Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 86/2026 – Edilizia in Sardegna: aeroilluminazione e vincoli

    Con la sentenza n. 86/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi diversi articoli della legge urbanistica della Regione Sardegna del 2025, tra cui norme su deroghe ai requisiti igienico-sanitari delle abitazioni.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di una seconda pronuncia sulla stessa legge urbanistica sarda del 2025, relativa a un gruppo diverso di disposizioni impugnate dal Governo. Tra le norme contestate c’erano quelle che consentivano di derogare ai parametri di aeroilluminazione, cioe ai requisiti minimi di altezza, aria e luce dei locali di abitazione fissati a livello statale per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Altre disposizioni incidevano su procedimenti edilizi e su vincoli ambientali. Il caso ripropone il nodo del rapporto tra autonomia regionale e competenze statali: stabilire requisiti uniformi per la salubrita delle abitazioni e per la tutela dell’ambiente serve a garantire a tutti standard minimi, e le Regioni non possono abbassarli liberamente. Per chi abita o costruisce in Sardegna la posta in gioco riguarda la qualita e la sicurezza degli edifici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi articoli della legge della Regione Sardegna n. 18 del 2025 (riordino edilizio e urbanistico), in riferimento a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione. Il ricorso e stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale di diversi articoli della legge regionale, tra cui le norme che consentivano di derogare ai parametri statali di aeroilluminazione dei locali di abitazione. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate altre questioni, salvando le restanti disposizioni e riservando a separata pronuncia ulteriori censure.

    Il principio

    Le Regioni non possono derogare ai requisiti igienico-sanitari minimi delle abitazioni e ai vincoli posti a tutela dell’ambiente fissati dallo Stato: le norme regionali che lo fanno sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa sono i parametri di aeroilluminazione?

    Sono i requisiti minimi di altezza, aria e luce dei locali di abitazione, fissati a livello statale per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. La legge sarda permetteva di derogarvi, e la Corte ha ritenuto illegittima questa deroga.

    E la stessa legge della sentenza n. 100/2026?

    Si, e la medesima legge regionale n. 18 del 2025, ma le due pronunce riguardano gruppi diversi di disposizioni impugnate. La Corte ha esaminato le censure in piu decisioni.

    Perche lo Stato fissa standard minimi per le case?

    Per garantire a tutti, su tutto il territorio, livelli essenziali di salubrita e sicurezza degli edifici. Su questi standard la Regione non puo intervenire al ribasso, perche si tratta di materie riservate allo Stato.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 100/2026 – Edilizia e paesaggio: bocciata in parte la legge della Sardegna

    Con la sentenza n. 100/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della legge urbanistica della Regione Sardegna del 2025, salvando le altre, in materia di edilizia, tutela del paesaggio e sanzioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna, dotata di autonomia speciale, ha approvato nel 2025 una legge di riordino della normativa edilizia e urbanistica. Il Governo l’ha impugnata in via principale, ritenendo che alcune disposizioni invadessero competenze statali, in particolare in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali, e di livelli essenziali. Tra i punti piu delicati c’era una norma che escludeva l’applicazione di una sanzione paesaggistica alle opere pubbliche realizzate senza autorizzazione. Il caso tocca un equilibrio tipico delle Regioni a statuto speciale: ampi spazi di autonomia, ma con il limite della tutela del paesaggio e dell’ambiente, che la Costituzione affida allo Stato. Per cittadini e amministrazioni locali la posta in gioco riguarda quanto si possa costruire e con quali vincoli su un territorio di forte pregio ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 27, 28 e 29 della legge della Regione Sardegna n. 18 del 2025 (riordino della normativa edilizia e urbanistica), in riferimento a vari parametri, tra cui l’art. 117, secondo comma, della Costituzione, sulla competenza statale in materia di tutela del paesaggio, dei beni culturali e dei livelli essenziali. Il ricorso e stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 28 e dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge regionale, in particolare nella parte in cui escludeva la sanzione paesaggistica per le opere pubbliche prive di autorizzazione. Ha invece dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le altre questioni, salvando le restanti disposizioni.

    Il principio

    L’autonomia legislativa regionale, anche speciale, non puo derogare alla tutela del paesaggio e dei beni culturali riservata allo Stato: le norme che escludono le sanzioni paesaggistiche per le opere realizzate senza autorizzazione sono illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa e stato bocciato della legge sarda?

    In particolare le norme che escludevano l’applicazione della sanzione paesaggistica alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformita dall’autorizzazione, perche incidevano su una materia, la tutela del paesaggio, riservata allo Stato.

    La legge regionale e stata annullata tutta?

    No. La Corte ha annullato solo le disposizioni illegittime; le altre, in parte, sono state salvate dichiarando le questioni inammissibili o non fondate. La legge resta in vigore per la parte non colpita.

    Perche la Sardegna, pur autonoma, non poteva derogare?

    Perche anche le Regioni a statuto speciale incontrano il limite delle competenze esclusive dello Stato, tra cui la tutela del paesaggio e dei beni culturali. L’autonomia non si estende fino a comprimere quella tutela.

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  • Corte cost. n. 106/2026 – Incentivi all’energia e legittimo affidamento delle imprese

    Con la sentenza n. 106/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sull’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 in materia di incentivi energetici, ritenendolo conforme ai principi di ragionevolezza e buon andamento.

    Di cosa si tratta

    Il sistema degli incentivi all’energia da fonti rinnovabili e stato piu volte rimodulato dal legislatore, generando contenzioso tra le imprese del settore e il Gestore dei servizi energetici (GSE). L’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 e una delle norme che hanno inciso su quegli incentivi. Il caso nasce davanti al Consiglio di Stato, in una controversia tra una societa, il GSE e il Ministero delle imprese e del made in Italy. Il giudice dubitava che la norma fosse irragionevole o lesiva del buon andamento, anche in relazione all’affidamento delle imprese che avevano fatto investimenti contando sugli incentivi promessi. Il tema e ricorrente: quando lo Stato modifica regimi di sostegno economico, deve bilanciare l’interesse pubblico al riequilibrio con la tutela di chi ha investito facendo affidamento sulle regole esistenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito nella legge n. 164 del 2014, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. A sollevare la questione e stato il Consiglio di Stato, sezione seconda, nel giudizio tra una societa, il GSE e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014. La disciplina degli incentivi energetici e stata ritenuta compatibile con il principio di ragionevolezza e con il buon andamento dell’amministrazione.

    Il principio

    La rimodulazione degli incentivi energetici prevista dall’art. 22-bis del d.l. n. 133 del 2014 non e irragionevole ne lesiva del buon andamento: il legislatore puo intervenire sui regimi di sostegno nel rispetto dei limiti della ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Le imprese che avevano investito sugli incentivi vengono tutelate?

    La Corte ha respinto i dubbi sulla norma, ritenendola ragionevole. Il legittimo affidamento delle imprese e un valore rilevante, ma la Corte ha escluso che, in questo caso, la rimodulazione lo abbia violato in modo costituzionalmente illegittimo.

    La Corte ha modificato il regime degli incentivi?

    No. Ha dichiarato non fondate le questioni: l’art. 22-bis resta in vigore. Le controversie sui singoli rapporti con il GSE continuano a essere decise dai giudici amministrativi.

    Cosa e il legittimo affidamento?

    E la tutela della ragionevole aspettativa di chi ha agito confidando in una disciplina vigente. Vincola il legislatore a non mutare le regole in modo arbitrario, ma non impedisce ogni modifica giustificata da interessi pubblici.

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  • Corte cost. n. 110/2025 – Trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici

    Con la sentenza n. 110/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, sollevate dalla Corte dei conti per la Regione Toscana.

    Di cosa si tratta

    Il trattamento di quiescenza è la pensione spettante ai dipendenti pubblici, calcolata secondo regole storiche contenute in più testi normativi, tra cui la legge n. 965 del 1965 e il Testo unico del 1973 sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092 del 1973). In una controversia tra un soggetto e l’INPS, davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, è emerso il dubbio che alcune di queste disposizioni trattassero in modo irragionevole determinate situazioni, in contrasto con vari principi costituzionali in materia di lavoro, retribuzione, previdenza e accesso ai pubblici uffici. La questione interessa i dipendenti pubblici e i pensionati perché tocca i criteri di calcolo e di riconoscimento del trattamento previdenziale. Anche in questo caso, però, prima di poter valutare la fondatezza delle censure la Corte deve verificare che la questione sia stata correttamente formulata e rilevante per il giudizio: requisiti che, se mancanti, conducono a una pronuncia di inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ha impugnato l’art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 e l’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione. Si erano costituiti l’INPS e la parte privata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito dei dubbi sollevati sulle norme previdenziali: si arresta sulla soglia processuale, senza stabilire se le disposizioni sul trattamento di quiescenza siano o meno legittime. Le norme impugnate restano quindi in vigore.

    Il principio

    Le censure sulle norme in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici non sono state esaminate nel merito: la loro inammissibilità lascia impregiudicata la questione, che potrà eventualmente essere riproposta in forma corretta.

    Domande e risposte

    Cos’è il trattamento di quiescenza?

    È la pensione dei dipendenti pubblici, disciplinata da testi normativi specifici come la legge n. 965 del 1965 e il d.P.R. n. 1092 del 1973.

    La Corte ha modificato le regole sulle pensioni pubbliche?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: le norme restano in vigore e non vengono toccate dalla pronuncia.

    Cosa significa che la questione è “inammissibile”?

    Significa che, per come è stata sollevata, non poteva essere esaminata nel suo contenuto; la Corte non si è pronunciata sulla legittimità delle norme.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    In linea di principio sì, se riproposta in modo corretto e rilevante in un altro giudizio.

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  • Corte cost. n. 111/2025 – Impugnazione del licenziamento e incapacità del lavoratore

    Con la sentenza n. 111/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966: se al momento del licenziamento il lavoratore è incapace di intendere o di volere, i termini per impugnare sono sospesi e prolungati.

    Di cosa si tratta

    La legge sui licenziamenti individuali (n. 604 del 1966) prevede termini di decadenza rigidi per contestare il licenziamento: il lavoratore deve impugnarlo, anche in forma stragiudiziale, entro sessanta giorni dalla comunicazione e poi avviare l’azione giudiziale entro un ulteriore termine. Si tratta di termini molto brevi, decorsi i quali il diritto a contestare il recesso si perde. Il problema sollevato dalla Corte di cassazione a sezioni unite, in una causa di lavoro, riguarda il caso del lavoratore che, proprio al momento del licenziamento o durante il termine per impugnarlo, si trovi in condizione di incapacità di intendere o di volere (ad esempio per una grave patologia): applicare comunque i termini ordinari significherebbe far perdere il diritto a chi, di fatto, non era in grado di attivarsi. La posta in gioco è la tutela effettiva del diritto di difesa di chi, in un momento di particolare fragilità, non può esercitare tempestivamente le proprie facoltà.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha impugnato l’art. 6 della legge n. 604 del 1966 nella parte in cui non tiene conto dell’incapacità di intendere o di volere del lavoratore al momento della ricezione del licenziamento o durante il termine per impugnarlo. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatrice Maria Rosaria San Giorgio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione del licenziamento o durante i sessanta giorni per impugnarlo il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non operi l’onere della previa impugnazione e il licenziamento possa essere impugnato entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione, mediante deposito del ricorso (anche cautelare) o richiesta di conciliazione o arbitrato.

    Il principio

    I termini di decadenza per impugnare il licenziamento non possono scattare a danno del lavoratore incapace di intendere o di volere: in tal caso non opera l’onere di previa impugnazione e il termine è prolungato a duecentoquaranta giorni, a tutela del diritto di difesa di chi non poteva attivarsi.

    Domande e risposte

    Quali sono i termini ordinari per impugnare un licenziamento?

    In generale, l’impugnazione (anche stragiudiziale) entro sessanta giorni dalla comunicazione e poi l’azione giudiziale entro un ulteriore termine di decadenza previsto dalla legge.

    Cosa cambia se il lavoratore era incapace di intendere o di volere?

    Non opera l’onere della previa impugnazione entro sessanta giorni e il licenziamento può essere impugnato entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione.

    Come si impugna in questi casi?

    Secondo la pronuncia, mediante deposito del ricorso, anche cautelare, oppure con la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato comunicata alla controparte.

    Chi accerta l’incapacità di intendere o di volere?

    È una valutazione rimessa al giudice del lavoro nel caso concreto, sulla base degli elementi disponibili.

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  • Corte cost. n. 18/2026 – Estinzione del processo costituzionale per rinuncia

    Con l’ordinanza n. 18/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo: la causa si è chiusa per ragioni processuali, senza una decisione sul merito della questione.

    Di cosa si tratta

    Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale si concludono con una pronuncia sul merito. In alcuni casi il processo si estingue per ragioni procedurali, ad esempio quando viene meno l’interesse a proseguire o le parti vi rinunciano. In queste ipotesi la Corte non valuta se la norma sia o meno conforme alla Costituzione: si limita a prendere atto che il giudizio non può proseguire e lo dichiara estinto. È un esito tecnico che chiude il procedimento senza incidere sulla validità della norma, la quale resta in vigore. Per chi seguiva la vicenda, significa che la questione costituzionale, almeno in quel procedimento, non riceve una risposta nel merito: potrà eventualmente riproporsi in futuro, in un altro giudizio, se ne ricorreranno i presupposti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si è concluso con una pronuncia di natura processuale. La Corte non è entrata nel merito delle censure, dichiarando estinto il processo per il venir meno dei presupposti della sua prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di un esito esclusivamente processuale: non comporta alcuna valutazione sulla legittimità costituzionale della norma, che pertanto non è toccata dalla decisione e continua ad applicarsi.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio, la Corte costituzionale dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sul merito: la norma oggetto della questione resta in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se la norma è incostituzionale?

    No. La dichiarazione di estinzione è una decisione processuale: non contiene alcun giudizio sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Cosa significa “processo estinto”?

    Significa che il giudizio si chiude per ragioni procedurali, senza arrivare alla decisione di merito. La questione, in quel procedimento, non viene esaminata.

    La questione potrà essere riproposta?

    In linea di principio sì: se ne ricorrono i presupposti, un giudice potrà sollevare nuovamente la questione in un altro giudizio.

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  • Corte cost. n. 112/2025 – IMU, abitazione principale e nucleo familiare

    Con la sentenza n. 112/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della definizione di “abitazione principale” ai fini ICI/IMU contenuta nell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui richiedeva la dimora abituale anche dei familiari del contribuente.

    Di cosa si tratta

    Per l’imposta comunale sugli immobili (ICI, poi IMU) il regime dell’”abitazione principale” è particolarmente favorevole. L’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella versione modificata dalla legge finanziaria 2007, definiva abitazione principale quella in cui dimorano abitualmente il contribuente proprietario “e i suoi familiari”. Questo riferimento ai familiari ha generato un contenzioso enorme, soprattutto per i coniugi con residenze e dimore diverse (ad esempio per ragioni di lavoro): l’amministrazione finanziaria, valorizzando la dimora del nucleo familiare, negava in molti casi le agevolazioni. La Corte di cassazione a sezioni unite ha portato la questione davanti alla Corte costituzionale. La posta in gioco è concreta e diffusa: dall’interpretazione della norma dipendeva il diritto di molti contribuenti a fruire del trattamento agevolato sulla propria abitazione, con effetti diretti sull’imposta dovuta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha impugnato con due ordinanze l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b, della legge n. 296 del 2006), nella parte in cui àncora la nozione di abitazione principale alla dimora abituale del contribuente “e dei suoi familiari”. I giudizi sono stati riuniti; relatore Angelo Buscema; era costituito il Comune di Pietrasanta.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 nella parte in cui definisce abitazione principale quella in cui dimorano abitualmente il contribuente “e i suoi familiari”, anziché quella in cui dimora abitualmente il solo contribuente. Cade così il riferimento alla dimora del nucleo familiare: per l’agevolazione conta la dimora abituale del contribuente che possiede l’immobile.

    Il principio

    Ai fini ICI/IMU l’abitazione principale va individuata in base alla dimora abituale del singolo contribuente che possiede l’immobile, non a quella dei suoi familiari: àncorare l’agevolazione alla dimora dell’intero nucleo familiare è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i coniugi con dimore diverse?

    L’agevolazione per l’abitazione principale va valutata sulla dimora abituale del singolo contribuente proprietario, senza che rilevi automaticamente la dimora dei familiari: cade l’ostacolo che penalizzava le coppie con residenze separate.

    Quali imposte riguarda?

    La definizione impugnata operava ai fini ICI e, nel tempo, ha inciso sull’interpretazione del regime dell’abitazione principale poi confluito nell’IMU.

    Si possono recuperare imposte pagate in passato?

    Gli effetti delle sentenze di accoglimento riguardano i rapporti non ancora definiti. Per valutare richieste di rimborso o contenziosi pendenti è opportuno rivolgersi a un professionista.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte di cassazione a sezioni unite, con due distinte ordinanze poi riunite dalla Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 16/2026 – Elezioni comunali in Valle d’Aosta: limite ai mandati e divieti in giunta

    Con la sentenza n. 16/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Valle d’Aosta sui mandati dei sindaci e sulla composizione delle giunte nei piccoli Comuni: in materia di elettorato passivo deve valere una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

    Di cosa si tratta

    Chi può candidarsi e per quanti mandati (l’elettorato passivo) è materia che la Costituzione riserva, per esigenze di uguaglianza, a una disciplina tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale. La Regione Valle d’Aosta, con una legge del 2025, aveva introdotto regole proprie per i Comuni fino a 5.000 abitanti: il limite di quattro mandati consecutivi per sindaco e vicesindaco, il divieto di nominare assessori esterni al consiglio comunale e il divieto che facessero parte della giunta il coniuge e i parenti stretti del sindaco e del vicesindaco. Il Governo ha impugnato queste norme, ritenendole in contrasto con i principi statali e con lo Statuto speciale della Regione. In gioco c’era il confine tra l’autonomia regionale, anche di una Regione a statuto speciale, e l’esigenza che le regole su chi può essere eletto e nominato siano sostanzialmente uguali per tutti i cittadini italiani.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 30-bis, comma 2-ter, e l’art. 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 54 del 1998, come modificati dalla legge regionale n. 4 del 2025. A promuovere il giudizio, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 1 e 2, lettera b), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta e agli artt. 1, 3, 51, 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Si è costituita la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis, comma 2-ter (limite ai mandati) e dell’art. 22, commi 1, 6 e 7 (regole sulla composizione della giunta) della legge regionale, perché in contrasto con i principi dell’ordinamento della Repubblica in materia di elettorato passivo, che devono valere in modo uniforme. In particolare, il divieto di nomina in giunta dei parenti del vicesindaco comprimeva ingiustificatamente il diritto di accedere alla carica di assessore, che deve essere uguale per tutti. Ha invece dichiarato inammissibili due ulteriori questioni, riferite all’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2025, per come erano state formulate. La Corte ha precisato che “uniformità” non significa “identità”: il legislatore statale può comunque riconoscere margini di normazione regionale.

    Il principio

    La disciplina dell’elettorato passivo (chi può candidarsi e ricoprire cariche elettive o di governo locale) deve essere tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale: anche una Regione a statuto speciale non può introdurre, senza specifiche giustificazioni locali, limiti ai mandati o divieti di nomina che si discostino dai principi dell’ordinamento della Repubblica.

    Domande e risposte

    La Valle d’Aosta può fissare limiti ai mandati dei sindaci diversi da quelli nazionali?

    Non in modo libero. La Corte ha dichiarato illegittimo il limite di quattro mandati introdotto per i piccoli Comuni, perché contrasta con la disciplina uniforme dell’elettorato passivo valida per tutto il territorio nazionale.

    Cosa cambia per le giunte dei Comuni valdostani?

    Cadono i divieti regionali sulla composizione della giunta colpiti dalla sentenza, tra cui quello di nominare in giunta i parenti stretti del vicesindaco: prevale il diritto, uguale per tutti, di accedere alla carica di assessore.

    Lo Statuto speciale non garantiva un’autonomia maggiore?

    L’autonomia speciale resta, ma incontra il limite dei principi dell’ordinamento della Repubblica: in materia di elettorato passivo serve uniformità, salvo specificità locali che qui non sono state ritenute sufficienti.

    “Uniformità” vuol dire regole identiche ovunque?

    No. La Corte ha chiarito che uniformità non è sinonimo di identità: il legislatore statale può individuare margini di normazione regionale, purché nel rispetto degli artt. 3 e 51 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 113/2025 – Sequestro di persona a scopo di estorsione e pena

    Con la sentenza n. 113/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 630, primo comma, del codice penale, che punisce il sequestro di persona a scopo di estorsione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 630 del codice penale punisce con pene molto elevate il sequestro di persona a scopo di estorsione, cioè il sottrarre o trattenere qualcuno per costringere altri a pagare un riscatto o a compiere un atto a contenuto economico. La severità della cornice edittale risponde alla gravità del fatto, ma può creare problemi quando l’episodio concreto presenta un disvalore minore rispetto ai casi più gravi cui la norma pensa. La Corte di assise di Teramo, in un procedimento penale, ha sollevato dubbi sulla compatibilità della norma sia con principi di derivazione europea (in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), sia con i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità della pena e funzione rieducativa. La posta in gioco riguarda il rapporto tra la durezza della pena prevista e l’effettiva gravità del singolo fatto, tema ricorrente nel controllo di costituzionalità sulle sanzioni penali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di Teramo ha impugnato l’art. 630, primo comma, cod. pen. in riferimento, da un lato, agli artt. 11 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, dall’altro, agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Francesco Viganò.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE, e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il trattamento sanzionatorio del sequestro di persona a scopo di estorsione, dunque, non è stato ritenuto in contrasto con i principi di uguaglianza e di proporzionalità/finalità rieducativa della pena.

    Il principio

    La pena prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione non viola gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.: la sua severità è giustificata dalla gravità del reato. Le ulteriori censure di matrice europea non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali.

    Domande e risposte

    La Corte ha ridotto la pena per il sequestro a scopo di estorsione?

    No. Le questioni sono state in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili: la disciplina sanzionatoria dell’art. 630 cod. pen. resta invariata.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Quelle fondate sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (tramite gli artt. 11 e 117 Cost.) non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali.

    Cosa prevede l’art. 27, terzo comma, della Costituzione?

    Stabilisce che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che debbano tendere alla rieducazione del condannato.

    La gravità del reato giustifica pene così alte?

    Secondo la Corte sì: la particolare offensività del sequestro a scopo di estorsione rende non irragionevole la severità della cornice di pena prevista.

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  • Corte cost. n. 17/2026 – Dissesto dei Comuni e scioglimento del Consiglio comunale

    Con la sentenza n. 17/2026 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sulle norme che, in caso di dissesto finanziario del Comune, portano allo scioglimento del Consiglio comunale: in parte inammissibili, in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune va in dissesto finanziario, la legge (Testo unico degli enti locali, d.lgs. n. 267 del 2000) impone tempi rigorosi per presentare un bilancio riequilibrato. Se l’ente non rispetta i termini perentori, è previsto lo scioglimento del Consiglio comunale, con nomina di un commissario e nuove elezioni. Il TAR Campania, in un contenzioso che coinvolgeva il Comune di Castel Morrone, ha sollevato dubbi: lo scioglimento automatico, senza un potere di sollecito del prefetto, equiparerebbe la semplice mancata presentazione del bilancio a comportamenti gravissimi (atti contro la Costituzione, gravi violazioni di legge), risultando sproporzionato e lesivo del mandato elettorale e del diritto di accedere alle cariche pubbliche. In gioco c’erano due interessi: la tutela dell’equilibrio dei conti pubblici locali e il rispetto della rappresentanza democratica espressa dai cittadini con il voto. La Corte ha confermato la legittimità della disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). A sollevare le questioni è stato il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione. Si è costituito il Comune di Castel Morrone.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del TUEL, e non fondate quelle relative all’art. 262, comma 1. Lo scioglimento del Consiglio comunale che non riesce a predisporre un bilancio in equilibrio è coerente con il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.): un consiglio incapace di approvare un bilancio equilibrato interrompe il legame fiduciario proprio del mandato elettorale. La misura, già esaminata in un precedente (sentenza n. 91 del 2025), tutela l’equilibrio complessivo delle finanze pubbliche e non lede né l’autonomia locale né il diritto di elettorato passivo.

    Il principio

    Lo scioglimento del Consiglio comunale che non presenta nei termini un bilancio stabilmente riequilibrato non è sproporzionato: è una misura funzionale a tutelare l’equilibrio delle finanze pubbliche e il buon andamento dell’amministrazione, e non viola l’autonomia degli enti locali né il diritto di accedere alle cariche elettive.

    Domande e risposte

    Cos’è il dissesto di un Comune?

    È la situazione in cui l’ente locale non è più in grado di garantire l’equilibrio del proprio bilancio e di assolvere le funzioni e i debiti: la legge prevede una procedura di risanamento con tempi rigorosi.

    Perché lo scioglimento del Consiglio è considerato legittimo?

    Perché un Consiglio comunale che non riesce a predisporre un bilancio in equilibrio non garantisce il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e interrompe il legame fiduciario con gli elettori che il bilancio è chiamato a rendere trasparente.

    Lo scioglimento lede il voto dei cittadini?

    Secondo la Corte no: il diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.) non è violato, perché il mandato presuppone una gestione responsabile delle risorse; l’incuria che porta al dissesto interrompe essa stessa il rapporto fiduciario.

    Perché alcune questioni sono “inammissibili”?

    Perché, su quelle norme, le censure non aggiungevano argomenti nuovi rispetto a quanto già deciso dalla Corte nella sentenza n. 91 del 2025: la Corte non ha quindi potuto riesaminarle nel merito.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 114/2025 – Liste d’attesa sanitarie e competenze delle Regioni

    Con la sentenza n. 114/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 5 del d.l. n. 73 del 2024 sulle liste d’attesa sanitarie, accogliendo alcuni rilievi delle Regioni Toscana e Campania e respingendone altri.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 73 del 2024 ha introdotto misure urgenti per ridurre i tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie, un tema che tocca da vicino milioni di cittadini in attesa di visite ed esami. La sanità, però, è una materia a competenza condivisa tra Stato e Regioni: lo Stato fissa i principi e i livelli essenziali, mentre le Regioni organizzano in concreto i servizi sul territorio. Le Regioni Toscana e Campania hanno impugnato l’art. 5 del decreto, ritenendo che alcune sue previsioni invadessero le competenze regionali in materia di organizzazione sanitaria, coordinamento della finanza pubblica e autonomia, in violazione di vari articoli della Costituzione. La posta in gioco riguarda l’equilibrio tra l’esigenza nazionale di garantire tempi certi alle cure e l’autonomia organizzativa delle Regioni nel gestire i propri sistemi sanitari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana e Campania hanno impugnato l’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 73 del 2024 (convertito nella legge n. 107 del 2024) in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 5, 32, 97, 117 (commi terzo, quarto e sesto) e 119 della Costituzione. I giudizi sono stati riuniti; relatore Angelo Buscema; era costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, secondo periodo, e dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 73 del 2024. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 5, comma 2, primo periodo, sollevate dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117 (commi terzo, quarto e sesto) e 119 Cost. La pronuncia ridisegna così il confine tra intervento statale e autonomia regionale sulle liste d’attesa.

    Il principio

    Lo Stato può dettare misure per ridurre le liste d’attesa, ma non può spingersi fino a comprimere indebitamente l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni in materia sanitaria: alcune previsioni dell’art. 5 oltrepassano questo limite, altre invece restano legittime.

    Domande e risposte

    Le misure sulle liste d’attesa sono state cancellate?

    No, non tutte. La Corte ha annullato due specifiche previsioni (il secondo periodo dei commi 1 e 2 dell’art. 5), mentre ha confermato la legittimità di altre parti della norma.

    Perché le Regioni hanno impugnato il decreto?

    Perché ritenevano che alcune disposizioni invadessero le loro competenze sull’organizzazione sanitaria e sul coordinamento della finanza pubblica, tutelate dagli artt. 117 e 119 Cost.

    Cosa cambia per i cittadini in attesa di prestazioni?

    L’impianto delle misure resta, ma le parti annullate non si applicano più: spetta alle Regioni organizzare i servizi nel rispetto della cornice statale rimasta in vigore.

    Tutte le richieste delle Regioni sono state accolte?

    No. Alcune censure (in particolare quelle della Regione Campania sull’art. 5, comma 2, primo periodo) sono state dichiarate non fondate.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 19/2026 – Insindacabilità parlamentare: il caso Renzi-Basentini

    Con la sentenza n. 19/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava al Senato qualificare come insindacabili, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione, alcune dichiarazioni televisive del senatore Matteo Renzi: il giudizio penale per diffamazione non può proseguire su di esse.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni: è l’insindacabilità, una garanzia che protegge la libertà del mandato. Il problema sorge quando un parlamentare rilascia dichiarazioni fuori dal Parlamento, ad esempio in televisione: in questi casi l’immunità copre solo le opinioni collegate all’attività parlamentare. Il senatore Matteo Renzi era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese in una trasmissione TV nei confronti di un magistrato. Il Senato, nel 2024, aveva deliberato che si trattava di opinioni insindacabili. Il Tribunale di Potenza, non condividendo, ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di stabilire chi avesse ragione: il giudice, libero di processare, o il Senato, che rivendicava l’immunità. In gioco c’era il confine tra l’autonomia del Parlamento e la giurisdizione, un equilibrio delicato del nostro ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di una questione su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. A promuoverlo è stato il Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, contro la deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024 che aveva qualificato come insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore Matteo Renzi nei confronti del dott. Francesco Basentini rese nella trasmissione televisiva del 29 maggio 2022. Si è costituito il Senato della Repubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni: il ricorso del Tribunale di Potenza è stato quindi respinto (non fondato). Le affermazioni del senatore, lette nel loro complesso, costituivano una dura critica politica alle scelte del Ministro della giustizia dell’epoca e risultavano collegate alla funzione parlamentare di indirizzo e controllo sul Governo, già manifestata con un atto interno tipico in Senato. Le dichiarazioni esterne partecipano di quella stessa funzione, anche quando rese in TV su sollecitazione del giornalista, in quanto informano l’elettorato delle attività svolte.

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare anche fuori dalle aule (ad esempio in televisione) sono coperte dall’insindacabilità dell’art. 68 Cost. quando presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare, riproducendo opinioni già espresse nell’esercizio del mandato. Restano invece escluse le offese gratuite, le minacce o l’affermazione consapevole di fatti falsi, prive di legame con la funzione.

    Domande e risposte

    Cosa significa che le dichiarazioni sono “insindacabili”?

    Significa che il parlamentare non può essere chiamato a risponderne in giudizio: il processo penale per diffamazione su quelle dichiarazioni non può proseguire.

    L’immunità copre qualsiasi dichiarazione di un parlamentare?

    No. Copre solo le opinioni collegate funzionalmente all’attività parlamentare. Restano fuori, ad esempio, le ingiurie gratuite, le minacce o l’affermazione di fatti oggettivamente falsi lesivi della reputazione altrui.

    Perché ha deciso la Corte costituzionale e non il giudice penale?

    Perché era sorto un conflitto tra il Tribunale di Potenza e il Senato sull’applicazione dell’art. 68 Cost.: solo la Corte costituzionale può risolvere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

    Cosa succede ora al processo per diffamazione?

    Sulle dichiarazioni coperte dall’insindacabilità il procedimento penale non può proseguire, in coerenza con la deliberazione del Senato che la Corte ha confermato legittima.

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