Autore: Andrea Marton

  • Articolo 255 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione dei testimoni

    Articolo 255 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione dei testimoni

    Art. 255 c.p.c. – Mancata comparizione dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro [1].

    Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore [2] del luogo.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1n, L. 28 dicembre 2005, n. 263.

    [2] La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice istruttore» dall’art. 65, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni

    Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni

    Art. 254 c.p.c. – Confronto dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.

  • Articolo 253 Codice di Procedura Civile: Interrogazioni e risposte

    Articolo 253 Codice di Procedura Civile: Interrogazioni e risposte

    Art. 253 c.p.c. – Interrogazioni e risposte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

    È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

    Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell’articolo 231.

  • Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni

    Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni

    Art. 252 c.p.c. – Identificazione dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

    Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell’audizione del testimone.

  • Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni

    Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni

    Art. 251 c.p.c. – Giuramento dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I testimoni sono esaminati separatamente.

    Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: “consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio [1] e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”. Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro” [2].

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza n. 117 del 10 ottobre 1979, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non contiene l’inciso «se credente».

    [2] La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 1995, n. 149, ha dichiarato l’illegittimità del comma nella parte in cui prevede:

    a) che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull’importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle», anziché stabilire che il giudice istruttore «avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e delle»;

    b) che il giudice istruttore «legge la formula: “consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”»;

    c) «Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”».

  • Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Art. 250 c.p.c. – Intimazione ai testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

    L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata [1].

    L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o mezzo telefax [2].

    Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento [3].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 174, comma 8, D.L. 30 giugno 2003, n. 196.

    [2] Comma aggiunto dall’art 2, comma 3d, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006, e successivamente così modificato dall’art. 25, comma 1h, L. 12 novembre 2011, n. 183.

    [3] Comma aggiunto dall’art 2, comma 3d, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Art. 249 c.p.c. – Facoltà d’astensione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.

    [1] Le parole «degli articoli 351 e 352» sono state così sostituite dall’art. 46, comma 6, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 248 Codice di Procedura Civile: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Articolo 248 Codice di Procedura Civile: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Art. 248 c.p.c. – Audizione dei minori degli anni quattordici

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

    La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 1975, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

  • Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Art. 247 c.p.c. – Divieto di testimoniare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

    La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1974, n. 248, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

  • Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare

    Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare

    Art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.