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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 121/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge n. 107 del 2015 (la “Buona scuola”), sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento al principio dell’equilibrio di bilancio.

Di cosa si tratta

La legge n. 107 del 2015 (cosiddetta “Buona scuola”) ha riformato il sistema dell’istruzione, intervenendo anche su organici, retribuzioni e percorsi del personale docente. Diversi insegnanti hanno promosso cause di lavoro davanti al Tribunale di Torino, contestando aspetti del trattamento economico e di carriera derivanti da alcune disposizioni della legge, come interpretate dalla Corte di cassazione con una sua sentenza del 2023. Il giudice del lavoro ha ritenuto che quelle norme potessero violare l’art. 81 della Costituzione, che impone allo Stato l’equilibrio tra entrate e spese e pone vincoli alla copertura finanziaria delle leggi. La questione tocca un nodo ricorrente: il rapporto tra i diritti economici dei lavoratori pubblici e i limiti di finanza pubblica. Per il personale della scuola la posta in gioco riguarda l’effettiva spettanza di determinati trattamenti, mentre per lo Stato è in discussione la sostenibilità finanziaria delle scelte legislative.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge n. 107 del 2015, così come interpretato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 29961 del 2023), in riferimento all’art. 81, commi primo e terzo, della Costituzione (equilibrio di bilancio e copertura finanziaria). I giudizi, promossi con più ordinanze, sono stati riuniti; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Le disposizioni impugnate non sono in contrasto con l’art. 81 Cost.: le scelte del legislatore in materia di personale scolastico, nei limiti denunciati, risultano compatibili con il principio dell’equilibrio di bilancio e con le regole sulla copertura finanziaria.

Il principio

Le disposizioni della legge n. 107 del 2015 censurate non violano l’art. 81 Cost.: la disciplina sul personale scolastico, nei termini esaminati, è coerente con i vincoli costituzionali di equilibrio di bilancio e di copertura delle leggi di spesa.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 81 della Costituzione?

Impone allo Stato l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e richiede che le leggi che comportano nuovi oneri indichino i mezzi per farvi fronte.

La Corte ha cambiato le regole sulla carriera del personale scolastico?

No. Le questioni sono state respinte: le norme della legge n. 107 del 2015 restano in vigore così come interpretate.

Perché si parla di una sentenza della Cassazione del 2023?

Perché il giudice rimettente ha impugnato le norme nel significato loro attribuito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 29961 del 2023, assunta come “diritto vivente”.

Gli insegnanti possono comunque far valere i loro diritti?

Le singole controversie di lavoro proseguono davanti al giudice competente; la pronuncia chiarisce solo che le norme non violano l’art. 81 Cost.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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