Autore: Andrea Marton

  • Articolo 195 Codice di Procedura Civile: Processo verbale e relazione

    Articolo 195 Codice di Procedura Civile: Processo verbale e relazione

    Art. 195 c.p.c. – Processo verbale e relazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

    Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

    La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

    La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse [1].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 46, comma 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 194 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Articolo 194 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

    Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

  • Articolo 193 Codice di Procedura Civile: Giuramento del consulente

    Articolo 193 Codice di Procedura Civile: Giuramento del consulente

    Art. 193 c.p.c. – Giuramento del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

  • Articolo 192 Codice di Procedura Civile: Astensione e ricusazione del consulente

    Articolo 192 Codice di Procedura Civile: Astensione e ricusazione del consulente

    Art. 192 c.p.c. – Astensione e ricusazione del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice.

    Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

    Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

  • Articolo 191 Codice di Procedura Civile: Nomina del consulente tecnico

    Articolo 191 Codice di Procedura Civile: Nomina del consulente tecnico

    Art. 191 c.p.c. – Nomina del consulente tecnico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l’ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire [1].

    Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 46, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 190-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 190-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 190-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 190 Codice di Procedura Civile: Comparse conclusionali e memorie

    Articolo 190 Codice di Procedura Civile: Comparse conclusionali e memorie

    Art. 190 c.p.c. – Comparse conclusionali e memorie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

    Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.

    Articolo così sostituito dall’art. 24, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 189 Codice di Procedura Civile: Rimessione al collegio

    Articolo 189 Codice di Procedura Civile: Rimessione al collegio

    Art. 189 c.p.c. – Rimessione al collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall’articolo 187, secondo e terzo comma [1].

    La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 23, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 188 Codice di Procedura Civile: Attività istruttoria del giudice

    Articolo 188 Codice di Procedura Civile: Attività istruttoria del giudice

    Art. 188 c.p.c. – Attività istruttoria del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell’articolo seguente.

  • Articolo 187 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice istruttore

    Articolo 187 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice istruttore

    Art. 187 c.p.c. – Provvedimenti del giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al Collegio.

    Può rimettere le parti al Collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

    Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

    Qualora il collegio provveda a norma dell’art. 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all’art. 183, ottavo comma [1], non concessi prima della remissione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.

    Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

    [1] Le parole «di cui all’art. 184» sono così sostituite dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 63.