Autore: Andrea Marton

  • Articolo 183-bis Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

    Articolo 183-bis Codice di Procedura Civile: Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

    Art. 183-bis c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.

    Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

    Articolo introdotto dall’art. 14, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall L. 10 novembre 2014, n. 162.

  • Articolo 183 Codice di Procedura Civile: Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

    Articolo 183 Codice di Procedura Civile: Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

    Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167 secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.

    Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

    Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell’art. 185.

    Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

    Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti posso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

    Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

    un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

    un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

    un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

    Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

    Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

    Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all’interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

    [abrogato] L’ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti [1].

    Articolo così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 63, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

    [1] Comma abrogato dall’art. 25, comma 1g, L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 182 Codice di Procedura Civile: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    Articolo 182 Codice di Procedura Civile: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

    Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione [1].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 46, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 181 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione delle parti

    Articolo 181 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione delle parti

    Art. 181 c.p.c. – Mancata comparizione delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo [1].

    Se l’attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma modificato dall’art. 16, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 4, comma 1 bis, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 e dall’art. 50 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

  • Articolo 180 Codice di Procedura Civile: Forma di trattazione

    Articolo 180 Codice di Procedura Civile: Forma di trattazione

    Art. 180 c.p.c. – Forma di trattazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.

    Articolo così sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 179 Codice di Procedura Civile: Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    Articolo 179 Codice di Procedura Civile: Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    Art. 179 c.p.c. – Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.

    L’ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l’ha pronunciata.

    Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.

    Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.

  • Articolo 178 Codice di Procedura Civile: Controllo del collegio sulle ordinanze

    Articolo 178 Codice di Procedura Civile: Controllo del collegio sulle ordinanze

    Art. 178 c.p.c. – Controllo del collegio sulle ordinanze

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell’art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

    L’ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l’estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio [1].

    Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza medesima.

    Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d’udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

    Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedono, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell’eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi [2].

    [abrogato] Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell’articolo 279 quarto comma, e dell’articolo 280 [3].

    [abrogato] Il provvedimento del collegio è limitato all’ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, nè totali nè parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d’ufficio, può limitarsi a rimettere con l’ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190 [3].

    [abrogato] L’esecuzione dell’ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d’urgenza, l’abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo [3].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [2] Comma così modificato dall’art. 15, comma 2, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [3] Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 177 Codice di Procedura Civile: Effetti e revoca delle ordinanze

    Articolo 177 Codice di Procedura Civile: Effetti e revoca delle ordinanze

    Art. 177 c.p.c. – Effetti e revoca delle ordinanze

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

    Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

    Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

    le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;

    le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

    le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo [1];

    [abrogato] 4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell’articolo seguente [2].

    [1] Numero così modificato dall’art. 14, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [2] Numero abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 176 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti

    Articolo 176 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti

    Art. 176 c.p.c. – Forma dei provvedimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza.

    Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi [periodo soppresso], anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere le comunicazioni [1].

    [1] Parole soppresse dall’art. 25, comma 1f, L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento

    Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento

    Art. 175 c.p.c. – Direzione del procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

    Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

    Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289.