Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 12/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 225 del codice di procedura penale nella parte in cui, in un peculiare processo in assenza per reati di tortura, non garantiva l’anticipo da parte dello Stato delle spese del consulente tecnico nominato dal difensore d’ufficio.
Di cosa si tratta
Nel processo penale ciascuna parte può nominare un consulente tecnico, una figura indispensabile, ad esempio, per contestare una perizia. Le sue spese sono però a carico di chi lo nomina. Il problema sorge nel processo “in assenza”: quando l’imputato non è presente né raggiungibile, è il difensore d’ufficio a tutelarne i diritti, ma senza un cliente che paghi il consulente la difesa rischia di restare priva di un supporto tecnico essenziale. La Corte d’assise di Roma ha sollevato la questione in un procedimento per gravi reati riconducibili alla tortura, a carico di imputati assenti, nel caso in cui, per la mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, non sia possibile provare che l’imputato fosse a conoscenza del processo. In gioco c’era l’effettività del diritto di difesa: senza la garanzia di un consulente, la difesa d’ufficio sarebbe stata solo formale, soprattutto in processi delicati per crimini di particolare gravità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 102 e 107 del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia). A sollevare la questione è stata la Corte d’assise di Roma, prima sezione (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione. Si sono costituiti gli imputati ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 225, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel particolare processo in assenza per i delitti di tortura descritto, l’onorario e le spese del consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio siano anticipati dallo Stato, salvo il diritto di recuperarli dall’imputato che si renda poi reperibile. La liquidazione avverrà secondo le regole previste dall’art. 83 del testo unico sulle spese di giustizia, sul modello dell’anticipazione erariale già prevista per il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile.
Il principio
Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) impone che, nel processo in assenza in cui l’imputato non sia raggiungibile per fatti a lui non imputabili, lo Stato anticipi le spese del consulente tecnico nominato dal difensore d’ufficio, salvo recupero successivo: la difesa tecnica deve essere effettiva, non solo formale.
Domande e risposte
Chi paga il consulente della difesa in questi processi?
Dopo questa sentenza lo anticipa lo Stato, nel caso particolare del processo in assenza per reati di tortura descritto dalla Corte, salvo il diritto di recuperare le somme dall’imputato che diventi reperibile.
Perché serve un consulente di parte?
Perché in molti processi la difesa non può essere effettiva senza un supporto tecnico (ad esempio per contestare una perizia). Garantirne l’anticipo evita che la difesa d’ufficio resti puramente formale.
La regola vale per tutti i processi in assenza?
No. La pronuncia riguarda la specifica ipotesi indicata: processo in assenza per delitti di tortura, quando, per la mancata assistenza dello Stato di appartenenza, è impossibile provare che l’imputato fosse a conoscenza del processo.
Lo Stato perde quei soldi?
No. È prevista l’anticipazione “salvo recupero”: lo Stato potrà ripetere gli importi nei confronti dell’imputato che successivamente si renda reperibile.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa, parametro decisivo dell’illegittimità.
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo e contraddittorio.
- Art. 117 della Costituzione – vincolo agli obblighi internazionali (Convenzione di New York contro la tortura).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.