Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 94/2025 – Assegno ordinario di invalidità e integrazione al minimo

    Con la sentenza n. 94/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995 nella parte in cui escludeva l’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo.

    Di cosa si tratta

    L’assegno ordinario di invalidita e una prestazione previdenziale riconosciuta a chi, pur potendo ancora lavorare in parte, ha una capacita lavorativa ridotta a causa di infermita. L’integrazione al minimo e invece il meccanismo che eleva le pensioni di importo molto basso fino a una soglia minima garantita. La riforma pensionistica del 1995 (legge n. 335 del 1995, cosiddetta riforma Dini), che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, ha pero escluso l’applicazione dell’integrazione al minimo per le prestazioni liquidate con tale sistema. In una controversia tra l’INPS e un assicurato, la Corte di cassazione ha portato la questione davanti alla Corte costituzionale: il problema riguardava chi percepisce un assegno di invalidita calcolato interamente con il metodo contributivo e si vede cosi negata l’integrazione, restando con un importo potenzialmente molto basso. La posta in gioco interessa una fascia particolarmente debole, costituita da persone con ridotta capacita lavorativa, per le quali l’esclusione dall’integrazione poteva tradursi in prestazioni inadeguate a garantire mezzi di vita sufficienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995 (in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984), nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo. Era costituito l’INPS ed e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, nella parte in cui non esclude dal divieto di integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo. In sostanza, anche questo assegno potra ora beneficiare dell’integrazione al minimo, prima negata.

    Il principio

    Negare l’integrazione al minimo all’assegno ordinario di invalidita calcolato con il solo sistema contributivo e incostituzionale: la prestazione, destinata a persone con ridotta capacita lavorativa, deve poter essere integrata fino al minimo garantito, a tutela del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita.

    Domande e risposte

    Cos’e l’assegno ordinario di invalidita?

    E la prestazione previdenziale spettante a chi ha una capacita lavorativa ridotta per infermita, pur conservando una residua capacita di lavoro.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    L’assegno ordinario di invalidita liquidato interamente con il sistema contributivo puo ora beneficiare dell’integrazione al minimo, prima esclusa: l’importo non resta piu ingabbiato sotto la soglia minima.

    Da quando ha effetto la decisione?

    La Corte ha fatto decorrere l’illegittimita dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

    Cos’e l’integrazione al minimo?

    E il meccanismo che eleva le pensioni di importo molto basso fino a una soglia minima garantita dalla legge.

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  • Corte cost. n. 95/2025 – Abuso d’ufficio abrogato e Convenzione ONU contro la corruzione

    Con la sentenza n. 95/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le numerose questioni sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio disposta dalla legge n. 114 del 2024.

    Di cosa si tratta

    Il reato di abuso d’ufficio puniva il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle sue funzioni, procurava intenzionalmente un ingiusto vantaggio o un danno in violazione di legge. Con la legge n. 114 del 2024 il legislatore ha abrogato questa fattispecie, eliminandola dal codice penale. La scelta ha suscitato un ampio dibattito e numerosi giudici di tutta Italia (tra cui i tribunali di Locri, Firenze, Busto Arsizio, Teramo, Catania, Modena, Bolzano, il GIP di Roma e la Corte di cassazione) hanno sollevato questione di legittimita costituzionale, dubitando che l’abrogazione fosse compatibile con la Costituzione e, soprattutto, con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Merida del 2003), che impegna gli Stati a contrastare le condotte abusive dei pubblici funzionari. La posta in gioco riguarda l’effettivita della lotta alla corruzione e il rispetto degli impegni internazionali: stabilire se uno Stato possa eliminare un reato di questo tipo tocca un equilibrio delicato tra discrezionalita del legislatore e vincoli sovranazionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Numerosi giudici hanno impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 114 del 2024 (che abroga l’abuso d’ufficio) in riferimento, da un lato, agli artt. 3, 11 e 97 della Costituzione e, dall’altro, all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione a diversi articoli della Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (ratificata con legge n. 116 del 2009). I numerosi giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione ONU contro la corruzione. L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, dunque, non e stata ritenuta in contrasto con i vincoli internazionali invocati: l’abuso d’ufficio resta abrogato.

    Il principio

    L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio rientra nella discrezionalita del legislatore e non viola gli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione: le censure di matrice interna sono inammissibili, quelle fondate sull’art. 117, primo comma, Cost. infondate.

    Domande e risposte

    L’abuso d’ufficio e ancora un reato?

    No. La legge n. 114 del 2024 lo ha abrogato e la Corte ha confermato la legittimita di questa scelta: la fattispecie non e piu prevista come reato.

    Perche si invocava la Convenzione ONU contro la corruzione?

    Perche impegna gli Stati a contrastare gli abusi dei pubblici funzionari; i giudici ritenevano che l’abrogazione violasse questi obblighi, ma la Corte ha escluso il contrasto.

    Cosa succede ai processi per abuso d’ufficio in corso?

    L’abrogazione di un reato comporta, in generale, che i fatti non siano piu puniti come abuso d’ufficio. Per la propria posizione e opportuno rivolgersi a un professionista.

    Restano altri strumenti contro gli abusi dei funzionari pubblici?

    L’ordinamento prevede altre fattispecie e rimedi; la pronuncia riguarda specificamente la legittimita dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio, non l’intero sistema anticorruzione.

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  • Corte cost. n. 96/2025 – Trattenimento dello straniero e libertà personale

    Con la sentenza n. 96/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 14, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione in materia di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza.

    Di cosa si tratta

    Quando lo straniero non puo essere immediatamente espulso o respinto, la legge prevede che possa essere trattenuto in appositi centri (oggi centri di permanenza per il rimpatrio) per il tempo necessario alle procedure. L’art. 14, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), nella versione modificata dal d.l. n. 130 del 2020, disciplina le modalita del trattenimento e le condizioni in cui si svolge. Il Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, in piu procedimenti, ha dubitato che questa disciplina fosse compatibile con la liberta personale e con le garanzie costituzionali e convenzionali che la circondano, richiamando in particolare l’art. 13 della Costituzione e l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La posta in gioco e di grande rilievo: il trattenimento incide direttamente sulla liberta personale di persone straniere, un diritto fondamentale che la Costituzione assiste di forti garanzie. Anche in questo caso, pero, la Corte ha dovuto preliminarmente verificare la corretta formulazione e la rilevanza delle questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, ha impugnato l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 5, paragrafo 1, della CEDU) e, sotto ulteriori profili, agli artt. 2, 3, 10, 24, 25, 32 e 111 della Costituzione. I giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili tutte le questioni, sia quelle riferite agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 5 CEDU), sia quelle riferite agli ulteriori parametri. La pronuncia non entra nel merito della disciplina del trattenimento: si ferma sui presupposti processuali. La norma resta in vigore.

    Il principio

    Le censure sulla disciplina del trattenimento dello straniero non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilita lascia impregiudicata la questione, che potra essere riproposta in forma corretta e rilevante.

    Domande e risposte

    Cos’e il trattenimento dello straniero?

    E la misura con cui lo straniero, in attesa delle procedure di rimpatrio o identificazione, viene trattenuto in appositi centri per il tempo previsto dalla legge.

    La Corte ha dichiarato illegittima la norma sul trattenimento?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la disciplina resta in vigore e il merito non e stato esaminato.

    Perche si richiamano l’art. 13 Cost. e l’art. 5 CEDU?

    Perche entrambi tutelano la liberta personale e pongono garanzie contro le privazioni della liberta non giustificate, rilevanti per il trattenimento degli stranieri.

    La questione potra tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio si, se riproposta correttamente in un altro giudizio.

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  • Corte cost. n. 97/2025 – Misure anti-COVID della Provincia di Bolzano e profilassi

    Con la sentenza n. 97/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su alcune misure di contenimento del COVID-19 adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano nel 2020.

    Di cosa si tratta

    Durante la pandemia da COVID-19, accanto agli interventi statali, anche le Regioni e le Province autonome hanno adottato misure di contenimento del contagio. La Provincia autonoma di Bolzano, con la legge provinciale n. 4 del 2020, ha disposto misure per la fase di ripresa delle attivita. In una controversia tra un cittadino e la Provincia, davanti al Tribunale di Bolzano, e emerso il dubbio che alcune di queste previsioni invadessero la competenza statale in materia di “profilassi internazionale”, che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera q). Il tema, molto dibattuto durante l’emergenza, riguarda il confine tra i poteri statali e quelli regionali o provinciali nella gestione di un’epidemia: stabilire chi poteva legittimamente imporre determinate misure incide sulla validita degli obblighi e dei divieti che hanno toccato la vita quotidiana di cittadini e imprese. Anche qui, prima di esaminare il merito, la Corte ha dovuto verificare la corretta impostazione della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano, prima sezione civile, ha impugnato l’art. 1, comma 36, della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2020 (in combinato disposto con l’art. 1, comma 6, e l’Allegato A) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale). Era costituita la Provincia autonoma di Bolzano; relatore Giovanni Pitruzzella.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non stabilisce se le misure provinciali fossero o meno legittime: si arresta sui presupposti processuali, senza esaminare nel merito il riparto di competenze tra Stato e Provincia in materia di contenimento del contagio. Le norme provinciali impugnate restano in vigore.

    Il principio

    Le censure sul riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma nelle misure anti-COVID non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilita lascia impregiudicata la questione, riproponibile in forma corretta.

    Domande e risposte

    Cosa significa “profilassi internazionale”?

    E la materia, riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117 Cost., che riguarda la prevenzione e il contrasto della diffusione delle malattie a rilevanza sovranazionale, come le epidemie.

    La Corte ha annullato le misure anti-COVID di Bolzano?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: le norme provinciali restano in vigore e il merito non e stato esaminato.

    Le Province autonome potevano adottare misure contro il COVID?

    Il punto non e stato deciso nel merito in questa pronuncia, a causa dell’inammissibilita; resta aperto il tema del confine con la competenza statale.

    La questione puo tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio si, se riproposta correttamente in un altro giudizio.

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  • Referendum cittadinanza e par condicio in RAI: conflitto ammesso (Corte cost. ord. n. 98/2025)

    Con l’ordinanza n. 98/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza contro la delibera della Commissione di vigilanza RAI sulla comunicazione politica per i referendum dell’8-9 giugno 2025.

    Di cosa si tratta

    In vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (la cosiddetta Commissione di vigilanza RAI) ha approvato, il 2 aprile 2025, una delibera sulla comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l’informazione del servizio pubblico durante la campagna referendaria. Il Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, ritenendo che quella delibera ledesse le proprie prerogative costituzionali in materia di parita di accesso ai mezzi di informazione (la cosiddetta par condicio), ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Questo strumento serve a far decidere alla Corte chi, tra diversi soggetti dotati di poteri costituzionali, abbia titolo a compiere determinati atti. Il giudizio si svolge in due fasi: prima la Corte verifica solo se il conflitto sia ammissibile (cioe se ricorrano i presupposti per esaminarlo), poi, eventualmente, decide nel merito. Questa ordinanza riguarda solo la prima fase.

    La questione

    Il Comitato promotore Referendum cittadinanza, nella persona del suo legale rappresentante, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, contestando la delibera 2 aprile 2025 sulla comunicazione politica per la campagna referendaria. Si tratta della fase di ammissibilita del conflitto; relatore Marco D’Alberti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione. Cio non significa che il Comitato abbia ragione nel merito: l’ordinanza si limita a riconoscere che il conflitto puo essere esaminato. La Corte ha quindi disposto le comunicazioni e le notifiche del ricorso alla Commissione di vigilanza, per consentire la prosecuzione del giudizio nel contraddittorio tra le parti.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilita del conflitto attesta solo che ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per il suo esame: la decisione sulla effettiva lesione delle attribuzioni del Comitato promotore e rinviata alla successiva fase di merito.

    Domande e risposte

    Cos’e un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    E il giudizio con cui la Corte costituzionale stabilisce a quale potere dello Stato spetti compiere un determinato atto, quando uno ritiene che un altro abbia invaso le sue competenze.

    La Corte ha dato ragione al Comitato del referendum?

    No, non nel merito. Ha solo dichiarato ammissibile il ricorso: il giudizio prosegue e la decisione sostanziale verra presa in una fase successiva.

    Cos’e la “par condicio”?

    E il principio di parita di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, a tutela dell’eguaglianza tra le diverse posizioni in gioco.

    Cosa succede ora?

    Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati alla Commissione di vigilanza RAI; il giudizio prosegue nel contraddittorio per la decisione di merito.

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  • Corte cost. n. 99/2025 – ITA Airways, Alitalia e passaggio dei lavoratori

    Con la sentenza n. 99/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, relativo ai rapporti di lavoro nel passaggio da Alitalia a ITA Airways.

    Di cosa si tratta

    Il passaggio dal vecchio vettore Alitalia (in amministrazione straordinaria) alla nuova compagnia ITA Airways ha lasciato aperte numerose questioni sui rapporti di lavoro, in particolare sul transito del personale e sul riconoscimento di diritti maturati. Per disciplinare alcuni di questi profili, il legislatore e intervenuto con l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023. In una causa di lavoro davanti al Tribunale di Roma, alcuni lavoratori si sono trovati a contestare aspetti di questa disciplina nel contenzioso con ITA Airways. Il giudice del lavoro ha ritenuto che la norma potesse violare il diritto di difesa, il principio di uguaglianza, le regole sulla giurisdizione e sul giusto processo, anche in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La posta in gioco riguarda i diritti di un gran numero di lavoratori del settore del trasporto aereo coinvolti nella complessa vicenda Alitalia-ITA. Per arrivare a una decisione di merito, pero, la Corte deve prima verificare la corretta formulazione delle questioni e la loro rilevanza nel giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio dei ministri e Alitalia in amministrazione straordinaria; era costituita ITA Airways.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non affronta nel merito i dubbi sulla disciplina del lavoro nel passaggio Alitalia-ITA: si arresta sui presupposti processuali, senza stabilire se la norma sia o meno legittima. L’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 resta in vigore.

    Il principio

    Le censure sulla disciplina dei rapporti di lavoro nel passaggio da Alitalia a ITA Airways non sono state esaminate nel merito: l’inammissibilita lascia impregiudicata la questione, riproponibile in forma corretta.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sui diritti dei lavoratori ex Alitalia?

    No nel merito. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la norma resta in vigore e i dubbi sollevati non sono stati esaminati nel contenuto.

    Cosa regola l’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023?

    Disciplina profili del lavoro connessi al passaggio dalla vecchia Alitalia in amministrazione straordinaria alla nuova compagnia ITA Airways.

    Perche la questione e stata dichiarata inammissibile?

    Per ragioni processuali legate al modo in cui e stata formulata o alla sua rilevanza nel giudizio; la Corte non si e pronunciata sulla legittimita della norma.

    I lavoratori possono comunque far valere le loro pretese?

    Le singole controversie proseguono davanti al giudice competente; la pronuncia non incide direttamente sul loro esito nel merito.

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  • Corte cost. n. 219/2025 – Particolare tenuità del fatto davanti al giudice di pace

    Con l’ordinanza n. 219/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 131-bis del codice penale sollevate dal Giudice di pace di Lecce.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale prevede la non punibilità per i fatti di “particolare tenuità”: quando un reato è di offensività minima e il comportamento non è abituale, il giudice può non punirne l’autore. L’applicazione di questo istituto nel procedimento davanti al giudice di pace presenta alcune particolarità. Il Giudice di pace di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 131-bis, mettendone in discussione vari profili, anche in rapporto al diritto di difesa, all’esercizio della funzione giurisdizionale e al giusto processo. In gioco c’era la disciplina di uno strumento molto usato nella giustizia di prossimità, che consente di chiudere i procedimenti per fatti bagatellari senza una condanna. La Corte, però, non è entrata nel merito di tutte le censure: ne ha respinte alcune come manifestamente inammissibili e altre come manifestamente infondate, confermando l’impianto della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 131-bis del codice penale. A sollevare le questioni è stato il Giudice di pace di Lecce (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione (per un gruppo di censure) e agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione (per un altro gruppo di censure).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., e la manifesta infondatezza di quelle sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Si tratta di esiti che chiudono il giudizio senza incidere sulla norma: le prime per ragioni processuali rafforzate, le seconde perché palesemente prive di fondamento. La disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. resta dunque in vigore.

    Il principio

    Quando le questioni di legittimità costituzionale risultano palesemente inidonee all’esame nel merito o manifestamente prive di fondamento, la Corte le dichiara, rispettivamente, manifestamente inammissibili e manifestamente infondate, con un’ordinanza che conferma la disciplina vigente.

    Domande e risposte

    L’art. 131-bis sulla tenuità del fatto è stato modificato?

    No. Le questioni sono state respinte (in parte come manifestamente inammissibili, in parte come manifestamente infondate): la disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto resta invariata.

    Che differenza c’è tra “manifestamente inammissibile” e “manifestamente infondata”?

    La prima è una forma rafforzata di inammissibilità (la questione non può essere esaminata nel merito per carenze evidenti); la seconda è un rigetto nel merito, perché la censura è palesemente priva di fondamento.

    Cos’è la “particolare tenuità del fatto”?

    È la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.: per i reati di lieve offensività e non abituali, il giudice può non punire l’autore, pur trattandosi di un fatto previsto come reato.

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  • Corte cost. n. 218/2025 – Affittacamere e B&B in Toscana: limiti nel medesimo edificio

    Con la sentenza n. 218/2025 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni con cui il Governo contestava la legge toscana sui limiti alla gestione di più affittacamere o B&B nello stesso edificio.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni disciplinano le strutture ricettive extralberghiere, come affittacamere e bed and breakfast. La Regione Toscana, per evitare la concentrazione di più strutture nello stesso edificio (un fenomeno che incide sul mercato degli affitti e sui centri storici), ha previsto che chi gestisce in forma imprenditoriale più affittacamere o B&B nel medesimo edificio non possa superare le camere e la capacità di una singola struttura. Con una legge correttiva del 2025 (art. 2 della legge regionale n. 7 del 2025), ha fissato al 31 dicembre 2025 il termine entro cui adeguarsi a tale limite. Il Governo ha impugnato la norma, ritenendo che introducesse limitazioni irragionevoli al diritto di proprietà, materia riservata allo Stato (ordinamento civile), oltre a profili di irragionevolezza e di lesione della libertà di iniziativa economica. In gioco c’era il confine tra la competenza regionale sul turismo e la competenza statale sull’ordinamento civile e la tutela della proprietà.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (disposizioni correttive su rifugi escursionistici, affittacamere e B&B). A promuovere il giudizio è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (irragionevolezza e difficile intellegibilità), agli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost. in relazione all’art. 832 del codice civile (diritto di proprietà e ordinamento civile) e all’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica). Si è costituita la Regione Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le questioni riferite all’art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole discriminazione e del difetto di ragionevolezza, e non fondate le altre: quelle riferite agli artt. 42 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. in relazione all’art. 832 cod. civ. (diritto di proprietà/ordinamento civile), quella riferita all’art. 3 Cost. sotto il profilo della “difficile intellegibilità” della legislazione, e quella riferita all’art. 41 Cost. La disciplina regionale resta dunque in vigore.

    Il principio

    La Regione può legittimamente porre limiti alla gestione di più strutture ricettive extralberghiere nel medesimo edificio, fissando un termine per l’adeguamento: tali limiti non violano di per sé il diritto di proprietà, l’ordinamento civile o la libertà di iniziativa economica, rientrando nelle scelte di disciplina del settore turistico.

    Domande e risposte

    La legge toscana sugli affittacamere e B&B resta valida?

    Sì. La Corte ha respinto il ricorso del Governo: la norma che limita la gestione di più strutture nello stesso edificio, con adeguamento entro il 31 dicembre 2025, resta in vigore.

    Chi gestisce più B&B nello stesso edificio cosa deve fare?

    Deve adeguarsi al limite previsto dalla legge regionale: la capacità complessiva non può superare quella di una singola struttura. Il termine per l’adeguamento era fissato al 31 dicembre 2025.

    Perché il Governo aveva impugnato la norma?

    Riteneva che limitasse irragionevolmente il diritto di proprietà, materia di competenza statale (ordinamento civile), e l’iniziativa economica. La Corte ha però ritenuto le censure in parte inammissibili e in parte non fondate.

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  • Corte cost. n. 217/2025 – Violenza domestica: braccialetto elettronico e distanza minima nelle misure cautelari

    Con la sentenza n. 217/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle nuove regole cautelari contro la violenza domestica, relative al controllo elettronico e alla distanza minima dalla vittima.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 168 del 2023 ha rafforzato le misure cautelari a tutela delle vittime di violenza domestica. Tra le novità, la disciplina dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis del codice di procedura penale) prevede modalità di controllo a distanza (il “braccialetto elettronico”) e l’osservanza di una distanza minima dalla persona offesa. Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha sollevato dubbi su queste regole, ritenendo problematici gli automatismi e la rigidità della distanza minima, in tensione con i principi di uguaglianza, libertà personale e presunzione di non colpevolezza. In gioco c’era il bilanciamento tra la protezione effettiva delle vittime, esigenza di primaria importanza, e la proporzionalità delle misure che incidono sulla libertà dell’indagato. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito: ha rilevato un difetto di rilevanza, perché la valutazione contestata non era attuale nel giudizio davanti al rimettente, e ha dichiarato le questioni inammissibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, come novellato dall’art. 12 della legge 24 novembre 2023, n. 168 (contrasto alla violenza sulle donne e domestica). A sollevare le questioni è stato il Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. Si è costituito l’imputato ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili per difetto di rilevanza. Quale che sia l’interpretazione adottata, la valutazione sull’applicazione congiunta delle misure andava comunque differita a una fase successiva (l’accertamento della fattibilità tecnica del controllo elettronico): mancava perciò l’attualità della questione nel giudizio davanti al rimettente. Non essendovi rilevanza, la Corte non ha esaminato il merito, e la disciplina resta in vigore.

    Il principio

    Se la questione sollevata non è attuale e rilevante nel giudizio davanti al giudice rimettente, la Corte costituzionale la dichiara inammissibile per difetto di rilevanza, senza pronunciarsi sul merito: la norma impugnata continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato le misure contro la violenza domestica?

    No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato le questioni inammissibili per difetto di rilevanza. Le regole su controllo elettronico e distanza minima restano in vigore.

    Cosa significa “difetto di rilevanza”?

    Significa che la questione non era decisiva per il giudizio davanti al rimettente in quel momento: la valutazione contestata andava comunque rinviata a una fase successiva. Senza rilevanza, la Corte non può decidere nel merito.

    Il tema può tornare davanti alla Corte?

    Sì, in linea di principio: un giudice potrebbe sollevare nuovamente la questione quando essa risulti effettivamente rilevante e attuale nel proprio giudizio.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 50/2025 – Tassazione dei redditi del socio accomandante a prescindere dalla percezione

    Con l’ordinanza n. 50 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla tassazione “per trasparenza” dei redditi delle società di persone, che imputa il reddito al socio anche se non lo ha effettivamente percepito.

    Di cosa si tratta

    Le società di persone, come le società in accomandita semplice, sono tassate “per trasparenza”: il reddito prodotto dalla società non è tassato in capo alla società stessa, ma viene imputato direttamente a ciascun socio, in proporzione alla sua quota, e tassato come reddito personale. La particolarità, contestata nel caso, è che questa imputazione avviene “indipendentemente dalla percezione”: il socio paga le imposte sulla sua quota di reddito anche se non ha materialmente incassato nulla. Nel caso concreto, una socia accomandante sosteneva di non aver percepito alcun reddito, avendo da anni interrotto ogni rapporto con il marito socio accomandatario e con l’attività, ma l’Agenzia delle entrate le imputava comunque la quota. Il giudice tributario di Udine ha sollevato la questione, dubitando che tassare un reddito non percepito violasse il principio di capacità contributiva. La posta in gioco riguarda la logica stessa della tassazione delle società di persone e i suoi limiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci “indipendentemente dalla percezione”. La questione è stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sezione terza, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza, capacità contributiva e diritto di difesa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La tassazione per trasparenza, che imputa al socio il reddito della società di persone a prescindere dall’effettiva percezione, non viola il principio di capacità contributiva né gli altri parametri invocati: si tratta di un meccanismo coerente con la natura delle società di persone, in cui il reddito si considera prodotto e attribuito ai soci in ragione della partecipazione. L’art. 5, comma 1, del TUIR resta quindi in vigore.

    Il principio

    La tassazione per trasparenza delle società di persone, che imputa al socio il reddito a prescindere dalla sua effettiva percezione, è coerente con il principio di capacità contributiva: il reddito si considera prodotto e attribuito al socio in ragione della sua partecipazione alla società.

    Domande e risposte

    Cosa significa tassazione per trasparenza?

    Significa che il reddito della società di persone non è tassato in capo alla società, ma imputato direttamente ai soci in proporzione alla quota e tassato come loro reddito personale.

    Perché il socio paga anche se non ha incassato nulla?

    Perché il reddito si considera prodotto e attribuito al socio in ragione della partecipazione alla società, indipendentemente dall’effettiva percezione; la Corte ha ritenuto questo meccanismo coerente con la capacità contributiva.

    Cosa significa manifesta infondatezza?

    È una pronuncia, in forma di ordinanza, con cui la Corte respinge questioni ritenute palesemente prive di fondamento, senza necessità di un’ampia motivazione.

    La norma è stata modificata?

    No. L’art. 5, comma 1, del TUIR resta in vigore: la tassazione per trasparenza delle società di persone continua ad applicarsi.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 216/2025 – Crediti previdenziali e limiti alla ripetizione: la regola speciale è legittima

    Con la sentenza n. 216/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 69 della legge n. 153 del 1969, in materia di recupero di crediti previdenziali da parte dell’INPS.

    Di cosa si tratta

    Quando l’INPS eroga somme non dovute (indebiti previdenziali) o deve recuperare contributi omessi, si pongono questioni delicate sui limiti entro cui può rivalersi sui cittadini, soprattutto sui pensionati. L’art. 69 della legge n. 153 del 1969 detta una regola speciale in questa materia, diversa da quella generale prevista per i crediti dall’art. 545 del codice di procedura civile (sui limiti di pignorabilità). Il Tribunale di Ravenna, in una causa tra un cittadino e l’INPS, ha sollevato la questione, ritenendo che la regola speciale creasse una disparità di trattamento irragionevole e potesse pregiudicare la tutela previdenziale garantita dalla Costituzione. In gioco c’era l’equilibrio tra la protezione del pensionato, che ha bisogno di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, e l’interesse generale alla stabilità e all’equilibrio del sistema previdenziale, che si fonda anch’esso su un valore costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici). A sollevare le questioni è stato il Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Si è costituito l’INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La regola speciale dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969 non determina una disparità di trattamento irragionevole rispetto alla disciplina generale dell’art. 545 cod. proc. civ., né è in sé manifestamente irragionevole. Anzi, il peculiare bilanciamento di interessi operato dal legislatore si collega all’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che trova fondamento proprio nell’art. 38, secondo comma, Cost.: la norma, dunque, non viola tale parametro.

    Il principio

    La disciplina speciale sul recupero dei crediti previdenziali può legittimamente differenziarsi dalla regola generale, perché bilancia la tutela del pensionato con l’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema previdenziale, anch’esso radicato nell’art. 38 della Costituzione.

    Domande e risposte

    L’INPS può recuperare le somme con regole diverse da quelle ordinarie?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della regola speciale dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, che si distingue dalla disciplina generale sui limiti di pignorabilità dei crediti.

    Questa regola danneggia il pensionato?

    Secondo la Corte no: il bilanciamento operato dal legislatore tutela anche l’interesse generale alla stabilità del sistema pensionistico, che è a sua volta un valore costituzionale (art. 38 Cost.).

    Perché non c’è disparità di trattamento?

    Perché la regola speciale risponde a esigenze proprie della materia previdenziale, diverse da quelle della generale disciplina dei crediti: la differenza è quindi giustificata e non irragionevole.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 215/2025 – Adozione del maggiorenne in presenza di figli minori

    Con la sentenza n. 215/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 291 del codice civile, che vieta l’adozione di un maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante.

    Di cosa si tratta

    L’adozione di persone maggiori di età (artt. 291 e seguenti del codice civile) è un istituto diverso dall’adozione dei minori: serve, ad esempio, a dare riconoscimento giuridico a legami affettivi consolidati tra adulti. L’art. 291 del codice civile pone alcuni limiti, tra cui il divieto di adottare un maggiorenne quando l’adottante ha figli minori. Il Tribunale di Civitavecchia, in una causa che coinvolgeva anche minori, ha sollevato la questione: questo divieto, rigido e senza eccezioni, potrebbe pregiudicare l’interesse dell’adottando e dei soggetti coinvolti, anche quando l’adozione non arrechi alcun danno ai figli minori dell’adottante. In gioco c’era la possibilità di introdurre una deroga al divieto, da valutare caso per caso in assenza di pregiudizio per i discendenti minori, in una materia che tocca i legami familiari e l’identità delle persone. La Corte, tuttavia, si è fermata a un esito processuale di inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 291, primo comma, del codice civile, nella parte in cui vieta l’adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante senza consentire una deroga in assenza di pregiudizio per i discendenti minori. A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha valutato nel merito se il divieto di adottare un maggiorenne in presenza di figli minori sia o meno conforme alla Costituzione, perché le questioni, per come formulate, non potevano essere esaminate. La norma resta dunque in vigore.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale non è formulata in modo da consentire l’esame nel merito, la Corte la dichiara inammissibile: non si pronuncia sulla validità della norma, che continua ad applicarsi.

    Domande e risposte

    Si può adottare un maggiorenne se si hanno figli minori?

    La regola dell’art. 291 del codice civile, che lo vieta, resta in vigore: la Corte non l’ha modificata, avendo dichiarato le questioni inammissibili.

    La Corte ha detto che il divieto è giusto?

    No. Non si è espressa nel merito: l’inammissibilità è un esito processuale, non un giudizio di conformità o di contrarietà alla Costituzione.

    Il tema potrà tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio sì: un altro giudice potrebbe riproporre la questione, formulandola in modo da superare i profili di inammissibilità.

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