Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 58/2025 – Difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di adozione

    Con la sentenza n. 58 del 2025 la Corte costituzionale ha esteso l’anticipazione da parte dello Stato degli onorari del difensore d’ufficio anche quando il genitore, nei processi sull’adottabilità del minore, è insolvente e non solo irreperibile.

    Di cosa si tratta

    Nei procedimenti che decidono se un minore può essere dichiarato adottabile, il genitore deve essere assistito da un difensore; se non ne nomina uno, gliene viene assegnato uno d’ufficio. Il problema è chi paga questo difensore quando il genitore non lo fa. Una precedente sentenza della Corte (la n. 135 del 2019) aveva stabilito che, se il genitore è irreperibile, gli onorari del difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato. Restava però fuori l’ipotesi del genitore che è reperibile ma insolvente, cioè che non paga pur essendo rintracciabile. La Corte di cassazione ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole trattare diversamente le due situazioni, dato che in entrambi i casi il difensore svolge un’attività necessaria a tutela del minore e dei diritti di difesa. La posta in gioco è garantire che la difesa tecnica in questi delicati processi non resti priva di compenso, assicurando un’effettiva tutela dei diritti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 143, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese del difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (diritto del minore a una famiglia). La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per irragionevole disparità rispetto al genitore irreperibile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi sull’adottabilità del minore. La situazione del genitore insolvente non è ragionevolmente diversa da quella del genitore irreperibile, già tutelata dalla sentenza n. 135 del 2019: in entrambi i casi lo Stato deve anticipare il compenso del difensore d’ufficio.

    Il principio

    Lo Stato deve anticipare gli onorari del difensore d’ufficio del genitore non solo quando è irreperibile, ma anche quando è insolvente, nei processi sull’adottabilità del minore: trattare diversamente le due situazioni è irragionevole.

    Domande e risposte

    Chi paga il difensore d’ufficio in questi processi?

    Quando il genitore non paga, gli onorari del difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato; con questa sentenza ciò vale sia per il genitore irreperibile sia per quello insolvente.

    Qual era la differenza tra irreperibile e insolvente?

    L’irreperibile non è rintracciabile; l’insolvente è raggiungibile ma non paga. Prima della sentenza solo il primo caso era coperto dall’anticipazione statale.

    Perché la disparità era irragionevole?

    Perché in entrambi i casi il difensore d’ufficio svolge un’attività necessaria a tutela del minore e del diritto di difesa, senza ricevere compenso dal genitore.

    Cosa sono i processi della legge n. 184 del 1983?

    Sono i procedimenti che riguardano l’adozione e l’affidamento dei minori, in particolare la dichiarazione dello stato di adottabilità, a tutela del diritto del minore a una famiglia.

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  • Corte cost. n. 59/2025 – Risorse idriche in Sicilia e tutela dell’ambiente

    Con la sentenza n. 59 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge siciliana sulle risorse idriche, salvando la disciplina regionale in materia di gestione del servizio idrico.

    Di cosa si tratta

    La gestione delle risorse idriche – cioè l’organizzazione del servizio idrico integrato, dalla captazione dell’acqua alla depurazione – tocca interessi delicati: la tutela dell’ambiente, la concorrenza tra gli operatori e l’efficienza del servizio per i cittadini. La Regione siciliana, con una legge del 2015 più volte modificata, ha dettato proprie regole sulla disciplina delle risorse idriche. Il TAR Sicilia, chiamato a decidere alcuni giudizi, ha sollevato dubbi di costituzionalità su diversi commi di quella legge, ritenendo che potessero invadere ambiti riservati allo Stato, in particolare la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Per i cittadini siciliani la posta in gioco riguarda l’organizzazione di un servizio essenziale come quello dell’acqua e il rispetto delle regole comuni che garantiscono qualità ambientale e parità tra gli operatori. La Corte ha dovuto verificare se la Regione fosse rimasta nei propri confini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (disciplina in materia di risorse idriche). Le questioni sono state sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 1-quinquies e non fondate quelle relative ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. La disciplina regionale siciliana sulle risorse idriche non invade in modo illegittimo le competenze statali in materia di concorrenza e di tutela dell’ambiente: le disposizioni esaminate rientrano nelle attribuzioni della Regione e non contrastano con l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

    Il principio

    La disciplina regionale siciliana sulla gestione delle risorse idriche è legittima se non invade gli ambiti riservati allo Stato, in particolare la tutela della concorrenza e dell’ambiente: le disposizioni esaminate sono state ritenute compatibili con il riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Chi disciplina la gestione dell’acqua?

    La materia coinvolge sia lo Stato, che fissa i principi a tutela della concorrenza e dell’ambiente, sia le Regioni, che organizzano il servizio idrico nei limiti delle proprie competenze.

    Perché era stata impugnata la legge siciliana?

    Perché si dubitava che invadesse la tutela della concorrenza e dell’ambiente, riservate allo Stato; la Corte ha però escluso tale invasione.

    Cosa cambia per i cittadini?

    La disciplina regionale sulle risorse idriche resta in vigore: la Corte ha confermato che la Regione poteva adottarla senza violare le competenze statali.

    Cosa significa che alcune questioni sono inammissibili?

    Significa che la Corte non le ha esaminate nel merito per ragioni processuali; nel caso, quelle relative al comma 1-quinquies.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione – tutela della concorrenza e dell’ambiente riservate allo Stato (secondo comma, lettere e ed s), parametri della decisione.
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  • Corte cost. n. 40/2025 – Assegno temporaneo per i figli minori e requisiti

    Con la sentenza n. 40/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittimi i requisiti previsti per l’assegno temporaneo per i figli minori introdotto nel 2021.

    Di cosa si tratta

    L’assegno temporaneo per i figli minori fu introdotto nel 2021 come misura ponte, in attesa dell’assegno unico universale, per sostenere le famiglie con figli a carico. La legge ne subordinava il riconoscimento a determinati requisiti. Un genitore, in causa con l’INPS davanti al Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro, contestava il mancato riconoscimento dell’assegno, ritenendo che i requisiti previsti creassero una disparità di trattamento ingiustificata e non tutelassero adeguatamente la famiglia e i figli. Il giudice ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale. La vicenda interessa molte famiglie e tocca il tema, sempre attuale, dei criteri di accesso alle misure di sostegno alla genitorialità e del bilanciamento fra tutela dei minori e sostenibilità della spesa pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 79 del 2021 sull’assegno temporaneo per i figli minori. Il Tribunale di Padova lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 31 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e tutela della famiglia e dell’infanzia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che i requisiti previsti per l’assegno temporaneo rientrassero nella discrezionalità del legislatore nel definire i criteri di accesso a una misura di sostegno con risorse limitate, senza violare il principio di uguaglianza né la tutela della famiglia.

    Il principio

    Nel disciplinare le misure di sostegno alla famiglia e ai figli, il legislatore dispone di un ampio margine di scelta nel fissare i requisiti di accesso, purché i criteri non siano manifestamente irragionevoli o arbitrari.

    Domande e risposte

    Chi aveva diritto all’assegno temporaneo per i figli minori?

    Ne avevano diritto i nuclei familiari che soddisfacevano i requisiti previsti dalla legge del 2021, ritenuti legittimi da questa sentenza.

    L’assegno temporaneo esiste ancora?

    Era una misura transitoria del 2021, poi assorbita dall’assegno unico e universale per i figli a carico.

    Perché il legislatore può fissare requisiti restrittivi?

    Perché le misure di sostegno hanno risorse limitate e la Corte riconosce ampia discrezionalità nel definirne i criteri, salvo manifesta irragionevolezza.

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  • Corte cost. n. 41/2025 – Sospensione dell’esecuzione della pena e misure alternative

    Con l’ordinanza n. 41/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla sospensione dell’esecuzione della pena legate ai ritardi del Tribunale di sorveglianza.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il meccanismo con cui, prima di mandare in carcere un condannato, il pubblico ministero può sospendere l’esecuzione della pena per permettergli di chiedere una misura alternativa alla detenzione (come l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare). Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, segnalava un problema concreto: quando il Tribunale di sorveglianza non rispetta i termini per decidere su precedenti istanze, il condannato può ritrovarsi a dover scontare in carcere una pena che, senza quei ritardi, avrebbe potuto espiare con una misura alternativa. Il giudice chiedeva quindi alla Corte di estendere la sospensione anche a queste situazioni. È un tema che incide sulla libertà personale e sulla funzione rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale e gli artt. 47 e 47-ter della legge sull’ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975). Il Tribunale di Bergamo lamentava il contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: uguaglianza, finalità rieducativa della pena, giusto processo e vincoli convenzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Gli interventi richiesti avrebbero comportato scelte di sistema riservate al legislatore, e non una soluzione costituzionalmente obbligata che la Corte potesse imporre.

    Il principio

    Quando rimediare a un problema applicativo richiede una scelta discrezionale tra più soluzioni possibili, la decisione spetta al legislatore: la Corte non può sostituirsi a lui imponendo una determinata disciplina, e dichiara perciò inammissibile la questione.

    Domande e risposte

    Cos’è la sospensione dell’esecuzione della pena?

    È il meccanismo per cui, entro certi limiti di pena, prima dell’ingresso in carcere il condannato può chiedere di scontare la pena con una misura alternativa alla detenzione.

    Perché la Corte non ha accolto la questione?

    Perché estendere la sospensione ai casi prospettati avrebbe richiesto una scelta discrezionale tra più soluzioni, riservata al legislatore.

    I ritardi del Tribunale di sorveglianza restano un problema?

    La pronuncia riconosce la criticità, ma indica che la soluzione spetta a un intervento del legislatore, non alla Corte.

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  • Corte cost. n. 42/2025 – Conflitto Stato-Regione sulle acque pubbliche in Sardegna

    Con la sentenza n. 42/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna in materia di acque pubbliche.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione autonoma della Sardegna lamentava che lo Stato, attraverso una decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, avesse leso le proprie competenze in materia di gestione delle risorse idriche. I conflitti di attribuzione servono proprio a far decidere alla Corte costituzionale «a chi spetta» un certo potere, quando Stato e Regione rivendicano la stessa competenza. In questo caso era coinvolta anche una grande società del settore energetico, interessata allo sfruttamento delle acque. La vicenda tocca temi delicati come l’autonomia speciale sarda e la titolarità delle decisioni sulle acque pubbliche, risorsa strategica per il territorio. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito del conflitto per una ragione di natura processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma della Sardegna aveva promosso un conflitto di attribuzione tra enti a seguito di una sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lamentando la lesione delle proprie competenze. Erano evocati, fra gli altri, gli artt. 116 e 117 della Costituzione sull’autonomia regionale e il riparto di competenze, oltre all’art. 134 sulle attribuzioni della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione. Il giudizio non ha potuto proseguire fino alla decisione di merito per il venir meno dei presupposti processuali necessari, sicché la Corte non si è pronunciata su a chi spettasse la competenza contesa.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti consente di stabilire a chi spetti un potere conteso fra Stato e Regione; quando vengono meno i presupposti processuali, la Corte dichiara il ricorso improcedibile senza decidere il merito.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale stabilisce se un determinato potere spetti allo Stato o a una Regione, quando entrambi lo rivendicano.

    Cosa significa che il ricorso è «improcedibile»?

    Significa che il giudizio non può arrivare alla decisione di merito per il venir meno dei presupposti necessari a proseguirlo.

    La Regione Sardegna ha perso la competenza sulle acque?

    No: la Corte non ha deciso il merito, quindi la pronuncia non attribuisce né toglie la competenza contesa.

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  • Corte cost. n. 43/2025 – Addizionale sull’energia elettrica e diritto UE

    Con la sentenza n. 43/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale sul consumo di energia elettrica per contrasto con il diritto dell’Unione europea.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda l’addizionale provinciale (poi confluita nella fiscalità statale) applicata sul consumo di energia elettrica. Imprese e consumatori l’hanno pagata per anni insieme alla bolletta. Il dubbio nasceva dal fatto che il diritto dell’Unione europea, in materia di accise sull’energia, ammette imposte aggiuntive solo se hanno una specifica finalità; quell’addizionale, invece, sembrava priva di una finalità propria diversa dal mero gettito. Davanti a un collegio arbitrale e a un tribunale ordinario era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, perché la norma interna contrastava con la direttiva europea sulla tassazione dei prodotti energetici. La pronuncia ha effetti concreti sui rapporti tra fornitori e clienti finali e sui possibili rimborsi degli importi versati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 (addizionale sull’energia elettrica) e, in via collegata, l’art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995. Il contrasto era prospettato in riferimento, fra l’altro, all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al diritto dell’Unione europea (la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici), oltre che agli artt. 3, 24, 41 e 111 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, perché l’addizionale sull’energia elettrica era priva della specifica finalità richiesta dal diritto dell’Unione europea per le imposte aggiuntive sui prodotti energetici. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni.

    Il principio

    Un’imposta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica è compatibile con il diritto dell’Unione solo se persegue una specifica finalità propria, diversa dal puro gettito; in mancanza, contrasta con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli europei.

    Domande e risposte

    L’addizionale sull’energia elettrica era legittima?

    No: la Corte l’ha dichiarata incostituzionale perché priva della finalità specifica richiesta dal diritto dell’Unione europea per le imposte aggiuntive sull’energia.

    Si possono chiedere rimborsi?

    La dichiarazione di illegittimità apre la strada a possibili azioni di rimborso, secondo le regole e i termini propri del contenzioso tributario; la sentenza non li dispone automaticamente.

    Perché conta il diritto europeo?

    Perché l’art. 117 della Costituzione impone allo Stato di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione, che disciplina la tassazione dei prodotti energetici.

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  • Corte cost. n. 44/2025 – Contributi alle TV locali e pluralismo informativo

    Con la sentenza n. 44/2025 la Corte costituzionale si è pronunciata sulle norme che hanno inciso, con effetto retroattivo, sui criteri di erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda i contributi pubblici alle emittenti televisive locali, importanti per il pluralismo dell’informazione sul territorio. Il legislatore era intervenuto con norme che, secondo il Consiglio di Stato rimettente, avevano effetto retroattivo e finivano per incidere su graduatorie e situazioni già definite da sentenze passate in giudicato. In sostanza, dopo che i giudici amministrativi avevano annullato certe regole di riparto dei fondi, una legge successiva mirava a ripristinarne gli effetti. Il Consiglio di Stato dubitava che ciò fosse compatibile con i principi di ragionevolezza, di tutela del giudicato e del giusto processo, oltre che con la libertà di manifestazione del pensiero e il pluralismo informativo. La vicenda tocca il delicato equilibrio fra l’intervento del legislatore e il rispetto delle decisioni già assunte dai giudici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018 e l’art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, sui contributi alle TV locali. Il Consiglio di Stato lamentava il contrasto, tra gli altri, con gli artt. 3, 21, 24, 103, 111 e 113 della Costituzione: ragionevolezza, libertà di manifestazione del pensiero e pluralismo, diritto di difesa, tutela giurisdizionale e rispetto del giudicato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha esaminato le censure relative alla retroattività della disciplina e al suo impatto sul giudicato amministrativo. La pronuncia, articolata, ha definito i limiti entro cui il legislatore può intervenire con norme di interpretazione autentica o con effetto retroattivo, in coerenza con la propria giurisprudenza sulla tutela dell’affidamento e del giudicato.

    Il principio

    Il legislatore può adottare norme retroattive o di interpretazione autentica solo entro limiti rigorosi: non può vanificare gli effetti di un giudicato né ledere irragionevolmente l’affidamento dei destinatari, specie quando è in gioco un valore come il pluralismo dell’informazione.

    Domande e risposte

    Cosa significa norma «retroattiva»?

    È una legge che pretende di regolare situazioni o rapporti già sorti nel passato; è ammessa solo entro limiti stretti fissati dalla giurisprudenza costituzionale.

    Perché il giudicato è così importante?

    Perché una decisione passata in giudicato è definitiva: il legislatore non può cancellarne gli effetti senza violare la separazione fra funzione legislativa e funzione giurisdizionale.

    Cosa c’entra il pluralismo informativo?

    I contributi alle TV locali servono a sostenere la pluralità delle voci sul territorio; per questo le regole sul loro riparto toccano la libertà di informazione tutelata dalla Costituzione.

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  • Corte cost. n. 45/2025 – Fondo di solidarietà comunale e perequazione

    Con la sentenza n. 45/2025 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Regione Liguria contro le norme statali sul riparto del Fondo di solidarietà comunale.

    Di cosa si tratta

    Il Fondo di solidarietà comunale è lo strumento con cui lo Stato redistribuisce risorse tra i Comuni per ridurre le disuguaglianze fra territori ricchi e poveri (la cosiddetta perequazione). La Regione Liguria aveva impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio 2024 che disciplinano l’alimentazione e il riparto del Fondo, ritenendole lesive dell’autonomia finanziaria degli enti locali e del principio perequativo previsto dalla Costituzione. In gioco c’era il modo in cui vengono distribuite le risorse fra i Comuni: criteri, importi e finalità della redistribuzione. La pronuncia interessa tutti gli enti locali e la sostenibilità dei servizi sul territorio, perché dal Fondo dipende in buona parte la capacità dei Comuni più deboli di garantire le funzioni fondamentali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate alcune disposizioni dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) relative al Fondo di solidarietà comunale. La Regione Liguria lamentava la violazione degli artt. 5, 114, 119 e 120 della Costituzione: principio autonomistico, riconoscimento degli enti locali, autonomia finanziaria e perequazione, divieto di misure che ostacolino l’esercizio delle funzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina statale del Fondo rientrasse nelle competenze dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di perequazione, senza ledere illegittimamente l’autonomia finanziaria comunale invocata dalla Regione.

    Il principio

    La definizione dei criteri di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale spetta allo Stato nell’esercizio del coordinamento della finanza pubblica e della funzione perequativa, che mira a ridurre le disuguaglianze di risorse fra i territori.

    Domande e risposte

    A cosa serve il Fondo di solidarietà comunale?

    È lo strumento di perequazione che redistribuisce risorse tra i Comuni, aiutando quelli con minore capacità fiscale a garantire i servizi essenziali.

    Una Regione può contestare il riparto deciso dallo Stato?

    Può farlo, ma la Corte ha confermato che la disciplina del Fondo rientra nelle competenze statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa significa «perequazione»?

    È il meccanismo che riequilibra le risorse fra territori con diversa ricchezza, per garantire a tutti i cittadini servizi di livello comparabile.

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  • Corte cost. n. 46/2025 – Oneri di riscossione a carico del contribuente

    Con la sentenza n. 46/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina che pone a carico del contribuente moroso gli oneri della riscossione coattiva.

    Di cosa si tratta

    La questione riguarda i costi che il contribuente deve sopportare quando non paga spontaneamente un tributo e l’Agenzia delle entrate-Riscossione interviene per recuperarlo. La normativa pone a carico del debitore una quota degli oneri di funzionamento del servizio di riscossione (il cosiddetto «aggio», poi sostituito dagli oneri di riscossione). Una società ligure, coinvolta in un contenzioso con il fisco, contestava questo meccanismo davanti alla Corte di giustizia tributaria, sostenendo che addossare al contribuente i costi del recupero forzoso fosse irragionevole e violasse vari principi costituzionali in materia tributaria e di giusto procedimento. È un tema che tocca moltissimi cittadini e imprese che ricevono cartelle esattoriali: chi paga le spese quando lo Stato deve attivarsi per riscuotere?

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, sugli oneri di riscossione posti a carico del debitore. Il giudice tributario rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza, riserva di legge in materia di prestazioni imposte, diritto di difesa, capacità contributiva, limiti della delega legislativa e buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto ragionevole che gli oneri della riscossione coattiva gravino su chi non ha adempiuto spontaneamente: è il contribuente moroso a dare causa all’attivazione del servizio di recupero, e il meccanismo non viola né la capacità contributiva né gli altri parametri invocati.

    Il principio

    Far gravare sul contribuente inadempiente una quota dei costi della riscossione coattiva non è irragionevole, perché è il mancato pagamento spontaneo a rendere necessaria l’attività di recupero forzoso da parte dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Chi paga le spese della cartella esattoriale?

    Gli oneri della riscossione coattiva gravano sul contribuente che non ha pagato spontaneamente il tributo, secondo la disciplina ritenuta legittima da questa sentenza.

    È lo stesso del vecchio «aggio» di riscossione?

    Si tratta dell’evoluzione di quel meccanismo: una quota dei costi del servizio di riscossione che viene posta a carico del debitore moroso.

    Posso contestare gli oneri in cartella?

    La sentenza ha confermato la legittimità del meccanismo in generale; eventuali contestazioni riguardano semmai l’esatta quantificazione o errori nello specifico atto.

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  • Corte cost. n. 47/2025 – Consorzi per le aree di sviluppo industriale in Sicilia

    Con la sentenza n. 47/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure sollevate su una norma siciliana relativa ai consorzi per lo sviluppo industriale, senza entrare nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da una controversia fra un Comune siciliano e un consorzio per l’area di sviluppo industriale in liquidazione, decisa dal giudice amministrativo della Regione siciliana. La norma regionale in discussione riguardava aspetti finanziari e organizzativi dei consorzi ASI, enti che gestiscono le aree industriali. Il giudice amministrativo dubitava della legittimità costituzionale della disposizione, ritenendo che incidesse sul buon andamento della pubblica amministrazione e sull’autonomia finanziaria degli enti coinvolti. La vicenda riguarda un settore tecnico ma rilevante per il territorio: la gestione delle infrastrutture industriali e i rapporti finanziari fra Comuni e consorzi. La Corte, tuttavia, non ha potuto esaminare nel merito le censure per ragioni processuali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 19, comma 2, lettera c-bis), della legge della Regione siciliana n. 8 del 2012. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana riteneva la norma in contrasto con gli artt. 97 e 119 della Costituzione (buon andamento della pubblica amministrazione e autonomia finanziaria degli enti), oltre che con lo statuto speciale della Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e i termini della questione nel giudizio in corso, impedendo alla Corte di pronunciarsi sul merito della disciplina regionale.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve indicare con precisione perché la norma sospettata di incostituzionalità sia effettivamente decisiva per il caso da decidere: la carenza di motivazione su questo punto rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è «inammissibile»?

    Significa che la Corte non esamina il merito perché mancano i presupposti processuali, in questo caso una motivazione sufficiente sulla rilevanza della norma nel giudizio.

    La norma siciliana resta in vigore?

    Sì. Non essendo stata dichiarata incostituzionale, la disposizione regionale continua a produrre effetti.

    Cosa sono i consorzi ASI?

    Sono enti pubblici che gestiscono e infrastrutturano le aree destinate allo sviluppo industriale, curando servizi e opere a favore delle imprese insediate.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 48/2025 – Vaccinazione anti-HPV e competenze Stato-Regioni

    Con la sentenza n. 48/2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro la legge pugliese che incentiva la vaccinazione anti-papilloma virus, ritenendola compatibile con il riparto di competenze.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una legge della Regione Puglia che, per aumentare la copertura vaccinale contro il papilloma virus umano (HPV) e altre infezioni, prevedeva misure di promozione e incentivo alla vaccinazione. Secondo lo Stato, la Regione avrebbe invaso ambiti riservati alla legislazione statale, in particolare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e i principi della profilassi internazionale. La questione è importante perché tocca il confine, spesso conteso, fra ciò che spetta allo Stato e ciò che le Regioni possono fare in materia di tutela della salute: campagne di prevenzione, organizzazione dei servizi vaccinali e strumenti per spingere i cittadini ad aderire. La pronuncia chiarisce fino a che punto una Regione possa adottare politiche proprie di promozione vaccinale senza scavalcare le competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 22 del 2024 sulla prevenzione delle patologie HPV-correlate. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere m) e n), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni e profilassi internazionale), nonché degli artt. 3, 34 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla normativa europea sul trattamento dei dati personali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata l’impugnazione. Ha ritenuto che la legge regionale, nel promuovere la vaccinazione anti-HPV, non invadesse le competenze esclusive dello Stato né violasse i parametri invocati: si tratta di misure di incentivo e organizzazione che rientrano nella potestà regionale in materia di tutela della salute.

    Il principio

    Le Regioni possono adottare misure proprie per promuovere e incentivare le vaccinazioni nell’ambito della tutela della salute, purché non alterino i livelli essenziali delle prestazioni fissati dallo Stato né i principi della profilassi nazionale e internazionale.

    Domande e risposte

    Una Regione può fare campagne vaccinali proprie?

    Sì. La tutela della salute è materia di competenza concorrente e le Regioni possono organizzare e incentivare le vaccinazioni, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dallo Stato.

    La legge pugliese rende obbligatorio il vaccino HPV?

    No: la pronuncia riguarda misure di promozione e incentivo alla vaccinazione, non l’introduzione di un obbligo generalizzato.

    Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

    Sono lo standard minimo di prestazioni che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; la loro determinazione spetta in via esclusiva allo Stato.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 49/2025 – IMU sui fabbricati invenduti delle imprese costruttrici

    Con la sentenza n. 49/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima l’IMU sui fabbricati delle imprese costruttrici fino al 2021, prima dell’esenzione per i cosiddetti «abeni merce».

    Di cosa si tratta

    La controversia nasce dal contenzioso fra una società immobiliare e un Comune del Lazio sull’IMU dovuta per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, ma rimasti invenduti (i cosiddetti «abeni merce»). Per molti anni questi immobili sono stati assoggettati all’imposta come ogni altro fabbricato, nonostante per l’impresa costituiscano merce di magazzino e non un investimento che produce reddito. Solo a partire dal 2022 il legislatore ha introdotto un’esenzione espressa. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha dubitato che tassare quei fabbricati, prima dell’esenzione, violasse il principio di uguaglianza e quello di capacità contributiva: l’impresa pagava un’imposta patrimoniale su un bene che non le procurava alcun reddito e che era destinato per sua natura alla vendita. La questione tocca da vicino il settore edilizio e il modo in cui il fisco tratta gli immobili che restano sul mercato in attesa di un acquirente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (la norma che ha introdotto l’IMU), nella parte in cui assoggettava a imposta anche i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici. Il giudice tributario rimettente riteneva il prelievo in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, cioè con il principio di uguaglianza e ragionevolezza e con il principio di capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che, nel periodo anteriore all’esenzione, la scelta di tassare anche i «abeni merce» rientrasse nella discrezionalità del legislatore: l’IMU è un’imposta patrimoniale che colpisce il possesso dell’immobile in sé, a prescindere dal reddito che ne deriva, e la successiva introduzione dell’esenzione non rende illegittima la disciplina precedente.

    Il principio

    L’IMU è un’imposta sul patrimonio immobiliare: colpisce il possesso del fabbricato come indice di capacità contributiva, indipendentemente dal fatto che produca o meno reddito. L’esenzione per i fabbricati invenduti delle imprese costruttrici è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non un obbligo costituzionale.

    Domande e risposte

    Le imprese costruttrici devono pagare l’IMU sugli immobili invenduti?

    Dal 2022 i fabbricati costruiti per la vendita e non locati sono esenti, finché restano invenduti e con tale destinazione. Per gli anni precedenti, secondo questa sentenza, l’imposta era invece legittimamente dovuta.

    Perché si paga un’imposta su un bene che non rende nulla?

    Perché l’IMU è un’imposta patrimoniale: tassa il possesso dell’immobile come manifestazione di ricchezza, non il reddito che esso produce.

    La sentenza permette di chiedere rimborsi per gli anni passati?

    No. Avendo dichiarato non fondate le questioni, la Corte ha confermato che l’imposta versata per gli anni anteriori all’esenzione era dovuta.

    Norme collegate

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