Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 85 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di due circoli di emigranti italiani in un giudizio sulla cittadinanza, ribadendo le regole rigorose sulla partecipazione dei terzi al processo costituzionale.

Di cosa si tratta

Questa è un’ordinanza che decide una questione processuale, non il merito della cittadinanza. Nasce all’interno di un giudizio in cui il Tribunale di Firenze ha sollevato dubbi di costituzionalità sulla legge sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91). In quel giudizio hanno tentato di “intervenire” due circoli di emigranti italiani all’estero – il Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e il Circolo Domus Sardinia – sostenendo di rappresentare moltissimi discendenti di italiani interessati alle regole sulla cittadinanza. La Corte ha dovuto stabilire se questi soggetti, che non erano parti del processo da cui nasce la questione, potessero partecipare al giudizio costituzionale. È un tema tecnico ma importante: regola chi può “entrare” nel processo davanti alla Consulta e con quali limiti, per evitare che il giudizio si trasformi in una sede aperta a chiunque abbia interessi analoghi.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio principale riguarda l’art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (norme sulla cittadinanza), sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze in riferimento agli artt. 1, 3 e 117, primo comma, della Costituzione. L’ordinanza in commento, però, non decide quei dubbi: si limita a valutare l’ammissibilità degli interventi spiegati dai due circoli, che non erano parti del giudizio a quo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dai due circoli. Secondo il costante orientamento, la partecipazione al giudizio incidentale è circoscritta alle parti del giudizio a quo (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, per le leggi regionali, al Presidente della Giunta regionale). Sono ammessi solo i terzi titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: non basta avere interessi analoghi o svolgere una funzione di rappresentanza, per la quale esiste semmai lo strumento dell’amicus curiae.

Il principio

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono intervenire solo i terzi portatori di un interesse qualificato, direttamente inerente al rapporto dedotto nel processo di origine. La rappresentanza di interessi diffusi o analoghi non legittima l’intervento, ma può trovare spazio nella diversa figura dell’amicus curiae.

Domande e risposte

Chi può partecipare a un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

Di regola le parti del giudizio da cui nasce la questione, il Presidente del Consiglio dei ministri e, per le leggi regionali, il Presidente della Giunta regionale. I terzi sono ammessi solo in casi eccezionali.

Perché i circoli di emigranti non sono stati ammessi?

Perché non erano parti del giudizio originario e non avevano un interesse immediatamente inerente al rapporto dedotto in causa, ma solo interessi analoghi a quelli in discussione.

Cos’è l’amicus curiae?

È lo strumento, previsto dalle Norme integrative, con cui formazioni sociali senza scopo di lucro e soggetti portatori di interessi collettivi possono presentare alla Corte un’opinione scritta, senza però diventare parti del giudizio.

Questa ordinanza decide qualcosa sulla cittadinanza?

No. Risolve solo una questione processuale sugli interventi; il merito della questione sulla legge sulla cittadinanza resta da decidere.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.