Autore: Andrea Marton

  • Articolo 235 Codice di Procedura Civile: Irrevocabilità

    Articolo 235 Codice di Procedura Civile: Irrevocabilità

    Art. 235 c.p.c. – Irrevocabilità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

  • Articolo 234 Codice di Procedura Civile: Riferimento

    Articolo 234 Codice di Procedura Civile: Riferimento

    Art. 234 c.p.c. – Riferimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all’avversario nei limiti fissati dal codice civile.

  • Articolo 233 Codice di Procedura Civile: Deferimento del giuramento decisorio

    Articolo 233 Codice di Procedura Civile: Deferimento del giuramento decisorio

    Art. 233 c.p.c. – Deferimento del giuramento decisorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

    Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

  • Articolo 232 Codice di Procedura Civile: Mancata risposta

    Articolo 232 Codice di Procedura Civile: Mancata risposta

    Art. 232 c.p.c. – Mancata risposta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.

    Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all’interrogatorio, dispone per l’assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

  • Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta

    Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta

    Art. 231 c.p.c. – Risposta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

  • Articolo 230 Codice di Procedura Civile: Modo dell’interrogatorio

    Articolo 230 Codice di Procedura Civile: Modo dell’interrogatorio

    Art. 230 c.p.c. – Modo dell’interrogatorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

    Il giudice istruttore procede all’assunzione dell’interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell’ordinanza che l’ammette.

    Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

  • Articolo 229 Codice di Procedura Civile: Confessione spontanea

    Articolo 229 Codice di Procedura Civile: Confessione spontanea

    Art. 229 c.p.c. – Confessione spontanea

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell’articolo 117.

  • Articolo 228 Codice di Procedura Civile: Confessione giudiziale

    Articolo 228 Codice di Procedura Civile: Confessione giudiziale

    Art. 228 c.p.c. – Confessione giudiziale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.

  • Articolo 227 Codice di Procedura Civile: Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    Articolo 227 Codice di Procedura Civile: Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    Art. 227 c.p.c. – Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

    Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 [1] del codice di procedura penale.

    [2] Ora articolo 675 del nuovo codice di procedura penale.

  • Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Art. 226 c.p.c. – Contenuto della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 [1] e non superiore a € 20 [1].

    Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’articolo 480 [2] del codice di procedura penale.

    [1] Era rispettivamente «lire quattromila» e «lire quarantamila».

    [2] Ora articolo 537 del nuovo codice di procedura penale.