Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 84/2025 – Medici in quiescenza e assistenza primaria in Sardegna

    Con la sentenza n. 84 del 2025 la Corte costituzionale ha salvato la legge della Regione Sardegna che consente di impiegare medici in pensione nei progetti di assistenza primaria, ritenendola una misura organizzativa a tutela del diritto alla salute.

    Di cosa si tratta

    In molte zone della Sardegna, specie nelle aree interne e disagiate, mancano medici di base e la continuità assistenziale è difficile da garantire. Per far fronte alla carenza, la Regione Sardegna, con la legge regionale 20 agosto 2024, n. 12, aveva previsto la possibilità di coinvolgere anche medici già in pensione nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, fino al 31 dicembre 2024. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma, sostenendo che la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale spetta allo Stato e alla contrattazione collettiva nazionale, che vieta lo svolgimento di tali attività a chi gode della pensione. Per i cittadini delle aree più isolate la posta in gioco era il diritto a ricevere cure di base; per le Regioni, il confine tra organizzazione del servizio sanitario (di loro competenza) e disciplina del rapporto di lavoro (statale).

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12, nella parte in cui consente di impiegare anche medici in quiescenza nei progetti di assistenza primaria. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile), nonché agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione regionale non invade la competenza statale in materia di ordinamento civile: non disciplina il rapporto di lavoro dei medici, ma costituisce una misura organizzativa del servizio sanitario regionale, volta a garantire i livelli essenziali di assistenza in attuazione del diritto alla salute, in un contesto territoriale segnato da gravi carenze di personale.

    Il principio

    La Regione può adottare misure organizzative per assicurare l’assistenza sanitaria di base nelle aree disagiate, anche coinvolgendo medici in quiescenza, senza per questo invadere la competenza statale sull’ordinamento civile, quando l’intervento mira a garantire i livelli essenziali di assistenza e il diritto alla salute.

    Domande e risposte

    La Regione può impiegare medici in pensione?

    Sì, come misura organizzativa per garantire l’assistenza di base nelle aree disagiate; la Corte ha ritenuto la previsione legittima perché finalizzata ad assicurare i livelli essenziali di assistenza.

    Non spetta allo Stato disciplinare il lavoro dei medici di base?

    Lo Stato disciplina il rapporto di lavoro dei medici di medicina generale tramite la contrattazione collettiva. Ma la norma sarda è stata letta come organizzazione del servizio, non come disciplina di quel rapporto.

    Perché conta il diritto alla salute?

    Perché l’assistenza di base e la continuità assistenziale rientrano nei livelli essenziali di assistenza, strumenti di attuazione del diritto fondamentale alla tutela della salute garantito dalla Costituzione.

    La misura era a tempo indeterminato?

    No. La previsione regionale aveva un orizzonte temporale definito, legato ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale.

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  • Corte cost. n. 85/2025 – Cittadinanza e interventi di terzi nel giudizio costituzionale

    Con l’ordinanza n. 85 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di due circoli di emigranti italiani in un giudizio sulla cittadinanza, ribadendo le regole rigorose sulla partecipazione dei terzi al processo costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Questa è un’ordinanza che decide una questione processuale, non il merito della cittadinanza. Nasce all’interno di un giudizio in cui il Tribunale di Firenze ha sollevato dubbi di costituzionalità sulla legge sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91). In quel giudizio hanno tentato di “intervenire” due circoli di emigranti italiani all’estero – il Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e il Circolo Domus Sardinia – sostenendo di rappresentare moltissimi discendenti di italiani interessati alle regole sulla cittadinanza. La Corte ha dovuto stabilire se questi soggetti, che non erano parti del processo da cui nasce la questione, potessero partecipare al giudizio costituzionale. È un tema tecnico ma importante: regola chi può “entrare” nel processo davanti alla Consulta e con quali limiti, per evitare che il giudizio si trasformi in una sede aperta a chiunque abbia interessi analoghi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio principale riguarda l’art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (norme sulla cittadinanza), sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze in riferimento agli artt. 1, 3 e 117, primo comma, della Costituzione. L’ordinanza in commento, però, non decide quei dubbi: si limita a valutare l’ammissibilità degli interventi spiegati dai due circoli, che non erano parti del giudizio a quo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dai due circoli. Secondo il costante orientamento, la partecipazione al giudizio incidentale è circoscritta alle parti del giudizio a quo (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, per le leggi regionali, al Presidente della Giunta regionale). Sono ammessi solo i terzi titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: non basta avere interessi analoghi o svolgere una funzione di rappresentanza, per la quale esiste semmai lo strumento dell’amicus curiae.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono intervenire solo i terzi portatori di un interesse qualificato, direttamente inerente al rapporto dedotto nel processo di origine. La rappresentanza di interessi diffusi o analoghi non legittima l’intervento, ma può trovare spazio nella diversa figura dell’amicus curiae.

    Domande e risposte

    Chi può partecipare a un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

    Di regola le parti del giudizio da cui nasce la questione, il Presidente del Consiglio dei ministri e, per le leggi regionali, il Presidente della Giunta regionale. I terzi sono ammessi solo in casi eccezionali.

    Perché i circoli di emigranti non sono stati ammessi?

    Perché non erano parti del giudizio originario e non avevano un interesse immediatamente inerente al rapporto dedotto in causa, ma solo interessi analoghi a quelli in discussione.

    Cos’è l’amicus curiae?

    È lo strumento, previsto dalle Norme integrative, con cui formazioni sociali senza scopo di lucro e soggetti portatori di interessi collettivi possono presentare alla Corte un’opinione scritta, senza però diventare parti del giudizio.

    Questa ordinanza decide qualcosa sulla cittadinanza?

    No. Risolve solo una questione processuale sugli interventi; il merito della questione sulla legge sulla cittadinanza resta da decidere.

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  • Corte cost. n. 86/2025 – Prescrizione e azione contro gli amministratori delle associazioni

    Con la sentenza n. 86 del 2025 la Corte costituzionale ha esteso anche alle associazioni non riconosciute la sospensione della prescrizione per le azioni di responsabilità verso i loro amministratori, finché questi restano in carica.

    Di cosa si tratta

    Il codice civile prevede che il tempo della prescrizione (cioè il periodo dopo il quale un diritto non può più essere fatto valere) resti “sospeso” tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché questi sono in carica, quando si tratta di azioni di responsabilità contro di essi. La ragione è intuitiva: è difficile che un’organizzazione scopra e contesti gli illeciti dei propri amministratori mentre sono ancora al comando. Il problema sollevato riguardava le associazioni non riconosciute, cioè quelle prive di personalità giuridica (come molti circoli, comitati, associazioni di base): per esse questa regola di sospensione non era prevista. Nel caso concreto, un commissario liquidatore voleva agire contro un ex amministratore per condotte risalenti nel tempo, ma rischiava di vedersi opporre la prescrizione proprio perché l’ente, all’epoca dei fatti, era un’associazione non riconosciuta. Per il mondo dell’associazionismo la questione è rilevante: stabilire se anche questi enti possano contare sulla stessa tutela contro gli amministratori infedeli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia d’impresa, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento e lesione del diritto di azione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità. La distinzione tra enti con e senza personalità giuridica non giustifica un diverso regime: anche nelle associazioni non riconosciute, anzi a maggior ragione, sussiste la difficoltà di accertare gli illeciti degli amministratori finché restano in carica.

    Il principio

    La sospensione della prescrizione per le azioni di responsabilità contro gli amministratori in carica si applica anche alle associazioni non riconosciute. La mancanza di personalità giuridica non è un criterio ragionevole per negare una tutela giustificata dalla difficoltà di scoprire gli illeciti gestori.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le associazioni non riconosciute?

    Ora, anche per loro, il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori resta sospeso finché questi sono in carica, come già avveniva per le persone giuridiche.

    Perché la prescrizione viene sospesa?

    Perché è difficile che l’ente individui e contesti gli illeciti dei propri amministratori mentre sono ancora al governo dell’associazione; sospendere il termine evita che la responsabilità si dilegui per il decorrere del tempo.

    La regola vale anche per i fatti passati?

    Le sentenze di illegittimità costituzionale producono effetti sui rapporti ancora pendenti; la concreta applicazione ai singoli giudizi spetta poi al giudice del caso.

    Erano già tutelate altre forme associative?

    Sì. La sospensione era già stata estesa dalla giurisprudenza costituzionale alle società in nome collettivo e in accomandita semplice; restavano fuori proprio le associazioni non riconosciute.

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  • Corte cost. n. 87/2025 – Fallimento in estensione e diritto di difesa dei soci

    Con la sentenza n. 87 del 2025 la Corte costituzionale ha salvato, con un’interpretazione conforme a Costituzione, la norma sul fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, chiarendo che essi devono essere convocati a garanzia del loro diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Quando fallisce una società di persone, il fallimento può estendersi anche ai soci che rispondono con il proprio patrimonio personale (i soci “illimitatamente responsabili”). È il cosiddetto fallimento in estensione. Il problema sollevato dal caso è questo: se i soci non sono stati ascoltati nel giudizio che ha dichiarato il fallimento della società, possono poi difendersi e contestare che la società fosse davvero “fallibile”? Nel caso concreto, il Tribunale di Matera doveva estendere il fallimento di una società semplice ai tre soci, i quali sostenevano che la società svolgesse in realtà attività agricola e quindi non fosse soggetta a fallimento, ma lamentavano di non essere mai stati ascoltati. Per imprenditori e soci la posta in gioco è alta: il fallimento ha conseguenze patrimoniali e personali gravissime, e negare la possibilità di difendersi significherebbe subire effetti pesanti senza poter dire la propria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 147 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), nella parte in cui non consentirebbe ai soci illimitatamente responsabili non convocati di contestare i presupposti di fallibilità della società. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Matera, sezione fallimentare, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, “nei sensi di cui in motivazione”. Ha cioè salvato la norma attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione: l’art. 147, terzo comma, va letto nel senso che i soci illimitatamente responsabili devono essere convocati non solo nel giudizio che dichiara il loro fallimento, ma anche in quello che accerta la fallibilità della società, presupposto del loro fallimento. In mancanza di tale convocazione, l’accertamento sulla fallibilità della società non è loro opponibile, salvo che abbiano comunque già esercitato il proprio diritto di difesa.

    Il principio

    I soci illimitatamente responsabili hanno diritto a essere convocati nel giudizio che accerta la fallibilità della società, anche se in quel giudizio non si chiede già il loro fallimento in estensione. Se non sono convocati, l’accertamento non è opponibile loro nel successivo giudizio di estensione, dove potranno difendersi pienamente.

    Domande e risposte

    Cosa significa fallimento in estensione?

    È l’estensione del fallimento della società ai soci che rispondono dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale, i cosiddetti soci illimitatamente responsabili.

    Un socio può contestare che la società fosse davvero fallibile?

    Sì, se non è stato convocato nel giudizio che ha accertato la fallibilità della società: in quel caso quell’accertamento non gli è opponibile e potrà difendersi nel giudizio di estensione.

    Perché la Corte non ha annullato la norma?

    Perché ha scelto la strada dell’interpretazione conforme: la disposizione si presta a una lettura rispettosa del diritto di difesa, quindi non era necessario dichiararla illegittima.

    Cosa succede se il socio si è di fatto già difeso?

    Se il socio, pur non formalmente convocato, ha già esercitato in concreto il proprio diritto di difesa rispetto a quell’accertamento, la garanzia può dirsi soddisfatta.

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  • Corte cost. n. 88/2025 – Annullamento d’ufficio e termine di dodici mesi

    Con la sentenza n. 88 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità del termine fisso di dodici mesi entro cui la pubblica amministrazione può annullare d’ufficio le proprie autorizzazioni illegittime, anche quando è in gioco la tutela del patrimonio storico e artistico.

    Di cosa si tratta

    Quando la pubblica amministrazione si accorge di aver rilasciato un’autorizzazione illegittima, può annullarla da sola, in “autotutela”. Ma per dare certezza ai cittadini la legge fissa un limite di tempo: per i provvedimenti favorevoli (autorizzazioni o vantaggi economici) l’annullamento d’ufficio non può superare i dodici mesi. Il caso nasce da una vicenda emblematica: un dipinto esportato dall’Italia nel 2015 come opera di modesto valore si era poi rivelato, dopo il restauro, un’opera di Giorgio Vasari, l’”Allegoria della pazienza”. Il Ministero della cultura aveva annullato l’attestato di libera circolazione e ordinato il rientro dell’opera, ma a distanza di sei anni, ben oltre il termine. Il Consiglio di Stato, dovendo decidere l’appello, ha dubitato che quel limite rigido di dodici mesi fosse costituzionale quando in gioco c’è un interesse “sensibile” come la tutela del patrimonio culturale della Nazione. Per i cittadini la questione tocca l’equilibrio tra certezza dei rapporti giuridici e tutela di beni di rilievo costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui fissa un termine massimo rigido di un anno per l’annullamento d’ufficio, anche a tutela di interessi di rango costituzionale come il patrimonio storico e artistico. La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Convenzione di Faro, e ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 Cost. Il termine fisso di dodici mesi non è irragionevole: rappresenta una scelta del legislatore a presidio della certezza dei rapporti giuridici e dell’affidamento, e resta comunque inapplicabile nei casi di provvedimenti ottenuti con false rappresentazioni dei fatti accertate con sentenza penale definitiva.

    Il principio

    Il limite temporale di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio delle autorizzazioni illegittime non viola la Costituzione: esprime un ragionevole bilanciamento tra la tutela dell’interesse pubblico e l’esigenza di certezza e affidamento dei destinatari del provvedimento.

    Domande e risposte

    Entro quanto tempo l’amministrazione può annullare un’autorizzazione già rilasciata?

    Per i provvedimenti favorevoli, come autorizzazioni o vantaggi economici, l’annullamento d’ufficio deve avvenire entro dodici mesi dall’adozione, oltre il termine generale “ragionevole”.

    Esistono eccezioni a questo termine?

    Sì. Il limite non opera se il provvedimento è stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci che costituiscono reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

    La tutela del patrimonio artistico consente di superare il termine?

    No. La Corte ha ritenuto che il termine fisso resti valido anche di fronte a interessi di rango costituzionale come la tutela del patrimonio culturale.

    Cosa significa che una questione è “inammissibile”?

    Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito per ragioni processuali; nel caso, la censura legata alla Convenzione di Faro non è stata ritenuta scrutinabile.

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  • Corte cost. n. 89/2025 – Concessioni balneari e competenza regionale

    Con la sentenza n. 89 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Toscana sulle concessioni demaniali marittime, ribadendo che le gare per gli stabilimenti balneari spettano allo Stato, in nome della tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Il tema delle concessioni balneari – gli affidamenti che permettono di gestire stabilimenti, lidi e spiagge attrezzate sul demanio marittimo – è da anni al centro di un braccio di ferro tra Stato, Regioni e diritto europeo, che impone gare aperte e trasparenti per evitare proroghe automatiche a vantaggio dei concessionari uscenti. La Regione Toscana, con la legge regionale 29 luglio 2024, n. 30, aveva dettato proprie regole in materia di concessioni demaniali marittime, modificando una precedente legge regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quegli articoli davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la Regione avesse invaso un campo riservato allo Stato. Per i cittadini e gli operatori del settore la posta in gioco era concreta: stabilire chi decide le regole con cui si assegnano le spiagge, se il legislatore nazionale o le singole Regioni, con il rischio di discipline diverse da un tratto di costa all’altro. La Corte ha chiarito che la materia non può essere frammentata su base regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri. Era in discussione anche un profilo legato all’art. 117, primo comma, Cost. (rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea), poi rimasto assorbito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 3 e 4, 3 e 4 della legge regionale toscana, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La disciplina delle procedure di affidamento delle concessioni balneari attiene alla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale: la Regione non poteva dettarne una propria, neppure invocando l’inerzia del legislatore statale o l’esigenza di tutelare l’affidamento degli operatori locali. È stato dichiarato illegittimo anche l’art. 4 della legge regionale, in quanto norma meramente accessoria e strumentale rispetto alle disposizioni caducate.

    Il principio

    La disciplina delle gare per le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative rientra nella tutela della concorrenza, riservata allo Stato. Le Regioni non possono introdurre regole proprie, nemmeno in caso di ritardo del legislatore nazionale o per proteggere i concessionari già operanti sul territorio.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono dettare regole proprie sulle concessioni balneari?

    No. Le procedure con cui si assegnano le concessioni demaniali marittime appartengono alla tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale. Una legge regionale che le disciplini autonomamente è incostituzionale.

    Il ritardo dello Stato giustifica un intervento regionale?

    No. La Corte ha escluso che la “situazione di inerzia” del legislatore statale legittimi la Regione a normare in materia di gare, perché ciò attiene comunque a una competenza statale.

    Si potevano comunque bandire le gare anche senza una legge statale aggiornata?

    Sì. Secondo la Corte, già dall’ordinamento europeo e nazionale erano ricavabili i principi e gli indicatori utili per indire le gare, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa.

    Cosa cambia in concreto per gli stabilimenti balneari?

    La sentenza non assegna nuove concessioni: chiarisce solo che le regole delle gare le fissa lo Stato. Le specifiche disposizioni toscane impugnate non possono più applicarsi.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze Stato-Regioni; la tutela della concorrenza è riservata allo Stato (secondo comma, lettera e).
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  • Corte cost. n. 120/2025 – Assegni familiari e parità di trattamento

    Con la sentenza n. 120/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 in materia di assegni familiari, sollevate dalla Corte d’appello di Venezia.

    Di cosa si tratta

    Gli assegni familiari sono una prestazione previdenziale storica, ancora regolata dal Testo unico del 1955 (d.P.R. n. 797 del 1955). L’art. 2 di quel testo definisce i presupposti e i criteri per il riconoscimento della prestazione. In una controversia tra l’INPS e una lavoratrice titolare di un’attività commerciale, la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che la norma potesse trattare in modo irragionevolmente diverso situazioni meritevoli di pari tutela, sollevando dubbi sia sotto il profilo dell’uguaglianza sia sotto quello della protezione sociale garantita dalla Costituzione. La questione interessa lavoratori e famiglie perché riguarda l’accesso a una misura di sostegno al reddito familiare: stabilire se certe categorie restino escluse o meno incide direttamente su prestazioni economiche. La Corte è stata chiamata a verificare se la disciplina del 1955 fosse compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e di assistenza ai lavoratori.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 in riferimento all’art. 3 (uguaglianza) e all’art. 38 (previdenza e assistenza sociale) della Costituzione. Si è costituito l’INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Giovanni Pitruzzella.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: sia quella riferita all’art. 3 Cost., sia quella riferita all’art. 38 Cost. La disciplina degli assegni familiari contenuta nell’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 non viola né il principio di uguaglianza né le garanzie costituzionali in materia di previdenza, restando frutto di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    La disciplina degli assegni familiari del 1955 non contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost.: le differenziazioni nei presupposti della prestazione rientrano nella discrezionalità legislativa e non risultano irragionevoli né lesive del diritto alla protezione sociale.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli assegni familiari?

    Sono una prestazione previdenziale di sostegno al reddito delle famiglie, qui regolata dal Testo unico del 1955.

    La Corte ha ampliato la platea dei beneficiari?

    No. Le questioni sono state respinte: la norma resta nel testo vigente e non viene estesa per via costituzionale.

    Perché si invocano insieme art. 3 e art. 38 della Costituzione?

    L’art. 3 riguarda l’uguaglianza e la ragionevolezza, l’art. 38 la tutela previdenziale e assistenziale: il giudice ha denunciato una disparità di trattamento incidente sul diritto a una prestazione sociale.

    La decisione incide sui giudizi in corso davanti all’INPS?

    Le singole controversie proseguono secondo la norma vigente, che la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione.

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  • Corte cost. n. 121/2025 – Personale scolastico, ricostruzione di carriera e vincoli di bilancio

    Con la sentenza n. 121/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge n. 107 del 2015 (la “Buona scuola”), sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento al principio dell’equilibrio di bilancio.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 107 del 2015 (cosiddetta “Buona scuola”) ha riformato il sistema dell’istruzione, intervenendo anche su organici, retribuzioni e percorsi del personale docente. Diversi insegnanti hanno promosso cause di lavoro davanti al Tribunale di Torino, contestando aspetti del trattamento economico e di carriera derivanti da alcune disposizioni della legge, come interpretate dalla Corte di cassazione con una sua sentenza del 2023. Il giudice del lavoro ha ritenuto che quelle norme potessero violare l’art. 81 della Costituzione, che impone allo Stato l’equilibrio tra entrate e spese e pone vincoli alla copertura finanziaria delle leggi. La questione tocca un nodo ricorrente: il rapporto tra i diritti economici dei lavoratori pubblici e i limiti di finanza pubblica. Per il personale della scuola la posta in gioco riguarda l’effettiva spettanza di determinati trattamenti, mentre per lo Stato è in discussione la sostenibilità finanziaria delle scelte legislative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge n. 107 del 2015, così come interpretato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 29961 del 2023), in riferimento all’art. 81, commi primo e terzo, della Costituzione (equilibrio di bilancio e copertura finanziaria). I giudizi, promossi con più ordinanze, sono stati riuniti; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Le disposizioni impugnate non sono in contrasto con l’art. 81 Cost.: le scelte del legislatore in materia di personale scolastico, nei limiti denunciati, risultano compatibili con il principio dell’equilibrio di bilancio e con le regole sulla copertura finanziaria.

    Il principio

    Le disposizioni della legge n. 107 del 2015 censurate non violano l’art. 81 Cost.: la disciplina sul personale scolastico, nei termini esaminati, è coerente con i vincoli costituzionali di equilibrio di bilancio e di copertura delle leggi di spesa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 81 della Costituzione?

    Impone allo Stato l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e richiede che le leggi che comportano nuovi oneri indichino i mezzi per farvi fronte.

    La Corte ha cambiato le regole sulla carriera del personale scolastico?

    No. Le questioni sono state respinte: le norme della legge n. 107 del 2015 restano in vigore così come interpretate.

    Perché si parla di una sentenza della Cassazione del 2023?

    Perché il giudice rimettente ha impugnato le norme nel significato loro attribuito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 29961 del 2023, assunta come “diritto vivente”.

    Gli insegnanti possono comunque far valere i loro diritti?

    Le singole controversie di lavoro proseguono davanti al giudice competente; la pronuncia chiarisce solo che le norme non violano l’art. 81 Cost.

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  • Corte cost. n. 200/2025 – Poteri straordinari del commissario e autonomia regionale

    Con la sentenza n. 200/2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure della Regione Toscana contro una norma statale di emergenza (collegata anche all’attuazione del PNRR), ritenendo che non violasse l’autonomia regionale né i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con la legge 28 febbraio 2025, n. 20, ha introdotto misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tra queste, l’art. 9-bis, comma 2, oggetto del giudizio. La Regione Toscana ha impugnato la norma davanti alla Corte, ritenendo che lo Stato avesse compresso le competenze regionali e i principi che governano i rapporti tra livelli di governo. Il tema, ricorrente nel contenzioso Stato-Regioni, riguarda fin dove può spingersi l’intervento statale in nome dell’emergenza e dell’attuazione del PNRR senza ledere l’autonomia delle Regioni: la Costituzione richiede infatti che l’attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative sia giustificata da esigenze unitarie e accompagnata da forme di coinvolgimento delle Regioni (leale collaborazione). In gioco era l’equilibrio tra esigenze unitarie di emergenza e garanzie dell’autonomia territoriale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20, nella parte in cui introduce nel d.l. n. 208 del 2024 l’art. 9-bis, comma 2, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, lamentando la lesione dell’autonomia regionale, del riparto di competenze e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha quindi ritenuto la norma statale conforme alla Costituzione: l’intervento dello Stato, nel contesto di emergenza e di attuazione del PNRR, non è stato considerato lesivo dell’autonomia regionale né dei principi invocati dalla Regione Toscana. La disposizione resta in vigore.

    Il principio

    Lo Stato può adottare misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di emergenza e attuare il PNRR senza violare l’autonomia regionale, quando l’intervento risponde a esigenze unitarie e rispetta il quadro costituzionale dei rapporti tra livelli di governo: in questi limiti le censure regionali sono infondate.

    Domande e risposte

    La Regione Toscana ha vinto o perso?

    Ha perso: la Corte ha dichiarato non fondate le sue questioni, confermando la norma statale impugnata.

    Perché una Regione può impugnare una legge dello Stato?

    Perché la Costituzione le consente di promuovere il giudizio in via principale quando ritiene che una legge statale invada le proprie competenze, qui in riferimento agli artt. 117 e 118.

    Cosa c’entra il PNRR con questa decisione?

    La norma impugnata faceva parte di misure organizzative urgenti collegate anche all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; la Corte ha ritenuto che questo contesto di esigenze unitarie giustificasse l’intervento statale.

    Cosa significa “leale collaborazione”?

    È il principio per cui Stato e Regioni devono coordinarsi e coinvolgersi reciprocamente quando le rispettive competenze si intrecciano; la Regione lamentava che fosse stato violato, ma la Corte non ha condiviso la censura.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 203/2025 – Messa alla prova dei minorenni e reati sessuali di minore gravità

    Con la sentenza n. 203/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva la sospensione del processo con messa alla prova per i minorenni accusati di violenza sessuale aggravata anche quando ricorre l’attenuante dei casi di minore gravità. Resta invece esclusa la messa alla prova nelle ipotesi più gravi.

    Di cosa si tratta

    La sospensione del processo con messa alla prova è uno strumento centrale del processo penale minorile (art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988): consente di sospendere il processo affidando il minore a un percorso di recupero, con esito che può portare all’estinzione del reato. Il comma 5-bis dell’art. 28 escludeva però questo istituto per alcuni reati sessuali aggravati (artt. 609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter), anche quando il fatto fosse di “minore gravità”. I Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e di Bari hanno sollevato la questione: l’esclusione automatica, anche per i casi meno gravi, contrastava con i principi di ragionevolezza, finalità rieducativa della pena e tutela del minore. La posta in gioco è il bilanciamento tra la tutela rafforzata delle vittime di reati sessuali e la specialità del processo minorile, orientato al recupero del minore più che alla pura sanzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e di Bari hanno impugnato l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludeva la messa alla prova per i reati sessuali aggravati anche nei casi di minore gravità.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude la messa alla prova per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-octies aggravati ai sensi dell’art. 609-ter, anche quando ricorra l’attenuante dei “casi di minore gravità”. Ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e non fondate le ulteriori questioni relative alle ipotesi non attenuate.

    Il principio

    Nel processo minorile l’esclusione automatica della messa alla prova non può estendersi ai casi di reato sessuale di minore gravità: in queste ipotesi deve restare aperta la possibilità di accedere al percorso di recupero, in coerenza con la funzione rieducativa della pena e la tutela del minore.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i minori accusati di reati sessuali?

    Quando ricorre l’attenuante dei “casi di minore gravità”, il giudice minorile può ora valutare la sospensione del processo con messa alla prova, prima esclusa in automatico.

    La messa alla prova resta esclusa per i casi più gravi?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative alle ipotesi non attenuate: per i fatti di violenza sessuale aggravata che non rientrano nei casi di minore gravità l’esclusione resta.

    Messa alla prova significa impunità?

    No. È un percorso di responsabilizzazione e recupero affidato al minore; solo il suo esito positivo può portare all’estinzione del reato, mentre l’esito negativo fa proseguire il processo.

    Chi decide se concedere la messa alla prova?

    Il giudice del processo minorile, valutando il caso concreto. La sentenza riapre la possibilità di questa valutazione, che la norma censurata precludeva in radice per i casi di minore gravità.

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  • Corte cost. n. 204/2025 – Legge della Regione Toscana sull’attuazione del fine vita

    Con la sentenza n. 204/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte legittima la legge della Regione Toscana n. 16 del 2025, che disciplinava le modalità organizzative per attuare le sentenze della stessa Corte (n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024) in materia di aiuto al suicidio medicalmente assistito.

    Di cosa si tratta

    Dopo le storiche sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 della Corte costituzionale, che a certe condizioni hanno escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio (il cosiddetto “fine vita”), la Regione Toscana ha approvato la legge regionale 14 marzo 2025, n. 16, per disciplinare le modalità organizzative con cui le aziende sanitarie devono dare attuazione a quelle pronunce: tempi, organi, procedure di verifica delle condizioni richieste. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge davanti alla Corte, ritenendo che la Regione avesse invaso competenze riservate allo Stato. Il nodo costituzionale era la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (art. 117 della Costituzione): la materia tocca l’ordinamento civile e penale e i livelli essenziali delle prestazioni, di competenza statale, ma anche l’organizzazione del servizio sanitario regionale. In gioco c’era quindi il confine entro cui una Regione può intervenire su un tema così delicato in assenza di una legge nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in particolare al secondo comma, lettere l) (ordinamento civile e penale) e m) (livelli essenziali delle prestazioni), e al terzo comma. Nel giudizio si è costituita la Regione Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha adottato una decisione mista. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale (gli artt. 2; parte dell’art. 4, comma 1; vari commi degli artt. 5, 6 e 7), ritenendo che la Regione avesse oltrepassato i limiti delle proprie competenze. Ha invece dichiarato non fondate le questioni rivolte all’intera legge e all’art. 1, e quelle relative ad altre previsioni degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, in riferimento alle competenze statali sull’ordinamento civile e penale e sui livelli essenziali delle prestazioni.

    Il principio

    Una Regione può disciplinare i profili strettamente organizzativi del proprio servizio sanitario per dare attuazione alle sentenze della Corte sul fine vita, ma non può invadere gli ambiti riservati allo Stato (ordinamento civile e penale, livelli essenziali delle prestazioni): le disposizioni che eccedono questo limite sono illegittime.

    Domande e risposte

    La Corte ha vietato alla Toscana di occuparsi del fine vita?

    No. Ha confermato la legge nella sua impostazione di fondo e ha salvato diverse disposizioni, ma ha annullato le parti con cui la Regione era andata oltre le proprie competenze organizzative, invadendo materie statali.

    Perché lo Stato ha impugnato una legge regionale di attuazione?

    Perché riteneva che alcune previsioni toccassero l’ordinamento civile e penale e i livelli essenziali delle prestazioni, materie che la Costituzione (art. 117) riserva allo Stato.

    Cosa restano in vigore della legge toscana?

    Le disposizioni non dichiarate illegittime, tra cui l’art. 1 e altre previsioni degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, sui profili rientranti nella competenza organizzativa regionale.

    Questa sentenza introduce una disciplina nazionale sul fine vita?

    No. La Corte si è limitata a giudicare il riparto di competenze tra Stato e Regione; la scelta di una disciplina nazionale resta rimessa al legislatore statale.

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  • Corte cost. n. 122/2025 – Legge regionale Puglia sugli impianti elettrici e competenze statali

    Con la sentenza n. 122/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2024 in materia di autorizzazioni per linee e impianti elettrici.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia ha modificato la propria disciplina sulle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici a tensione fino a 150.000 volt. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 26 di quella legge, ritenendo che la Regione avesse invaso ambiti riservati allo Stato. La produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia, così come la tutela della concorrenza e dell’ambiente, sono materie in cui la Costituzione fissa precisi confini tra competenze statali e regionali: una Regione non può adottare regole che si sovrappongano o contrastino con la cornice statale. Per imprese del settore energetico, gestori di rete e cittadini, sapere quale ente detta le regole sulle autorizzazioni è decisivo, perché incide su tempi, procedure e certezza degli investimenti. La Corte è stata chiamata a verificare se la norma pugliese rispettasse il riparto costituzionale di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 26 della legge reg. Puglia n. 28 del 2024 (che modifica la l.r. n. 25 del 2008 sulle autorizzazioni di linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt), per contrasto con il riparto di competenze legislative fissato dalla Costituzione. Si è costituita la Regione Puglia; relatrice Maria Alessandra Sandulli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge regionale pugliese. La disposizione regionale è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione perché incideva su ambiti che non rientravano nella competenza della Regione, con conseguente caducazione della norma impugnata.

    Il principio

    La Regione non può disciplinare aspetti delle autorizzazioni in materia di impianti elettrici che esorbitano dalle sue competenze, invadendo ambiti riservati alla legislazione statale: in tal caso la norma regionale è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2024, in materia di autorizzazioni per linee e impianti elettrici: la norma è venuta meno per effetto della sentenza.

    Perché la Regione non poteva approvare quella norma?

    Perché interveniva su ambiti che la Costituzione riserva, in tutto o in parte, alla competenza statale: la Regione ha così ecceduto i propri poteri legislativi.

    Cosa cambia per chi opera nel settore energetico in Puglia?

    Sulle autorizzazioni torna a valere la disciplina compatibile con la cornice statale; la previsione regionale annullata non produce più effetti.

    La Regione può ridisciplinare la materia?

    Solo nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei vincoli fissati dalla legislazione statale.

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