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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 159/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’esonero contributivo per le lavoratrici madri, che la legge di bilancio 2024 riservava alle dipendenti a tempo indeterminato, escludendo quelle a termine e domestiche.

Di cosa si tratta

La legge di bilancio 2024 ha introdotto, per gli anni 2024-2026, un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli (e, per il solo 2024, anche di due figli), ma soltanto se assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Restavano fuori le lavoratrici madri con contratto a termine e quelle con contratto di lavoro domestico. Alcune associazioni e singole lavoratrici hanno contestato questa esclusione davanti al Tribunale di Milano, sostenendo che si trattasse di una discriminazione diretta (tra contratti) e indiretta (sul piano della nazionalità, perché tra le escluse vi sarebbero soprattutto lavoratrici straniere). Il giudice del lavoro ha sollevato la questione anche alla luce del diritto dell’Unione europea sul lavoro a tempo determinato e sulla parità di trattamento. In gioco c’era l’ampiezza di una misura di sostegno alla maternità e il divieto di discriminazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213 del 2023, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione a numerose direttive europee (tra cui la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e le direttive sulla parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’inammissibilità è una pronuncia di rito: la Corte non entra nel merito della disparità denunciata perché riscontra un ostacolo processuale, spesso legato al fatto che l’estensione del beneficio richiederebbe scelte discrezionali di spesa riservate al legislatore. La norma resta in vigore senza che la Corte ne abbia affermato o negato la legittimità nel merito.

Il principio

Quando l’accoglimento della questione comporterebbe l’estensione di un beneficio economico con scelte discrezionali sull’impiego di risorse pubbliche, riservate al legislatore, la Corte tende a dichiarare l’inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito della presunta discriminazione.

Domande e risposte

Le lavoratrici a termine hanno ottenuto l’esonero contributivo?

No. La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi l’esclusione prevista dalla legge è rimasta, senza che la Corte abbia deciso nel merito.

Perché la Corte non ha esteso il beneficio?

Perché ampliare la platea dei beneficiari avrebbe richiesto scelte di spesa discrezionali, riservate al legislatore e non alla Corte.

La questione della discriminazione è chiusa?

No, sul piano sostanziale resta aperta: l’inammissibilità non significa che la disciplina sia stata giudicata legittima nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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