Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 49/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 578-bis del codice di procedura penale, che consente la confisca anche dopo la prescrizione del reato, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.
Di cosa si tratta
L’art. 578-bis del codice di procedura penale consente al giudice dell’impugnazione, quando dichiara estinto il reato per prescrizione, di decidere comunque sulla confisca disposta in primo grado. La Corte d’appello di Lecce ha dubitato della compatibilità di questo meccanismo con la presunzione di innocenza, sancita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unione europea, oltre che con la Carta dei diritti fondamentali UE. Il nodo è delicato: applicare una misura ablativa come la confisca a chi non è stato definitivamente condannato, perché il reato si è prescritto, può apparire in tensione con la presunzione di non colpevolezza. La Corte ha tuttavia escluso il contrasto, ritenendo la disciplina compatibile con le garanzie europee, e ha respinto le questioni.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 578-bis del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU) e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva UE 2016/343 e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali UE), su iniziativa della Corte d’appello di Lecce, sezione prima penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la confisca disposta ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen. anche dopo la prescrizione è compatibile con la presunzione di innocenza e con le garanzie europee.
Il principio
La confisca decisa dal giudice dell’impugnazione dopo la prescrizione del reato non viola di per sé la presunzione di innocenza, se accompagnata dall’accertamento richiesto dalla legge.
Domande e risposte
Si può confiscare anche se il reato è prescritto?
Sì. La Corte ha confermato la legittimità dell’art. 578-bis cod. proc. pen., che consente la decisione sulla confisca anche dopo la prescrizione.
Non è in contrasto con la presunzione di innocenza?
La Corte ha escluso il contrasto con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU e con le garanzie europee.
Cosa prevede la presunzione di innocenza richiamata?
Che ogni persona accusata sia considerata innocente fino a prova contraria; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con tale principio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — al primo comma vincola il legislatore al rispetto della CEDU e del diritto UE, parametri delle censure.
- Art. 11 della Costituzione — apertura dell’ordinamento alle limitazioni di sovranità connesse all’UE.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.