Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 208 ord. giud. – Indennità ai vice pretori onorari reggenti temporaneamente l’ufficio (abrogato)

    Art. 208 ord. giud. – Indennità ai vice pretori onorari reggenti temporaneamente l’ufficio

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il vice pretore onorario che supplisce il pretore mancante o impedito, per qualsiasi motivo, di prestare effettivo servizio, ha diritto, subordinatamente alla vacanza del posto in uno dei due ruoli organici, ad un assegno pari alla retribuzione iniziale annessa al grado 10° e a tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di tale grado

  • Art. 212 ord. giud. – Consiglio giudiziario presso la corte d’appello (abrogato)

    Art. 212 ord. giud. – Consiglio giudiziario presso la corte d’appello

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario che ha le attribuzioni stabilite nel presente ordinamento.

    Fanno parte del consiglio il primo presidente della corte di appello e il procuratore generale del Re imperatore presso la corte medesima, o i magistrati che ne fanno le veci, un presidente di sezione della corte, designato annualmente dal primo presidente, nonché il presidente e il procuratore del Re Imperatore del tribunale locale.

    Il consiglio giudiziario è presieduto dal primo presidente della corte di appello.

    Se alla corte è assegnato un solo presidente di sezione il quale deve far parte del consiglio giudiziario in sostituzione del primo presidente, completa il numero dei componenti del consiglio il consigliere più anziano della corte di appello.

    In caso di mancanza o di impedimento, il presidente di sezione è sostituito da altro presidente di sezione designato di volta in volta dal primo presidente; il presidente del tribunale del luogo è sostituito dal più anziano dei presidenti di sezione o dei presidenti degli altri tribunali del distretto; ed il procuratore del Re Imperatore è sostituito dal procuratore aggiunto o dal più anziano dei sostituti dell’ufficio locale, ovvero dei procuratori del Re Imperatore del distretto.

    Il consiglio giudiziario è costituito presso la corte di appello anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione delle sezioni distaccate.

    In tal caso fa parte del consiglio il presidente della sezione distaccata in luogo di altro presidente di sezione della corte

  • Art. 213 ord. giud. – Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero dl grazia e giustizia (abrogato)

    Art. 213 ord. giud. – Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero dl grazia e giustizia

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il consiglio superiore della magistratura è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

    Ne fanno parte il primo presidente della corte suprema di cassazione, che ne ha la presidenza, il procuratore generale del Re Imperatore presso la stessa corte, nonché otto componenti effettivi, dei quali tre magistrati del pubblico ministero, e sei supplenti, compresi due magistrati del pubblico ministero, tutti di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato.

    Essi sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri.

    I componenti del consiglio, eccettuati il primo presidente della corte suprema di cassazione e il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte medesima, durano in carica due anni, allo scadere dei quali cessano contemporaneamente dall’ufficio anche quelli che hanno ottenuto la nomina, in sostituzione di altri, da meno di due anni.

    Essi non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio

  • Art. 129-bis ord. giud. – Tirocinio (abrogato)

    Art. 129-bis ord. giud. – Tirocinio

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all’articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno.

    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998 , in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.

    2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall’inizio del tirocinio.

    3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell’ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l’ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità.

    4. La circoscrizione territoriale dell’ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense

  • Art. 132 ord. giud. – Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione (abrogato)

    Art. 132 ord. giud. – Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 25 maggio 1970, n. 357. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La promozione al grado di aggiunto giudiziario può aver luogo dopo un biennio, a seguito di esame pratico al quale l’uditore è ammesso, previo parere favorevole dei capi gerarchici, dopo 18 mesi dalla nomina, purché abbia compiuto almeno 12 mesi di tirocinio effettivo, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 202.

    A seguito della promozione, l’aggiunto deve dichiarare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto sul bollettino ufficiale, se intende optare per il ruolo dei pretori o per quello della magistratura collegiale.

    La dichiarazione di opzione è definitiva ed irrevocabile da parte dell’interessato

  • Art. 133 ord. giud. – Esame pratico per aggiunto giudiziario (abrogato)

    Art. 133 ord. giud. – Esame pratico per aggiunto giudiziario

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 25 maggio 1970, n. 357. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L’esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno.

    La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia, ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

    Si applicano i due ultimi commi dell’articolo 125.

    Le prove di esame sono scritte ed orali.

    Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di tre tesi, rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale e di diritto amministrativo.

    Le tre prove orali sulle stesse materie indicate nel comma precedente, sono specialmente dirette ad accertare la conoscenza pratica del diritto positivo

  • Art. 134 ord. giud. – Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario (abrogato)

    Art. 134 ord. giud. – Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 25 maggio 1970, n. 357. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Compiuti gli esami, la commissione procede alla classificazione degli aspiranti che hanno riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e una media non inferiore a sette decimi nell’insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto: a) dai punti conseguiti nell’esame; b) dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario; c) dai titoli eventualmente presentati e dalle informazioni raccolte sulle attitudini alle funzioni giudiziarie, sulla capacità e sulla condotta dell’uditore durante il tirocinio.

    Gli aspiranti dichiarati idonei sono nominati aggiunti giudiziari a misura che vi sono posti vacanti e destinati ai tribunali, alle procure del Re Imperatore ed alle preture, in conformità delle disposizioni dell’articolo 138.

    Gli aspiranti dichiarati idonei hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per i funzionari in missione

  • Art. 143 ord. giud. – Concorso pel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura Collegiale (abrogato)

    Art. 143 ord. giud. – Concorso pel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura Collegiale

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il concorso è giudicato da una commissione centrale, nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

    Col decreto ministeriale di nomina della commissione sono nominati, altresì, i componenti supplenti, di grado corrispondente ed in numero eguale a quello degli effettivi.

    Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, i direttori degli uffici del personale della magistratura collegiale e dei pretori nel Ministero di grazia e giustizia.

    Le funzioni di segretario sono disimpegnate da magistrati addetti al Ministero.

    Le norme per l’ammissione al concorso, la presentazione dei titoli, la valutazione di essi, la formazione della graduatoria ed ogni altra modalità per lo svolgimento del concorso medesimo, sono emanate con decreto reale.

    Gli effetti di ogni concorso cessano col decorso del triennio a cui esso si riferisce, ed i posti eventualmente in eccedenza possono essere conferiti agli aggiunti giudiziari in conformità del disposto dell’articolo 138.

    I pretori dichiarati non idonei sono esclusi da ulteriori concorsi per trasferimento di ruolo

  • Art. 150 ord. giud. – Modalità del concorso (abrogato)

    Art. 150 ord. giud. – Modalità del concorso

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L’esame è scritto ed orale.

    L’esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di diritto civile, di uno di diritto penale e di uno di diritto amministrativo.

    L’esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale privato e sul diritto corporativo.

    I titoli consistono nelle sentenze ed altri lavori giudiziari od amministrativi, nelle pubblicazioni eventualmente fatte dal magistrato, nelle informazioni dei superiori gerarchici, negli incarichi speciali assolti e nella conoscenza documentata di lingue straniere.

    Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la commissione ha a sua disposizione 110 punti, di cui 90 da assegnare per le prove di esame e 20 per i titoli.

    Consegue la idoneità il magistrato che ottiene nel complesso delle prove di esame la media di almeno otto decimi dei punti all’uopo disponibili, con almeno otto decimi in ciascuna prova scritta, ed almeno sette decimi in ciascuna prova orale, e nella valutazione dei titoli prodotti, che non devono eccedere il numero di dieci, ottiene non meno di otto decimi dei punti per essa disponibili.

    Si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano l’esame pratico per aggiunto giudiziario

  • Art. 152 ord. giud. – Concorso per titoli: requisiti per l’ammissione (commi abrogati)

    Art. 152 ord. giud. – Concorso per titoli: requisiti per l’ammissione

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo svuotato, non abrogato. Sul testo ufficiale l’articolo non risulta abrogato, ma tutti i suoi commi sono stati soppressi (D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160; L. 18 novembre 1952, n. 1794): la disposizione resta formalmente nel testo di legge senza più contenuto precettivo. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Comma abrogato dalla L. 18 novembre 1952, n. 1794] Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell’anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effettivo in magistratura, nonché i primi pretori.

    Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica.

    L’istanza di ammissione deve essere inviata al Ministero, per via gerarchica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, e deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per estratto all’interessato

  • Art. 56 D.Lgs. 171/2005 – Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto (abrogato)

    Art. 56 D.Lgs. 171/2005 – Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto

    D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell’immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 12, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.

    2. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell’immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemilaottocentoventidue a euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.

    3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell’articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.

    4. Chiunque venda prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.

    5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.

    6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all’articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.

    Le amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 11 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, fino alla produzione della documentazione

  • Art. 327 Reg. C.d.S. – Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

    Art. 327 Reg. C.d.S. – Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

    D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della strada

    1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l’adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.

    2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all’articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l’individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.

    3. L’efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all’accertamento.

    4. L’efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.

    5. [Comma abrogato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214] 6.

    La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni rela- tive a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall’articolo 126 del codice

    È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214).

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.