Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 1/2025 – Residenza decennale per l’alloggio sociale a Trento

    Con la sentenza n. 1/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Provincia autonoma di Trento che richiedeva dieci anni di residenza in Italia per accedere all’alloggio sociale e al contributo per l’affitto.

    Di cosa si tratta

    Per assegnare gli alloggi a canone sostenibile e i contributi per pagare l’affitto, la Provincia autonoma di Trento richiedeva un requisito molto stringente: aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due nel territorio provinciale. Un requisito di questo tipo finisce per escludere dalle prestazioni sociali chi si è trasferito da meno tempo, colpendo in particolare le persone in condizioni di bisogno abitativo. La Corte costituzionale ha dovuto valutare se una soglia così lunga di residenza fosse compatibile con il principio di uguaglianza e con i vincoli sovranazionali. Il tema riguarda da vicino le politiche per la casa: stabilire chi può accedere all’edilizia residenziale pubblica significa decidere come distribuire una risorsa scarsa, ma senza poter usare la durata della residenza come barriera ingiustificata rispetto allo stato effettivo di bisogno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 2005, che richiedevano dieci anni di residenza in Italia (di cui gli ultimi due in provincia) per l’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone. Tra i parametri figurano gli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme provinciali nella parte in cui richiedono la residenza decennale in Italia per accedere all’alloggio a canone sostenibile e al contributo per l’affitto. Un requisito temporale così lungo non ha una giustificazione ragionevole rispetto alla finalità delle prestazioni, che è soddisfare un bisogno abitativo attuale.

    Il principio

    L’accesso alle prestazioni sociali per la casa non può essere subordinato a un requisito di residenza prolungata privo di nesso ragionevole con lo stato di bisogno: una soglia di dieci anni introduce una discriminazione non giustificata.

    Domande e risposte

    Significa che chiunque può chiedere l’alloggio sociale a Trento?

    No. La Corte ha colpito solo il requisito dei dieci anni di residenza in Italia: restano gli altri requisiti previsti dalla legge per accedere alle prestazioni, che devono però essere ragionevoli e coerenti con il bisogno abitativo.

    Perché una residenza lunga è considerata discriminatoria?

    Perché la durata della permanenza nel tempo non dice nulla sul reale bisogno di una casa: usarla come filtro penalizza chi si è trasferito da meno, senza una giustificazione coerente con lo scopo della prestazione.

    La decisione vale solo per Trento?

    Formalmente colpisce le norme della Provincia autonoma di Trento, ma il principio affermato vale come orientamento generale per analoghi requisiti di residenza prolungata previsti da altre leggi regionali o provinciali.

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  • Corte cost. n. 175/2024 – Definanziamento dei fondi di coesione e leale collaborazione

    Con la sentenza n. 175 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, in parte, la disciplina statale sul definanziamento degli interventi di coesione, perché non prevedeva il coinvolgimento dell’amministrazione titolare dell’intervento prima di tagliarne i fondi.

    Di cosa si tratta

    Le risorse per la coesione territoriale, destinate soprattutto al Mezzogiorno, vengono assegnate a interventi gestiti da varie amministrazioni, comprese le Regioni. Un decreto-legge del 2023 ha riformato il ciclo di programmazione di questi fondi e ha previsto, tra l’altro, che gli interventi in ritardo possano essere “definanziati”, cioè privati delle risorse. La Regione Campania ha impugnato la riforma davanti alla Corte, temendo che il definanziamento potesse colpire i territori anche per ritardi non imputabili alla Regione, senza un adeguato confronto preventivo. La questione tocca un nodo centrale dei rapporti tra Stato e Regioni: quando lo Stato incide su risorse che finanziano interventi gestiti da un’altra amministrazione, deve garantire forme di leale collaborazione, cioè un coinvolgimento di chi quegli interventi li realizza. In gioco c’erano sia l’autonomia regionale sia la tutela delle aree destinatarie dei fondi di sviluppo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate diverse disposizioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (convertito nella legge n. 162 del 2023), in materia di politiche di coesione. Le questioni erano sollevate dalla Regione Campania con ricorso in via principale, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, con particolare riguardo al principio di leale collaborazione e all’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del d.l. n. 124 del 2023, nella parte in cui non prevedeva che il definanziamento fosse disposto sentita l’amministrazione titolare dell’intervento definanziato. Ha invece dichiarato inammissibili o manifestamente inammissibili altre questioni (tra cui quelle sugli artt. 10-15 e 22 del decreto) e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, ulteriori censure; su un’altra disposizione ha dichiarato cessata la materia del contendere. La pronuncia è dunque in parte di accoglimento e in parte di rigetto/inammissibilità.

    Il principio

    Quando lo Stato dispone il definanziamento di un intervento di coesione gestito da un’altra amministrazione deve garantire il principio di leale collaborazione, coinvolgendo preventivamente l’amministrazione titolare dell’intervento; l’assenza di tale passaggio rende la norma costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Che cosa significa “definanziamento” di un intervento?

    È la sottrazione delle risorse già assegnate a un progetto, di norma perché in ritardo o non avviato. La Corte ha chiesto che, prima del taglio, sia sentita l’amministrazione che gestisce quell’intervento.

    Perché la Corte ha ritenuto necessario sentire l’amministrazione titolare?

    Perché il principio di leale collaborazione impone un confronto quando lo Stato incide su risorse gestite da un altro ente: tagliare i fondi senza coinvolgerlo viola l’equilibrio dei rapporti tra Stato e autonomie.

    La Regione Campania ha vinto su tutta la linea?

    No. La Corte ha accolto solo la censura sull’art. 2, comma 4; molte altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate, e su un punto è cessata la materia del contendere.

    Cosa accade ora alla norma sul definanziamento?

    La disposizione resta, ma va applicata nel senso imposto dalla Corte: il definanziamento è legittimo solo se preceduto dal coinvolgimento dell’amministrazione titolare dell’intervento.

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  • Corte cost. n. 3/2025 – Voto degli elettori con grave impedimento fisico e firma digitale

    Con la sentenza n. 3/2025 la Corte costituzionale ha aperto al voto sottoscritto con firma digitale per gli elettori che non possono firmare a mano per un grave impedimento fisico, colmando un vuoto che rischiava di escluderli dalla partecipazione elettorale.

    Di cosa si tratta

    Alcuni adempimenti elettorali richiedono una firma autografa dell’elettore. Ma chi, per una grave disabilità fisica, non è in grado di apporre la propria firma a mano – o si trova nelle condizioni per votare a domicilio – rischiava di restare bloccato, perché la legge non prevedeva un modo alternativo per sottoscrivere. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare se questo silenzio normativo fosse compatibile con i principi costituzionali. Il tema tocca un diritto fondamentale come quello di voto e la sua effettività: non basta riconoscere il diritto in astratto, occorre rimuovere gli ostacoli concreti che impediscono alle persone con disabilità di esercitarlo, anche servendosi degli strumenti digitali ormai disponibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 (elezione dei Consigli regionali) e l’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), nella parte in cui non consentono all’elettore con grave impedimento fisico di sottoscrivere con firma elettronica qualificata. Tra i parametri figurano gli artt. 2, 3 e 138 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle due disposizioni nella parte in cui non prevedono, per l’elettore che non possa firmare a mano per certificata impossibilità derivante da grave impedimento fisico (o perché può votare a domicilio), la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, con riferimento temporale opponibile ai terzi. Si tratta di una pronuncia “additiva”: la Corte aggiunge ciò che la legge avrebbe dovuto prevedere.

    Il principio

    Il diritto di voto deve essere reso effettivo anche per chi ha una grave disabilità fisica: dove la firma autografa è impossibile, l’ordinamento deve consentire strumenti equivalenti, come la firma elettronica qualificata, per non escludere l’elettore dalla partecipazione.

    Domande e risposte

    Chi può usare la firma digitale dopo questa sentenza?

    L’elettore che non è in grado di firmare a mano per una certificata impossibilità derivante da grave impedimento fisico, oppure che si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare.

    Che tipo di firma è ammessa?

    La firma elettronica qualificata associata a un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi: non una firma elettronica qualsiasi, ma quella con il livello di garanzia più elevato.

    Perché si parla di sentenza “additiva”?

    Perché la Corte non cancella una norma, ma vi aggiunge la previsione mancante, rendendola conforme a Costituzione: in pratica integra il testo per coprire i casi che il legislatore aveva trascurato.

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  • Corte cost. n. 7/2025 – Confisca per i reati societari e tutela della proprietà

    Con la sentenza n. 7/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per i reati societari, la confisca obbligatoria di una somma equivalente ai beni “utilizzati” per commettere il reato, limitando così una misura che colpiva il patrimonio in modo sproporzionato.

    Di cosa si tratta

    Quando viene commesso un reato societario (come il falso in bilancio o altre figure del codice civile), la legge prevede che il giudice confischi non solo il profitto del reato, ma anche i beni utilizzati per commetterlo, oppure una somma di denaro di valore equivalente. Questa seconda parte è quella finita sotto esame: confiscare l’equivalente in denaro dei “mezzi” usati per il reato può tradursi in una sottrazione di patrimonio del tutto svincolata dal vantaggio effettivamente ottenuto. La Corte di cassazione, sezione penale, ha sollevato il dubbio davanti alla Corte costituzionale. Il tema interessa imprese, amministratori e sindaci: definire i confini della confisca significa stabilire fin dove può spingersi lo Stato nell’aggredire i beni di chi è condannato, senza trasformare una misura di prevenzione del profitto illecito in una sanzione patrimoniale sproporzionata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2641, primo e secondo comma, del codice civile, sollevato dalla Corte di cassazione, sezione quinta penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 42 e 117 della Costituzione. Si è costituita la parte privata interessata (indicata con le sole iniziali).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente a quelli “utilizzati” per commettere il reato. In via consequenziale, ha colpito anche il primo comma, limitatamente alle parole “e dei beni utilizzati per commetterlo”. Resta dunque la confisca del prezzo e del profitto del reato, ma non quella dell’equivalente dei beni-strumento.

    Il principio

    La confisca per equivalente non può estendersi indiscriminatamente ai beni semplicemente “utilizzati” per commettere un reato societario: una simile previsione, sganciata dal vantaggio economico ottenuto, comprime in modo sproporzionato il diritto di proprietà.

    Domande e risposte

    Lo Stato non può più confiscare nulla nei reati societari?

    Sì che può. Restano confiscabili il prezzo e il profitto del reato; viene meno solo la confisca per equivalente dei beni semplicemente utilizzati come strumento.

    Perché la Corte ha colpito anche il primo comma?

    Per coerenza: una volta caduta la parte sull’equivalente dei beni-strumento nel secondo comma, restava priva di senso la corrispondente previsione nel primo comma. È la cosiddetta illegittimità consequenziale, prevista dalla legge sulla Corte costituzionale.

    Chi è già stato condannato può chiedere qualcosa?

    Le pronunce della Corte hanno effetto retroattivo nei limiti previsti dall’ordinamento; la concreta incidenza su confische già disposte va valutata caso per caso davanti al giudice competente. Questa scheda è solo divulgativa.

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  • Corte cost. n. 177/2024 – Notificazioni all’imputato e questione manifestamente inammissibile

    Con l’ordinanza n. 177 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Palermo sull’art. 83 del codice di procedura penale in materia di notificazioni.

    Di cosa si tratta

    L’art. 83 del codice di procedura penale disciplina alcune modalità di notificazione degli atti nel processo penale. Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione penale in composizione monocratica, ha ritenuto che la norma, così come formulata, potesse pregiudicare la corretta instaurazione del contraddittorio e il diritto di difesa dell’imputato, e ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale. Le questioni di costituzionalità non vengono però sempre esaminate nel merito: la Corte verifica prima se il giudice che le ha sollevate (il giudice rimettente) abbia rispettato i requisiti necessari, in particolare la rilevanza nel processo in corso e una motivazione adeguata e non contraddittoria. Quando questi presupposti mancano in modo evidente, la Corte non entra nel merito ma chiude con una pronuncia di inammissibilità, restituendo di fatto la parola al giudice del processo principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 83 del codice di procedura penale, in tema di notificazioni. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione terza penale in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e il diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non ha valutato se la norma sia o meno conforme alla Costituzione, ma ha rilevato vizi nel modo in cui la questione era stata sollevata, tali da impedirne l’esame nel merito. La disposizione censurata resta quindi in vigore.

    Il principio

    La Corte può pronunciarsi sul merito di una questione di costituzionalità solo se il giudice rimettente ha correttamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza; in difetto di tali requisiti la questione è inammissibile e la norma resta in vigore.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza?

    L’inammissibilità è una decisione in rito: la Corte non esamina il merito perché la questione è stata posta male. L’infondatezza, invece, è una decisione di merito con cui la Corte respinge i dubbi dopo averli valutati.

    La norma sulle notificazioni è stata dichiarata legittima?

    No, ma neppure illegittima. La Corte non si è pronunciata sul suo contenuto: la questione è stata chiusa per ragioni procedurali, quindi l’art. 83 cod. proc. pen. resta in vigore.

    Il giudice di Palermo può riproporre la questione?

    In linea di principio, una questione dichiarata inammissibile per vizi della motivazione può essere riproposta, anche da altri giudici, se sollevata in modo corretto e rilevante in un nuovo processo.

    Perché “manifesta” inammissibilità?

    L’aggettivo segnala che i difetti della questione erano talmente evidenti da non richiedere un esame approfondito: la Corte definisce queste ipotesi con ordinanza anziché con sentenza.

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  • Corte cost. n. 176/2024 – Detenzione domiciliare e tutela del rapporto madre-figli

    Con la sentenza n. 176 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla detenzione domiciliare speciale prevista dall’ordinamento penitenziario per la madre di figli minori, ritenendo la disciplina compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario prevede forme di detenzione domiciliare a tutela del rapporto tra il genitore detenuto e i figli in tenera età, così da evitare che la pena recida del tutto la relazione affettiva nei primi anni di vita del minore. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dubitato della legittimità della norma che disciplina una di queste misure (l’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge sull’ordinamento penitenziario), ritenendo che essa trattasse in modo irragionevole situazioni che meritavano una tutela maggiore e che non rispettasse pienamente la funzione rieducativa della pena. In sostanza, il giudice chiedeva alla Corte se i presupposti e i limiti fissati dal legislatore per accedere a questa misura fossero costituzionalmente adeguati. La posta in gioco riguarda il delicato equilibrio tra l’esigenza di eseguire la pena e la protezione dell’infanzia e dei legami familiari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). La questione era sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e ragionevolezza e il principio per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La disciplina della detenzione domiciliare contestata non viola i parametri invocati: il bilanciamento operato dal legislatore tra esecuzione della pena e tutela dei rapporti familiari rientra nei margini di discrezionalità a esso riservati e non risulta né irragionevole né contrario alla finalità rieducativa della pena.

    Il principio

    La definizione dei presupposti per accedere alla detenzione domiciliare a tutela del rapporto genitoriale spetta al legislatore, che gode di ampia discrezionalità; la scelta non è incostituzionale se non supera i limiti della ragionevolezza e resta coerente con la funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che la questione è “non fondata”?

    Significa che la Corte ha esaminato nel merito i dubbi del giudice ma li ha respinti: la norma resta in vigore così com’è, perché ritenuta conforme alla Costituzione.

    La detenzione domiciliare a tutela dei figli viene quindi messa in discussione?

    No. La misura resta valida; la Corte ha solo escluso che la specifica disciplina contestata fosse incostituzionale nei termini prospettati dal Tribunale di sorveglianza.

    Perché la Corte richiama la discrezionalità del legislatore?

    Perché bilanciare la sicurezza, l’esecuzione della pena e la tutela dell’infanzia è una scelta di politica criminale che spetta in primo luogo al Parlamento; la Corte interviene solo se quella scelta è manifestamente irragionevole.

    Quale peso ha l’art. 27 della Costituzione in questa decisione?

    L’art. 27, terzo comma, impone che la pena tenda alla rieducazione: la Corte ha verificato che la disciplina della detenzione domiciliare non tradisce questa finalità e ha quindi ritenuto le censure infondate.

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  • Corte cost. n. 8/2025 – Processo penale minorile e percorsi di reinserimento

    Con la sentenza n. 8/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul “decreto Caivano” relative ai percorsi di reinserimento del minore imputato, lasciando però aperta la strada a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale a carico di minorenni esistono strumenti che mirano al recupero più che alla punizione. Il “decreto Caivano” (d.l. n. 123 del 2023) è intervenuto su questi meccanismi, inserendo nel processo minorile un nuovo comma all’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, in due procedimenti distinti, ha dubitato che la nuova disciplina fosse compatibile con la funzione rieducativa che la Costituzione assegna agli interventi sui minori. Il nodo era se la riforma comprimesse troppo gli spazi di valutazione del giudice nel costruire un percorso adatto al singolo ragazzo, sacrificando l’obiettivo del reinserimento. Per le famiglie e per i minori coinvolti, la posta in gioco è notevole: si tratta di stabilire quanto la legge possa irrigidire le risposte dello Stato di fronte a un reato commesso da un adolescente, in un sistema che la Costituzione vuole orientato alla protezione della gioventù.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 (introdotto dal decreto Caivano, convertito nella legge n. 159 del 2023), in riferimento – tra gli altri parametri – all’art. 31, secondo comma, della Costituzione, che impegna la Repubblica a proteggere l’infanzia e la gioventù. Le due ordinanze provenivano dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato le questioni inammissibili, nei sensi di cui in motivazione. In sostanza, il giudice rimettente aveva dato per scontata un’interpretazione della norma più rigida di quanto necessario: la disposizione poteva essere letta in modo conforme alla Costituzione, lasciando spazio alle esigenze rieducative. Non sussistendo quindi un vero contrasto, la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Quando una norma ammette più letture, il giudice deve preferire quella conforme alla Costituzione prima di sollevare la questione: nel processo minorile ciò significa interpretare le regole alla luce della finalità protettiva e rieducativa imposta dall’art. 31 Cost.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato il “decreto Caivano”?

    No. Non ha dichiarato illegittima la norma: ha ritenuto le questioni inammissibili, perché potevano essere superate con un’interpretazione adeguata della disposizione.

    Cosa significa “inammissibile nei sensi di cui in motivazione”?

    Significa che la Corte non entra nel merito, ma indica al giudice come leggere la norma in modo compatibile con la Costituzione, così da risolvere il dubbio senza dichiararne l’illegittimità.

    Il giudice minorile conserva margini di valutazione?

    Sì. La decisione presuppone che la disciplina possa essere applicata tenendo conto delle esigenze di reinserimento del minore, coerentemente con la tutela costituzionale della gioventù.

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  • Corte cost. n. 179/2024 – Incompatibilità del giudice dell’udienza predibattimentale

    Con la sentenza n. 179 del 2024 la Corte costituzionale ha stabilito che il giudice che ha tenuto l’udienza di comparizione predibattimentale, pronunciando sentenza di non luogo a procedere, non può poi giudicare lo stesso imputato nel successivo dibattimento.

    Di cosa si tratta

    La riforma Cartabia ha introdotto, per i reati a citazione diretta, una nuova “udienza di comparizione predibattimentale” davanti a un giudice monocratico, con funzione di filtro: in quella sede il giudice può emettere sentenza di non luogo a procedere se ritiene che il processo non debba proseguire. Il problema affrontato dalla Corte riguarda l’imparzialità: chi ha già valutato, in quell’udienza filtro, che il caso poteva andare a dibattimento, conserva la necessaria terzietà per poi celebrare quel dibattimento e decidere sulla colpevolezza? Il codice di procedura penale, all’art. 34, elenca i casi in cui un giudice non può partecipare al giudizio perché si è già pronunciato sulla stessa vicenda, ma non menzionava espressamente questa nuova udienza. La questione tocca un principio cardine del processo penale: il giudice del dibattimento deve arrivare “vergine” rispetto al merito, senza essersi già formato un convincimento in una fase anteriore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale a partecipare al giudizio. La questione era riferita ai principi costituzionali sull’imparzialità e la terzietà del giudice e sul giusto processo, in particolare agli artt. 111 e 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. In via consequenziale ha esteso la stessa incompatibilità al caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen. Si tratta dunque di una pronuncia di accoglimento (illegittimità) con effetto additivo.

    Il principio

    Il giudice che nell’udienza predibattimentale ha compiuto una valutazione di merito sulla vicenda non può poi giudicare lo stesso imputato nel dibattimento: l’imparzialità impone di separare chi ha già delibato il caso da chi deve decidere sulla responsabilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’udienza di comparizione predibattimentale?

    È un’udienza filtro introdotta dalla riforma Cartabia per i reati a citazione diretta: prima del dibattimento, un giudice verifica se il processo deve proseguire e può chiuderlo con sentenza di non luogo a procedere.

    Perché chi ha tenuto quell’udienza non può fare il dibattimento?

    Perché in quella sede compie una valutazione anticipata sul merito. Avere già delibato la vicenda compromette la terzietà richiesta a chi deve poi giudicare sulla colpevolezza.

    Cosa cambia in concreto nei tribunali?

    Nei procedimenti a citazione diretta deve essere assegnato al dibattimento un giudice diverso da quello che ha tenuto l’udienza predibattimentale, almeno nelle ipotesi indicate dalla sentenza.

    Che cos’è una pronuncia “in via consequenziale”?

    È quando la Corte, dichiarata illegittima una norma, estende la stessa pronuncia ad altre disposizioni strettamente collegate (qui l’art. 554-quater), per coerenza, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953.

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  • Corte cost. n. 9/2025 – Sequestro di persona contro il coniuge e procedibilità d’ufficio

    Con la sentenza n. 9/2025 la Corte costituzionale ha salvato la scelta del legislatore di mantenere la procedibilità d’ufficio (cioè senza bisogno di querela della vittima) per il sequestro di persona commesso contro il coniuge, anche quando la coppia non convive più.

    Di cosa si tratta

    Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) molti reati contro la persona sono diventati procedibili a querela: significa che il processo prosegue solo se la vittima presenta e mantiene la denuncia, e si chiude se la ritira. Per il sequestro di persona, però, la legge ha previsto questa procedibilità solo per l’ipotesi base, conservando la procedibilità d’ufficio quando il fatto è aggravato perché commesso contro il coniuge. Un giudice di Grosseto, che processava un uomo per aver bloccato con una pistola la moglie separata e il nuovo compagno di lei, ha contestato questa differenza: se entrambe le vittime avevano ritirato la querela, perché il processo per il sequestro contro la moglie doveva continuare comunque? Secondo il giudice questa scelta era irragionevole e contraddiceva la legge delega. In gioco c’era un principio molto concreto: in quali casi lo Stato deve procedere anche se la vittima preferisce fermare tutto, per evitare che pressioni e ricatti dentro le relazioni familiari svuotino la tutela.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 605, sesto comma, del codice penale (aggiunto dalla riforma Cartabia), nella parte in cui non estende la procedibilità a querela al sequestro commesso contro il coniuge, anche non più convivente. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto lo riteneva in contrasto con l’art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza) e con l’art. 76 Cost. (eccesso di delega rispetto alla legge n. 134 del 2021). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto di respingere le censure.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni. Sull’art. 76 ha chiarito che la legge delega lasciava al Governo un’ampia discrezionalità: non imponeva di estendere la querela a tutte le ipotesi aggravate. Sull’art. 3 ha osservato che mantenere la procedibilità d’ufficio nelle relazioni familiari è ragionevole, perché la vittima è strutturalmente esposta al rischio di pressioni affinché ritiri l’accusa; in linea, peraltro, con la Convenzione di Istanbul. La tutela resta anche quando la convivenza è cessata, perché spesso la violenza continua proprio dopo la rottura.

    Il principio

    L’interesse a conservare l’unità della famiglia non può prevalere sulla tutela dei diritti fondamentali dei singoli che ne fanno parte: è ragionevole che lo Stato proceda d’ufficio per la violenza maturata in contesti familiari, dove più alto è il rischio di indebite pressioni sulla vittima.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per la vittima che vuole ritirare la denuncia?

    Per il sequestro di persona aggravato dal rapporto di coniugio non cambia nulla: il processo prosegue comunque, perché il reato è procedibile d’ufficio. La remissione della querela non lo estingue.

    La regola vale anche per coniugi separati o divorziati?

    Sì. La Corte ha precisato che la procedibilità d’ufficio resta anche quando la convivenza è cessata, perché il rischio di condotte violente spesso aumenta dopo la separazione.

    E per il convivente o il partner dell’unione civile?

    La norma parla letteralmente di “coniuge”. La Corte non ha esteso la regola ad altre relazioni: non poteva farlo perché in materia penale non sono ammesse pronunce che ampliano la punibilità (divieto di interventi in malam partem).

    Perché la Corte cita la Convenzione di Istanbul?

    Perché quella Convenzione impegna gli Stati a far sì che i procedimenti per violenza domestica possano proseguire anche se la vittima ritira l’accusa: un’indicazione coerente con la scelta del legislatore italiano.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 180/2024 – Indennità dei consiglieri regionali e tetti di spesa statali

    Con la sentenza n. 180 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Sardegna che rivalutava in modo retroattivo le indennità dei consiglieri regionali, perché in contrasto con i limiti di spesa fissati dallo Stato per il coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato, dal 2012, ha posto un tetto agli emolumenti dei consiglieri e degli assessori regionali: ogni Regione deve mantenere indennità e rimborsi entro l’importo della “Regione più virtuosa” individuata dalla Conferenza Stato-Regioni, pena il taglio dei trasferimenti erariali. La Regione Sardegna, con l’art. 35, comma 5, della legge regionale n. 17 del 2021, aveva invece introdotto una rivalutazione ISTAT annuale delle indennità dei propri consiglieri, facendola decorrere addirittura dal 2014, cioè con effetto retroattivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte, sostenendo che un aumento retroattivo svuotava le misure statali di contenimento dei “costi della politica”. In gioco c’era un principio generale: fino a che punto una Regione, anche a statuto speciale come la Sardegna, può decidere da sola quanto spendere per i propri organi politici quando lo Stato ha fissato limiti uniformi a tutela degli equilibri di bilancio dell’intera Repubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021, che inseriva i commi 5-bis e 5-ter nella legge regionale n. 2 del 2014. La questione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, era riferita all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica), con l’art. 2 del d.l. n. 174 del 2012 come norma interposta, e inoltre agli artt. 3 e 97 Cost. (ragionevolezza, imparzialità e buon andamento) e agli artt. 5 e 120 Cost. (leale collaborazione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. La rivalutazione retroattiva delle indennità si poneva in contrasto con i principi statali di contenimento della spesa pubblica, che vincolano anche le Regioni a statuto speciale. Poiché la norma era già stata applicata prima di essere abrogata nel 2023, non si poteva dichiarare cessata la materia del contendere. Le altre censure (artt. 3, 97, 5 e 120 Cost.) sono rimaste assorbite.

    Il principio

    Le norme statali di contenimento della spesa pubblica, come i tetti agli emolumenti degli organi politici regionali, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e si applicano a tutte le Regioni, comprese quelle ad autonomia speciale. Una Regione non può eluderli con aumenti retroattivi delle indennità.

    Domande e risposte

    Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i tetti di spesa statali?

    Sì. La Corte ribadisce che i vincoli di finanza pubblica si applicano “di regola” anche alle autonomie speciali, perché la loro finanza è parte della finanza pubblica allargata e concorre agli equilibri complessivi della Repubblica.

    Perché ha pesato il fatto che la norma fosse retroattiva?

    Perché far decorrere la rivalutazione dal 2014 impediva allo Stato di operare a posteriori i tagli ai trasferimenti previsti come sanzione: in pratica la Regione eludeva il meccanismo di contenimento spostando indietro nel tempo l’aumento.

    Il fatto che la legge fosse stata abrogata nel 2023 ha salvato la Regione?

    No. L’abrogazione fa cessare la materia del contendere solo se la norma non ha avuto applicazione nel frattempo. Qui la rivalutazione era stata applicata, quindi la Corte ha comunque deciso nel merito.

    Lo Stato fissa direttamente l’importo delle indennità?

    No. Lo Stato non determina la singola indennità, ma pone un tetto massimo: l’importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza Stato-Regioni. Entro quel limite ogni Regione conserva margini di scelta.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro violato: il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente, in cui valgono i principi fondamentali statali.
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, richiamata nel bilanciamento tra spesa regionale ed equilibrio di bilancio.
    • Art. 120 della Costituzione — principio di leale collaborazione invocato dallo Stato (censura poi assorbita).
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  • Corte cost. n. 8/2026 – Ammissibilità degli interventi nel giudizio costituzionale

    Con l’ordinanza n. 8/2026 la Corte costituzionale ha ammesso gli interventi del Comune di Napoli in alcuni giudizi di legittimità costituzionale, autorizzandolo ad accedere agli atti processuali.

    Di cosa si tratta

    Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, oltre alle parti principali, possono talvolta intervenire altri soggetti che hanno un interesse qualificato nella vicenda. La Corte, prima di entrare nel merito, valuta se questi interventi siano ammissibili. In questo caso il Comune di Napoli aveva chiesto di intervenire in alcuni giudizi riuniti, e la Corte si è pronunciata su tale richiesta con un’ordinanza di carattere interlocutorio: una decisione che non chiude il giudizio, ma ne regola lo svolgimento. Si tratta di un passaggio processuale che precede la decisione sul merito delle questioni di legittimità costituzionale. Per i soggetti coinvolti significa che il Comune di Napoli potrà partecipare al processo e prendere visione degli atti, in vista della successiva decisione della Corte sulle questioni sollevate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di una pronuncia di carattere processuale e interlocutorio, relativa all’ammissibilità degli interventi spiegati dal Comune di Napoli in alcuni giudizi riuniti davanti alla Corte costituzionale. La decisione sul merito delle questioni di legittimità è rimessa a un momento successivo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato ammissibili gli interventi spiegati dal Comune di Napoli e ha autorizzato l’interveniente a prendere visione e a trarre copia degli atti processuali dei giudizi. Si tratta di una decisione interlocutoria, che disciplina la partecipazione al processo senza pronunciarsi sul merito delle questioni costituzionali.

    Il principio

    La Corte costituzionale può ammettere, con ordinanza interlocutoria, l’intervento nel giudizio di un soggetto portatore di un interesse qualificato, consentendogli l’accesso agli atti processuali, prima di decidere nel merito le questioni di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sulle questioni di legittimità?

    No. Questa è una pronuncia interlocutoria: riguarda solo l’ammissibilità dell’intervento del Comune di Napoli e l’accesso agli atti. La decisione sul merito è rinviata a un momento successivo.

    Cosa significa intervenire in un giudizio costituzionale?

    Significa partecipare al processo come soggetto diverso dalle parti principali, quando si è portatori di un interesse qualificato che la Corte ritiene meritevole di tutela in quella sede.

    Perché è importante l’accesso agli atti?

    Perché consente all’interveniente ammesso di conoscere il contenuto del giudizio e di partecipare in modo effettivo, in vista della decisione finale della Corte sulle questioni sollevate.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 9/2026 – Bilancio della Regione Puglia e finanza pubblica

    Con la sentenza n. 9/2026 la Corte costituzionale ha esaminato altre norme dei bilanci della Regione Puglia, dichiarando una questione inammissibile e le altre non fondate.

    Di cosa si tratta

    Le leggi di bilancio regionali contengono molte disposizioni che il Governo può impugnare se ritiene che eccedano le competenze della Regione o violino i principi statali di finanza pubblica. In questo caso erano in gioco norme della Regione Puglia contenute in due leggi: la legge di variazione di bilancio 2024 (legge regionale n. 39 del 2024) e la legge di stabilità 2025 (legge regionale n. 42 del 2024). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato alcune disposizioni, lamentando in particolare il contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con il buon andamento dell’amministrazione, oltre a profili che toccano l’ordinamento civile (materia di competenza esclusiva dello Stato). La Regione Puglia ha difeso le proprie scelte. In gioco c’era il consueto confine tra l’autonomia finanziaria e organizzativa della Regione e i limiti che la Costituzione pone a tutela dell’equilibrio complessivo dei conti pubblici e delle competenze riservate allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 39 del 2024 e l’art. 240 della legge della Regione Puglia n. 42 del 2024. A promuovere il giudizio, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile), e agli artt. 97, commi primo e quarto, e 117, terzo comma, della Costituzione. La decisione su altre questioni dei medesimi ricorsi è stata riservata a separate pronunce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 240 della legge regionale n. 42 del 2024 riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), e non fondate le questioni sull’art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 e sull’art. 240 della legge regionale n. 42 del 2024 riferite agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost. Le disposizioni regionali esaminate sono quindi rimaste nei limiti consentiti, in particolare quanto al buon andamento e al coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Le disposizioni regionali in materia di bilancio sono legittime quando rispettano i principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione (artt. 97 e 117, terzo comma, Cost.); le censure formulate in modo inidoneo all’esame nel merito sono dichiarate inammissibili.

    Domande e risposte

    Le norme pugliesi impugnate sono state annullate?

    No. In questa sentenza le questioni esaminate sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: le disposizioni restano in vigore.

    Che differenza c’è con la sentenza n. 4/2026 sulla stessa Regione?

    Riguardano ricorsi e disposizioni diverse della legislazione pugliese di bilancio. La Corte ha deciso le varie questioni con pronunce separate; nella n. 4 alcune norme sono state annullate, mentre nella n. 9 quelle esaminate sono state confermate.

    Cosa significa “riservata a separate pronunce”?

    Che la Corte ha deciso solo una parte delle questioni sollevate con i ricorsi e si pronuncerà sulle restanti con decisioni successive.

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