Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 39/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 in materia di riparto della giurisdizione contabile, sollevato dalle sezioni riunite della Corte dei conti.

Di cosa si tratta

Durante l’emergenza Covid il decreto-legge n. 137 del 2020 (convertito nella legge n. 176 del 2020) ha introdotto, con l’art. 23-quater, regole sul riparto e sull’accentramento di alcune controversie davanti alla Corte dei conti. Le sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, hanno sollevato più questioni con sei ordinanze, dubitando della conformità di tali regole con principi quali il giudice naturale, l’effettività della tutela e il riparto della giurisdizione. La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha accolto la censura sul comma 2 dell’art. 23-quater, dichiarandolo illegittimo, mentre ha dichiarato inammissibili le altre questioni relative al comma 1 e ha definito le questioni di ammissibilità degli interventi.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, in riferimento a una pluralità di parametri, tra cui gli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 104, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione al diritto dell’Unione europea e alla CEDU), su iniziativa della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 come convertito. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul comma 1, ha ritenuto ammissibile la costituzione del Procuratore generale della Corte dei conti e inammissibile l’intervento di una società in uno dei giudizi.

Il principio

Le regole sul riparto e l’accentramento del contenzioso contabile devono rispettare i principi costituzionali sulla giurisdizione: la disposizione censurata è stata espunta dall’ordinamento.

Domande e risposte

Quale parte della norma è stata annullata?

Il comma 2 dell’art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020, dichiarato incostituzionale; il comma 1 è rimasto fuori dal merito per inammissibilità delle relative questioni.

Chi aveva sollevato le questioni?

Le sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, con sei ordinanze poi riunite.

Cosa significa che l’intervento di una società è stato dichiarato inammissibile?

Che quel soggetto non aveva titolo a partecipare a quello specifico giudizio davanti alla Corte costituzionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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