Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 50/2026 – Efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario

    Con la sentenza n. 50/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sull’efficacia nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione, sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di Piemonte e Roma.

    Di cosa si tratta

    L’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario (d.lgs. n. 87 del 2024), stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ‘perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso’, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai medesimi fatti. Le Corti di giustizia tributaria di Piemonte e Roma hanno dubitato della disciplina sotto i profili del buon andamento dell’amministrazione e del diritto di difesa. In gioco c’era il coordinamento tra processo penale e processo tributario, da sempre tradizionalmente autonomi. La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 24 Cost., confermando la scelta del legislatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in riferimento all’art. 97 della Costituzione (questione inammissibile) e all’art. 24 Cost. (questioni non fondate), su iniziativa della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte e di quella di primo grado di Roma.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 24 Cost. La disciplina che attribuisce efficacia di giudicato all’assoluzione penale nel processo tributario resta in vigore.

    Il principio

    Il legislatore può attribuire alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, per i medesimi fatti, efficacia di giudicato nel processo tributario, senza con ciò ledere il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    L’assoluzione penale vale automaticamente nel processo tributario?

    Nei limiti previsti dall’art. 21-bis (assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, dopo dibattimento) ha efficacia di giudicato quanto agli stessi fatti.

    La disciplina è stata confermata?

    Sì. La Corte ha respinto le censure di merito e dichiarato inammissibile quella sull’art. 97 Cost.

    Vale per ogni tipo di assoluzione?

    No. La norma riguarda l’assoluzione ‘perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso’ pronunciata in seguito a dibattimento.

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  • Corte cost. n. 49/2026 – Confisca dopo la prescrizione e presunzione di innocenza

    Con la sentenza n. 49/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 578-bis del codice di procedura penale, che consente la confisca anche dopo la prescrizione del reato, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.

    Di cosa si tratta

    L’art. 578-bis del codice di procedura penale consente al giudice dell’impugnazione, quando dichiara estinto il reato per prescrizione, di decidere comunque sulla confisca disposta in primo grado. La Corte d’appello di Lecce ha dubitato della compatibilità di questo meccanismo con la presunzione di innocenza, sancita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unione europea, oltre che con la Carta dei diritti fondamentali UE. Il nodo è delicato: applicare una misura ablativa come la confisca a chi non è stato definitivamente condannato, perché il reato si è prescritto, può apparire in tensione con la presunzione di non colpevolezza. La Corte ha tuttavia escluso il contrasto, ritenendo la disciplina compatibile con le garanzie europee, e ha respinto le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 578-bis del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU) e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva UE 2016/343 e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali UE), su iniziativa della Corte d’appello di Lecce, sezione prima penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la confisca disposta ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen. anche dopo la prescrizione è compatibile con la presunzione di innocenza e con le garanzie europee.

    Il principio

    La confisca decisa dal giudice dell’impugnazione dopo la prescrizione del reato non viola di per sé la presunzione di innocenza, se accompagnata dall’accertamento richiesto dalla legge.

    Domande e risposte

    Si può confiscare anche se il reato è prescritto?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità dell’art. 578-bis cod. proc. pen., che consente la decisione sulla confisca anche dopo la prescrizione.

    Non è in contrasto con la presunzione di innocenza?

    La Corte ha escluso il contrasto con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU e con le garanzie europee.

    Cosa prevede la presunzione di innocenza richiamata?

    Che ogni persona accusata sia considerata innocente fino a prova contraria; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con tale principio.

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  • Corte cost. n. 48/2026 – Messa alla prova e reati in materia di stupefacenti

    Con l’ordinanza n. 48/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla sospensione del procedimento con messa alla prova, sollevate dal Tribunale di La Spezia.

    Di cosa si tratta

    La messa alla prova è l’istituto che consente, per i reati meno gravi, di sospendere il procedimento penale affidando l’imputato a un percorso di prova con lavori di pubblica utilità e, in caso di esito positivo, di estinguere il reato. Il Tribunale di La Spezia, in un procedimento per un reato in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), ha dubitato della disciplina che delimita l’ambito di applicabilità dell’istituto, anche in relazione alla competenza per la citazione diretta a giudizio. La Corte non è entrata nel merito: ha rilevato profili che rendevano le questioni manifestamente inammissibili, cioè affette da carenze evidenti già sul piano dell’impostazione. La disciplina della messa alla prova resta quindi invariata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 168-bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: non si è pronunciata sul merito, avendo riscontrato evidenti difetti nella loro impostazione.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità chiude il giudizio per carenze evidenti della questione, senza alcun pronunciamento sul contrasto della norma con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è la messa alla prova?

    È l’istituto che, per i reati meno gravi, sospende il processo affidando l’imputato a un percorso di prova; in caso di esito positivo il reato si estingue.

    Perché le questioni sono manifestamente inammissibili?

    Perché presentavano carenze evidenti già nel modo in cui erano poste, tali da impedire l’esame del merito.

    La disciplina sulla messa alla prova cambia?

    No. L’ordinanza lascia inalterate le norme; il dubbio potrà essere riproposto se correttamente formulato.

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  • Corte cost. n. 47/2026 – Intercettazioni di un parlamentare e prerogative del Senato

    Con la sentenza n. 47/2026 la Corte costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dichiarando che spettava alla Procura e al GIP di Catania disporre ed effettuare le intercettazioni contestate dal Senato.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio nasce da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica a seguito di atti di indagine e di decreti del Giudice per le indagini preliminari di Catania, nell’ambito di un procedimento penale. Il conflitto di attribuzione è lo strumento con cui un potere dello Stato lamenta che un altro potere abbia invaso la sfera di competenza che la Costituzione gli riserva. Qui si discuteva delle prerogative parlamentari a fronte di intercettazioni autorizzate dall’autorità giudiziaria. La Corte, organo che dirime i conflitti tra poteri, ha stabilito che l’attività di richiesta, disposizione ed effettuazione di quelle intercettazioni rientrava legittimamente nelle competenze della Procura e del GIP di Catania, escludendo la lesione delle prerogative del Senato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era stato promosso dal Senato della Repubblica a seguito degli atti di indagine della Procura di Catania e dei decreti del GIP del 12 aprile 2019 e del 1° agosto 2019, nell’ambito di un procedimento penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava alla Procura della Repubblica e al Giudice per le indagini preliminari di Catania richiedere, disporre ed effettuare le intercettazioni autorizzate con quei decreti, respingendo così le ragioni del Senato.

    Il principio

    L’attività di intercettazione disposta dall’autorità giudiziaria nei modi indicati rientra nelle competenze costituzionali della magistratura e non lede le prerogative del Senato.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio in cui un potere (qui il Senato) lamenta davanti alla Corte che un altro potere abbia invaso la sfera di competenza riservatagli dalla Costituzione.

    Chi ha vinto il conflitto?

    La Corte ha dato ragione all’autorità giudiziaria di Catania: a essa spettava disporre ed effettuare le intercettazioni.

    La decisione tocca l’immunità parlamentare?

    Riguarda i limiti delle prerogative parlamentari di fronte all’attività di indagine: la Corte ha escluso che esse fossero state violate nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 46/2026 – Sanzioni antitrust e divieto di doppia imposizione

    Con la sentenza n. 46/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina del contributo per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Udine.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10 della legge n. 287 del 1990, che istituisce l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), prevede un contributo a carico delle imprese per il funzionamento dell’Autorità. La Corte di giustizia tributaria di Udine, in una causa tra alcune imprese siderurgiche, l’AGCM e l’Agenzia delle entrate, ha dubitato della legittimità di tale contributo sotto il profilo dell’eguaglianza, della capacità contributiva e del rispetto del diritto dell’Unione europea. In gioco c’erano la natura del prelievo e la sua compatibilità con i principi tributari e con le regole europee sulla concorrenza. La Corte ha esaminato le numerose censure, anche di matrice eurounitaria, e le ha respinte, confermando la legittimità del contributo a favore dell’Autorità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotti dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione a principi e norme del diritto dell’Unione europea, su iniziativa della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il contributo per il funzionamento dell’AGCM è conforme alla Costituzione e al diritto dell’Unione europea, e resta in vigore.

    Il principio

    Il contributo per il finanziamento dell’Autorità antitrust rispetta i principi di eguaglianza e capacità contributiva e non contrasta con il diritto dell’Unione europea.

    Domande e risposte

    Le imprese devono ancora versare il contributo all’AGCM?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità del prelievo, che resta dovuto.

    Su cosa si fondavano le censure?

    Su eguaglianza, capacità contributiva (art. 53 Cost.) e rispetto del diritto UE in materia di concorrenza.

    Cosa stabilisce l’art. 53 Cost.?

    Che tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, secondo criteri di progressività.

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  • Corte cost. n. 45/2026 – Rapina aggravata e attenuanti

    Con la sentenza n. 45/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 628, secondo comma, del codice penale in materia di rapina, sollevata dal Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    L’art. 628 del codice penale punisce la rapina; il secondo comma riguarda la cosiddetta rapina impropria, in cui la violenza o la minaccia interviene per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o l’impunità. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto da questa disposizione, ipotizzando una disparità rispetto ad altre fattispecie. In gioco c’era la coerenza interna del sistema penale e la proporzione della pena. La Corte ha escluso la violazione, ritenendo non irragionevole la scelta del legislatore di equiparare il trattamento delle due forme di rapina, attesa l’analoga offensività delle condotte. La questione è quindi stata respinta e la norma confermata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina della rapina impropria è conforme all’art. 3 Cost. e resta in vigore.

    Il principio

    L’equiparazione sanzionatoria tra le diverse forme di rapina non è irragionevole, data l’analoga offensività delle condotte.

    Domande e risposte

    Cos’è la rapina impropria?

    È l’ipotesi in cui la violenza o la minaccia è usata dopo la sottrazione, per garantirsi il possesso della cosa o l’impunità.

    La norma sulla rapina cambia dopo questa sentenza?

    No. La questione è stata respinta e la disciplina resta quella vigente.

    Su quale parametro si fondava la censura?

    Sull’art. 3 Cost., per una presunta disparità di trattamento; la Corte l’ha esclusa.

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  • Corte cost. n. 44/2026 – Particolare tenuità del fatto ed estorsione tentata

    Con la sentenza n. 44/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 131-bis del codice penale nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto per l’estorsione tentata, sollevato dai Tribunali di Pavia e Cassino.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale consente di non punire i fatti di particolare tenuità, ma il suo terzo comma elenca reati per i quali questa causa di non punibilità è sempre esclusa, tra cui l’estorsione (art. 629 cod. pen.). I Tribunali di Pavia e di Cassino hanno dubitato della ragionevolezza di applicare questa preclusione anche all’estorsione soltanto tentata. La Corte ha confrontato l’estorsione con la rapina, reato affine, evidenziando un’irragionevole disparità: per il tentativo di estorsione la tenuità era preclusa, con un trattamento più severo non giustificato. Ha quindi accolto la questione per l’ipotesi tentata, mentre ha dichiarato inammissibili le censure relative all’estorsione consumata, lasciando per quella ferma l’esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, su iniziativa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia e del Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. nella parte in cui escludeva la particolare tenuità per il delitto tentato di estorsione (art. 629, primo comma, cod. pen.). Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’estorsione consumata.

    Il principio

    È irragionevole escludere in modo automatico la particolare tenuità del fatto per la sola estorsione tentata: la preclusione viene meno per l’ipotesi del tentativo.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per l’estorsione tentata?

    Il giudice può ora valutare la particolare tenuità del fatto e, ricorrendone i presupposti, escludere la punibilità.

    E per l’estorsione consumata?

    Resta esclusa la tenuità: le questioni su quell’ipotesi sono state dichiarate inammissibili.

    Cos’è la particolare tenuità del fatto?

    È la causa di non punibilità per i fatti offensivi in misura particolarmente lieve, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, cuore della comparazione con la rapina.
    • Art. 27 della Costituzione — ai commi primo e terzo riguarda la personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena.
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  • Corte cost. n. 43/2026 – Trasporto pubblico non di linea in Sardegna: estinzione del processo

    Con l’ordinanza n. 43/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Governo contro una legge della Regione Sardegna in materia di trasporto pubblico non di linea.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale l’art. 2 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2025, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) e all’organizzazione del trasporto pubblico locale. Nel corso del giudizio, però, sono venute meno le ragioni del contendere: tipicamente ciò accade quando la Regione modifica o abroga la norma impugnata e lo Stato rinuncia al ricorso. In questi casi la Corte non decide il merito ma chiude il giudizio con una pronuncia di estinzione del processo. Si tratta di una decisione di rito che lascia la materia priva di un pronunciamento sulla legittimità della disposizione originaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, in materia di trasporto pubblico non di linea, su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: il giudizio si è chiuso senza una decisione sul merito della legittimità costituzionale della norma.

    Il principio

    Quando vengono meno le ragioni del contendere il giudizio si chiude con l’estinzione del processo, senza pronuncia sul merito della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è estinto?

    Che il giudizio davanti alla Corte si è concluso senza decisione di merito, di regola perché sono venute meno le ragioni del ricorso.

    La legge regionale è stata dichiarata legittima o illegittima?

    Né l’uno né l’altro: la Corte non si è pronunciata sul merito.

    Perché si arriva all’estinzione nei giudizi Stato-Regioni?

    Tipicamente perché la Regione modifica o abroga la norma contestata e lo Stato rinuncia al ricorso.

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  • Corte cost. n. 42/2026 – Obiezione di coscienza e accesso all’IVG in Sicilia

    Con la sentenza n. 42/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate dal Governo contro la legge della Regione siciliana che impone di dotare di personale non obiettore i reparti dedicati all’interruzione di gravidanza.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione siciliana n. 23 del 2025 ha previsto l’istituzione di aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e ha stabilito che le aziende sanitarie le dotino, nelle ordinarie procedure di reclutamento, di personale non obiettore di coscienza. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione lamentando il contrasto con la libertà di coscienza e religione, con il principio di eguaglianza, con il buon andamento e con il riparto di competenze tra Stato e Regione. La questione tocca un tema delicatissimo: garantire l’effettività dell’accesso all’IVG, riconosciuto dalla legge n. 194 del 1978, senza comprimere l’obiezione di coscienza del personale sanitario. La Corte ha respinto le censure, ma con un’interpretazione orientativa (‘nei sensi di cui in motivazione’) che indica come la norma vada letta in modo compatibile con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all’art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni nei sensi di cui in motivazione: la previsione regionale è legittima se interpretata in modo coerente con l’organizzazione del personale sanitario e con la tutela dell’obiezione di coscienza, restando volta a garantire l’effettività del servizio di IVG.

    Il principio

    L’organizzazione del personale per assicurare l’effettività dell’accesso all’IVG è compatibile con la Costituzione purché letta in modo da non comprimere indebitamente l’obiezione di coscienza del personale sanitario.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘non fondate nei sensi di cui in motivazione’?

    Significa che la norma è salva, ma solo nell’interpretazione indicata dalla Corte: va applicata secondo le precisazioni contenute nella motivazione.

    La Regione può imporre personale non obiettore?

    La Corte ha ritenuto legittima la previsione, intesa come strumento organizzativo per garantire il servizio, senza eliminare il diritto di obiezione di coscienza.

    Cambia il diritto all’obiezione di coscienza dei medici?

    No. L’obiezione di coscienza prevista dalla legge n. 194 del 1978 resta; la pronuncia riguarda l’organizzazione del personale per assicurare comunque il servizio.

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  • Corte cost. n. 41/2026 – Diritto annuale e diritti dei consiglieri delle Camere di commercio

    Con la sentenza n. 41/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sulla disciplina delle Camere di commercio prevista dalla legge n. 580 del 1993, sollevate dal Tribunale di Torino.

    Di cosa si tratta

    Le Camere di commercio sono enti pubblici che svolgono funzioni di interesse delle imprese. La legge n. 580 del 1993, come modificata dal d.lgs. n. 219 del 2016, ne ha riordinato funzioni e finanziamento. Il Tribunale di Torino, in una causa tra un soggetto e la Camera di commercio di Torino, ha dubitato della legittimità dell’art. 4-bis, comma 2-bis, in particolare sotto il profilo della retribuzione e della tutela del lavoro. La Corte ha distinto le censure: quella riferita all’art. 36 Cost. (giusta retribuzione) è stata dichiarata inammissibile per come era impostata, mentre le altre, riferite ai diritti inviolabili, all’eguaglianza e alla tutela del lavoro, sono state esaminate nel merito e respinte. La disciplina sulle Camere di commercio resta quindi confermata nella sua legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotto dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, in riferimento all’art. 36 della Costituzione (questione inammissibile) e agli artt. 2, 3 e 35 Cost. (questioni non fondate), su iniziativa del Tribunale ordinario di Torino, sezione terza civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 36 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 2, 3 e 35 Cost. La disciplina resta in vigore.

    Il principio

    La disciplina sulle Camere di commercio supera il vaglio di costituzionalità quanto alla tutela del lavoro e all’eguaglianza; la censura sulla giusta retribuzione è risultata mal posta.

    Domande e risposte

    La disciplina sulle Camere di commercio cambia?

    No. Le censure di merito sono state respinte e quella sulla retribuzione dichiarata inammissibile.

    Perché una sola questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché quella riferita all’art. 36 Cost. presentava un difetto di impostazione che ha impedito l’esame nel merito.

    Cosa tutela l’art. 36 Cost. richiamato?

    Il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 25/2026 – Indennità di vacanza contrattuale e adeguamento delle retribuzioni: rinvio

    Con l’ordinanza n. 25/2026 la Corte costituzionale ha riunito tre giudizi sull’adeguamento delle retribuzioni del pubblico impiego e ne ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027.

    Di cosa si tratta

    Il blocco e il contenimento delle retribuzioni nel settore pubblico hanno generato negli anni un contenzioso ricorrente: i lavoratori e i giudici lamentano che gli stipendi non vengano adeguati al costo della vita, in tensione con il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente garantito dall’art. 36 della Costituzione. In questo caso, tre tribunali amministrativi (TAR Marche, TAR Lazio e TAR Friuli-Venezia Giulia) hanno sollevato, con ordinanze di contenuto analogo, questioni di legittimità costituzionale su due norme di contenimento della spesa: l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 e l’art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010. La Corte, trattandosi di questioni connesse, ha riunito i tre giudizi e ne ha rinviato la discussione a un’udienza pubblica futura, fissata per il gennaio 2027. È una decisione di carattere organizzativo: non anticipa l’esito, ma raggruppa le cause per esaminarle insieme. Per i lavoratori interessati significa che la decisione sul merito è solo rimandata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Sono impugnati l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito nella legge n. 140 del 1997) e l’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge n. 122 del 2010), in materia di contenimento della finanza pubblica. A sollevare le questioni, con tre ordinanze analoghe, sono stati il TAR per le Marche, il TAR per il Lazio e il TAR per il Friuli-Venezia Giulia (giudici rimettenti), in riferimento all’art. 36 della Costituzione; il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia hanno invocato anche l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (tutela della proprietà).

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito: ha riunito i giudizi e ne ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027. Si tratta di una scelta di gestione del processo costituzionale, finalizzata a esaminare congiuntamente questioni omogenee provenienti da più giudici.

    Il principio

    Quando più giudici sollevano questioni analoghe sulle stesse norme, la Corte costituzionale può riunire i relativi giudizi e rinviarne la trattazione a un’unica udienza, per garantire una decisione coerente e completa.

    Domande e risposte

    La Corte ha già deciso se le norme sono incostituzionali?

    No. Ha solo rinviato la discussione: la decisione sul merito è attesa dopo l’udienza pubblica fissata per il 14 gennaio 2027.

    Perché ha riunito i tre giudizi?

    Perché i TAR delle Marche, del Lazio e del Friuli-Venezia Giulia hanno sollevato questioni di contenuto analogo sulle stesse norme: trattarle insieme assicura una valutazione uniforme.

    Cosa c’entra l’art. 36 della Costituzione?

    È il parametro centrale: garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente a una vita libera e dignitosa. I giudici dubitano che le norme di contenimento lo rispettino.

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    Norme collegate

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 24/2026 – Bilancio dello Stato e fondi alla sanità: la Corte chiede istruttoria

    Con l’ordinanza n. 24/2026 la Corte costituzionale, prima di decidere sul ricorso della Regione Puglia contro la legge di bilancio 2025, ha disposto un’istruttoria per acquisire informazioni e relazioni dai ministeri competenti.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni possono impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi dello Stato che ritengono lesive delle proprie competenze. La Regione Puglia ha contestato diverse disposizioni della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024), in particolare quelle relative ai rapporti finanziari con le autonomie territoriali, ai diritti sociali e alle politiche sanitarie (tra cui i fondi della missione “Tutela della salute” e gli indennizzi a chi è stato danneggiato da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie). Prima di pronunciarsi nel merito, la Corte ha ritenuto di non disporre ancora di tutti gli elementi necessari per decidere. Per questo ha disposto un’istruttoria: ha chiesto a vari soggetti pubblici di depositare relazioni e di essere auditi. È un passaggio procedurale che non anticipa l’esito della causa, ma serve a fondare la decisione finale su dati certi. Per cittadini e Regione, significa che la questione resta aperta in attesa degli approfondimenti richiesti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Sono impugnate varie disposizioni della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per il 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027), in particolare gli artt. 1 (commi da 273 a 384 e da 784 a 794), 3, 16 e 18, anche in relazione alle tabelle di missione su autonomie territoriali, diritti sociali, politiche previdenziali e tutela della salute. A promuovere il giudizio è stata la Regione Puglia, con ricorso in via principale (registro ricorsi n. 11 del 2025).

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito: ha disposto un’istruttoria, ai sensi degli artt. 14 e 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Ha ordinato che, entro quarantacinque giorni, i soggetti indicati (tra cui il Ministero della salute, la Ragioneria generale dello Stato e la Conferenza delle Regioni) depositino relazioni su specifici quesiti e siano auditi in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, riservando ogni altra decisione e rinviando il giudizio a nuovo ruolo.

    Il principio

    Quando per decidere servono informazioni tecniche e contabili indispensabili, la Corte costituzionale può disporre un’istruttoria, acquisendo relazioni e audizioni dai soggetti competenti, prima di pronunciarsi sul merito del ricorso.

    Domande e risposte

    La Corte ha dato torto o ragione alla Regione Puglia?

    Né l’uno né l’altro. Non ha ancora deciso nel merito: ha solo richiesto ulteriori informazioni per poter giudicare con cognizione completa.

    Cosa succede ora?

    I ministeri e gli altri soggetti indicati dovranno depositare le relazioni richieste ed essere auditi; poi la causa tornerà a ruolo per la decisione finale.

    Perché serve un’istruttoria in un giudizio costituzionale?

    Perché la valutazione su misure di bilancio e finanziamenti alla sanità richiede dati tecnici e contabili precisi: la Corte li acquisisce formalmente prima di pronunciarsi.

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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