Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 142/2025 – Cittadinanza italiana per discendenza senza limiti

    Con la sentenza n. 142/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’acquisto della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) senza limiti generazionali, lasciando al legislatore ogni scelta di riforma.

    Di cosa si tratta

    In Italia la cittadinanza si trasmette per discendenza (iure sanguinis): è cittadino chi nasce da padre o madre italiani. La legge n. 91 del 1992 non pone limiti generazionali, sicché possono ottenere la cittadinanza anche discendenti di emigrati italiani nati all’estero, ivi residenti e in possesso di un’altra cittadinanza, pur senza altri legami concreti con l’Italia. Diversi tribunali specializzati in immigrazione (Bologna, Roma, Milano, Firenze) hanno dubitato che un riconoscimento senza limiti, fondato sulla sola discendenza, fosse coerente con la nozione di popolo e con i principi costituzionali. In gioco c’erano i criteri di appartenenza alla comunità nazionale e la questione, molto dibattuta, dei limiti all’acquisto della cittadinanza per discendenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze hanno sollevato questioni sull’art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992 (e, per il solo Tribunale di Milano, anche sull’art. 4 del codice civile del 1865 e sull’art. 1 della legge n. 555 del 1912), in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non pongono alcun limite all’acquisto della cittadinanza iure sanguinis.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni (oltre ad alcuni interventi di associazioni). L’inammissibilità è una pronuncia di rito: introdurre limiti generazionali alla cittadinanza per discendenza richiede scelte complesse e discrezionali, riservate al legislatore, e non può essere imposto dalla Corte. Spetta dunque al Parlamento un’eventuale riforma.

    Il principio

    La definizione dei criteri e degli eventuali limiti per l’acquisto della cittadinanza per discendenza spetta al legislatore: di fronte a una scelta di sistema così rilevante e discrezionale, la Corte dichiara l’inammissibilità senza sostituirsi al Parlamento.

    Domande e risposte

    La Corte ha introdotto limiti alla cittadinanza per discendenza?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili: ogni limite generazionale deve essere stabilito dal legislatore, non dalla Corte.

    Chi può ancora ottenere la cittadinanza iure sanguinis?

    Restano applicabili le regole vigenti: la sentenza non ha modificato la disciplina, ma ha rimesso al legislatore eventuali riforme.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché fissare limiti alla cittadinanza per discendenza comporta scelte di sistema discrezionali, che spettano al Parlamento.

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  • Corte cost. n. 12/2026 – Processo in assenza per tortura: anticipo dello Stato per il consulente di parte

    Con la sentenza n. 12/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 225 del codice di procedura penale nella parte in cui, in un peculiare processo in assenza per reati di tortura, non garantiva l’anticipo da parte dello Stato delle spese del consulente tecnico nominato dal difensore d’ufficio.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale ciascuna parte può nominare un consulente tecnico, una figura indispensabile, ad esempio, per contestare una perizia. Le sue spese sono però a carico di chi lo nomina. Il problema sorge nel processo “in assenza”: quando l’imputato non è presente né raggiungibile, è il difensore d’ufficio a tutelarne i diritti, ma senza un cliente che paghi il consulente la difesa rischia di restare priva di un supporto tecnico essenziale. La Corte d’assise di Roma ha sollevato la questione in un procedimento per gravi reati riconducibili alla tortura, a carico di imputati assenti, nel caso in cui, per la mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, non sia possibile provare che l’imputato fosse a conoscenza del processo. In gioco c’era l’effettività del diritto di difesa: senza la garanzia di un consulente, la difesa d’ufficio sarebbe stata solo formale, soprattutto in processi delicati per crimini di particolare gravità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 102 e 107 del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia). A sollevare la questione è stata la Corte d’assise di Roma, prima sezione (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione. Si sono costituiti gli imputati ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 225, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel particolare processo in assenza per i delitti di tortura descritto, l’onorario e le spese del consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio siano anticipati dallo Stato, salvo il diritto di recuperarli dall’imputato che si renda poi reperibile. La liquidazione avverrà secondo le regole previste dall’art. 83 del testo unico sulle spese di giustizia, sul modello dell’anticipazione erariale già prevista per il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile.

    Il principio

    Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) impone che, nel processo in assenza in cui l’imputato non sia raggiungibile per fatti a lui non imputabili, lo Stato anticipi le spese del consulente tecnico nominato dal difensore d’ufficio, salvo recupero successivo: la difesa tecnica deve essere effettiva, non solo formale.

    Domande e risposte

    Chi paga il consulente della difesa in questi processi?

    Dopo questa sentenza lo anticipa lo Stato, nel caso particolare del processo in assenza per reati di tortura descritto dalla Corte, salvo il diritto di recuperare le somme dall’imputato che diventi reperibile.

    Perché serve un consulente di parte?

    Perché in molti processi la difesa non può essere effettiva senza un supporto tecnico (ad esempio per contestare una perizia). Garantirne l’anticipo evita che la difesa d’ufficio resti puramente formale.

    La regola vale per tutti i processi in assenza?

    No. La pronuncia riguarda la specifica ipotesi indicata: processo in assenza per delitti di tortura, quando, per la mancata assistenza dello Stato di appartenenza, è impossibile provare che l’imputato fosse a conoscenza del processo.

    Lo Stato perde quei soldi?

    No. È prevista l’anticipazione “salvo recupero”: lo Stato potrà ripetere gli importi nei confronti dell’imputato che successivamente si renda reperibile.

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  • Corte cost. n. 143/2025 – Vincolo alberghiero e svincolo per non convenienza economica

    Con la sentenza n. 143/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Liguria nella parte in cui non consentiva di chiedere lo svincolo della destinazione alberghiera di un immobile quando la struttura risulti economicamente non conveniente.

    Di cosa si tratta

    Per tutelare l’offerta turistico-ricettiva, alcune Regioni impongono agli immobili alberghieri un “vincolo di destinazione d’uso”: l’edificio deve restare albergo e non può essere trasformato, ad esempio, in abitazioni. La legge della Regione Liguria consentiva di chiedere lo svincolo solo in presenza di determinati presupposti (impossibilità di adeguamento per vincoli monumentali o di sicurezza, collocazione inidonea), ma non contemplava la semplice insostenibilità economica della struttura. Una società proprietaria di un hotel, in causa con il Comune di Ameglia, si è vista negare lo svincolo nonostante la non convenienza economica dell’attività. Il TAR Liguria ha sollevato la questione. In gioco c’erano il diritto di proprietà e la libertà di impresa di fronte a un vincolo che poteva costringere a mantenere in attività un albergo in perdita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Liguria, sezione seconda, ha sollevato la questione sull’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2008 (come sostituito nel 2013), in riferimento agli artt. 3, 41, 42, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU) e secondo comma, lettera l), nella parte in cui non prevedeva lo svincolo per insostenibilità economica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma ligure nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili vincolati ad albergo di presentare un’istanza motivata e documentata di svincolo, con indicazione della nuova destinazione d’uso, nel caso di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. Va dunque introdotta questa via d’uscita dal vincolo.

    Il principio

    Il vincolo di destinazione alberghiera non può essere assoluto: il proprietario deve poter chiedere lo svincolo anche quando dimostri la comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura, a tutela del diritto di proprietà e della libertà di impresa.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i proprietari di alberghi in Liguria?

    Possono ora chiedere lo svincolo della destinazione alberghiera anche dimostrando la non convenienza economico-produttiva della struttura, e non solo nei casi prima previsti.

    Lo svincolo è automatico?

    No. Occorre presentare un’istanza motivata e documentata, con l’indicazione della destinazione d’uso che si intende insediare; la valutazione spetta al Comune.

    Perché esiste il vincolo alberghiero?

    Per salvaguardare l’offerta turistico-ricettiva del territorio, evitando che gli immobili alberghieri vengano facilmente convertiti ad altri usi.

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  • Corte cost. n. 144/2025 – Indennità per licenziamento illegittimo nel pubblico impiego

    Con la sentenza n. 144/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’indennità risarcitoria spettante al dipendente pubblico licenziato illegittimamente, confermando il criterio di calcolo previsto dalla legge.

    Di cosa si tratta

    Quando un dipendente pubblico viene licenziato illegittimamente, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro gli spetta un’indennità risarcitoria. L’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 commisura questa indennità all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, fino a un massimo di ventiquattro mensilità. Il Tribunale di Trento, giudice del lavoro, in una causa relativa a un dipendente sanitario soggetto a un particolare regime (indennità premio di servizio), ha dubitato che fosse ragionevole agganciare l’indennità a quella base di calcolo, anziché a una retribuzione comprensiva di tutte le voci continuative. In gioco c’era l’adeguatezza del risarcimento riconosciuto al lavoratore pubblico illegittimamente licenziato e la coerenza tra le diverse categorie di dipendenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato nel 2017) in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità nel criterio di calcolo dell’indennità risarcitoria per i dipendenti pubblici illegittimamente licenziati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il criterio di commisurazione dell’indennità alla base di calcolo prevista dalla legge non è irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore nel definire la misura del risarcimento, senza violare il principio di eguaglianza tra le diverse categorie di lavoratori pubblici.

    Il principio

    La scelta del parametro retributivo cui agganciare l’indennità per licenziamento illegittimo del dipendente pubblico rientra nella discrezionalità del legislatore: il criterio fissato dalla legge non è manifestamente irragionevole e non viola l’eguaglianza.

    Domande e risposte

    Quanto spetta al dipendente pubblico licenziato illegittimamente?

    Oltre alla reintegrazione, un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il TFR, fino a un massimo di ventiquattro mensilità.

    Il criterio di calcolo è cambiato dopo la sentenza?

    No. La Corte ha confermato la legittimità del criterio previsto dalla legge, ritenendolo non irragionevole.

    Perché il giudice lo riteneva ingiusto?

    Perché quel parametro poteva risultare inferiore a una retribuzione comprensiva di tutte le voci continuative; la Corte non ha però ravvisato la violazione dell’art. 3 Cost.

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  • Corte cost. n. 145/2025 – Concorso da vice ispettore di Polizia e anzianità di servizio

    Con la sentenza n. 145/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul requisito dei tre anni di anzianità richiesto agli appartenenti alla Polizia di Stato per accedere, con riserva di posti, al concorso da vice ispettore.

    Di cosa si tratta

    Il concorso per vice ispettore della Polizia di Stato prevede, in via ordinaria, un limite massimo di età (ventotto anni). Per il personale già appartenente ai ruoli della Polizia, la legge riserva una quota di posti (un sesto) anche oltre quel limite di età, ma a condizione di avere almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio. Un appartenente alla Polizia ha contestato proprio questo requisito di anzianità, ritenendolo un’irragionevole barriera all’accesso al concorso. Il TAR Lazio ha sollevato la questione, dubitando che la soglia minima di servizio fosse coerente con il principio del pubblico concorso e con il buon andamento dell’amministrazione. In gioco c’erano le regole di accesso ai concorsi pubblici e il margine di scelta dell’amministrazione nel definire i requisiti di partecipazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Lazio, sezione prima quater, ha sollevato la questione sull’art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982 in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ritenendo irragionevole e in contrasto con l’accesso ai pubblici uffici la richiesta di tre anni di anzianità per la riserva di posti destinata al personale interno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il requisito dei tre anni di anzianità per accedere alla riserva di posti non è irragionevole: risponde all’esigenza di valorizzare un’esperienza minima di servizio in chi accede dall’interno superando il limite di età, e rientra nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione, senza ledere il principio del pubblico concorso.

    Il principio

    L’amministrazione può legittimamente richiedere un’anzianità minima di servizio per riservare al personale interno una quota di posti in un concorso pubblico: si tratta di una scelta organizzativa ragionevole, coerente con il buon andamento e con l’accesso ai pubblici uffici.

    Domande e risposte

    Il requisito dei tre anni di servizio resta valido?

    Sì. La Corte ha confermato che richiedere tre anni di anzianità per la riserva di posti destinata al personale interno è legittimo.

    Perché esiste una riserva di posti per chi è già nella Polizia?

    Per consentire al personale interno di accedere al ruolo di vice ispettore anche oltre il limite di età ordinario, valorizzandone l’esperienza.

    Questo limita l’accesso al concorso?

    Secondo la Corte no in modo irragionevole: il requisito è proporzionato alla finalità di valorizzare l’esperienza di servizio.

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  • Corte cost. n. 146/2025 – Termini di difesa nel rito famiglia

    Con la sentenza n. 146/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul termine concesso all’attore per replicare alle difese del convenuto nel nuovo rito unificato per le persone, i minori e le famiglie.

    Di cosa si tratta

    La riforma del processo civile (riforma Cartabia) ha introdotto un rito unificato per le cause su persone, minori e famiglie. Tra le sue regole, l’art. 473-bis.17 del codice di procedura civile fissa il calendario degli scambi tra le parti: in particolare prevede che l’attore, a pena di decadenza, depositi una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza per replicare alle difese del convenuto, proporre nuove domande ed eccezioni che ne derivano e indicare prove. Il Tribunale di Genova ha ritenuto troppo breve il tempo a disposizione dell’attore (circa dieci giorni tra la costituzione del convenuto e il suo termine), soprattutto in cause complesse, lamentando una compressione del diritto di difesa. In gioco c’era l’equilibrio tra la celerità del processo, voluta dalla riforma, e l’effettività della difesa delle parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile, ha sollevato la questione sull’art. 473-bis.17 del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ritenendo il termine assegnato all’attore insufficiente a garantire un’adeguata difesa e la parità delle armi nel giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il termine previsto dalla norma, letto nel contesto complessivo del rito, non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa né viola la parità delle armi: rientra nella discrezionalità del legislatore organizzare i tempi del processo per assicurarne anche la ragionevole durata.

    Il principio

    La fissazione dei termini processuali rientra nella discrezionalità del legislatore: un termine contenuto per la replica dell’attore non viola il diritto di difesa né il giusto processo se inserito in un sistema che assicura comunque un contraddittorio effettivo.

    Domande e risposte

    Il termine per l’attore resta quello previsto dalla legge?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della regola: la memoria va depositata almeno venti giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza.

    Perché si parlava di diritto di difesa compresso?

    Perché il giudice riteneva troppo breve il tempo per replicare alle difese del convenuto, in particolare nelle cause complesse; la Corte non ha condiviso questa lettura.

    A quali cause si applica questa regola?

    Al rito unificato per le cause in materia di persone, minori e famiglie, introdotto dalla riforma del processo civile.

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  • Corte cost. n. 147/2025 – Blocco delle tariffe autostradali e concessioni

    Con la sentenza n. 147/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che, durante l’emergenza Covid, avevano congelato l’adeguamento delle tariffe autostradali per i concessionari con piano economico-finanziario scaduto, estendendo la pronuncia ad altre disposizioni collegate.

    Di cosa si tratta

    Le tariffe dei pedaggi autostradali si aggiornano in base al piano economico-finanziario (PEF) concordato tra concessionario e Stato. Alcuni decreti “milleproroghe” del 2019 e del 2020 avevano differito, per i concessionari con PEF scaduto, il termine per l’adeguamento delle tariffe degli anni 2020 e 2021, in attesa della definizione dei nuovi piani. La società concessionaria del Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (autostrada Aosta-Traforo del Monte Bianco) si è vista negare l’adeguamento richiesto e ha impugnato gli atti. Il Consiglio di Stato ha dubitato che il blocco prolungato delle tariffe, deciso con norme di legge, rispettasse i principi costituzionali e il diritto dell’Unione, incidendo sui rapporti di concessione già in essere. In gioco c’erano la certezza degli accordi di concessione, la libertà di impresa e i limiti all’uso del decreto-legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato la questione sull’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019 e sull’art. 13, comma 5, del d.l. n. 183 del 2020 (come convertiti), in riferimento agli artt. 3, 41, 77 e 97 della Costituzione, nonché, tramite gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., al diritto dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle due disposizioni censurate sul differimento dell’adeguamento tariffario e, in via consequenziale, di una serie di norme successive che ne avevano protratto gli effetti (decreti del 2021, 2022 e 2023). Ha invece dichiarato non fondata una delle questioni residue. Il prolungato blocco legislativo delle tariffe, incidendo sui rapporti concessori in essere, è stato ritenuto incostituzionale.

    Il principio

    Il legislatore non può, con un blocco prolungato e ripetuto delle tariffe, alterare i rapporti di concessione autostradale già in corso, comprimendo in modo irragionevole le posizioni del concessionario: la dichiarazione di illegittimità si estende, in via consequenziale, alle norme che ne hanno protratto gli effetti.

    Domande e risposte

    Che cos’è il piano economico-finanziario (PEF) di un’autostrada?

    È il documento che, in una concessione autostradale, definisce investimenti, costi, ricavi e l’andamento delle tariffe: in base ad esso si aggiornano i pedaggi.

    Cosa significa “illegittimità consequenziale”?

    È il potere della Corte di estendere la dichiarazione di incostituzionalità ad altre norme strettamente collegate a quella censurata, qui le disposizioni che avevano prorogato lo stesso blocco.

    Le tariffe aumenteranno automaticamente?

    La sentenza rimuove il blocco legislativo; gli adeguamenti restano governati dai piani economico-finanziari e dai procedimenti di concessione.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 70/2025 – Avvocati: niente cancellazione volontaria durante il procedimento disciplinare

    Con la sentenza n. 70 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cancellazione dall’albo degli avvocati durante un procedimento disciplinare, quando l’avvocato è impossibilitato a esercitare la professione.

    Di cosa si tratta

    L’avvocato iscritto all’albo che sia sottoposto a un procedimento disciplinare non può, secondo la legge professionale forense, essere cancellato dall’albo finché il procedimento è in corso. La ragione è evitare che ci si sottragga alle sanzioni disciplinari uscendo dall’albo. Il problema sollevato riguarda i casi in cui l’avvocato chieda lui stesso la cancellazione perché non è più in grado di esercitare la professione, ad esempio per gravi ragioni di salute. In un caso deciso dalla Corte di cassazione a sezioni unite, un avvocato impossibilitato a esercitare voleva cancellarsi volontariamente dall’albo, ma il divieto glielo impediva proprio perché pendeva un procedimento disciplinare. I giudici hanno ritenuto irragionevole che una persona, di fatto incapace di svolgere l’attività, resti vincolata all’albo solo per la pendenza del procedimento. La posta in gioco è il bilanciamento tra l’esigenza di non eludere le sanzioni e la libertà della persona di non essere costretta a mantenere un’iscrizione che non corrisponde più alla sua condizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (ordinamento della professione forense), nella parte in cui vieta in modo assoluto la cancellazione dall’albo durante il procedimento disciplinare, senza prevedere l’eccezione della cancellazione volontaria richiesta dal professionista impossibilitato a esercitare. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 della legge n. 247 del 2012 e, in via consequenziale, dell’art. 17, comma 16, della stessa legge. Il divieto assoluto di cancellazione durante il procedimento disciplinare è irragionevole nella parte in cui non consente la cancellazione volontaria all’avvocato che sia effettivamente impossibilitato a esercitare la professione: in tal caso, l’iscrizione forzata non risponde più alle finalità del divieto.

    Il principio

    Non è ragionevole vietare in modo assoluto la cancellazione dall’albo degli avvocati durante un procedimento disciplinare: deve essere consentita la cancellazione volontaria al professionista che sia realmente impossibilitato a esercitare, perché in quel caso il vincolo all’iscrizione perde la sua giustificazione.

    Domande e risposte

    Perché di regola non ci si può cancellare durante un procedimento disciplinare?

    Per evitare che l’avvocato si sottragga alle sanzioni disciplinari semplicemente uscendo dall’albo prima della conclusione del procedimento.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Ora è possibile la cancellazione volontaria, anche durante il procedimento, per l’avvocato che sia effettivamente impossibilitato a esercitare la professione, ad esempio per gravi motivi di salute.

    Resta valido il divieto negli altri casi?

    La Corte ha colpito il carattere assoluto del divieto nella specifica ipotesi dell’impossibilità a esercitare; al di fuori di questa situazione, la finalità del divieto resta.

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità consequenziale dell’art. 17?

    Significa che la Corte ha esteso la pronuncia anche a una norma collegata (l’art. 17, comma 16), per coerenza con la decisione principale.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 71/2025 – Compenso del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova

    Con la sentenza n. 71 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, imponendo l’applicazione dei criteri di calcolo previsti per gli amministratori giudiziari.

    Di cosa si tratta

    Il Consorzio Venezia Nuova è la struttura che ha gestito la realizzazione del MOSE, il sistema di dighe mobili per la difesa di Venezia dalle acque alte. Dopo le note vicende giudiziarie, il Consorzio è stato posto in liquidazione e affidato a un Commissario liquidatore nominato dal Ministero delle infrastrutture. Il problema riguardava il modo di calcolare il compenso di questo Commissario: la legge di nomina rinviava alle tabelle previste per gli amministratori giudiziari, ma una norma successiva (introdotta nel 2022) aveva modificato i criteri, escludendo l’applicazione di alcuni parametri di calcolo a tutela del compenso. Il TAR Lazio, chiamato a decidere sull’impugnazione dei decreti relativi al compenso, ha dubitato della ragionevolezza di questa disciplina. La posta in gioco è la coerenza e l’equità dei criteri con cui lo Stato determina i compensi degli incarichi pubblici di questo tipo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito nella legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo al compenso del Commissario liquidatore nominato ai sensi dell’art. 95, comma 18, del d.l. 104/2020. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della disciplina sul calcolo del compenso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge n. 68 del 2022, nella parte in cui non prevede l’applicazione dei criteri di cui all’art. 3, comma 4, del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 (sul calcolo dei compensi degli amministratori giudiziari) per la determinazione del compenso del Commissario liquidatore. La norma è stata ritenuta irragionevole nella parte in cui escludeva tali criteri di calcolo, in violazione dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    Il compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova deve essere calcolato applicando i criteri previsti per gli amministratori giudiziari: escludere quei parametri determina una disciplina irragionevole, contraria al principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova?

    È il soggetto nominato dal Ministero delle infrastrutture per gestire la liquidazione del Consorzio che ha realizzato il MOSE, dopo le vicende che ne hanno determinato il commissariamento.

    Perché la norma sul compenso è stata dichiarata illegittima?

    Perché escludeva l’applicazione dei criteri di calcolo previsti per gli amministratori giudiziari, determinando una disciplina ritenuta irragionevole e quindi contraria all’art. 3 della Costituzione.

    Cosa cambia in concreto?

    Il compenso del Commissario va ora determinato applicando i criteri del regolamento sugli amministratori giudiziari, secondo quanto stabilito dalla Corte.

    La sentenza incide sul MOSE?

    No. Riguarda esclusivamente i criteri di calcolo del compenso del Commissario liquidatore, non l’opera o la sua gestione tecnica.

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  • Corte cost. n. 72/2025 – Condono edilizio in Sicilia e termini di pagamento

    Con la sentenza n. 72 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le questioni sulla legge siciliana in materia di condono edilizio e termini per il pagamento dell’oblazione.

    Di cosa si tratta

    Il condono edilizio consente, a determinate condizioni e dietro pagamento di una somma (l’oblazione), di sanare opere edilizie realizzate senza i necessari titoli. In Sicilia, regione a statuto speciale, il legislatore regionale ha disciplinato in modo proprio termini e modalità di questi procedimenti. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, chiamato a decidere numerosi giudizi su pratiche di condono, ha sollevato molteplici questioni di costituzionalità su una norma regionale del 1991 e, in subordine, su una disposizione statale del 1985 applicabile in Sicilia. I dubbi riguardavano la ragionevolezza della disciplina, la tutela della proprietà, la materia penale e il rispetto dei vincoli europei sulla protezione dei beni. Per i cittadini siciliani che hanno presentato domanda di condono la posta in gioco è la sorte delle loro pratiche e la certezza delle regole applicabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, e, in via subordinata, l’art. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come introdotto per la Sicilia. Le questioni, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, erano riferite agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15 del 1991 sollevata in riferimento all’art. 97 Cost.; ha dichiarato non fondate le ulteriori questioni sulla stessa norma riferite agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, Cost.; e ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disposizione statale del 1985, riferite all’art. 3 Cost. La disciplina regionale è stata quindi salvata.

    Il principio

    La disciplina siciliana sui termini del condono edilizio e dell’oblazione non viola i parametri costituzionali invocati: rientra nelle scelte del legislatore regionale e non si pone in contrasto con la ragionevolezza, la tutela della proprietà o i vincoli derivanti dalla CEDU.

    Domande e risposte

    Cos’è il condono edilizio?

    È la possibilità, prevista da apposite leggi, di sanare opere costruite senza i necessari permessi, pagando una somma (oblazione) e rispettando i termini e le condizioni fissati dalla legge.

    Perché in Sicilia ci sono regole proprie?

    Perché la Sicilia è una regione a statuto speciale con competenze proprie in materia urbanistica, e ha disciplinato termini e modalità del condono con proprie leggi regionali.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha salvato la disciplina regionale, respingendo le questioni in parte perché inammissibili e in parte perché infondate; le norme contestate restano in vigore.

    Cosa significa oblazione nel condono?

    È la somma di denaro che il richiedente deve versare per ottenere la sanatoria dell’opera abusiva; la sentenza riguardava anche i termini per il suo pagamento.

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  • Corte cost. n. 73/2025 – Espulsione del detenuto straniero come misura alternativa

    Con la sentenza n. 73 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulla disciplina dell’espulsione dello straniero detenuto come misura alternativa, confermando che essa richiede il presupposto di legge senza violare la finalità rieducativa della pena.

    Di cosa si tratta

    Lo straniero detenuto che deve scontare una pena breve (non superiore a due anni, anche residua) e che si trova in condizioni di irregolarità sul territorio può, in certi casi, essere espulso al posto di proseguire la detenzione: è l’espulsione come misura alternativa, disposta dal magistrato di sorveglianza. Il caso nasce dall’opposizione di un cittadino tunisino, detenuto a Palermo, contro il decreto che ne disponeva l’espulsione. Il Tribunale di sorveglianza dubitava che la disciplina fosse costituzionale, sotto due profili: una possibile disparità di trattamento e la coerenza con la finalità rieducativa della pena, dato che l’espulsione interrompe il percorso trattamentale in carcere. La posta in gioco è il bilanciamento tra le esigenze di controllo dell’immigrazione e i principi che governano l’esecuzione della pena, compresa la sua funzione di reinserimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), relativo all’espulsione dello straniero detenuto come misura alternativa alla detenzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (eguaglianza e finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost. La disciplina dell’espulsione come misura alternativa non contrasta con la finalità rieducativa della pena: si tratta di un istituto che persegue legittime finalità di politica dell’immigrazione, applicabile nei limiti e ai presupposti fissati dalla legge, senza che ciò comprometta i principi costituzionali invocati.

    Il principio

    L’espulsione dello straniero detenuto come misura alternativa alla detenzione, disposta nei presupposti previsti dalla legge, non viola la finalità rieducativa della pena: rappresenta una scelta del legislatore che bilancia l’esecuzione penale con le esigenze di governo dell’immigrazione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’espulsione come misura alternativa?

    È un istituto che consente di espellere lo straniero detenuto, in posizione irregolare e con una pena breve da scontare, in luogo della prosecuzione della detenzione in carcere.

    Quali sono i presupposti?

    La pena da scontare, anche residua, non deve superare i due anni e lo straniero non deve essere condannato per determinati reati gravi indicati dalla legge; la misura è disposta dal magistrato di sorveglianza.

    L’espulsione contrasta con la rieducazione del condannato?

    Secondo la Corte no: la disciplina è stata ritenuta compatibile con la finalità rieducativa della pena, in quanto persegue legittime finalità connesse al governo dell’immigrazione.

    Cosa significa che una questione è inammissibile?

    Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito per ragioni processuali; qui è accaduto per la censura legata all’art. 3 Cost.

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  • Corte cost. n. 74/2025 – Recidiva e circostanze più gravi: l’aumento di pena diventa facoltativo

    Con la sentenza n. 74 del 2025 la Corte costituzionale ha reso facoltativo, e non più automatico, l’aumento di pena quando la recidiva semplice concorre con una circostanza aggravante a effetto speciale o di specie diversa.

    Di cosa si tratta

    Quando un reato è accompagnato da più circostanze (elementi che ne aggravano o attenuano la gravità), il codice penale stabilisce come calcolare la pena. L’art. 63, terzo comma, prevede che, se concorrono una circostanza che comporta una pena di specie diversa e un’aggravante “a effetto speciale”, si applica la pena della circostanza più grave, aumentata. Il problema sollevato riguarda i casi in cui tra queste circostanze c’è la recidiva semplice (cioè il fatto di aver già commesso reati in passato): in tal caso l’aumento di pena scattava in modo automatico e obbligatorio. Nel caso concreto, un imputato per minaccia aggravata, con precedenti per resistenza e ricettazione, si vedeva applicare un aumento automatico a causa della recidiva. Il giudice ha dubitato che questo automatismo fosse ragionevole e coerente con la funzione rieducativa della pena. La posta in gioco è la possibilità per il giudice di adeguare la pena alla concreta personalità e gravità del fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, quando la recidiva semplice (art. 99, primo comma, cod. pen.) concorre con una circostanza a effetto speciale o di specie diversa, impone l’aumento automatico della pena anziché renderlo facoltativo. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (ragionevolezza e finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che, quando concorrono una circostanza di specie diversa o a effetto speciale e la recidiva semplice, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice “può” aumentarla. L’aumento diventa così facoltativo: è il giudice a valutare se applicarlo, in coerenza con i principi di proporzionalità e di rieducazione.

    Il principio

    Quando la recidiva semplice concorre con una circostanza aggravante a effetto speciale o di specie diversa, l’aumento di pena non può essere automatico: spetta al giudice valutare, caso per caso, se applicarlo, così da modulare la pena sulla concreta gravità del fatto e sulla personalità del reo.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza?

    L’aumento di pena legato alla recidiva semplice, in concorso con certe circostanze aggravanti, non è più obbligatorio: il giudice può decidere se applicarlo, valutando il caso concreto.

    Cos’è la recidiva semplice?

    È la condizione di chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro; può comportare un aumento di pena, ma la sua incidenza va valutata in concreto.

    Perché gli automatismi sono problematici?

    Perché impediscono al giudice di adeguare la pena alla reale gravità del fatto e alla personalità del condannato, in tensione con i principi di ragionevolezza e di funzione rieducativa della pena.

    La recidiva sparisce dal calcolo della pena?

    No. La recidiva resta rilevante, ma l’aumento di pena nel concorso con quelle circostanze diventa una scelta rimessa alla valutazione del giudice.

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