Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 156/2025 – Rappresentanze sindacali aziendali e art. 19 Statuto lavoratori

    Con la sentenza n. 156/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui non consentiva di costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che non avessero firmato il contratto applicato in azienda.

    Di cosa si tratta

    Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) sono gli organismi che danno ai sindacati, all’interno dell’azienda, una serie di diritti e tutele (locali, assemblee, permessi). L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) legava la possibilità di costituire una RSA al fatto di aver sottoscritto un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva. Questo poteva permettere al datore di lavoro di escludere di fatto un sindacato “non gradito”, semplicemente non firmando contratti con esso, anche quando quel sindacato fosse molto rappresentativo tra i lavoratori. Nel caso concreto, davanti al Tribunale di Modena, un sindacato dei trasporti si era visto negare la costituzione di una RSA. In gioco c’era la libertà e il pluralismo sindacale: la possibilità per i lavoratori di organizzarsi nel sindacato che preferiscono, senza che la scelta dipenda dal gradimento dell’azienda.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 19, primo comma, della legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento tra sindacati e una lesione della libertà sindacale, perché la norma escludeva dalla tutela i sindacati significativamente rappresentativi che non avessero firmato il contratto applicato in azienda.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite, su iniziativa dei lavoratori, anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Viene così riconosciuto un criterio di rappresentatività che prescinde dalla sottoscrizione del contratto applicato in azienda.

    Il principio

    La possibilità di costituire una rappresentanza sindacale aziendale deve essere riconosciuta anche ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, e non può dipendere dalla firma del contratto collettivo applicato in azienda: diversamente sarebbe leso il pluralismo sindacale.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Un sindacato comparativamente più rappresentativo a livello nazionale può costituire una RSA in azienda anche se non ha firmato il contratto collettivo lì applicato.

    Il datore di lavoro può ancora “scegliere” i sindacati ammessi?

    No, non attraverso la firma del contratto: la Corte ha proprio voluto evitare che la presenza sindacale dipenda dal gradimento dell’azienda.

    Quali diritti porta con sé una RSA?

    Una serie di tutele previste dallo Statuto dei lavoratori, come il diritto di assemblea, i permessi sindacali e l’uso di locali in azienda.

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  • Corte cost. n. 157/2025 – Messa alla prova e favoreggiamento reale

    Con la sentenza n. 157/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla messa alla prova, esclusa per il delitto di favoreggiamento reale.

    Di cosa si tratta

    La sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis del codice penale) permette all’imputato di evitare la condanna svolgendo un programma di lavoro di pubblica utilità e altre attività riparative: se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. Questo istituto si applica però solo ad alcuni reati, individuati per pena o per espresso richiamo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, in un processo per favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen., cioè l’aiuto a chi ha commesso un reato per assicurargli il prodotto o il profitto), ha dubitato che fosse ragionevole escludere proprio quel delitto dalla messa alla prova, mentre l’istituto è ammesso per reati a suo dire più gravi, come la falsa testimonianza. In gioco c’era la coerenza del sistema nel selezionare i reati per cui è possibile accedere a questo percorso alternativo alla pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato la questione sull’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza, per la disparità rispetto ad altri reati contro l’amministrazione della giustizia) e 27, terzo comma, Cost. (finalità rieducativa della pena), perché la norma non consente la messa alla prova per il favoreggiamento reale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione formulata in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità rispetto al favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), e non fondate le restanti questioni, riferite all’art. 3 Cost. (rispetto a falsa testimonianza, art. 372, e induzione a non rendere dichiarazioni, art. 377-bis) e all’art. 27, terzo comma, Cost. La scelta dei reati ammessi alla messa alla prova rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta manifestamente irragionevole.

    Il principio

    La selezione dei reati per i quali è consentita la messa alla prova spetta alla discrezionalità del legislatore: l’esclusione del favoreggiamento reale non è manifestamente irragionevole e non viola né il principio di eguaglianza né la finalità rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cos’è la messa alla prova?

    È un percorso alternativo al processo: l’imputato svolge lavoro di pubblica utilità e attività riparative e, in caso di esito positivo, il reato si estingue senza condanna.

    Si può chiedere la messa alla prova per il favoreggiamento reale?

    No. La Corte ha confermato che quel reato resta escluso, ritenendo la scelta del legislatore non irragionevole.

    Perché il confronto con la falsa testimonianza non ha convinto la Corte?

    Perché la diversa disciplina dei vari reati rientra nella discrezionalità legislativa: differenze di trattamento non bastano, da sole, a rendere la norma incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 88/2026 – VIA e competenza statale sui progetti energetici

    Con la sentenza n. 88/2026 la Corte costituzionale ha annullato alcuni decreti statali di valutazione di impatto ambientale, accogliendo i conflitti di attribuzione sollevati sul riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    Di cosa si tratta

    La valutazione di impatto ambientale (VIA) e la procedura con cui si verificano gli effetti sull’ambiente di determinate opere, spesso impianti energetici. La competenza ad adottarla puo spettare allo Stato o alla Regione a seconda del tipo di progetto. Quando lo Stato adotta una VIA su materie che ritiene di propria competenza ma che la Regione rivendica, si apre un conflitto di attribuzione, cioe una contesa su chi abbia il potere di decidere. In questo caso la Corte ha esaminato piu conflitti relativi a decreti di VIA adottati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nei primi mesi del 2025. La questione e tipica del rapporto Stato-Regioni: stabilire chi decide su grandi opere e impianti incide sul governo del territorio e sulla tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio nasceva da conflitti di attribuzione tra enti, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di valutazione di impatto ambientale di progetti energetici. Erano contestati vari decreti di VIA adottati nel 2025 dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ritenuti lesivi delle attribuzioni regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare le valutazioni di impatto ambientale con i decreti indicati e li ha annullati. Il potere esercitato dal Ministero invadeva, per quei provvedimenti, la sfera di competenza spettante alla Regione.

    Il principio

    Lo Stato non puo adottare le valutazioni di impatto ambientale quando il potere spetta alla Regione: i provvedimenti che invadono la competenza regionale sono annullati nel giudizio per conflitto di attribuzione.

    Domande e risposte

    Cos’e un conflitto di attribuzione tra enti?

    E la contesa, decisa dalla Corte costituzionale, su quale soggetto (Stato o Regione) abbia il potere di adottare un determinato atto. Chi ritiene leso il proprio ambito di competenza puo sollevarlo per ottenere l’annullamento dell’atto invasivo.

    Cosa succede ai decreti annullati?

    I decreti di VIA dichiarati di competenza regionale e adottati invece dallo Stato sono stati annullati: non producono piu effetti. La valutazione dovra eventualmente essere adottata dall’ente competente.

    Perche conta chi adotta la VIA?

    Perche la VIA condiziona la realizzazione di opere e impianti. Stabilire se decide lo Stato o la Regione significa stabilire chi governa quelle scelte sul territorio, con effetti su ambiente, economia e comunita locali.

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  • Corte cost. n. 75/2026 – Subfornitura e tutela giurisdizionale dell’impresa

    Con la sentenza n. 75/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulla disciplina della subfornitura introdotta dalla legge sulla concorrenza 2021, in parte come inammissibili e in parte come infondati.

    Di cosa si tratta

    La subfornitura e il rapporto in cui un’impresa produce beni o servizi su commessa di un’altra, secondo specifiche tecniche imposte dalla committente. La legge n. 192 del 1998 la disciplina per riequilibrare i rapporti tra committente forte e subfornitore debole. La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha modificato quella disciplina. Il caso nasce davanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, in una controversia tra due societa. Il giudice dubitava che la nuova disciplina riducesse l’effettivita della tutela giurisdizionale del subfornitore, con possibile contrasto con il diritto di difesa e il giusto processo, anche alla luce dei vincoli europei. Per le piccole imprese fornitrici la posta in gioco e la possibilita di far valere efficacemente i propri diritti contro committenti piu forti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998, come introdotto dalla legge sulla concorrenza 2021, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione e con l’art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU. A sollevare la questione e stato il Tribunale di Milano, sezione imprese.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998. La disciplina della subfornitura introdotta nel 2021 e stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo.

    Il principio

    La disciplina della subfornitura introdotta dalla legge sulla concorrenza 2021 non lede il diritto di difesa ne il giusto processo: la tutela giurisdizionale del subfornitore resta effettiva.

    Domande e risposte

    Cos’e la subfornitura?

    E il rapporto in cui un’impresa lavora su commessa di un’altra, realizzando prodotti o servizi secondo specifiche imposte dalla committente. La legge n. 192 del 1998 la regola per tutelare il subfornitore, parte tipicamente piu debole.

    La Corte ha modificato le tutele del subfornitore?

    No. Ha respinto le questioni: la disciplina del 2021 resta in vigore, perche ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo. Parte delle censure e stata dichiarata inammissibile.

    Il subfornitore puo ancora far valere i suoi diritti in giudizio?

    Si. La pronuncia conferma che la tutela giurisdizionale resta effettiva. Il giudizio sui singoli contratti e sulle relative controversie va condotto con l’assistenza di un legale d’impresa.

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  • Corte cost. n. 74/2026 – Codice della crisi d’impresa e limiti della delega

    Con la sentenza n. 74/2026 la Corte costituzionale ha salvato, con un’interpretazione conforme a Costituzione, l’art. 281 del Codice della crisi d’impresa, respingendo il dubbio sul rispetto della legge delega.

    Di cosa si tratta

    Quando il Parlamento delega al Governo l’adozione di un decreto legislativo, fissa principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare. Se il decreto delegato eccede o tradisce la delega, viola l’art. 76 della Costituzione. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) e stato adottato proprio sulla base di una legge delega del 2017. Il caso nasce davanti al Tribunale di Arezzo, sezione procedure concorsuali, in una controversia legata a una procedura di sovraindebitamento. Il giudice dubitava che l’art. 281 del Codice avesse rispettato i limiti della delega. La questione interessa imprese e debitori coinvolti nelle procedure di crisi: il rispetto della delega garantisce che le regole applicate corrispondano davvero alle scelte volute dal Parlamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, cioe per eccesso di delega. A sollevare la questione e stato il Tribunale di Arezzo, sezione procedure concorsuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita costituzionale dell’art. 281, comma 1, del Codice della crisi d’impresa. Si tratta di una pronuncia interpretativa di rigetto: la norma e salva se letta in modo conforme alla legge delega.

    Il principio

    L’art. 281 del Codice della crisi d’impresa non eccede la legge delega se interpretato in modo conforme a Costituzione: i decreti delegati vanno letti, ove possibile, in armonia con i principi e criteri fissati dal Parlamento.

    Domande e risposte

    Cosa significa eccesso di delega?

    Significa che il Governo, nell’adottare un decreto legislativo, ha superato i principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento nella legge delega, violando l’art. 76 della Costituzione.

    La Corte ha annullato la norma del Codice della crisi?

    No. Ha respinto la questione con una pronuncia interpretativa: l’art. 281 resta in vigore, ma deve essere applicato nel significato conforme alla delega indicato in motivazione.

    Cosa cambia per chi e coinvolto in una procedura di crisi d’impresa?

    Le regole restano quelle del Codice, lette pero nel senso conforme a Costituzione indicato dalla Corte. Per la propria posizione e sempre opportuno il supporto di un professionista della crisi d’impresa.

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    • Art. 76 della Costituzione — limiti alla delega legislativa: il decreto delegato deve rispettare principi e criteri direttivi.
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  • Corte cost. n. 85/2026 – Prescrizione dei crediti e riscossione tributaria

    Con la sentenza n. 85/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come infondati, i dubbi sulla prescrizione ordinaria decennale applicata in materia di riscossione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2946 del codice civile fissa in dieci anni la prescrizione ordinaria, cioe il termine entro cui un credito deve essere fatto valere prima di estinguersi. Il caso nasce davanti alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in una controversia tra Agenzia delle entrate-Riscossione e un contribuente. Il giudice dubitava che applicare la prescrizione decennale a certi crediti riscossi dall’amministrazione fosse irragionevole o contrario al buon andamento e al giusto processo, anche rispetto alla disciplina specifica della riscossione contenuta nel d.lgs. n. 112 del 1999. Per i contribuenti la durata della prescrizione e decisiva: stabilisce per quanti anni si puo essere chiamati a pagare un debito tributario prima che il diritto dell’amministrazione si estingua.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2946 del codice civile e l’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione. A sollevare le questioni e stata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999; ha dichiarato la manifesta infondatezza e poi la non fondatezza delle questioni sull’art. 2946 cod. civ. La prescrizione ordinaria decennale e stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    L’applicazione della prescrizione ordinaria decennale ai crediti in materia di riscossione non e irragionevole ne lesiva del buon andamento o del giusto processo: rientra nelle scelte legittime del legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa e la prescrizione decennale?

    E il termine ordinario di dieci anni, fissato dall’art. 2946 del codice civile, entro cui un credito deve essere fatto valere. Decorso invano, il diritto si estingue per prescrizione.

    La Corte ha ridotto i termini per la riscossione?

    No. Ha respinto le questioni: la prescrizione decennale resta applicabile nei casi considerati. La parte delle censure riferita alla disciplina specifica della riscossione e stata dichiarata inammissibile.

    Da quando decorre la prescrizione di un debito tributario?

    Dipende dal tipo di credito e dagli atti che interrompono il termine. La sentenza non modifica questi criteri: si limita a confermare la legittimita dell’applicazione del termine decennale ordinario.

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  • Corte cost. n. 92/2026 – Competenza per territorio nel processo civile

    Con la sentenza n. 92/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sull’art. 45 del codice di procedura civile, in materia di regolamento di competenza per territorio.

    Di cosa si tratta

    L’art. 45 del codice di procedura civile disciplina il regolamento di competenza, cioe il meccanismo con cui si stabilisce davanti a quale giudice deve svolgersi una causa quando sorge un conflitto sulla competenza per territorio. Il caso nasce davanti al Tribunale di Piacenza, in una controversia civile tra alcune societa e un privato. Il giudice dubitava che la disciplina producesse esiti irragionevoli o lesivi del giusto processo e del buon andamento, anche sotto il profilo della certezza su quale sia il giudice naturale precostituito per legge. Il tema, all’apparenza tecnico, ha ricadute pratiche: le regole sulla competenza determinano dove e davanti a chi un cittadino o un’impresa devono far valere le proprie ragioni, con effetti su tempi e costi del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 45 del codice di procedura civile per contrasto con gli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, in materia di regolamento di competenza per territorio. A sollevare la questione e stato il Tribunale di Piacenza, sezione civile, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 45 del codice di procedura civile. La disciplina del regolamento di competenza e stata ritenuta conforme alla Costituzione.

    Il principio

    La disciplina del regolamento di competenza per territorio prevista dall’art. 45 cod. proc. civ. non e illegittima: e coerente con il principio del giudice naturale e con il buon andamento del processo.

    Domande e risposte

    Cos’e il regolamento di competenza?

    E lo strumento processuale con cui si risolve il dubbio o il conflitto su quale giudice sia competente a decidere una causa. L’art. 45 cod. proc. civ. ne disciplina i casi e le modalita per la competenza territoriale.

    La Corte ha cambiato le regole sulla competenza?

    No. Ha respinto le questioni dichiarandole non fondate: l’art. 45 resta in vigore cosi com’e, perche ritenuto compatibile con il giudice naturale e con il giusto processo.

    Perche e importante stabilire il giudice competente?

    Perche la Costituzione garantisce il diritto al giudice naturale precostituito per legge. Regole chiare sulla competenza assicurano che la causa sia decisa dal giudice predeterminato e non scelto a posteriori.

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  • Corte cost. n. 96/2026 – Violazione degli obblighi di mantenimento: dubbi respinti

    Con la sentenza n. 96/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi di legittimita sull’art. 570-bis del codice penale, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio.

    Di cosa si tratta

    L’art. 570-bis del codice penale punisce chi non versa l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge o ai figli in caso di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. E una norma a tutela dei familiari piu deboli, che dipendono economicamente da quei versamenti. Il caso nasce davanti al Tribunale di Varese, in un processo penale a carico di un imputato. Il giudice dubitava della legittimita della norma sotto il profilo dell’uguaglianza e della funzione rieducativa della pena. La questione e concreta: di mezzo c’e la tutela penale di chi ha diritto al mantenimento, spesso ex coniugi e figli minori, e l’equilibrio tra la severita della risposta penale e la proporzionalita rispetto alla condotta dell’obbligato inadempiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 570-bis del codice penale per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. A sollevare la questione e stato il Tribunale di Varese, sezione penale, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale. La norma che punisce la violazione degli obblighi di mantenimento in caso di separazione e divorzio e stata ritenuta conforme a Costituzione.

    Il principio

    La tutela penale degli obblighi di mantenimento verso il coniuge e i figli prevista dall’art. 570-bis cod. pen. non e illegittima: risponde all’esigenza di garantire l’assistenza familiare a chi ne ha diritto.

    Domande e risposte

    Chi protegge l’art. 570-bis del codice penale?

    Protegge i familiari economicamente dipendenti, in particolare l’ex coniuge e i figli, sanzionando penalmente chi non versa l’assegno di mantenimento dovuto a seguito di separazione, divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    La Corte ha modificato la norma?

    No. Ha respinto le questioni dichiarandole non fondate: la disposizione resta in vigore cosi come e, perche ritenuta compatibile con l’uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

    Non pagare il mantenimento e quindi reato?

    Si, nei termini previsti dall’art. 570-bis. La sentenza conferma la legittimita costituzionale di questa tutela penale degli obblighi di assistenza familiare.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 105/2026 – Furto in abitazione: pena minima e proporzionalita

    Con l’ordinanza n. 105/2026 la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondate le questioni sulla pena minima prevista per il furto in abitazione dall’art. 624-bis del codice penale.

    Di cosa si tratta

    Il furto in abitazione, disciplinato dall’art. 624-bis del codice penale, e punito con una pena piu severa del furto comune, in considerazione della violazione del domicilio. I Tribunali di Firenze e di Siena hanno sollevato dubbi sulla pena minima prevista, ritenendola eccessiva e poco flessibile rispetto a casi concreti di scarsa gravita, con possibile contrasto con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena. Il tema e ricorrente nel diritto penale: quando il legislatore fissa un minimo edittale alto, il giudice ha meno spazio per adeguare la sanzione alla reale gravita del fatto. La Corte ha gia affrontato in passato la materia, e qui ha definito la questione con un’ordinanza, segno che la riteneva risolvibile sulla base di orientamenti consolidati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 624-bis, primo comma, del codice penale per contrasto con gli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, in riferimento alla misura della pena minima per il furto in abitazione. A sollevare le questioni sono stati il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Siena, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita costituzionale dell’art. 624-bis, primo comma, cod. pen. La pena minima prevista per il furto in abitazione e stata ritenuta compatibile con il principio di uguaglianza e con la funzione della pena.

    Il principio

    La pena minima prevista per il furto in abitazione non e manifestamente sproporzionata: rientra nella discrezionalita del legislatore graduare la severita della sanzione in ragione della maggiore offensivita della violazione del domicilio.

    Domande e risposte

    Cosa significa manifesta infondatezza?

    E la formula con cui la Corte respinge in modo netto una questione che ritiene chiaramente priva di fondamento, spesso sulla base di principi gia affermati. Viene di norma adottata con ordinanza, come in questo caso.

    Il giudice puo comunque ridurre la pena per il furto in abitazione?

    Il giudice si muove tra il minimo e il massimo fissati dalla legge e puo applicare le attenuanti previste. La Corte ha confermato che il minimo stabilito non e di per se incostituzionale.

    Perche il furto in abitazione e punito piu del furto semplice?

    Perche al danno patrimoniale si aggiunge la violazione del domicilio e dell’intimita della vittima. Questa maggiore offensivita giustifica, secondo la Corte, un trattamento sanzionatorio piu severo.

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  • Corte cost. n. 78/2026 – Riti alternativi nel processo penale per gli stranieri trattenuti

    Con la sentenza n. 78/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulla disciplina del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, ritenendo che non violi il principio di uguaglianza ne il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e una misura che limita la liberta personale dello straniero in attesa della definizione della sua posizione. La disciplina e contenuta nel d.lgs. n. 142 del 2015 e nel Testo unico immigrazione del 1998. Il caso nasce davanti alla Corte d’appello di Torino, in una controversia tra la Questura e un cittadino straniero, sulla convalida o proroga del trattenimento. Il giudice dubitava che il combinato delle norme lasciasse al trattenuto garanzie inferiori rispetto ad altre situazioni analoghe, con possibile lesione del diritto di difesa. La questione tocca un terreno delicato, dove la gestione dei flussi migratori incontra la tutela della liberta personale e il diritto a difendersi davanti a un giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. A sollevare la questione e stata la Corte d’appello di Torino, settima sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita costituzionale delle norme impugnate. La disciplina sul trattenimento del richiedente protezione internazionale e stata ritenuta compatibile con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa.

    Il principio

    La disciplina sul trattenimento del richiedente protezione internazionale non viola il principio di uguaglianza ne il diritto di difesa: le garanzie previste sono state ritenute adeguate alla particolarita della situazione.

    Domande e risposte

    Cosa e il trattenimento del richiedente protezione internazionale?

    E la misura con cui, nei casi previsti dalla legge, lo straniero che ha chiesto protezione viene trattenuto in attesa della definizione della sua posizione. Incide sulla liberta personale ed e soggetta a convalida e controllo del giudice.

    La Corte ha ampliato le tutele del trattenuto?

    No. Ha respinto la questione, ritenendo che la disciplina vigente rispetti gia il diritto di difesa e l’uguaglianza. Le norme impugnate restano in vigore cosi come sono.

    Il trattenuto puo comunque difendersi davanti a un giudice?

    Si. Il trattenimento e sottoposto al controllo dell’autorita giudiziaria e lo straniero conserva il diritto di difesa nel relativo procedimento; e proprio questo aspetto che la Corte ha ritenuto adeguatamente garantito.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 77/2026 – Patteggiamento in appello e pena sospesa

    Con la sentenza n. 77/2026 la Corte costituzionale ha salvato, leggendola in modo conforme a Costituzione, la disciplina del concordato sui motivi d’appello introdotta dalla riforma Cartabia, respingendo i dubbi sollevati dalla Cassazione.

    Di cosa si tratta

    La riforma Cartabia del processo penale (d.lgs. n. 150 del 2022) ha reintrodotto il cosiddetto concordato in appello, cioe l’accordo tra imputato e accusa sui motivi di impugnazione e sulla pena. L’art. 87-bis di quel decreto ne fissa i presupposti, tra cui alcune condizioni e limiti. La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato dubbi su due aspetti di quella disciplina, sospettando che producessero disparita di trattamento e tensioni con il diritto di difesa e con i vincoli europei sul giusto processo. Il tema riguarda molti imputati: il concordato in appello e uno strumento deflattivo che consente di chiudere prima il processo con una pena concordata, e i suoi confini incidono direttamente sulle scelte difensive e sulla durata dei procedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo. A sollevare le questioni e stata la Corte di cassazione, prima sezione penale, con piu ordinanze poi riunite.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022. Si tratta di una pronuncia interpretativa di rigetto: la disciplina del concordato in appello e salva se applicata nel significato indicato dalla Corte.

    Il principio

    La disciplina del concordato sui motivi d’appello introdotta dalla riforma Cartabia non e illegittima se interpretata in modo conforme a Costituzione, nel rispetto del diritto di difesa e del giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’e il concordato in appello?

    E un accordo tra imputato e accusa con cui si rinuncia ad alcuni motivi di impugnazione e si concorda la pena, per chiudere piu rapidamente il giudizio di appello. La riforma Cartabia lo ha reintrodotto con l’art. 87-bis.

    La Corte ha cambiato le regole del concordato?

    No. Ha respinto le questioni con una pronuncia interpretativa: la disciplina resta in vigore, ma va applicata nel significato conforme a Costituzione indicato in motivazione.

    Perche era stato chiamato in causa il giusto processo europeo?

    Perche la Cassazione sospettava che la disciplina incidesse sul diritto di difesa e sul giusto processo tutelati anche dall’art. 6 CEDU, richiamato tramite l’art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha escluso il contrasto, fornendone la lettura corretta.

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  • Corte cost. n. 50/2026 – Efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario

    Con la sentenza n. 50/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sull’efficacia nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione, sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di Piemonte e Roma.

    Di cosa si tratta

    L’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario (d.lgs. n. 87 del 2024), stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ‘perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso’, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai medesimi fatti. Le Corti di giustizia tributaria di Piemonte e Roma hanno dubitato della disciplina sotto i profili del buon andamento dell’amministrazione e del diritto di difesa. In gioco c’era il coordinamento tra processo penale e processo tributario, da sempre tradizionalmente autonomi. La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 24 Cost., confermando la scelta del legislatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in riferimento all’art. 97 della Costituzione (questione inammissibile) e all’art. 24 Cost. (questioni non fondate), su iniziativa della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte e di quella di primo grado di Roma.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 97 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 24 Cost. La disciplina che attribuisce efficacia di giudicato all’assoluzione penale nel processo tributario resta in vigore.

    Il principio

    Il legislatore può attribuire alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, per i medesimi fatti, efficacia di giudicato nel processo tributario, senza con ciò ledere il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    L’assoluzione penale vale automaticamente nel processo tributario?

    Nei limiti previsti dall’art. 21-bis (assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, dopo dibattimento) ha efficacia di giudicato quanto agli stessi fatti.

    La disciplina è stata confermata?

    Sì. La Corte ha respinto le censure di merito e dichiarato inammissibile quella sull’art. 97 Cost.

    Vale per ogni tipo di assoluzione?

    No. La norma riguarda l’assoluzione ‘perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso’ pronunciata in seguito a dibattimento.

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