Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 72 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le questioni sulla legge siciliana in materia di condono edilizio e termini per il pagamento dell’oblazione.
Di cosa si tratta
Il condono edilizio consente, a determinate condizioni e dietro pagamento di una somma (l’oblazione), di sanare opere edilizie realizzate senza i necessari titoli. In Sicilia, regione a statuto speciale, il legislatore regionale ha disciplinato in modo proprio termini e modalità di questi procedimenti. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, chiamato a decidere numerosi giudizi su pratiche di condono, ha sollevato molteplici questioni di costituzionalità su una norma regionale del 1991 e, in subordine, su una disposizione statale del 1985 applicabile in Sicilia. I dubbi riguardavano la ragionevolezza della disciplina, la tutela della proprietà, la materia penale e il rispetto dei vincoli europei sulla protezione dei beni. Per i cittadini siciliani che hanno presentato domanda di condono la posta in gioco è la sorte delle loro pratiche e la certezza delle regole applicabili.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, e, in via subordinata, l’art. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come introdotto per la Sicilia. Le questioni, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, erano riferite agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15 del 1991 sollevata in riferimento all’art. 97 Cost.; ha dichiarato non fondate le ulteriori questioni sulla stessa norma riferite agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, Cost.; e ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disposizione statale del 1985, riferite all’art. 3 Cost. La disciplina regionale è stata quindi salvata.
Il principio
La disciplina siciliana sui termini del condono edilizio e dell’oblazione non viola i parametri costituzionali invocati: rientra nelle scelte del legislatore regionale e non si pone in contrasto con la ragionevolezza, la tutela della proprietà o i vincoli derivanti dalla CEDU.
Domande e risposte
Cos’è il condono edilizio?
È la possibilità, prevista da apposite leggi, di sanare opere costruite senza i necessari permessi, pagando una somma (oblazione) e rispettando i termini e le condizioni fissati dalla legge.
Perché in Sicilia ci sono regole proprie?
Perché la Sicilia è una regione a statuto speciale con competenze proprie in materia urbanistica, e ha disciplinato termini e modalità del condono con proprie leggi regionali.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha salvato la disciplina regionale, respingendo le questioni in parte perché inammissibili e in parte perché infondate; le norme contestate restano in vigore.
Cosa significa oblazione nel condono?
È la somma di denaro che il richiedente deve versare per ottenere la sanatoria dell’opera abusiva; la sentenza riguardava anche i termini per il suo pagamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza ed eguaglianza, tra i parametri invocati.
- Art. 42 della Costituzione – tutela della proprietà.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (primo comma), in relazione alla CEDU.
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Vedi anche
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