Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 165/2025 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti, senza decidere nel merito le questioni sul trattamento economico del personale del Consiglio regionale della Campania, per la sopravvenuta modifica del quadro normativo.
Di cosa si tratta
Una legge della Regione Campania aveva introdotto, per il personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, un unico “emolumento onnicomprensivo” sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio: produttività, qualità delle prestazioni, lavoro straordinario, indennità di funzione. In sostanza, la Regione fissava per legge un aspetto della retribuzione che di norma spetta alla contrattazione collettiva. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, durante il giudizio di parificazione del rendiconto regionale (cioè la verifica dei conti della Regione), ha dubitato della legittimità di questa scelta, ritenendo che il legislatore regionale avesse invaso un campo riservato allo Stato e alla contrattazione collettiva. La questione tocca i limiti del potere delle Regioni di disciplinare la retribuzione del proprio personale e il rispetto dell’ordinamento civile, materia di competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha sollevato la questione sull’art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge reg. Campania n. 1 del 2012, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), 119, primo comma, e 136 della Costituzione, lamentando in particolare l’invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte non è entrata nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti rimettente. Questo accade quando, dopo l’ordinanza di rimessione, mutano le norme rilevanti o il contesto: il giudice deve allora rivalutare se le questioni siano ancora rilevanti e attuali alla luce della situazione sopravvenuta, prima di un’eventuale nuova rimessione.
Il principio
Quando il quadro normativo cambia dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte restituisce gli atti al giudice perché verifichi nuovamente la rilevanza delle questioni: è un esito processuale, non una decisione sul merito della legittimità costituzionale.
Domande e risposte
La legge campana è stata dichiarata illegittima?
No. La Corte non ha deciso nel merito: ha restituito gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, senza pronunciarsi sulla legittimità della norma.
Cosa significa “restituzione degli atti”?
È una decisione di carattere processuale: la Corte rimanda il fascicolo al giudice rimettente perché riconsideri la questione alla luce dei cambiamenti normativi intervenuti.
Può una Regione fissare per legge la retribuzione del proprio personale?
La materia tocca l’ordinamento civile, riservato allo Stato, e i limiti della contrattazione collettiva: era proprio il punto in discussione, ma la Corte qui non lo ha deciso.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio, evocato sui profili di copertura finanziaria.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, in particolare l’ordinamento civile.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali.
- Art. 136 della Costituzione — efficacia delle decisioni della Corte costituzionale.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.