Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 123/2025 – Stalking e procedibilità d’ufficio dopo la riforma

    Con la sentenza n. 123/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 nella parte in cui imponeva di procedere d’ufficio per lo stalking connesso a un danneggiamento commesso prima dell’entrata in vigore della riforma.

    Di cosa si tratta

    Il delitto di atti persecutori (stalking), previsto dall’art. 612-bis del codice penale, è di regola perseguibile a querela della persona offesa, salvo alcuni casi in cui si procede d’ufficio. La riforma del processo penale e le successive norme correttive hanno regolato il passaggio tra vecchia e nuova disciplina con disposizioni transitorie, tra cui l’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022. Il Tribunale di Verona, in un procedimento per stalking connesso al delitto di danneggiamento aggravato (art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.), ha dubitato della legittimità di una norma transitoria che, di fatto, manteneva la procedibilità d’ufficio anche per fatti commessi prima della riforma. La posta in gioco è importante: la procedibilità a querela o d’ufficio incide sul potere della persona offesa di decidere se attivare o fermare il processo, e questioni di diritto intertemporale possono determinare se un imputato resti o meno perseguibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Verona, sezione penale, ha impugnato l’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 (in quanto richiamato dall’art. 9 del d.lgs. correttivo n. 31 del 2024), nella parte relativa alla procedibilità d’ufficio per lo stalking connesso al danneggiamento aggravato commesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Francesco Viganò.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui prevedeva che si continuasse a procedere d’ufficio per lo stalking connesso al danneggiamento commesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024 su cose esposte alla pubblica fede. Ha inoltre stabilito che i termini per la presentazione della querela, in relazione a quei fatti, decorrano dalla data di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, così da consentire alle persone offese di esercitare la facoltà di querela.

    Il principio

    La disciplina transitoria non può mantenere la procedibilità d’ufficio per fatti pregressi quando la riforma ha reso il reato procedibile a querela: per i fatti anteriori i termini di querela decorrono dalla pubblicazione della sentenza, a tutela della facoltà della persona offesa.

    Domande e risposte

    Lo stalking è procedibile a querela o d’ufficio?

    Di regola a querela della persona offesa, con eccezioni di procedibilità d’ufficio previste dalla legge. La sentenza riguarda la disciplina transitoria per fatti commessi prima della riforma.

    Cosa cambia per i fatti commessi prima della riforma?

    Per lo stalking connesso al danneggiamento aggravato non si procede più automaticamente d’ufficio: la persona offesa può presentare querela, con termini che decorrono dalla pubblicazione della sentenza.

    Perché la Corte ha fissato una nuova decorrenza dei termini?

    Per garantire concretamente alla persona offesa la possibilità di querelare, evitando che il diritto fosse vanificato dalla scadenza dei termini ordinari.

    La decisione cancella il reato di stalking?

    No. Il reato resta. La pronuncia incide solo sulle regole di procedibilità per i fatti pregressi connessi al danneggiamento.

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  • Corte cost. n. 124/2025 – Contributo a fondo perduto COVID e giudice competente

    Con la sentenza n. 124/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che affidavano al giudice tributario le liti sul recupero del contributo a fondo perduto COVID-19: quelle controversie non spettano alla giurisdizione tributaria.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza COVID-19 lo Stato ha erogato a imprese e professionisti i cosiddetti contributi a fondo perduto, somme che non andavano restituite se ne sussistevano i presupposti. Quando l’Agenzia delle entrate ritiene che il contributo non spettasse, emette un atto di recupero per riprendersi le somme. Le norme impugnate (l’art. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 e l’art. 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020) stabilivano che le liti su questi atti di recupero fossero decise dal giudice tributario. La Corte di giustizia tributaria di Genova, davanti a una controversia tra una società sportiva dilettantistica e l’Agenzia delle entrate, ha dubitato che fosse corretto attribuire quelle cause al giudice tributario, anziché al giudice ordinario. La questione conta per imprese e cittadini perché individua a quale giudice rivolgersi: sbagliare giurisdizione significa tempi più lunghi e rischio di vedersi dichiarare inammissibile il ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova ha impugnato l’art. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 e l’art. 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, nella parte in cui devolvono al giudice tributario le controversie sull’atto di recupero del contributo a fondo perduto, per contrasto con i criteri costituzionali sul riparto di giurisdizione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni nella parte in cui prevedono che le controversie sull’atto di recupero del contributo a fondo perduto siano devolute alla giurisdizione tributaria. Il contributo non ha natura di tributo, perciò le relative liti non possono essere attratte al giudice tributario: la scelta del legislatore è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione.

    Il principio

    La giurisdizione tributaria riguarda i tributi; non può essere estesa a controversie su prestazioni che tributo non sono, come il contributo a fondo perduto COVID-19. Le liti sul suo recupero appartengono quindi al giudice diverso da quello tributario.

    Domande e risposte

    A quale giudice spettano ora le liti sul recupero del contributo a fondo perduto?

    Non al giudice tributario. La Corte ha escluso questa giurisdizione perché il contributo non è un tributo; resta competente la giurisdizione ordinaria secondo i criteri generali.

    Perché il contributo a fondo perduto non è un tributo?

    Perché è un’erogazione di sostegno economico, non un prelievo fiscale: manca la natura tributaria che giustificherebbe la competenza del giudice tributario.

    Cosa succede ai ricorsi già pendenti davanti al giudice tributario?

    Andranno valutati alla luce della pronuncia: la materia esula dalla giurisdizione tributaria, con le conseguenze processuali del caso. Per la propria posizione è bene consultare un professionista.

    Questa decisione riguarda solo le società sportive?

    No. Il caso da cui nasce coinvolge una società sportiva dilettantistica, ma il principio vale per tutte le liti sul recupero del contributo a fondo perduto.

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  • Corte cost. n. 205/2025 – Trattenimento dei migranti e decreto flussi: le questioni della Corte d’appello di Lecce

    Con la sentenza n. 205/2025 la Corte costituzionale si è pronunciata sulle norme del decreto-legge n. 145 del 2024 in materia di trattenimento e gestione dei richiedenti protezione internazionale: in parte ha dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (convertito nella legge n. 187 del 2024) ha introdotto disposizioni urgenti sull’ingresso dei lavoratori stranieri, sulla gestione dei flussi migratori e sui procedimenti relativi alla protezione internazionale, incluse le regole sul trattenimento dei richiedenti. La Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale su diverse disposizioni del decreto, dubitando della loro compatibilità con la Costituzione e con il diritto dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In gioco c’erano temi sensibili: i presupposti e le garanzie del trattenimento dei richiedenti asilo, la tutela della libertà personale, il diritto di difesa e il rispetto degli obblighi internazionali ed europei in materia di accoglienza e procedure di protezione internazionale. La materia è di forte impatto per i diritti delle persone migranti e per i poteri delle autorità nella gestione dei flussi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, ha impugnato vari articoli del d.l. n. 145 del 2024 convertito, in riferimento a numerosi parametri: gli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11, 117, primo comma, 25 e 102, secondo comma, della Costituzione, questi ultimi anche in relazione all’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha adottato una decisione articolata: ha dichiarato inammissibili alcune questioni (relative, tra l’altro, a disposizioni del decreto in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, 24, 11 e 117 della Costituzione e al diritto europeo) e non fondate altre questioni (sollevate in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, della Costituzione). Le norme impugnate restano quindi in vigore.

    Il principio

    Le disposizioni del decreto flussi del 2024 sul trattenimento e sulla gestione dei richiedenti protezione internazionale, nei limiti esaminati, hanno superato il vaglio di costituzionalità: le questioni sono state in parte respinte nel merito e in parte ritenute inammissibili.

    Domande e risposte

    La Corte ha cancellato le norme sul trattenimento dei migranti?

    No. Ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate, quindi le disposizioni impugnate del decreto-legge n. 145 del 2024 restano in vigore.

    Perché alcune questioni sono “inammissibili” e altre “non fondate”?

    L’inammissibilità riguarda un difetto nel modo in cui la questione è stata posta o nei suoi presupposti; la non fondatezza significa invece che la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto le norme conformi alla Costituzione.

    Che ruolo avevano il diritto europeo e la CEDU in questa decisione?

    Diversi parametri erano invocati “in relazione” alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a due direttive UE sull’accoglienza e sulle procedure di protezione e alla Carta dei diritti fondamentali, come norme interposte rispetto agli artt. 11 e 117 della Costituzione.

    Chi aveva sollevato queste questioni?

    La Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, con più ordinanze poi riunite dalla Corte costituzionale in un unico giudizio.

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  • Corte cost. n. 206/2025 – Comitato promotore di referendum e conflitto di attribuzione

    Con la sentenza n. 206/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Comitato per il referendum sulla cittadinanza contro la Commissione di vigilanza Rai: il Comitato comprendeva soggetti estranei agli originari promotori e non poteva quindi rappresentare il potere referendario.

    Di cosa si tratta

    Nel quadro della campagna per i referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, il Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza aveva impugnato, davanti alla Corte, una delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (la Commissione di vigilanza Rai) in materia di comunicazione politica e messaggi sulla campagna referendaria. Lo strumento usato era il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: i promotori di un referendum, infatti, sono considerati titolari di un potere costituzionale e possono difenderlo davanti alla Corte. Il punto centrale era però la legittimazione del Comitato a proporre il conflitto: per poter rappresentare la frazione di corpo elettorale che ha sottoscritto la richiesta referendaria, l’organismo deve essere composto esclusivamente da soggetti che siano stati promotori fin dall’inizio della raccolta firme. Qui il Comitato comprendeva anche persone estranee agli originari diciannove promotori, e il suo stesso statuto prevedeva l’ingresso di ulteriori soggetti, anche mediante contributi economici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 134 della Costituzione), promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza contro la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, in relazione a una delibera del 2 aprile 2025 sulla disciplina della comunicazione politica durante la campagna referendaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. La ragione è la mancanza di legittimazione del Comitato ricorrente: la sua composizione comprendeva soggetti estranei agli originari promotori, e ciò spezza la “comunione di intenti” necessaria perché l’organismo possa rappresentare il potere referendario. La legittimazione a promuovere il conflitto spetta solo a chi sia stato promotore fin dalla presentazione della richiesta e dalla raccolta delle sottoscrizioni.

    Il principio

    Solo i soggetti che hanno rivestito la qualità di promotori fin dall’inizio della procedura referendaria possono promuovere il conflitto di attribuzione a tutela del potere referendario; un comitato che includa persone estranee agli originari promotori non è legittimato, per evitare che il giudizio costituzionale sia attivato da mutevoli aggregazioni di soggetti.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.) in cui due poteri dello Stato contestano l’uno all’altro il modo di esercitare le proprie competenze. I promotori di un referendum sono considerati un potere dello Stato e possono attivarlo.

    Perché il Comitato non poteva agire?

    Perché comprendeva soggetti che non erano tra i diciannove promotori originari. Solo chi ha avviato la raccolta firme può rappresentare gli elettori che hanno sottoscritto la richiesta.

    La Corte ha valutato la delibera della Commissione di vigilanza Rai?

    No. Avendo dichiarato inammissibile il conflitto per difetto di legittimazione, la Corte non è entrata nel merito della delibera contestata.

    Avrebbero potuto agire validamente i promotori?

    Sì, se si fossero costituiti in comitato composto esclusivamente dagli originari promotori, anche dopo la fase iniziale. È la presenza di estranei ad aver reso inammissibile il ricorso.

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  • Corte cost. n. 208/2025 – Deformazione dell’aspetto e attenuante per i casi di minore gravità

    Con l’ordinanza n. 208/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul reato di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies del codice penale), sollevate dal Tribunale di Napoli per la mancanza di un’attenuante nei casi di minore gravità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 583-quinquies del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (il cosiddetto “codice rosso”), punisce con la reclusione da otto a quattordici anni chi cagiona a una persona lesioni personali dalle quali deriva la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, lamentando che la norma non preveda una diminuzione di pena per i casi di minore gravità e prefiguri una pena particolarmente severa anche per condotte di limitata offensività. La questione tocca un tema ricorrente nel diritto penale: il bilanciamento tra la severità voluta dal legislatore a tutela delle vittime – qui di reati che incidono sull’integrità e sull’immagine della persona – e la necessità che il giudice possa graduare la pena rispetto alla concreta gravità del fatto. La Corte non è però entrata nel merito di questo bilanciamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha impugnato l’art. 583-quinquies del codice penale, inserito dall’art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una pronuncia che non entra nel merito del dubbio di costituzionalità, ma lo respinge per un difetto attinente al modo in cui la questione è stata sollevata o alla sua impostazione da parte del giudice rimettente.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere proposte rispettando i requisiti di rilevanza e di corretta impostazione: quando questi mancano, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la pena per lo sfregio è giusta o sbagliata?

    Né l’una né l’altra cosa: non è entrata nel merito. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, quindi la norma resta in vigore così com’è, ma la Corte non ha valutato la sua proporzionalità.

    Resta possibile riproporre la questione in futuro?

    In linea generale sì: una dichiarazione di inammissibilità non chiude definitivamente il tema, e un altro giudice potrebbe sollevarlo nuovamente, impostando la questione in modo diverso.

    Che reato punisce l’art. 583-quinquies?

    La deformazione o lo sfregio permanente del viso causati da lesioni personali, introdotto dal “codice rosso” del 2019 con una pena da otto a quattordici anni di reclusione.

    Perché era intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri?

    Perché lo Stato, attraverso l’Avvocatura, può intervenire nei giudizi di costituzionalità per difendere la legge impugnata; qui a sostegno della validità della norma.

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  • Corte cost. n. 125/2025 – Usi civici e indennità di esproprio davanti alla CEDU

    Con la sentenza n. 125/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 in materia di usi civici, sollevate dalla sezione speciale per gli usi civici della Corte d’appello di Roma.

    Di cosa si tratta

    Gli usi civici sono antichi diritti collettivi delle comunità su terreni (pascolo, legnatico, semina) ancora oggi regolati da una legge del 1927. L’art. 29 di quella legge disciplina aspetti relativi alle controversie su questi beni. Nel caso concreto, davanti alla sezione speciale per gli usi civici della Corte d’appello di Roma, si discuteva tra Autostrade per l’Italia, il Comune di Anagni e la Regione Lazio: in sostanza, profili legati a terreni gravati da usi civici e alle relative tutele. Il giudice ha ritenuto che la norma del 1927 potesse violare il diritto a un giusto processo e a un ricorso effettivo, garantiti non solo dalla Costituzione ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La posta in gioco riguarda la pienezza della tutela giurisdizionale di chi ha interessi su beni di uso civico. Anche qui, però, la Corte ha dovuto prima verificare la correttezza del modo in cui la questione è stata sollevata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici, ha impugnato l’art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (diritto a un giudice e a un ricorso effettivo). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri ed era costituita Autostrade per l’Italia spa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non affronta il merito del presunto contrasto con il diritto di difesa e con il giusto processo: si arresta sui presupposti processuali, senza giudicare se la norma del 1927 sia o meno legittima. La disposizione resta in vigore.

    Il principio

    Anche quando si invocano garanzie europee come quelle della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali, la questione deve essere sollevata in modo corretto e rilevante per il giudizio in corso: in difetto, la Corte dichiara l’inammissibilità senza decidere nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli usi civici?

    Sono diritti collettivi di antica origine spettanti alle comunità su determinati terreni (ad esempio pascolo o raccolta legna), tuttora disciplinati da una normativa speciale.

    La Corte ha deciso se la norma del 1927 è legittima?

    No. L’inammissibilità ha impedito l’esame nel merito; la disposizione resta applicabile.

    Perché si citano CEDU e Carta UE?

    Tramite l’art. 117, primo comma, Cost., gli obblighi internazionali ed europei diventano parametri interposti: il giudice li ha invocati per il diritto a un giudice e a un ricorso effettivo.

    Chi erano le parti del giudizio?

    Il giudizio originario vedeva contrapposte Autostrade per l’Italia spa, il Comune di Anagni e la Regione Lazio.

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  • Corte cost. n. 209/2025 – Recidiva reiterata e attenuante della lieve entità nella rapina

    Con l’ordinanza n. 209/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione sul divieto di prevalenza dell’attenuante della lieve entità nella rapina sulla recidiva reiterata: il problema era già stato risolto da una precedente sentenza della Corte, la n. 117/2025.

    Di cosa si tratta

    L’art. 69, quarto comma, del codice penale vieta che le circostanze attenuanti possano prevalere, nel bilanciamento, sulla recidiva reiterata: in pratica, anche quando il fatto è di lieve entità, l’aggravante della recidiva impedisce di applicare lo sconto. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova aveva un caso emblematico: un soggetto recidivo che, introdottosi in una chiesa, aveva sottratto una scatola di sessanta cerini (poi restituita intatta) e spinto il parroco settantenne senza causargli lesioni. Pur trattandosi di rapina impropria, il fatto appariva di modestissima offensività, ma il divieto di prevalenza impediva al giudice di valorizzare l’attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024. Il giudice riteneva la norma in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. Nel frattempo, però, la Corte aveva già deciso un caso identico con la sentenza n. 117 del 2025.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Genova ha impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità (introdotta per la rapina dalla sentenza n. 86 del 2024) sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Dopo l’ordinanza di rimessione, infatti, con la sentenza n. 117 del 2025 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità del medesimo divieto di prevalenza in relazione alla rapina. Essendo la norma censurata già stata espunta in accoglimento di questioni sovrapponibili, quella sollevata dal Tribunale di Genova è rimasta priva di oggetto, da cui la manifesta inammissibilità.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima da una precedente sentenza, su questioni sovrapponibili, la nuova questione resta priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Significa che la Corte ha respinto la richiesta del giudice di Genova?

    No, nel merito gli ha dato ragione, ma indirettamente: il divieto di prevalenza era già stato cancellato dalla sentenza n. 117/2025, quindi non c’era più nulla da decidere.

    Cosa accade ora nel processo di Genova?

    Il giudice applicherà la norma come modificata dalla sentenza n. 117/2025: potrà quindi valutare se far prevalere l’attenuante della lieve entità sulla recidiva reiterata.

    Perché la Corte non ha deciso di nuovo nel merito?

    Perché sarebbe stato inutile pronunciarsi su una norma già dichiarata illegittima per la stessa ragione. È un principio costante di economia del giudizio costituzionale.

    Cos’è la “manifesta inammissibilità”?

    È una decisione con cui la Corte chiude il giudizio senza entrare nel merito, perché manca un presupposto: qui, l’oggetto stesso della questione, già venuto meno per effetto di una sentenza precedente.

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  • Corte cost. n. 126/2025 – Legge regionale siciliana sulle cave e ricorso dello Stato

    Con la sentenza n. 126/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dallo Stato contro l’art. 14, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 6 del 2024 sul riordino dei materiali da cave.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana ha approvato una legge di riordino in materia di materiali da cave e materiali lapidei. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 14, comma 2, ritenendolo in contrasto con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia che la Costituzione riserva allo Stato. Le controversie tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale (i cosiddetti giudizi in via principale) nascono proprio quando il Governo ritiene che una legge regionale invada competenze statali, o viceversa. In questo caso erano in gioco le regole sull’attività estrattiva e il loro impatto ambientale, su un terreno reso più complesso dallo statuto speciale della Sicilia, che attribuisce alla Regione competenze particolari. Prima di decidere chi avesse ragione nel merito, però, la Corte deve verificare che il ricorso statale sia stato formulato in modo chiaro e completo: un ricorso impreciso non consente l’esame della sostanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 14, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2024 in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), anche in relazione allo statuto speciale della Regione siciliana e alla normativa ambientale statale (d.lgs. n. 152 del 2006). Si è costituita la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Una decisione di inammissibilità nel giudizio in via principale non stabilisce se la legge regionale sia legittima o meno: significa che il ricorso non poteva essere esaminato nel merito, tipicamente per carenze nella sua formulazione. La legge regionale impugnata resta quindi in vigore.

    Il principio

    Il ricorso dello Stato contro una legge regionale deve indicare con precisione le ragioni della pretesa illegittimità e il quadro normativo di riferimento: in mancanza, la Corte non entra nel merito e dichiara l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    La legge regionale siciliana è stata cancellata?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la norma regionale resta in vigore.

    La Corte ha detto se la Regione poteva legiferare sulle cave?

    No, non nel merito. L’inammissibilità ha impedito di esaminare il riparto di competenze tra Stato e Regione su questo punto.

    Cosa significa giudizio “in via principale”?

    È il giudizio promosso direttamente da Stato o Regione per contestare una legge dell’altro ente, senza un processo comune alla base.

    Lo Stato può riproporre la questione?

    L’inammissibilità è legata a quel ricorso; resta salva la possibilità di future iniziative su atti normativi successivi, nei limiti previsti dall’ordinamento.

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  • Corte cost. n. 127/2025 – Reato militare e libertà di espressione CEDU

    Con la sentenza n. 127/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 227 del codice penale militare di pace, sollevata in nome della libertà di espressione tutelata dalla CEDU.

    Di cosa si tratta

    Il codice penale militare di pace punisce, all’art. 227, condotte legate alla manifestazione del pensiero da parte del personale militare. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli, in un procedimento penale, ha dubitato che questa norma fosse compatibile con la libertà di espressione garantita dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamato in Costituzione attraverso l’art. 117, primo comma, che impone al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. La questione tocca un tema delicato: fino a che punto la condizione militare giustifica limiti alla libertà di parola rispetto a quelli previsti per i comuni cittadini. Per arrivare a una decisione di merito, però, la Corte deve prima verificare che la questione sia stata formulata in modo corretto e che la norma impugnata sia davvero applicabile al caso concreto: se questi presupposti mancano, la pronuncia si ferma sulla soglia processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 227 del codice penale militare di pace in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (libertà di espressione). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Una pronuncia di inammissibilità non entra nel merito del contrasto denunciato: significa che la questione, per come è stata sollevata, non poteva essere esaminata nel suo contenuto, ad esempio per difetti nella ricostruzione del caso o nell’individuazione del parametro. La norma del codice penale militare di pace resta quindi in vigore.

    Il principio

    La Corte non si è pronunciata sul merito del rapporto tra reato militare e libertà di espressione CEDU: la questione è stata respinta in rito, restando impregiudicata la possibilità di riproporla correttamente.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la norma è legittima?

    No. Una dichiarazione di inammissibilità non valuta la legittimità della norma nel merito: si limita a constatare che la questione non poteva essere esaminata.

    La norma resta in vigore?

    Sì. L’art. 227 del codice penale militare di pace continua ad applicarsi.

    Cosa c’entra la CEDU?

    L’art. 117, primo comma, Cost. impone alla legge italiana di rispettare gli obblighi internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il suo art. 10 tutela la libertà di espressione, invocata come parametro interposto.

    La questione potrà tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio sì: l’inammissibilità non preclude una nuova rimessione formulata in modo corretto.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 128/2025 – Processo in assenza e dichiarazione di reperibilità

    Con la sentenza n. 128/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale, in materia di adempimenti per la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente e non rintracciabile.

    Di cosa si tratta

    La riforma del processo penale (cosiddetta riforma Cartabia) ha riscritto la disciplina del processo “in assenza”, cioè quello celebrato nei confronti dell’imputato che non compare. L’art. 420-quater cod. proc. pen. regola il caso in cui non vi sia prova che l’imputato conosca effettivamente il procedimento: in tali ipotesi il giudice, prima di poter procedere, deve disporre nuove ricerche e adempimenti volti a rintracciarlo, e solo dopo può sospendere il processo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, in due procedimenti, ha ritenuto che gli oneri imposti dal comma 4 fossero eccessivamente gravosi o irragionevoli e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. Per i cittadini la posta in gioco riguarda l’equilibrio tra due esigenze: garantire all’imputato di sapere che c’è un processo a suo carico (così da potersi difendere) ed evitare che i procedimenti restino bloccati a tempo indeterminato, con effetti su tempi della giustizia e diritti delle persone offese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (uguaglianza-ragionevolezza e diritto di difesa). I giudizi, promossi con due ordinanze, sono stati riuniti. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Gli adempimenti previsti dalla norma costituiscono una scelta processuale ragionevole, coerente con l’obiettivo di assicurare la concreta conoscenza del processo da parte dell’imputato prima di procedere in sua assenza, e non comprimono in modo illegittimo né l’uguaglianza né il diritto di difesa.

    Il principio

    Gli oneri di ricerca e verifica imposti al giudice prima del processo in assenza non violano gli artt. 3 e 24 Cost.: sono il punto di equilibrio scelto dal legislatore per bilanciare il diritto dell’imputato a conoscere il procedimento e l’esigenza di efficienza della giustizia penale.

    Domande e risposte

    Cos’è il processo “in assenza”?

    È il processo celebrato nei confronti dell’imputato che non compare. Le regole servono a garantire che chi è assente abbia comunque avuto effettiva conoscenza del procedimento.

    Cosa deve fare il giudice prima di procedere in assenza?

    Deve compiere gli adempimenti previsti dall’art. 420-quater per accertare la reperibilità dell’imputato; solo se le ricerche restano infruttuose può sospendere il processo.

    La Corte ha modificato la disciplina?

    No. Le questioni sono state respinte: la norma resta in vigore nel testo introdotto dalla riforma.

    Perché non c’è violazione del diritto di difesa?

    Perché gli adempimenti servono proprio a tutelare l’imputato, assicurando che il processo non si svolga a sua insaputa.

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  • Corte cost. n. 207/2025 – Danneggiamento e sospensione condizionale della pena

    Con la sentenza n. 207/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma che subordina la sospensione condizionale della pena, nei casi di danneggiamento aggravato, all’eliminazione delle conseguenze dannose o al risarcimento. Le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sono state respinte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 635, quinto comma, del codice penale prevede che, per le ipotesi aggravate di danneggiamento, la concessione della sospensione condizionale della pena sia subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato oppure, se il condannato non si oppone, al pagamento di una somma a favore della persona offesa o dello Stato. Il Tribunale ordinario di Firenze ha dubitato della legittimità di questo trattamento, ritenendolo irragionevole rispetto ad altre fattispecie – in particolare al furto – punite più severamente ma senza questa subordinazione. In gioco c’era la coerenza del sistema sanzionatorio: secondo il giudice rimettente, non avrebbe senso imporre un onere aggiuntivo (il risarcimento o l’eliminazione del danno) per ottenere la sospensione della pena in un reato meno grave, lasciando invece più libero l’accesso al beneficio per reati puniti con pene edittali più alte. La Corte è stata chiamata a stabilire se questa scelta del legislatore fosse arbitraria o rientrasse nella sua discrezionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 635, quinto comma, del codice penale in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della parità di trattamento, lamentando la disparità rispetto a reati come il furto, puniti più gravemente ma non subordinati al medesimo onere per la sospensione condizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha chiarito che la subordinazione della sospensione condizionale all’eliminazione del danno o al risarcimento risponde principalmente alla funzione rieducativa della pena, alla luce della specificità del reato, e non alla mera entità della cornice edittale. Il confronto con il furto non è quindi pertinente: il legislatore può legittimamente differenziare le condizioni di accesso al beneficio, e l’avere allineato i due reati sul regime di procedibilità a querela non impone di allinearli anche sulla sospensione condizionale.

    Il principio

    La scelta di subordinare la sospensione condizionale della pena, per il danneggiamento aggravato, all’eliminazione del danno o al risarcimento rientra nella discrezionalità del legislatore e risponde alla funzione rieducativa della pena; non è arbitraria solo perché reati puniti più severamente non prevedono la stessa condizione.

    Domande e risposte

    Resta in vigore l’obbligo di risarcire per ottenere la sospensione condizionale?

    Sì. La norma è stata confermata: per il danneggiamento aggravato la sospensione condizionale resta subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o, in alternativa, al risarcimento.

    Perché un reato meno grave può avere condizioni più rigorose di uno più grave?

    Perché la condizione non guarda alla pena edittale, ma alla specificità del reato e alla funzione rieducativa: il legislatore può chiedere un comportamento riparatorio per certi reati e non per altri.

    Il fatto che danneggiamento e furto siano entrambi procedibili a querela cambia qualcosa?

    No. La Corte spiega che la procedibilità a querela ha una finalità diversa (anche deflattiva) rispetto alla subordinazione della sospensione condizionale, quindi l’allineamento su un aspetto non impone l’allineamento sull’altro.

    Cosa significa che le questioni sono “non fondate”?

    Significa che la Corte ha esaminato nel merito i dubbi sollevati ma li ha respinti: la norma resta valida e continua ad applicarsi.

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  • Corte cost. n. 201/2025 – Liberazione anticipata e onere di indicare uno specifico interesse

    Con la sentenza n. 201/2025 la Corte costituzionale ha cancellato la regola, introdotta dal cosiddetto “decreto carceri” del 2024, che impediva al detenuto di chiedere la liberazione anticipata se non indicava nell’istanza uno “specifico interesse”. Il condannato torna a poter presentare l’istanza in qualsiasi momento.

    Di cosa si tratta

    La liberazione anticipata (art. 54 dell’ordinamento penitenziario) è uno sconto di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, riconosciuto a chi partecipa all’opera di rieducazione. Non serve solo ad accorciare la detenzione, ma anche ad anticipare l’accesso ai permessi premio, alla semilibertà e alla liberazione condizionale. Il decreto-legge n. 92 del 2024 (poi convertito) aveva riscritto l’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario introducendo un accertamento d’ufficio del beneficio, ma limitando fortemente l’iniziativa del detenuto: questi poteva presentare istanza solo se indicava, a pena di inammissibilità, uno “specifico interesse” diverso da quelli già tutelati d’ufficio. A sollevare la questione sono stati i Magistrati di sorveglianza di Spoleto e Napoli. Il punto critico: per il condannato ciò che conta è la valutazione del magistrato di sorveglianza semestre per semestre, perché il riconoscimento dello sconto incide sull’intero percorso rieducativo. Negargli la possibilità di sollecitarla quando vuole comprimeva un diritto centrale della fase esecutiva della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Magistrati di sorveglianza di Spoleto e Napoli hanno impugnato l’art. 69-bis, comma 3, dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), come sostituito dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024 convertito, nella parte in cui subordinava l’istanza di liberazione anticipata all’indicazione di uno specifico interesse, a pena di inammissibilità. I parametri invocati erano l’art. 3 (ragionevolezza) e l’art. 27, terzo comma, della Costituzione (funzione rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69-bis, comma 3, dell’ordinamento penitenziario, limitatamente alle parole che imponevano di indicare uno specifico interesse a pena di inammissibilità. Resta in vigore la prima parte della norma (“Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata”): il detenuto può quindi tornare a chiedere lo sconto in qualsiasi momento, in relazione ai semestri già maturati. Resta fermo anche l’accertamento d’ufficio previsto dai commi 1 e 2, non oggetto di censura.

    Il principio

    Il condannato ha un interesse costituzionalmente protetto a sollecitare semestre per semestre la valutazione del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata, perché è quella valutazione – e non quella dell’amministrazione penitenziaria – a incidere sul percorso rieducativo. Subordinare l’istanza a uno “specifico interesse” comprime irragionevolmente questa facoltà.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in concreto per il detenuto?

    Può presentare l’istanza di liberazione anticipata quando vuole, senza dover dimostrare uno “specifico interesse” e senza rischiare l’inammissibilità per questo motivo.

    Resta l’accertamento automatico introdotto dal decreto carceri?

    Sì. La Corte ha annullato solo la parte che limitava l’iniziativa del detenuto. L’obbligo del magistrato di sorveglianza di valutare d’ufficio il beneficio nei termini previsti dai commi 1 e 2 resta in vigore.

    Perché conta poter chiedere lo sconto subito e non solo a fine pena?

    Perché il riconoscimento semestre per semestre dà al condannato un riscontro sul proprio percorso e incide sull’accesso anticipato ad altri benefici, come permessi premio e semilibertà.

    La valutazione dell’amministrazione penitenziaria è vincolante?

    No. La Corte ricorda che la decisione spetta al magistrato di sorveglianza, che può discostarsi dal giudizio dell’amministrazione in entrambi i sensi.

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