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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 147/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che, durante l’emergenza Covid, avevano congelato l’adeguamento delle tariffe autostradali per i concessionari con piano economico-finanziario scaduto, estendendo la pronuncia ad altre disposizioni collegate.

Di cosa si tratta

Le tariffe dei pedaggi autostradali si aggiornano in base al piano economico-finanziario (PEF) concordato tra concessionario e Stato. Alcuni decreti “milleproroghe” del 2019 e del 2020 avevano differito, per i concessionari con PEF scaduto, il termine per l’adeguamento delle tariffe degli anni 2020 e 2021, in attesa della definizione dei nuovi piani. La società concessionaria del Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (autostrada Aosta-Traforo del Monte Bianco) si è vista negare l’adeguamento richiesto e ha impugnato gli atti. Il Consiglio di Stato ha dubitato che il blocco prolungato delle tariffe, deciso con norme di legge, rispettasse i principi costituzionali e il diritto dell’Unione, incidendo sui rapporti di concessione già in essere. In gioco c’erano la certezza degli accordi di concessione, la libertà di impresa e i limiti all’uso del decreto-legge.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato la questione sull’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019 e sull’art. 13, comma 5, del d.l. n. 183 del 2020 (come convertiti), in riferimento agli artt. 3, 41, 77 e 97 della Costituzione, nonché, tramite gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., al diritto dell’Unione europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle due disposizioni censurate sul differimento dell’adeguamento tariffario e, in via consequenziale, di una serie di norme successive che ne avevano protratto gli effetti (decreti del 2021, 2022 e 2023). Ha invece dichiarato non fondata una delle questioni residue. Il prolungato blocco legislativo delle tariffe, incidendo sui rapporti concessori in essere, è stato ritenuto incostituzionale.

Il principio

Il legislatore non può, con un blocco prolungato e ripetuto delle tariffe, alterare i rapporti di concessione autostradale già in corso, comprimendo in modo irragionevole le posizioni del concessionario: la dichiarazione di illegittimità si estende, in via consequenziale, alle norme che ne hanno protratto gli effetti.

Domande e risposte

Che cos’è il piano economico-finanziario (PEF) di un’autostrada?

È il documento che, in una concessione autostradale, definisce investimenti, costi, ricavi e l’andamento delle tariffe: in base ad esso si aggiornano i pedaggi.

Cosa significa “illegittimità consequenziale”?

È il potere della Corte di estendere la dichiarazione di incostituzionalità ad altre norme strettamente collegate a quella censurata, qui le disposizioni che avevano prorogato lo stesso blocco.

Le tariffe aumenteranno automaticamente?

La sentenza rimuove il blocco legislativo; gli adeguamenti restano governati dai piani economico-finanziari e dai procedimenti di concessione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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