Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 64/2025 – Terzo mandato del Presidente di Regione: il caso Campania

    Con la sentenza n. 64 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma campana che, di fatto, consentiva al Presidente della Regione di azzerare il conteggio dei mandati già svolti, ribadendo il limite dei due mandati consecutivi.

    Di cosa si tratta

    Per evitare un’eccessiva concentrazione e personalizzazione del potere, la legge statale prevede che il Presidente di Regione non sia immediatamente rieleggibile dopo due mandati consecutivi. La Regione Campania, con una legge del novembre 2024, aveva recepito formalmente questo limite, ma con una clausola decisiva: stabiliva che il conteggio dei due mandati decorresse “da quello in corso” alla data di entrata in vigore della legge. In pratica, ciò avrebbe azzerato i mandati già svolti, consentendo all’allora Presidente di ricandidarsi nonostante avesse già governato per due mandati. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma. La posta in gioco è di grande rilievo democratico: stabilire se una Regione possa, con una propria legge, neutralizzare un limite posto a tutela del ricambio e dell’alternanza alla guida degli enti regionali. La Corte ha tracciato un confine netto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, sull’ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in particolare nella parte che faceva decorrere il computo dei mandati da quello in corso all’entrata in vigore della legge. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla legge statale di principio n. 165 del 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale campana, limitatamente alla previsione secondo cui “il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”. Quella clausola, di fatto, avrebbe consentito di non conteggiare i mandati già svolti, in contrasto con il principio statale del limite dei due mandati consecutivi, che la Regione deve rispettare.

    Il principio

    Una Regione non può, con una propria legge, azzerare il conteggio dei mandati già svolti dal Presidente della Giunta: il limite dei due mandati consecutivi è un principio fondamentale fissato dalla legge statale, che le Regioni sono tenute a rispettare a garanzia del ricambio democratico.

    Domande e risposte

    Quanti mandati consecutivi può svolgere un Presidente di Regione?

    Due mandati consecutivi: dopo, non è immediatamente rieleggibile, secondo il principio fissato dalla legge statale n. 165 del 2004.

    Cosa aveva previsto la legge campana?

    Recependo il limite, faceva però decorrere il conteggio dei mandati dal mandato in corso al momento dell’entrata in vigore, azzerando di fatto quelli già svolti.

    Perché la Corte l’ha dichiarata illegittima?

    Perché quella clausola contrastava con il principio statale del limite dei due mandati, che la Regione non può neutralizzare con una propria legge.

    Le Regioni possono disciplinare l’ineleggibilità del Presidente?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato in attuazione dell’art. 122 della Costituzione, tra cui il limite dei mandati.

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  • Corte cost. n. 65/2025 – Debiti fuori bilancio della Regione Puglia

    Con la sentenza n. 65 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure dello Stato contro una norma della Regione Puglia sul riconoscimento di debiti fuori bilancio, ritenendola compatibile con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    I debiti fuori bilancio sono spese che un ente pubblico si trova a dover pagare pur non essendo state previste nel bilancio (ad esempio a seguito di sentenze, lavori urgenti o servizi resi senza copertura formale). La legge prevede una procedura per riconoscerli e regolarizzarli. La Regione Puglia, con una legge del 2024, aveva approvato un provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio e introdotto alcune modifiche a leggi regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato una disposizione, ritenendo che violasse i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente in cui lo Stato detta i principi fondamentali. Per i cittadini pugliesi la questione riguarda la corretta gestione dei conti regionali e il rispetto delle regole comuni di finanza pubblica, a garanzia dell’equilibrio dei bilanci.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante un provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio e modifiche a leggi regionali. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sul presupposto della violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza legislativa concorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione regionale non viola i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato: rientra nelle competenze della Regione in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e non si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. La norma pugliese è stata quindi salvata.

    Il principio

    La disciplina regionale sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio è legittima se rispetta i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato: nel caso, la norma pugliese non li ha violati e rientra nella competenza concorrente della Regione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i debiti fuori bilancio?

    Sono spese che l’ente deve sostenere pur non essendo state previste nel bilancio, ad esempio per sentenze o servizi resi senza copertura; la legge prevede una procedura per riconoscerli.

    Perché lo Stato aveva impugnato la norma?

    Perché riteneva che violasse i principi di coordinamento della finanza pubblica, di competenza statale; la Corte ha però escluso tale violazione.

    Cosa significa competenza concorrente?

    È una materia in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni dettano la disciplina di dettaglio, nel rispetto di quei principi.

    Cosa cambia per la Regione Puglia?

    La norma regionale resta in vigore: la Corte ha confermato che la Regione poteva adottarla senza violare i principi statali di finanza pubblica.

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  • Corte cost. n. 66/2025 – Aiuto al suicidio e trattamenti di sostegno vitale

    Con la sentenza n. 66 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato che l’aiuto al suicidio resta punibile quando la persona non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, ribadendo i confini fissati dalla storica sentenza n. 242 del 2019.

    Di cosa si tratta

    Con la sentenza n. 242 del 2019 (caso Cappato-Antoniani), la Corte aveva escluso la punibilità di chi agevola il suicidio di una persona a precise condizioni: patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, capacità di decidere liberamente e, soprattutto, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Il caso ora deciso riguarda una situazione diversa: una donna malata di tumore, che aveva rifiutato le terapie e si era recata in Svizzera per il suicidio assistito accompagnata da una persona, non era però tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale al momento del fatto. Il giudice di Milano ha chiesto alla Corte se quel requisito – la dipendenza da trattamenti vitali – fosse ancora costituzionalmente giustificato o se escludesse irragionevolmente dalla non punibilità chi pure soffre in modo intollerabile. La posta in gioco tocca uno dei temi più sensibili: il confine tra il rispetto della libera scelta sulla propria vita e la tutela penale della vita umana.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio), nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio di persona non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, pur affetta da patologia irreversibile fonte di sofferenze intollerabili e capace di decidere liberamente. La questione è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, fissato dalla sentenza n. 242 del 2019, non è irragionevole né costituzionalmente illegittimo: rappresenta una condizione che delimita l’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio. Al di fuori di quelle condizioni, la condotta resta penalmente rilevante, in coerenza con la tutela costituzionale della vita.

    Il principio

    L’aiuto al suicidio resta punibile quando la persona non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale: il requisito fissato dalla sentenza n. 242 del 2019 non è incostituzionale e segna il confine, riservato in via generale al legislatore, dell’area di non punibilità.

    Domande e risposte

    Quando l’aiuto al suicidio non è punibile?

    Secondo la sentenza n. 242 del 2019, a precise condizioni: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, capacità di decidere liberamente e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

    Cosa ha deciso la sentenza n. 66 del 2025?

    Ha confermato la legittimità del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale: senza di esso, l’aiuto al suicidio resta punibile.

    Perché conta il sostegno vitale?

    È uno dei presupposti individuati dalla Corte per delimitare i casi eccezionali di non punibilità; la sua mancanza riporta la condotta nell’ambito della rilevanza penale.

    Spetta alla Corte ampliare i casi di non punibilità?

    La Corte ha ribadito che l’eventuale ampliamento delle condizioni è una scelta che compete in via generale al legislatore.

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  • Corte cost. n. 67/2025 – Magistratura onoraria e giudici di pace penali

    Con la sentenza n. 67 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla riforma della magistratura onoraria sollevate da un tribunale penale di Catania, per ragioni di carattere processuale.

    Di cosa si tratta

    La magistratura onoraria comprende i giudici che svolgono funzioni giudiziarie senza essere magistrati di carriera, come i giudici di pace. La loro disciplina è stata riorganizzata con una riforma del 2017 (decreto legislativo 116/2017), che ha ridefinito ruoli, competenze e regime transitorio dei magistrati onorari già in servizio. Nel caso concreto, il Tribunale di Catania, in un processo penale, ha sollevato dubbi su una disposizione di quella riforma, ritenendo che potesse incidere sul corretto funzionamento della giurisdizione e sulla parità delle parti. La posta in gioco riguarda l’assetto della giustizia di prossimità: chi giudica determinati procedimenti, con quali garanzie di indipendenza e con quale organizzazione. Tuttavia, perché la Corte possa pronunciarsi nel merito, la questione deve essere posta in modo corretto sul piano processuale, requisito che in questo caso è mancato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (riforma organica della magistratura onoraria). La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Catania, quarta sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione (eguaglianza e principi del giusto processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito della disciplina della magistratura onoraria: le questioni sono state ritenute non scrutinabili per ragioni di carattere processuale legate al modo in cui erano state formulate dal giudice rimettente. La norma resta quindi in vigore senza che la Corte si sia espressa sulla sua conformità a Costituzione.

    Il principio

    Quando una questione di legittimità costituzionale è posta in modo processualmente non corretto, la Corte non può esaminarla nel merito e la dichiara inammissibile: la disciplina impugnata resta in vigore, senza un giudizio sulla sua conformità a Costituzione.

    Domande e risposte

    Chi sono i magistrati onorari?

    Sono coloro che esercitano funzioni giudiziarie senza essere magistrati di carriera, come i giudici di pace; la loro disciplina è stata riorganizzata con la riforma del 2017.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché ha ritenuto le questioni inammissibili per ragioni processuali legate al modo in cui erano state proposte dal giudice rimettente.

    Cosa comporta una pronuncia di inammissibilità?

    La norma impugnata resta in vigore e la Corte non si pronuncia sulla sua legittimità; la questione potrebbe eventualmente essere riproposta in modo corretto.

    La riforma della magistratura onoraria è stata confermata?

    La Corte non l’ha né confermata né censurata nel merito: si è limitata a non esaminare le specifiche questioni per ragioni processuali.

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  • Corte cost. n. 68/2025 – Procreazione assistita: stato di figlio e madre intenzionale

    Con la sentenza n. 68 del 2025 la Corte costituzionale ha riconosciuto lo stato di figlio anche nei confronti della madre intenzionale per i nati in Italia da una coppia di donne che ha fatto ricorso all’estero, lecitamente, alla procreazione medicalmente assistita.

    Di cosa si tratta

    Una coppia di donne non può accedere in Italia alla procreazione medicalmente assistita, ma può farlo legalmente all’estero, dove la pratica è consentita. Nasce poi il problema del riconoscimento del bambino: la madre biologica (quella che ha partorito) è automaticamente riconosciuta, ma la cosiddetta madre intenzionale – l’altra donna, che ha condiviso il progetto genitoriale e prestato il consenso – rischiava di restare giuridicamente estranea al figlio. Nel caso concreto, la Procura di Lucca aveva impugnato un atto di nascita che riportava il riconoscimento da parte di entrambe le donne, chiedendone la cancellazione. Per il bambino la posta in gioco è enorme: avere o no due genitori riconosciuti, con tutto ciò che comporta in termini di cura, mantenimento, eredità e identità. La Corte ha dovuto bilanciare i limiti della legge italiana con l’interesse del minore a vedersi riconosciuto il legame con entrambe le figure genitoriali che lo hanno voluto e cresciuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e l’art. 250 del codice civile, nella parte in cui impediscono al nato da una coppia di donne, mediante PMA praticata lecitamente all’estero, di vedersi riconosciuto lo stato di figlio anche dalla madre intenzionale. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione a CEDU, Carta UE e Convenzioni internazionali sui diritti dei minori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, abbia lo stato di figlio riconosciuto pure della donna che ha del pari espresso il preventivo consenso alle tecniche e all’assunzione della responsabilità genitoriale. Viene così tutelato il legame con la madre intenzionale.

    Il principio

    Il nato in Italia da una coppia di donne che ha fatto ricorso all’estero, lecitamente, alla procreazione assistita ha diritto a vedersi riconosciuto lo stato di figlio anche della madre intenzionale che ha condiviso il progetto genitoriale e prestato il consenso, nell’interesse preminente del minore.

    Domande e risposte

    Chi è la madre intenzionale?

    È la donna che, pur non avendo partorito, ha condiviso il progetto genitoriale con la madre biologica e ha prestato il consenso alla procreazione assistita, assumendo la responsabilità genitoriale.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Il figlio nato in Italia da una coppia di donne che ha fatto ricorso all’estero alla PMA può essere riconosciuto come figlio anche della madre intenzionale, non solo di quella biologica.

    Vale solo se la PMA è stata fatta legalmente all’estero?

    La pronuncia riguarda i casi in cui le tecniche sono state praticate all’estero in osservanza delle norme ivi vigenti, e il nato è venuto al mondo in Italia.

    Perché conta l’interesse del minore?

    Perché il riconoscimento di entrambe le figure genitoriali tutela il bambino sul piano della cura, del mantenimento, dell’eredità e della propria identità, valori protetti anche dalle convenzioni internazionali.

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  • Corte cost. n. 69/2025 – Procreazione assistita: accesso vietato alle donne single

    Con la sentenza n. 69 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato che l’accesso alla procreazione medicalmente assistita resta riservato alle coppie e non si estende alle donne single, ritenendo la scelta rimessa al legislatore.

    Di cosa si tratta

    La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40 del 2004) consente l’accesso alle tecniche di fecondazione solo a “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi”. Restano quindi escluse le donne sole, che non possono ricorrere a queste tecniche in Italia. Nel caso concreto, una donna single si era rivolta a un centro per la procreazione assistita e, di fronte al rifiuto, il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione davanti alla Corte, dubitando che escludere le donne sole violasse i loro diritti, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti UE. La posta in gioco è delicata: tocca il diritto all’autodeterminazione e alla genitorialità, ma anche i limiti che il legislatore può porre a una pratica medica che coinvolge la nascita di un figlio. La Corte ha dovuto stabilire se questa esclusione sia una scelta legittima del Parlamento o una discriminazione incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui riserva l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, escludendo le donne singole. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla Carta UE) e non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla CEDU). L’esclusione delle donne singole non è incostituzionale: la scelta di riservare la procreazione assistita alle coppie rientra nella discrezionalità del legislatore, in coerenza con la finalità della legge di rispondere ai problemi di sterilità e infertilità.

    Il principio

    Riservare l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie, escludendo le donne singole, non viola la Costituzione: si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con le finalità della legge, e non di una discriminazione costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Una donna single può accedere alla procreazione assistita in Italia?

    No. La legge la riserva alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, e la Corte ha confermato la legittimità di questa esclusione.

    Perché la Corte non ha esteso l’accesso alle donne sole?

    Perché ha ritenuto che la scelta rientri nella discrezionalità del legislatore, in coerenza con lo scopo della legge di affrontare i problemi riproduttivi derivanti da sterilità o infertilità della coppia.

    Cosa significa che alcune questioni sono inammissibili?

    Significa che la Corte non le ha esaminate nel merito per ragioni processuali; nel caso, le censure legate all’art. 13 Cost. e alla Carta UE.

    Il Parlamento potrebbe cambiare la legge?

    Sì. Trattandosi di una scelta discrezionale, spetta al legislatore decidere se modificare i requisiti di accesso alle tecniche di procreazione assistita.

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  • Corte cost. n. 131/2025 – Ineleggibilità e termine per le dimissioni in Puglia

    Con la sentenza n. 131/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Puglia che spostava in avanti il termine entro cui sindaci e presidenti di Provincia devono dimettersi per essere eleggibili al Consiglio regionale.

    Di cosa si tratta

    Le cause di ineleggibilità servono a evitare che chi ricopre certe cariche (come sindaco o presidente di Provincia) possa sfruttarne la posizione per condizionare le elezioni a cui si candida. Per rimuovere l’ineleggibilità occorre dimettersi entro un certo termine prima del voto. La legge della Regione Puglia, con una norma della legge di stabilità 2025, aveva spostato in avanti questo termine: bastava dimettersi non oltre centottanta giorni prima del compimento del quinquennio (e, in caso di scioglimento anticipato, entro sette giorni dallo scioglimento), anziché entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Il Governo ha impugnato la norma, ritenendo che indebolisse la garanzia di par condicio elettorale. In gioco c’erano la libertà e la genuinità del voto e il rispetto dei principi statali sull’ineleggibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 219 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 (legge di stabilità regionale 2025), che modificava la disciplina delle cause di ineleggibilità per il Presidente della Giunta e i consiglieri regionali, ritenendo lesi i principi in materia elettorale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 219 nelle parti in cui consentiva le dimissioni fino a centottanta giorni prima del compimento del quinquennio (anziché entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature) e, nei casi di scioglimento anticipato, entro sette giorni dallo scioglimento (anziché entro lo stesso termine). Resta così fermo il termine più rigoroso a tutela della genuinità del voto. La decisione di altre questioni è stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    Per rimuovere le cause di ineleggibilità, chi ricopre cariche locali deve dimettersi entro un termine sufficientemente anticipato rispetto al voto: la Regione non può spostarlo in avanti in modo da indebolire la par condicio e la genuinità della competizione elettorale.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per sindaci e presidenti di Provincia in Puglia?

    Per candidarsi al Consiglio regionale devono dimettersi entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, e non potranno avvalersi del termine più ampio introdotto dalla legge regionale, ora dichiarata illegittima.

    Perché esiste una causa di ineleggibilità?

    Per evitare che chi ricopre una carica pubblica possa usarne la posizione per condizionare il voto a proprio favore, a garanzia della par condicio.

    La Corte ha deciso tutto il ricorso?

    No. Ha deciso le questioni sull’art. 219 e riservato a separate pronunce le altre questioni sollevate con lo stesso ricorso.

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  • Corte cost. n. 130/2025 – Rapina aggravata e vizio parziale di mente

    Con la sentenza n. 130/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che impediva di far prevalere o equiparare l’attenuante del vizio parziale di mente rispetto a una specifica aggravante della rapina.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, quando concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice opera un “bilanciamento” per stabilire quali prevalgano e graduare la pena. L’art. 628, quinto comma, del codice penale vietava però di ritenere prevalenti o equivalenti le attenuanti rispetto ad alcune aggravanti della rapina, tra cui quella (numero 3-quater) prevista per chi commette una rapina ai danni di una persona che sta prelevando o ha appena prelevato denaro presso banche, uffici postali o sportelli automatici. Tra le attenuanti escluse dal bilanciamento c’era anche il vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.), che riguarda chi, al momento del fatto, aveva una capacità di intendere e di volere grandemente diminuita. Il GUP del Tribunale di Macerata ha sollevato la questione. In gioco c’erano la proporzionalità della pena e la rilevanza delle condizioni psichiche dell’autore del reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata ha sollevato la questione sull’art. 628, quinto comma, del codice penale in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) quando concorre con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente rispetto a quella specifica aggravante della rapina. Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 217 del 2023), la Corte ha ritenuto irragionevole sottrarre al bilanciamento un’attenuante legata alle condizioni psichiche dell’autore.

    Il principio

    Non è ragionevole escludere dal bilanciamento delle circostanze l’attenuante del vizio parziale di mente: le ridotte condizioni psichiche dell’autore devono poter incidere sulla pena, e il giudice deve poter ritenere quell’attenuante prevalente o equivalente anche rispetto all’aggravante della rapina considerata.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il giudice penale?

    Nei casi di rapina con quella specifica aggravante, il giudice può ora ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente, graduando di conseguenza la pena.

    Che cos’è il vizio parziale di mente?

    È la condizione di chi, al momento del fatto, aveva la capacità di intendere e di volere grandemente diminuita: comporta una riduzione della pena.

    La rapina diventa meno grave?

    No. Il reato resta grave: la Corte ha solo restituito al giudice il potere di valutare le condizioni psichiche dell’autore nel bilanciamento delle circostanze.

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  • Corte cost. n. 132/2025 – Fine vita e omicidio del consenziente

    Con la sentenza n. 132/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’omicidio del consenziente (art. 579 del codice penale) sollevate per estendere il “fine vita” all’aiuto attivo prestato da personale sanitario a chi non possa autosomministrarsi il farmaco.

    Di cosa si tratta

    La precedente giurisprudenza costituzionale, a determinate condizioni, ha escluso la punibilità di chi aiuta un’altra persona, gravemente malata e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, a porre fine alla propria vita, purché sia il malato stesso a somministrarsi il farmaco. Il caso in esame riguardava una persona affetta da una grave patologia irreversibile che, per impossibilità fisica, non poteva autosomministrarsi il farmaco letale e chiedeva che fosse il personale sanitario a farlo (somministrazione “eteronoma”). Il Tribunale di Firenze, in un procedimento d’urgenza, ha sollevato la questione sull’art. 579 cod. pen. (omicidio del consenziente), perché non esclude la punibilità di chi attui materialmente quella volontà in presenza di precise condizioni e verifiche. In gioco c’erano i confini tra il diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita e la tutela penale della vita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, ha sollevato la questione sull’art. 579 del codice penale in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, chiedendo di escludere la punibilità di chi, alle condizioni e con le verifiche indicate, attui materialmente la volontà di fine vita di un malato che non possa procedere in autonomia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’inammissibilità è una pronuncia di rito: la Corte non entra nel merito perché l’intervento richiesto avrebbe comportato scelte complesse e discrezionali, in una materia eticamente sensibile, riservate al legislatore. Resta dunque al Parlamento il compito di disciplinare l’aiuto attivo nel fine vita.

    Il principio

    In materia di fine vita, l’estensione della non punibilità alla somministrazione del farmaco da parte di terzi comporta bilanciamenti e scelte di sistema riservati al legislatore: la Corte, di fronte a una richiesta che esige tali scelte, dichiara l’inammissibilità senza decidere il merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha legalizzato l’eutanasia attiva?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, rimettendo al legislatore ogni scelta sull’aiuto attivo nel fine vita: non ha modificato la disciplina vigente.

    Qual era la differenza rispetto ai casi già decisi?

    Nei casi precedenti il malato si autosomministrava il farmaco; qui si chiedeva che fosse il personale sanitario a somministrarlo, perché la persona non poteva farlo da sé.

    Chi può intervenire su questo tema?

    Il legislatore, cui la Corte ha rimesso le scelte di disciplina, trattandosi di una materia eticamente e socialmente molto delicata.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 133/2025 – Ammissibilità del conflitto Senato-Procura di Catania

    Con l’ordinanza n. 133/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura di Catania, aprendo la fase di merito del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve i contrasti tra organi diversi dello Stato sull’esercizio dei rispettivi poteri. Si svolge in due fasi: prima la Corte verifica con un’ordinanza se il conflitto è ammissibile (cioè se ne ricorrono i presupposti), poi, se ammesso, decide il merito. In questo caso il Senato della Repubblica ha promosso un conflitto nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in relazione ad atti di indagine e a decreti del giudice per le indagini preliminari adottati nell’ambito di un procedimento penale. Con l’ordinanza in esame la Corte si è pronunciata solo sull’ammissibilità. In gioco, in questa fase, è soltanto l’accesso al giudizio: la decisione sul contrasto verrà dopo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Senato della Repubblica ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in relazione agli atti di indagine e ai decreti del giudice per le indagini preliminari del 12 aprile e del 1° agosto 2019, chiedendone l’ammissione ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ha disposto le comunicazioni e notifiche di rito (al Senato, alla Procura, al giudice per le indagini preliminari e alla Camera dei deputati) per la prosecuzione del giudizio nel merito. Si tratta di una decisione preliminare, che non risolve il conflitto.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri la Corte verifica solo i presupposti soggettivi e oggettivi: la dichiarazione di ammissibilità consente di passare al merito, senza alcuna anticipazione sull’esito del contrasto.

    Domande e risposte

    La Corte ha già deciso il conflitto?

    No. Con questa ordinanza ha solo dichiarato ammissibile il ricorso del Senato: il merito sarà deciso nella fase successiva.

    Che cos’è un conflitto tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti tra organi dello Stato sull’esercizio dei rispettivi poteri costituzionali.

    Cosa accade ora?

    Il ricorso viene notificato alle parti indicate e il giudizio prosegue nel merito davanti alla Corte.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 134/2025 – Divieto regionale di impianti a biomasse nei parchi calabresi

    Con la sentenza n. 134/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Calabria che vietava gli impianti a biomasse di potenza superiore a 10 MW termici nei parchi nazionali e regionali, perché la Regione non poteva imporre un divieto generalizzato.

    Di cosa si tratta

    Gli impianti a biomasse producono energia bruciando materiale organico (legno, scarti agricoli). Per favorire le fonti rinnovabili, la legislazione statale stabilisce i principi per individuare le aree idonee o non idonee a questi impianti, all’esito di una valutazione amministrativa, evitando divieti generalizzati per legge. La Regione Calabria, con una legge del 2024, aveva invece vietato in modo assoluto la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali calabresi, di impianti a biomasse di potenza superiore a 10 MW termici, imponendo anche agli impianti esistenti di ridurre la potenza a pena di decadenza dell’autorizzazione. Il Governo ha impugnato la norma. In gioco c’erano il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia e tutela dell’ambiente e il principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo (lettera s) e terzo, della Costituzione, sostenendo che la Regione non potesse introdurre per legge un divieto generalizzato agli impianti a biomasse nei parchi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, nella parte in cui “vieta” gli impianti anziché qualificare i parchi come “aree non idonee” a quel tipo di impianti, e dell’intero comma 2 (riduzione forzata della potenza degli impianti esistenti). Ha dichiarato inammissibili le questioni riferite ad altri parametri. La Regione non poteva imporre un divieto generalizzato, ma al massimo individuare aree non idonee nel rispetto della disciplina statale.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre per legge divieti generalizzati agli impianti da fonti rinnovabili: possono solo individuare, nel rispetto dei principi statali, le aree non idonee, in coerenza con l’obiettivo della massima diffusione delle energie rinnovabili.

    Domande e risposte

    I parchi calabresi restano aperti agli impianti a biomasse?

    La Corte ha cancellato il divieto assoluto: i parchi possono essere qualificati come aree non idonee, ma non con un divieto generalizzato imposto per legge.

    Perché la Regione non poteva vietare del tutto?

    Perché la disciplina delle fonti rinnovabili spetta ai principi statali, che escludono divieti generalizzati e richiedono una valutazione amministrativa sulle aree idonee.

    Cosa accade agli impianti esistenti?

    L’obbligo di ridurre la potenza a pena di decadenza dell’autorizzazione (comma 2) è stato dichiarato illegittimo nella sua interezza.

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  • Corte cost. n. 135/2025 – Tetto agli stipendi pubblici e parametro della Cassazione

    Con la sentenza n. 135/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che fissava in 240.000 euro il tetto agli stipendi pubblici, ritenendo che il limite debba essere ancorato al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, e ha respinto le altre censure sull’indipendenza della magistratura.

    Di cosa si tratta

    La legge prevede un “tetto” agli emolumenti di chi riceve retribuzioni a carico delle finanze pubbliche: nessuno può superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Una norma del 2014 aveva però fissato quel limite in una cifra rigida, 240.000 euro lordi annui, sganciandolo di fatto dall’effettivo trattamento del primo presidente. Il caso nasce dal ricorso di un presidente di sezione del Consiglio di Stato che, avendo ricoperto anche un incarico nell’organo di governo autonomo della magistratura amministrativa, si era visto chiedere la restituzione delle somme eccedenti il tetto. Il Consiglio di Stato ha dubitato che il meccanismo fosse legittimo, anche rispetto all’indipendenza della magistratura. In gioco c’erano le modalità di determinazione del tetto agli stipendi pubblici e le garanzie di indipendenza dei giudici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato la questione sugli artt. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (come convertiti), in riferimento agli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, relativi all’indipendenza della magistratura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui fissa il tetto in 240.000 euro anziché ancorarlo al trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, da individuare con d.P.C.m. previo parere delle commissioni parlamentari. Ha invece dichiarato non fondate le altre questioni, riferite all’indipendenza della magistratura (artt. 104 e 108 Cost.).

    Il principio

    Il tetto agli stipendi pubblici deve restare ancorato al parametro mobile del trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, e non può essere cristallizzato in una cifra fissa di legge: l’aggancio a quel parametro va ripristinato.

    Domande e risposte

    Esiste ancora un tetto agli stipendi pubblici?

    Sì. Il tetto resta, ma deve essere parametrato al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, non a una cifra fissa di 240.000 euro.

    La sentenza riguarda solo i magistrati?

    No. Il tetto riguarda chiunque riceva retribuzioni a carico delle finanze pubbliche; il caso concreto nasceva però da un magistrato amministrativo.

    L’indipendenza della magistratura era violata?

    Su questo punto la Corte ha ritenuto le questioni non fondate: il meccanismo del tetto non lede di per sé l’indipendenza dei giudici.

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