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Con la sentenza n. 70 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cancellazione dall’albo degli avvocati durante un procedimento disciplinare, quando l’avvocato è impossibilitato a esercitare la professione.
Di cosa si tratta
L’avvocato iscritto all’albo che sia sottoposto a un procedimento disciplinare non può, secondo la legge professionale forense, essere cancellato dall’albo finché il procedimento è in corso. La ragione è evitare che ci si sottragga alle sanzioni disciplinari uscendo dall’albo. Il problema sollevato riguarda i casi in cui l’avvocato chieda lui stesso la cancellazione perché non è più in grado di esercitare la professione, ad esempio per gravi ragioni di salute. In un caso deciso dalla Corte di cassazione a sezioni unite, un avvocato impossibilitato a esercitare voleva cancellarsi volontariamente dall’albo, ma il divieto glielo impediva proprio perché pendeva un procedimento disciplinare. I giudici hanno ritenuto irragionevole che una persona, di fatto incapace di svolgere l’attività, resti vincolata all’albo solo per la pendenza del procedimento. La posta in gioco è il bilanciamento tra l’esigenza di non eludere le sanzioni e la libertà della persona di non essere costretta a mantenere un’iscrizione che non corrisponde più alla sua condizione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (ordinamento della professione forense), nella parte in cui vieta in modo assoluto la cancellazione dall’albo durante il procedimento disciplinare, senza prevedere l’eccezione della cancellazione volontaria richiesta dal professionista impossibilitato a esercitare. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 della legge n. 247 del 2012 e, in via consequenziale, dell’art. 17, comma 16, della stessa legge. Il divieto assoluto di cancellazione durante il procedimento disciplinare è irragionevole nella parte in cui non consente la cancellazione volontaria all’avvocato che sia effettivamente impossibilitato a esercitare la professione: in tal caso, l’iscrizione forzata non risponde più alle finalità del divieto.
Il principio
Non è ragionevole vietare in modo assoluto la cancellazione dall’albo degli avvocati durante un procedimento disciplinare: deve essere consentita la cancellazione volontaria al professionista che sia realmente impossibilitato a esercitare, perché in quel caso il vincolo all’iscrizione perde la sua giustificazione.
Domande e risposte
Perché di regola non ci si può cancellare durante un procedimento disciplinare?
Per evitare che l’avvocato si sottragga alle sanzioni disciplinari semplicemente uscendo dall’albo prima della conclusione del procedimento.
Cosa cambia con questa sentenza?
Ora è possibile la cancellazione volontaria, anche durante il procedimento, per l’avvocato che sia effettivamente impossibilitato a esercitare la professione, ad esempio per gravi motivi di salute.
Resta valido il divieto negli altri casi?
La Corte ha colpito il carattere assoluto del divieto nella specifica ipotesi dell’impossibilità a esercitare; al di fuori di questa situazione, la finalità del divieto resta.
Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità consequenziale dell’art. 17?
Significa che la Corte ha esteso la pronuncia anche a una norma collegata (l’art. 17, comma 16), per coerenza con la decisione principale.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – tutela dei diritti inviolabili della persona, tra i parametri invocati.
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza; il divieto assoluto è stato ritenuto irragionevole.
- Art. 4 della Costituzione – diritto al lavoro.
- Art. 35 della Costituzione – tutela del lavoro in tutte le sue forme.
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica privata.
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Vedi anche
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