Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Lavoro a chiamata (intermittente): quando si usa e come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è utilizzabile per attività discontinue o stagionali individuate dal CCNL o dal decreto ministeriale, oppure per lavoratori under 24 o over 55. Con l’obbligo di risposta il lavoratore riceve un’indennità di disponibilità; senza tale obbligo può rifiutare la chiamata. Prima di ogni chiamata il datore deve comunicare la prestazione all’Ispettorato del lavoro.

    Riferimento normativo

    Artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015

    Tabella riepilogativa

    Lavoro a chiamata: requisiti e caratteristiche (D.Lgs. 81/2015)
    Aspetto Regola
    Attività ammesse Previste da CCNL o dal D.M. 23 ottobre 2004 (R.D. 2657/1923); oppure per under 24 o over 55
    Comunicazione preventiva Obbligatoria via SMS/email/fax all’ITL prima dell’inizio della prestazione
    Obbligo di risposta Se previsto: lavoratore deve rispondere; riceve indennità di disponibilità
    Indennità di disponibilità Importo fissato dal CCNL o, in mancanza, da decreto ministeriale; non inferiore al 20% della retribuzione
    Limite annuo Non più di 400 giornate nell’arco di 3 anni solari con lo stesso datore (salvo settori specifici: turismo, spettacolo, pubblici esercizi)

    Quando si può usare il contratto a chiamata

    Il lavoro intermittente è utilizzabile in due casi principali: quando l’attività rientra tra quelle discontinue o stagionali individuate dal CCNL o dal decreto ministeriale (che richiama il Regio Decreto 2657/1923), oppure quando il lavoratore ha meno di 24 anni (purché le prestazioni si svolgano entro il 25° anno di età) o più di 55 anni. Fuori da questi casi il contratto non è ammissibile.

    Comunicazione preventiva all'Ispettorato

    Prima di ogni chiamata il datore deve trasmettere una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, tramite SMS, email o fax. La comunicazione deve indicare la durata prevista della prestazione. L’omissione espone il datore a sanzioni amministrative rilevanti. Non è necessaria una comunicazione per ogni giornata se la prestazione è continuativa.

    Con o senza obbligo di risposta

    Il contratto può prevedere o meno l’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata.

    • Con obbligo: il lavoratore deve rendersi disponibile nei periodi stabiliti e riceve, per i periodi di inattività, un’indennità di disponibilità pari almeno al 20% della retribuzione prevista dal CCNL.
    • Senza obbligo: il lavoratore può rifiutare liberamente la chiamata senza conseguenze; non riceve indennità di disponibilità per i periodi di inattività.

    Casi pratici

    Tizio – barista over 55 in un bar

    Tizio ha 57 anni ed è assunto con contratto intermittente da un bar che applica il CCNL Pubblici Esercizi. Poiché ha più di 55 anni, il contratto è ammissibile. Prima di ogni turno il datore invia la comunicazione all’ITL. Tizio non ha obbligo di risposta, quindi può rifiutare un turno senza perdere diritti.

    Caia – assistente in hotel con obbligo di disponibilità

    Caia firma un contratto intermittente con obbligo di risposta per la stagione estiva: deve rendersi disponibile nei weekend da giugno a settembre. Per ogni weekend in cui non viene chiamata riceve l’indennità di disponibilità. Se rifiuta una chiamata senza giustificazione, perde l’indennità per quel periodo.

    Sempronio – superamento del limite delle 400 giornate

    Sempronio lavora in somministrazione intermittente da tre anni con la stessa azienda in un settore non agevolato: ha accumulato 420 giornate. Superato il limite di 400 nel triennio, ulteriori prestazioni non sono più ammesse con questo tipo di contratto: il rapporto deve essere convertito o cessato.

    Domande frequenti

    Chi può essere assunto con contratto a chiamata?

    Lavoratori con meno di 24 anni (prestazioni entro i 25 anni) o con più di 55 anni, oppure chiunque per le attività previste dal CCNL o dal decreto ministeriale (lavori discontinui/stagionali).

    È obbligatorio comunicare ogni chiamata?

    Sì. Prima dell’inizio di ogni prestazione occorre inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (via SMS, email o fax).

    Quanto vale l'indennità di disponibilità?

    L’indennità di disponibilità è fissata dal CCNL; in mancanza di previsione contrattuale si applica il decreto ministeriale, che la fissa in misura non inferiore al 20% della retribuzione prevista per le ore lavorate.

    Quante giornate si possono lavorare a chiamata con lo stesso datore?

    Al massimo 400 giornate nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore, salvo eccezioni per turismo, spettacolo e pubblici esercizi.

    Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?

    Sì. Il lavoratore intermittente matura ferie, TFR e gli altri istituti contrattuali in proporzione alle giornate effettivamente lavorate.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 76 L. 184/1983: Norme transitorie adozioni internazionali in corso

    Art. 76 L. 184/1983 – Norme transitorie adozioni internazionali in corso

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

  • Chiudere l’impresa: la cancellazione dal Registro

    In sintesi

    • Comunicazione Unica: un solo invio telematico chiude contemporaneamente il Registro delle Imprese, la partita IVA e le posizioni INPS/INAIL.
    • Liquidazione preventiva per le società: Srl e Spa devono completare la fase di liquidazione prima di poter chiedere la cancellazione.
    • Fine della soggettività giuridica: dopo la cancellazione l’impresa cessa di esistere come soggetto di diritto.
    • Tutela dei creditori: la legge prevede regole specifiche per i creditori rimasti insoddisfatti dopo la chiusura.
    • Diritto annuale: l’obbligo di versarlo cade con la cancellazione; vanno regolarizzati gli anni pregressi prima di chiudere.
    • PEC e domicilio digitale: fino alla cancellazione l’indirizzo PEC resta obbligatorio e attivo per le comunicazioni ufficiali.

    Cosa significa cancellare un'impresa dal Registro

    Chiudere un’attività non vuol dire semplicemente smettere di lavorare. Sul piano burocratico e legale occorre compiere una serie di passi formali, il principale dei quali è la cancellazione dal Registro delle Imprese, il registro pubblico tenuto dalle Camere di Commercio in cui risultano iscritte tutte le imprese italiane.

    Fino a quando un’impresa rimane iscritta, esiste agli occhi della legge: riceve comunicazioni ufficiali, deve versare il diritto annuale alla Camera di Commercio e mantiene obblighi verso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL. La cancellazione è l’atto che pone fine a tutto questo.

    Il percorso cambia a seconda della forma giuridica. Un’impresa individuale o un artigiano possono chiudere in modo relativamente rapido, con un unico invio telematico. Una società di capitali come una Srl deve prima passare attraverso la liquidazione – cioè trasformare i beni in denaro, pagare i debiti e distribuire l’eventuale residuo ai soci – e solo dopo può chiedere la cancellazione.

    Confronto: chiusura impresa individuale vs società
    Aspetto Impresa individuale / Artigiano Società (Srl, Spa)
    Procedura di chiusura Comunicazione Unica diretta Prima liquidazione, poi Comunicazione Unica
    Chiusura partita IVA Contestuale alla ComUnica Contestuale alla cancellazione finale
    Posizioni INPS/INAIL Chiuse con la ComUnica Chiuse con la cancellazione finale
    Soggettività giuridica Cessa con la cancellazione Cessa con la cancellazione post-liquidazione
    Tutela creditori Responsabilità personale illimitata del titolare Regole specifiche post-cancellazione per i creditori

    Esempio pratico

    • Tizio gestisce da anni una piccola officina come ditta individuale. Decide di smettere. Accede al portale delle Camere di Commercio, compila la Comunicazione Unica di cessazione e con un solo invio chiude il Registro delle Imprese, chiude la partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate e cancella la sua posizione INPS artigiani e quella INAIL. Dal giorno della cancellazione non deve più versare il diritto annuale alla Camera di Commercio. Prima di inviare, si assicura di aver regolarizzato il diritto annuale degli anni precedenti, di aver presentato le ultime dichiarazioni fiscali e di aver comunicato la cessazione anche all’albo artigiani del Comune.

    Documenti necessari

    • Credenziali di accesso al portale delle Camere di Commercio (SPID, CIE o CNS)
    • Visura camerale aggiornata (per verificare i dati da chiudere)
    • Codice fiscale e partita IVA dell’impresa
    • PEC attiva dell’impresa (obbligatoria per l’invio telematico)
    • Documentazione contabile per la liquidazione (solo per le società: bilancio finale, prospetto di riparto)
    • Ricevuta degli ultimi versamenti del diritto annuale

    Caso 1 – L'artigiano che chiude la bottega

    Scenario. Tizio è un falegname iscritto alla sezione speciale del Registro delle Imprese e all’albo artigiani. Dopo vent’anni decide di andare in pensione e vuole chiudere definitivamente la sua impresa individuale.

    Come si applica. Tizio può usare la Comunicazione Unica: con un solo invio telematico al Registro delle Imprese ottiene la cancellazione dalla sezione speciale, la chiusura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, la cancellazione della posizione previdenziale INPS (gestione artigiani) e quella assicurativa INAIL. Non è necessaria alcuna fase di liquidazione perché non esistono soci né un patrimonio sociale distinto da quello personale. L’eventuale cancellazione dall’albo artigiani del Comune avviene in parallelo o come atto connesso. Dal momento della cancellazione Tizio non è più tenuto a versare il diritto annuale camerale e non riceve più comunicazioni ufficiali sulla PEC dell’impresa (che può quindi disattivare).

    In pratica

    • Verifica di aver versato il diritto annuale per tutti gli anni di iscrizione, compreso quello in corso fino alla data di cessazione.
    • Presenta le ultime dichiarazioni fiscali (IVA, redditi) riferite al periodo fino alla chiusura.
    • Conserva tutta la documentazione contabile per i termini di accertamento previsti dalla legge (di norma cinque anni).
    • Dopo la cancellazione richiedi una visura storica per avere traccia ufficiale della cessazione.

    Caso 2 – La Srl che liquida e si cancella

    Scenario. Alfa Srl, piccola società a responsabilità limitata con due soci, ha esaurito la sua attività commerciale. L’assemblea dei soci decide di sciogliere la società e avviare la liquidazione.

    Come si applica. La chiusura di Alfa Srl richiede più fasi. Prima l’assemblea dei soci delibera lo scioglimento e nomina un liquidatore; questa delibera va iscritta al Registro delle Imprese. Il liquidatore trasforma i beni in denaro, paga i debiti verso i creditori e, se rimane qualcosa, lo distribuisce ai soci in proporzione alle quote. Al termine redige il bilancio finale di liquidazione, che viene approvato dai soci e depositato al Registro delle Imprese. Solo a questo punto il liquidatore presenta la Comunicazione Unica per la cancellazione definitiva. Con quell’atto Alfa Srl cessa di esistere come soggetto giuridico: non ha più una partita IVA attiva, non ha più posizioni INPS/INAIL, e i creditori che non sono riusciti a recuperare i loro crediti prima della cancellazione possono agire, entro i limiti di legge, nei confronti dei soci che hanno ricevuto somme in sede di liquidazione.

    In pratica

    • La delibera di scioglimento deve essere autenticata da un notaio e iscritta al Registro delle Imprese prima di avviare la liquidazione.
    • Il bilancio finale di liquidazione va depositato al Registro delle Imprese: è un adempimento distinto dalla dichiarazione dei redditi della società.
    • Anche durante la liquidazione la società mantiene l’obbligo del diritto annuale e della PEC attiva.
    • Dopo la cancellazione i libri sociali e la documentazione contabile devono essere conservati per i termini di legge (di norma dieci anni per le scritture contabili obbligatorie).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 157 ord. giud. – Commissione giudicatrice del concorso per titoli (abrogato)

    Art. 157 ord. giud. – Commissione giudicatrice del concorso per titoli

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il concorso per titoli per le promozioni ai posti vacanti nel grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati è giudicato da una commissione nominata di volta in volta dal Ministro, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.

    Con lo stesso decreto il Ministro nomina i componenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.

    In caso di mancanza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.

    La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari

  • Art. 158 ord. giud. – Produzione dei titoli (abrogato)

    Art. 158 ord. giud. – Produzione dei titoli

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero entro due mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno crede di aggiungere.

    I lavori giudiziari, in numero di dieci, debbono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi, che sarà indicato dal Ministro col decreto che indice il concorso.

    Se risulta che nel periodo indicato il concorrente non ha redatto lavori giudiziari, o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il Ministero stabilisce altro periodo, fermo tuttavia l’obbligo, pel concorrente, di produrre tutti i lavori eventualmente redatti nel periodo fissato col decreto che indice il concorso.

    I concorrenti possono inviare, entro il termine di un mese dalla data di partecipazione dell’ammissione al concorso, lavori giudiziari di loro libera scelta, in numero non superiore a dieci, ed altri titoli

  • Art. 159 ord. giud. – Criteri di valutazione dei titoli (abrogato)

    Art. 159 ord. giud. – Criteri di valutazione dei titoli

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La commissione procede all’esame dei lavori e di tutti gli altri titoli e documenti prodotti.

    Essa deve tener particolarmente conto, per la formazione del giudizio, dei precedenti di carriera di ciascun concorrente, delle sue doti di carattere, del suo comportamento nell’esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata, della pubblica stima da cui è circondato, di tutti i servizi prestati e degli incarichi assolti.

    La commissione può delegare uno dei suoi componenti o richiedere l’invio di un magistrato ispettore, per raccogliere presso gli uffici giudiziari ai quali ha appartenuto il concorrente nell’ultimo triennio gli opportuni ulteriori elementi di valutazione.

    Nell’esame dei lavori e dei titoli deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

    Per coloro che esercitano funzioni istruttorie penali o appartengono al pubblico ministero, deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni inquirenti o requirenti, e sul modo col quale le funzioni stesse sono state esercitate.

    Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari, tiene prevalentemente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e dell’attività del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.

    La maggiore anzianità è presa in considerazione unicamente all’effetto di determinare la precedenza in graduatoria nel caso di parità di punti, salvo il disposto dell’articolo 148

  • Art. 160 ord. giud. – Classificazione dei concorrenti (abrogato)

    Art. 160 ord. giud. – Classificazione dei concorrenti

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Ciascun componente della commissione dispone di dieci punti.

    Non sono ammesse frazioni di punto.

    In esito alla classificazione di tutti i concorrenti, la commissione forma la definitiva graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

    La commissione indica, per ciascun concorrente, se è idoneo a funzioni direttive; se è idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti, ovvero alle une a preferenza delle altre, indicando espressamente se è da escludere la idoneità del magistrato all’una o all’altra funzione.

    La commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata e la trasmette, insieme con gli altri atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge

  • Art. 162 ord. giud. – Promozioni per scrutinio a turno di anzianità (abrogato)

    Art. 162 ord. giud. – Promozioni per scrutinio a turno di anzianità

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di appello.

    Il Ministro, se lo ritiene necessario, ha facoltà di stabilire, con la richiesta di scrutinio, che questo abbia luogo limitatamente all’attribuzione della qualifica di merito distinto.

    Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 150 giudici e sostituti.

    L’anzianità è determinata dall’ordine di iscrizione nella graduatoria.

    Possono, altresì, prendere parte allo scrutinio, limitatamente all’attribuzione della qualifica di merito distinto, giusta il disposto dell’articolo 167, i primi pretori nonché i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purché provvisti di una anzianità complessiva di servizio in magistratura non inferiore a quella del meno anziano tra i giudici e sostituti compresi nella richiesta stessa

  • Art. 163 ord. giud. – Richiesta di scrutinio – Presentazione dei lavori (abrogato)

    Art. 163 ord. giud. – Richiesta di scrutinio – Presentazione dei lavori

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La richiesta del Ministro di grazia e giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare, del termine entro il quale gli interessati debbono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e dei periodi ai quali debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

    Il termine per la presentazione dei lavori ed i periodi, non meno di due e non superiori complessivamente ad un anno, ai quali i lavori stessi debbono riferirsi, sono determinati dal presidente del consiglio superiore della magistratura

  • Art. 167 ord. giud. – Classificazione dei promovibili – Revisione dello scrutinio (abrogato)

    Art. 167 ord. giud. – Classificazione dei promovibili – Revisione dello scrutinio

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    I giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

    Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l’attribuzione della sola qualifica di merito distinto.

    La classificazione di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti, quella di merito deve aver luogo ad unanimità.

    Si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 160.

    La deliberazione relativa allo scrutinio è comunicata all’interessato.

    Di essa può essere chiesta la revisione allo stesso consiglio superiore a sezioni unite, così dall’interessato, come dal Ministro.

    La revisione deve essere chiesta dall’interessato entro trenta giorni dalla comunicazione suindicata.

    Il Ministro può chiederla in ogni tempo.

    In sede di revisione, il consiglio superiore a sezioni unite rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della sezione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

    Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione

  • Art. 168 ord. giud. – Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni (abrogato)

    Art. 168 ord. giud. – Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma gli elenchi dei promovibili distinti secondo le due classificazioni, ed in ordine di anzianità, salvo il disposto dell’art. 148

  • Art. 172 ord. giud. – Ordine delle promozioni per scrutinio (abrogato)

    Art. 172 ord. giud. – Ordine delle promozioni per scrutinio

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l’ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella Magistratura requirente.

    A quest’ordine può essere derogato quando, a giudizio del Ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli.

    I primi pretori compresi nell’elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.

    Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio superiore lo ha dichiarato idoneo

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.