Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Quota di riserva e categorie protette: gli obblighi del datore

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    La L. 68/1999 obbliga i datori di lavoro con più di 14 dipendenti a riservare una quota delle assunzioni a lavoratori disabili e categorie protette. La percentuale cresce con la dimensione aziendale e l’inadempimento comporta sanzioni amministrative.

    Riferimento normativo

    L. 68/1999

    Tabella riepilogativa

    Quote di riserva obbligatorie (L. 68/1999, art. 3)
    Dimensione aziendale Obbligo
    15 – 35 dipendenti 1 lavoratore disabile
    36 – 50 dipendenti 2 lavoratori disabili
    Oltre 50 dipendenti 7% dei dipendenti (disabili) + 1% categorie protette (orfani, vedove, ecc.)

    Come si calcola la base occupazionale

    Il conteggio dei dipendenti ai fini della quota di riserva include tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, compresi i part-time (con coefficiente proporzionale all’orario). Sono invece esclusi dal computo dirigenti, soci lavoratori di cooperative, apprendisti e lavoratori con contratto di reinserimento, nonché alcune categorie previste dai regolamenti settoriali. Il calcolo va aggiornato periodicamente e comunicato al Centro per l’Impiego.

    Categorie protette ammesse alla quota

    Oltre ai disabili, la L. 68/1999 include nel sistema di collocamento obbligatorio le categorie protette: orfani e coniugi superstiti di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, orfani di lavoratori invalidi permanenti o deceduti per causa di lavoro, profughi italiani rimpatriati, vedove o coniugi superstiti di caduti in guerra o per servizio. Queste categorie coprono la quota dell’1% nelle aziende con oltre 50 dipendenti.

    Sanzioni e sospensione dell'obbligo

    Il datore che non copre la quota di riserva è soggetto a una sanzione amministrativa per ogni giorno lavorativo di inadempimento per ciascun lavoratore disabile non assunto. È possibile richiedere la sospensione temporanea dell’obbligo in caso di ricorso a CIGS, CIG ordinaria o straordinaria, contratti di solidarietà o procedura di mobilità, presentando istanza al CPI competente.

    Casi pratici

    Tizio – azienda con 20 dipendenti

    La piccola impresa di Tizio ha 20 dipendenti: è obbligata ad assumere almeno 1 lavoratore con disabilità. Tizio si rivolge al CPI per ricevere la lista degli iscritti disponibili e avviare la procedura di selezione tramite collocamento mirato.

    Caia – azienda con 60 dipendenti, quota scoperta

    L’azienda di Caia ha 60 dipendenti: dovrebbe avere circa 4 disabili (7%) e 1 soggetto di categoria protetta (1%). Avendo solo 2 disabili in forza, riceve dalla DTL una diffida con contestazione della sanzione giornaliera per i posti scoperti. Per regolarizzarsi, attiva una convenzione con il CPI.

    Sempronio – sospensione per CIGS

    L’impresa di Sempronio entra in CIGS per 12 mesi: può richiedere la sospensione degli obblighi di copertura della quota per tutta la durata dell’ammortizzatore, presentando istanza al CPI con la documentazione INPS della cassa autorizzata.

    Domande frequenti

    Da quanti dipendenti scatta l'obbligo della quota di riserva?

    Da 15 dipendenti: le aziende con 15-35 dipendenti devono assumere 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti ne servono 2; oltre i 50 si applica la percentuale del 7% per disabili e 1% per categorie protette.

    I dirigenti si contano nella base occupazionale?

    No. I dirigenti sono esclusi dal computo della base occupazionale ai fini della quota di riserva.

    Cosa succede se l'azienda non copre la quota?

    Il datore incorre in una sanzione amministrativa per ogni giorno di inadempimento per ciascun posto scoperto. La Direzione Territoriale del Lavoro può effettuare ispezioni e irrogare le relative sanzioni.

    Si può coprire la quota con un lavoratore part-time?

    Sì, ma con un coefficiente proporzionale all’orario rispetto al tempo pieno: un part-time al 50% conta 0,5 unità ai fini della quota.

    Le convenzioni di inserimento consentono di rispettare la quota?

    Sì: le convenzioni con il CPI possono prevedere piani personalizzati di inserimento e periodi di tirocinio che, a determinate condizioni, vengono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Imposta di registro: cos’è, fissa o proporzionale

    In sintesi

    • Cos’è: imposta che grava sugli atti soggetti a registrazione (compravendite, locazioni, contratti, atti giudiziari).
    • Importo fisso: 200 euro quando la legge prevede l’imposta fissa (es. compromesso, comodato).
    • Importo proporzionale: percentuale calcolata sul valore o sul corrispettivo dell’atto.
    • Termine di 20 giorni: per la maggior parte degli atti scritti e degli atti notarili.
    • Termine di 30 giorni: per i contratti di locazione.
    • Via telematica: la registrazione avviene oggi in via informatica presso l’Agenzia delle Entrate.

    Come funziona l'imposta di registro

    L’imposta di registro è un tributo che lo Stato applica ogni volta che un atto giuridicamente rilevante viene ‘registrato’, cioè depositato presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione non è una formalità burocratica secondaria: conferisce all’atto una data certa e lo rende opponibile a terzi, il che significa che nessuno potrà più disconoscerlo sostenendo che non esiste o che è stato firmato in un altro momento.

    L’imposta può essere di due tipi. La prima è l’imposta fissa: si paga un importo invariabile di 200 euro, indipendentemente dal valore dell’atto. La seconda è l’imposta proporzionale: si calcola applicando un’aliquota percentuale (che varia a seconda della natura dell’atto) al valore o al corrispettivo indicato. Capire in quale dei due casi si rientra è fondamentale per stimare i costi di un atto.

    La registrazione avviene in via telematica: non occorre più recarsi fisicamente agli sportelli. Il notaio, per gli atti da lui rogati, provvede direttamente tramite i sistemi dell’Agenzia. Per i contratti di locazione il proprietario di casa può usare i modelli online (modello RLI). Il termine ordinario è di 20 giorni dalla data dell’atto; sale a 30 giorni per i contratti di locazione.

    Rispettare i termini è importante: chi registra in ritardo va incontro a sanzioni, anche se è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per ridurle. In questo articolo ci concentriamo sui fondamentali: quando l’imposta è fissa e quando è proporzionale, quali atti rientrano nell’uno o nell’altro regime e cosa succede se si supera la scadenza.

    Imposta fissa o proporzionale: i principali atti
    Tipo di atto Imposta di registro Termine di registrazione
    Compravendita immobile (prima casa, tra privati) Proporzionale 2% (min. 1.000 euro) 20 giorni (notaio)
    Compravendita immobile (seconda casa, tra privati) Proporzionale 9% 20 giorni (notaio)
    Contratto preliminare (compromesso) Fissa 200 euro + 0,50% su caparra e acconti 20 giorni
    Contratto di locazione abitativo Proporzionale 2% del canone annuo (min. 67 euro) 30 giorni
    Contratto di comodato Fissa 200 euro 20 giorni
    Sentenza/decreto ingiuntivo di condanna Proporzionale 3% sull'importo 60 giorni (registro giudiziari)

    Esempio pratico

    • Tizio firma oggi un contratto di comodato con cui concede gratuitamente il proprio appartamento al figlio. Poiché il comodato sconta l’imposta fissa, Tizio pagherà esattamente 200 euro di imposta di registro, indipendentemente dal valore dell’immobile. Caio, invece, acquista la stessa settimana un appartamento da un privato (seconda casa) al prezzo di 150.000 euro: l’imposta è proporzionale al 9%, quindi 13.500 euro, più le imposte ipotecaria e catastale fisse da 50 euro ciascuna.

    Documenti necessari

    • Atto notarile o contratto scritto da registrare
    • Documento d’identità delle parti
    • Codici fiscali delle parti
    • Ricevuta di pagamento dell’imposta (modello F24 o pagamento telematico)
    • Modello RLI per le locazioni (compilato online o tramite intermediario abilitato)

    Caso 1 – Tizio registra il compromesso per acquistare casa

    Scenario. Tizio ha trovato l’appartamento giusto e firma il contratto preliminare (il cosiddetto compromesso) con il venditore. Versa una caparra confirmatoria di 10.000 euro e un acconto sul prezzo di 5.000 euro.

    Come si applica. Il compromesso sconta innanzitutto l’imposta di registro fissa di 200 euro. Sulle somme versate in anticipo si aggiunge però la parte proporzionale: dal 1° gennaio 2025 la stessa aliquota dello 0,50% si applica sia alla caparra confirmatoria (10.000 × 0,50% = 50 euro) sia all’acconto di prezzo (5.000 × 0,50% = 25 euro). Il totale da versare alla registrazione è 275 euro. La buona notizia è che questi 75 euro proporzionali vengono poi scomputati dall’imposta definitiva al rogito notarile.

    In pratica

    • Il compromesso va registrato entro 20 giorni dalla firma (30 se redatto da notaio).
    • Imposta fissa: 200 euro. Sulle somme anticipate: 0,50% sia sulla caparra sia sugli acconti (aliquota unificata dal 2025).
    • Gli importi proporzionali versati sul preliminare si scalano dall’imposta dovuta al rogito definitivo.
    • Si paga anche l’imposta di bollo sull’atto.

    Caso 2 – Caio registra il contratto di locazione

    Scenario. Caio affitta il proprio appartamento a un inquilino per un canone annuo di 9.600 euro (800 euro al mese). Non ha optato per la cedolare secca.

    Come si applica. Senza cedolare secca, il contratto di locazione abitativo sconta l’imposta di registro proporzionale del 2% calcolata sul canone annuo. Il 2% di 9.600 euro dà 192 euro: supera il minimo di 67 euro, quindi si paga 192 euro. Di norma la somma viene suddivisa al 50% tra locatore e conduttore, quindi Caio versa 96 euro e l’inquilino 96 euro. Il termine è di 30 giorni dalla decorrenza del contratto. L’anno successivo si rinnova il versamento per la nuova annualità (salvo che non si sia scelto il pagamento cumulativo per tutta la durata con lo sconto previsto). Si paga anche l’imposta di bollo.

    In pratica

    • Senza cedolare secca: 2% del canone annuo, minimo 67 euro, ripartito 50/50.
    • Termine: 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
    • Modello RLI da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
    • Con la cedolare secca non si paga né registro né bollo: valuta la convenienza.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

  • Collocamento mirato per lavoratori con disabilità: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il collocamento mirato (L. 68/1999) è il sistema che, tramite analisi delle capacità residue del lavoratore disabile, individua il posto di lavoro più adatto e supporta l’inserimento con interventi tecnici, formativi e incentivi. I Centri per l’Impiego gestiscono le liste e i tirocini di inserimento.

    Riferimento normativo

    L. 68/1999; D.Lgs. 151/2015

    Tabella riepilogativa

    Strumenti del collocamento mirato (L. 68/1999)
    Strumento Finalità Chi interviene
    Iscrizione lista disabili Accesso al collocamento obbligatorio Centro per l’Impiego
    Scheda professionale Analisi capacità e limitazioni CPI + servizi riabilitativi
    Tirocinio di inserimento Valutazione pratica in azienda CPI, datore, ente promotore
    Convenzione di inserimento Piano individualizzato con obiettivi CPI + datore + lavoratore
    Incentivi contributivi Sgravi per assunzione di disabili INPS / Regioni

    Chi può iscriversi e come

    Possono iscriversi alle liste del collocamento mirato le persone con invalidità civile almeno del 46%, sordi, ciechi civili, invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa almeno del 33%, invalidi di guerra/servizio e soggetti equiparati. L’iscrizione avviene presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente, presentando la certificazione di invalidità o disabilità e la documentazione medica utile. Il CPI redige una scheda professionale che descrive capacità residue, limitazioni e preferenze lavorative.

    Analisi delle capacità e tirocini di inserimento

    Il collocamento mirato non si limita all’avviamento numerico: prevede un’analisi della compatibilità tra il profilo del lavoratore e le mansioni disponibili. Il CPI può proporre tirocini di inserimento presso le aziende obbligate, della durata concordata nel piano individualizzato, per consentire sia la valutazione pratica sia l’adattamento progressivo dell’ambiente di lavoro. Le aziende che aderiscono possono accedere a sgravi contributivi.

    Convenzione di inserimento lavorativo

    La convenzione di inserimento lavorativo è un accordo tra CPI, datore di lavoro e lavoratore disabile che definisce il piano personalizzato di inserimento: mansioni, eventuali adattamenti del posto di lavoro, percorso formativo, tempi e supporto dei servizi. Le convenzioni possono prevedere la copertura della quota di riserva anche mediante inserimenti parziali e periodi di tirocinio computabili.

    Casi pratici

    Tizio – iscrizione al collocamento mirato dopo infortunio

    Tizio ha perso parzialmente la mobilità del braccio destro in un infortunio sul lavoro; l’INAIL ha riconosciuto un’invalidità del 40%. Si iscrive al CPI, che redige la scheda professionale e lo avvia a un datore con obbligo di assunzione in una mansione compatibile con la sua limitazione fisica.

    Caia – tirocinio di inserimento in azienda manifatturiera

    Caia, con disabilità psichica certificata, viene proposta dal CPI per un tirocinio di tre mesi presso un’azienda obbligata. Durante il tirocinio il tutor aziendale valuta le mansioni adatte; al termine l’azienda assume Caia con contratto a tempo indeterminato, beneficiando degli sgravi contributivi previsti.

    Sempronio – convenzione con piano individualizzato

    Sempronio, non vedente, viene inserito in un’azienda di call center tramite convenzione: il piano prevede postazione con software di lettura vocale a carico dell’azienda (con contributo del Fondo regionale), affiancamento iniziale di 30 giorni e obiettivi di autonomia graduali.

    Domande frequenti

    Chi può iscriversi al collocamento mirato?

    Persone con invalidità civile almeno del 46%, sordi, ciechi civili, invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa almeno del 33% e altri soggetti equiparati dalla L. 68/1999.

    Il collocamento mirato è diverso dal normale collocamento?

    Sì: il collocamento mirato implica l’analisi delle capacità residue e la ricerca del posto compatibile, con supporto tecnico e formativo, anziché un semplice avviamento numerico.

    Quali incentivi spettano alle aziende che assumono disabili?

    Sgravi contributivi INPS di varia entità in base alla percentuale di invalidità e alla tipologia contrattuale, contributi regionali per l’adattamento del posto di lavoro e incentivi aggiuntivi per convenzioni di inserimento.

    Il datore può rifiutare l'avviamento?

    No, se è obbligato dalla quota di riserva. Può però chiedere al CPI una sospensione temporanea dell’obbligo in caso di crisi aziendale accertata o di cassa integrazione.

    Cosa si intende per posto di lavoro adeguato?

    Un posto compatibile con le capacità residue del lavoratore, eventualmente adattato (ausili, ergonomia, orari) senza che ciò imponga oneri sproporzionati al datore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavoratori caregiver: permessi e tutele della L. 104/1992

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    La legge 104/1992 riconosce ai lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave permessi retribuiti mensili, congedi straordinari biennali e agevolazioni sul turno e sui trasferimenti. Il D.Lgs. 105/2022 ha esteso il congedo di paternità e rafforzato la tutela del caregiver familiare.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992; D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa

    Principali strumenti del caregiver (L. 104/1992)
    Istituto Durata / misura Retribuzione
    Permessi mensili 3 giorni al mese (o in ore equivalenti) Retribuiti a carico INPS
    Congedo straordinario Fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa Indennità INPS pari all’ultima retribuzione
    Rifiuto trasferimento Diritto a restare nella sede abituale –
    Scelta turni / part-time Priorità nella scelta, salvo esigenze organizzative –
    Telelavoro / smart working Diritto di precedenza ex D.Lgs. 105/2022 –

    Chi ha diritto ai permessi

    Hanno diritto ai permessi mensili i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che assistono il coniuge, il convivente di fatto, un parente o affine entro il secondo grado con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992. In assenza di altri soggetti, il diritto si estende ai parenti entro il terzo grado. Il lavoratore deve presentare all’INPS apposita domanda di autorizzazione e consegnare copia al datore prima di fruire dei permessi.

    Il congedo straordinario biennale

    Il congedo straordinario consente di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare con disabilità grave fino a due anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, anche in modo frazionato. Durante il congedo il lavoratore percepisce un’indennità INPS commisurata all’ultima retribuzione; il periodo è coperto da contribuzione figurativa. L’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 disciplina i criteri di priorità tra i soggetti aventi diritto (conviventi, coniuge, figli, genitori, altri parenti).

    Tutele anti-discriminazione e agevolazioni sul lavoro

    Il lavoratore caregiver non può essere trasferito senza consenso a una sede diversa da quella dove presta assistenza. Ha diritto di scegliere la sede più vicina al domicilio del disabile, ove disponibile. Il D.Lgs. 105/2022 riconosce inoltre priorità nell’accesso allo smart working per chi assiste un familiare disabile, rafforzando le tutele già previste per genitori e caregiver.

    Casi pratici

    Tizio – permessi mensili per il padre con handicap grave

    Tizio lavora a tempo pieno e assiste il padre con disabilità grave riconosciuta dalla commissione ASL. Presenta domanda INPS e autorizzazione al datore: ogni mese può fruire di 3 giorni di permesso retribuito, scalati se i giorni sono usati in ore. L’INPS rimborsa il costo al datore.

    Caia – congedo straordinario per la madre non autosufficiente

    Caia, unica convivente con la madre non autosufficiente, richiede il congedo straordinario per sei mesi. L’INPS eroga un’indennità pari all’ultima retribuzione; il periodo matura contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Alla ripresa, Caia ha diritto a rientrare nello stesso posto di lavoro.

    Sempronio – rifiuto del trasferimento

    L’azienda di Sempronio propone un trasferimento in un’altra città; Sempronio assiste la moglie con disabilità grave certificata. Può opporre il diritto di cui alla L. 104/1992 e restare nella sede attuale senza subire conseguenze disciplinari.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di permesso L. 104 spettano al mese?

    Tre giorni mensili retribuiti, fruibili anche in ore. Se il dipendente lavora part-time la misura si proporziona. Il lavoratore stesso disabile grave ha diritto a 3 giorni mensili autonomi, indipendentemente da eventuali permessi del caregiver.

    Il caregiver può cumulare permessi mensili e congedo straordinario?

    Sì: i permessi mensili e il congedo straordinario sono istituti distinti e possono essere usati in periodi diversi, nei limiti di ciascuno.

    Chi paga i permessi L. 104?

    L’INPS. Il datore anticipa la retribuzione e poi la recupera attraverso i conguagli contributivi mensili.

    Il caregiver può essere licenziato durante i permessi?

    I permessi non costituiscono protezione assoluta dal licenziamento, ma l’utilizzo della L. 104 non può mai essere la causa del licenziamento, pena la nullità del recesso per motivo discriminatorio.

    Cosa si intende per disabilità grave ai fini della L. 104?

    È la condizione riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992 dalla commissione medico-legale dell’ASL: una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata, progressiva o ingravescente che riduce l’autonomia e rende necessaria un’assistenza continuativa.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Bollo su istanze e documenti alla PA: quando si paga

    In sintesi

    • 16 euro ogni 4 facciate (o ogni 100 righe): questo è l’importo ordinario per le domande, le istanze e i documenti rivolti agli uffici pubblici.
    • Marca da bollo telematica: si acquista dal tabaccaio e si applica fisicamente sull’atto; in alternativa si usa il bollo a punzone o il bollo virtuale. Per le istanze trasmesse per via telematica l’imposta è forfettaria: 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.
    • Numerose esenzioni di legge previste dalla tabella (allegato B) del DPR 642/1972: tra le altre, assicurazioni sociali obbligatorie, tutela e adozione dei minori, atti scambiati tra pubbliche amministrazioni, domande per partecipare a concorsi pubblici. Gli atti dei processi soggetti a contributo unificato non pagano il bollo.
    • Principio di alternatività: un documento già soggetto a IVA non sconta anche il bollo; analogamente in certi casi non si cumula con l’imposta di registro.
    • Chi emette molti atti può chiedere l’autorizzazione all’assolvimento virtuale, evitando di apporre fisicamente le marche.

    Come funziona il bollo sulle istanze alla PA

    Ogni volta che presenti una domanda a un ufficio pubblico – al Comune, alla Questura, a un ministero – potresti dover versare l’imposta di bollo. Si tratta di un tributo previsto dal DPR 642/1972 che colpisce determinati atti, documenti e registri indicati in un’apposita tariffa allegata al decreto.

    Il meccanismo è semplice: per le istanze e i documenti rivolti alla pubblica amministrazione (PA) il bollo ammonta a 16 euro ogni 4 facciate, e comunque ogni 100 righe. Quindi una domanda di una sola pagina sconta 16 euro; se il documento supera le 4 facciate, l’importo si moltiplica.

    Il modo più comune per pagarlo è la marca da bollo, chiamata contrassegno telematico: si acquista dal tabaccaio o online e si applica sul documento prima di consegnarlo all’ufficio. Esistono però anche il bollo a punzone – usato ad esempio negli studi notarili – e il sistema virtuale, di cui parleremo nell’articolo dedicato.

    Attenzione: non tutti i documenti rivolti alla PA sono tassati. La legge prevede numerose esenzioni, alcune assolute (l’atto non paga mai il bollo), altre condizionate (l’atto è esente solo in certi casi). Conoscerle può farti risparmiare un tributo non dovuto.

    Quando l’istanza è soggetta a bollo: il criterio della tariffa

    Il bollo non si paga su qualsiasi lettera inviata a un ufficio pubblico. L’art. 3 della tariffa allegata al DPR 642/1972 colpisce le istanze, le petizioni e i ricorsi diretti agli uffici e agli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro enti, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. Il foglio, ai fini dell’imposta, è composto da quattro facciate (art. 5 del decreto). Il bollo si paga una sola volta per ogni foglio: 16 euro per ogni gruppo di quattro facciate.

    Istanza inviata per PEC o in via telematica: 16 euro forfettari

    Per le istanze trasmesse per via telematica la tariffa prevede un importo di 16 euro dovuto a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, comma 1-bis, e nota 5): il conteggio per facciate vale per l’istanza cartacea.

    Domanda di contributo o di bando: serve il bollo?

    Dipende dal bando e dalla natura dell’aiuto. Molti bandi richiamano il bollo da 16 euro sulla domanda. L’allegato B esenta le domande «per il conseguimento di sussidi»: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 37 del 2021, ha ritenuto che la domanda per un contributo a fondo perduto destinato a imprese danneggiate dall’emergenza Covid potesse rientrare in questa esenzione, richiamando l’interpretazione ampia del termine «sussidi» data dal Consiglio di Stato. Non è una regola generale: va verificata sul singolo bando.

    Bollo su istanze e documenti alla PA: importi ed esenzioni principali
    Tipo di atto/documento Bollo Riferimento
    Istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici pubblici per ottenere un provvedimento o un certificato 16 euro per foglio (4 facciate); 16 euro forfettari se trasmesse per via telematica Tariffa, art. 3; art. 5 DPR 642/1972
    Atti e provvedimenti rilasciati dalla PA, certificati, copie 16 euro per foglio Tariffa, art. 4
    Certificati, copie ed estratti dei registri dello stato civile (ad esempio il certificato di morte) Esenti Tariffa, art. 4, nota 2, lett. c
    Domande di partecipazione a pubblici concorsi e documenti allegati Esenti Tariffa, art. 3, nota 2
    Atti del processo penale (esclusi i certificati penali); atti del processo civile, amministrativo e tributario soggetti al contributo unificato Esenti Art. 18 DPR 115/2002
    Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari Esenti Allegato B, art. 9
    Atti della tutela dei minori e procedimenti di adozione speciale e di affidamento Esenti Allegato B, art. 13
    Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di tributi, con i documenti allegati Esenti Allegato B, art. 5
    Atti e documenti scambiati tra amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni Esenti Allegato B, art. 16
    Domande per ottenere sussidi Da verificare caso per caso Allegato B, art. 8; AdE, risposta n. 37/2021

    Esempio pratico

    • Tizio deve presentare al Comune una domanda di autorizzazione commerciale di 3 pagine. Poiché il documento ha meno di 4 facciate, sconta una sola marca da bollo da 16 euro. Se la domanda fosse di 5 pagine (cioè più di 4 facciate), sarebbero dovuti 32 euro (due marche da 16 euro). Il contrassegno va applicato sulla prima pagina dell’istanza prima della consegna allo sportello.

    Documenti necessari

    • Documento o istanza originale da presentare all’ufficio
    • Marca da bollo telematica da 16 euro (acquistabile dal tabaccaio)
    • Eventuale ricevuta di acquisto del contrassegno (per il proprio archivio)
    • Copia dell’atto se si vuole conservare la prova dell’invio

    Caso 1 – Tizio presenta una domanda al Comune

    Scenario. Tizio vuole ottenere dal Comune un certificato di destinazione urbanistica per il suo terreno. L’ufficio tecnico richiede una domanda scritta con allegati.

    Come si applica. La domanda scritta rivolta alla PA rientra nella regola generale del DPR 642/1972: bollo da 16 euro ogni 4 facciate. Se la domanda con gli allegati supera le 4 facciate, Tizio deve applicare una marca aggiuntiva da 16 euro per ogni gruppo ulteriore di 4 facciate. Il certificato rilasciato dal Comune potrebbe a sua volta scontare il bollo, salvo che l’ufficio non lo rilasci in esenzione (dipende dalla materia e dall’uso dichiarato).

    In pratica

    • Compra la marca da bollo da 16 euro dal tabaccaio prima di andare allo sportello.
    • Applica il contrassegno sulla prima pagina della domanda; annullalo con la data e la firma.
    • Se il documento supera 4 facciate, prevedi una seconda marca da 16 euro.

    Caso 2 – Caio ricorre al TAR: esenzione dal bollo

    Scenario. Caio ha ricevuto un diniego dalla Questura e vuole presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Si chiede se deve apporre marche da bollo sui suoi atti processuali.

    Come si applica. Gli atti e i provvedimenti del processo amministrativo, del processo civile e del processo tributario soggetti al contributo unificato non scontano l’imposta di bollo (art. 18 DPR 115/2002), così come gli atti del processo penale, esclusi i certificati penali. Il ricorso al TAR è quindi esente da bollo, ma Caio deve versare il contributo unificato nella misura prevista. Le istanze presentate da terzi e gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, restano invece soggetti alla disciplina ordinaria, a meno che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali al processo.

    In pratica

    • Nessuna marca da bollo sugli atti depositati in giudizio nei processi soggetti a contributo unificato: si paga però il contributo unificato.
    • L’esenzione riguarda gli atti e i provvedimenti del processo, compresi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
    • Se invece Caio chiede alla Questura un documento fuori dal procedimento (es. un certificato), il bollo ordinario potrebbe tornare a essere dovuto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Il datore non versa i contributi: cosa fare

    Guida pratica · Lavoro · Previdenza per il lavoratore

    In sintesi

    L’art. 2116 c.c. sancisce il principio di automaticità delle prestazioni: il lavoratore ha diritto alle prestazioni previdenziali anche se il datore non ha versato i contributi, salvo che la prescrizione del credito contributivo non sia già maturata. L’INPS può agire in recupero contro il datore inadempiente.

    Tabella riepilogativa

    Schema: omesso versamento contributi e tutele
    Fase Cosa accade Chi agisce
    Omissione scoperta Contributi non versati o versati parzialmente Lavoratore, INPS, Ispettorato del Lavoro
    Principio di automaticità Prestazioni garantite al lavoratore (art. 2116 c.c.) INPS eroga comunque
    Azione di recupero INPS recupera i contributi non versati dal datore INPS (cartella esattoriale, iscrizione a ruolo)
    Prescrizione del credito 5 anni (ordinaria) – salvo denuncia entro il termine Lavoratore o INPS devono attivarsi in tempo
    Datore insolvente Credito ammesso al passivo; INPS può richiedere privilegio INPS in sede concorsuale

    Il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.)

    L’articolo 2116 del Codice Civile stabilisce il cosiddetto principio di automaticità: le prestazioni previdenziali (pensione, indennità di malattia, maternità, ecc.) spettano al lavoratore anche se il datore di lavoro non ha effettuato i versamenti contributivi dovuti. Il rischio dell’inadempienza datoriale ricade sull’ente previdenziale (l’INPS), non sul lavoratore. Il principio vale entro i limiti di prescrizione del credito contributivo: se i contributi si sono prescritti senza che nessuno abbia agito, la tutela può venire meno.

    Come scoprire se i contributi non sono stati versati

    Il primo strumento è l’estratto conto contributivo INPS (accessibile via SPID/CIE): se un periodo lavorativo non compare o mostra importi inferiori alla retribuzione dichiarata, potrebbe esserci un’omissione. Un’ulteriore verifica si può fare confrontando le buste paga con la posizione INPS. Segnali sospetti: datore in difficoltà finanziaria, ritardi nel pagamento degli stipendi, mancanza di CUD/CU nei tempi previsti.

    Come segnalare l'omissione e cosa fa l'INPS

    Il lavoratore può segnalare l’omissione all’INPS tramite patronato, direttamente online o recandosi alla sede territoriale. Può anche rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per un accertamento ispettivo. Una volta accertata l’omissione, l’INPS emette una cartella esattoriale nei confronti del datore e agisce in recupero coattivo. Se il datore è insolvente, il credito contributivo gode di privilegio nelle procedure concorsuali.

    La prescrizione e perché è importante agire in tempo

    Il credito contributivo si prescrive in 5 anni (termine ordinario, salvo interruzioni). Se nel frattempo né il lavoratore né l’INPS hanno segnalato o contestato l’omissione, i contributi non possono più essere recuperati e il principio di automaticità potrebbe non coprire integralmente le prestazioni. Per questo è fondamentale verificare periodicamente l’estratto conto e segnalare tempestivamente eventuali lacune, specialmente nei periodi a rischio (datori in crisi, fine rapporto).

    Casi pratici

    Tizio – scopre buchi contributivi dopo la cessazione

    Tizio esce dal lavoro e verifica l’estratto conto: due anni non risultano. L’azienda era in difficoltà e non aveva versato. Tizio si rivolge al patronato: l’INPS è ancora in termini per recuperare i contributi dal datore (non sono passati 5 anni) e, grazie all’automaticità, il diritto alla pensione non è pregiudicato.

    Caia – il datore fallisce con contributi non versati

    L’azienda di Caia viene dichiarata fallita; per i tre anni precedenti i contributi risultano non versati. L’INPS si insinua nel passivo con privilegio per il credito contributivo. Caia, grazie all’art. 2116 c.c., continuerà ad avere diritto alle prestazioni maturate, anche se il recupero dal fallimento sarà parziale.

    Sempronio – contributi prescritti per inerzia

    Sempronio scopre tardi che il datore non ha versato dal 2015 al 2018. Poiché sono passati oltre 5 anni senza alcuna segnalazione, il credito contributivo è prescritto. In questo caso il principio di automaticità non copre più quelle annualità: una lacuna che avrebbe potuto essere evitata con una verifica tempestiva dell’estratto conto.

    Domande frequenti

    Se il datore non versa i contributi perdo la pensione?

    In linea di principio no: l’art. 2116 c.c. garantisce le prestazioni previdenziali anche in caso di omesso versamento da parte del datore, purché il credito contributivo non si sia prescritto (5 anni) senza che nessuno abbia agito.

    Come verifico se i miei contributi sono stati versati?

    Consultando l’estratto conto contributivo INPS, accessibile tramite SPID o CIE sul portale INPS.it. Se un periodo lavorativo non compare o mostra contributi inferiori alla retribuzione, potrebbe esserci un’omissione da verificare.

    A chi devo segnalare che il datore non versa i contributi?

    All’INPS (tramite patronato, online o alla sede territoriale) e/o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che può avviare un accertamento ispettivo. Agire prima della prescrizione quinquennale è fondamentale.

    Il datore che non versa i contributi rischia sanzioni penali?

    Sì. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni, per un importo superiore a 10.000 euro annui, costituisce reato (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983); sotto tale importo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria. Il datore di lavoro non è punibile se versa entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento. Restano le somme aggiuntive e gli interessi di mora applicati dall’INPS.

    Cosa succede se il datore è insolvente e i contributi non sono stati versati?

    Il credito contributivo gode di privilegio nelle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale). L’INPS si insinua nel passivo per recuperare quanto possibile. Nel frattempo, il principio di automaticità garantisce al lavoratore le prestazioni previdenziali nei limiti sopra descritti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Versamenti dei soci: conto capitale o finanziamento?

    In sintesi

    • Versamento in conto capitale: diventa riserva di patrimonio netto, non va restituito senza una formale riduzione di capitale e non produce interessi.
    • Finanziamento soci: è un debito della società, va restituito, può fruttare interessi e per la società è deducibile nei limiti del ROL.
    • Postergazione art. 2467 c.c.: in situazioni di squilibrio finanziario il rimborso del finanziamento soci è postergato rispetto a tutti gli altri creditori.
    • Scelta strategica: il conto capitale rafforza il patrimonio netto e migliora gli indicatori di solidità; il finanziamento mantiene flessibilità ma espone al rischio di postergazione.
    • Nessun reddito per la società in entrambi i casi: né il versamento in conto capitale né il finanziamento costituiscono reddito tassabile per la SRL.

    Conto capitale o finanziamento: quale strada conviene?

    Quando una SRL ha bisogno di liquidità, i soci possono intervenire in due modi radicalmente diversi: versare denaro a titolo di apporto in conto capitale (o «a fondo perduto») oppure concedere un finanziamento alla società. La scelta non è solo contabile: produce effetti fiscali, civilistici e strategici che vale la pena capire bene prima di firmare qualsiasi documento.

    Il versamento in conto capitale entra nel patrimonio netto della società come riserva. Non è un debito: la società non è obbligata a restituirlo, non matura interessi e il socio potrà rientrare delle somme solo attraverso una formale delibera di riduzione del capitale o in sede di liquidazione della società. Rafforza quindi la struttura patrimoniale e può migliorare l’accesso al credito bancario.

    Il finanziamento soci funziona invece come un prestito ordinario. La società lo iscrive tra i debiti, può essere fruttifero di interessi e – salvo accordo contrario – va restituito. Il punto critico è la postergazione prevista dall’art. 2467 del codice civile: se la società si trova in una situazione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, oppure in una situazione in cui sarebbe ragionevole un conferimento, il rimborso del finanziamento soci è automaticamente postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.

    La distinzione tra i due strumenti deve risultare chiara dalla documentazione societaria: delibera assembleare per il conto capitale, contratto scritto per il finanziamento. Confondere i due istituti può creare problemi in caso di controllo fiscale o di crisi aziendale.

    Confronto: conto capitale vs finanziamento soci
    Caratteristica Conto capitale Finanziamento soci
    Natura contabile Riserva di patrimonio netto Debito della società
    Obbligo di restituzione No (serve delibera formale) Sì, secondo le condizioni pattuite
    Interessi No Possibili (reddito di capitale per il socio)
    Deducibilità interessi per la società Non applicabile Sì, nei limiti del ROL
    Postergazione art. 2467 c.c. Non applicabile Sì, in caso di squilibrio finanziario
    Effetto sul patrimonio netto Aumenta il PN Non aumenta il PN

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un patrimonio netto di 50.000 euro e un debito bancario elevato. Il socio Tizio vuole immettere 30.000 euro. Se lo fa come conto capitale, il patrimonio netto sale a 80.000 euro, il rapporto debiti/PN migliora e la banca valuta positivamente la solidità della società. Se lo fa come finanziamento, i 30.000 euro restano un debito e – in caso di difficoltà finanziaria – Tizio sarà rimborsato solo dopo tutti gli altri creditori, in base all’art. 2467 c.c. In assenza di interessi pattuiti per iscritto, il finanziamento si presume infruttifero e nessun reddito di capitale emerge per Tizio.

    Documenti necessari

    • Delibera assembleare di versamento in conto capitale (o a fondo perduto)
    • Contratto scritto di finanziamento soci con indicazione del tasso di interesse (se fruttifero) e delle condizioni di rimborso
    • Estratto conto bancario o bonifico a comprova del versamento
    • Bilancio d’esercizio con evidenza della riserva o del debito verso soci
    • Eventuale perizia o valutazione del patrimonio netto se il versamento è finalizzato a ricapitalizzare la società

    Caso 1 – Tizio versa in conto capitale per rafforzare il PN

    Scenario. Alfa SRL attraversa un periodo di investimenti e ha bisogno di 40.000 euro per acquistare macchinari. Il patrimonio netto è positivo ma il rapporto con i debiti è teso. Il socio Tizio decide di versare la somma a titolo di apporto in conto capitale, senza prevedere alcuna restituzione.

    Come si applica. La somma entra direttamente tra le riserve di patrimonio netto. Non è un reddito per la società e non produce interessi passivi. Tizio non ha diritto alla restituzione salvo delibera di riduzione del capitale: la somma è ‘a fondo perduto’ nel senso che resta vincolata alla vita della società. In caso di futura distribuzione di utili, la riserva da versamento soci non è assimilabile a riserve di utili e la sua restituzione ai soci segue le regole fiscali dei conferimenti.

    In pratica

    • Delibera assembleare scritta che qualifica espressamente il versamento come ‘conto capitale’ o ‘a fondo perduto’.
    • Nessun interesse da registrare: la società non deduce nulla, Tizio non percepisce reddito di capitale.
    • Il patrimonio netto aumenta di 40.000 euro: migliora il rating bancario e riduce il rischio di attivare gli obblighi degli artt. 2482-bis/ter c.c.

    Caso 2 – Caio concede un finanziamento fruttifero

    Scenario. Il socio Caio di Alfa SRL vuole mantenere la flessibilità di rientrare nei propri fondi entro due anni. Decide di concedere un finanziamento di 20.000 euro con un tasso di interesse concordato e rimborso a scadenza.

    Come si applica. La società iscrive 20.000 euro tra i debiti verso soci. Gli interessi maturati sono un costo per la società (deducibile nei limiti del ROL) e un reddito di capitale per Caio (soggetto a ritenuta). Il rischio principale è la postergazione: se Alfa SRL si trovasse in difficoltà finanziaria con un rapporto debiti/PN squilibrato, il rimborso a Caio sarebbe automaticamente postergato rispetto agli altri creditori in forza dell’art. 2467 c.c., indipendentemente dalla scadenza pattuita.

    In pratica

    • Contratto scritto di finanziamento con tasso, durata e modalità di rimborso.
    • La postergazione ex art. 2467 c.c. scatta automaticamente in caso di squilibrio finanziario: Caio sarebbe rimborsato per ultimo.
    • Gli interessi percepiti da Caio sono reddito di capitale soggetto a ritenuta; la deducibilità per la società è soggetta al limite del ROL.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Gestione Separata INPS per co.co.co e partite IVA

    Guida pratica · Lavoro · Previdenza per il lavoratore

    In sintesi

    La Gestione Separata INPS è la forma previdenziale obbligatoria per collaboratori coordinati e continuativi, co.co.co., professionisti senza cassa di categoria e determinati lavoratori autonomi. Le aliquote contributive sono aggiornate annualmente dall’INPS e variano in base alla presenza o meno di altra copertura previdenziale.

    Riferimento normativo

    L. 335/1995, art. 2, comma 26 (Gestione Separata INPS)

    Tabella riepilogativa

    Chi è iscritto alla Gestione Separata INPS (L. 335/1995)
    Soggetto Obbligo Ripartizione contributo
    Collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) Iscrizione obbligatoria 2/3 committente – 1/3 collaboratore
    Professionista senza cassa di categoria Iscrizione obbligatoria 100% a carico del professionista
    Professionista con altra cassa previdenziale Aliquota ridotta (aggiornata annualmente INPS) 100% a carico del professionista
    Amministratori di società non iscritti ad altra gestione Iscrizione obbligatoria 2/3 società – 1/3 amministratore
    Venditori porta a porta (reddito annuo oltre soglia) Iscrizione obbligatoria Variabile; verificare circolare INPS

    Chi deve iscriversi e perché

    La Gestione Separata è stata istituita dalla legge Dini (L. 335/1995) per estendere la copertura previdenziale a chi non rientra in altre gestioni (dipendenti privati, artigiani, commercianti, casse professionali). Sono obbligati all’iscrizione: i co.co.co.; i liberi professionisti senza albo o con albo privo di cassa previdenziale autonoma; gli amministratori di società non altrimenti assicurati; i titolari di dottorato o assegno di ricerca. L’obbligo nasce al primo compenso imponibile e l’iscrizione va comunicata all’INPS tramite apposita domanda online.

    Le aliquote contributive e come si versano

    Le aliquote contributive della Gestione Separata sono aggiornate annualmente dall’INPS con apposita circolare. Esistono tre fasce principali: aliquota piena per chi non ha altra copertura previdenziale (la più alta); aliquota ridotta per chi è già pensionato o iscritto ad altra gestione obbligatoria; aliquota intermedia per alcune categorie specifiche. Per i co.co.co. il contributo è ripartito: 2/3 a carico del committente e 1/3 trattenuto sul compenso del collaboratore. Per i professionisti e autonomi l’onere è interamente proprio, con versamento in sede di dichiarazione dei redditi (acconto/saldo IRPEF).

    Tutele garantite agli iscritti

    L’iscrizione alla Gestione Separata dà diritto a una serie di tutele proporzionate alla contribuzione versata: pensione di vecchiaia e anticipata (con requisiti del sistema contributivo); indennità di malattia (per co.co.co. con determinati requisiti contributivi); indennità di maternità; NASpI DIS-COLL per i collaboratori che cessano involontariamente il rapporto; assegno per il nucleo familiare. Le soglie contributive per accedere alle indennità sono aggiornate annualmente dall’INPS.

    Gestione Separata e pensione futura

    I contributi versati alla Gestione Separata confluiscono in un montante contributivo individuale, rivalutato annualmente con il tasso di crescita del PIL. La pensione è calcolata applicando i coefficienti di trasformazione al montante accumulato: più si versa e più a lungo, maggiore sarà l’importo. Chi ha contributi sia in Gestione Separata sia in altre gestioni può richiedere la totalizzazione per sommare i periodi e maturare il diritto alla pensione.

    Casi pratici

    Tizio – co.co.co. con un solo committente

    Tizio ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un’azienda: il committente trattiene 1/3 del contributo dalla sua parcella e versa i 2/3 di propria competenza direttamente all’INPS. Tizio non deve fare nulla per il versamento, ma deve verificare che la posizione risulti nell’estratto conto della Gestione Separata.

    Caia – consulente con partita IVA e nessuna cassa di categoria

    Caia è una consulente di marketing senza cassa professionale: è obbligata alla Gestione Separata. Versa l’aliquota piena (aggiornata annualmente dall’INPS) in acconto e saldo con la dichiarazione dei redditi. Può dedurre i contributi versati dal reddito imponibile IRPEF.

    Sempronio – già pensionato con co.co.co.

    Sempronio è in pensione e accetta una collaborazione. In quanto già pensionato, versa l’aliquota ridotta della Gestione Separata (aggiornata dall’INPS). I contributi versati incrementano marginalmente la pensione tramite l’istituto dei supplementi pensionistici.

    Domande frequenti

    Chi deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?

    Devono iscriversi i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), i liberi professionisti senza cassa di categoria, gli amministratori di società non altrimenti assicurati e altre categorie di lavoratori autonomi previste dalla L. 335/1995. L’obbligo nasce al primo compenso imponibile.

    Come si versano i contributi alla Gestione Separata?

    Per i co.co.co. il versamento è effettuato dal committente (che ne sostiene 2/3) trattenendo 1/3 dal compenso del collaboratore. Per i professionisti autonomi il versamento avviene in sede di dichiarazione dei redditi (acconto e saldo), interamente a carico del professionista.

    Quali tutele offre la Gestione Separata?

    Gli iscritti hanno diritto a pensione, indennità di malattia e maternità (con requisiti contributivi), DIS-COLL (disoccupazione per collaboratori) e assegno per il nucleo familiare. Le soglie per accedere alle prestazioni sono aggiornate annualmente dall’INPS.

    Posso cumulare contributi Gestione Separata e INPS dipendenti?

    Sì. Chi ha contributi in gestioni diverse può richiedere la totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) per sommare i periodi senza trasferirli, oppure la ricongiunzione per unificarli in un’unica gestione. In questo modo si maturano più facilmente i requisiti per la pensione.

    I contributi alla Gestione Separata sono deducibili?

    Sì. I contributi obbligatori versati alla Gestione Separata sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF, riducendo l’imposta dovuta. La deduzione è integrale, senza franchigia.

    Qual è l'aliquota della Gestione Separata nel 2026?

    Le aliquote sono aggiornate annualmente dall’INPS con apposita circolare: per il 2026 consultare la circolare INPS pubblicata a inizio anno. Esistono aliquote diverse per chi non ha altra copertura, per i pensionati e per chi è già iscritto ad altra gestione obbligatoria.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dropshipping e e-commerce: partita IVA e dichiarazione dei redditi

    In sintesi

    • Partita IVA obbligatoria: dropshipping ed e-commerce sono attività d’impresa abituali; non si può usare il 730 in modo autonomo per questi redditi.
    • Regime forfetario: accesso possibile se i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro; imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni).
    • Coefficiente di redditività per il commercio: nel regime forfetario, per il commercio al dettaglio (47.1-47.7 e 47.9) il coefficiente è del 40%.
    • Regime ordinario o semplificato: oltre i limiti del forfetario si applica il regime ordinario (quadro RF) o semplificato (quadro RG) con tassazione IRPEF a scaglioni.
    • Superamento di 100.000 euro in corso d’anno: il regime forfetario cessa immediatamente e il reddito dell’intero anno va tassato con le modalità ordinarie.

    Dropshipping e e-commerce: serve davvero la partita IVA?

    Il dropshipping è un modello di vendita in cui l’imprenditore raccoglie ordini online e li gira a un fornitore che spedisce direttamente al cliente finale. L’e-commerce più tradizionale prevede invece l’acquisto e la rivendita di merce gestita in proprio. In entrambi i casi si tratta di attività commerciali esercitate in modo abituale e organizzato: la partita IVA è obbligatoria fin dal primo giorno in cui si inizia a operare con continuità.

    Non si può gestire un negozio online stabile dichiarando i ricavi come semplice reddito occasionale nel 730. La linea di confine tra ‘occasionale’ e ‘abituale’ e’ sottile, ma l’organizzazione stabile di un negozio, con listino prezzi, descrizioni di prodotti e gestione continuativa degli ordini, e’ gia’ un segnale chiaro di impresa.

    Una volta aperta la partita IVA, la scelta del regime fiscale è il primo passo concreto. Per chi parte da zero o ha ricavi contenuti, il regime forfetario è spesso la soluzione più semplice: un’unica imposta sostitutiva, meno adempimenti, nessun obbligo IVA verso i clienti privati italiani.

    Regimi fiscali per e-commerce e dropshipping a confronto
    Regime Soglia ricavi Come si determina il reddito Imposta
    Forfetario (nuovo) Ricavi anno prec. <= 85.000 euro; cessa se si superano 100.000 euro in corso d'anno Ricavi x coefficiente redditività (40% commercio al dettaglio 47.1-47.9) Imposta sostitutiva 15% (5% primi 5 anni)
    Semplificato (RG) Fino ai limiti di legge per la contabilità semplificata Ricavi – costi con criterio di cassa IRPEF a scaglioni + addizionali + IRAP
    Ordinario (RF) Nessun limite, obbligatorio sopra soglie Competenza economica, scritture contabili complete IRPEF a scaglioni + addizionali + IRAP

    Esempio pratico

    • Tizio apre nel 2025 un negozio di dropshipping di accessori tech. Incassa 42.000 euro di ricavi. Avendo aderito al regime forfetario, il suo reddito imponibile è pari a 42.000 x 40% = 16.800 euro. Su questa base paga un’imposta sostitutiva del 15%, pari a 2.520 euro. Se si trattasse del primo anno di attività (e fossero soddisfatte le condizioni di legge), l’aliquota sarebbe del 5% anziché del 15%, con un’imposta di soli 840 euro. I contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo sono deducibili dal reddito forfetario prima di calcolare l’imposta.

    Documenti necessari

    • Estratti conto della piattaforma e-commerce (Shopify, Amazon, WooCommerce, ecc.) con ricavi 2025
    • Fatture di acquisto della merce (o conferme d’ordine al fornitore nel dropshipping)
    • F24 versamenti contributi previdenziali INPS
    • Registri corrispettivi o fatture emesse
    • Codice ATECO dell’attivita’ (necessario per il regime forfetario)

    Caso 1: Caio gestisce un piccolo negozio di dropshipping in regime forfetario

    Scenario. Caio ha avviato nel 2024 un negozio online in regime forfetario (codice ATECO commercio al dettaglio, gruppo 47). Nel 2025 ha incassato 38.000 euro di ricavi e versato 3.200 euro di contributi INPS.

    Come si applica. Caio rientra nel regime forfetario perché i ricavi del 2024 (anno precedente) erano inferiori a 85.000 euro e non si è verificato il superamento di 100.000 euro nel corso del 2025. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività del 40% ai ricavi: 38.000 x 40% = 15.200 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali versati (3.200 euro), ottenendo un reddito netto soggetto a imposta sostitutiva di 12.000 euro. L’imposta sostitutiva al 15% è 1.800 euro. I dati vanno nel quadro LM del modello Redditi PF (non nel 730).

    In pratica

    • Il 730 non è il modello adatto: chi ha partita IVA con reddito d’impresa usa il modello Redditi PF.
    • Compilare il quadro LM (sezione III, regime forfetario) con ricavi, coefficiente, contributi e imposta sostitutiva.
    • Conservare tutti gli estratti conto della piattaforma e i versamenti F24 dei contributi.

    Caso 2: Sempronia supera la soglia e passa al regime ordinario

    Scenario. Sempronia gestisce un e-commerce di abbigliamento. Nel 2025 i suoi ricavi hanno raggiunto 110.000 euro, superando il limite di 100.000 euro previsto per il forfetario.

    Come si applica. Il superamento di 100.000 euro in corso d’anno fa cessare immediatamente il regime forfetario. Sempronia deve determinare il reddito per l’intero 2025 con le modalità ordinarie: tutti i ricavi vengono confrontati con i costi documentati e l’utile netto viene tassato con le aliquote IRPEF progressive. Dovrà usare il quadro RF (contabilità ordinaria) o RG (semplificata) del modello Redditi PF. È fondamentale che si faccia assistere da un commercialista per la corretta gestione della transizione.

    In pratica

    • Il superamento di 100.000 euro di ricavi in un anno fa uscire dal forfetario per quell’intero anno.
    • La differenza rispetto a un semplice sforo della soglia 85.000 (che comporta l’uscita solo dall’anno successivo) è importante: chiedi conferma a un professionista.
    • Con il regime ordinario tornano in gioco la deducibilità analitica dei costi, l’IVA e gli ISA (indici sintetici di affidabilità).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 10 L. 184/1983: Apertura del procedimento di adottabilità

    Art. 10 L. 184/1983 – Apertura del procedimento di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

    2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

    3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale
    dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

    4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

    5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

  • Imposta di bollo: cos’è, quanto costa e come si paga

    In sintesi

    • Che cos’è: un’imposta che lo Stato applica su atti, documenti e registri elencati nella tariffa allegata al DPR 642/1972. Se un documento non è in tariffa, il bollo non si paga.
    • Due momenti: per gli atti della parte prima della tariffa il bollo è dovuto «fin dall’origine», quando il documento si forma; per quelli della parte seconda solo «in caso d’uso», cioè se vengono presentati per la registrazione (art. 2).
    • Gli importi più comuni: 16 euro per foglio su istanze, certificati e contratti; 16 euro fissi per le istanze telematiche; 2 euro su fatture e ricevute senza IVA oltre 77,47 euro.
    • Tre modi di pagamento: contrassegno telematico (la marca), marca digitale @e.bollo per i documenti telematici, bollo virtuale su autorizzazione (artt. 3 e 15).
    • O IVA o bollo: le fatture per operazioni soggette a IVA sono esenti dal bollo (allegato B, art. 6).
    • Sanzione: 80% dell’imposta non pagata, oltre all’imposta (art. 25, violazioni dal 1° settembre 2024).

    Che cos’è l’imposta di bollo

    L’imposta di bollo è un tributo sui documenti. Non colpisce un reddito o un acquisto: colpisce il fatto di formare, rilasciare o usare certi atti scritti. La disciplina è nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642. L’elenco degli atti soggetti sta nella tariffa (allegato A), quello degli atti esenti nella tabella (allegato B).

    La regola di partenza è nell’art. 2. Per gli atti della parte prima della tariffa (istanze, certificati, contratti, fatture) l’imposta è dovuta «fin dall’origine»: il bollo va assolto quando il documento nasce. Per gli atti della parte seconda è dovuta solo «in caso d’uso», cioè quando sono presentati all’ufficio per la registrazione.

    L’imposta può essere fissa o proporzionale. È fissa nella grande maggioranza dei casi: 16 euro o 2 euro. È proporzionale, per esempio, sulle cambiali, dove si calcola in millesimi dell’importo. Quella proporzionale è dovuta in ogni caso nella misura minima di 1 euro, salvo cambiali e vaglia cambiari (art. 3, comma 3).

    Quanto costa: gli importi principali

    Imposta di bollo: i casi più frequenti
    Documento Importo Riferimento
    Istanze e ricorsi su carta a Stato, Regioni, Comuni, ASL 16 euro per foglio (4 facciate) Tariffa, art. 3
    Istanze inviate per via telematica alle stesse amministrazioni 16 euro fissi, qualunque sia la lunghezza Tariffa, art. 3, comma 1-bis
    Atti e certificati rilasciati dalla PA a richiesta 16 euro per foglio; 16 euro fissi se rilasciati per via telematica Tariffa, art. 4
    Scritture private (contratti, accordi, dichiarazioni) 16 euro per foglio Tariffa, art. 2
    Fatture, ricevute, quietanze senza IVA 2 euro per esemplare, se l’importo supera 77,47 euro Tariffa, art. 13
    Estratti conto bancari e postali, libretti di risparmio 34,20 euro all’anno per le persone fisiche, 118 euro per gli altri; niente bollo per le persone fisiche con giacenza media fino a 5.000 euro Tariffa, art. 13, comma 2-bis
    Cambiali emesse e pagabili in Italia 12 per mille dell’importo Tariffa, art. 6
    Cambiali emesse in Italia e pagabili all’estero 9 per mille dell’importo Tariffa, art. 6
    Atti notarili di trasferimento di immobili registrati per via telematica 230 euro forfettari Tariffa, art. 1, comma 1-bis

    Da dove arrivano i 16 e i 2 euro? Su Normattiva la tariffa riporta ancora le cifre in lire. L’art. 7-bis, comma 3, del D.L. 43/2013 ha stabilito che le misure fisse di 1,81 e 14,62 euro, «ovunque ricorrano», sono diventate 2 e 16 euro. La soglia di 77,47 euro è la vecchia soglia di 150.000 lire. L’Agenzia delle Entrate la usa nella guida sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (giugno 2026).

    Come si paga

    L’art. 3 del DPR 642/1972 prevede due strade: il pagamento a un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia per via telematica un contrassegno, oppure il pagamento in modo virtuale.

    • Contrassegno telematico: è la marca adesiva che si compra dal tabaccaio. Va applicata e annullata sul documento (art. 12). Dettagli e casi nella guida alla marca da bollo da 16 euro.
    • Marca da bollo digitale @e.bollo: per le istanze trasmesse online alla PA e per i relativi atti. Si paga con pagoPA nei portali delle amministrazioni aderenti. Vedi la guida alla marca da bollo online.
    • Bollo virtuale: su autorizzazione, per chi emette o riceve molti documenti; il documento riporta gli estremi dell’autorizzazione (art. 15). Vedi la guida al bollo virtuale.
    • Fatture elettroniche: il bollo da 2 euro si versa all’Agenzia delle Entrate a trimestre. Vedi la guida al bollo sulla fattura elettronica.

    O IVA o bollo: l’alternatività

    Le fatture e gli altri documenti che riguardano corrispettivi di operazioni soggette a IVA sono esenti dal bollo (allegato B, art. 6). Se l’IVA non è evidenziata, l’esenzione vale solo se il documento indica che si tratta di operazioni soggette a IVA.

    Il bollo da 2 euro riguarda quindi i documenti senza IVA: operazioni esenti, escluse o non soggette, e le fatture dei forfettari. Chi lo paga lo spiega la guida sul bollo in fattura del forfettario.

    Le esenzioni più importanti

    La tabella allegato B elenca gli atti esenti «in modo assoluto». Tra i più frequenti nella vita quotidiana:

    • atti e documenti del procedimento penale, comprese le denunce (art. 3);
    • dichiarazioni e atti presentati agli uffici fiscali, esclusi ricorsi e atti difensivi (art. 5);
    • domande e documenti per pensioni, assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari (art. 9);
    • atti per l’iscrizione e la frequenza della scuola dell’obbligo, della materna e degli asili nido (art. 11);
    • atti della tutela dei minori, dell’adozione e dell’affidamento (art. 13);
    • contrassegno invalidi per la sosta (art. 13-bis): vedi la guida al contrassegno disabili;
    • dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (art. 14);
    • passaporti e carte d’identità (art. 18);
    • contratti di lavoro e quietanze di stipendi e pensioni (artt. 25 e 26);
    • atti delle ONLUS e delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (art. 27-bis).

    Altre esenzioni stanno nelle note della tariffa. Esempi: le domande di concorso pubblico (art. 3, nota 2), i certificati di stato civile (art. 4, nota 2), le ricevute per le spese di condominio (art. 13, nota 3).

    Esempio pratico

    • Tizio presenta al Comune una domanda su carta di 3 facciate: è un’istanza in tariffa, quindi paga una marca da 16 euro. Caio, forfettario, emette una fattura da 1.500 euro senza IVA: supera 77,47 euro e sconta il bollo da 2 euro. Sempronio, dipendente, firma la quietanza del proprio stipendio: è esente (allegato B, art. 26).

    Documenti necessari

    • DPR 642/1972: tariffa (allegato A) e tabella delle esenzioni (allegato B)
    • Contrassegno telematico, oppure ricevuta della marca digitale @e.bollo
    • Per il bollo virtuale: autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate e dichiarazione annuale
    • Per le fatture elettroniche: prospetto trimestrale dell’Agenzia e modello F24

    Sanzioni e regolarizzazione

    Chi non paga, in tutto o in parte, l’imposta dovuta fin dall’origine paga una sanzione «pari all’ottanta per cento dell’imposta», oltre all’imposta (art. 25, comma 1). Per le cambiali la sanzione va da due a dieci volte l’imposta, con un minimo di 100 euro (art. 25, comma 2). Queste misure valgono per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

    Gli uffici pubblici non possono rifiutare un atto non in regola: lo ricevono e lo mandano a regolarizzare entro 30 giorni (art. 19). Chi sottoscrive, riceve o accetta un documento irregolare risponde in solido (art. 22). Chi riceve un atto irregolare che non ha contribuito a formare evita la sanzione se, entro 15 giorni, lo presenta all’ufficio e paga la sola imposta.

    Cosa cambia dal 2027

    Su Normattiva il DPR 642/1972 risulta in vigore fino al 31 dicembre 2026. La materia è stata riordinata nel testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), che dedica un titolo all’imposta di bollo. Le regole descritte qui sono quelle in vigore nel 2026.

    Le guide sul bollo

    Fonti e approfondimenti

  • Fondi pensione e destinazione del TFR: come scegliere

    Guida pratica · Lavoro · Previdenza per il lavoratore

    In sintesi

    Il D.Lgs. 252/2005 regola la previdenza complementare: il lavoratore può destinare il TFR maturando a un fondo pensione (negoziale, aperto o PIP) oppure lasciarlo in azienda. I contributi versati sono deducibili entro 5.164,57 € annui. Al momento del pensionamento si può scegliere tra rendita, capitale (50% max) o combinazioni.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Tabella riepilogativa

    Tipologie di fondi pensione (D.Lgs. 252/2005)
    Tipo Chi li istituisce Accesso Contributo datore
    Fondo negoziale (chiuso) Parti sociali tramite CCNL Lavoratori del settore Sì, se previsto da CCNL
    Fondo aperto Banche, SGR, assicurazioni Chiunque No (solo se concordato)
    PIP (Piano Individuale Pensionistico) Compagnie assicurative Chiunque No
    Fondo di tesoreria INPS INPS (aziende ≥50 dip.) Automatico se TFR lasciato in azienda –

    La scelta alla prima assunzione e l’adesione automatica

    Per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 (esclusi i domestici) l’adesione è automatica: il TFR maturando va alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (in mancanza, al fondo residuale individuato dal D.M. 85/2020) e il lavoratore può rinunciare entro 60 giorni dalla prima assunzione, scegliendo un altro fondo o il mantenimento del TFR in azienda (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205). Chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 ha invece 6 mesi dalla prima assunzione per scegliere se destinare il TFR maturando a un fondo pensione o lasciarlo in azienda: se non decide entro quel termine scatta il silenzio-assenso e il TFR viene conferito al fondo pensione negoziale di categoria (se esistente) o, in mancanza, al Fondo di Tesoreria INPS. Chi esprime una scelta esplicita può scegliere il fondo che preferisce.

    Vantaggi fiscali della previdenza complementare

    I contributi versati a fondi pensione (incluso il TFR destinato) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 € l’anno. Questo limite comprende i versamenti del lavoratore, del datore e il TFR conferito. I rendimenti maturati nel fondo sono tassati con un’imposta sostitutiva agevolata rispetto alla tassazione ordinaria. Al momento della prestazione finale la tassazione è separata con aliquote decrescenti in base agli anni di partecipazione.

    Rendita, capitale o combinazione: le opzioni al pensionamento

    Al raggiungimento dei requisiti pensionistici il fondo eroga la posizione maturata. Il lavoratore può scegliere: una rendita vitalizia (anche reversibile); il 50% in capitale e il restante in rendita; in taluni casi l’intero in capitale (se la rendita convertibile sarebbe inferiore al 50% dell’assegno sociale). Alcune situazioni consentono riscatti parziali anticipati (spese sanitarie gravi, acquisto prima casa dopo 8 anni) o totali (inoccupazione prolungata, invalidità).

    Confronto con il TFR lasciato in azienda

    Il TFR lasciato in azienda si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT: una rivalutazione certa ma tendenzialmente modesta. Il fondo pensione può rendere di più nel lungo periodo ma con rischio di mercato legato alla linea di investimento scelta. Il vantaggio fiscale della deduzione IRPEF rende in genere conveniente il conferimento al fondo, specie nei fondi negoziali dove il datore contribuisce anch’esso.

    Casi pratici

    Tizio – sceglie il fondo negoziale di categoria con contributo datore

    Tizio lavora nel settore metalmeccanico. Il CCNL prevede un fondo negoziale (Cometa) con contributo del datore. Destinando il TFR e versando la propria quota, Tizio ottiene anche il contributo aziendale: rinunciare al fondo significa rinunciare a questa quota aggiuntiva, che non viene corrisposta se il TFR resta in azienda.

    Caia – apre un PIP come lavoratrice autonoma

    Caia è libera professionista senza fondo di categoria. Sceglie un Piano Individuale Pensionistico presso una compagnia assicurativa, versando 200 € al mese. L’intero importo annuo (2.400 €) è deducibile dall’IRPEF, riducendo concretamente l’imposta dovuta.

    Sempronio – cambia lavoro e trasferisce la posizione

    Sempronio cambia settore e vuole mantenere la posizione accumulata nel vecchio fondo negoziale. Può trasferire l’intera posizione al nuovo fondo (portabilità totale) senza perdere gli anni di partecipazione ai fini della tassazione agevolata al momento della prestazione.

    Domande frequenti

    Posso cambiare idea e revocare la scelta sul TFR?

    Una volta conferito al fondo, il TFR maturando resta destinato a quel fondo salvo trasferimento a un altro fondo pensione. Non è possibile tornare a lasciare il TFR in azienda per la quota già conferita, ma è possibile interrompere i versamenti aggiuntivi volontari.

    Qual è il limite di deduzione fiscale per i fondi pensione?

    I contributi versati (compreso il TFR destinato) sono deducibili fino a 5.164,57 € annui. Questo importo è aggiornato per legge e comprende sia i versamenti del lavoratore sia quelli del datore.

    Cosa succede alla posizione se perdo il lavoro?

    In caso di inoccupazione superiore a 12 mesi è possibile richiedere il riscatto parziale (50%); oltre i 48 mesi di inoccupazione è possibile il riscatto totale. In alternativa si può lasciare la posizione nel fondo senza effettuare versamenti, in attesa di riprendere a contribuire.

    Il fondo negoziale è sempre più conveniente di un PIP?

    In presenza di contributo datore previsto dal CCNL, il fondo negoziale è quasi sempre preferibile: il contributo aziendale è una quota aggiuntiva di remunerazione che si perde non aderendo. Per chi non ha diritto al contributo datore, la scelta dipende dai costi di gestione e dalle linee di investimento disponibili.

    Posso trasferire la posizione da un fondo all'altro?

    Sì. Dopo almeno 2 anni di partecipazione è possibile trasferire l’intera posizione maturata a qualsiasi altro fondo pensione (portabilità), senza costi di penale e conservando gli anni di iscrizione ai fini della tassazione agevolata finale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.