Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 128/2024 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegra

    Con la sentenza n. 128/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del contratto a tutele crescenti nella parte in cui escludeva la reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo quando in giudizio sia dimostrata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 23 del 2015 (tutele crescenti) ha previsto che, in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori assunti dal 2015, la regola generale sia l’indennizzo economico e non il ritorno al posto di lavoro. Per il licenziamento disciplinare la stessa Corte aveva gia’ riconosciuto, in passato, la reintegrazione quando manca il fatto materiale contestato. Restava pero’ aperto il caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioe’ quello legato a ragioni economiche e organizzative dell’impresa. Il Tribunale di Ravenna, sezione lavoro, davanti al ricorso di un operaio licenziato per ragioni oggettive, ha sollevato la questione: e’ ragionevole che, se in giudizio si dimostra che il fatto economico-organizzativo addotto non esiste, il lavoratore abbia diritto solo a un indennizzo e non alla reintegra, quando invece nel licenziamento disciplinare la reintegra spetta? In gioco c’era la parita’ di trattamento tra le due forme di licenziamento illegittimo.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Tribunale di Ravenna ha impugnato l’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 1, 2, 3, 4, 24, 35, 41 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla Carta sociale europea) e l’art. 76 Cost. per eccesso di delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 nella parte in cui non prevede la reintegrazione anche nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro; ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 76 Cost. per eccesso di delega.

    Il principio

    Quando in giudizio risulta provata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore a tutele crescenti ha diritto alla reintegrazione, come gia’ avviene per il licenziamento disciplinare privo del fatto materiale: trattare diversamente le due ipotesi e’ irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi e’ licenziato per motivi economici?

    Se in causa si dimostra che il fatto economico-organizzativo addotto non esiste, il lavoratore a tutele crescenti puo’ ottenere la reintegrazione e non solo l’indennizzo.

    Vale per tutti i licenziamenti per motivo oggettivo?

    La reintegra scatta nel caso specifico in cui sia dimostrata direttamente in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore, restando estranea ogni valutazione sul ricollocamento.

    Perche’ la Corte parla di parita’ con il licenziamento disciplinare?

    Perche’ per il licenziamento disciplinare la reintegra in caso di fatto insussistente era gia’ riconosciuta: estenderla al motivo oggettivo elimina una disparita’ ingiustificata.

    La sentenza si applica anche ai rapporti in corso?

    Le pronunce di illegittimita’ incidono sui giudizi pendenti e sui rapporti non ancora definiti; il giudice del lavoro applichera’ il principio nei casi che rientrano nei suoi presupposti.

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  • Corte cost. n. 129/2024 – Tutele crescenti e indennizzo per licenziamento illegittimo

    Con la sentenza n. 129/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul meccanismo di indennizzo per il licenziamento illegittimo previsto dal contratto a tutele crescenti, fatta salva un’interpretazione conforme su uno dei parametri.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act, ha introdotto per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 il contratto a tutele crescenti: in caso di licenziamento illegittimo, la regola generale non e’ piu’ la reintegrazione nel posto di lavoro, ma un indennizzo economico crescente con l’anzianita’. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimita’ costituzionale del criterio di calcolo dell’indennita’, sospettando che fosse troppo rigido e insufficiente a garantire una tutela adeguata contro i licenziamenti, in violazione di numerosi principi costituzionali sul lavoro. In gioco c’era uno dei punti piu’ controversi della riforma del 2015: se il sistema dell’indennizzo monetario, in sostituzione della reintegra, rispetti la Costituzione e assicuri al lavoratore licenziato senza giusta causa una protezione effettiva e non puramente simbolica.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il Tribunale di Catania ha sollevato questioni sull’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40, 41 e 76 della Costituzione, nonche’ in riferimento all’art. 39 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni riferite ai numerosi parametri invocati e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, quella riferita all’art. 39 Cost. Il meccanismo dell’indennizzo a tutele crescenti, nella conformazione assunta anche dopo i precedenti interventi della stessa Corte, non e’ di per se’ incostituzionale.

    Il principio

    Il sistema di tutela contro il licenziamento illegittimo fondato sull’indennizzo economico, proprio del contratto a tutele crescenti, e’ compatibile con la Costituzione, a condizione che l’indennita’ assicuri un ristoro adeguato e dissuasivo; la questione sull’art. 39 e’ superata con interpretazione conforme.

    Domande e risposte

    La Corte ha eliminato le tutele crescenti?

    No. Ha ritenuto non fondate le censure, confermando la legittimita’ del sistema dell’indennizzo monetario.

    Chi e’ soggetto alle tutele crescenti?

    I lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015.

    Indennizzo significa che non si torna al lavoro?

    Nel regime delle tutele crescenti la regola e’ il pagamento di un’indennita’ crescente con l’anzianita’, mentre la reintegrazione resta limitata a ipotesi specifiche.

    Cosa vuol dire decisione interpretativa di rigetto?

    La Corte respinge la questione indicando l’interpretazione della norma che la rende conforme alla Costituzione, come avvenuto per il profilo dell’art. 39.

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  • Corte cost. n. 130/2024 – Fondo per le aree di sosta dei camper e intesa con la Conferenza unificata

    Con la sentenza n. 130/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul fondo statale per le aree di sosta del turismo all’aria aperta nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata, respingendo le altre censure della Regione Campania.

    Di cosa si tratta

    Per incentivare il turismo di prossimita’ e all’aria aperta, in sede di conversione del decreto-legge n. 121 del 2023 e’ stato istituito un fondo statale, dotato di quasi 33 milioni di euro, destinato a finanziare investimenti dei Comuni per creare e riqualificare aree attrezzate di sosta temporanea, tipicamente per camper e turismo open air. La Regione Campania ha impugnato la disciplina del fondo, sostenendo che lo Stato avesse invaso ambiti di competenza regionale e, soprattutto, che avesse fissato le modalita’ di erogazione senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali attraverso lo strumento dell’intesa. La materia infatti, riguardando turismo e governo del territorio, tocca competenze in cui Regioni ed enti locali hanno un ruolo. Il nodo costituzionale era quindi se lo Stato potesse istituire e gestire da solo questo fondo o se dovesse coinvolgere il sistema delle autonomie, in attuazione del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Regione Campania ha impugnato l’art. 1-bis, commi 1, 2 lettera a), 3 e 4 lettera b), del d.l. n. 121 del 2023, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 quarto comma, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del comma 1 nella parte in cui non prevede che il bando per l’erogazione del fondo sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata; ha dichiarato inammissibile la censura sul comma 2 e sul comma 4 riferita all’art. 119 Cost. e non fondate le questioni sul comma 3. Il fondo resta, ma la sua attuazione richiede ora il coinvolgimento delle autonomie.

    Il principio

    Quando lo Stato istituisce fondi che incidono su materie di interesse regionale e locale, deve garantire il coinvolgimento delle autonomie attraverso l’intesa con la Conferenza unificata, in attuazione del principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Il fondo per le aree di sosta e’ stato cancellato?

    No. Il fondo resta in vigore; cambia il procedimento: il bando deve essere adottato previa intesa con la Conferenza unificata.

    Cos’e’ la Conferenza unificata?

    E’ la sede istituzionale che riunisce Stato, Regioni ed enti locali per il raccordo su materie di interesse comune.

    Cosa significa principio di leale collaborazione?

    E’ il dovere reciproco di Stato e autonomie di coordinarsi quando le rispettive competenze si intrecciano, evitando decisioni unilaterali su materie condivise.

    Perche’ alcune censure sono state respinte?

    Perche’ su quei profili la disciplina statale rientrava nella legittima competenza dello Stato o le censure non erano adeguatamente fondate.

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  • Corte cost. n. 131/2024 – Imposta sulle concessioni demaniali marittime delle Autorita’ portuali

    Con la sentenza n. 131/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’applicazione dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime anche alle concessioni rilasciate dalle Autorita’ di Sistema Portuale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni applicano un’imposta sulle concessioni dei beni del demanio marittimo. La domanda al centro del caso e’ se questa imposta si applichi anche alle concessioni rilasciate dalle Autorita’ di Sistema Portuale, cioe’ gli enti pubblici che gestiscono i porti. Una contestazione tributaria e’ arrivata davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che ha dubitato della legittimita’ costituzionale delle norme che assoggettano queste concessioni all’imposta, sospettando una disparita’ di trattamento e una violazione dei principi che governano i tributi. In gioco c’erano somme rilevanti e, soprattutto, la chiarezza sul perimetro del prelievo regionale: se le concessioni portuali rientrano o no nella base imponibile dell’imposta sulle concessioni demaniali marittime. La questione tocca il delicato confine tra autonomia tributaria regionale, capacita’ contributiva e riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di porti e demanio.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge n. 281 del 1970, l’art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 e l’art. 6 della legge della Regione Lazio n. 2 del 2013, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, oltre a una specifica censura sull’art. 6, comma 3, della legge regionale in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. L’assoggettamento all’imposta delle concessioni rilasciate dalle Autorita’ di Sistema Portuale non viola il principio di uguaglianza ne’ quello di capacita’ contributiva, e rientra nell’esercizio legittimo della potesta’ tributaria regionale nel rispetto del riparto di competenze.

    Il principio

    L’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime puo’ legittimamente colpire anche le concessioni rilasciate dalle Autorita’ di Sistema Portuale: la scelta e’ coerente con i principi di uguaglianza e capacita’ contributiva e con il riparto delle competenze in materia.

    Domande e risposte

    Le Autorita’ portuali devono pagare l’imposta sulle concessioni?

    La Corte ha confermato che le concessioni da esse rilasciate rientrano nell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime.

    Cosa c’entra l’art. 53 della Costituzione?

    Stabilisce che tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacita’ contributiva: e’ il parametro su cui si valuta la legittimita’ di un tributo.

    Le Regioni possono istituire tributi propri?

    Si’, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge statale di coordinamento; qui la potesta’ regionale e’ stata ritenuta correttamente esercitata.

    La sentenza ha effetti su altre Regioni?

    Il principio affermato ha valore generale e orienta l’interpretazione anche di analoghe imposte regionali su concessioni portuali.

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  • Corte cost. n. 132/2024 – Responsabilita’ erariale e tetto al danno per i dipendenti pubblici

    Con la sentenza n. 132/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla cosiddetta limitazione della responsabilita’ erariale ai soli casi di dolo introdotta in via temporanea per i dipendenti pubblici.

    Di cosa si tratta

    Per favorire l’azione amministrativa e ridurre la cosiddetta paura della firma, il decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni) aveva introdotto una norma che, in via temporanea, limitava la responsabilita’ erariale dei dipendenti pubblici per i danni cagionati con condotte attive ai soli casi di dolo, escludendo la colpa grave. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, ha sollevato la questione davanti a un giudizio di responsabilita’ a carico di funzionari, dubitando che escludere la colpa grave svuotasse il controllo contabile e creasse un trattamento ingiustificato a danno delle finanze pubbliche. La posta in gioco e’ delicata: da un lato l’esigenza di non paralizzare l’amministrazione con il timore di risarcimenti; dall’altro la tutela dell’erario e il principio per cui chi gestisce denaro pubblico risponde dei danni provocati con grave negligenza. La Corte costituzionale era chiamata a bilanciare questi due interessi.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha impugnato l’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020 in riferimento agli artt. 28, 81 e 103 della Costituzione, sotto un primo profilo, e agli artt. 3 e 97 Cost. sotto un secondo profilo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 28, 81 e 103 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 97 Cost. La limitazione temporanea della responsabilita’ erariale ai soli casi di dolo, per le condotte attive, rientra in una scelta di politica legislativa non manifestamente irragionevole, giustificata dall’esigenza eccezionale di incentivare l’azione amministrativa nella fase emergenziale.

    Il principio

    Il legislatore puo’ modulare in via temporanea ed eccezionale i confini della responsabilita’ amministrativo-contabile, limitandola al dolo per le condotte attive, purche’ la scelta sia ragionevole e proporzionata all’obiettivo di favorire l’azione della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    I dipendenti pubblici non rispondono piu’ per colpa grave?

    La limitazione al solo dolo riguardava le condotte attive ed era temporanea: la Corte ne ha confermato la legittimita’ per quel periodo, non l’ha resa permanente.

    Perche’ si distingue tra dolo e colpa grave?

    Il dolo presuppone la volonta’ del danno; la colpa grave una negligenza marcata. Escludere la seconda riduce il rischio di condanne e quindi la paura della firma.

    Che differenza c’e’ tra condotte attive e omissive?

    La norma limitava la responsabilita’ per le azioni compiute, lasciando ferma quella per le omissioni: chi non agisce continua a rispondere anche per colpa grave.

    Chi giudica la responsabilita’ erariale?

    La Corte dei conti, giudice contabile competente sui danni causati alle finanze pubbliche dai soggetti legati da rapporto di servizio.

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  • Corte cost. n. 133/2024 – Riparto del fondo trasporto pubblico locale tra le Regioni

    Con la sentenza n. 133/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sollevate da Veneto, Piemonte e Campania contro le nuove regole di riparto del fondo statale per il trasporto pubblico locale.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato finanzia il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, attraverso un apposito fondo (il cosiddetto fondo TPL) che viene ripartito tra le Regioni. Con il decreto-legge n. 104 del 2023 il legislatore ha modificato i criteri di riparto: una quota va distribuita tenendo conto dei costi standard, mentre cambiano alcuni parametri storici. Tre Regioni, Veneto, Piemonte e Campania, hanno impugnato la norma temendo di vedersi ridurre le risorse rispetto al passato e lamentando che le nuove regole comprimessero la loro autonomia e fossero adottate senza adeguato coinvolgimento. La questione tocca un nervo scoperto dei rapporti Stato-Regioni: chi decide come dividere i soldi del trasporto pubblico e con quali criteri, in un settore che incide direttamente sui servizi quotidiani per cittadini e pendolari. Per le Regioni ricorrenti era in gioco la stabilita’ dei finanziamenti necessari a mantenere autobus e treni regionali.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Veneto e Piemonte hanno impugnato l’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023 in riferimento agli artt. 2 e 5 della Costituzione; la Regione Campania ha contestato la stessa norma, anche nella parte che incide sull’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, in riferimento agli artt. 77 e 97 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di Veneto e Piemonte e quella di Campania fondata sull’art. 97 Cost., per difetti di impostazione e di interesse, e non fondata la questione sull’art. 77 Cost. relativa ai presupposti di necessita’ e urgenza del decreto. I nuovi criteri di riparto restano dunque in vigore.

    Il principio

    La definizione dei criteri di riparto del fondo statale per il trasporto pubblico locale rientra nella competenza del legislatore statale; le censure regionali devono essere adeguatamente motivate e dimostrare un concreto pregiudizio, altrimenti sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Le Regioni hanno perso i finanziamenti per i trasporti?

    La sentenza non incide sull’ammontare dei fondi: ha confermato la legittimita’ dei nuovi criteri di riparto fissati dallo Stato.

    Cosa sono i costi standard del trasporto pubblico?

    Sono parametri di costo efficiente di riferimento, usati per distribuire le risorse premiando la gestione virtuosa invece della sola spesa storica.

    Perche’ tante questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perche’ le Regioni non hanno dimostrato in modo adeguato il pregiudizio subito o hanno impostato le censure in modo non idoneo a un esame nel merito.

    Lo Stato deve sempre concordare i criteri con le Regioni?

    Nei settori di competenza statale lo Stato puo’ fissare i criteri; il coinvolgimento regionale e’ richiesto nei casi e nelle forme previsti, ma non trasforma ogni scelta in materia concertata.

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  • Corte cost. n. 134/2024 – Indennita’ di posizione delle Forze armate e di polizia

    Con la sentenza n. 134/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul trattamento economico del personale delle Forze armate e di polizia, ritenendo non irragionevole la disciplina contestata.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda il trattamento economico del personale militare e delle Forze di polizia, materia regolata da una stratificazione di leggi e decreti che recepiscono gli accordi sindacali e i provvedimenti di concertazione. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, davanti al ricorso di un appartenente al comparto, ha dubitato della legittimita’ costituzionale di alcune norme che disciplinano voci retributive e meccanismi di rideterminazione, sospettando un trattamento deteriore rispetto ad altre situazioni paragonabili e un possibile contrasto con il principio della giusta retribuzione. In sostanza, il giudice si chiedeva se il legislatore avesse rispettato i limiti di ragionevolezza e proporzionalita’ nel modulare emolumenti e progressioni economiche di una categoria che opera in condizioni particolari. La posta in gioco era concreta: la corretta misura della retribuzione di migliaia di operatori in divisa e la tenuta dei criteri con cui lo Stato distingue tra ruoli, anzianita’ e funzioni all’interno dei comparti sicurezza e difesa.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il TAR Lazio, sezione prima quater, ha sollevato due questioni: una sull’art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione; l’altra sull’art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in riferimento all’art. 3 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato entrambe le questioni non fondate. Le norme contestate rientrano nell’ampia discrezionalita’ del legislatore nella definizione dei trattamenti economici del pubblico impiego, in particolare dei comparti difesa e sicurezza, e non risultano ne’ manifestamente irragionevoli ne’ lesive del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

    Il principio

    La determinazione delle voci retributive del personale delle Forze armate e di polizia spetta al legislatore, che gode di ampia discrezionalita’; il controllo costituzionale si arresta alla soglia della manifesta irragionevolezza, qui non superata.

    Domande e risposte

    La sentenza ha aumentato gli stipendi del comparto sicurezza?

    No. La Corte ha confermato la legittimita’ delle norme vigenti, senza imporre rideterminazioni economiche.

    Perche’ si invoca l’art. 36 della Costituzione?

    Perche’ garantisce una retribuzione proporzionata alla quantita’ e qualita’ del lavoro e sufficiente a una esistenza libera e dignitosa.

    Il giudice amministrativo poteva decidere da solo?

    No: dubitando della costituzionalita’ della legge, doveva rimettere la questione alla Corte, unica competente a dichiarare l’illegittimita’ di una legge.

    Cosa cambia per chi aveva fatto ricorso?

    Il giudizio davanti al TAR prosegue applicando le norme ritenute legittime dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 135/2024 – Aiuto al suicidio e trattamenti di sostegno vitale

    Con la sentenza n. 135/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 580 del codice penale, confermando che la non punibilità dell’aiuto al suicidio resta subordinata alla condizione che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

    Di cosa si tratta

    Dopo la storica sentenza n. 242 del 2019, l’aiuto al suicidio non e’ punibile se ricorrono precise condizioni: la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze che reputa intollerabili, capace di decisioni libere e consapevoli e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha messo in dubbio proprio quest’ultimo requisito. Secondo il giudice, subordinare la non punibilita’ al fatto che la persona dipenda da un trattamento di sostegno vitale creerebbe una disparita’ irragionevole tra malati che si trovano in condizioni sostanzialmente identiche di sofferenza, ma che non sono attaccati a una macchina. In gioco vi era quindi la portata del diritto di autodeterminazione del malato e i limiti entro cui lo Stato puo’ tollerare che un terzo presti aiuto a chi vuole porre fine alla propria vita. La Corte e’ stata chiamata a stabilire se quel confine, fissato nel 2019, fosse ancora costituzionalmente sostenibile.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Il GIP di Firenze ha sollevato la questione sull’art. 580 cod. pen., come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019, nella parte in cui richiede che l’aiuto sia prestato a persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”. I parametri invocati sono stati gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non e’ arbitrario: individua una situazione in cui la persona e’ gia’ immersa in un processo del morire e in cui ha titolo a chiedere l’interruzione di quei trattamenti. La condizione, pur delimitando l’area di non punibilita’, non viola gli articoli invocati e resta una scelta che spetta in primo luogo al legislatore aggiornare.

    Il principio

    La non punibilita’ dell’aiuto al suicidio definita dalla sentenza n. 242/2019 ha confini precisi e costituzionalmente legittimi: la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e’ un presupposto valido, non un’irragionevole discriminazione. Eventuali estensioni spettano al legislatore.

    Domande e risposte

    La sentenza ha allargato le condizioni per il suicidio assistito?

    No. La Corte ha confermato i requisiti gia’ fissati nel 2019, respingendo la richiesta di eliminare la condizione del sostegno vitale.

    Chi non e’ attaccato a una macchina puo’ chiedere aiuto a morire?

    Allo stato della decisione, fuori dalle condizioni dell’art. 580 cod. pen. cosi’ come interpretato, l’aiuto resta penalmente rilevante. La Corte ha rinviato al legislatore ogni ampliamento.

    Perche’ si parla di art. 32 della Costituzione?

    Perche’ la materia tocca il diritto alla salute e il rifiuto dei trattamenti sanitari, cardine del ragionamento sul fine vita.

    La Corte ha invitato il Parlamento a intervenire?

    La pronuncia ribadisce che spetta al legislatore la disciplina organica del fine vita; la Corte non ha colmato il vuoto estendendo essa stessa la non punibilita’.

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  • Corte cost. n. 90/2025 – Messa alla prova e spaccio di lieve entità

    Con la sentenza n. 90/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis del codice penale nella parte in cui escludeva la messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entita (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990).

    Di cosa si tratta

    La sospensione del procedimento con messa alla prova e un istituto che consente all’imputato, per i reati meno gravi, di evitare il processo e la condanna svolgendo un programma di reinserimento, lavoro di pubblica utilita e, se possibile, riparazione del danno. E uno strumento con forte funzione rieducativa. L’art. 168-bis del codice penale ne individua l’ambito di applicazione, collegandolo a determinate soglie di pena e a una lista di reati. Il problema, sollevato dai tribunali di Padova e Bolzano, riguarda il reato di spaccio di lieve entita previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti: pur trattandosi di una fattispecie a ridotto disvalore, l’imputato non poteva accedere alla messa alla prova per come era costruita la norma. La posta in gioco riguarda l’effettivita della funzione rieducativa: escludere dalla messa alla prova proprio chi commette fatti di scarsa gravita appariva in tensione con i principi di uguaglianza e di finalita rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Padova e Bolzano hanno impugnato l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. (in combinato disposto con l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Bolzano ha inoltre impugnato l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023 in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. (presupposti del decreto-legge). I giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entita (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e sull’art. 73, comma 5, e non fondata quella sull’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023 (art. 77 Cost.).

    Il principio

    Escludere la messa alla prova per lo spaccio di lieve entita e incostituzionale: trattandosi di un reato a ridotto disvalore, l’imputato deve poter accedere a un istituto a forte funzione rieducativa, in coerenza con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Cos’e la messa alla prova?

    E l’istituto che, per i reati meno gravi, consente all’imputato di sospendere il processo svolgendo un programma di reinserimento e lavoro di pubblica utilita; in caso di esito positivo il reato si estingue.

    Cosa cambia per lo spaccio di lieve entita?

    Ora l’imputato per il reato di spaccio di lieve entita (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) puo accedere alla messa alla prova, prima esclusa.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No. La Corte ha accolto quella sull’art. 168-bis cod. pen.; ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le altre, comprese quelle sui presupposti del decreto-legge.

    Lo spaccio di lieve entita resta reato?

    Si. La fattispecie resta punibile; cambia solo la possibilita di accedere alla messa alla prova come alternativa al processo.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 91/2025 – Dissesto degli enti locali e ineleggibilità degli amministratori

    Con la sentenza n. 91/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulle norme del Testo unico enti locali che colpiscono gli amministratori responsabili del dissesto finanziario del Comune.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune dichiara il dissesto finanziario, cioe non e piu in grado di far fronte ai propri debiti, il Testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) prevede conseguenze a carico degli amministratori ritenuti responsabili. Tra queste vi sono misure che incidono sulla loro possibilita di ricoprire cariche pubbliche, come forme di ineleggibilita o di responsabilita collegate al dissesto. In una controversia davanti al TAR Campania, relativa al Comune di Volla, alcuni amministratori hanno contestato queste previsioni, ritenute lesive del principio di uguaglianza, del diritto di elettorato passivo (cioe di candidarsi ed essere eletti) e dei principi di buon andamento e autonomia degli enti locali. La posta in gioco riguarda l’equilibrio tra due esigenze: da un lato, sanzionare e prevenire le condotte che portano un ente al dissesto, a tutela delle finanze pubbliche e dei cittadini; dall’altro, garantire il diritto di partecipare alla vita politica e amministrativa, che puo essere limitato solo in modo ragionevole e proporzionato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Campania, sezione prima, ha impugnato gli artt. 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione (uguaglianza, autonomie locali, accesso alle cariche pubbliche, buon andamento). Erano costituite le parti private ed e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Angelo Buscema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, e non fondate quelle relative all’art. 262, comma 1, dello stesso testo unico. Le previsioni sul dissesto degli enti locali e sulle conseguenze a carico degli amministratori, dunque, non sono state ritenute in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Le misure che colpiscono gli amministratori responsabili del dissesto dell’ente locale non violano gli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost.: rispondono all’esigenza di tutelare le finanze pubbliche e il buon andamento, con limitazioni ragionevoli del diritto di accesso alle cariche.

    Domande e risposte

    Cosa accade agli amministratori responsabili del dissesto di un Comune?

    Il Testo unico degli enti locali prevede conseguenze a loro carico, tra cui misure che incidono sulla possibilita di ricoprire cariche pubbliche: la Corte ne ha confermato la legittimita nei termini esaminati.

    La Corte ha cancellato queste norme?

    No. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte: le norme restano in vigore.

    Cos’e l’elettorato passivo?

    E il diritto di candidarsi ed essere eletti alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.), che puo essere limitato solo in modo ragionevole e proporzionato.

    Perche si tutelano le finanze degli enti locali?

    Perche il dissesto di un Comune incide sui servizi ai cittadini e sull’equilibrio della finanza pubblica: di qui le responsabilita a carico di chi vi ha contribuito.

    Norme collegate

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  • Servizio idrico integrato in Puglia: processo estinto (Corte cost. ord. n. 92/2025)

    Con l’ordinanza n. 92/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso dello Stato contro la legge della Regione Puglia n. 14 del 2024 in materia di servizio idrico integrato.

    Di cosa si tratta

    Il servizio idrico integrato comprende l’insieme dei servizi pubblici di captazione, distribuzione dell’acqua e gestione delle reti fognarie e di depurazione. La Regione Puglia, con la legge regionale n. 14 del 2024, ha adottato disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle relative funzioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli da 1 a 7 di quella legge, ritenendo che la Regione avesse invaso competenze statali. I conflitti tra Stato e Regioni sul servizio idrico sono frequenti, perche in questa materia si intrecciano la tutela della concorrenza e dell’ambiente (statali) con l’organizzazione dei servizi sul territorio. Talvolta, pero, una controversia davanti alla Corte non arriva a una decisione di merito: cio accade, ad esempio, quando viene a mancare l’interesse a proseguire il giudizio, tipicamente perche la Regione modifica o abroga la norma contestata e lo Stato rinuncia al ricorso. In questi casi la Corte non valuta la legittimita della legge, ma chiude il processo dichiarandolo estinto.

    La questione

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli articoli da 1 a 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2024 sul servizio idrico integrato. Si era costituita la Regione Puglia; relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una pronuncia che chiude il giudizio senza esaminare il merito: la Corte non si e pronunciata sulla legittimita della legge pugliese, ma ha preso atto del venir meno dei presupposti per la prosecuzione del giudizio (tipicamente per rinuncia al ricorso, spesso conseguente a modifiche normative sopravvenute).

    Il principio

    La dichiarazione di estinzione chiude il processo costituzionale senza decisione di merito: la legittimita della legge regionale impugnata non viene valutata, restando impregiudicata ogni futura questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo e “estinto”?

    Significa che il giudizio si e chiuso senza una decisione sul merito, per il venir meno dei presupposti per proseguirlo, ad esempio per rinuncia al ricorso.

    La legge pugliese sul servizio idrico e stata dichiarata legittima?

    No. La Corte non si e pronunciata sulla legittimita della legge: l’estinzione non equivale ne a un accoglimento ne a un rigetto.

    Perche spesso questi processi si estinguono?

    Tipicamente perche la Regione modifica o abroga la norma contestata e lo Stato rinuncia all’impugnazione, facendo venire meno l’interesse a una decisione.

    La questione puo tornare davanti alla Corte?

    L’estinzione lascia impregiudicata la materia: future questioni sono possibili su nuovi atti normativi, nei limiti dell’ordinamento.

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  • Corte cost. n. 93/2025 – IVA all’importazione, dogana e confisca

    Con la sentenza n. 93/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 del d.P.R. IVA nella parte in cui non consentiva di evitare la confisca pagando integralmente l’imposta evasa, gli interessi e la sanzione, in materia di IVA all’importazione.

    Di cosa si tratta

    L’IVA all’importazione e l’imposta dovuta quando le merci entrano in Italia da Paesi terzi. Per le controversie e le sanzioni relative a questa imposta, l’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 (legge IVA) rinvia alle disposizioni delle leggi doganali sui diritti di confine, contenute nel Testo unico doganale del 1973. In ambito doganale, l’art. 301 prevede la confisca delle cose oggetto della violazione, ma il sistema consente, in alcuni casi, di evitarla pagando integralmente quanto dovuto. In una controversia tra l’Agenzia delle dogane e un contribuente, la Corte di cassazione a sezioni unite ha rilevato che, per l’IVA all’importazione, mancava una previsione analoga: chi violava la disciplina IVA non poteva sottrarsi alla confisca pagando il dovuto, a differenza di quanto avveniva per altri diritti doganali. La posta in gioco riguarda imprese e operatori del commercio internazionale: la confisca, misura molto incisiva sul patrimonio, restava applicabile anche a chi era disposto a regolarizzare integralmente la propria posizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha impugnato l’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del Testo unico doganale (d.P.R. n. 43 del 1973) e all’accordo tra la CEE e la Confederazione Svizzera del 1972, nella parte in cui non consente di evitare la confisca mediante il pagamento integrale di imposta, interessi e sanzione. Era costituita la parte privata ed e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui, rinviando alle disposizioni doganali, non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del Testo unico doganale, le cose oggetto della violazione non siano confiscate se l’obbligato paga integralmente l’importo evaso, gli accessori (compresi gli interessi) e la sanzione pecuniaria. Si estende cosi anche all’IVA all’importazione la possibilita di evitare la confisca regolarizzando la posizione.

    Il principio

    In materia di IVA all’importazione, chi paga integralmente l’imposta evasa, gli interessi e la sanzione deve poter evitare la confisca delle merci, come gia previsto per gli altri diritti doganali: negare questa possibilita e incostituzionale per irragionevole disparita di trattamento.

    Domande e risposte

    Cos’e l’IVA all’importazione?

    E l’imposta sul valore aggiunto dovuta quando le merci entrano nel territorio nazionale da Paesi terzi, riscossa in dogana.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Anche per l’IVA all’importazione e ora possibile evitare la confisca delle merci pagando integralmente imposta evasa, interessi e sanzione, come gia avveniva per altri diritti di confine.

    Perche la disciplina precedente era irragionevole?

    Perche trattava in modo diverso situazioni analoghe: per gli altri diritti doganali si poteva evitare la confisca pagando il dovuto, per l’IVA all’importazione no.

    La confisca e stata abolita?

    No. La confisca resta come misura; la sentenza consente solo di evitarla regolarizzando integralmente la propria posizione.

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