Autore: Andrea Marton

  • Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione

    Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione

    Art. 245 c.p.c. – Ordinanza di ammissione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

    La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

  • Articolo 244 Codice di Procedura Civile: Modo di deduzione

    Articolo 244 Codice di Procedura Civile: Modo di deduzione

    Art. 244 c.p.c. – Modo di deduzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

    [abrogato] La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all’ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate [1].

    [abrogato] Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni [1].

    [1] Commi abrogati dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 243 Codice di Procedura Civile: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    Articolo 243 Codice di Procedura Civile: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    Art. 243 c.p.c. – Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

  • Articolo 242 Codice di Procedura Civile: Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    Articolo 242 Codice di Procedura Civile: Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    Art. 242 c.p.c. – Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all’altra.

  • Articolo 241 Codice di Procedura Civile: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione

    Articolo 241 Codice di Procedura Civile: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione

    Art. 241 c.p.c. – Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.

  • Articolo 240 Codice di Procedura Civile: Deferimento del giuramento suppletorio

    Articolo 240 Codice di Procedura Civile: Deferimento del giuramento suppletorio

    Art. 240 c.p.c. – Deferimento del giuramento suppletorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio.

    Articolo così modificato dall’art. 27, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione

    Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione

    Art. 239 c.p.c. – Mancata prestazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.

    Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell’articolo 232 secondo comma.

  • Articolo 238 Codice di Procedura Civile: Prestazione

    Articolo 238 Codice di Procedura Civile: Prestazione

    Art. 238 c.p.c. – Prestazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza religiosa e morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare [1].

    Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro…”, e continua ripetendo le parole della formula su cui giura [1].

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma limitatamente alle parole «religiosa e» e del secondo comma limitatamente alle parole «davanti a Dio e agli uomini».

  • Articolo 237 Codice di Procedura Civile: Risoluzione delle contestazioni

    Articolo 237 Codice di Procedura Civile: Risoluzione delle contestazioni

    Art. 237 c.p.c. – Risoluzione delle contestazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.

    L’ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

  • Articolo 236 Codice di Procedura Civile: Caso di revocabilità

    Articolo 236 Codice di Procedura Civile: Caso di revocabilità

    Art. 236 c.p.c. – Caso di revocabilità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nell’ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.