Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 48/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla sospensione del procedimento con messa alla prova, sollevate dal Tribunale di La Spezia.
Di cosa si tratta
La messa alla prova è l’istituto che consente, per i reati meno gravi, di sospendere il procedimento penale affidando l’imputato a un percorso di prova con lavori di pubblica utilità e, in caso di esito positivo, di estinguere il reato. Il Tribunale di La Spezia, in un procedimento per un reato in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), ha dubitato della disciplina che delimita l’ambito di applicabilità dell’istituto, anche in relazione alla competenza per la citazione diretta a giudizio. La Corte non è entrata nel merito: ha rilevato profili che rendevano le questioni manifestamente inammissibili, cioè affette da carenze evidenti già sul piano dell’impostazione. La disciplina della messa alla prova resta quindi invariata.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 168-bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: non si è pronunciata sul merito, avendo riscontrato evidenti difetti nella loro impostazione.
Il principio
La manifesta inammissibilità chiude il giudizio per carenze evidenti della questione, senza alcun pronunciamento sul contrasto della norma con la Costituzione.
Domande e risposte
Cos’è la messa alla prova?
È l’istituto che, per i reati meno gravi, sospende il processo affidando l’imputato a un percorso di prova; in caso di esito positivo il reato si estingue.
Perché le questioni sono manifestamente inammissibili?
Perché presentavano carenze evidenti già nel modo in cui erano poste, tali da impedire l’esame del merito.
La disciplina sulla messa alla prova cambia?
No. L’ordinanza lascia inalterate le norme; il dubbio potrà essere riproposto se correttamente formulato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 27 della Costituzione — al terzo comma impone la funzione rieducativa della pena.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.