Art. 172 ord. giud. – Ordine delle promozioni per scrutinio
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l’ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella Magistratura requirente.
A quest’ordine può essere derogato quando, a giudizio del Ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli.
I primi pretori compresi nell’elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.
Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio superiore lo ha dichiarato idoneo