Art. 235 c.p.c. – Irrevocabilità
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all’avversario nei limiti fissati dal codice civile.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all’interrogatorio, dispone per l’assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.
Il giudice istruttore procede all’assunzione dell’interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell’ordinanza che l’ammette.
Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell’articolo 117.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.
Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 [1] del codice di procedura penale.
[2] Ora articolo 675 del nuovo codice di procedura penale.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 [1] e non superiore a € 20 [1].
Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’articolo 480 [2] del codice di procedura penale.
[1] Era rispettivamente «lire quattromila» e «lire quarantamila».
[2] Ora articolo 537 del nuovo codice di procedura penale.