Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 164/2025 – Contributi per il sisma 2012 e prodotti DOP-IGP

    Con la sentenza n. 164/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sui contributi per i danni del terremoto del 2012 in Emilia, riservati ai soli prodotti DOP e IGP in fase di maturazione o stoccaggio.

    Di cosa si tratta

    Dopo il terremoto che nel maggio 2012 colpì le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, lo Stato previde contributi per risarcire i danni alle attività agricole. Una specifica disposizione (art. 3, comma 1, lettera b-bis, del d.l. n. 74 del 2012) limitava però i contributi per i prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio ai soli prodotti a denominazione protetta, DOP e IGP. Un’azienda agricola lombarda, che aveva ottenuto un contributo inferiore al richiesto proprio perché il suo prodotto in maturazione non rientrava tra quelli protetti, ha contestato questa esclusione. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere l’appello, ha dubitato che fosse ragionevole distinguere tra prodotti DOP/IGP e altri prodotti agricoli colpiti dallo stesso evento sismico. In gioco c’era la parità di trattamento tra produttori danneggiati e la libertà di iniziativa economica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato la questione sull’art. 3, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 74 del 2012, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento tra i produttori e una compressione della libertà di impresa, per il fatto che i contributi per i prodotti in maturazione o stoccaggio fossero riservati ai soli DOP e IGP.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. La scelta del legislatore di concentrare i contributi sui prodotti DOP e IGP rientra nella discrezionalità di cui dispone nel distribuire risorse pubbliche limitate, in funzione del particolare valore e della vulnerabilità di quelle produzioni: non è una distinzione arbitraria e non lede la libertà di iniziativa economica.

    Il principio

    Nell’allocazione di contributi pubblici per calamità, il legislatore può ragionevolmente privilegiare categorie di prodotti dotate di particolare rilievo, come le produzioni a denominazione protetta, senza violare il principio di eguaglianza né la libertà di impresa.

    Domande e risposte

    Perché solo i prodotti DOP e IGP ricevevano i contributi?

    La norma riservava a quelle produzioni i contributi per i prodotti in maturazione o stoccaggio: una scelta che la Corte ha ritenuto rientrare nella discrezionalità del legislatore, dato il valore di quelle filiere.

    Gli altri agricoltori sono stati discriminati?

    No, secondo la Corte: la distinzione non è arbitraria e risponde a una ragionevole scelta di destinazione di risorse pubbliche limitate.

    Questa decisione vale solo per il terremoto del 2012?

    Riguarda quella specifica normativa, ma il principio sulla discrezionalità nell’allocazione dei contributi è di portata generale.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 165/2025 – Trattamento economico del personale regionale e restituzione atti

    Con la sentenza n. 165/2025 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti, senza decidere nel merito le questioni sul trattamento economico del personale del Consiglio regionale della Campania, per la sopravvenuta modifica del quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Una legge della Regione Campania aveva introdotto, per il personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, un unico “emolumento onnicomprensivo” sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio: produttività, qualità delle prestazioni, lavoro straordinario, indennità di funzione. In sostanza, la Regione fissava per legge un aspetto della retribuzione che di norma spetta alla contrattazione collettiva. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, durante il giudizio di parificazione del rendiconto regionale (cioè la verifica dei conti della Regione), ha dubitato della legittimità di questa scelta, ritenendo che il legislatore regionale avesse invaso un campo riservato allo Stato e alla contrattazione collettiva. La questione tocca i limiti del potere delle Regioni di disciplinare la retribuzione del proprio personale e il rispetto dell’ordinamento civile, materia di competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha sollevato la questione sull’art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge reg. Campania n. 1 del 2012, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), 119, primo comma, e 136 della Costituzione, lamentando in particolare l’invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte non è entrata nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti rimettente. Questo accade quando, dopo l’ordinanza di rimessione, mutano le norme rilevanti o il contesto: il giudice deve allora rivalutare se le questioni siano ancora rilevanti e attuali alla luce della situazione sopravvenuta, prima di un’eventuale nuova rimessione.

    Il principio

    Quando il quadro normativo cambia dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte restituisce gli atti al giudice perché verifichi nuovamente la rilevanza delle questioni: è un esito processuale, non una decisione sul merito della legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    La legge campana è stata dichiarata illegittima?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: ha restituito gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, senza pronunciarsi sulla legittimità della norma.

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    È una decisione di carattere processuale: la Corte rimanda il fascicolo al giudice rimettente perché riconsideri la questione alla luce dei cambiamenti normativi intervenuti.

    Può una Regione fissare per legge la retribuzione del proprio personale?

    La materia tocca l’ordinamento civile, riservato allo Stato, e i limiti della contrattazione collettiva: era proprio il punto in discussione, ma la Corte qui non lo ha deciso.

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  • Corte cost. n. 71/2026 – Diritti UE dei giudici di pace dopo la conferma

    Con la sentenza n. 71/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che faceva perdere ai magistrati onorari, una volta confermati, i diritti garantiti dall’Unione europea su ferie retribuite, previdenza e assistenza.

    Di cosa si tratta

    I giudici di pace e gli altri magistrati onorari hanno svolto per anni funzioni giudiziarie senza le tutele del lavoro dipendente. La riforma della magistratura onoraria del 2017, modificata dalla legge di bilancio 2022, ha previsto una procedura di conferma in servizio: ma chi la superava, in base alla norma, doveva rinunciare ai diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione europea in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza. Il caso nasce dal contenzioso tra alcuni magistrati onorari e il Ministero della giustizia, deciso in appello dal Consiglio di Stato, che ha sollevato la questione. Il punto e netto: condizionare la stabilizzazione alla rinuncia a diritti di fonte europea pone chi lavora di fronte a una scelta tra il posto e tutele che gli spettano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017, come sostituito dalla legge di bilancio 2022, per contrasto con numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 11, 24, 97, 102, 106 e 111 della Costituzione, nella parte in cui faceva conseguire alla conferma in servizio la rinuncia ai diritti UE su ferie, previdenza e assistenza. A sollevare la questione e stato il Consiglio di Stato, sezione settima.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017 nella parte in cui fa conseguire al superamento delle procedure di conferma la rinuncia ai diritti conferiti dall’Unione europea quanto a ferie retribuite, previdenza e assistenza.

    Il principio

    La stabilizzazione del magistrato onorario non puo essere subordinata alla rinuncia ai diritti riconosciuti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza.

    Domande e risposte

    Chi riguarda concretamente questa sentenza?

    I magistrati onorari (tra cui i giudici di pace) che hanno avuto accesso alla procedura di conferma in servizio e che, in base alla norma censurata, avrebbero dovuto rinunciare a ferie retribuite, previdenza e assistenza di fonte europea.

    Perche entra in gioco il diritto dell’Unione europea?

    Perche quelle tutele derivano da norme UE che gli Stati devono rispettare. Subordinare la conferma alla rinuncia a tali diritti, secondo la Corte, contrastava anche con i vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione.

    Chi ha gia firmato la rinuncia perde comunque i diritti?

    La declaratoria di illegittimita rimuove il fondamento normativo della rinuncia. Le conseguenze concrete sulle singole posizioni andranno fatte valere nelle sedi competenti con l’assistenza di un legale.

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  • Corte cost. n. 72/2026 – Recidiva e riparazione del danno: il giudice riacquista discrezionalita

    Con la sentenza n. 72/2026 la Corte costituzionale ha rimosso il divieto per il giudice di far prevalere l’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata, restituendogli il potere di valutare il caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Nel diritto penale, quando in un reato concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice opera un bilanciamento per stabilire quali prevalgano. L’art. 69, quarto comma, del codice penale vietava pero al giudice di far prevalere alcune attenuanti sulla recidiva reiterata, cioe sull’aggravante di chi ha gia commesso piu reati. Tra queste attenuanti bloccate c’era quella prevista per chi ripara integralmente il danno prima del giudizio. Il caso nasce da un imputato recidivo che aveva risarcito completamente la vittima: il divieto impediva al giudice di valorizzare quella condotta riparatoria. La Corte ha affrontato un dubbio ricorrente: irrigidire il bilanciamento con automatismi puo impedire che la pena sia davvero proporzionata al fatto e alla persona, sacrificando anche l’interesse della vittima a essere risarcita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 111 della Costituzione, nella parte in cui vietava di far prevalere l’attenuante della riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.). A sollevare la questione e stato il Tribunale di Ragusa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata. Ha invece dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 111 Cost. Cade cosi l’automatismo: il giudice torna a poter far prevalere quell’attenuante secondo la valutazione del caso.

    Il principio

    Gli automatismi che impediscono al giudice di far prevalere l’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva sono illegittimi: la pena deve poter essere proporzionata al fatto concreto e va valorizzata la condotta di chi risarcisce la vittima.

    Domande e risposte

    La recidiva non conta piu nulla?

    Conta ancora: resta un’aggravante. Cambia il fatto che il giudice non e piu obbligato a farla sempre prevalere su quella specifica attenuante, ma puo bilanciare le due circostanze in base al caso concreto.

    Perche conta che il danno sia stato riparato?

    Perche premiare chi risarcisce integralmente la vittima incentiva condotte riparatorie e risponde alla funzione rieducativa della pena. Il divieto assoluto, invece, rendeva indifferente il fatto di aver risarcito o meno.

    Questa pronuncia si applica ai processi gia conclusi?

    Per i processi non ancora definitivi il giudice applica il nuovo assetto. Per le condanne definitive gli effetti vanno valutati dal giudice dell’esecuzione nei limiti previsti; serve una valutazione legale individuale.

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  • Corte cost. n. 166/2025 – Confisca allargata e piccolo spaccio di droga

    Con la sentenza n. 166/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi precisati in motivazione, le questioni sulla confisca allargata estesa al piccolo spaccio di droga, salvando la norma con un’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta confisca “allargata” (art. 240-bis del codice penale) consente di sottrarre al condannato per certi reati anche i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito di cui non sappia giustificare la provenienza, sul presupposto che derivino da attività illecite. Un decreto-legge del 2023 sulla criminalità minorile ha esteso questa misura, attraverso l’art. 85-bis del testo unico stupefacenti, anche all’ipotesi di lieve entità dello spaccio (art. 73, comma 5, del medesimo testo unico), cioè il piccolo spaccio, che la versione precedente della norma escludeva espressamente. Il Tribunale di Firenze, dovendo decidere casi concreti, ha dubitato che fosse ragionevole e proporzionato applicare a un fatto minore una misura ablativa tanto incisiva, pensata per le grandi accumulazioni criminali. Era in gioco l’equilibrio tra l’esigenza di colpire i proventi del traffico di droga e la tutela del diritto di proprietà di chi commette un reato di modesta gravità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con due ordinanze ha censurato l’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato nel 2023, anche in combinato disposto con l’art. 240-bis cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione e, sotto altro profilo, all’art. 42 e all’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU sulla protezione della proprietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, “nei sensi di cui in motivazione”. Ha cioè salvato la norma fornendone un’interpretazione costituzionalmente orientata: la confisca allargata sul piccolo spaccio è applicabile, ma solo entro i limiti ricavabili dal sistema, evitando esiti irragionevoli o sproporzionati. Con questa lettura la disposizione resta compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali invocati.

    Il principio

    L’estensione della confisca allargata al piccolo spaccio non è di per sé incostituzionale, purché venga applicata secondo l’interpretazione conforme indicata dalla Corte, che ne contiene la portata e ne preserva la proporzionalità rispetto al diritto di proprietà.

    Domande e risposte

    Che cos’è la confisca “allargata”?

    È una confisca che colpisce, dopo la condanna per determinati reati, i beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e di provenienza non giustificata, perché presumibilmente frutto di attività illecite.

    Adesso si applica anche al piccolo spaccio?

    Sì, dopo la modifica del 2023, ma la Corte ne ha precisato i limiti applicativi con un’interpretazione costituzionalmente orientata, così da evitare effetti sproporzionati.

    Significa che la norma è stata bocciata?

    No. Le questioni sono state dichiarate non fondate: la norma resta in vigore, va però applicata nel senso indicato dalla Corte.

    Perché si parla di diritto di proprietà?

    Perché la confisca incide sul patrimonio del condannato; per questo è stato invocato anche l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che tutela il diritto di proprietà.

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  • Corte cost. n. 167/2025 – Rivalutazione delle pensioni e “prelievo tributario”

    Con la sentenza n. 167/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul “raffreddamento” della rivalutazione delle pensioni introdotto dalla legge di bilancio 2023, confermando che la misura non è un tributo mascherato.

    Di cosa si tratta

    La rivalutazione (o perequazione) automatica adegua ogni anno le pensioni all’andamento dell’inflazione, per non far perdere potere d’acquisto a chi vive di pensione. La legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022) ha previsto, per quell’anno, un adeguamento ridotto rispetto alla regola ordinaria: le pensioni sono comunque aumentate, ma in percentuale più bassa, soprattutto per gli importi più alti. Alcuni ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza, in causa davanti alla Corte dei conti dell’Emilia-Romagna contro l’INPS, hanno contestato questo taglio dell’adeguamento. Il giudice contabile ha allora chiesto alla Corte costituzionale di valutarne la legittimità, sostenendo che si trattasse in sostanza di un prelievo fiscale nascosto, colpendo solo una parte dei pensionati e reiterando nel tempo misure che dovrebbero restare eccezionali. In gioco c’era la tenuta del meccanismo che protegge il valore reale delle pensioni dall’inflazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, ha sollevato la questione sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 in riferimento all’art. 53 Cost. (capacità contributiva ed eguaglianza tributaria) e all’art. 3 Cost. (ragionevolezza e proporzionalità), lamentando un “prelievo coatto” di natura tributaria limitato a una sola categoria di pensionati e la trasformazione di una misura eccezionale in un intervento di fatto permanente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il raffreddamento dell’indicizzazione non è un tributo: non comporta alcuna decurtazione del patrimonio già acquisito dal pensionato, perché la pensione viene comunque aumentata, sia pure in misura ridotta. Mancando una vera sottrazione patrimoniale, viene meno il presupposto stesso della natura tributaria e, con esso, la denuncia di disparità fiscale.

    Il principio

    La riduzione temporanea della percentuale di rivalutazione delle pensioni non equivale a un’imposta: poiché la pensione continua a crescere, sia pure meno, non c’è la decurtazione patrimoniale che caratterizza il prelievo tributario. La Corte ribadisce però l’invito al legislatore alla prudenza nel reiterare misure di questo tipo.

    Domande e risposte

    La mia pensione è stata tagliata da questa misura?

    No. La pensione non viene ridotta: continua ad aumentare per effetto della rivalutazione, ma con una percentuale inferiore a quella ordinaria, in particolare per gli importi più elevati.

    Perché non si tratta di una tassa sulle pensioni?

    Perché manca l’elemento essenziale del tributo, cioè una sottrazione di ricchezza già nelle mani del pensionato. Qui l’importo cresce: cambia solo la misura dell’incremento.

    La Corte aveva già deciso su questo tema?

    Sì. La sentenza richiama la precedente sentenza n. 19 del 2025, che aveva già respinto censure analoghe sollevate da altre sezioni della Corte dei conti.

    Il legislatore può continuare a ridurre la rivalutazione ogni anno?

    La Corte non lo vieta in assoluto, ma invita alla prudenza: la frequente reiterazione di misure di raffreddamento dell’indicizzazione può creare tensioni con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato contro la presunta discriminazione tra pensionati.
    • Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva ed eguaglianza tributaria, parametro centrale della tesi sul “tributo mascherato”.
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  • Corte cost. n. 89/2026 – Imposta di successione e tasso legale minimo sull’usufrutto

    Con la sentenza n. 89/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme sull’imposta di successione e di registro nella parte in cui consentivano di calcolare il valore dell’usufrutto con un saggio di interesse legale inferiore al 2,5 per cento.

    Di cosa si tratta

    Quando si trasferisce un diritto di usufrutto (per esempio per successione o donazione) occorre attribuirgli un valore su cui pagare l’imposta. Quel valore si ottiene applicando il saggio di interesse legale fissato di anno in anno. Quando il tasso legale crolla a livelli bassissimi, come accaduto negli ultimi anni, il valore fiscale dell’usufrutto si gonfia in modo abnorme rispetto alla sua reale consistenza economica, facendo lievitare l’imposta dovuta dall’erede o dal donatario. La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha sollevato la questione nel contenzioso tra Agenzia delle entrate e un contribuente, osservando che agganciare il calcolo a un tasso legale prossimo allo zero produce un prelievo sganciato dalla effettiva capacita contributiva. Per chi eredita o riceve in donazione un usufrutto, la differenza si traduce in imposte sensibilmente piu alte di quanto giustificato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990 (testo unico imposta su successioni e donazioni), nel testo anteriore alla riforma del 2024, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva un saggio legale minimo nel calcolo del valore dell’usufrutto. A sollevare la questione e stata la Corte di cassazione, sezione tributaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 17 del testo unico sulle successioni e donazioni nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore, non possa essere assunto un saggio legale di interesse inferiore al 2,5 per cento. In via consequenziale ha esteso la stessa illegittimita all’art. 46 del testo unico sull’imposta di registro e a ulteriori disposizioni collegate dei testi unici del 2024 e del 2025.

    Il principio

    Nel calcolo del valore dell’usufrutto ai fini delle imposte indirette non puo essere applicato un saggio legale di interesse inferiore al 2,5 per cento: un tasso troppo basso gonfia artificiosamente la base imponibile e viola la capacita contributiva.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in pratica per chi eredita o riceve in donazione un usufrutto?

    Il valore dell’usufrutto su cui si calcola l’imposta non puo piu essere determinato con un tasso legale sotto il 2,5 per cento. In periodi di tassi bassi questo evita che la base imponibile si gonfi e contiene l’imposta dovuta.

    La sentenza vale anche per l’imposta di registro?

    Si. La Corte ha esteso in via consequenziale l’illegittimita all’art. 46 del testo unico sull’imposta di registro e ad altre disposizioni collegate, perche ponevano lo stesso problema di calcolo.

    Chi ha gia pagato con il vecchio criterio puo chiedere il rimborso?

    L’illegittimita apre la strada a possibili rettifiche, ma molto dipende dalla definitivita dell’accertamento e dai termini di decadenza per il rimborso. E un punto da verificare con un professionista fiscale sul singolo caso.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza: un criterio di calcolo che gonfia il valore senza aggancio alla realta e irragionevole.
    • Art. 53 della Costituzione — capacita contributiva: l’imposta deve colpire una ricchezza effettiva, non un valore artificioso.
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  • Corte cost. n. 91/2026 – Pensione di reversibilita alle coppie omosessuali sposate all’estero

    Con la sentenza n. 91/2026 la Corte costituzionale ha riconosciuto la pensione di reversibilita al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero, anche quando il decesso e avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016.

    Di cosa si tratta

    Prima del 2016 in Italia non esisteva alcun istituto che desse rilievo giuridico alle coppie dello stesso sesso. Chi si era sposato all’estero, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso era ammesso, in Italia restava privo di tutele: alla morte del coniuge, il superstite non aveva diritto alla pensione di reversibilita. La legge n. 76 del 2016, che ha introdotto le unioni civili, ha colmato il vuoto solo per il futuro. Il caso nasce da una vicenda in cui l’INPS aveva negato la reversibilita perche il decesso era avvenuto prima dell’entrata in vigore di quella legge. La Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato la questione: e ragionevole che la sorte previdenziale di una persona dipenda dalla data della morte del partner, quando il legame matrimoniale era reale e formalizzato all’estero. Per il superstite la posta in gioco era la fonte stessa di sostentamento dopo la perdita del compagno di vita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939 sulle assicurazioni obbligatorie, nella parte in cui non riconosceva la reversibilita al partner superstite di coppia omosessuale sposata all’estero per i decessi avvenuti prima della legge n. 76 del 2016. I parametri invocati erano gli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione. A sollevare la questione e stata la Corte di cassazione, sezioni unite civili, nella causa tra INPS e il superstite.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilita al partner superstite di coppia omosessuale legata da matrimonio contratto all’estero, quando il decesso si sia verificato prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili.

    Il principio

    Il diritto alla reversibilita non puo essere negato al partner superstite di un matrimonio omosessuale celebrato all’estero solo perche il decesso e anteriore alla legge sulle unioni civili: la tutela previdenziale del legame affettivo formalizzato non puo dipendere dalla data della morte.

    Domande e risposte

    Vale solo per i matrimoni celebrati all’estero?

    La pronuncia riguarda il caso, sottoposto alla Corte, della coppia sposata all’estero. E quella la situazione su cui la Corte si e pronunciata, riconoscendo la reversibilita anche per i decessi anteriori al 2016.

    Cosa cambia per i decessi avvenuti dopo il 2016?

    Per i decessi successivi alla legge sulle unioni civili il quadro era gia regolato da quella normativa. La sentenza interviene proprio sul periodo scoperto, cioe i decessi precedenti.

    Chi si era visto negare la reversibilita puo richiederla ora?

    La dichiarazione di illegittimita rimuove l’ostacolo normativo. La possibilita concreta di ottenere o rideterminare la prestazione dipende dalla situazione individuale e dai termini di legge; conviene rivolgersi a un patronato o a un legale previdenziale.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 108/2026 – Riparazione pecuniaria per reati contro la PA

    Con la sentenza n. 108/2026 la Corte costituzionale ha cancellato la riparazione pecuniaria automatica prevista dall’art. 322-quater del codice penale per i reati di corruzione e affini, perché si traduceva in una seconda confisca della stessa somma.

    Di cosa si tratta

    Chi viene condannato per corruzione subisce gia la confisca del prezzo del reato (la somma indebitamente ricevuta). L’art. 322-quater del codice penale, introdotto nel 2015 e poi modificato nel 2019, imponeva al giudice di ordinare in piu il pagamento, a favore dell’amministrazione danneggiata, di una somma pari proprio a quanto incassato illecitamente. Il caso nasce da un militare della Guardia di finanza condannato per aver ricevuto 5.000 euro durante una verifica fiscale: gli erano stati applicati sia la confisca di 5.000 euro sia altri 5.000 euro di riparazione pecuniaria. La Corte di cassazione, chiamata a decidere il ricorso, ha sospettato che questo doppio prelievo sullo stesso importo fosse irragionevole e contrario al principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione. La questione tocca un nodo concreto: quando lo Stato punisce un reato economico, fin dove puo spingersi nel sottrarre denaro al condannato senza superare il confine tra sanzione e duplicazione punitiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 322-quater del codice penale, nella versione del 2015 e in quella modificata nel 2019, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione (oltre agli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE). A sollevare la questione e stata la Corte di cassazione, sesta sezione penale, nel processo a carico di un finanziere condannato per corruzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 322-quater cod. pen., sia nel testo del 2015 sia in quello modificato nel 2019. In via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 165, quarto comma, cod. pen., che a quella riparazione si collegava. La riparazione pecuniaria, sommandosi alla confisca dello stesso prezzo del reato, comportava un prelievo doppio sulla medesima somma, in contrasto con la ragionevolezza e con la funzione della pena.

    Il principio

    Una sanzione che impone di versare una seconda volta una somma gia confiscata come prezzo del reato e costituzionalmente illegittima: lo Stato non puo prelevare due volte lo stesso importo a titolo punitivo per lo stesso fatto.

    Domande e risposte

    La sentenza significa che la corruzione viene punita di meno?

    No. Restano la pena detentiva e la confisca del prezzo o profitto del reato. Viene meno solo l’obbligo aggiuntivo di pagare una seconda volta una somma identica a quella gia confiscata, perche quel doppio prelievo era la parte ritenuta incostituzionale.

    Chi ha gia pagato la riparazione pecuniaria puo riavere i soldi?

    La dichiarazione di illegittimita costituzionale fa venire meno la norma; gli effetti sui singoli rapporti vanno valutati caso per caso davanti al giudice dell’esecuzione, tenendo conto se la condanna sia definitiva e dei limiti dei rapporti ormai esauriti. Per la propria posizione e necessario rivolgersi a un avvocato.

    La pronuncia vale solo per la Guardia di finanza?

    No. L’art. 322-quater si applicava a tutti i reati contro la pubblica amministrazione elencati nella norma (peculato, concussione, corruzione e altri). La declaratoria di illegittimita ha quindi portata generale per quei reati.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro della ragionevolezza: il doppio prelievo sulla stessa somma e stato giudicato irragionevole.
    • Art. 27 della Costituzione — la pena deve tendere alla rieducazione; una sanzione patrimoniale duplicata ne tradisce la funzione.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 40/2026 – Trattenimento dei richiedenti protezione internazionale

    Con la sentenza n. 40/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale introdotto dal d.l. n. 37 del 2025, sollevate dalla Corte di cassazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 142 del 2015 disciplina l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; il decreto-legge n. 37 del 2025 (convertito nella legge n. 75 del 2025), dedicato al contrasto dell’immigrazione irregolare, vi ha inserito un comma sul trattenimento di queste persone. La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha dubitato della conformità di tale previsione con numerosi principi costituzionali e con norme sovranazionali a tutela della libertà personale e del controllo giurisdizionale sulla detenzione. La materia è delicata perché tocca la libertà personale di chi chiede protezione e le garanzie minime che la Costituzione e le fonti internazionali assicurano contro la privazione della libertà. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito: ha dichiarato inammissibili le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 75, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione tra l’altro all’art. 5 CEDU), nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE. Rimettente la Corte di cassazione, sezione prima penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito del contrasto con la Costituzione, per difetti nell’impostazione della questione.

    Il principio

    L’inammissibilità non sana né conferma la norma: il dubbio sulla disciplina del trattenimento dei richiedenti protezione potrà essere riproposto in un giudizio correttamente impostato.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se il trattenimento sia legittimo?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi non si è espressa sul merito della conformità a Costituzione.

    Quale libertà era in gioco?

    La libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost. e dall’art. 5 della CEDU, che assistono anche i richiedenti protezione internazionale.

    La norma sul trattenimento resta in vigore?

    Sì. L’inammissibilità lascia inalterata la disposizione, che potrà essere riesaminata in futuro.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 39/2026 – Giustizia contabile e accentramento del contenzioso

    Con la sentenza n. 39/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 in materia di riparto della giurisdizione contabile, sollevato dalle sezioni riunite della Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza Covid il decreto-legge n. 137 del 2020 (convertito nella legge n. 176 del 2020) ha introdotto, con l’art. 23-quater, regole sul riparto e sull’accentramento di alcune controversie davanti alla Corte dei conti. Le sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, hanno sollevato più questioni con sei ordinanze, dubitando della conformità di tali regole con principi quali il giudice naturale, l’effettività della tutela e il riparto della giurisdizione. La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha accolto la censura sul comma 2 dell’art. 23-quater, dichiarandolo illegittimo, mentre ha dichiarato inammissibili le altre questioni relative al comma 1 e ha definito le questioni di ammissibilità degli interventi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, in riferimento a una pluralità di parametri, tra cui gli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 104, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione al diritto dell’Unione europea e alla CEDU), su iniziativa della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 come convertito. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul comma 1, ha ritenuto ammissibile la costituzione del Procuratore generale della Corte dei conti e inammissibile l’intervento di una società in uno dei giudizi.

    Il principio

    Le regole sul riparto e l’accentramento del contenzioso contabile devono rispettare i principi costituzionali sulla giurisdizione: la disposizione censurata è stata espunta dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Quale parte della norma è stata annullata?

    Il comma 2 dell’art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020, dichiarato incostituzionale; il comma 1 è rimasto fuori dal merito per inammissibilità delle relative questioni.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Le sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, con sei ordinanze poi riunite.

    Cosa significa che l’intervento di una società è stato dichiarato inammissibile?

    Che quel soggetto non aveva titolo a partecipare a quello specifico giudizio davanti alla Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 38/2026 – Improcedibilità per superamento dei termini e prescrizione

    Con la sentenza n. 38/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina dei termini di durata dei giudizi di impugnazione introdotta dalla riforma Cartabia, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.

    Di cosa si tratta

    La legge delega n. 134 del 2021 (riforma Cartabia) ha introdotto l’istituto dell’improcedibilità, che impone termini massimi di durata dei giudizi di impugnazione, coordinandosi con le modifiche alla disciplina della prescrizione introdotte dalla legge n. 3 del 2019. La Corte d’appello di Lecce, in un procedimento penale, ha dubitato della ragionevolezza di questo meccanismo e della sua compatibilità con il principio di legalità in materia penale. La questione tocca un nodo molto sentito: come conciliare la ragionevole durata del processo con la pretesa punitiva dello Stato e con la posizione dell’imputato. La Corte ha confermato la legittimità della scelta del legislatore, ritenendo non irragionevole il sistema dei termini di improcedibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, su iniziativa della Corte d’appello di Lecce, sezione prima penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dei termini di improcedibilità introdotta dalla riforma è conforme alla Costituzione.

    Il principio

    Il meccanismo dell’improcedibilità legato ai termini di durata dei giudizi di impugnazione è una scelta del legislatore non irragionevole e compatibile con il principio di legalità penale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’improcedibilità introdotta dalla riforma Cartabia?

    È la causa che impone termini massimi di durata dei giudizi di appello e cassazione; superati i termini, il giudizio di impugnazione non può più proseguire.

    La disciplina resta in vigore?

    Sì. La Corte ha respinto le censure confermando la legittimità costituzionale del meccanismo.

    Che differenza c’è con la prescrizione?

    La prescrizione estingue il reato col decorso del tempo; l’improcedibilità opera invece sui tempi delle impugnazioni dopo la sentenza di primo grado.

    Norme collegate

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