Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 50/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sull’efficacia nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione, sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di Piemonte e Roma.
Di cosa si tratta
L’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario (d.lgs. n. 87 del 2024), stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ‘perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso’, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai medesimi fatti. Le Corti di giustizia tributaria di Piemonte e Roma hanno dubitato della disciplina sotto i profili del buon andamento dell’amministrazione e del diritto di difesa. In gioco c’era il coordinamento tra processo penale e processo tributario, da sempre tradizionalmente autonomi. La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 24 Cost., confermando la scelta del legislatore.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in riferimento all’art. 97 della Costituzione (questione inammissibile) e all’art. 24 Cost. (questioni non fondate), su iniziativa della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte e di quella di primo grado di Roma.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 24 Cost. La disciplina che attribuisce efficacia di giudicato all’assoluzione penale nel processo tributario resta in vigore.
Il principio
Il legislatore può attribuire alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, per i medesimi fatti, efficacia di giudicato nel processo tributario, senza con ciò ledere il diritto di difesa.
Domande e risposte
L’assoluzione penale vale automaticamente nel processo tributario?
Nei limiti previsti dall’art. 21-bis (assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, dopo dibattimento) ha efficacia di giudicato quanto agli stessi fatti.
La disciplina è stata confermata?
Sì. La Corte ha respinto le censure di merito e dichiarato inammissibile quella sull’art. 97 Cost.
Vale per ogni tipo di assoluzione?
No. La norma riguarda l’assoluzione ‘perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso’ pronunciata in seguito a dibattimento.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro delle questioni respinte.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, parametro della questione inammissibile.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.