Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 172 ord. giud. – Ordine delle promozioni per scrutinio (abrogato)

    Art. 172 ord. giud. – Ordine delle promozioni per scrutinio

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l’ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella Magistratura requirente.

    A quest’ordine può essere derogato quando, a giudizio del Ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli.

    I primi pretori compresi nell’elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.

    Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio superiore lo ha dichiarato idoneo

  • Art. 174 ord. giud. – Casi di ritardata promozione (abrogato)

    Art. 174 ord. giud. – Casi di ritardata promozione

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Quando il Ministro ha fatto uso della facoltà stabilita nel quinto comma dell’articolo 167 e la deliberazione favorevole al magistrato è confermata, il magistrato del quale è stata ritardata la promozione deve ottenerla nel più breve tempo possibile, e non oltre un anno, riprendendo, in confronto dei suoi colleghi, il posto che gli spetta

  • Art. 175 ord. giud. – Scrutinio dei pretori (abrogato)

    Art. 175 ord. giud. – Scrutinio dei pretori

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 30 luglio 2007, n. 111. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Le promozioni al grado di primo pretore si effettuano a seguito di scrutinio a turno di anzianità dei pretori, compresi nel numero di graduatoria da determinarsi dal Ministro per ciascuna richiesta di scrutinio, che non può comprendere più di 50 pretori.

    [Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno sedici anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre dell’anno in cui viene indetto lo scrutinio] Lo scrutinio dà luogo all’attribuzione delle qualifiche di merito distinto e di merito, ed i pretori scrutinati sono collocati nei rispettivi elenchi in ordine di anzianità.

    Le promozioni hanno luogo per due quinti delle vacanze annuali a favore dei pretori dichiarati promovibili per merito distinto, e per tre quinti a favore dei promovibili per merito.

    Lo scrutinio deve essere rinnovato se il pretore non ottiene la promozione entro tre anni dalla chiusura della sessione.

    Si osservano le disposizioni degli [articoli 148 e 162 a 174] in quanto applicabili

  • Art. 176 ord. giud. (abrogato)

    Art. 176 ord. giud.

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 30 luglio 2007, n. 111. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Sistema delle promozioni Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati si effettuano: a) mediante concorso per titoli; b) mediante scrutinio a turno di anzianità.

    [Comma abrogato dalla L. 18 novembre 1952, n. 1794]

  • Art. 179 ord. giud. – Concorso per titoli – Requisiti per l’ammissione (abrogato)

    Art. 179 ord. giud. – Concorso per titoli – Requisiti per l’ammissione

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 30 luglio 2007, n. 111. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Comma abrogato dalla L. 18 novembre 1952, n. 1794] [Comma abrogato dalla L. 18 novembre 1952, n. 1794] Per i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato che già appartennero alla carriera dei pretori col grado di primo pretore, il periodo di servizio effettivo prestato in detto grado è considerato come utile agli effetti di cui al precedente comma

  • Art. 190 ord. giud. – Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa (abrogato)

    Art. 190 ord. giud. – Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.

    2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quello può essere disposto, a domanda dell’interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione

  • Art. 191 ord. giud. – Anzianità in caso di cambio di funzioni (abrogato)

    Art. 191 ord. giud. – Anzianità in caso di cambio di funzioni

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    I magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi parimenti classificati promossi nella magistratura giudicante, se successivamente fanno passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l’anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi nella magistratura giudicante.

    Se non è giunto il loro turno per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso la classifica per effetto della quale conseguirono l’anticipata promozione

  • Art. 192 ord. giud. – Assegnazione delle sedi per tramutamento

    Art. 192 ord. giud. – Assegnazione delle sedi per tramutamento

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    L’assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti: La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

    L’annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

    Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall’attualità della vacanza o dall’annuncio di questa nel bollettino ufficiale.

    [Periodo soppresso dal D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2008, n. 181] All’assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande.

    La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all’anzianità.

    Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali, quelli indicati nell’articolo 148.

    Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

    Se la vacanza è stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l’abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’annuncio.

    Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 195 ord. giud. – Disposizioni speciali (abrogato)

    Art. 195 ord. giud. – Disposizioni speciali

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 17 giugno 2022, n. 71. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello

  • Art. 197 ord. giud. – Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero (abrogato)

    Art. 197 ord. giud. – Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Nel bollettino ufficiale viene data notizia dei posti vacanti nel Ministero di grazia e giustizia.

    Essi sono conferiti, in seguito a concorso, a magistrati scelti tra quelli che ne fanno istanza.

    La domanda, corredata di un rapporto informativo dei superiori gerarchici sul servizio prestato dall’aspirante, sulla sua condotta e sulle attitudini alle funzioni amministrative, deve pervenire al Ministero nel termine di quindici giorni dall’annunzio della vacanza nel bollettino ufficiale.

    La decisione spetta al Ministro, sentito, qualora lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione del Ministero.

    La decisione del Ministro non è soggetta a gravame

  • Art. 198 ord. giud. – Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero (abrogato)

    Art. 198 ord. giud. – Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    I magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero di grazia e giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado.

    Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato

  • Art. 200 ord. giud. – Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari (abrogato)

    Art. 200 ord. giud. – Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    I magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari non possono partecipare a concorsi o scrutini per promozione, se non hanno prestato effettivo ed ininterrotto servizio negli uffici giudiziari, per almeno un triennio nel grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore [o pretore] , e per almeno un biennio nel grado di consigliere dì corte di appello e parificato o di primo pretore

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.