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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 141/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul “blocco dei licenziamenti” durante l’emergenza Covid, che non era stato esteso ai dirigenti.

Di cosa si tratta

Durante l’emergenza Covid, nel 2020, una serie di decreti vietò ai datori di lavoro di licenziare per giustificato motivo oggettivo (cioè per ragioni economiche o organizzative), indipendentemente dal numero di dipendenti: è il cosiddetto “blocco dei licenziamenti”, introdotto per proteggere l’occupazione nella fase più acuta della pandemia. Questo divieto era però riferito alla disciplina del licenziamento dei lavoratori subordinati e non si estendeva ai dirigenti, che hanno un diverso regime. Alcuni dirigenti licenziati in quel periodo hanno chiesto la reintegrazione, e la Corte di cassazione e la Corte d’appello di Catania hanno dubitato che fosse ragionevole escluderli dalla tutela del blocco. In gioco c’era la parità di trattamento tra dirigenti e altri lavoratori di fronte a una misura emergenziale di protezione del posto di lavoro.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione lavoro, e la Corte d’appello di Catania, sezione lavoro, hanno sollevato questioni sugli artt. 46 del d.l. n. 18 del 2020, 14, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020 e 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 (come convertiti), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, perché il blocco dei licenziamenti non era stato esteso ai dirigenti.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La scelta di non estendere ai dirigenti il blocco dei licenziamenti non è irragionevole: la posizione del dirigente è diversa da quella degli altri lavoratori subordinati, anche sul piano delle tutele contro il licenziamento, e giustifica un trattamento differenziato nella misura emergenziale.

Il principio

La diversità di disciplina tra dirigenti e altri lavoratori subordinati giustifica la scelta del legislatore di non estendere ai primi il blocco dei licenziamenti adottato durante l’emergenza Covid: non vi è violazione del principio di eguaglianza.

Domande e risposte

Che cos’era il “blocco dei licenziamenti”?

Un divieto, introdotto nel 2020, di licenziare per giustificato motivo oggettivo, valido per più mesi durante l’emergenza Covid, a protezione dell’occupazione.

I dirigenti erano protetti dal blocco?

No. La Corte ha confermato che l’esclusione dei dirigenti era legittima, data la diversità del loro regime rispetto agli altri lavoratori.

Perché il trattamento è diverso?

Perché la posizione del dirigente e le sue tutele contro il licenziamento differiscono da quelle degli altri lavoratori subordinati, secondo la Corte.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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