Art. 255 c.p.c. – Mancata comparizione dei testimoni
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro [1].
Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore [2] del luogo.
[1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1n, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
[2] La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice istruttore» dall’art. 65, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
