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Con la sentenza n. 73 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulla disciplina dell’espulsione dello straniero detenuto come misura alternativa, confermando che essa richiede il presupposto di legge senza violare la finalità rieducativa della pena.
Di cosa si tratta
Lo straniero detenuto che deve scontare una pena breve (non superiore a due anni, anche residua) e che si trova in condizioni di irregolarità sul territorio può, in certi casi, essere espulso al posto di proseguire la detenzione: è l’espulsione come misura alternativa, disposta dal magistrato di sorveglianza. Il caso nasce dall’opposizione di un cittadino tunisino, detenuto a Palermo, contro il decreto che ne disponeva l’espulsione. Il Tribunale di sorveglianza dubitava che la disciplina fosse costituzionale, sotto due profili: una possibile disparità di trattamento e la coerenza con la finalità rieducativa della pena, dato che l’espulsione interrompe il percorso trattamentale in carcere. La posta in gioco è il bilanciamento tra le esigenze di controllo dell’immigrazione e i principi che governano l’esecuzione della pena, compresa la sua funzione di reinserimento.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), relativo all’espulsione dello straniero detenuto come misura alternativa alla detenzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (eguaglianza e finalità rieducativa della pena).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost. La disciplina dell’espulsione come misura alternativa non contrasta con la finalità rieducativa della pena: si tratta di un istituto che persegue legittime finalità di politica dell’immigrazione, applicabile nei limiti e ai presupposti fissati dalla legge, senza che ciò comprometta i principi costituzionali invocati.
Il principio
L’espulsione dello straniero detenuto come misura alternativa alla detenzione, disposta nei presupposti previsti dalla legge, non viola la finalità rieducativa della pena: rappresenta una scelta del legislatore che bilancia l’esecuzione penale con le esigenze di governo dell’immigrazione.
Domande e risposte
Cos’è l’espulsione come misura alternativa?
È un istituto che consente di espellere lo straniero detenuto, in posizione irregolare e con una pena breve da scontare, in luogo della prosecuzione della detenzione in carcere.
Quali sono i presupposti?
La pena da scontare, anche residua, non deve superare i due anni e lo straniero non deve essere condannato per determinati reati gravi indicati dalla legge; la misura è disposta dal magistrato di sorveglianza.
L’espulsione contrasta con la rieducazione del condannato?
Secondo la Corte no: la disciplina è stata ritenuta compatibile con la finalità rieducativa della pena, in quanto persegue legittime finalità connesse al governo dell’immigrazione.
Cosa significa che una questione è inammissibile?
Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito per ragioni processuali; qui è accaduto per la censura legata all’art. 3 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – eguaglianza; la relativa questione è stata dichiarata inammissibile.
- Art. 27 della Costituzione – finalità rieducativa della pena, parametro della questione respinta nel merito.
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Vedi anche
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