Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 51/2025 – Rigenerazione urbana nel Lazio e autonomia dei Comuni

    Con la sentenza n. 51 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma laziale sulla rigenerazione urbana che consentiva interventi edilizi in deroga al piano senza il necessario passaggio dell’amministrazione comunale.

    Di cosa si tratta

    La rigenerazione urbana è l’insieme degli interventi volti a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, anche con demolizioni e ricostruzioni, per migliorare la qualità delle città e contenere il consumo di suolo. La Regione Lazio, con una legge del 2017, aveva disciplinato questi interventi. Il problema riguardava una disposizione che, secondo l’interpretazione del giudice, consentiva interventi edilizi in deroga alle previsioni del piano urbanistico senza il necessario passaggio attraverso una deliberazione del consiglio comunale. In altre parole, si bypassava il ruolo di pianificazione del Comune. Nel caso concreto, un’impresa aveva chiesto un permesso di costruire proprio su questa base. Il TAR Lazio ha sollevato la questione, ritenendo che la norma comprimesse eccessivamente l’autonomia dei Comuni, ai quali la Costituzione riconosce la funzione di pianificazione del territorio. La posta in gioco è il rispetto del ruolo dei Comuni nel governo del proprio territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 4, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (rigenerazione urbana e recupero edilizio). La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, in riferimento agli artt. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e sesto comma, e 118 della Costituzione, a tutela dell’autonomia comunale e della funzione di pianificazione del territorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge regionale laziale n. 7 del 2017. La disposizione, consentendo interventi edilizi derogatori rispetto al piano senza l’intermediazione di una deliberazione comunale, comprimeva in modo eccessivo l’autonomia dei Comuni e la loro funzione di pianificazione, che il legislatore regionale non può vanificare. È stata invece dichiarata inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 97 Cost.

    Il principio

    La funzione di pianificazione del territorio spetta ai Comuni e il legislatore regionale non può comprimerla fino a vanificarla: una norma che consente interventi edilizi in deroga al piano senza l’intermediazione di una deliberazione comunale lede l’autonomia dei Comuni.

    Domande e risposte

    Cos’è la rigenerazione urbana?

    È il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche con demolizione e ricostruzione, per migliorare la qualità delle città e ridurre il consumo di nuovo suolo.

    Perché la norma laziale è stata dichiarata illegittima?

    Perché consentiva interventi in deroga al piano senza il passaggio di una deliberazione comunale, comprimendo eccessivamente l’autonomia di pianificazione dei Comuni.

    Chi decide la pianificazione del territorio?

    La funzione di pianificazione spetta in primo luogo ai Comuni; la Regione può disciplinarla, ma senza vanificare l’autonomia comunale.

    Cosa significa che una questione è inammissibile?

    Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito per ragioni processuali; nel caso, quella riferita all’art. 97 Cost.

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  • Corte cost. n. 52/2025 – Detenzione domiciliare al padre per la cura dei figli

    Con la sentenza n. 52 del 2025 la Corte costituzionale ha ampliato la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al padre detenuto per accudire i figli, eliminando il requisito secondo cui i bambini non potessero essere affidati ad altri che a lui.

    Di cosa si tratta

    La legge sull’ordinamento penitenziario prevede una forma speciale di detenzione domiciliare a tutela dei figli minori: consente al genitore detenuto di scontare la pena a casa per occuparsi della prole. Per il padre, però, questa possibilità era subordinata a condizioni più stringenti rispetto alla madre: poteva ottenerla solo “se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”. In sostanza, il padre veniva considerato un’ultima risorsa, utilizzabile solo quando nessun altro poteva occuparsi dei figli. I Tribunali di sorveglianza di Bologna e Venezia hanno sollevato la questione, ritenendo che questa disciplina trattasse irragionevolmente in modo diverso padre e madre e non tenesse conto dell’interesse del minore ad essere accudito proprio dal padre. La posta in gioco è il diritto del bambino a un rapporto effettivo con il genitore e la parità tra padre e madre nella cura dei figli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui consente la detenzione domiciliare al padre solo se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. Le questioni sono state sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Bologna e di Venezia in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, dell’ordinamento penitenziario, limitatamente alle parole “e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”. Viene così rimosso il requisito che rendeva il padre un’ultima risorsa: la detenzione domiciliare può essergli concessa nell’interesse dei figli, senza l’ulteriore condizione dell’impossibilità di affidarli ad altri. Sono state dichiarate inammissibili le questioni riferite all’art. 2 Cost. e non fondate le restanti.

    Il principio

    Il padre detenuto può ottenere la detenzione domiciliare per accudire i figli senza il requisito che non vi sia modo di affidarli ad altri: tale condizione, riservata al solo padre, è irragionevole e contraria all’interesse del minore a un rapporto effettivo con il genitore.

    Domande e risposte

    Cos’è la detenzione domiciliare a tutela dei figli?

    È una misura che consente al genitore detenuto di scontare la pena presso il domicilio per occuparsi dei figli minori, nell’interesse del bambino.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Il padre può ottenerla nell’interesse dei figli senza dover dimostrare che non vi sia alcun altro a cui affidare la prole; cade il requisito che lo rendeva un’ultima risorsa.

    Perché la disciplina era irragionevole?

    Perché poneva il padre in una posizione deteriore rispetto alla madre e non valorizzava adeguatamente l’interesse del minore a essere accudito dal padre.

    Resta una valutazione del giudice?

    Sì. La concessione della misura presuppone sempre la valutazione del giudice nell’interesse del minore e nel rispetto delle altre condizioni di legge.

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  • Corte cost. n. 214/2025 – Traffico di stupefacenti e proporzionalità della pena

    Con la sentenza n. 214/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla pena prevista per l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 74 del testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) punisce l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prevedendo pene molto severe per chi promuove o dirige l’organizzazione e per chi vi partecipa. La Corte d’appello di Lecce, in un procedimento penale, ha sollevato dubbi sulla proporzionalità di queste pene, ritenendole eventualmente eccessive rispetto alla gravità concreta dei fatti e in tensione con il principio di proporzionalità della pena, anche alla luce del diritto dell’Unione europea. La proporzionalità della pena è un tema centrale del diritto penale costituzionale: la sanzione deve essere adeguata alla gravità del reato e orientata alla rieducazione. In gioco c’era la possibilità di rimodulare il trattamento sanzionatorio di un reato grave come il traffico organizzato di droga. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito, fermandosi a un esito processuale di inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 74, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico stupefacenti). A sollevare le questioni è stata la Corte d’appello di Lecce, sezione unica penale (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (principio di proporzionalità delle pene). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha valutato nel merito la proporzionalità delle pene previste per l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, perché le questioni, per come prospettate, non potevano essere esaminate. La disciplina sanzionatoria resta dunque in vigore.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale sulla misura della pena è formulata in modo da non consentire l’esame nel merito, la Corte la dichiara inammissibile, senza pronunciarsi sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, che continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    La Corte ha ridotto le pene per il traffico di droga?

    No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato le questioni inammissibili. Le pene previste dall’art. 74 del testo unico stupefacenti restano invariate.

    Cosa significa che le questioni sono “inammissibili”?

    Significa che la Corte non ha potuto esaminarle nel merito per ragioni tecnico-processuali legate al modo in cui erano state poste. Non equivale a un giudizio sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Il tema della proporzionalità potrà tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio sì: un altro giudice potrebbe riproporre le questioni formulandole in modo da superare i profili di inammissibilità.

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  • Corte cost. n. 53/2025 – Cognome dell’adottato maggiorenne anteposto al proprio

    Con la sentenza n. 53 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato la regola per cui l’adottato maggiorenne assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio, ritenendola non in contrasto con il diritto all’identità personale.

    Di cosa si tratta

    Nell’adozione di una persona maggiorenne, il codice civile stabilisce che l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. In pratica, il nuovo cognome viene messo prima di quello originario. Il problema sollevato riguarda proprio questa regola dell’ordine: una coppia che adottava una persona già maggiore di età si è trovata di fronte a questa imposizione, e il Tribunale di Reggio Emilia ha dubitato che obbligare ad anteporre il cognome dell’adottante, senza lasciare scelta, violasse il diritto all’identità personale dell’adottato, costruita anche attorno al proprio cognome di origine. La posta in gioco tocca un aspetto delicato dell’identità: il cognome non è solo un’etichetta, ma parte della storia e del riconoscimento sociale della persona, soprattutto se adulta. La Corte ha dovuto valutare se l’automatismo dell’ordine dei cognomi sia ragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 299, primo comma, del codice civile, secondo cui l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sezione prima civile, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione (diritto all’identità personale e principio di eguaglianza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La regola che impone all’adottato maggiorenne di anteporre il cognome dell’adottante al proprio non viola il diritto all’identità personale né il principio di eguaglianza: si tratta di una disciplina che riflette una scelta del legislatore coerente con la funzione dell’adozione e con l’esigenza di certezza nell’attribuzione dei cognomi. L’art. 299, primo comma, cod. civ. resta quindi in vigore.

    Il principio

    La regola per cui l’adottato maggiorenne assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio non contrasta con la Costituzione: rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede il diritto all’identità personale né il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 299 del codice civile?

    Che l’adottato assuma il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio cognome di origine, secondo un ordine fissato dalla legge.

    Perché era stata sollevata la questione?

    Perché si dubitava che imporre l’ordine dei cognomi, anteponendo quello dell’adottante, ledesse il diritto all’identità personale dell’adottato maggiorenne.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha respinto i dubbi: la regola non è incostituzionale e resta in vigore, riflettendo una scelta del legislatore coerente con la funzione dell’adozione.

    L’adottato può conservare il proprio cognome?

    Sì, il cognome originario non viene cancellato ma posposto a quello dell’adottante, secondo quanto previsto dalla norma confermata dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 213/2025 – Magistratura onoraria: illegittimo il limite di dieci anni di anzianità

    Con la sentenza n. 213/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite massimo di dieci anni di anzianità professionale come criterio di preferenza nella selezione dei magistrati onorari: la legge delega imponeva di far prevalere la maggiore esperienza.

    Di cosa si tratta

    I magistrati onorari (tra cui i giudici di pace) sono selezionati anche in base a criteri di preferenza a parità di requisiti. La riforma della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116 del 2017) prevedeva, come criterio prioritario, la maggiore anzianità professionale o di servizio e, in subordine, la minore età anagrafica. Tuttavia, una disposizione fissava un limite massimo di dieci anni all’anzianità valutabile: superata quella soglia, l’esperienza ulteriore non contava più e finiva per prevalere la minore età. Il TAR Lazio, in una causa contro il Ministero della giustizia, ha sollevato la questione. Il punto era che la legge delega (legge n. 57 del 2016) aveva fissato un ordine di preferenza preciso, con la prevalenza della maggiore esperienza professionale; il decreto attuativo, con il tetto dei dieci anni, finiva per capovolgere quell’ordine. In gioco c’era il rispetto, da parte del Governo, dei limiti fissati dal Parlamento nella delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (riforma della magistratura onoraria), nella parte in cui fissava il limite massimo di dieci anni di anzianità. A sollevare la questione è stato il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prima sezione (giudice rimettente), in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione (eccesso di delega). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità». La legge delega aveva previsto un ordine di preferenza ben preciso, con la prevalenza della maggiore anzianità professionale rispetto alla minore età. Il tetto dei dieci anni capovolgeva tale ordine, facendo prevalere in concreto i candidati più giovani quando l’anzianità superava la soglia: si trattava dunque di un eccesso rispetto ai criteri della delega.

    Il principio

    Il Governo, nell’attuare una legge delega, deve rispettare l’ordine di preferenza fissato dal Parlamento: una norma delegata che, attraverso un limite all’anzianità valutabile, finisca per capovolgere la priorità della maggiore esperienza professionale rispetto alla minore età eccede la delega ed è costituzionalmente illegittima (artt. 76 e 77 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi aspira a diventare magistrato onorario?

    Cade il tetto dei dieci anni: tutta l’anzianità professionale o di servizio torna a contare come criterio di preferenza, in coerenza con la priorità voluta dalla legge delega.

    Perché si parla di “eccesso di delega”?

    Perché il Governo, attuando la legge delega, ne ha superato i limiti: la delega faceva prevalere l’esperienza, mentre il decreto, con il limite dei dieci anni, faceva di fatto prevalere la minore età. Da qui la violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

    Tutta la riforma della magistratura onoraria è stata annullata?

    No. È stata annullata solo la parte relativa al limite dei dieci anni di anzianità; il resto della disciplina resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 54/2025 – PNRR e ospedali sicuri: la Corte chiede chiarimenti alla Ragioneria

    Con l’ordinanza n. 54 del 2025 la Corte costituzionale non ha deciso il merito, ma ha disposto un’istruttoria, chiedendo alla Ragioneria generale dello Stato chiarimenti sul finanziamento del programma di edilizia ospedaliera contestato da Toscana e Sardegna.

    Di cosa si tratta

    Questa è un’ordinanza istruttoria: la Corte, prima di decidere, raccoglie informazioni necessarie a comprendere meglio i fatti. Il giudizio nasce dai ricorsi delle Regioni Toscana e Sardegna contro una norma del 2024 di attuazione del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione contestata riguarda il trasferimento dei finanziamenti del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, spostandoli da alcuni fondi ad altri. Le Regioni lamentano che questo possa incidere sulle risorse destinate all’edilizia sanitaria sul loro territorio. Per chiarire l’effettiva portata dell’operazione finanziaria, la Corte ha ritenuto necessario acquisire dati precisi sul trasferimento dei fondi e sullo stato di avanzamento degli interventi. La posta in gioco è la corretta destinazione di risorse pubbliche cruciali per la sicurezza degli ospedali, ma in questa fase la Corte non si pronuncia ancora nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Sono impugnati, in via principale, l’art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (attuazione del PNRR), convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al trasferimento del finanziamento del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”. I ricorsi sono stati proposti dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma della Sardegna. L’ordinanza in commento non decide queste questioni, ma dispone un approfondimento istruttorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la Ragioneria generale dello Stato depositi una relazione sui punti indicati in motivazione, relativi al trasferimento dei fondi destinati al programma di edilizia ospedaliera e allo stato di avanzamento degli interventi. Ha quindi rinviato a nuovo ruolo la decisione sui ricorsi. Si tratta di un provvedimento interlocutorio: il merito sarà deciso successivamente, alla luce delle informazioni acquisite.

    Il principio

    Prima di decidere questioni che coinvolgono complesse operazioni finanziarie, la Corte costituzionale può disporre un’istruttoria, acquisendo dalle amministrazioni competenti i dati necessari: in questo caso, una relazione della Ragioneria generale dello Stato sul finanziamento del programma di edilizia ospedaliera.

    Domande e risposte

    Cos’è un’ordinanza istruttoria?

    È un provvedimento con cui la Corte, prima di decidere il merito, raccoglie informazioni o documenti necessari a chiarire i fatti rilevanti per la decisione.

    La Corte ha già deciso sui ricorsi di Toscana e Sardegna?

    No. Ha solo chiesto chiarimenti alla Ragioneria e rinviato la decisione a una fase successiva.

    Cosa contesta il ricorso delle Regioni?

    Contesta una norma di attuazione del PNRR che trasferisce i finanziamenti del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, con possibili effetti sulle risorse per l’edilizia sanitaria.

    Cosa deve fare la Ragioneria generale dello Stato?

    Depositare, entro sessanta giorni, una relazione sui punti indicati dalla Corte, riguardanti il trasferimento dei fondi e lo stato di avanzamento degli interventi.

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  • Corte cost. n. 212/2025 – Incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare dopo le cautele

    Con la sentenza n. 212/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 34 del codice di procedura penale: chi si è già pronunciato sulle misure cautelari in appello o in riesame non può poi fare il giudice dell’udienza preliminare nello stesso procedimento.

    Di cosa si tratta

    L’imparzialità del giudice impone che chi ha già espresso una valutazione sul merito di un’accusa non possa decidere di nuovo sulla stessa vicenda. L’art. 34 del codice di procedura penale elenca i casi di incompatibilità del giudice. La Corte d’appello di Caltanissetta ha sollevato la questione: il giudice che, come componente del tribunale dell’appello sulle misure cautelari (art. 310 cod. proc. pen.), si è già pronunciato su aspetti non meramente formali del provvedimento, poteva poi essere il giudice dell’udienza preliminare nello stesso processo. L’udienza preliminare, oggi, comporta una valutazione sostanziale sull’accusa: chi ha già giudicato in sede cautelare rischia di non essere più imparziale. In gioco c’era la garanzia di terzietà del giudice, fondamentale per il giusto processo, a tutela di chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale. A sollevare la questione è stata la Corte d’appello di Caltanissetta (giudice rimettente), nell’ambito di un procedimento penale, lamentando il difetto di una causa di incompatibilità per il giudice dell’udienza preliminare che si fosse già pronunciato sulle misure cautelari in sede di appello.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello sulle misure cautelari (art. 310), si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali del provvedimento. In via consequenziale, ha esteso la stessa incompatibilità al giudice che si sia pronunciato come componente del tribunale del riesame (art. 309) sull’ordinanza che dispone la misura cautelare: anche in tal caso la valutazione ha forza pregiudicante sul merito dell’accusa.

    Il principio

    Il giudice che si è già pronunciato, in sede di riesame o di appello, sulle misure cautelari personali, esprimendo una valutazione non meramente formale sul merito dell’accusa, è incompatibile a svolgere poi la funzione di giudice dell’udienza preliminare nello stesso procedimento, a tutela della sua imparzialità.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in concreto nei processi penali?

    Il giudice che ha già deciso sulle misure cautelari in riesame o in appello, valutando aspetti non solo formali, non potrà più fare il giudice dell’udienza preliminare nello stesso procedimento: dovrà subentrare un giudice diverso.

    Perché conta l’udienza preliminare?

    Perché, nella disciplina attuale, comporta una valutazione sostanziale sull’accusa: per questo la Corte la riconduce alla nozione di “giudizio”, che richiede un giudice imparziale e non pre-condizionato da decisioni precedenti.

    L’incompatibilità vale sia per il riesame sia per l’appello?

    Sì. La Corte ha esteso in via consequenziale l’incompatibilità anche all’ipotesi del tribunale del riesame, per identità di funzione pregiudicante rispetto a quella dell’appello sulle misure cautelari.

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  • Corte cost. n. 55/2025 – Maltrattamenti sui minori e sospensione della responsabilità genitoriale

    Con la sentenza n. 55 del 2025 la Corte costituzionale ha reso facoltativa, e non più automatica, la sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna per maltrattamenti commessi in presenza o a danno di minori con abuso della funzione genitoriale.

    Di cosa si tratta

    Quando un genitore viene condannato per maltrattamenti aggravati (l’art. 572, secondo comma, del codice penale) commessi in presenza o a danno di minori, abusando della propria responsabilità genitoriale, scatta una pena accessoria: la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Il problema è che questa sospensione era prevista in modo automatico e obbligatorio, e per un periodo pari al doppio della pena inflitta. Il Tribunale di Siena ha sollevato la questione, osservando che un automatismo di questo tipo può rivelarsi contrario all’interesse stesso del minore: in alcuni casi mantenere il legame con il genitore, pur condannato, può essere preferibile, e dovrebbe essere il giudice a valutarlo caso per caso. La posta in gioco è proprio l’interesse del bambino: una misura pensata per proteggerlo non deve trasformarsi in un danno automatico, recidendo un rapporto che a volte è meglio conservare sotto controllo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, secondo comma, del codice penale, sotto due profili: l’automatica sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna per maltrattamenti aggravati e la sua durata pari al doppio della pena. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, nonché all’art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice penale nella parte in cui prevede che la condanna per maltrattamenti aggravati comporti automaticamente la sospensione della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Ha dichiarato inammissibili le ulteriori questioni, sia quella riferita alla Convenzione ONU sia quella sulla durata della pena accessoria pari al doppio della pena inflitta. La sospensione diventa così facoltativa, rimessa alla valutazione del giudice nell’interesse del minore.

    Il principio

    La sospensione della responsabilità genitoriale conseguente alla condanna per maltrattamenti commessi a danno o in presenza di minori non può essere automatica: deve essere il giudice a valutarne l’applicazione caso per caso, nell’interesse preminente del minore.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza?

    La sospensione della responsabilità genitoriale dopo la condanna per maltrattamenti aggravati non è più automatica: spetta al giudice decidere se disporla, valutando il caso concreto.

    Perché un automatismo poteva danneggiare il minore?

    Perché recidere automaticamente il legame con il genitore non sempre corrisponde all’interesse del bambino: in alcuni casi può essere preferibile mantenerlo, sotto opportuno controllo.

    La misura può ancora essere applicata?

    Sì. Il giudice può sempre disporre la sospensione quando lo ritiene opportuno; semplicemente non è più obbligato a farlo in modo automatico.

    Cosa significa che alcune questioni sono inammissibili?

    Significa che la Corte non le ha esaminate nel merito per ragioni processuali; nel caso, quelle sulla durata della pena accessoria e quella riferita alla Convenzione ONU.

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  • Corte cost. n. 211/2025 – Elezione diretta del Presidente nella Provincia di Trento

    Con la sentenza n. 211/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le modifiche alla legge elettorale della Provincia autonoma di Trento, impugnate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Le forme di governo regionali e provinciali, in particolare le modalità di elezione del Presidente e i suoi rapporti con il Consiglio e la Giunta, sono disciplinate da regole che devono rispettare i principi costituzionali. La Provincia autonoma di Trento aveva approvato una legge che modificava l’art. 14 della propria legge elettorale del 2003, incidendo sul sistema di elezione e sui poteri connessi. Il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte, ritenendola in contrasto con la Costituzione. La pronuncia tocca un tema istituzionale di rilievo: l’equilibrio del modello dell’elezione diretta del vertice dell’esecutivo, caratterizzato da un forte potere del Presidente, derivante dall’investitura popolare diretta, ma anche dal rischio di derive plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere. In gioco c’era la coerenza della forma di governo provinciale con i limiti costituzionali, anche in una Provincia a statuto speciale come Trento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento (approvato ai sensi dell’art. 47 dello Statuto speciale, d.P.R. n. 670 del 1972) recante modifiche all’art. 14 della legge elettorale provinciale del 2003. A promuovere il giudizio è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 2, 3, 48, 51 e 122 della Costituzione. Si è costituita la Provincia autonoma di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge provinciale che modificava la legge elettorale del 2003. La Corte ha valorizzato i tratti caratteristici del sistema di elezione diretta del Presidente, segnato da ampi poteri di quest’ultimo e dal suo “plus” di legittimazione popolare, con il connesso rischio di spinte plebiscitarie e di concentrazione personalistica del potere: le modifiche introdotte non erano compatibili con l’equilibrio costituzionale di tale modello.

    Il principio

    Le modifiche alla disciplina elettorale provinciale che incidono sull’elezione diretta del Presidente e sull’equilibrio dei suoi poteri devono rispettare i principi costituzionali sulla forma di governo: non possono alterare l’assetto in modo incompatibile con tali principi, neppure in una Provincia a statuto speciale.

    Domande e risposte

    Cosa è stato annullato dalla Corte?

    Le modifiche alla legge elettorale della Provincia di Trento contenute nell’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge impugnato: vengono meno per illegittimità costituzionale.

    Perché la Corte richiama il rischio di derive plebiscitarie?

    Perché l’elezione diretta del Presidente gli conferisce un forte potere e una particolare legittimazione popolare; la Corte sottolinea che questo modello va mantenuto in equilibrio, evitando una concentrazione personalistica del potere.

    L’autonomia speciale di Trento non consentiva quelle scelte?

    L’autonomia speciale resta ampia, ma incontra i limiti dei principi costituzionali sulla forma di governo: nel caso esaminato, le modifiche non li rispettavano.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 56/2025 – Recidiva reiterata e attenuante della collaborazione nel furto

    Con la sentenza n. 56 del 2025 la Corte costituzionale ha rimosso il divieto di far prevalere, sulla recidiva reiterata, l’attenuante riconosciuta a chi collabora individuando i complici nei reati di furto.

    Di cosa si tratta

    Quando in un reato concorrono circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice opera un “bilanciamento” per decidere quali prevalgano e calcolare la pena. La legge, però, in alcuni casi vieta che certe attenuanti possano prevalere sulla recidiva reiterata (la condizione di chi ha già commesso più reati). Il caso riguarda l’attenuante dell’art. 625-bis del codice penale, che premia con una riduzione di pena chi, nei reati di furto, collabora prima del giudizio facendo individuare i complici o chi ha acquistato o nascosto la refurtiva. Nel caso concreto, un imputato per furto in abitazione, recidivo reiterato, aveva collaborato in questo senso, ma il divieto di bilanciamento impediva al giudice di valorizzare pienamente quel comportamento. Il Tribunale di Perugia ha sollevato la questione. La posta in gioco è la coerenza della pena con la concreta condotta del reo: premiare chi collabora con la giustizia ha senso solo se l’attenuante può davvero incidere sulla pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. (collaborazione nei reati di furto) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (ragionevolezza e finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza dell’attenuante dell’art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata. Il giudice deve poter bilanciare liberamente le circostanze e valorizzare la collaborazione del reo: un divieto rigido di prevalenza è irragionevole e contrasta con la proporzionalità e la finalità rieducativa della pena.

    Il principio

    Il divieto di far prevalere sulla recidiva reiterata l’attenuante della collaborazione nei reati di furto è incostituzionale: il giudice deve poter valorizzare pienamente la condotta di chi collabora con la giustizia, in coerenza con i principi di proporzionalità e rieducazione della pena.

    Domande e risposte

    Cos’è l’attenuante dell’art. 625-bis del codice penale?

    È una riduzione di pena prevista per chi, nei reati di furto, prima del giudizio aiuta a individuare i complici o chi ha acquistato, ricevuto od occultato la refurtiva.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Il giudice può ora far prevalere quell’attenuante sulla recidiva reiterata, valorizzando la collaborazione del reo nel calcolo della pena.

    Cos’è il bilanciamento delle circostanze?

    È l’operazione con cui il giudice confronta aggravanti e attenuanti per stabilire quali prevalgano e determinare così la pena concreta.

    Perché il divieto era irragionevole?

    Perché impediva di dare reale efficacia a un’attenuante pensata per premiare chi collabora con la giustizia, in tensione con la proporzionalità e la funzione rieducativa della pena.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 210/2025 – Cognome del minore adottato: si può assumere il solo cognome dell’adottante

    Con la sentenza n. 210/2025 la Corte costituzionale ha stabilito che, nell’adozione di un minore in casi particolari, l’adottato può assumere il solo cognome dell’adottante, se vi è il consenso di tutti e se ciò risponde al suo interesse.

    Di cosa si tratta

    Il cognome è un elemento centrale dell’identità personale. Nell’adozione in casi particolari (la cosiddetta adozione “non legittimante”, prevista dall’art. 55 della legge n. 184 del 1983 in coordinamento con l’art. 299 del codice civile), la regola tradizionale imponeva di anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato. Il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato la questione: in alcuni casi, l’interesse del minore può essere meglio realizzato consentendogli di portare il solo cognome dell’adottante, senza l’aggiunta del cognome di origine. La Corte aveva già aperto, con la sentenza n. 135 del 2023, alla possibilità di aggiungere (anziché anteporre) il cognome dell’adottante. Qui si è andati oltre. In gioco c’era il diritto del minore a un’identità coerente con la sua reale situazione familiare e affettiva, da valutare caso per caso nel suo concreto interesse, in linea con la tutela costituzionale della persona.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in coordinamento con l’art. 299, primo comma, del codice civile. A sollevare la questione è stato il Tribunale per i minorenni di Bari (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente all’adottato di assumere, con la sentenza di adozione del minore, il solo cognome dell’adottante, quando i consensi e gli assensi previsti dagli artt. 45 e 46 della stessa legge siano favorevoli e quando ciò risponda all’interesse del minore, accertato in modo particolarmente attento dal giudice.

    Il principio

    Nell’adozione del minore in casi particolari, in deroga alla regola dell’anteposizione, l’adottato può assumere il solo cognome dell’adottante se tutti i soggetti interessati vi consentono e se l’effetto risponde, all’esito di un attento accertamento giudiziale, al concreto interesse del minore.

    Domande e risposte

    Il minore adottato deve sempre aggiungere il cognome dell’adottante al proprio?

    No. Dopo questa sentenza, in presenza dei consensi richiesti e se corrisponde al suo interesse, può assumere il solo cognome dell’adottante, senza l’anteposizione o l’aggiunta del cognome di origine.

    Chi decide quale soluzione adottare?

    Il giudice, all’esito di un accertamento particolarmente attento, valuta se l’assunzione del solo cognome dell’adottante risponda al concreto interesse del minore; servono inoltre i consensi e gli assensi previsti dalla legge.

    Cosa cambia rispetto alla sentenza del 2023?

    La sentenza n. 135 del 2023 aveva consentito di aggiungere il cognome dell’adottante a quello dell’adottato. Questa pronuncia amplia ulteriormente le possibilità, ammettendo l’assunzione del solo cognome dell’adottante.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 57/2025 – Centro di riabilitazione pubblico in Puglia e accesso agli impieghi

    Con la sentenza n. 57 del 2025 la Corte costituzionale ha salvato gran parte della legge pugliese che istituisce un centro pubblico di riabilitazione, ma ha dichiarato illegittima la previsione di assunzioni “per soli titoli”, in contrasto con il principio del concorso pubblico.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, con una legge del 2024, ha istituito il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica. La legge prevedeva anche le modalità per reclutare il personale, tra cui la possibilità di procedure di selezione “per soli titoli”, cioè basate sulla valutazione dei curricula senza un concorso vero e proprio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge, sostenendo che violasse i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute (la Puglia era in piano di rientro dal deficit sanitario) e, soprattutto, il principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. La posta in gioco è duplice: da un lato la sostenibilità della spesa sanitaria regionale, dall’altro la regola fondamentale per cui si entra nella pubblica amministrazione tramite concorso, a garanzia di imparzialità e merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, e in particolare gli artt. 1, 3 e 4, comma 2, che istituiscono il centro di riabilitazione e ne disciplinano il personale. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97, primo e quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (equilibrio di bilancio, concorso pubblico, coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge regionale, limitatamente alle parole che consentivano l’accesso “con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale”. Ha invece dichiarato non fondate le restanti questioni sulla legge, sollevate in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost. Il reclutamento per soli titoli contrasta con il principio del concorso pubblico (art. 97, quarto comma, Cost.); l’istituzione del centro in sé è stata invece ritenuta legittima.

    Il principio

    L’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene, di regola, per concorso pubblico: una legge regionale non può prevedere il reclutamento “per soli titoli”, in contrasto con l’art. 97, quarto comma, della Costituzione. Resta invece legittima l’istituzione di un centro sanitario pubblico nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Solo la previsione che consentiva l’assunzione del personale “per soli titoli”, cioè senza concorso pubblico; il resto della legge istitutiva del centro è stato salvato.

    Perché il concorso pubblico è così importante?

    Perché l’art. 97 della Costituzione lo impone come regola per l’accesso agli impieghi pubblici, a garanzia di imparzialità, trasparenza e selezione per merito.

    Il centro di riabilitazione resta istituito?

    Sì. La Corte ha ritenuto legittima l’istituzione del centro; è caduta solo la modalità di reclutamento per soli titoli.

    Cosa c’entrava il piano di rientro sanitario?

    Lo Stato lamentava anche la violazione dei vincoli di finanza pubblica e tutela della salute per una Regione in rientro dal deficit, ma su questi profili la Corte ha respinto le censure.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione – buon andamento, equilibrio di bilancio e concorso pubblico per l’accesso agli impieghi (quarto comma), cuore della decisione.
    • Art. 117 della Costituzione – coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute (terzo comma).
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