Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 40/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale introdotto dal d.l. n. 37 del 2025, sollevate dalla Corte di cassazione.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 142 del 2015 disciplina l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; il decreto-legge n. 37 del 2025 (convertito nella legge n. 75 del 2025), dedicato al contrasto dell’immigrazione irregolare, vi ha inserito un comma sul trattenimento di queste persone. La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha dubitato della conformità di tale previsione con numerosi principi costituzionali e con norme sovranazionali a tutela della libertà personale e del controllo giurisdizionale sulla detenzione. La materia è delicata perché tocca la libertà personale di chi chiede protezione e le garanzie minime che la Costituzione e le fonti internazionali assicurano contro la privazione della libertà. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito: ha dichiarato inammissibili le questioni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 75, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione tra l’altro all’art. 5 CEDU), nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE. Rimettente la Corte di cassazione, sezione prima penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito del contrasto con la Costituzione, per difetti nell’impostazione della questione.

Il principio

L’inammissibilità non sana né conferma la norma: il dubbio sulla disciplina del trattenimento dei richiedenti protezione potrà essere riproposto in un giudizio correttamente impostato.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se il trattenimento sia legittimo?

No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi non si è espressa sul merito della conformità a Costituzione.

Quale libertà era in gioco?

La libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost. e dall’art. 5 della CEDU, che assistono anche i richiedenti protezione internazionale.

La norma sul trattenimento resta in vigore?

Sì. L’inammissibilità lascia inalterata la disposizione, che potrà essere riesaminata in futuro.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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