Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 160/2025 la Corte costituzionale ha salvato la disciplina semplificata di esportazione delle opere d’arte, dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate (con interpretazione conforme) le questioni sul vincolo culturale alle opere destinate all’estero.
Di cosa si tratta
Il Codice dei beni culturali consente, per alcune categorie di opere d’arte, un procedimento semplificato di esportazione: invece di chiedere una previa autorizzazione, l’interessato presenta una dichiarazione sostitutiva. La norma in esame (art. 65, comma 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004) regola quando l’ufficio di esportazione possa avviare il procedimento per apporre un “vincolo culturale” su un’opera presentata per il trasferimento all’estero, fermandone l’uscita. Il Consiglio di Stato ha dubitato che fosse legittimo limitare questo potere ai soli beni di interesse “eccezionale” per il patrimonio nazionale, escludendo le altre opere di interesse culturale. In gioco c’era l’equilibrio tra la tutela del patrimonio artistico della Nazione e la libera circolazione dei beni, oltre al buon andamento dell’amministrazione che vigila sulle esportazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato la questione sull’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, lamentando una tutela insufficiente del patrimonio culturale e una irragionevole limitazione dei poteri di vincolo dell’amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 9, primo comma, e 97, secondo comma, Cost.; ha invece dichiarato non fondate, “nei sensi di cui in motivazione”, le questioni riferite agli artt. 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost. Con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la norma può essere letta in modo coerente con la tutela del patrimonio culturale, senza necessità di un intervento demolitorio.
Il principio
La disciplina semplificata di esportazione delle opere d’arte è compatibile con la tutela costituzionale del patrimonio culturale se interpretata nel senso indicato dalla Corte, che consente all’amministrazione di esercitare i propri poteri di vincolo in modo coerente con l’art. 9 Cost.
Domande e risposte
Si possono esportare liberamente le opere d’arte?
No. Esiste un procedimento, semplificato solo per alcune categorie di beni, e l’amministrazione può apporre un vincolo culturale che blocca l’uscita di opere rilevanti per il patrimonio nazionale.
La norma è stata annullata?
No. La Corte l’ha salvata: in parte le questioni sono inammissibili, in parte non fondate secondo l’interpretazione conforme indicata in motivazione.
Cosa cambia per chi vuole portare un’opera all’estero?
La disciplina resta in vigore, ma va applicata nel senso indicato dalla Corte, che valorizza la tutela del patrimonio culturale nell’esercizio dei poteri di vincolo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.