Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 107/2025 – Evasione e procurata inosservanza di pena

    Con la sentenza n. 107/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 385, terzo comma, del codice penale, in materia di evasione, sollevata in riferimento al principio di legalità penale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 385 del codice penale punisce il delitto di evasione, cioè la condotta di chi, essendo legalmente arrestato o detenuto, si sottrae allo stato di restrizione. Il terzo comma disciplina specifiche ipotesi e aggravamenti collegati alle modalità della condotta. Il Tribunale di Pisa, in un procedimento penale, ha dubitato che questa disposizione fosse formulata in modo sufficientemente chiaro e determinato, in contrasto con l’art. 25 della Costituzione, che pone il principio di legalità in materia penale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che descriva con precisione il fatto di reato. La posta in gioco riguarda un principio cardine del diritto penale, la “tassatività” della norma incriminatrice: una fattispecie troppo vaga rischia di lasciare al giudice un margine eccessivo nel decidere cosa sia punibile, con pregiudizio per la certezza del diritto e per la libertà personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pisa, sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 385, terzo comma, cod. pen. in riferimento all’art. 25 della Costituzione (principio di legalità e determinatezza della fattispecie penale). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Filippo Patroni Griffi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione sull’evasione non viola il principio di legalità penale: il suo contenuto è sufficientemente determinato e consente di individuare con chiarezza le condotte punibili, senza lasciare al giudice una discrezionalità incompatibile con l’art. 25 Cost.

    Il principio

    L’art. 385, terzo comma, cod. pen. rispetta il principio di legalità e determinatezza: la fattispecie di evasione è descritta in modo sufficientemente preciso da garantire la prevedibilità della sanzione, senza violare l’art. 25 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa punisce il reato di evasione?

    Punisce chi, trovandosi legalmente in stato di arresto o di detenzione, si sottrae a tale condizione; l’art. 385 cod. pen. ne disciplina forme e aggravanti.

    Cosa significa principio di legalità penale?

    È il principio, sancito dall’art. 25 Cost., per cui si può essere puniti solo in base a una legge precedente al fatto, che descriva con chiarezza il reato e la pena.

    La Corte ha cambiato la disciplina dell’evasione?

    No. La questione è stata respinta: l’art. 385, terzo comma, cod. pen. resta in vigore così com’è.

    Perché la norma è stata ritenuta sufficientemente determinata?

    Perché consente di individuare in modo chiaro le condotte punibili, senza affidare al giudice una scelta arbitraria su ciò che costituisce reato.

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  • Corte cost. n. 108/2025 – Antenne di telefonia e poteri dei Comuni in Molise

    Con la sentenza n. 108/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Molise n. 20 del 2006 sull’inquinamento elettromagnetico, annullando un limite ai poteri comunali ma salvandone un altro.

    Di cosa si tratta

    L’installazione di antenne per la telefonia mobile e per le trasmissioni radiotelevisive è da sempre terreno di tensione tra l’interesse alla diffusione delle reti e le preoccupazioni delle comunità per i campi elettromagnetici. La legge della Regione Molise n. 20 del 2006 ha dettato norme per tutelare la popolazione dall’inquinamento elettromagnetico, attribuendo ai Comuni alcuni poteri di disciplina nella localizzazione degli impianti. La cornice nazionale, però, è fissata dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla legge quadro statale: lo Stato stabilisce i limiti di esposizione e i principi, mentre Regioni e Comuni possono intervenire solo entro spazi ben definiti. In una controversia tra Wind Tre e il Comune di Campobasso, davanti al Consiglio di Stato, è emerso il dubbio che alcune previsioni regionali eccedessero questi limiti, di fatto consentendo ai Comuni divieti o vincoli non ammessi. La posta in gioco riguarda l’equilibrio tra lo sviluppo delle reti di telecomunicazione e i poteri locali di governo del territorio in materia di antenne.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha impugnato l’art. 5, comma 3, lettere d) ed e), della legge reg. Molise n. 20 del 2006 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003). Erano costituite Wind Tre spa e il Comune di Campobasso, con intervento della Regione Molise; relatore Marco D’Alberti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lettera e), della legge reg. Molise n. 20 del 2006. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa alla lettera d) del medesimo comma. Una delle previsioni regionali eccedeva quindi gli spazi consentiti dalla cornice statale, mentre l’altra è stata ritenuta compatibile.

    Il principio

    Le Regioni e i Comuni possono disciplinare la localizzazione delle antenne solo nei limiti fissati dalla legislazione statale sulle comunicazioni elettroniche: previsioni che si traducono in vincoli o divieti non consentiti dalla cornice statale sono incostituzionali per violazione del riparto di competenze.

    Domande e risposte

    I Comuni possono vietare le antenne dove vogliono?

    No. Possono regolare la localizzazione degli impianti solo entro i limiti della legge statale; divieti generalizzati o vincoli non ammessi eccedono le loro competenze.

    Cosa è stato annullato della legge molisana?

    La lettera e) dell’art. 5, comma 3, perché contrastante con la cornice statale; la lettera d), invece, è stata ritenuta legittima.

    Chi fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici?

    Lo Stato, attraverso la normativa quadro e il Codice delle comunicazioni elettroniche: a livello locale non si possono introdurre limiti diversi mascherati da regole urbanistiche.

    Perché la questione era arrivata davanti al Consiglio di Stato?

    Da una lite tra un operatore di telefonia (Wind Tre) e il Comune di Campobasso sull’installazione di impianti, nel cui ambito è stata sollevata la questione di costituzionalità.

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  • Corte cost. n. 104/2026 – Restituzione degli atti ai giudici rimettenti

    Con l’ordinanza n. 104/2026 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici che avevano sollevato le questioni, senza deciderle nel merito.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice solleva una questione di legittimita costituzionale, sospende il processo e invia gli atti alla Corte. Puo accadere, pero, che nel frattempo il quadro normativo cambi (ad esempio per una nuova legge o per una modifica della disposizione censurata) o che mutino i presupposti della questione. In questi casi la Corte non decide nel merito, ma restituisce gli atti al giudice rimettente, affinche valuti se la questione sia ancora rilevante e attuale alla luce della situazione sopravvenuta. Si tratta di una pronuncia processuale, frequente e fisiologica nel giudizio costituzionale. Per chi segue queste decisioni e utile sapere che la restituzione degli atti non significa che la norma sia legittima o illegittima: significa solo che spetta al giudice riesaminare la questione prima di un’eventuale nuova rimessione alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Piu giudici avevano sollevato questioni di legittimita costituzionale, poi riunite davanti alla Corte. Nel corso del giudizio sono emersi elementi che imponevano una nuova valutazione da parte dei giudici rimettenti, prima di una decisione nel merito da parte della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Non ha quindi deciso nel merito le questioni: spettera ai giudici riesaminarle alla luce della situazione sopravvenuta ed eventualmente riproporle.

    Il principio

    Quando mutano il quadro normativo o i presupposti della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perche ne rivaluti la rilevanza e l’attualita: la restituzione non equivale a una decisione sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa restituzione degli atti?

    Significa che la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, di solito perche e cambiato il quadro normativo o sono mutati i presupposti. Il giudice dovra rivalutare se la questione sia ancora rilevante e attuale.

    La norma e stata dichiarata legittima o illegittima?

    Ne l’una ne l’altra. Con la restituzione degli atti la Corte non si pronuncia sul merito: la sorte della norma resta impregiudicata, in attesa di un’eventuale nuova rimessione.

    Cosa puo fare ora il giudice rimettente?

    Riesaminare la questione alla luce della situazione sopravvenuta. Se la ritiene ancora rilevante e non manifestamente infondata, puo sollevarla nuovamente; altrimenti prosegue il processo applicando la norma.

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  • Corte cost. n. 109/2025 – Controllo giudiziario antimafia e informazione interdittiva

    Con la sentenza n. 109/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia: la sospensione degli effetti dell’interdittiva, ottenuta con il controllo giudiziario concluso positivamente, deve durare fino alla definizione dell’aggiornamento del provvedimento interdittivo.

    Di cosa si tratta

    L’informazione antimafia interdittiva è il provvedimento con cui il prefetto, in presenza di indizi di infiltrazione mafiosa, impedisce a un’impresa di lavorare con la pubblica amministrazione (appalti, concessioni, contributi). Per evitare la “morte economica” dell’azienda, il codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) prevede all’art. 34-bis il controllo giudiziario: un percorso di bonifica sotto la supervisione del tribunale che, durante il suo svolgimento, sospende gli effetti dell’interdittiva. Il problema è cosa accade quando il controllo si conclude con esito positivo: la norma non chiariva fino a quando durasse la sospensione, lasciando l’impresa in un limbo nel periodo in cui il prefetto deve riesaminare e aggiornare l’interdittiva. In una controversia tra un’impresa e l’ANAS, davanti al TAR Calabria, è emerso che questo vuoto poteva vanificare i risultati della bonifica, rimettendo subito in vigore l’interdittiva prima ancora che il prefetto valutasse la nuova situazione. La posta in gioco riguarda la sopravvivenza economica di imprese che hanno completato con successo il percorso di risanamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, ha impugnato l’art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’interdittiva, derivante dall’ammissione al controllo giudiziario, prosegua, in caso di esito positivo, fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva (art. 91, comma 5, cod. antimafia). Erano costituite l’impresa e l’ANAS; relatore Filippo Patroni Griffi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva, una volta concluso positivamente il controllo giudiziario, si protragga fino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo. Si colma così il vuoto che esponeva l’impresa risanata al ritorno immediato degli effetti interdittivi.

    Il principio

    L’impresa che ha completato con successo il controllo giudiziario non può vedere riattivata l’interdittiva prima che il prefetto abbia aggiornato il provvedimento: la sospensione dei suoi effetti deve coprire anche il tempo necessario al riesame, per non vanificare il percorso di bonifica.

    Domande e risposte

    Cos’è l’informazione antimafia interdittiva?

    È il provvedimento prefettizio che, in presenza di rischio di infiltrazione mafiosa, impedisce all’impresa di stipulare contratti e ottenere benefici dalla pubblica amministrazione.

    Che funzione ha il controllo giudiziario?

    È un percorso di risanamento sotto la vigilanza del tribunale che sospende gli effetti dell’interdittiva, per consentire all’impresa di proseguire l’attività mentre si bonifica.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Se il controllo si chiude positivamente, la sospensione dell’interdittiva continua fino a quando il prefetto non ha definito l’aggiornamento del provvedimento: l’impresa non torna automaticamente sotto interdizione.

    L’interdittiva viene cancellata?

    No. La sentenza non elimina l’interdittiva: garantisce solo che i suoi effetti restino sospesi fino al riesame prefettizio dopo un controllo giudiziario positivo.

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  • Corte cost. n. 112/2026 – Inammissibilita di un intervento nel giudizio di Firenze

    Con l’ordinanza n. 112/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di alcuni terzi in un giudizio di legittimita costituzionale promosso dal Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    Questa ordinanza, come altre simili, riguarda la partecipazione di terzi al processo costituzionale. La questione di legittimita era stata sollevata dal Tribunale di Firenze nel corso di un giudizio; alcuni soggetti avevano chiesto di intervenire davanti alla Corte. La Corte applica un criterio costante: l’intervento e ammesso solo a chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dall’esito della questione, non a chi vanta un interesse generico o riflesso. Si tratta di una decisione interlocutoria, che non risolve la questione di costituzionalita ma definisce soltanto chi puo prendere parte al giudizio. Conoscere questo meccanismo aiuta a leggere correttamente le pronunce della Corte: non tutte decidono il merito, molte regolano lo svolgimento del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nel giudizio di legittimita costituzionale promosso dal Tribunale di Firenze, alcuni soggetti avevano chiesto di intervenire. La Corte e stata chiamata a valutare l’ammissibilita di tali interventi, secondo le regole sulla partecipazione di terzi al processo costituzionale. Tra i parametri della questione principale figurava l’art. 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dai terzi nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze. La decisione riguarda solo la loro partecipazione: la questione principale prosegue e sara decisa separatamente.

    Il principio

    L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale e ammesso solo a chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: diversamente l’intervento e inammissibile.

    Domande e risposte

    La questione sollevata da Firenze e stata decisa?

    No. Questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilita degli interventi di terzi. La questione di legittimita costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze resta da decidere con una pronuncia separata.

    Perche l’intervento e stato dichiarato inammissibile?

    Perche i soggetti che chiedevano di intervenire non risultavano titolari di quell’interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione che la Corte richiede per ammettere la partecipazione di terzi al giudizio.

    Questo influisce sull’esito della causa di Firenze?

    No. La partecipazione o meno dei terzi non incide sul merito della questione, che la Corte esaminera autonomamente sulla base degli atti delle parti legittimate.

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  • Corte cost. n. 113/2026 – Inammissibilita di un intervento di terzi

    Con l’ordinanza n. 113/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di alcuni terzi in un giudizio di legittimita costituzionale, senza decidere il merito della questione principale.

    Di cosa si tratta

    Davanti alla Corte costituzionale possono chiedere di intervenire anche soggetti diversi dalle parti del processo da cui nasce la questione. La Corte, pero, ammette questi interventi solo a condizioni rigorose: il terzo deve essere titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione, e non un interesse generico o di mero fatto. Questa ordinanza riguarda proprio quel filtro preliminare: la Corte ha valutato se alcuni soggetti potessero partecipare al giudizio e ha concluso in senso negativo. Si tratta di una decisione interlocutoria, cioe presa nel corso del processo costituzionale, che non chiude la causa principale ma definisce solo chi vi puo prendere parte. Per capire la portata di queste pronunce e utile sapere che servono a tenere il giudizio costituzionale concentrato sulle parti effettivamente legittimate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nel corso di un giudizio di legittimita costituzionale, alcuni soggetti terzi avevano chiesto di intervenire. La Corte e stata quindi chiamata a valutare l’ammissibilita di tali interventi, secondo le regole che disciplinano la partecipazione di terzi al processo costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dai terzi. La decisione riguarda solo la loro partecipazione al giudizio: la questione di legittimita costituzionale principale prosegue il suo corso e sara decisa separatamente.

    Il principio

    L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale e ammesso solo a chi e titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione: in assenza di tale presupposto l’intervento e inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi puo intervenire in un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

    Di regola le parti del processo da cui nasce la questione. I terzi sono ammessi solo se titolari di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla decisione, non di un interesse generico. In mancanza, l’intervento e dichiarato inammissibile.

    Questa ordinanza decide la questione di costituzionalita?

    No. E una decisione interlocutoria che riguarda solo la partecipazione dei terzi. La questione principale di legittimita costituzionale resta da decidere ed e oggetto di una pronuncia separata.

    Perche la Corte e severa sugli interventi dei terzi?

    Per mantenere il giudizio costituzionale concentrato sulle parti effettivamente legittimate ed evitare che si trasformi in una sede aperta a chiunque, a tutela dell’ordinato svolgimento del processo.

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  • Corte cost. n. 70/2026 – Edilizia residenziale pubblica e requisito di residenza in Friuli-Venezia Giulia

    Con la sentenza n. 70/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito di cinque anni di residenza per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica previsto da una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, sollevato dal TAR del Friuli.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 subordinava l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Il TAR del Friuli-Venezia Giulia, in una causa tra una persona residente in Italia dal 1990 e l’azienda per l’edilizia residenziale (ATER) di Pordenone, ha dubitato della legittimità di questo requisito in riferimento al principio di eguaglianza. Il tema è ricorrente: i requisiti di residenza prolungata per accedere ai servizi sociali rischiano di discriminare chi ha effettivo bisogno ma risiede da meno tempo. La Corte ha accolto la questione, dichiarando illegittimo il requisito di anzianità di residenza, e ne ha esteso in via consequenziale la portata al testo della disposizione modificato da una legge regionale successiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su iniziativa del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 nella parte in cui imponeva, quale requisito minimo per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata, cinque anni di residenza nel territorio regionale negli otto anni precedenti; in via consequenziale ha esteso l’illegittimità al testo modificato dalla legge reg. n. 8 del 2024.

    Il principio

    Il requisito di una residenza pluriennale per accedere all’edilizia residenziale pubblica viola il principio di eguaglianza, perché non è ragionevolmente collegato allo stato di bisogno che la misura intende soddisfare.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi chiede un alloggio popolare in Friuli?

    Non gli può più essere richiesto il requisito dei cinque anni di residenza nel territorio regionale: la condizione è stata dichiarata illegittima.

    Perché il requisito di residenza era incostituzionale?

    Perché non era ragionevolmente collegato allo stato di bisogno, finendo per escludere chi ha effettivo bisogno ma risiede da meno tempo.

    La pronuncia vale solo per il testo originario della legge?

    No. La Corte ha esteso in via consequenziale l’illegittimità anche al testo modificato da una legge regionale successiva.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, unico parametro: il requisito di residenza prolungata è stato ritenuto irragionevole e discriminatorio.
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  • Corte cost. n. 69/2026 – Cittadinanza per discendenza: ammissibilità degli interventi

    Con l’ordinanza n. 69/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di alcune associazioni in un giudizio sulla riforma della cittadinanza per discendenza, sollevato dal Tribunale di Mantova.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguarda l’art. 3-bis della legge sulla cittadinanza (n. 91 del 1992), introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025 (convertito nella legge n. 74 del 2025), che ha posto nuovi limiti al riconoscimento della cittadinanza per discendenza. Questa volta la questione è stata sollevata dal Tribunale di Mantova, nell’ambito di una causa relativa a un minore. Prima di affrontare il merito, la Corte si è pronunciata su una questione preliminare: l’ammissibilità degli interventi di alcune associazioni che chiedevano di partecipare al giudizio. L’intervento di terzi nel processo costituzionale è ammesso solo a condizioni rigorose. Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni indicate. Si tratta di una decisione di natura processuale, che non definisce il merito della questione sulla cittadinanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio riguarda l’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, sollevato dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità degli interventi di alcune associazioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dalle associazioni indicate (Patrimonio Italiano, Confederazione degli Italiani nel mondo, Natitaliani): tali soggetti non sono stati ammessi a partecipare al giudizio.

    Il principio

    L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale è ammesso solo a condizioni rigorose: le associazioni indicate non avevano titolo a partecipare a questo giudizio sulla cittadinanza.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa ordinanza?

    Una questione preliminare: dichiara inammissibili gli interventi di alcune associazioni nel giudizio sulla cittadinanza per discendenza.

    È già stata decisa la questione sulla riforma della cittadinanza?

    No. L’ordinanza non definisce il merito; è una decisione di natura processuale sugli interventi.

    Perché gli interventi sono inammissibili?

    Perché nel processo costituzionale l’intervento di terzi è ammesso solo a condizioni rigorose, qui non ricorrenti.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 68/2026 – Reati ostativi e atti sessuali con minorenne di minore gravità

    Con la sentenza n. 68/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applicava anche ai condannati per atti sessuali con minorenne cui fosse riconosciuta l’attenuante della minore gravità, sollevato dal Tribunale di Catanzaro.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario individua i reati cosiddetti ‘ostativi’, per i quali l’accesso a certi benefici penitenziari è precluso o limitato, e l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale impedisce, per quei reati, la sospensione dell’esecuzione della pena. Il Tribunale di Catanzaro ha dubitato della legittimità di applicare questo regime anche a chi sia condannato per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) quando sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità. In gioco c’erano l’eguaglianza e la funzione rieducativa della pena: trattare allo stesso modo i casi più gravi e quelli di minore gravità appariva irragionevole. La Corte ha accolto la questione sull’art. 4-bis, comma 1-quater, limitatamente a tale ipotesi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale e l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Catanzaro, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.

    Il principio

    È irragionevole estendere il regime ostativo dei benefici penitenziari ai casi di atti sessuali con minorenne di minore gravità: il trattamento deve tener conto dell’attenuante riconosciuta.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per questi condannati?

    Chi è condannato per atti sessuali con minorenne con l’attenuante della minore gravità non è più soggetto, per questo, al regime ostativo dell’art. 4-bis, comma 1-quater.

    Cosa sono i reati ostativi?

    Sono i reati per i quali l’accesso a determinati benefici penitenziari è precluso o subordinato a condizioni più rigorose, elencati nell’art. 4-bis ordin. penit.

    La pronuncia riguarda tutti gli atti sessuali con minorenne?

    No. Solo l’ipotesi in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.

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  • Corte cost. n. 67/2026 – Intervento della Provincia di Bolzano nel giudizio costituzionale

    Con l’ordinanza n. 67/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l’intervento della Provincia autonoma di Bolzano in un giudizio sulla disciplina del TAR di Trento e Bolzano, autorizzandola a prendere visione degli atti.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguarda una questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sull’art. 7 del d.P.R. n. 426 del 1984, norma di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige sull’istituzione del TAR di Trento e della sezione autonoma di Bolzano. Prima di decidere il merito, la Corte ha dovuto pronunciarsi su una questione preliminare: l’ammissibilità dell’intervento della Provincia autonoma di Bolzano nel giudizio. L’intervento è la partecipazione di un soggetto interessato al processo costituzionale; la sua ammissibilità va vagliata caso per caso. Con questa ordinanza la Corte ha ritenuto ammissibile l’intervento della Provincia e l’ha autorizzata a prendere visione e a trarre copia degli atti del giudizio. Si tratta di una decisione interlocutoria, che non definisce il merito della questione sul TAR.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio principale riguarda l’art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige sul TAR di Trento e la sezione di Bolzano), sollevato dal Consiglio di Stato, sezione prima. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità dell’intervento della Provincia autonoma di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento spiegato dalla Provincia autonoma di Bolzano e l’ha autorizzata a prendere visione e a trarre copia degli atti processuali del giudizio.

    Il principio

    L’ammissibilità dell’intervento di un ente interessato nel giudizio costituzionale è valutata caso per caso: qui la Provincia di Bolzano è stata ammessa a partecipare e ad accedere agli atti.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa ordinanza?

    Una questione preliminare: l’ammissibilità dell’intervento della Provincia autonoma di Bolzano, ammessa a partecipare e a consultare gli atti.

    È già stata decisa la questione sul TAR?

    No. L’ordinanza non definisce il merito sulla disciplina del TAR di Trento e Bolzano; è una decisione interlocutoria.

    Cos’è l’intervento nel giudizio costituzionale?

    È la partecipazione al processo di un soggetto interessato, la cui ammissibilità la Corte valuta caso per caso.

    Norme collegate

    • Art. 116 della Costituzione — riconosce forme particolari di autonomia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, come Bolzano.
    • Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, sfondo della questione sul TAR.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 66/2026 – Rinvio dell’esecuzione della pena per motivi di salute

    Con la sentenza n. 66/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 147 del codice penale, sul rinvio dell’esecuzione della pena, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.

    Di cosa si tratta

    L’art. 147 del codice penale disciplina il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, ad esempio per gravi condizioni di salute del condannato. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dubitato della legittimità di questa disciplina sotto più profili: l’eguaglianza sostanziale, il diritto di difesa, la funzione rieducativa della pena, il giusto processo e gli obblighi internazionali. In gioco c’era la tutela della salute e della dignità del condannato malato, da bilanciare con le esigenze di esecuzione della pena. La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione, considerando che il sistema già consente al giudice di tutelare adeguatamente la salute del detenuto, e ha respinto le questioni. La norma sul rinvio dell’esecuzione resta quindi quella vigente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 147 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), su iniziativa del Tribunale di sorveglianza di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina del rinvio dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147 cod. pen. è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    Il sistema del rinvio dell’esecuzione della pena consente già di tutelare la salute e la dignità del condannato malato, in modo compatibile con i principi costituzionali.

    Domande e risposte

    Cos’è il rinvio dell’esecuzione della pena?

    È la possibilità di differire l’esecuzione della pena, ad esempio per gravi condizioni di salute del condannato, prevista dall’art. 147 del codice penale.

    La disciplina cambia dopo questa sentenza?

    No. La Corte ha respinto le questioni: l’art. 147 cod. pen. resta in vigore.

    Come viene tutelata la salute del detenuto?

    Attraverso gli strumenti che il sistema già prevede, che il giudice può applicare per evitare un’esecuzione contraria alla salute e alla dignità.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 65/2026 – Fermo amministrativo del veicolo e codice della strada

    Con la sentenza n. 65/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sull’art. 175 del codice della strada, sollevate dal Giudice di pace di Napoli.

    Di cosa si tratta

    L’art. 175, comma 12, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) disciplina misure relative alla circolazione e alla custodia dei veicoli. Il Giudice di pace di Napoli, in una causa tra un automobilista e la Prefettura, ha dubitato della legittimità di questa disposizione sotto più profili: la libertà personale, l’eguaglianza, la libertà di iniziativa economica e il buon andamento dell’amministrazione. In gioco c’era il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza della circolazione e i diritti e gli interessi del proprietario del veicolo. La Corte ha distinto le censure: ha dichiarato inammissibile quella riferita alla libertà personale (art. 13 Cost.), ritenendola mal posta, e non fondata quella riferita agli artt. 3, 41 e 97 Cost., confermando la legittimità della disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 175, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), in riferimento all’art. 13 della Costituzione (questione inammissibile) e agli artt. 3, 41 e 97 Cost. (questioni non fondate), su iniziativa del Giudice di pace di Napoli, prima sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 13 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3, 41 e 97 Cost. La disposizione del codice della strada resta in vigore.

    Il principio

    La disciplina del codice della strada censurata è conforme a Costituzione quanto a eguaglianza, iniziativa economica e buon andamento; la censura sulla libertà personale è risultata mal posta.

    Domande e risposte

    La norma del codice della strada cambia?

    No. Le censure di merito sono state respinte e quella sulla libertà personale dichiarata inammissibile.

    Perché la questione sull’art. 13 Cost. è inammissibile?

    Perché presentava un difetto di impostazione che ha impedito l’esame del merito.

    Quali interessi erano in gioco?

    La sicurezza della circolazione, da un lato, e i diritti del proprietario del veicolo (eguaglianza, iniziativa economica), dall’altro.

    Norme collegate

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