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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 204/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte legittima la legge della Regione Toscana n. 16 del 2025, che disciplinava le modalità organizzative per attuare le sentenze della stessa Corte (n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024) in materia di aiuto al suicidio medicalmente assistito.

Di cosa si tratta

Dopo le storiche sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 della Corte costituzionale, che a certe condizioni hanno escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio (il cosiddetto “fine vita”), la Regione Toscana ha approvato la legge regionale 14 marzo 2025, n. 16, per disciplinare le modalità organizzative con cui le aziende sanitarie devono dare attuazione a quelle pronunce: tempi, organi, procedure di verifica delle condizioni richieste. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge davanti alla Corte, ritenendo che la Regione avesse invaso competenze riservate allo Stato. Il nodo costituzionale era la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (art. 117 della Costituzione): la materia tocca l’ordinamento civile e penale e i livelli essenziali delle prestazioni, di competenza statale, ma anche l’organizzazione del servizio sanitario regionale. In gioco c’era quindi il confine entro cui una Regione può intervenire su un tema così delicato in assenza di una legge nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in particolare al secondo comma, lettere l) (ordinamento civile e penale) e m) (livelli essenziali delle prestazioni), e al terzo comma. Nel giudizio si è costituita la Regione Toscana.

La decisione della Corte

La Corte ha adottato una decisione mista. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale (gli artt. 2; parte dell’art. 4, comma 1; vari commi degli artt. 5, 6 e 7), ritenendo che la Regione avesse oltrepassato i limiti delle proprie competenze. Ha invece dichiarato non fondate le questioni rivolte all’intera legge e all’art. 1, e quelle relative ad altre previsioni degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, in riferimento alle competenze statali sull’ordinamento civile e penale e sui livelli essenziali delle prestazioni.

Il principio

Una Regione può disciplinare i profili strettamente organizzativi del proprio servizio sanitario per dare attuazione alle sentenze della Corte sul fine vita, ma non può invadere gli ambiti riservati allo Stato (ordinamento civile e penale, livelli essenziali delle prestazioni): le disposizioni che eccedono questo limite sono illegittime.

Domande e risposte

La Corte ha vietato alla Toscana di occuparsi del fine vita?

No. Ha confermato la legge nella sua impostazione di fondo e ha salvato diverse disposizioni, ma ha annullato le parti con cui la Regione era andata oltre le proprie competenze organizzative, invadendo materie statali.

Perché lo Stato ha impugnato una legge regionale di attuazione?

Perché riteneva che alcune previsioni toccassero l’ordinamento civile e penale e i livelli essenziali delle prestazioni, materie che la Costituzione (art. 117) riserva allo Stato.

Cosa restano in vigore della legge toscana?

Le disposizioni non dichiarate illegittime, tra cui l’art. 1 e altre previsioni degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, sui profili rientranti nella competenza organizzativa regionale.

Questa sentenza introduce una disciplina nazionale sul fine vita?

No. La Corte si è limitata a giudicare il riparto di competenze tra Stato e Regione; la scelta di una disciplina nazionale resta rimessa al legislatore statale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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