sua partecipazione: la questione di legittimita costituzionale prosegue e sara decisa separatamente.

    Il principio

    L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale e ammesso solo a chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: diversamente l’intervento e inammissibile.

    Domande e risposte

    L’inammissibilita dell’intervento pregiudica il terzo?

    Non incide sul merito della questione, ne preclude al terzo di tutelare altrove i propri interessi. Significa solo che non puo partecipare a quello specifico giudizio costituzionale, in assenza di un interesse direttamente inciso.

    La questione principale e stata decisa?

    No. Questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilita dell’intervento. La questione di legittimita costituzionale sara decisa nel merito con una pronuncia separata.

    Perche ci sono cosi tante ordinanze sugli interventi?

    Perche la Corte deve pronunciarsi in via preliminare su ogni richiesta di partecipazione di terzi. Quando i giudizi suscitano ampio interesse, le richieste sono numerose e generano molte decisioni interlocutorie.

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  • Corte cost. n. 101/2025 – Trattenimento del migrante e fermo amministrativo

    Con la sentenza n. 101/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in gran parte non fondate le questioni sull’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020 (come modificato nel 2023) in materia di trattenimento dei migranti, ordinando per un profilo la restituzione degli atti al giudice.

    Di cosa si tratta

    La normativa sull’immigrazione disciplina i casi in cui lo straniero può essere trattenuto in attesa delle procedure di identificazione, esame della domanda di protezione o rimpatrio. L’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020, introdotto dal d.l. n. 1 del 2023 sulla gestione dei flussi migratori, regola alcuni profili del trattenimento, tra cui l’applicazione di una misura di fermo amministrativo. Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, davanti a un caso concreto, ha dubitato della legittimità di queste previsioni sotto vari aspetti: il rispetto del principio di legalità (art. 25 Cost.), il diritto d’asilo e gli obblighi internazionali (artt. 10 e 117 Cost.), nonché la proporzionalità e la finalità rieducativa in relazione all’applicazione obbligatoria del fermo (artt. 3 e 27 Cost.). La posta in gioco riguarda i diritti fondamentali delle persone straniere sottoposte a misure restrittive, tema particolarmente delicato perché incide sulla libertà personale e sulle garanzie costituzionali e internazionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brindisi, sezione civile in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020 (come inserito dal d.l. n. 1 del 2023) sotto più profili, in riferimento agli artt. 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: quella relativa all’art. 25, secondo comma, Cost. (primo periodo del comma 2-sexies); quella riferita agli artt. 10 e 117 Cost. (“nei sensi indicati in motivazione”); e quella sul secondo periodo, riferita agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo all’applicazione obbligatoria del fermo amministrativo. Ha invece ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi riguardo a una ulteriore questione, perché sia riesaminata alla luce del quadro sopravvenuto.

    Il principio

    Le previsioni impugnate sul trattenimento dei migranti e sul fermo amministrativo non violano, nei termini esaminati, i parametri costituzionali invocati. Per un profilo la valutazione è restituita al giudice di merito, affinché ne verifichi la perdurante rilevanza alla luce delle modifiche normative.

    Domande e risposte

    La Corte ha dichiarato illegittime le norme sul trattenimento?

    No. Le questioni esaminate sono state dichiarate non fondate; le disposizioni restano in vigore.

    Cosa significa “restituzione degli atti” al giudice?

    È la decisione con cui la Corte rimanda la questione al giudice di merito, perché ne riconsideri la rilevanza alla luce di novità sopravvenute, senza pronunciarsi su quel punto.

    Perché si invocano gli artt. 10 e 117 della Costituzione?

    L’art. 10 riguarda il diritto d’asilo e l’adeguamento alle norme internazionali; l’art. 117, primo comma, vincola la legge al rispetto degli obblighi internazionali, rilevanti in materia di immigrazione.

    Cosa significa che una questione è respinta “nei sensi indicati in motivazione”?

    Significa che la Corte ha respinto la censura accogliendo una particolare interpretazione della norma, indicata nella motivazione, ritenuta conforme a Costituzione.

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  • Corte cost. n. 82/2026 – Inammissibilita di un intervento di terzi

    Con l’ordinanza n. 82/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un soggetto in un giudizio di legittimita costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Come altre ordinanze interlocutorie, questa pronuncia riguarda la partecipazione di terzi al giudizio costituzionale. La Corte ha esaminato la richiesta di intervento di un soggetto e l’ha respinta, in assenza dell’interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione richiesto dalle regole del processo costituzionale. La decisione non incide sulla questione di legittimita principale, che prosegue il suo corso. La frequenza di queste ordinanze conferma l’attenzione della Corte nel selezionare chi puo partecipare ai suoi giudizi: il processo costituzionale, pur avendo spesso ricadute su molti, resta strutturato sulle parti legittimate e sui soggetti direttamente incisi. Per il lettore, queste pronunce sono una finestra sul funzionamento concreto della giustizia costituzionale, fatto anche di numerose decisioni che regolano lo svolgimento del processo prima del merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    In un giudizio di legittimita costituzionale, un soggetto aveva chiesto di intervenire. La Corte e stata chiamata a valutare l’ammissibilita di tale intervento secondo le regole sulla partecipazione di terzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dal terzo. La decisione riguarda solo la sua partecipazione: la questione di legittimita costituzionale prosegue e sara decisa separatamente.

    Il principio

    L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale e ammesso solo a chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: in mancanza, l’intervento e inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa ordinanza?

    Decide solo l’inammissibilita dell’intervento di un terzo nel giudizio. Non risolve la questione di legittimita costituzionale, che resta da decidere con una pronuncia separata.

    Perche il terzo non e stato ammesso?

    Perche non risultava titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione, presupposto che la Corte richiede in modo costante per ammettere la partecipazione di terzi.

    Queste decisioni influiscono sul merito?

    No. Regolano solo chi puo partecipare al processo. Il merito della questione viene esaminato dalla Corte sulla base degli atti delle parti legittimate, in una pronuncia distinta.

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  • Corte cost. n. 79/2026 – Inammissibilita di un intervento di terzi

    Con l’ordinanza n. 79/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un soggetto in un giudizio di legittimita costituzionale, senza decidere il merito della questione.

    Di cosa si tratta

    Anche questa ordinanza riguarda il filtro sulla partecipazione di terzi al processo costituzionale. La Corte ha valutato la richiesta di intervento di un soggetto e l’ha respinta, ritenendo mancante l’interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione che e condizione per essere ammessi. La pronuncia e interlocutoria e non risolve la questione di legittimita principale. Le numerose ordinanze di questo tipo mostrano quanto sia rigoroso l’orientamento della Corte sull’ammissibilita degli interventi: l’obiettivo e mantenere il giudizio costituzionale concentrato sulle parti legittimate, cioe sulle posizioni effettivamente toccate dalla decisione. Per il lettore, l’utilita di queste pronunce sta nel chiarire un aspetto poco noto del funzionamento della giustizia costituzionale: non chiunque possa avere un interesse alla causa puo prendervi parte.

    La questione di legittimità costituzionale

    In un giudizio di legittimita costituzionale, un soggetto aveva chiesto di intervenire. La Corte e stata chiamata a valutare l’ammissibilita di tale intervento secondo le regole sulla partecipazione di terzi al processo costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dal terzo. La decisione riguarda solo la sua partecipazione al giudizio: la questione di legittimita costituzionale prosegue e sara decisa separatamente.

    Il principio

    L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale e ammesso solo a chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: diversamente l’intervento e inammissibile.

    Domande e risposte

    Perche l’intervento e stato dichiarato inammissibile?

    Perche il soggetto richiedente non risultava titolare dell’interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione che la Corte richiede per ammettere la partecipazione di terzi al giudizio.

    La questione di costituzionalita e stata decisa?

    No. Questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilita dell’intervento. La questione di legittimita costituzionale resta da decidere con una pronuncia separata.

    Queste ordinanze sono frequenti?

    Si, sono ricorrenti: la Corte deve spesso pronunciarsi in via preliminare sugli interventi dei terzi prima di entrare nel merito, applicando in modo costante il criterio dell’interesse qualificato e direttamente inciso.

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  • Corte cost. n. 98/2026 – Inammissibilita dell’intervento di un’associazione forense

    Con l’ordinanza n. 98/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione nazionale forense in un giudizio di legittimita costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Le associazioni di categoria, come quelle forensi, chiedono talvolta di intervenire nei giudizi costituzionali che toccano interessi della loro categoria. La Corte, pero, richiede anche per loro un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: non basta la rappresentanza di un interesse collettivo o di categoria. In questo caso l’intervento dell’associazione nazionale forense e stato ritenuto privo di quel presupposto e quindi dichiarato inammissibile. Si tratta di una decisione interlocutoria, che non incide sulla questione di legittimita principale. Conoscere questo orientamento e utile per capire perche associazioni ed enti rappresentativi non sempre riescono a partecipare ai giudizi davanti alla Corte: il filtro mira a evitare che il processo costituzionale diventi una sede di confronto tra interessi generali, restando ancorato alle posizioni direttamente incise dalla decisione.

    La questione di legittimità costituzionale

    In un giudizio di legittimita costituzionale, che richiamava tra i parametri gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, un’associazione nazionale forense aveva chiesto di intervenire. La Corte e stata chiamata a valutarne l’ammissibilita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’associazione nazionale forense. La decisione riguarda solo la sua partecipazione: la questione di legittimita costituzionale prosegue e sara decisa separatamente.

    Il principio

    Anche le associazioni di categoria, per intervenire nel giudizio costituzionale, devono essere titolari di un interesse qualificato e direttamente inciso: la mera rappresentanza di un interesse collettivo non basta.

    Domande e risposte

    Un’associazione di categoria puo intervenire davanti alla Corte?

    Solo se titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione, non per la sola rappresentanza di un interesse di categoria. In questo caso la Corte ha escluso tale presupposto e ha dichiarato inammissibile l’intervento.

    Cosa decide questa ordinanza?

    Decide solo l’inammissibilita dell’intervento dell’associazione. Non risolve la questione di legittimita costituzionale, che resta da decidere con una pronuncia separata.

    Perche la Corte e restrittiva con le associazioni?

    Per evitare che il giudizio costituzionale si trasformi in una sede di confronto tra interessi generali. La partecipazione resta riservata a chi e direttamente inciso dalla decisione, a tutela dell’ordinato svolgimento del processo.

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  • Corte cost. n. 102/2025 – Equa riparazione per l’irragionevole durata del processo

    Con la sentenza n. 102/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta legge Pinto (legge n. 89 del 2001) riconosce a chi subisce un processo di durata irragionevole il diritto a un’equa riparazione, cioè a un indennizzo economico a carico dello Stato. È lo strumento con cui l’Italia ha inteso dare attuazione interna al diritto, garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6), a una decisione in tempi ragionevoli. L’art. 2, comma 2-bis, introdotto da una riforma del 2012, individua i termini di durata oltre i quali il processo si considera irragionevolmente lungo ai fini dell’indennizzo. La Corte d’appello di Venezia, in un giudizio promosso da alcuni cittadini contro il Ministero della giustizia, ha dubitato che questi parametri fossero compatibili con il diritto di difesa, con il principio di uguaglianza e con gli obblighi CEDU. La posta in gioco riguarda i cittadini che attendono giustizia: dai criteri di durata dipende se e in che misura abbiano diritto a essere risarciti per la lentezza del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Venezia ha impugnato l’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012) in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il giudizio originario opponeva alcuni cittadini al Ministero della giustizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. I criteri di durata fissati dalla legge Pinto per l’equa riparazione non violano né l’uguaglianza, né il diritto di difesa, né gli obblighi derivanti dalla CEDU: si tratta di una disciplina ragionevole e coerente con il quadro convenzionale.

    Il principio

    I termini di ragionevole durata previsti dalla legge Pinto ai fini dell’equa riparazione sono compatibili con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6 CEDU): rappresentano un punto di equilibrio ragionevole tra effettività della tutela e certezza dei parametri.

    Domande e risposte

    Cos’è l’equa riparazione della legge Pinto?

    È l’indennizzo che lo Stato deve a chi ha subito un processo di durata irragionevole, in attuazione del diritto a un giudizio in tempi ragionevoli garantito dalla CEDU.

    La Corte ha cambiato i criteri di durata?

    No. Le questioni sono state respinte: i parametri introdotti nel 2012 restano in vigore.

    Perché si richiama la Convenzione europea dei diritti dell’uomo?

    Perché l’art. 6 CEDU garantisce il diritto a una decisione in tempi ragionevoli; tramite l’art. 117, primo comma, Cost. diventa parametro interposto.

    Chi può chiedere l’equa riparazione?

    In generale chi è stato parte di un processo durato oltre i termini ragionevoli fissati dalla legge, secondo le condizioni e i criteri da essa previsti.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 103/2025 – Omesso versamento di ritenute previdenziali e soglia di punibilità

    Con la sentenza n. 103/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983 in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, come modificato nel 2023.

    Di cosa si tratta

    Il datore di lavoro trattiene dalla busta paga del dipendente i contributi previdenziali a carico del lavoratore e deve versarli all’ente di previdenza. L’omesso versamento di queste ritenute è da tempo sanzionato: l’art. 2 del d.l. n. 463 del 1983 lo punisce, ma una riforma del 2023 (d.l. n. 48 del 2023) ha rimodulato la disciplina, prevedendo una soglia di rilevanza penale (sotto un certo importo annuo scatta solo la sanzione amministrativa, sopra la soglia il reato). Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della ragionevolezza di questa nuova disciplina sotto il profilo dell’uguaglianza, ad esempio per il diverso trattamento tra situazioni vicine alla soglia. La posta in gioco riguarda datori di lavoro e imprese, perché dalla configurazione della soglia dipende se l’omesso versamento costituisca reato o mero illecito amministrativo, con conseguenze molto diverse sul piano sanzionatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983 (come modificato dall’art. 23, comma 1, del d.l. n. 48 del 2023) in riferimento all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza e ragionevolezza). I giudizi sono stati riuniti; era costituito l’ente previdenziale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione. La disciplina dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali, come riformata nel 2023, non viola il principio di uguaglianza: la previsione di una soglia di rilevanza penale rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta irragionevole.

    Il principio

    La scelta del legislatore di subordinare la rilevanza penale dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali al superamento di una soglia non contrasta con l’art. 3 Cost.: rientra nella discrezionalità legislativa di graduare la risposta sanzionatoria.

    Domande e risposte

    Quando l’omesso versamento delle ritenute è reato?

    Dopo la riforma del 2023, costituisce reato quando l’importo omesso supera una determinata soglia annua; al di sotto si applica la sanzione amministrativa. La Corte ha ritenuto legittimo questo meccanismo.

    Cosa sono le ritenute previdenziali?

    Sono i contributi a carico del lavoratore che il datore trattiene dalla retribuzione e deve versare all’ente di previdenza.

    La Corte ha modificato la soglia di punibilità?

    No. La questione è stata respinta: la disciplina introdotta nel 2023 resta in vigore.

    Perché si invocava una disparità di trattamento?

    Il giudice riteneva irragionevole il diverso trattamento di situazioni vicine alla soglia; la Corte ha però ritenuto la scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 104/2025 – Sanzione per la pubblicità del gioco d’azzardo

    Con la sentenza n. 104/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo e della sanzione fissa di ventimila euro previsti dalla normativa del 2012-2015.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e la ludopatia, il legislatore ha introdotto divieti e limiti alla pubblicità di giochi e scommesse. L’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) poneva alcuni divieti pubblicitari, mentre l’art. 1, comma 923, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) prevedeva, per la loro violazione, una sanzione amministrativa fissa di ventimila euro. In controversie davanti al Tribunale di Viterbo e alla Corte di cassazione, è emerso il dubbio che queste norme fossero in contrasto con la Costituzione, sia per come era formulato il divieto, sia per la rigidità della sanzione, applicata in misura fissa a prescindere dalla gravità della condotta. La posta in gioco riguarda imprese del settore e operatori pubblicitari, ma anche il principio per cui le sanzioni devono essere proporzionate: una sanzione fissa, identica per ogni violazione, non consente di graduare la risposta in base alla concreta offensività del comportamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Viterbo e la Corte di cassazione, sezione seconda civile, hanno impugnato l’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 e l’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012. I giudizi sono stati riuniti; erano costituite le parti private.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa fissa di ventimila euro per la violazione di quel divieto. Cadono così tanto la previsione del divieto censurato quanto la sanzione rigida collegata.

    Il principio

    Una sanzione amministrativa fissa, applicata in misura identica a ogni violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, è incostituzionale perché non consente di graduare la risposta in base alla gravità del fatto: la sanzione deve poter essere proporzionata al caso concreto.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Il divieto di cui all’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 e la sanzione fissa di ventimila euro prevista per la sua violazione dalla legge di stabilità 2016.

    Perché la sanzione fissa è incostituzionale?

    Perché applica lo stesso importo a ogni violazione, senza permettere di tenere conto della diversa gravità delle condotte: ciò contrasta con il principio di proporzionalità.

    Significa che ora la pubblicità del gioco d’azzardo è libera?

    No. La pronuncia colpisce le specifiche disposizioni impugnate; restano in vigore le altre norme che limitano e disciplinano la pubblicità di giochi e scommesse.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale di Viterbo e la Corte di cassazione, sezione seconda civile, con distinte ordinanze poi riunite.

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  • Corte cost. n. 99/2026 – Ammissibilita di un intervento nel giudizio costituzionale

    Con l’ordinanza n. 99/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l’intervento di un soggetto in un giudizio di legittimita costituzionale, consentendogli di partecipare alla causa.

    Di cosa si tratta

    A differenza di molte ordinanze che respingono gli interventi dei terzi, questa li ammette. La Corte ha ritenuto che il soggetto richiedente fosse titolare dell’interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione, condizione necessaria per partecipare al giudizio costituzionale. La pronuncia e interlocutoria: non decide la questione di legittimita, ma stabilisce che quel soggetto puo prendere parte alla causa e far valere le proprie ragioni. Confrontare le ordinanze che ammettono e quelle che respingono gli interventi aiuta a capire dove la Corte tracci il confine: non basta un interesse generico o riflesso, occorre che la decisione costituzionale incida in modo diretto sulla posizione del terzo. La questione principale, in cui questo intervento si inserisce, riguarda ambiti che toccano liberta e prerogative costituzionalmente rilevanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    In un giudizio di legittimita costituzionale, che richiamava tra i parametri gli artt. 21, 68 e 102 della Costituzione, un soggetto aveva chiesto di intervenire. La Corte e stata chiamata a valutare se ricorressero le condizioni per ammetterlo al giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento. Il soggetto e quindi autorizzato a partecipare al giudizio di legittimita costituzionale, che proseguira verso la decisione nel merito.

    Il principio

    L’intervento di un terzo nel giudizio costituzionale e ammesso quando questi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: in tal caso puo partecipare e far valere le proprie ragioni.

    Domande e risposte

    Quando un intervento di terzi viene ammesso?

    Quando il soggetto e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione della Corte. In questo caso la Corte ha ritenuto sussistente tale presupposto e ha ammesso l’intervento.

    L’ammissione dell’intervento decide la questione?

    No. E una decisione interlocutoria che riguarda solo la partecipazione al giudizio. La questione di legittimita costituzionale sara decisa nel merito con una pronuncia separata.

    Che differenza c’e con le ordinanze che respingono gli interventi?

    Il criterio e lo stesso: l’interesse qualificato e direttamente inciso. Cambia l’esito perche qui la Corte ha ritenuto che quel presupposto fosse presente, mentre in altri casi lo ha escluso.

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