Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 177/2025 – Assistenza primaria in Sardegna: la norma supera l’esame

    Con la sentenza n. 177/2025 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso dello Stato contro una norma della Regione Sardegna in materia di assistenza primaria: la disposizione non invade le competenze statali né viola lo Statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    L’assistenza primaria è il primo livello di accesso al servizio sanitario, quello dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali di base. La Regione Sardegna, con la legge regionale n. 2 del 2025, ha modificato una propria precedente legge del 2023 in questa materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile (che comprende, tra l’altro, la disciplina dei rapporti di lavoro), e che avesse violato i limiti posti dallo Statuto speciale della Sardegna. Il tema riguarda i confini dell’autonomia regionale, particolarmente ampia per le Regioni a statuto speciale come la Sardegna, in un settore delicato come l’organizzazione sanitaria territoriale. La Corte ha dovuto stabilire se la modifica regionale rientrasse nelle competenze della Regione o sconfinasse in ambiti riservati allo Stato. A differenza di altre decisioni sulla sanità sarda, qui la Corte ha ritenuto che la Regione fosse rimasta entro i propri limiti, salvando la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile) e agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma sarda sull’assistenza primaria è stata ritenuta conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale: non invade la competenza statale sull’ordinamento civile né eccede i limiti dell’autonomia regionale. La disposizione resta quindi in vigore.

    Il principio

    La Regione Sardegna, nei limiti della propria autonomia statutaria, può intervenire sull’organizzazione dell’assistenza primaria senza invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile: la norma impugnata rientra in tali limiti ed è legittima.

    Domande e risposte

    La norma sarda sull’assistenza primaria resta in vigore?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, confermando la legittimità della disposizione regionale.

    Perché conta lo Statuto speciale della Sardegna?

    Perché la Sardegna, come Regione ad autonomia speciale, gode di competenze più ampie definite dal proprio Statuto (legge costituzionale del 1948), che la Corte ha considerato nel valutare i limiti dell’intervento regionale.

    Cos’è l’assistenza primaria?

    È il primo livello del servizio sanitario, fatto dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali di base, che costituisce il principale punto di accesso alle cure per i cittadini.

    Perché lo Stato aveva impugnato la norma?

    Perché riteneva che la Regione, modificando la disciplina dell’assistenza primaria, incidesse sull’ordinamento civile (in particolare i rapporti di lavoro), materia riservata allo Stato; la Corte ha però escluso lo sconfinamento.

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  • Corte cost. n. 175/2025 – Informazione interdittiva antimafia e mezzi di sostentamento

    Con la sentenza n. 175/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni del TAR Liguria sull’informazione interdittiva antimafia (art. 92 del codice antimafia), che chiedevano di riconoscere al prefetto il potere di salvaguardare i mezzi di sostentamento del destinatario.

    Di cosa si tratta

    L’informazione interdittiva antimafia è il provvedimento con cui il prefetto, in presenza di elementi che fanno temere infiltrazioni della criminalità organizzata, preclude a un’impresa i rapporti con la pubblica amministrazione (appalti, concessioni, contributi). È una misura di prevenzione molto incisiva, che può determinare la paralisi dell’attività imprenditoriale. Il TAR della Liguria ha sollevato la questione: l’art. 92 del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) non prevede, in capo al prefetto, il potere di escludere gli effetti interdittivi quando da essi derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia, potere che invece è riconosciuto per le misure di prevenzione personali. Secondo il giudice rimettente, questa mancata previsione creava una disparità di trattamento e incideva sul diritto al lavoro e sulla libertà di iniziativa economica. Il tema mette in tensione due esigenze fondamentali: la lotta alle infiltrazioni mafiose nell’economia, da un lato, e la tutela della dignità e della sopravvivenza economica della persona colpita, dall’altro. La Corte non è però entrata nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, ha impugnato l’art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere gli effetti interdittivi quando ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina dell’informazione interdittiva antimafia resta invariata, e la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza della richiesta di riconoscere al prefetto il potere di salvaguardare i mezzi di sostentamento del destinatario.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono rispettare i requisiti di ammissibilità: in loro mancanza la Corte non esamina il merito, anche quando è in gioco il difficile bilanciamento tra prevenzione antimafia e tutela dei mezzi di sostentamento della persona colpita.

    Domande e risposte

    Cos’è l’informazione interdittiva antimafia?

    È il provvedimento prefettizio che, in presenza del pericolo di infiltrazioni mafiose, esclude un’impresa dai rapporti con la pubblica amministrazione, come appalti, concessioni e contributi.

    Cosa chiedeva il TAR Liguria?

    Di riconoscere al prefetto il potere di attenuare gli effetti interdittivi quando essi privino il destinatario e la sua famiglia dei mezzi di sostentamento, come già previsto per le misure di prevenzione personali.

    La Corte ha accolto questa richiesta?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, senza decidere nel merito: la disciplina dell’art. 92 resta invariata.

    La questione potrà tornare davanti alla Corte?

    Sì. L’inammissibilità non si pronuncia sul merito, quindi un giudice potrebbe riproporre la questione in termini diversi e con i requisiti necessari.

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  • Corte cost. n. 186/2025 – Strutture ricettive e locazioni turistiche in Toscana

    Con la sentenza n. 186/2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure dello Stato contro le norme del Testo unico del turismo toscano su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche: le disposizioni esaminate sono state in parte salvate e in parte ritenute inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico del turismo della Regione Toscana (legge regionale n. 61 del 2024) disciplina anche gli alberghi, le strutture ricettive extra-alberghiere con caratteristiche di civile abitazione e le locazioni turistiche, un settore in forte espansione e oggetto di crescenti tensioni regolatorie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni, ritenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze, incidendo su materie come l’ordinamento civile (riservato allo Stato), la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà. Questa decisione esamina un gruppo specifico di norme (su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche), mentre altre questioni dello stesso ricorso sono state riservate a separata pronuncia. Il tema è particolarmente attuale: la disciplina degli affitti brevi e delle strutture ricettive non tradizionali tocca interessi economici rilevanti e solleva il problema di quanto le Regioni possano regolare un fenomeno che intreccia turismo, mercato immobiliare e rapporti contrattuali privati, tradizionalmente riservati alla competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 22, comma 6, 41, commi 3 e 4, da 42 a 45, 59 e 144 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione e all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile), in relazione ad alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere e locazioni turistiche.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni dello stesso ricorso, ha dichiarato in parte inammissibili (le censure agli artt. 41, commi 3 e 4, sotto alcuni profili) e in parte non fondate le questioni esaminate (sull’art. 22, comma 6, sull’art. 41, commi 3 e 4, e sugli artt. da 42 a 45). Le disposizioni regionali su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche esaminate restano quindi in vigore.

    Il principio

    Nei limiti delle questioni esaminate, la disciplina regionale toscana su alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere e locazioni turistiche non eccede le competenze regionali né viola la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà: le censure statali sono in parte respinte nel merito e in parte inammissibili.

    Domande e risposte

    La Toscana può regolare le locazioni turistiche e le strutture ricettive?

    Nei limiti esaminati da questa sentenza sì: la Corte ha confermato le disposizioni impugnate su alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche, respingendo o dichiarando inammissibili le censure dello Stato.

    Tutte le contestazioni dello Stato sono state decise?

    No. La Corte ha riservato a una separata pronuncia altre questioni dello stesso ricorso (alcune decise con la sentenza n. 196/2025): questa decisione riguarda solo un gruppo di norme.

    Perché lo Stato contestava queste norme?

    Perché riteneva che la Regione incidesse su materie statali come l’ordinamento civile e sui diritti di iniziativa economica e di proprietà nel regolare strutture ricettive e affitti turistici.

    Cosa cambia per chi gestisce affitti brevi in Toscana?

    Le disposizioni regionali esaminate restano applicabili: chi opera nel settore deve attenersi alle regole confermate dalla Corte, in attesa delle ulteriori pronunce sui restanti profili.

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  • Corte cost. n. 188/2025 – Salario minimo regionale negli appalti: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 188/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dallo Stato contro le norme della Regione Puglia che imponevano, negli appalti regionali, un trattamento economico minimo di nove euro l’ora.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, con due leggi del 2024, aveva introdotto una tutela della retribuzione minima nei contratti della Regione: nelle procedure di gara, gli enti regionali dovevano verificare che i contratti prevedessero un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro l’ora. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme davanti alla Corte, ritenendo che la Regione avesse invaso competenze riservate allo Stato. Il tema è di grande attualità: il dibattito sul salario minimo legale intreccia il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 della Costituzione), il ruolo della contrattazione collettiva (art. 39) e il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di ordinamento civile e di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117). Lo Stato sosteneva, in particolare, che fissare per legge regionale una soglia minima oraria interferisse con materie di competenza statale e con il sistema della contrattazione collettiva. La Corte ha dovuto valutare se la Regione potesse intervenire in questo modo, ma non è entrata nel merito della legittimità sostanziale delle norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30, e l’art. 21 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, in relazione alla previsione di un trattamento economico minimo di nove euro l’ora negli appalti regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separata pronuncia un’ulteriore questione, ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 2, comma 2, della legge regionale pugliese n. 30 del 2024 e all’art. 21 della legge regionale n. 39 del 2024. Non vi è quindi una decisione sul merito: le norme non sono state valutate quanto alla loro conformità sostanziale alla Costituzione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono rispettare i requisiti di ammissibilità: in loro mancanza la Corte non può esaminare il merito, neppure su un tema delicato come la fissazione regionale di un trattamento economico minimo negli appalti.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se la Puglia poteva fissare i nove euro l’ora?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi non si è pronunciata nel merito sulla legittimità della soglia minima introdotta dalla Regione.

    Cosa prevedevano le norme pugliesi?

    Che negli appalti della Regione e degli enti collegati i contratti garantissero un trattamento economico minimo inderogabile di nove euro l’ora.

    Perché lo Stato le aveva impugnate?

    Perché riteneva che la Regione, fissando per legge una soglia retributiva, invadesse competenze statali (ordinamento civile e livelli essenziali) e interferisse con la contrattazione collettiva.

    L’inammissibilità chiude definitivamente il tema?

    No. Non decidendo il merito, la pronuncia non esclude che la questione possa essere riproposta in termini diversi; resta inoltre riservata a separata pronuncia un’ulteriore censura collegata.

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  • Corte cost. n. 189/2025 – Conti regionali della Campania e copertura della spesa

    Con la sentenza n. 189/2025 la Corte costituzionale, su segnalazione della Corte dei conti, ha dichiarato illegittime alcune norme finanziarie della Regione Campania risalenti al 2002 e 2004, per contrasto con i principi di copertura della spesa e di equilibrio di bilancio.

    Di cosa si tratta

    La sana gestione delle finanze regionali si fonda su alcuni principi costituzionali: l’obbligo di copertura della spesa, l’equilibrio di bilancio e la corretta imputazione delle risorse. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto regionale per il 2023 (la verifica della regolarità dei conti della Regione), ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune disposizioni della legge finanziaria regionale del 2002 e di una successiva modifica del 2004, che incidevano sulla disciplina finanziaria della Regione. Il tema riguarda l’effettiva tenuta dei conti pubblici regionali: norme di spesa o di contabilità non conformi ai principi costituzionali possono compromettere la trasparenza e l’attendibilità del bilancio. La vicenda mostra come il controllo della Corte dei conti sui rendiconti regionali costituisca una via importante per portare davanti alla Corte costituzionale disposizioni risalenti nel tempo ma ancora produttive di effetti contabili, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica anche a distanza di anni dalla loro approvazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha impugnato l’art. 46, commi 2 e 4-bis, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (nei testi via via modificati), in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 2, primo periodo (nella formulazione anteriore alle modifiche del 2024 e del 2025), e dell’art. 46, comma 4-bis, della legge regionale campana n. 15 del 2002. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti. Le disposizioni finanziarie regionali in contrasto con i principi costituzionali di bilancio sono quindi annullate.

    Il principio

    Le norme finanziarie regionali devono rispettare i principi di copertura della spesa e di equilibrio di bilancio: disposizioni che vi si pongono in contrasto, pur risalenti nel tempo, sono illegittime e possono essere censurate su impulso della Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto.

    Domande e risposte

    Perché vengono annullate norme del 2002 e 2004?

    Perché continuavano a produrre effetti sui conti regionali ed erano in contrasto con i principi costituzionali di bilancio. Il controllo sul rendiconto 2023 ha fatto emergere il problema.

    Cos’è il giudizio di parificazione del rendiconto?

    È il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarità e l’attendibilità del bilancio consuntivo della Regione, certificandone la corrispondenza con le scritture contabili.

    Cosa significa “obbligo di copertura della spesa”?

    È il principio (art. 81 della Costituzione) per cui ogni legge che comporta nuove spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, a garanzia dell’equilibrio dei conti pubblici.

    Perché è stato dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale?

    Perché, secondo le regole del processo costituzionale, non sussistevano i presupposti per la sua partecipazione al giudizio; ciò non incide sulla decisione di merito sulle norme.

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  • Corte cost. n. 174/2025 – Finanziamento dell’agenzia ambientale e fondo sanitario in Campania

    Con la sentenza n. 174/2025 la Corte costituzionale, su segnalazione della Corte dei conti, ha dichiarato illegittime le norme della Regione Campania che finanziavano l’agenzia ambientale ARPAC attingendo in modo indistinto al fondo sanitario regionale.

    Di cosa si tratta

    L’ARPAC è l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania. La legge regionale n. 10 del 1998, che l’ha istituita, ne disciplinava il finanziamento. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2023 (la verifica della regolarità dei conti della Regione), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale: secondo il rimettente, le norme consentivano un trasferimento indistinto di risorse del fondo sanitario regionale per finanziare l’agenzia ambientale. Il problema riguarda la corretta destinazione delle risorse pubbliche e l’equilibrio di bilancio: il fondo sanitario è vincolato a finalità sanitarie, e utilizzarlo in modo indistinto per coprire spese di natura ambientale altera la trasparenza e la sana gestione finanziaria. La questione si inserisce nel filone, sempre più rilevante, del controllo sui conti regionali da parte della Corte dei conti, che può farsi promotrice davanti alla Corte costituzionale quando rileva norme di spesa in contrasto con i principi di equilibrio e copertura.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha impugnato l’art. 22, commi 1, lettera a), e 2, della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10, in riferimento agli artt. 3, 32, 81, 97, 117 (secondo comma, lettere e) e m), e terzo) e 119 della Costituzione, in relazione al finanziamento dell’ARPAC mediante risorse del fondo sanitario regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, lettera a), della legge regionale campana n. 10 del 1998 (nel testo anteriore alle modifiche del 2024) e del comma 2 dello stesso articolo, nella parte in cui rinviava a quella lettera. Le norme che consentivano di finanziare l’agenzia ambientale attingendo in modo indistinto al fondo sanitario regionale sono state quindi annullate.

    Il principio

    Le risorse del fondo sanitario regionale non possono essere utilizzate in modo indistinto per finanziare spese di natura diversa, come quelle dell’agenzia ambientale: una simile commistione contrasta con i principi di equilibrio di bilancio, copertura e sana gestione delle risorse pubbliche.

    Domande e risposte

    Cosa faceva la norma dichiarata illegittima?

    Consentiva di finanziare l’ARPAC, l’agenzia ambientale, trasferendo in modo indistinto risorse del fondo sanitario regionale, destinato invece a finalità sanitarie.

    Perché è stata la Corte dei conti a sollevare la questione?

    Perché nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale verifica la regolarità dei conti e può rivolgersi alla Corte costituzionale quando rileva norme di spesa in contrasto con i principi di bilancio.

    Cosa cambia per la Regione Campania?

    Il finanziamento dell’agenzia ambientale non potrà più gravare in modo indistinto sul fondo sanitario; la Regione dovrà individuare modalità di copertura coerenti con la destinazione delle risorse.

    Cos’è il giudizio di parificazione?

    È il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarità e l’attendibilità del rendiconto generale della Regione, certificando la corrispondenza tra le scritture contabili e i risultati di gestione.

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  • Corte cost. n. 181/2025 – Immunità parlamentare: ammesso il conflitto sollevato dal Senato

    Con l’ordinanza n. 181/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Senato contro il Tribunale di Matera, in un caso che coinvolge l’immunità parlamentare (art. 68 della Costituzione) di un ex senatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione tutela l’insindacabilità dei parlamentari: i membri delle Camere non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un giudice procede penalmente contro un parlamentare per fatti che la Camera di appartenenza ritiene coperti da questa immunità, può sorgere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: l’organo parlamentare contesta al giudice di aver invaso la sfera riservata alla valutazione della Camera. Nel caso in esame, il Senato ha promosso il conflitto a seguito di una sentenza del Tribunale di Matera e di alcuni provvedimenti con cui era stata respinta l’eccezione di applicabilità dell’immunità a carico di un allora senatore. Questa decisione riguarda la fase preliminare, di ammissibilità: la Corte verifica soltanto se ricorrano i presupposti per instaurare il giudizio, cioè se vi sia materia di conflitto tra poteri dello Stato, senza ancora decidere chi abbia ragione nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 134 della Costituzione), promosso dal Senato della Repubblica contro il Tribunale ordinario di Matera, in relazione a una sentenza penale e ai provvedimenti di rigetto dell’eccezione di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, a carico di un ex senatore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Senato nei confronti del Tribunale di Matera, disponendo le comunicazioni e notifiche di rito. Si tratta di una decisione interlocutoria, che apre la fase di merito: il conflitto sarà deciso in un secondo momento, dopo il contraddittorio tra le parti.

    Il principio

    Quando un organo parlamentare contesta a un giudice di aver violato l’immunità prevista dall’art. 68 della Costituzione, sussistono i presupposti per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che la Corte dichiara ammissibile riservando al merito la decisione finale.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso chi ha ragione tra Senato e Tribunale?

    No. Questa è solo la fase di ammissibilità: la Corte ha verificato che esistano i presupposti del conflitto e ha aperto il giudizio. La decisione nel merito arriverà successivamente.

    Cos’è l’immunità prevista dall’art. 68 della Costituzione?

    È l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni: per questi atti non possono essere chiamati a rispondere in sede giudiziaria.

    Perché il Senato può fare ricorso alla Corte?

    Perché, come potere dello Stato, può promuovere un conflitto di attribuzione quando ritiene che un giudice abbia invaso la sfera di valutazione riservata alla Camera in materia di immunità.

    Cosa succede ora?

    Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati al Tribunale di Matera e alla Camera dei deputati; poi si svolgerà il giudizio di merito che deciderà se l’immunità andasse applicata.

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  • Corte cost. n. 182/2025 – Astensione del giudice e giusto processo: questioni respinte

    Con la sentenza n. 182/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate dalla Cassazione sulla disciplina dell’astensione del giudice nel processo penale (art. 37 del codice di procedura penale), prospettate per contrasto con il diritto a un giudice imparziale.

    Di cosa si tratta

    L’astensione e la ricusazione sono gli strumenti che garantiscono l’imparzialità del giudice: consentono di sostituire chi si trovi in una situazione che potrebbe comprometterne la terzietà. L’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), disciplina i casi in cui il giudice può o deve astenersi. La Corte di cassazione, sesta sezione penale, ha sollevato dubbi su questa disciplina, lamentando che non garantisse pienamente il diritto a un giudice imparziale come tutelato dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La questione tocca un principio cardine del giusto processo: l’imparzialità di chi giudica, presidiata sia a livello interno (artt. 24 e 111 della Costituzione) sia dalle fonti sovranazionali (art. 6 CEDU e art. 47 della Carta UE). La Corte ha dovuto valutare se la disciplina dell’astensione offrisse garanzie sufficienti o presentasse lacune costituzionalmente rilevanti, in un equilibrio tra l’esigenza di terzietà e quella di non paralizzare il funzionamento della giurisdizione con un eccesso di cause di astensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sesta sezione penale, ha impugnato l’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE) e agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 47 della Carta UE, e non fondate le questioni riferite agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU. La disciplina dell’astensione del giudice è stata quindi confermata: non presenta le lacune denunciate dalla Cassazione.

    Il principio

    La disciplina dell’astensione del giudice nel processo penale, nei termini esaminati, garantisce adeguatamente l’imparzialità richiesta dal giusto processo, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: le questioni di legittimità sono state in parte respinte nel merito e in parte ritenute inammissibili.

    Domande e risposte

    Cos’è l’astensione del giudice?

    È il meccanismo per cui un giudice si tira indietro da un processo quando si trova in una situazione che potrebbe comprometterne l’imparzialità, a garanzia del diritto a un giudice terzo.

    La Cassazione ha ottenuto un cambiamento della norma?

    No. La Corte ha respinto le sue questioni, in parte dichiarandole inammissibili e in parte non fondate: la disciplina dell’astensione resta invariata.

    Perché contano la CEDU e la Carta UE?

    Perché il diritto a un giudice imparziale è garantito anche dall’art. 6 della Convenzione europea e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, richiamati come parametri interposti tramite l’art. 117 della Costituzione.

    Cosa garantisce l’imparzialità del giudice nel nostro sistema?

    Gli artt. 24 e 111 della Costituzione sul diritto di difesa e sul giusto processo, oltre agli istituti di astensione e ricusazione: la Corte ha ritenuto questo quadro complessivamente adeguato.

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  • Corte cost. n. 183/2025 – Accisa sul tabacco e dubbi di diritto europeo: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 183/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal TAR del Lazio sulla disciplina dell’accisa sul tabacco lavorato (art. 39-octies del testo unico accise), prospettate per contrasto con il diritto dell’Unione europea.

    Di cosa si tratta

    L’accisa è l’imposta che grava sulla produzione e sul consumo di determinati prodotti, tra cui il tabacco lavorato. L’art. 39-octies del testo unico accise (d.lgs. n. 504 del 1995), più volte modificato dalle leggi di bilancio, disciplina la struttura e le aliquote dell’accisa applicata al tabacco. Il TAR del Lazio, in un contenzioso che coinvolgeva alcune società del settore, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale ritenendo che la disciplina nazionale contrastasse con il diritto dell’Unione europea: in particolare con la direttiva sulla struttura e le aliquote dell’accisa sul tabacco e con i principi del Trattato in materia di concorrenza. La questione tocca un terreno delicato, quello del rapporto tra norma fiscale interna e vincoli europei, che la Costituzione richiama attraverso gli artt. 11 e 117. La Corte non è però entrata nel merito del presunto contrasto: ha ritenuto le questioni inammissibili, per ragioni attinenti al modo in cui erano state poste o ai loro presupposti, senza valutare se la disciplina dell’accisa sul tabacco fosse effettivamente in conflitto con il diritto europeo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha impugnato l’art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato da varie leggi di bilancio, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva 2011/64/UE sull’accisa sul tabacco, all’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 4 del Trattato dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non vi è quindi una pronuncia sul merito del presunto contrasto tra la disciplina dell’accisa sul tabacco e il diritto dell’Unione europea: la questione è stata respinta per un difetto attinente alla sua impostazione o ai suoi presupposti, senza che la norma nazionale sia stata toccata.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale fondate sul contrasto con il diritto dell’Unione europea devono rispettare i requisiti di ammissibilità: in loro mancanza la Corte non esamina il merito e dichiara la questione inammissibile, lasciando la norma in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che l’accisa sul tabacco è legittima?

    No. Non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi la disciplina resta in vigore ma senza una valutazione sulla sua compatibilità con il diritto europeo.

    Perché una questione viene dichiarata inammissibile?

    Per ragioni che attengono al modo in cui è stata posta o ai suoi presupposti (ad esempio rilevanza, motivazione, percorribilità di altre strade), che impediscono alla Corte di esaminare il merito.

    Il TAR poteva rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia UE?

    Quando il dubbio riguarda l’interpretazione del diritto europeo, il giudice può sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea: spesso è la via propria per questo tipo di contrasti.

    La questione potrà essere riproposta?

    L’inammissibilità non decide il merito, quindi non esclude che la questione possa essere nuovamente sollevata, in termini diversi e con i requisiti necessari.

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  • Corte cost. n. 184/2025 – Energie rinnovabili in Sardegna: aree idonee e poteri delle Regioni

    Con la sentenza n. 184/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in larga parte illegittima la legge della Regione Sardegna sull’individuazione delle aree idonee e non idonee agli impianti da fonti rinnovabili: la Regione aveva oltrepassato i limiti fissati dalla normativa statale ed europea.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Sardegna n. 20 del 2024 ha dettato misure urgenti per individuare le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per semplificare i procedimenti autorizzativi. Il tema è centrale nella transizione energetica: lo Stato, in attuazione del diritto dell’Unione europea, ha fissato criteri e obiettivi per accelerare la diffusione delle rinnovabili, lasciando alle Regioni margini limitati nell’individuazione delle aree. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni sarde, ritenendo che la Regione, nel disciplinare aree non idonee e procedimenti, avesse compresso lo sviluppo degli impianti oltre quanto consentito, invadendo le competenze statali su ambiente, energia e procedimento amministrativo. In gioco c’era l’equilibrio tra l’autonomia regionale nella tutela del territorio e del paesaggio e gli obiettivi nazionali ed europei di promozione delle energie pulite. La controversia ha visto intervenire numerose società del settore energetico, a riprova della rilevanza economica della partita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari commi degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione (primo comma in relazione al diritto UE sulle rinnovabili; secondo comma, lettere m) e s), in relazione alla disciplina statale del procedimento, dell’ambiente e del paesaggio; terzo comma in materia di energia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale (parti dell’art. 1, commi 2, 5, 8 e 9, e dell’art. 3, commi 1, 2, 4 e 5), oltre a una previsione dichiarata illegittima in via consequenziale. Ha invece dichiarato inammissibili alcune questioni sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s). Le norme regionali che eccedevano i limiti statali ed europei sono state quindi annullate.

    Il principio

    Nell’individuare le aree non idonee agli impianti da fonti rinnovabili e nel disciplinare i relativi procedimenti, le Regioni devono rispettare i criteri e gli obiettivi fissati dalla normativa statale di attuazione del diritto europeo: le disposizioni che li oltrepassano, ostacolando la diffusione delle rinnovabili, sono illegittime.

    Domande e risposte

    La Sardegna non può più individuare le aree per le rinnovabili?

    Può farlo, ma nel rispetto dei criteri statali ed europei. La Corte ha annullato le disposizioni con cui la Regione era andata oltre quei limiti, comprimendo lo sviluppo degli impianti.

    Perché lo Stato ha impugnato la legge sarda?

    Perché riteneva che la disciplina regionale invadesse competenze statali su energia, ambiente, paesaggio e procedimento amministrativo, e contrastasse con gli obiettivi europei sulle rinnovabili.

    Che ruolo ha avuto il diritto dell’Unione europea?

    I criteri statali impugnati attuano direttive UE sulla promozione delle energie rinnovabili: la Corte ha valutato la legge sarda anche alla luce di questi vincoli, richiamati tramite l’art. 117, primo comma.

    Perché sono intervenute tante società energetiche?

    Perché l’individuazione delle aree idonee incide direttamente sulla possibilità di realizzare impianti: molte imprese del settore avevano interesse a contestare i limiti introdotti dalla Regione.

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  • Corte cost. n. 185/2025 – Traffico di influenze illecite: la nuova norma supera l’esame

    Con la sentenza n. 185/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sulla riscrittura del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis del codice penale) operata nel 2024, ma ha rivolto un esplicito invito al legislatore a introdurre finalmente una disciplina delle lobby.

    Di cosa si tratta

    Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis del codice penale) punisce chi, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale, si fa dare denaro o altre utilità come prezzo di una mediazione illecita. La legge n. 114 del 2024 ha riscritto questa fattispecie, restringendone il perimetro applicativo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato la questione, ritenendo che la nuova e più ristretta formulazione contrastasse con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, in particolare con la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999. Il tema è di forte rilievo: il traffico di influenze è il confine tra la legittima attività di interlocuzione con le istituzioni e la corruzione, e la sua definizione incide sulla lotta alla corruzione e sulla trasparenza dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. La Corte ha dovuto stabilire se la scelta del legislatore di restringere il reato fosse compatibile con la Costituzione e con i vincoli internazionali, pur in un contesto in cui manca ancora una disciplina organica delle attività di lobbying.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (che ha sostituito l’art. 346-bis del codice penale), in riferimento all’art. 11 e all’art. 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 11 della Costituzione e non fondata quella riferita all’art. 117, primo comma, in relazione alla Convenzione di Strasburgo. La nuova formulazione del traffico di influenze illecite ha quindi superato l’esame. La Corte ha però rivolto un esplicito invito al legislatore a introdurre una disciplina organica del lobbying e a rimeditare le scelte sulla tutela penale del traffico di influenze.

    Il principio

    La riscrittura più restrittiva del traffico di influenze illecite non viola, di per sé, i vincoli costituzionali e internazionali invocati; resta però auspicabile una disciplina organica del lobbying che definisca con chiarezza le condotte di illecita influenza, a tutela dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    La nuova norma sul traffico di influenze è stata confermata?

    Sì. La Corte ha dichiarato inammissibile una censura e non fondata l’altra: la riscrittura del 2024 resta in vigore.

    Cos’è il “monito” al legislatore contenuto nella sentenza?

    È un invito esplicito, pur non vincolante, a introdurre una disciplina organica delle attività di lobbying e a riconsiderare la tutela penale del traffico di influenze, per colmare i vuoti di tutela.

    Perché contava la Convenzione di Strasburgo?

    Perché il giudice riteneva che la nuova norma, riducendo il reato, contrastasse con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in materia di corruzione; la Corte ha però escluso la violazione.

    Cosa distingue il lobbying lecito dal traffico di influenze?

    Il confine è proprio l’oggetto del problema: la Corte segnala che senza una disciplina chiara delle lobby resta difficile definire quando l’influenza sui pubblici ufficiali diventa illecita e penalmente rilevante.

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  • Corte cost. n. 187/2025 – Espulsione dello straniero e proscioglimento nel processo penale

    Con la sentenza n. 187/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione sull’art. 13, comma 3-quater, del testo unico immigrazione, che impone al giudice di prosciogliere lo straniero espulso dopo aver acquisito la prova dell’espulsione: la disciplina non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13, comma 3-quater, del testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) regola il rapporto tra l’esecuzione dell’espulsione amministrativa dello straniero irregolare e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico. In sostanza, una volta che lo straniero è stato espulso e ne è acquisita la prova, il giudice, se non è ancora stato disposto il giudizio, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il Tribunale di Firenze ha sollevato dubbi su questo meccanismo, lamentando una possibile irragionevolezza nel modo in cui la definizione del processo penale viene condizionata all’avvenuta espulsione. La Corte ha dovuto valutare la coerenza di questa scelta del legislatore, che intreccia esigenze diverse: l’efficienza del sistema di rimpatrio, l’economia processuale e le garanzie del processo penale. Nella sua analisi la Corte ha richiamato anche la trasformazione dell’udienza preliminare, divenuta nel tempo un momento di valutazione non più sommario, con poteri più ampi del giudice, elemento rilevante per giudicare la ragionevolezza del meccanismo censurato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in relazione alla definizione del processo penale a carico dello straniero a seguito dell’avvenuta espulsione. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina, anche alla luce della trasformazione dell’udienza preliminare in un momento di valutazione non sommario, non sia irragionevole: il meccanismo che porta alla sentenza di non luogo a procedere dopo l’espulsione resta coerente con il sistema. La norma è quindi confermata.

    Il principio

    La definizione del processo penale a carico dello straniero espulso, con sentenza di non luogo a procedere una volta acquisita la prova dell’espulsione, non è irragionevole: rientra in una scelta coerente del legislatore, anche in considerazione del rafforzato ruolo dell’udienza preliminare.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma confermata dalla Corte?

    Che, una volta eseguita l’espulsione dello straniero e acquisitane la prova, il giudice penale, se non è ancora stato disposto il giudizio, pronunci sentenza di non luogo a procedere.

    Significa che lo straniero espulso resta impunito?

    La norma definisce il procedimento in una certa fase a seguito dell’espulsione; la Corte ha ritenuto questa scelta coerente con il sistema, bilanciando esigenze di rimpatrio ed economia processuale.

    Perché la Corte parla dell’udienza preliminare?

    Perché, a seguito delle riforme, l’udienza preliminare non è più un controllo sommario ma un momento di valutazione più approfondito: un elemento che la Corte ha considerato nel giudicare ragionevole il meccanismo.

    Cosa significa che le questioni sono “non fondate”?

    Che la Corte ha esaminato nel merito i dubbi del giudice ma li ha respinti: la norma resta valida e continua ad applicarsi.

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