Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 54/2026 – Conversione delle pene pecuniarie non pagate e detenzione domiciliare

    Con la sentenza n. 54/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, in parte, le norme sulla conversione delle pene pecuniarie non pagate, perché non prevedevano la detenzione domiciliare sostitutiva, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna.

    Di cosa si tratta

    Quando una pena pecuniaria (multa o ammenda) non viene pagata per insolvenza del condannato, la legge ne prevede la conversione in altre sanzioni. Il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha dubitato della disciplina prevista dall’art. 102 della legge n. 689 del 1981 e dall’art. 660, comma 3, del codice di procedura penale, perché non contemplava, tra le forme di conversione, la detenzione domiciliare sostitutiva. Il tema riguarda il principio di eguaglianza sostanziale e la funzione rieducativa della pena: l’assenza di un’alternativa meno afflittiva poteva penalizzare in modo irragionevole chi non è in grado di pagare. La Corte ha accolto in parte la questione, dichiarando illegittime le norme nella parte in cui non prevedevano la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva; ha invece respinto e dichiarato inammissibili gli altri profili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 660, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Magistrato di sorveglianza di Bologna.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui, in caso di insolvenza, non prevedevano la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva. Ha dichiarato inammissibili le questioni riferite all’art. 13 Cost. e non fondate quelle, sollevate in via principale, riferite agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.

    Il principio

    Chi non paga la pena pecuniaria per insolvenza deve poter accedere anche alla detenzione domiciliare sostitutiva: escluderla è irragionevole e contrario alla funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi non può pagare la multa?

    La pena pecuniaria non pagata per insolvenza può ora essere convertita anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, non solo in altre forme più afflittive.

    Perché la mancata previsione era incostituzionale?

    Perché penalizzava in modo irragionevole l’insolvente, in contrasto con l’eguaglianza sostanziale e la funzione rieducativa della pena.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No. È stata accolta quella sulla mancata previsione della detenzione domiciliare sostitutiva; le altre sono state respinte o dichiarate inammissibili.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 53/2026 – Identificazione di polizia e termini per la perquisizione

    Con l’ordinanza n. 53/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 349 del codice di procedura penale in materia di accompagnamento per l’identificazione, sollevate dal Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    L’art. 349, comma 2, del codice di procedura penale disciplina l’accompagnamento coattivo della persona ai fini dell’identificazione da parte della polizia giudiziaria, con i relativi limiti di tempo, nel testo modificato dalla riforma del 2021 (legge n. 134 del 2021). Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della legittimità di questa disciplina sotto i profili dell’eguaglianza e della libertà personale, considerando che l’accompagnamento incide sulla libertà del soggetto fermato per l’identificazione. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni, ravvisando difetti nel modo in cui erano state poste. La disciplina sull’accompagnamento per l’identificazione resta quindi quella vigente, senza pronuncia sulla sua conformità a Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall’art. 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito, avendo riscontrato difetti nella loro impostazione. La disciplina resta in vigore.

    Il principio

    L’inammissibilità chiude il giudizio senza valutare il merito: la disciplina sull’accompagnamento per l’identificazione potrà essere riesaminata in un giudizio correttamente impostato.

    Domande e risposte

    Cos’è l’accompagnamento per l’identificazione?

    È la facoltà della polizia giudiziaria di condurre negli uffici, per il tempo necessario, la persona che non sia in grado o si rifiuti di farsi identificare.

    La Corte ha deciso se la norma sia legittima?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi non si è espressa sul merito.

    Quale libertà era in gioco?

    La libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., che presidia ogni forma di limitazione fisica della persona.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 52/2026 – Perequazione delle pensioni e tutela del trattamento previdenziale

    Con la sentenza n. 52/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulle norme delle leggi di bilancio 2023 e 2024 che hanno rimodulato la rivalutazione delle pensioni, sollevate dal Tribunale di Trento.

    Di cosa si tratta

    Le leggi di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) e per il 2024 (legge n. 213 del 2023) hanno previsto un meccanismo di rivalutazione (perequazione) dei trattamenti pensionistici differenziato per fasce di importo, riducendo l’adeguamento per le pensioni più elevate. Il Tribunale di Trento, in un contenzioso tra alcuni pensionati e l’INPS, ha dubitato della legittimità di questa rimodulazione sotto i profili dell’eguaglianza, della proporzionalità della retribuzione differita e dell’adeguatezza del trattamento previdenziale. La questione tocca un tema ricorrente: fino a che punto il legislatore può comprimere la rivalutazione delle pensioni per esigenze di bilancio senza tradire le garanzie costituzionali. La Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta e ha respinto le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e l’art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la rimodulazione della perequazione delle pensioni operata dalle due leggi di bilancio è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    Il legislatore può rimodulare temporaneamente la rivalutazione delle pensioni per esigenze di bilancio, purché non comprometta l’adeguatezza del trattamento e rispetti la ragionevolezza.

    Domande e risposte

    La rimodulazione della perequazione resta valida?

    Sì. La Corte ha respinto le censure: le norme delle leggi di bilancio 2023 e 2024 sono conformi alla Costituzione.

    Cos’è la perequazione delle pensioni?

    È il meccanismo che adegua periodicamente l’importo delle pensioni al costo della vita; può essere differenziato per fasce di importo.

    Quali garanzie tutelano i pensionati?

    L’adeguatezza del trattamento previdenziale (art. 38 Cost.), la proporzionalità della retribuzione differita (art. 36 Cost.) e l’eguaglianza (art. 3 Cost.).

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 51/2026 – Importazione di opere d’arte e certificazione doganale

    Con la sentenza n. 51/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 72 del Codice dei beni culturali nella parte in cui non prevedeva la certificazione, a domanda, dell’ingresso in Italia di alcune categorie di opere, sollevata dal TAR del Lazio.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) disciplina la circolazione internazionale delle opere d’arte. Il TAR del Lazio, in una causa tra una società e il Ministero della cultura, ha dubitato della legittimità di alcune disposizioni che regolano l’attestazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle cose di interesse artistico. Il problema riguardava la mancata previsione di una certificazione, su domanda dell’interessato, dell’ingresso di determinate categorie di opere: una lacuna che incideva sulla libertà di circolazione dei beni e sulla certezza dei rapporti per chi importa opere d’arte. La Corte ha accolto la censura sull’art. 72, comma 1, dichiarandolo illegittimo e, in via consequenziale, ne ha esteso la portata; ha invece dichiarato inammissibili le altre questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 65, commi 3, lettera a), 4 e 4-bis, 68, 70 e 72 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevedeva la certificazione, a domanda, dell’ingresso in Italia delle cose di cui all’art. 65, comma 4, lettera b); in via consequenziale ha esteso l’illegittimità alla lettera a) del medesimo comma. Ha invece dichiarato inammissibili le altre questioni.

    Il principio

    La disciplina dei beni culturali deve garantire, a domanda, la certificazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle opere: la sua mancanza costituiva una lacuna illegittima, ora colmata.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi importa opere d’arte in Italia?

    Può ora ottenere, su domanda, la certificazione dell’ingresso nel territorio nazionale delle opere indicate dalla norma, con maggiore certezza dei rapporti.

    Cos’è l’illegittimità ‘in via consequenziale’?

    È l’estensione dell’incostituzionalità ad altre parti della stessa norma strettamente connesse, prevista dalla legge sul funzionamento della Corte.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No. La Corte ha accolto quella sull’art. 72, comma 1, e dichiarato inammissibili le altre.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 148/2025 – Spese elettorali e decadenza del Presidente della Sardegna

    Con la sentenza n. 148/2025 la Corte costituzionale ha accolto in parte il conflitto della Regione Sardegna, dichiarando che non spettava al Collegio regionale di garanzia elettorale imporre la decadenza della Presidente Todde e annullando in parte qua l’ordinanza-ingiunzione.

    Di cosa si tratta

    Dopo le elezioni regionali sarde del 2024, il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione a carico di Alessandra Todde, proclamata eletta Presidente della Regione, in materia di spese elettorali. In quell’atto il Collegio non si era limitato ad accertare l’eventuale irregolarità, ma aveva affermato che “si impone la decadenza dalla carica” e aveva disposto la trasmissione dell’ordinanza al Presidente del Consiglio regionale per l’adozione del provvedimento di decadenza. La Regione Sardegna ha contestato questo passaggio, sostenendo che la decisione sulla decadenza dei propri eletti spetti agli organi regionali e non possa essere imposta dallo Stato. In gioco c’erano l’autonomia statutaria della Regione e la competenza del Consiglio regionale sulla permanenza in carica del Presidente e, di riflesso, sull’eventuale scioglimento dello stesso Consiglio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma della Sardegna ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato, il Collegio regionale di garanzia elettorale e il Ministero della giustizia, in relazione all’ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024, invocando lo statuto speciale di autonomia e gli artt. 97 e 122 della Costituzione, per la parte in cui imponeva la decadenza della Presidente eletta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministro della giustizia; ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Collegio regionale di garanzia elettorale di affermare che “si impone la decadenza dalla carica” e di disporre la trasmissione dell’atto al Consiglio regionale per l’adozione del provvedimento di decadenza; ha annullato per l’effetto, in parte qua, l’ordinanza-ingiunzione. Resta dunque agli organi regionali ogni valutazione sulla decadenza.

    Il principio

    Il Collegio regionale di garanzia elettorale può accertare le irregolarità sulle spese elettorali, ma non può imporre la decadenza dell’eletto né vincolare il Consiglio regionale: la decisione sulla permanenza in carica degli eletti spetta agli organi della Regione, secondo la sua autonomia statutaria.

    Domande e risposte

    La Presidente Todde è decaduta per effetto di questa sentenza?

    No. La Corte ha stabilito che la decadenza non poteva essere imposta dal Collegio di garanzia elettorale: ogni decisione spetta agli organi regionali.

    Che cosa è stato annullato?

    La parte dell’ordinanza-ingiunzione in cui il Collegio affermava che “si impone la decadenza” e ne disponeva la trasmissione al Consiglio regionale per il relativo provvedimento.

    Il Collegio può ancora accertare le irregolarità?

    Sì. Resta il potere di accertare le violazioni in materia di spese elettorali; ciò che non spetta al Collegio è imporre la decadenza dell’eletto.

    C’è un legame con la sentenza n. 149/2025?

    Sì. La n. 149 ha deciso un distinto conflitto della stessa Regione, relativo alla sentenza del Tribunale di Cagliari, dichiarandolo inammissibile.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 149/2025 – Conflitto Sardegna sulla sentenza del Tribunale di Cagliari

    Con la sentenza n. 149/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Sardegna contro la sentenza del Tribunale di Cagliari relativa al procedimento sulle spese elettorali della Presidente Todde.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda il procedimento sulle spese elettorali a carico di Alessandra Todde, proclamata eletta Presidente della Regione Sardegna dopo le elezioni regionali del 2024. Il Collegio regionale di garanzia elettorale aveva emesso a suo carico un’ordinanza-ingiunzione; il Tribunale di Cagliari, con una sentenza del 2025, aveva poi respinto il ricorso della Presidente. La Regione Sardegna ha sollevato un conflitto di attribuzione, sostenendo che con quella sentenza lo Stato (attraverso il giudice) avesse leso le prerogative regionali, in particolare la competenza del Consiglio regionale a decidere sulla decadenza dalle cariche elettive, vincolandolo a quanto accertato in sede giudiziaria. In gioco c’era il confine tra l’accertamento del giudice ordinario e le competenze degli organi regionali sulla permanenza in carica dei propri eletti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma della Sardegna ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti contro lo Stato (e il Tribunale di Cagliari e il Ministero della giustizia), in relazione alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 848 del 2025, lamentando la lesione delle proprie prerogative costituzionali sulla decadenza dalle cariche elettive regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti. L’inammissibilità è una pronuncia di rito: la Corte non entra nel merito della pretesa lesione, perché ritiene mancanti i presupposti del conflitto, ad esempio l’idoneità dell’atto impugnato a ledere effettivamente le attribuzioni regionali.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti richiede presupposti rigorosi: non ogni affermazione contenuta in una sentenza è idonea a ledere le competenze regionali; in mancanza dei requisiti, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame del merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sulla decadenza della Presidente?

    No. Ha dichiarato inammissibile il conflitto: non si è pronunciata sul merito della decadenza né sulle spese elettorali.

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte stabilisce a chi spetti un potere quando Stato e Regione se ne contendono l’esercizio; qui la Regione lamentava un’invasione delle proprie competenze.

    C’è un’altra decisione collegata?

    Sì. La sentenza n. 148 del 2025 ha deciso un distinto conflitto, sempre della Regione Sardegna, riferito all’ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 150/2025 – Finanziamento dell’ARPA Umbria con il Fondo sanitario

    Con la sentenza n. 150/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Umbria che finanziavano l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) attingendo in modo indistinto al Fondo sanitario regionale.

    Di cosa si tratta

    Le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) svolgono controlli e attività tecniche in materia ambientale. La Regione Umbria, con una legge del 1998, ne finanziava l’attività attingendo in modo indistinto al Fondo sanitario regionale, cioè alle risorse destinate alla sanità, anche per compiti dell’Agenzia non riconducibili alla tutela della salute. Questo meccanismo era stato confermato anche per l’esercizio 2023 dalla legge di bilancio regionale. La Corte dei conti, durante il giudizio di parificazione del rendiconto dell’Umbria (la verifica annuale dei conti regionali), ha dubitato che questo modo di finanziare l’ARPA fosse legittimo, perché distoglieva risorse vincolate alla sanità verso finalità diverse, in contrasto con i principi contabili. In gioco c’erano il corretto utilizzo delle risorse sanitarie e il rispetto delle regole di armonizzazione dei bilanci pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha sollevato la questione sull’art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 (nel testo precedente alle modifiche del 2024) e sull’art. 1 della legge reg. Umbria n. 18 del 2022, in riferimento agli artt. 32, 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettere e) e m), e 119, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 (nel testo previgente) e dell’art. 1 della legge reg. Umbria n. 18 del 2022 nella parte in cui ne ha confermato l’applicazione anche nel 2023. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti. Il finanziamento indistinto dell’ARPA tramite il Fondo sanitario è incompatibile con i vincoli di destinazione delle risorse sanitarie.

    Il principio

    Le risorse del Fondo sanitario regionale hanno un vincolo di destinazione e non possono finanziare in modo indistinto attività ulteriori, come quelle ambientali dell’ARPA non riconducibili alla tutela della salute: diversamente si violano i principi di armonizzazione dei bilanci e di copertura.

    Domande e risposte

    L’ARPA Umbria perde i suoi finanziamenti?

    No: la Corte ha colpito il meccanismo che attingeva in modo indistinto al Fondo sanitario; la Regione dovrà finanziare l’Agenzia con risorse appropriate e correttamente imputate.

    Cos’è il giudizio di parificazione?

    È il controllo annuale con cui la Corte dei conti verifica la regolarità del rendiconto della Regione, cioè dei conti dell’esercizio finanziario.

    Perché non si potevano usare i fondi della sanità?

    Perché quelle risorse hanno un vincolo di destinazione alla tutela della salute e non possono finanziare in modo generico compiti diversi.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 151/2025 – Recidiva reiterata e attenuanti nel sequestro a scopo di estorsione

    Con la sentenza n. 151/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, restituendo al giudice il potere di valutare il caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, di fronte a circostanze del reato di segno opposto (aggravanti e attenuanti), il giudice effettua un “giudizio di bilanciamento” per stabilire quali prevalgano e, di conseguenza, come graduare la pena. L’art. 69, quarto comma, del codice penale vietava però di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata in alcuni reati: in questi casi, anche quando il fatto presentasse elementi di minore gravità, il giudice non poteva ridurre la pena al di sotto di una certa soglia. Per il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), punito molto severamente, questo divieto poteva portare a pene sproporzionate rispetto a fatti concreti di minore gravità. La Corte d’assise di Roma, in un processo per un sequestro durato circa due giorni, ha sollevato la questione. In gioco c’era la proporzionalità della pena e il potere del giudice di adeguarla al caso reale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise di Roma, sezione prima, ha sollevato la questione sull’art. 69, quarto comma, del codice penale in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui vieta di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), vieta la prevalenza delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.). Il giudice potrà quindi far prevalere le attenuanti quando il caso concreto lo giustifichi.

    Il principio

    Il divieto assoluto di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, in un reato molto severamente punito come il sequestro a scopo di estorsione, viola i principi di proporzionalità e di funzione rieducativa della pena: il giudice deve poter adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il giudice penale?

    Nel sequestro a scopo di estorsione, il giudice può ora far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, riducendo la pena quando il caso concreto presenta elementi di minore gravità.

    Il reato diventa meno grave?

    No. Il reato resta gravissimo: la Corte ha solo restituito al giudice il potere di valutare il caso concreto nel bilanciamento delle circostanze.

    Cos’è la recidiva reiterata?

    È un’aggravante che ricorre quando l’imputato ha già subito più condanne per reati precedenti, segnalando una particolare inclinazione a delinquere.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 152/2025 – Legge di bilancio 2025 e contributo delle Regioni

    Con la sentenza n. 152/2025 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Regione Campania contro la legge di bilancio 2025, confermando la legittimità del contributo aggiuntivo richiesto alle Regioni a statuto ordinario per il risanamento dei conti pubblici.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2025 ha chiesto alle Regioni a statuto ordinario un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, qualificato come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica: centinaia di milioni di euro l’anno, dal 2025 al 2029, da reperire comprimendo la spesa corrente, con l’esclusione della sanità e delle spese sociali. Il riparto tra le Regioni avviene per accordo o, in mancanza, con provvedimento statale proporzionato alla spesa corrente. La Regione Campania ha impugnato diverse disposizioni, ritenendo lesa la propria autonomia finanziaria e violati i principi di eguaglianza, equilibrio di bilancio, buon andamento e leale collaborazione. In gioco c’erano i limiti entro cui lo Stato può imporre alle Regioni sacrifici di bilancio in nome del coordinamento della finanza pubblica e dei vincoli europei.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania ha impugnato l’art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge n. 207 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione, lamentando in particolare la lesione della propria autonomia finanziaria e dei principi di coordinamento e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 53 Cost. su alcuni commi, e non fondate tutte le altre questioni (artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.). Il contributo richiesto alle Regioni rientra nei poteri statali di coordinamento della finanza pubblica, è giustificato dagli obiettivi di risanamento e dai vincoli europei e non compromette in modo illegittimo l’autonomia finanziaria regionale.

    Il principio

    Lo Stato può imporre alle Regioni a statuto ordinario contributi aggiuntivi al risanamento della finanza pubblica, quali principi di coordinamento, purché ragionevoli e temporanei: ciò non lede di per sé l’autonomia finanziaria regionale né i principi di equilibrio di bilancio e leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Le Regioni devono davvero versare questo contributo?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità del contributo aggiuntivo richiesto alle Regioni a statuto ordinario dalla legge di bilancio 2025.

    La sanità è stata toccata?

    No. Il contributo va reperito comprimendo la spesa corrente, ma con esclusione dell’intero perimetro sanitario e delle spese per i diritti e le politiche sociali.

    Perché lo Stato può imporre questi sacrifici?

    In virtù del coordinamento della finanza pubblica e del rispetto dei vincoli europei, che la Corte considera obiettivi legittimi se perseguiti in modo ragionevole.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 153/2025 – Radiazione automatica dello psicologo condannato

    Con la sentenza n. 153/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva la radiazione automatica dello psicologo condannato a una pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo.

    Di cosa si tratta

    La legge sull’ordinamento della professione di psicologo (legge n. 56 del 1989) prevedeva, all’art. 26, comma 3, che la radiazione dall’albo fosse pronunciata “di diritto” quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, fosse stato condannato a una pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo. Si trattava quindi di un automatismo: l’ordine professionale non poteva valutare il caso concreto, ma doveva radiare lo psicologo a prescindere dalla natura del reato e dal suo legame con la professione. Il Tribunale di Roma, in una causa tra uno psicologo e l’Ordine del Lazio, ha dubitato che questo automatismo fosse ragionevole, dato che per altre categorie di professionisti e dipendenti pubblici analoghe sanzioni automatiche erano già state eliminate dalla Corte. In gioco c’era il diritto a una sanzione disciplinare proporzionata alla concreta gravità della condotta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma, undicesima sezione civile, ha sollevato la questione sull’art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo dell’irragionevolezza intrinseca dell’automatismo e della disparità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali per le quali simili meccanismi automatici erano già stati rimossi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989. La radiazione automatica, sganciata da ogni valutazione sulla concreta gravità del fatto e sul suo rapporto con l’attività professionale, è irragionevole e sproporzionata: l’organo disciplinare deve poter graduare la sanzione.

    Il principio

    Le sanzioni disciplinari automatiche, che impongono la radiazione a prescindere da ogni valutazione del caso concreto, sono incostituzionali: occorre consentire all’organo disciplinare di graduare la risposta in base alla reale gravità della condotta.

    Domande e risposte

    Uno psicologo condannato viene ancora radiato automaticamente?

    No. Dopo questa sentenza la radiazione non è più automatica: l’Ordine deve valutare il caso concreto e graduare la sanzione disciplinare.

    Significa che chi è condannato non rischia nulla?

    No. La condanna resta rilevante sul piano disciplinare, ma la sanzione va commisurata alla gravità effettiva del fatto e al suo legame con la professione.

    Vale solo per gli psicologi?

    La decisione riguarda la legge sugli psicologi, ma si inserisce in una linea della Corte che ha eliminato automatismi sanzionatori analoghi per altre categorie.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 154/2025 – Depenalizzazione e guida senza patente aggravata

    Con la sentenza n. 154/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla depenalizzazione del 2016 e sul reato di guida senza patente, confermando la scelta di mantenere penalmente rilevanti le ipotesi aggravate.

    Di cosa si tratta

    Nel 2016 il legislatore, con il d.lgs. n. 8 del 2016, ha trasformato in illeciti amministrativi (cioè ha “depenalizzato”) numerosi reati puniti con la sola pena pecuniaria. La norma ha però precisato che, quando per un reato base depenalizzato esistono ipotesi aggravate punite anche con pena detentiva, queste restano reati autonomi e quindi penalmente rilevanti. È il caso, ad esempio, della guida senza patente: l’ipotesi base è stata depenalizzata, ma la recidiva nel biennio resta reato. Il Tribunale di Firenze ha dubitato che il Governo, nell’attuare la delega del Parlamento, avesse rispettato i limiti ricevuti, e che fosse ragionevole e proporzionato punire penalmente solo l’ipotesi aggravata. In gioco c’erano i limiti della delega legislativa e i principi penali di legalità e proporzionalità della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato la questione sugli artt. 1, comma 2, e 5 del d.lgs. n. 8 del 2016 (in riferimento all’art. 76 Cost., sul rispetto della delega legislativa) e sull’art. 116, comma 15, del codice della strada (in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La scelta di mantenere come reato autonomo l’ipotesi aggravata, pur depenalizzando quella base, rispetta i criteri della legge di delega e non viola i principi di eguaglianza, legalità e proporzionalità della pena. Resta quindi penalmente rilevante, tra l’altro, la guida senza patente nei casi aggravati.

    Il principio

    Il legislatore delegato poteva, senza eccedere la delega, depenalizzare l’ipotesi base di un reato conservando come fattispecie autonoma quella aggravata: la differente rilevanza penale non viola i principi costituzionali in materia penale.

    Domande e risposte

    La guida senza patente è ancora reato?

    L’ipotesi base è stata depenalizzata (illecito amministrativo), ma i casi aggravati, come la recidiva nel biennio, restano reato: la Corte lo ha confermato.

    Cos’è la “delega legislativa”?

    È quando il Parlamento incarica il Governo di emanare un decreto legislativo entro principi e criteri stabiliti dalla legge delega (art. 76 Cost.); il Governo non può eccedere quei limiti.

    Perché si parlava di violazione della delega?

    Il giudice riteneva che il Governo non potesse mantenere penalmente rilevanti le ipotesi aggravate; la Corte ha invece ritenuto la scelta conforme alla delega.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 155/2025 – Procreazione assistita e rettificazione di sesso

    Con la sentenza n. 155/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’accesso alla procreazione medicalmente assistita da parte di una coppia divenuta dello stesso sesso a seguito di rettificazione anagrafica di sesso.

    Di cosa si tratta

    La legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 2004) consente l’accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso. Il caso nasce da una situazione particolare: una coppia, in origine di sesso diverso, aveva crioconservato i gameti maschili di uno dei due componenti; in seguito, quella persona aveva ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso, così che la coppia risultava ora formata da due persone dello stesso sesso. Il divieto della legge n. 40 impediva quindi di usare quei gameti per una fecondazione omologa interna alla coppia e, di riflesso, ostacolava il riconoscimento del legame con i figli. Il Tribunale di Como ha sollevato la questione, invocando il diritto alla vita privata e familiare, l’eguaglianza e l’interesse dei minori. In gioco c’erano i confini dell’accesso alla PMA e la tutela dei rapporti familiari in situazioni nuove rispetto a quelle previste dalla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale, ha sollevato la questione sugli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU, al Patto internazionale sui diritti civili e politici e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’inammissibilità è una decisione di rito: la Corte non si pronuncia sul merito perché la richiesta del giudice rimettente avrebbe comportato scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, in una materia eticamente e socialmente sensibile. Resta quindi al Parlamento il compito di un’eventuale disciplina di queste situazioni.

    Il principio

    In una materia eticamente sensibile come l’accesso alla PMA, le scelte di estensione delle tecniche a nuove situazioni spettano in primo luogo al legislatore: la Corte, di fronte a una richiesta che esige bilanciamenti discrezionali, dichiara l’inammissibilità senza decidere il merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha aperto la PMA alle coppie dello stesso sesso?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, lasciando la disciplina al legislatore: non ha esteso l’accesso né bocciato il divieto nel merito.

    Perché il caso era particolare?

    Perché la coppia era diventata dello stesso sesso solo dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due, con gameti già conservati prima di quel cambiamento.

    Chi può intervenire ora su questo tema?

    Il legislatore, cui la Corte rimette le scelte su una materia eticamente e socialmente sensibile.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche