Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 71 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, imponendo l’applicazione dei criteri di calcolo previsti per gli amministratori giudiziari.
Di cosa si tratta
Il Consorzio Venezia Nuova è la struttura che ha gestito la realizzazione del MOSE, il sistema di dighe mobili per la difesa di Venezia dalle acque alte. Dopo le note vicende giudiziarie, il Consorzio è stato posto in liquidazione e affidato a un Commissario liquidatore nominato dal Ministero delle infrastrutture. Il problema riguardava il modo di calcolare il compenso di questo Commissario: la legge di nomina rinviava alle tabelle previste per gli amministratori giudiziari, ma una norma successiva (introdotta nel 2022) aveva modificato i criteri, escludendo l’applicazione di alcuni parametri di calcolo a tutela del compenso. Il TAR Lazio, chiamato a decidere sull’impugnazione dei decreti relativi al compenso, ha dubitato della ragionevolezza di questa disciplina. La posta in gioco è la coerenza e l’equità dei criteri con cui lo Stato determina i compensi degli incarichi pubblici di questo tipo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito nella legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo al compenso del Commissario liquidatore nominato ai sensi dell’art. 95, comma 18, del d.l. 104/2020. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della disciplina sul calcolo del compenso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge n. 68 del 2022, nella parte in cui non prevede l’applicazione dei criteri di cui all’art. 3, comma 4, del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 (sul calcolo dei compensi degli amministratori giudiziari) per la determinazione del compenso del Commissario liquidatore. La norma è stata ritenuta irragionevole nella parte in cui escludeva tali criteri di calcolo, in violazione dell’art. 3 Cost.
Il principio
Il compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova deve essere calcolato applicando i criteri previsti per gli amministratori giudiziari: escludere quei parametri determina una disciplina irragionevole, contraria al principio di eguaglianza.
Domande e risposte
Chi è il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova?
È il soggetto nominato dal Ministero delle infrastrutture per gestire la liquidazione del Consorzio che ha realizzato il MOSE, dopo le vicende che ne hanno determinato il commissariamento.
Perché la norma sul compenso è stata dichiarata illegittima?
Perché escludeva l’applicazione dei criteri di calcolo previsti per gli amministratori giudiziari, determinando una disciplina ritenuta irragionevole e quindi contraria all’art. 3 della Costituzione.
Cosa cambia in concreto?
Il compenso del Commissario va ora determinato applicando i criteri del regolamento sugli amministratori giudiziari, secondo quanto stabilito dalla Corte.
La sentenza incide sul MOSE?
No. Riguarda esclusivamente i criteri di calcolo del compenso del Commissario liquidatore, non l’opera o la sua gestione tecnica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro della decisione.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.