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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 49/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 578-bis del codice di procedura penale, che consente la confisca anche dopo la prescrizione del reato, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.

Di cosa si tratta

L’art. 578-bis del codice di procedura penale consente al giudice dell’impugnazione, quando dichiara estinto il reato per prescrizione, di decidere comunque sulla confisca disposta in primo grado. La Corte d’appello di Lecce ha dubitato della compatibilità di questo meccanismo con la presunzione di innocenza, sancita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unione europea, oltre che con la Carta dei diritti fondamentali UE. Il nodo è delicato: applicare una misura ablativa come la confisca a chi non è stato definitivamente condannato, perché il reato si è prescritto, può apparire in tensione con la presunzione di non colpevolezza. La Corte ha tuttavia escluso il contrasto, ritenendo la disciplina compatibile con le garanzie europee, e ha respinto le questioni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 578-bis del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU) e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva UE 2016/343 e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali UE), su iniziativa della Corte d’appello di Lecce, sezione prima penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la confisca disposta ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen. anche dopo la prescrizione è compatibile con la presunzione di innocenza e con le garanzie europee.

Il principio

La confisca decisa dal giudice dell’impugnazione dopo la prescrizione del reato non viola di per sé la presunzione di innocenza, se accompagnata dall’accertamento richiesto dalla legge.

Domande e risposte

Si può confiscare anche se il reato è prescritto?

Sì. La Corte ha confermato la legittimità dell’art. 578-bis cod. proc. pen., che consente la decisione sulla confisca anche dopo la prescrizione.

Non è in contrasto con la presunzione di innocenza?

La Corte ha escluso il contrasto con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU e con le garanzie europee.

Cosa prevede la presunzione di innocenza richiamata?

Che ogni persona accusata sia considerata innocente fino a prova contraria; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con tale principio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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