Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 123/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 nella parte in cui imponeva di procedere d’ufficio per lo stalking connesso a un danneggiamento commesso prima dell’entrata in vigore della riforma.
Di cosa si tratta
Il delitto di atti persecutori (stalking), previsto dall’art. 612-bis del codice penale, è di regola perseguibile a querela della persona offesa, salvo alcuni casi in cui si procede d’ufficio. La riforma del processo penale e le successive norme correttive hanno regolato il passaggio tra vecchia e nuova disciplina con disposizioni transitorie, tra cui l’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022. Il Tribunale di Verona, in un procedimento per stalking connesso al delitto di danneggiamento aggravato (art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.), ha dubitato della legittimità di una norma transitoria che, di fatto, manteneva la procedibilità d’ufficio anche per fatti commessi prima della riforma. La posta in gioco è importante: la procedibilità a querela o d’ufficio incide sul potere della persona offesa di decidere se attivare o fermare il processo, e questioni di diritto intertemporale possono determinare se un imputato resti o meno perseguibile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Verona, sezione penale, ha impugnato l’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 (in quanto richiamato dall’art. 9 del d.lgs. correttivo n. 31 del 2024), nella parte relativa alla procedibilità d’ufficio per lo stalking connesso al danneggiamento aggravato commesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Francesco Viganò.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui prevedeva che si continuasse a procedere d’ufficio per lo stalking connesso al danneggiamento commesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024 su cose esposte alla pubblica fede. Ha inoltre stabilito che i termini per la presentazione della querela, in relazione a quei fatti, decorrano dalla data di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, così da consentire alle persone offese di esercitare la facoltà di querela.
Il principio
La disciplina transitoria non può mantenere la procedibilità d’ufficio per fatti pregressi quando la riforma ha reso il reato procedibile a querela: per i fatti anteriori i termini di querela decorrono dalla pubblicazione della sentenza, a tutela della facoltà della persona offesa.
Domande e risposte
Lo stalking è procedibile a querela o d’ufficio?
Di regola a querela della persona offesa, con eccezioni di procedibilità d’ufficio previste dalla legge. La sentenza riguarda la disciplina transitoria per fatti commessi prima della riforma.
Cosa cambia per i fatti commessi prima della riforma?
Per lo stalking connesso al danneggiamento aggravato non si procede più automaticamente d’ufficio: la persona offesa può presentare querela, con termini che decorrono dalla pubblicazione della sentenza.
Perché la Corte ha fissato una nuova decorrenza dei termini?
Per garantire concretamente alla persona offesa la possibilità di querelare, evitando che il diritto fosse vanificato dalla scadenza dei termini ordinari.
La decisione cancella il reato di stalking?
No. Il reato resta. La pronuncia incide solo sulle regole di procedibilità per i fatti pregressi connessi al danneggiamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza della disciplina transitoria (profilo del giudizio).
- Art. 25 della Costituzione — principi in materia penale e successione di norme nel tempo.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.