Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 105/2025 – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

    Con la sentenza n. 105/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 639 del codice penale, che punisce il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui.

    Di cosa si tratta

    L’art. 639 del codice penale punisce chi deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, una fattispecie che ricomprende, ad esempio, le scritte e i graffiti abusivi su muri e beni pubblici o privati. Negli anni il legislatore ha inasprito la disciplina, prevedendo aggravanti e sanzioni più severe, soprattutto per i beni di interesse storico o artistico e per le condotte recidive. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della legittimità della norma sotto il profilo della proporzionalità del trattamento sanzionatorio e dell’uguaglianza, ritenendo che, in alcune ipotesi, la pena potesse risultare sproporzionata rispetto al disvalore del fatto e alla funzione rieducativa che la pena deve avere. La posta in gioco riguarda l’equilibrio tra la tutela del decoro e dell’integrità dei beni e la necessità che la risposta sanzionatoria sia proporzionata. Per arrivare a una decisione di merito, però, la Corte deve verificare la corretta formulazione delle questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 639 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nonché, quanto al quinto comma dello stesso articolo, in riferimento all’art. 3 Cost. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatrice Maria Rosaria San Giorgio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili sia le questioni relative all’art. 639 cod. pen. (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), sia quella relativa al quinto comma (art. 3 Cost.). La pronuncia non entra nel merito della proporzionalità delle pene: si ferma sui presupposti processuali. La norma resta in vigore.

    Il principio

    Le censure sulla proporzionalità delle sanzioni per il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilità lascia impregiudicata la questione, riproponibile in forma corretta.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 639 del codice penale?

    Punisce il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui, come le scritte e i graffiti abusivi su beni mobili e immobili di altri.

    La Corte ha ridotto le pene per i graffiti abusivi?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: il trattamento sanzionatorio resta quello vigente.

    Cosa significa che la pena deve essere proporzionata?

    Significa che la sanzione deve essere adeguata alla gravità del fatto e tendere alla rieducazione (art. 27, terzo comma, Cost.); è il profilo che il giudice aveva sollevato, ma non esaminato nel merito.

    La questione potrà tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio sì, se riproposta correttamente in un altro giudizio.

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  • Corte cost. n. 95/2026 – Rinvio del giudizio a nuovo ruolo

    Con l’ordinanza n. 95/2026 la Corte costituzionale ha rinviato a nuovo ruolo la trattazione di un giudizio di legittimita costituzionale, senza deciderlo nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il rinvio a nuovo ruolo e una decisione con cui la Corte rimanda la trattazione di una causa a una data successiva, non ancora fissata. Puo dipendere da diverse esigenze: l’attesa dell’esito di un altro giudizio collegato, sviluppi normativi in corso, o ragioni di opportunita processuale. Non e una pronuncia sul merito: la questione di legittimita costituzionale resta aperta e verra trattata in un secondo momento. Questo tipo di ordinanza e utile per comprendere come la Corte gestisce i tempi del suo lavoro, soprattutto quando una questione si intreccia con altre vicende ancora da definire. Per chi attende la decisione, il rinvio significa semplicemente che la risposta nel merito arrivera piu avanti, una volta maturate le condizioni per deciderla.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nel corso di un giudizio di legittimita costituzionale, che richiamava tra i parametri gli artt. 3, 24, 111, 112 e 117 della Costituzione, sono emerse ragioni che hanno indotto la Corte a rinviare la trattazione anziche deciderla immediatamente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rinviato il giudizio a nuovo ruolo. Non ha quindi deciso nel merito la questione di legittimita costituzionale, la cui trattazione e rimandata a una data successiva.

    Il principio

    Il rinvio a nuovo ruolo non decide la questione: rimanda la trattazione a un momento successivo, quando saranno maturate le condizioni per la decisione di merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa rinvio a nuovo ruolo?

    Significa che la Corte rimanda la trattazione della causa a una data successiva, non ancora fissata. La questione resta pendente e sara decisa piu avanti, senza che il rinvio anticipi alcun esito.

    La norma in discussione e stata giudicata?

    No. Con il rinvio la Corte non si pronuncia ne sulla legittimita ne sull’illegittimita della norma: la questione di merito resta aperta.

    Perche la Corte rinvia un giudizio?

    Per diverse ragioni: attendere l’esito di un giudizio collegato, sviluppi normativi in corso o esigenze di trattazione. Sono valutazioni di opportunita che riguardano l’organizzazione del lavoro della Corte.

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  • Corte cost. n. 101/2026 – Ammissibilita di interventi e memorie nel giudizio costituzionale

    Con l’ordinanza n. 101/2026 la Corte costituzionale ha deciso sull’ammissibilita di vari interventi e memorie in un giudizio di legittimita costituzionale, ammettendone alcuni e respingendone altri.

    Di cosa si tratta

    Prima di decidere nel merito una questione costituzionale di particolare rilievo, la Corte deve spesso regolare la partecipazione dei numerosi soggetti che chiedono di intervenire o di depositare memorie. Questa ordinanza fa proprio questo: distingue tra gli interventi ammissibili, perche sorretti da un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione, e quelli inammissibili. La Corte ha inoltre fissato un termine agli intervenienti ammessi per depositare le loro memorie. Si tratta di una decisione interlocutoria, che organizza il giudizio in vista della pronuncia di merito. Per chi segue queste vicende e utile sapere che la fase preliminare sugli interventi puo essere complessa quando la questione tocca diritti sentiti da molti: la Corte filtra le partecipazioni per garantire un processo ordinato e centrato sulle posizioni effettivamente rilevanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    In un giudizio di legittimita costituzionale, riferito anche ad ambiti che toccano gli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, numerosi soggetti avevano chiesto di intervenire e avevano depositato memorie. La Corte e stata chiamata a regolare l’ammissibilita di tali interventi e atti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibili alcuni interventi e inammissibili altri, ha dichiarato inammissibili alcune memorie e ha assegnato agli intervenienti ammessi un termine per il deposito di ulteriori memorie. La decisione e interlocutoria e prepara la successiva pronuncia di merito.

    Il principio

    Nei giudizi costituzionali di ampio rilievo la Corte regola in via preliminare la partecipazione dei terzi, ammettendo solo chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso e organizzando il deposito delle memorie.

    Domande e risposte

    Perche la Corte distingue tra interventi ammissibili e inammissibili?

    Perche solo chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione puo partecipare al giudizio costituzionale. Gli altri interventi vengono dichiarati inammissibili per mantenere il processo ordinato e mirato.

    Cosa decide questa ordinanza?

    Decide chi puo partecipare al giudizio e con quali tempi depositare le memorie. Non risolve la questione di legittimita costituzionale, che sara oggetto di una pronuncia di merito successiva.

    Cosa significa che e una decisione interlocutoria?

    Significa che e una decisione presa nel corso del processo, che ne organizza lo svolgimento senza chiuderlo. Serve a preparare la decisione finale sul merito della questione.

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  • Corte cost. n. 102/2026 – Interventi dei cittadini all’estero: ammissibilita e limiti

    Con l’ordinanza n. 102/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di un’associazione e di alcuni privati in giudizi di legittimita costituzionale, senza deciderne il merito.

    Di cosa si tratta

    Questa ordinanza riguarda la partecipazione di terzi a piu giudizi di legittimita costituzionale, tra cui interventi proposti da un’associazione di italiani all’estero e da alcuni privati. La Corte, come di consueto, ha verificato se questi soggetti fossero titolari dell’interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione, che e la condizione richiesta per ammettere l’intervento di terzi nel processo costituzionale. La pronuncia e di tipo interlocutorio: non decide le questioni di legittimita sollevate, ma definisce chi puo prendere parte ai giudizi. Decisioni come questa sono frequenti quando una questione costituzionale ha ampia risonanza e diversi soggetti chiedono di farsi sentire davanti alla Corte; il filtro serve a preservare la natura del giudizio, che resta centrato sulle parti legittimate.

    La questione di legittimità costituzionale

    In piu giudizi di legittimita costituzionale, riuniti davanti alla Corte, erano stati proposti interventi da un’associazione di italiani all’estero e da alcuni privati. La Corte e stata chiamata a valutare l’ammissibilita di tali interventi secondo le regole sulla partecipazione di terzi.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dall’associazione e dai privati. La decisione riguarda solo la loro partecipazione: le questioni di legittimita costituzionale proseguono e saranno decise separatamente.

    Il principio

    Anche le associazioni e i privati, per intervenire nel giudizio costituzionale, devono essere titolari di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: in mancanza, l’intervento e inammissibile.

    Domande e risposte

    Un’associazione puo intervenire davanti alla Corte costituzionale?

    Solo se titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione, e non di un interesse generico o di rappresentanza diffusa. In questo caso la Corte ha ritenuto mancante tale presupposto e ha dichiarato inammissibili gli interventi.

    La Corte ha deciso le questioni di costituzionalita?

    No. Questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilita degli interventi. Le questioni di legittimita costituzionale restano da decidere con pronunce separate.

    Perche tanti soggetti chiedono di intervenire?

    Perche alcune questioni costituzionali hanno forte rilievo sociale o politico. Il filtro sull’ammissibilita serve a evitare che il giudizio si trasformi in una sede aperta a chiunque, mantenendolo concentrato sulle parti legittimate.

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  • Corte cost. n. 106/2025 – Legge regionale Calabria sulla forestazione e ricorso dello Stato

    Con la sentenza n. 106/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dallo Stato contro la legge della Regione Calabria n. 27 del 2024 in materia di forestazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria ha approvato una legge che modifica la propria disciplina in materia di forestazione, settore che coinvolge la gestione del patrimonio boschivo, gli interventi di rimboschimento e il personale impiegato in queste attività. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato due disposizioni di quella legge, ritenendo che la Regione avesse invaso ambiti riservati allo Stato, in particolare in materia di ordinamento civile (cioè i rapporti di lavoro, riservati alla competenza statale) e di principi di coordinamento. I conflitti tra Stato e Regioni sulla forestazione sono frequenti perché in questo campo si intrecciano competenze regionali (agricoltura, foreste) e statali (ordinamento civile dei rapporti di lavoro). La posta in gioco riguarda chi può dettare le regole su determinati aspetti dell’attività forestale e del relativo personale. Anche qui, però, la Corte ha dovuto preliminarmente verificare che il ricorso statale fosse formulato in modo adeguato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge reg. Calabria n. 27 del 2024 in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione (uguaglianza, ordinamento civile e coordinamento). Si è costituita la Regione Calabria; relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non stabilisce se la legge calabrese sulla forestazione sia legittima: si arresta sui presupposti del ricorso, senza esaminare nel merito il riparto di competenze tra Stato e Regione. La legge regionale resta in vigore.

    Il principio

    Il ricorso statale contro una legge regionale deve indicare con precisione le ragioni della pretesa illegittimità: in difetto, la Corte dichiara l’inammissibilità senza pronunciarsi sul merito del conflitto di competenze.

    Domande e risposte

    La legge calabrese sulla forestazione è stata annullata?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la legge regionale resta in vigore.

    Cosa contestava lo Stato?

    Riteneva che alcune disposizioni invadessero ambiti riservati alla competenza statale, in particolare l’ordinamento civile (art. 117, comma 2, lettera l, Cost.).

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché il ricorso non presentava i requisiti necessari a consentire l’esame del contenuto delle censure, da cui l’inammissibilità.

    Lo Stato può tornare a contestare la materia?

    L’inammissibilità riguarda quel ricorso; restano salve eventuali future iniziative su atti normativi successivi, nei limiti dell’ordinamento.

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  • Corte cost. n. 107/2025 – Evasione e procurata inosservanza di pena

    Con la sentenza n. 107/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 385, terzo comma, del codice penale, in materia di evasione, sollevata in riferimento al principio di legalità penale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 385 del codice penale punisce il delitto di evasione, cioè la condotta di chi, essendo legalmente arrestato o detenuto, si sottrae allo stato di restrizione. Il terzo comma disciplina specifiche ipotesi e aggravamenti collegati alle modalità della condotta. Il Tribunale di Pisa, in un procedimento penale, ha dubitato che questa disposizione fosse formulata in modo sufficientemente chiaro e determinato, in contrasto con l’art. 25 della Costituzione, che pone il principio di legalità in materia penale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che descriva con precisione il fatto di reato. La posta in gioco riguarda un principio cardine del diritto penale, la “tassatività” della norma incriminatrice: una fattispecie troppo vaga rischia di lasciare al giudice un margine eccessivo nel decidere cosa sia punibile, con pregiudizio per la certezza del diritto e per la libertà personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pisa, sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 385, terzo comma, cod. pen. in riferimento all’art. 25 della Costituzione (principio di legalità e determinatezza della fattispecie penale). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Filippo Patroni Griffi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione sull’evasione non viola il principio di legalità penale: il suo contenuto è sufficientemente determinato e consente di individuare con chiarezza le condotte punibili, senza lasciare al giudice una discrezionalità incompatibile con l’art. 25 Cost.

    Il principio

    L’art. 385, terzo comma, cod. pen. rispetta il principio di legalità e determinatezza: la fattispecie di evasione è descritta in modo sufficientemente preciso da garantire la prevedibilità della sanzione, senza violare l’art. 25 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa punisce il reato di evasione?

    Punisce chi, trovandosi legalmente in stato di arresto o di detenzione, si sottrae a tale condizione; l’art. 385 cod. pen. ne disciplina forme e aggravanti.

    Cosa significa principio di legalità penale?

    È il principio, sancito dall’art. 25 Cost., per cui si può essere puniti solo in base a una legge precedente al fatto, che descriva con chiarezza il reato e la pena.

    La Corte ha cambiato la disciplina dell’evasione?

    No. La questione è stata respinta: l’art. 385, terzo comma, cod. pen. resta in vigore così com’è.

    Perché la norma è stata ritenuta sufficientemente determinata?

    Perché consente di individuare in modo chiaro le condotte punibili, senza affidare al giudice una scelta arbitraria su ciò che costituisce reato.

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  • Corte cost. n. 108/2025 – Antenne di telefonia e poteri dei Comuni in Molise

    Con la sentenza n. 108/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Molise n. 20 del 2006 sull’inquinamento elettromagnetico, annullando un limite ai poteri comunali ma salvandone un altro.

    Di cosa si tratta

    L’installazione di antenne per la telefonia mobile e per le trasmissioni radiotelevisive è da sempre terreno di tensione tra l’interesse alla diffusione delle reti e le preoccupazioni delle comunità per i campi elettromagnetici. La legge della Regione Molise n. 20 del 2006 ha dettato norme per tutelare la popolazione dall’inquinamento elettromagnetico, attribuendo ai Comuni alcuni poteri di disciplina nella localizzazione degli impianti. La cornice nazionale, però, è fissata dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla legge quadro statale: lo Stato stabilisce i limiti di esposizione e i principi, mentre Regioni e Comuni possono intervenire solo entro spazi ben definiti. In una controversia tra Wind Tre e il Comune di Campobasso, davanti al Consiglio di Stato, è emerso il dubbio che alcune previsioni regionali eccedessero questi limiti, di fatto consentendo ai Comuni divieti o vincoli non ammessi. La posta in gioco riguarda l’equilibrio tra lo sviluppo delle reti di telecomunicazione e i poteri locali di governo del territorio in materia di antenne.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha impugnato l’art. 5, comma 3, lettere d) ed e), della legge reg. Molise n. 20 del 2006 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003). Erano costituite Wind Tre spa e il Comune di Campobasso, con intervento della Regione Molise; relatore Marco D’Alberti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lettera e), della legge reg. Molise n. 20 del 2006. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa alla lettera d) del medesimo comma. Una delle previsioni regionali eccedeva quindi gli spazi consentiti dalla cornice statale, mentre l’altra è stata ritenuta compatibile.

    Il principio

    Le Regioni e i Comuni possono disciplinare la localizzazione delle antenne solo nei limiti fissati dalla legislazione statale sulle comunicazioni elettroniche: previsioni che si traducono in vincoli o divieti non consentiti dalla cornice statale sono incostituzionali per violazione del riparto di competenze.

    Domande e risposte

    I Comuni possono vietare le antenne dove vogliono?

    No. Possono regolare la localizzazione degli impianti solo entro i limiti della legge statale; divieti generalizzati o vincoli non ammessi eccedono le loro competenze.

    Cosa è stato annullato della legge molisana?

    La lettera e) dell’art. 5, comma 3, perché contrastante con la cornice statale; la lettera d), invece, è stata ritenuta legittima.

    Chi fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici?

    Lo Stato, attraverso la normativa quadro e il Codice delle comunicazioni elettroniche: a livello locale non si possono introdurre limiti diversi mascherati da regole urbanistiche.

    Perché la questione era arrivata davanti al Consiglio di Stato?

    Da una lite tra un operatore di telefonia (Wind Tre) e il Comune di Campobasso sull’installazione di impianti, nel cui ambito è stata sollevata la questione di costituzionalità.

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  • Corte cost. n. 104/2026 – Restituzione degli atti ai giudici rimettenti

    Con l’ordinanza n. 104/2026 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici che avevano sollevato le questioni, senza deciderle nel merito.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice solleva una questione di legittimita costituzionale, sospende il processo e invia gli atti alla Corte. Puo accadere, pero, che nel frattempo il quadro normativo cambi (ad esempio per una nuova legge o per una modifica della disposizione censurata) o che mutino i presupposti della questione. In questi casi la Corte non decide nel merito, ma restituisce gli atti al giudice rimettente, affinche valuti se la questione sia ancora rilevante e attuale alla luce della situazione sopravvenuta. Si tratta di una pronuncia processuale, frequente e fisiologica nel giudizio costituzionale. Per chi segue queste decisioni e utile sapere che la restituzione degli atti non significa che la norma sia legittima o illegittima: significa solo che spetta al giudice riesaminare la questione prima di un’eventuale nuova rimessione alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Piu giudici avevano sollevato questioni di legittimita costituzionale, poi riunite davanti alla Corte. Nel corso del giudizio sono emersi elementi che imponevano una nuova valutazione da parte dei giudici rimettenti, prima di una decisione nel merito da parte della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Non ha quindi deciso nel merito le questioni: spettera ai giudici riesaminarle alla luce della situazione sopravvenuta ed eventualmente riproporle.

    Il principio

    Quando mutano il quadro normativo o i presupposti della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perche ne rivaluti la rilevanza e l’attualita: la restituzione non equivale a una decisione sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa restituzione degli atti?

    Significa che la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, di solito perche e cambiato il quadro normativo o sono mutati i presupposti. Il giudice dovra rivalutare se la questione sia ancora rilevante e attuale.

    La norma e stata dichiarata legittima o illegittima?

    Ne l’una ne l’altra. Con la restituzione degli atti la Corte non si pronuncia sul merito: la sorte della norma resta impregiudicata, in attesa di un’eventuale nuova rimessione.

    Cosa puo fare ora il giudice rimettente?

    Riesaminare la questione alla luce della situazione sopravvenuta. Se la ritiene ancora rilevante e non manifestamente infondata, puo sollevarla nuovamente; altrimenti prosegue il processo applicando la norma.

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  • Corte cost. n. 109/2025 – Controllo giudiziario antimafia e informazione interdittiva

    Con la sentenza n. 109/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia: la sospensione degli effetti dell’interdittiva, ottenuta con il controllo giudiziario concluso positivamente, deve durare fino alla definizione dell’aggiornamento del provvedimento interdittivo.

    Di cosa si tratta

    L’informazione antimafia interdittiva è il provvedimento con cui il prefetto, in presenza di indizi di infiltrazione mafiosa, impedisce a un’impresa di lavorare con la pubblica amministrazione (appalti, concessioni, contributi). Per evitare la “morte economica” dell’azienda, il codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) prevede all’art. 34-bis il controllo giudiziario: un percorso di bonifica sotto la supervisione del tribunale che, durante il suo svolgimento, sospende gli effetti dell’interdittiva. Il problema è cosa accade quando il controllo si conclude con esito positivo: la norma non chiariva fino a quando durasse la sospensione, lasciando l’impresa in un limbo nel periodo in cui il prefetto deve riesaminare e aggiornare l’interdittiva. In una controversia tra un’impresa e l’ANAS, davanti al TAR Calabria, è emerso che questo vuoto poteva vanificare i risultati della bonifica, rimettendo subito in vigore l’interdittiva prima ancora che il prefetto valutasse la nuova situazione. La posta in gioco riguarda la sopravvivenza economica di imprese che hanno completato con successo il percorso di risanamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, ha impugnato l’art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’interdittiva, derivante dall’ammissione al controllo giudiziario, prosegua, in caso di esito positivo, fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva (art. 91, comma 5, cod. antimafia). Erano costituite l’impresa e l’ANAS; relatore Filippo Patroni Griffi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva, una volta concluso positivamente il controllo giudiziario, si protragga fino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo. Si colma così il vuoto che esponeva l’impresa risanata al ritorno immediato degli effetti interdittivi.

    Il principio

    L’impresa che ha completato con successo il controllo giudiziario non può vedere riattivata l’interdittiva prima che il prefetto abbia aggiornato il provvedimento: la sospensione dei suoi effetti deve coprire anche il tempo necessario al riesame, per non vanificare il percorso di bonifica.

    Domande e risposte

    Cos’è l’informazione antimafia interdittiva?

    È il provvedimento prefettizio che, in presenza di rischio di infiltrazione mafiosa, impedisce all’impresa di stipulare contratti e ottenere benefici dalla pubblica amministrazione.

    Che funzione ha il controllo giudiziario?

    È un percorso di risanamento sotto la vigilanza del tribunale che sospende gli effetti dell’interdittiva, per consentire all’impresa di proseguire l’attività mentre si bonifica.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Se il controllo si chiude positivamente, la sospensione dell’interdittiva continua fino a quando il prefetto non ha definito l’aggiornamento del provvedimento: l’impresa non torna automaticamente sotto interdizione.

    L’interdittiva viene cancellata?

    No. La sentenza non elimina l’interdittiva: garantisce solo che i suoi effetti restino sospesi fino al riesame prefettizio dopo un controllo giudiziario positivo.

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  • Corte cost. n. 112/2026 – Inammissibilita di un intervento nel giudizio di Firenze

    Con l’ordinanza n. 112/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di alcuni terzi in un giudizio di legittimita costituzionale promosso dal Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    Questa ordinanza, come altre simili, riguarda la partecipazione di terzi al processo costituzionale. La questione di legittimita era stata sollevata dal Tribunale di Firenze nel corso di un giudizio; alcuni soggetti avevano chiesto di intervenire davanti alla Corte. La Corte applica un criterio costante: l’intervento e ammesso solo a chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dall’esito della questione, non a chi vanta un interesse generico o riflesso. Si tratta di una decisione interlocutoria, che non risolve la questione di costituzionalita ma definisce soltanto chi puo prendere parte al giudizio. Conoscere questo meccanismo aiuta a leggere correttamente le pronunce della Corte: non tutte decidono il merito, molte regolano lo svolgimento del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nel giudizio di legittimita costituzionale promosso dal Tribunale di Firenze, alcuni soggetti avevano chiesto di intervenire. La Corte e stata chiamata a valutare l’ammissibilita di tali interventi, secondo le regole sulla partecipazione di terzi al processo costituzionale. Tra i parametri della questione principale figurava l’art. 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dai terzi nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze. La decisione riguarda solo la loro partecipazione: la questione principale prosegue e sara decisa separatamente.

    Il principio

    L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale e ammesso solo a chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: diversamente l’intervento e inammissibile.

    Domande e risposte

    La questione sollevata da Firenze e stata decisa?

    No. Questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilita degli interventi di terzi. La questione di legittimita costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze resta da decidere con una pronuncia separata.

    Perche l’intervento e stato dichiarato inammissibile?

    Perche i soggetti che chiedevano di intervenire non risultavano titolari di quell’interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione che la Corte richiede per ammettere la partecipazione di terzi al giudizio.

    Questo influisce sull’esito della causa di Firenze?

    No. La partecipazione o meno dei terzi non incide sul merito della questione, che la Corte esaminera autonomamente sulla base degli atti delle parti legittimate.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 113/2026 – Inammissibilita di un intervento di terzi

    Con l’ordinanza n. 113/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di alcuni terzi in un giudizio di legittimita costituzionale, senza decidere il merito della questione principale.

    Di cosa si tratta

    Davanti alla Corte costituzionale possono chiedere di intervenire anche soggetti diversi dalle parti del processo da cui nasce la questione. La Corte, pero, ammette questi interventi solo a condizioni rigorose: il terzo deve essere titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione, e non un interesse generico o di mero fatto. Questa ordinanza riguarda proprio quel filtro preliminare: la Corte ha valutato se alcuni soggetti potessero partecipare al giudizio e ha concluso in senso negativo. Si tratta di una decisione interlocutoria, cioe presa nel corso del processo costituzionale, che non chiude la causa principale ma definisce solo chi vi puo prendere parte. Per capire la portata di queste pronunce e utile sapere che servono a tenere il giudizio costituzionale concentrato sulle parti effettivamente legittimate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nel corso di un giudizio di legittimita costituzionale, alcuni soggetti terzi avevano chiesto di intervenire. La Corte e stata quindi chiamata a valutare l’ammissibilita di tali interventi, secondo le regole che disciplinano la partecipazione di terzi al processo costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dai terzi. La decisione riguarda solo la loro partecipazione al giudizio: la questione di legittimita costituzionale principale prosegue il suo corso e sara decisa separatamente.

    Il principio

    L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale e ammesso solo a chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: in assenza di tale presupposto l’intervento e inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi puo intervenire in un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

    Di regola le parti del processo da cui nasce la questione. I terzi sono ammessi solo se titolari di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione, non di un interesse generico. In mancanza, l’intervento e dichiarato inammissibile.

    Questa ordinanza decide la questione di costituzionalita?

    No. E una decisione interlocutoria che riguarda solo la partecipazione dei terzi. La questione principale di legittimita costituzionale resta da decidere ed e oggetto di una pronuncia separata.

    Perche la Corte e severa sugli interventi dei terzi?

    Per mantenere il giudizio costituzionale concentrato sulle parti effettivamente legittimate ed evitare che si trasformi in una sede aperta a chiunque, a tutela dell’ordinato svolgimento del processo.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 70/2026 – Edilizia residenziale pubblica e requisito di residenza in Friuli-Venezia Giulia

    Con la sentenza n. 70/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito di cinque anni di residenza per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica previsto da una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, sollevato dal TAR del Friuli.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 subordinava l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Il TAR del Friuli-Venezia Giulia, in una causa tra una persona residente in Italia dal 1990 e l’azienda per l’edilizia residenziale (ATER) di Pordenone, ha dubitato della legittimità di questo requisito in riferimento al principio di eguaglianza. Il tema è ricorrente: i requisiti di residenza prolungata per accedere ai servizi sociali rischiano di discriminare chi ha effettivo bisogno ma risiede da meno tempo. La Corte ha accolto la questione, dichiarando illegittimo il requisito di anzianità di residenza, e ne ha esteso in via consequenziale la portata al testo della disposizione modificato da una legge regionale successiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 nella parte in cui imponeva, quale requisito minimo per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata, cinque anni di residenza nel territorio regionale negli otto anni precedenti; in via consequenziale ha esteso l’illegittimità al testo modificato dalla legge reg. n. 8 del 2024.

    Il principio

    Il requisito di una residenza pluriennale per accedere all’edilizia residenziale pubblica viola il principio di eguaglianza, perché non è ragionevolmente collegato allo stato di bisogno che la misura intende soddisfare.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi chiede un alloggio popolare in Friuli?

    Non gli può più essere richiesto il requisito dei cinque anni di residenza nel territorio regionale: la condizione è stata dichiarata illegittima.

    Perché il requisito di residenza era incostituzionale?

    Perché non era ragionevolmente collegato allo stato di bisogno, finendo per escludere chi ha effettivo bisogno ma risiede da meno tempo.

    La pronuncia vale solo per il testo originario della legge?

    No. La Corte ha esteso in via consequenziale l’illegittimità anche al testo modificato da una legge regionale successiva.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, unico parametro: il requisito di residenza prolungata è stato ritenuto irragionevole e discriminatorio.
    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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