Autore: Andrea Marton

  • Articolo 188 Codice di Procedura Civile: Attività istruttoria del giudice

    Articolo 188 Codice di Procedura Civile: Attività istruttoria del giudice

    Art. 188 c.p.c. – Attività istruttoria del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell’articolo seguente.

  • Articolo 187 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice istruttore

    Articolo 187 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice istruttore

    Art. 187 c.p.c. – Provvedimenti del giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al Collegio.

    Può rimettere le parti al Collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

    Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

    Qualora il collegio provveda a norma dell’art. 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all’art. 183, ottavo comma [1], non concessi prima della remissione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.

    Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

    [1] Le parole «di cui all’art. 184» sono così sostituite dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 63.

  • Articolo 186-quater Codice di Procedura Civile: Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

    Articolo 186-quater Codice di Procedura Civile: Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

    Art. 186-quater c.p.c. – Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

    L’ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

    Se, dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingue, l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.

    L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza [1].

    Articolo aggiunto dall’art. 8, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432

    [1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1m, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione

    Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione

    Art. 186-ter c.p.c. – Istanza di ingiunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all’art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione [1].

    L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico.

    L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

    Se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653, primo comma.

    Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 647.

    L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

    Articolo aggiunto dall’art. 21, L. 25 novembre 1990, n. 353.

    [1] Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1l, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 186-bis Codice di Procedura Civile: Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

    Articolo 186-bis Codice di Procedura Civile: Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

    Art. 186-bis c.p.c. – Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione [1].

    L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

    L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

    Articolo aggiunto dall’art. 20, L. 25 novembre 1990, n. 353.

    [1] Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1i, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti

    Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti

    Art. 186 c.p.c. – Pronuncia dei provvedimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

  • Articolo 185-bis Codice di Procedura Civile: Proposta di conciliazione del giudice

    Articolo 185-bis Codice di Procedura Civile: Proposta di conciliazione del giudice

    Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

    Articolo aggiunto dall’art. 77, comma 1a, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

  • Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione

    Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione

    Art. 185 c.p.c. – Tentativo di conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì la facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’art. 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’art. 116 [1].

    Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione.

    Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

    [1] Comma aggiunto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 63, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 184-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 184 Codice di Procedura Civile: Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Articolo 184 Codice di Procedura Civile: Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 184 c.p.c. – Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal settimo comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.

    Articolo così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 63, con decorrenza dall’1 marzo 2006.