Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 20/2026 – DASPO antirissa e libertà personale: serve la convalida del giudice

    Con la sentenza n. 20/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo il cosiddetto “DASPO antirissa”: quando assume tratti più afflittivi, il provvedimento del questore deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria.

    Di cosa si tratta

    Il cosiddetto “DASPO antirissa” è una misura di sicurezza urbana introdotta nel 2017: il questore può vietare a una persona, ritenuta pericolosa dopo episodi di violenza, l’accesso a determinati locali pubblici. Il nome richiama il DASPO sportivo, ma riguarda i pubblici esercizi, non gli stadi. Il Tribunale di Firenze, giudicando un imputato accusato di aver violato questo divieto, ha dubitato della legittimità della norma: nella sua forma più severa (comma 1-bis), il provvedimento è adottato dal questore, cioè da un’autorità di pubblica sicurezza, senza il controllo di un giudice. Quando la misura diventa così incisiva da limitare la libertà personale, però, la Costituzione (art. 13) impone la riserva di giurisdizione: solo l’autorità giudiziaria può disporre o convalidare restrizioni di questo tipo. In gioco c’era la garanzia che misure capaci di comprimere fortemente la libertà delle persone non restino affidate alla sola decisione amministrativa, ma passino al vaglio di un giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (sicurezza delle città), convertito nella legge n. 48 del 2017. A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 14 del 2017, nella parte in cui non prevede che al provvedimento del questore si applichino, in quanto compatibili, le regole di convalida giudiziaria già previste dall’art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 401 del 1989 per il DASPO sportivo con obbligo di firma. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 1, riferita all’art. 13 Cost. La forma aggravata della misura, accentuandone i tratti afflittivi, incide sulla libertà personale e richiede dunque la convalida del giudice (trasmissione al pubblico ministero entro 48 ore e decisione del giudice nelle successive 48 ore).

    Il principio

    Quando una misura di sicurezza urbana assume tratti talmente afflittivi da incidere sulla libertà personale, scatta la riserva di giurisdizione dell’art. 13 della Costituzione: il provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza deve essere sottoposto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

    Domande e risposte

    Il DASPO antirissa viene abolito?

    No. La misura resta, ma nella sua forma aggravata (comma 1-bis) il provvedimento del questore deve ora essere convalidato dall’autorità giudiziaria, con i tempi e le modalità del DASPO sportivo con obbligo di firma.

    Cosa cambia in concreto per chi riceve la misura?

    Il provvedimento del questore va trasmesso al pubblico ministero entro 48 ore; il giudice decide entro le successive 48 ore, a pena di cessazione dell’efficacia, e può anche modificarne le prescrizioni. È prevista la ricorribilità per cassazione.

    Perché solo la forma “aggravata” richiede il giudice?

    Perché è quella che, accentuando i profili afflittivi, fa scivolare la misura dall’ambito della libertà di circolazione (art. 16 Cost.) a quello della libertà personale (art. 13 Cost.), che impone la riserva di giurisdizione.

    Cosa c’entra il DASPO sportivo?

    La Corte ha colmato la lacuna richiamando una disciplina già esistente: la convalida giudiziaria prevista per il DASPO sportivo con obbligo di firma, ritenuta soluzione costituzionalmente adeguata da estendere al caso in esame.

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  • Corte cost. n. 60/2026 – Tutela dei lavoratori negli appalti pubblici regionali in Toscana

    Con la sentenza n. 60/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della legge della Regione Toscana sulla tutela dei lavoratori negli appalti pubblici regionali, impugnata dal Governo.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 30 del 2025 ha introdotto disposizioni sulla tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale, modificando una precedente legge regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1 di tale legge, lamentando che la Regione avesse invaso la competenza statale: la materia dei contratti pubblici e dell’ordinamento civile è in larga parte riservata allo Stato. Il giudizio in via principale serve proprio a definire i confini tra legislazione statale e regionale. La Corte ha accolto la censura, dichiarando illegittima la disposizione toscana, che eccedeva i limiti della potestà legislativa regionale. La norma è stata quindi espunta dall’ordinamento regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30, su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025: la disposizione è stata espunta dall’ordinamento.

    Il principio

    La disciplina dei contratti pubblici di appalto è in larga parte riservata allo Stato: la Regione non può introdurre proprie regole che invadano tale competenza.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025 sulla tutela dei lavoratori negli appalti regionali.

    Perché la Regione non poteva legiferare?

    Perché la materia dei contratti pubblici e dell’ordinamento civile è in larga parte riservata alla competenza statale.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale nel giudizio Stato-Regioni.

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  • Corte cost. n. 115/2025 – Congedo di paternità e genitore intenzionale in coppie di donne

    Con la sentenza n. 115/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del Testo unico maternità/paternità, nella parte in cui negava il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che è genitore intenzionale in una coppia di donne.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151 del 2001) prevede, all’art. 27-bis, il congedo di paternità obbligatorio: un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto, accanto al congedo della madre, all’altra figura genitoriale, per consentirle di assistere il figlio nei primi tempi di vita. La norma è stata introdotta in attuazione di una direttiva europea sull’equilibrio tra lavoro e vita familiare. In una controversia tra l’INPS e un’associazione e altri soggetti, davanti alla Corte d’appello di Brescia, si è posto il problema di una coppia di donne entrambe registrate come genitori nello stato civile: alla seconda madre, genitore intenzionale, il congedo “di paternità” veniva negato perché formulato al maschile e pensato per la figura paterna. La posta in gioco riguarda la parità di trattamento dei figli e dei genitori a prescindere dalla composizione del nucleo familiare, e il diritto del minore a ricevere assistenza da entrambe le figure genitoriali riconosciute.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 105 del 2022, attuativo della direttiva UE 2019/1158), nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Il giudizio originario vedeva contrapposti l’INPS e le parti private.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che è genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Il congedo, dunque, deve essere riconosciuto anche a questa figura genitoriale.

    Il principio

    Il congedo di paternità obbligatorio non può essere negato alla seconda madre (genitore intenzionale) di una coppia di donne già registrate come genitori nello stato civile: escluderla viola i principi costituzionali a tutela della famiglia, dei figli e della parità, perché priva il minore dell’assistenza di un genitore riconosciuto.

    Domande e risposte

    Chi può ora chiedere il congedo riconosciuto dalla sentenza?

    La lavoratrice che è genitore intenzionale in una coppia di donne entrambe risultanti genitori nei registri dello stato civile, alla quale prima il congedo “di paternità” obbligatorio era negato.

    Il nome “congedo di paternità” cambia?

    La denominazione resta quella di legge; ciò che cambia è la platea: il diritto va riconosciuto anche al genitore intenzionale in una coppia di donne.

    Da dove nasce questa disciplina?

    Dall’attuazione della direttiva UE 2019/1158 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, recepita con il d.lgs. n. 105 del 2022.

    La decisione riguarda il riconoscimento dello stato di genitore?

    No. Presuppone che entrambe le donne siano già registrate come genitori nello stato civile; interviene solo sul diritto al congedo obbligatorio.

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  • Corte cost. n. 116/2025 – Vigilanza sugli enti cooperativi e scioglimento

    Con la sentenza n. 116/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 220 del 2002: per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza non si applica lo scioglimento d’autorità con devoluzione del patrimonio, ma la nomina di un commissario.

    Di cosa si tratta

    Le società cooperative sono soggette a una vigilanza pubblica che verifica il rispetto dei requisiti mutualistici. Il d.lgs. n. 220 del 2002 disciplina questi controlli e le conseguenze in caso di inadempienze. L’art. 12, comma 3, prevedeva una sanzione molto severa per le cooperative che si sottraevano all’attività di vigilanza: lo scioglimento dell’ente per atto dell’autorità, con il conseguente obbligo di devolvere il patrimonio. In un giudizio davanti al Consiglio di Stato, tra un soggetto e il Ministero delle imprese e del made in Italy, è emerso il dubbio che una reazione così drastica fosse sproporzionata rispetto alla violazione, perché colpiva l’esistenza stessa dell’ente e il suo patrimonio anche di fronte a inadempimenti rimediabili. Per il mondo cooperativo la questione è rilevante: distingue tra una misura che cancella la cooperativa e una che, invece, mira a riportarla nella legalità conservandone l’attività.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha impugnato l’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002 sotto vari profili, tra cui il contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Si è costituita la parte privata ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Luca Antonini.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002 nella parte in cui, per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza, prevede lo scioglimento d’autorità con devoluzione del patrimonio anziché la nomina di un commissario che si sostituisca agli organi amministrativi per il compimento degli adempimenti necessari. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni fondate sugli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta UE.

    Il principio

    Di fronte alla cooperativa che si sottrae alla vigilanza, la reazione dell’ordinamento non può essere automaticamente lo scioglimento con devoluzione del patrimonio: è incostituzionale non prevedere, in alternativa, la nomina di un commissario che riconduca l’ente nella legalità. La sanzione deve essere proporzionata.

    Domande e risposte

    Cosa succede ora alla cooperativa che si sottrae alla vigilanza?

    Non si applica più automaticamente lo scioglimento con devoluzione del patrimonio: l’autorità nomina un commissario che si sostituisce agli amministratori per compiere gli adempimenti necessari.

    Perché lo scioglimento d’autorità era sproporzionato?

    Perché colpiva l’esistenza stessa dell’ente e il suo patrimonio anche quando l’inadempienza poteva essere superata con misure meno drastiche, come l’intervento di un commissario.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No. La Corte ha accolto quella sulla sproporzione della sanzione, ma ha dichiarato inammissibili le censure basate sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La vigilanza sulle cooperative resta in vigore?

    Sì. Cambia solo la conseguenza per chi vi si sottrae: commissariamento al posto dello scioglimento automatico con devoluzione.

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  • Corte cost. n. 59/2026 – Archiviazione e opposizione della persona offesa

    Con la sentenza n. 59/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale in materia di archiviazione, sollevate dal GIP di Verbania.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale disciplinano il procedimento di archiviazione e l’opposizione che la persona offesa può proporre per chiedere la prosecuzione delle indagini. Il Giudice per le indagini preliminari di Verbania ha dubitato della legittimità di queste norme sotto i profili dell’eguaglianza e del diritto di difesa, in particolare riguardo alle facoltà riconosciute alla persona offesa nel procedimento di archiviazione. In gioco c’era l’effettività della tutela della vittima del reato e il suo diritto di partecipare alle scelte sull’esercizio dell’azione penale. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione, ravvisando un ragionevole bilanciamento tra le esigenze della persona offesa e quelle di efficienza del procedimento, e ha respinto le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, su iniziativa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verbania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dell’archiviazione e dell’opposizione della persona offesa è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    La disciplina dell’archiviazione realizza un ragionevole equilibrio tra le facoltà della persona offesa e l’efficienza del procedimento, senza violare l’eguaglianza o il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cos’è l’opposizione all’archiviazione?

    È lo strumento con cui la persona offesa, avvisata della richiesta di archiviazione, può chiedere al giudice la prosecuzione delle indagini.

    La disciplina cambia dopo questa sentenza?

    No. La Corte ha respinto le questioni: gli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. restano in vigore.

    Quali diritti della vittima erano in discussione?

    Il diritto di partecipare al procedimento (art. 24 Cost.) e la parità di trattamento (art. 3 Cost.).

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  • Corte cost. n. 58/2026 – Udienza predibattimentale e archiviazione

    Con la sentenza n. 58/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 554-ter del codice di procedura penale, sull’udienza predibattimentale introdotta dalla riforma Cartabia, sollevate dal Tribunale di Siena.

    Di cosa si tratta

    La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto, con l’art. 554-ter del codice di procedura penale, l’udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta: un filtro in cui il giudice valuta se gli atti consentano una ragionevole previsione di condanna, potendo altrimenti pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il Tribunale di Siena ha dubitato della legittimità di questo meccanismo sotto i profili dell’eguaglianza, del giusto processo, dell’obbligatorietà dell’azione penale e degli obblighi internazionali. La questione tocca l’equilibrio tra l’efficienza del processo, che mira a evitare dibattimenti inutili, e le garanzie dell’accusa e della difesa. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione e ha respinto le questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU), su iniziativa del Tribunale ordinario di Siena, sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina dell’udienza predibattimentale è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    L’udienza predibattimentale, come filtro per evitare dibattimenti privi di ragionevole prospettiva di condanna, è compatibile con il giusto processo e con l’obbligatorietà dell’azione penale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’udienza predibattimentale?

    È il filtro introdotto dalla riforma Cartabia per i reati a citazione diretta, in cui il giudice valuta se gli atti giustifichino il rinvio a dibattimento.

    La disciplina resta in vigore?

    Sì. La Corte ha respinto le censure confermandone la legittimità costituzionale.

    Non contrasta con l’obbligo di esercitare l’azione penale?

    La Corte ha escluso il contrasto con l’art. 112 Cost.: il filtro non incide sull’obbligatorietà dell’azione penale.

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  • Corte cost. n. 117/2025 – Recidiva reiterata e attenuante del fatto di lieve entità

    Con la sentenza n. 117/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava al giudice di far prevalere, per la rapina, l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata.

    Di cosa si tratta

    Quando in un reato concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice deve effettuare un “bilanciamento” per stabilire quale prevalga e, di conseguenza, come graduare la pena. L’art. 69, quarto comma, del codice penale pone però alcuni divieti: in presenza della recidiva reiterata (cioè quando l’imputato ha già commesso più reati in passato), vieta che certe attenuanti possano prevalere sull’aggravante. Con una precedente sentenza (n. 86 del 2024), la Corte aveva introdotto per la rapina un’attenuante del fatto di lieve entità. Diversi giudici, tra cui i GUP di Sassari e Cagliari e la Corte di cassazione, hanno allora osservato che il divieto di prevalenza impediva di valorizzare questa nuova attenuante anche quando la rapina fosse davvero di scarso disvalore, costringendo a pene sproporzionate. Per gli imputati la questione è cruciale: il divieto poteva tradursi in condanne severe anche per fatti oggettivamente lievi, in tensione con i principi di uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali di Sassari e Cagliari e la Corte di cassazione, prima sezione penale, hanno impugnato l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità (introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 per la rapina) sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. I giudizi sono stati riuniti; relatore Stefano Petitti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza, per la rapina, dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata. Il giudice potrà quindi, nel caso concreto, far prevalere quella attenuante, modulando la pena in modo proporzionato al reale disvalore del fatto.

    Il principio

    Il divieto automatico di prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata, per la rapina, è incostituzionale: impedisce al giudice di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto, in contrasto con i principi di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cosa significa “divieto di prevalenza”?

    È la regola per cui, in presenza di recidiva reiterata, certe attenuanti non potevano essere considerate prevalenti sull’aggravante, limitando la possibilità del giudice di ridurre la pena.

    Cosa cambia ora per la rapina?

    Il giudice può far prevalere l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata, così da commisurare la pena alla reale gravità del fatto.

    Cos’era la sentenza n. 86 del 2024?

    È la precedente decisione con cui la Corte aveva introdotto per la rapina l’attenuante del fatto di lieve entità, poi resa effettivamente operante anche in caso di recidiva reiterata da questa pronuncia.

    Vale per qualsiasi reato?

    No. La declaratoria riguarda specificamente la rapina e l’attenuante del fatto di lieve entità in rapporto alla recidiva reiterata.

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  • Corte cost. n. 57/2026 – Riordino dell’ordinamento regionale del Piemonte

    Con la sentenza n. 57/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge di riordino dell’ordinamento della Regione Piemonte, impugnate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2025, legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Il giudizio in via principale è quello in cui lo Stato contesta una legge regionale che ritiene invasiva delle competenze statali o comunque in contrasto con la Costituzione. Nel caso in esame il Governo lamentava che le due disposizioni piemontesi superassero i limiti della potestà legislativa regionale. La Corte ha accolto entrambe le censure, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle due norme: la Regione, su quei punti, aveva ecceduto le proprie competenze. Le disposizioni sono state quindi espunte dall’ordinamento regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale), su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 34, comma 2, sia dell’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025: entrambe le disposizioni sono state espunte dall’ordinamento.

    Il principio

    La legge regionale di riordino non può eccedere i limiti della potestà legislativa regionale: le due disposizioni piemontesi censurate sono state dichiarate illegittime.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state annullate?

    Gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge di riordino della Regione Piemonte n. 9 del 2025.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale nel giudizio Stato-Regioni.

    Cosa significa che la Regione ha ecceduto le competenze?

    Che ha legiferato su aspetti riservati allo Stato o comunque oltre i limiti che la Costituzione pone alla legislazione regionale.

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  • Corte cost. n. 118/2025 – Licenziamento illegittimo e indennità a tutele crescenti

    Con la sentenza n. 118/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, eliminando il tetto massimo di sei mensilità all’indennità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 23 del 2015 ha introdotto il contratto a tutele crescenti, applicabile agli assunti a tempo indeterminato dal marzo 2015. Per il licenziamento illegittimo, la legge prevede in via generale un’indennità economica crescente con l’anzianità del lavoratore. L’art. 9 dettava però una regola speciale per le imprese di minori dimensioni: l’indennità veniva dimezzata e, soprattutto, non poteva comunque superare il tetto di sei mensilità. Il Tribunale di Livorno, in una causa di lavoro, ha ritenuto che questo limite fisso fosse troppo basso e rigido, tale da rendere la tutela inadeguata e poco dissuasiva, in contrasto con il diritto al lavoro e con il principio di uguaglianza. Per migliaia di dipendenti di piccole aziende la questione è concreta: il tetto incideva direttamente sull’importo del risarcimento ottenibile in caso di licenziamento ingiustificato, spesso riducendolo a poche mensilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui fissa un tetto massimo di sei mensilità all’indennità per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. Viene così rimosso il tetto massimo: l’indennità per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese non resta più ingabbiata entro le sei mensilità, lasciando al giudice la possibilità di una liquidazione adeguata al caso concreto.

    Il principio

    Il tetto rigido di sei mensilità all’indennità per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese è incostituzionale: una tutela così compressa non è adeguata né dissuasiva. Rimosso il limite, la liquidazione deve poter rispecchiare la concreta gravità della situazione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi lavora in una piccola impresa?

    In caso di licenziamento illegittimo, l’indennità non è più automaticamente limitata a sei mensilità: il giudice può riconoscere un importo superiore, valutando il caso concreto entro i criteri di legge.

    È stato cancellato tutto l’art. 9?

    No. La Corte ha colpito solo l’inciso che fissava il tetto delle sei mensilità (“e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”); il resto della norma resta in vigore.

    Vale anche per i licenziamenti già avvenuti?

    Le sentenze di accoglimento incidono sui rapporti non ancora esauriti e sui giudizi in corso. Per la propria posizione conviene rivolgersi a un professionista.

    Resta la riduzione dell’indennità per le piccole imprese?

    La pronuncia ha eliminato il tetto massimo; gli altri criteri di calcolo previsti dalla norma vanno applicati nei limiti compatibili con la decisione.

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  • Corte cost. n. 56/2026 – Composizione dell’ARPA Liguria e nomine regionali

    Con la sentenza n. 56/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della legge della Regione Liguria sull’organizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, sollevata dalle sezioni riunite della Corte dei conti.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria n. 20 del 2006 disciplina l’organizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) ligure. Le sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, in un contenzioso che coinvolgeva la Procura contabile e la Regione Liguria, hanno sollevato una questione sull’art. 26, comma 1, lettera a), di quella legge regionale. Il dubbio riguardava la conformità della disposizione regionale ai limiti che la Costituzione pone all’organizzazione degli enti e alla legislazione regionale. La Corte ha accolto la questione, dichiarando illegittima la disposizione: la norma regionale eccedeva i limiti consentiti. La pronuncia incide quindi sull’assetto organizzativo dell’Agenzia, espungendo la previsione censurata dall’ordinamento regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 26, comma 1, lettera a), della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20, su iniziativa della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, nell’ambito di un procedimento che coinvolgeva il Procuratore regionale, il Procuratore generale e la Regione Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera a), della legge reg. Liguria n. 20 del 2006: la disposizione è stata espunta dall’ordinamento.

    Il principio

    La disciplina regionale sull’organizzazione degli enti deve restare entro i limiti costituzionali: la previsione censurata li superava ed è stata dichiarata illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?

    La disposizione regionale è eliminata dall’ordinamento e non può più essere applicata.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Le sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, nell’ambito di un giudizio sull’ARPA Liguria.

    La pronuncia riguarda solo la Liguria?

    Sì. Riguarda una specifica disposizione della legge regionale ligure sull’organizzazione dell’Agenzia ambientale.

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  • Corte cost. n. 119/2025 – Patrocinio a spese dello Stato e reddito

    Con la sentenza n. 119/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), in materia di patrocinio a spese dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato (il cosiddetto gratuito patrocinio) permette a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio con un avvocato pagato dallo Stato. Per accedervi occorre presentare un’istanza che attesti il possesso dei requisiti di reddito previsti dalla legge. L’art. 79 del Testo unico sulle spese di giustizia disciplina il contenuto di questa istanza e le dichiarazioni che il richiedente deve rendere. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato che le formalità imposte dal comma 2 fossero ragionevoli e compatibili con il diritto di difesa, soprattutto per i non abbienti. La posta in gioco è rilevante: requisiti formali troppo rigidi rischiano di escludere dal beneficio chi ne avrebbe davvero diritto, comprimendo l’accesso alla giustizia garantito anche ai meno abbienti dall’art. 24 della Costituzione. La Corte è stata chiamata a stabilire se quegli oneri fossero un limite illegittimo o una scelta proporzionata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione (uguaglianza e diritto di difesa dei non abbienti). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Roberto Nicola Cassinelli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Gli oneri previsti per l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non violano né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa: si tratta di requisiti ragionevoli, funzionali a verificare la sussistenza dei presupposti di reddito, che non precludono in modo illegittimo l’accesso al beneficio.

    Il principio

    Le formalità richieste per l’istanza di patrocinio a spese dello Stato sono compatibili con gli artt. 3 e 24 Cost.: servono ad accertare i requisiti di reddito e non comprimono in modo irragionevole il diritto di difesa dei non abbienti.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    È lo strumento che consente a chi ha redditi sotto una certa soglia di essere assistito da un avvocato a carico dello Stato, per garantire il diritto di difesa anche ai non abbienti.

    La Corte ha reso più facile l’accesso al beneficio?

    No. Le questioni sono state respinte: la disciplina dell’istanza resta quella vigente.

    Perché si invoca l’art. 24 della Costituzione?

    Perché il suo terzo comma garantisce ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio: il giudice temeva che gli oneri formali ne limitassero l’effettività.

    Le formalità dell’istanza restano obbligatorie?

    Sì. La Corte le ha ritenute legittime: vanno rispettate per ottenere l’ammissione al patrocinio.

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  • Corte cost. n. 55/2026 – Patrocinio a spese dello Stato e presunzioni di reddito

    Con la sentenza n. 55/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla presunzione di reddito che esclude dal patrocinio a spese dello Stato chi è condannato per certi reati, sollevate dal Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato garantisce la difesa ai non abbienti. L’art. 76, comma 4-bis, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) introduce, per i condannati per determinati reati, una presunzione sul superamento dei limiti di reddito, che può precludere l’ammissione al beneficio. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimità di questa presunzione, ritenuta operante senza limiti di tempo, sotto i profili dell’eguaglianza e del diritto di difesa. In gioco c’era l’effettività del diritto di difesa per i non abbienti, anche di chi ha precedenti per certi reati. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per come erano impostate, lasciando la disciplina invariata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito, avendo riscontrato difetti nella loro impostazione. La disciplina resta in vigore.

    Il principio

    L’inammissibilità lascia inalterata la presunzione di reddito che condiziona il patrocinio a spese dello Stato per i condannati di certi reati; il dubbio potrà essere riproposto in un giudizio meglio impostato.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    È l’istituto che assicura la difesa tecnica gratuita ai cittadini non abbienti, garanzia dell’art. 24, terzo comma, Cost.

    La presunzione di reddito resta in vigore?

    Sì. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito.

    Su quali parametri si fondava la censura?

    Sull’eguaglianza (art. 3 Cost.) e sul diritto di difesa dei non abbienti (art. 24, commi secondo e terzo, Cost.).

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