Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 159/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’esonero contributivo per le lavoratrici madri, che la legge di bilancio 2024 riservava alle dipendenti a tempo indeterminato, escludendo quelle a termine e domestiche.
Di cosa si tratta
La legge di bilancio 2024 ha introdotto, per gli anni 2024-2026, un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli (e, per il solo 2024, anche di due figli), ma soltanto se assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Restavano fuori le lavoratrici madri con contratto a termine e quelle con contratto di lavoro domestico. Alcune associazioni e singole lavoratrici hanno contestato questa esclusione davanti al Tribunale di Milano, sostenendo che si trattasse di una discriminazione diretta (tra contratti) e indiretta (sul piano della nazionalità, perché tra le escluse vi sarebbero soprattutto lavoratrici straniere). Il giudice del lavoro ha sollevato la questione anche alla luce del diritto dell’Unione europea sul lavoro a tempo determinato e sulla parità di trattamento. In gioco c’era l’ampiezza di una misura di sostegno alla maternità e il divieto di discriminazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213 del 2023, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione a numerose direttive europee (tra cui la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e le direttive sulla parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’inammissibilità è una pronuncia di rito: la Corte non entra nel merito della disparità denunciata perché riscontra un ostacolo processuale, spesso legato al fatto che l’estensione del beneficio richiederebbe scelte discrezionali di spesa riservate al legislatore. La norma resta in vigore senza che la Corte ne abbia affermato o negato la legittimità nel merito.
Il principio
Quando l’accoglimento della questione comporterebbe l’estensione di un beneficio economico con scelte discrezionali sull’impiego di risorse pubbliche, riservate al legislatore, la Corte tende a dichiarare l’inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito della presunta discriminazione.
Domande e risposte
Le lavoratrici a termine hanno ottenuto l’esonero contributivo?
No. La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi l’esclusione prevista dalla legge è rimasta, senza che la Corte abbia deciso nel merito.
Perché la Corte non ha esteso il beneficio?
Perché ampliare la platea dei beneficiari avrebbe richiesto scelte di spesa discrezionali, riservate al legislatore e non alla Corte.
La questione della discriminazione è chiusa?
No, sul piano sostanziale resta aperta: l’inammissibilità non significa che la disciplina sia stata giudicata legittima nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e divieto di discriminazione.
- Art. 31 della Costituzione — tutela della maternità e sostegno alla famiglia.
- Art. 117 della Costituzione — vincolo del rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.