Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali: artt. 31-32 Statuto

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Gli artt. 31 e 32 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) garantiscono al lavoratore eletto a cariche pubbliche o sindacali il diritto all’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il rapporto è sospeso ma non il diritto al posto, alla qualifica e al computo dei periodi ai fini del TFR e dell’anzianità secondo la contrattazione collettiva.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), artt. 31 e 32

    Tabella riepilogativa

    Aspettativa per mandato pubblico/sindacale – schema normativo
    Aspetto Art. 31 (cariche sindacali) Art. 32 (cariche pubbliche)
    Diritto Aspettativa non retribuita per la durata del mandato Aspettativa non retribuita per la durata del mandato
    Cariche coperte Dirigenti sindacali chiamati a funzioni dirigenziali esterne Consiglieri comunali, provinciali, regionali; parlamentari; alcune altre cariche
    Durata Tutta la durata della carica (rinnovabile) Tutta la durata del mandato
    Retribuzione Non spetta dal datore Non spetta dal datore (eventuale indennità pubblica)
    Diritto al rientro Sì, stessa qualifica Sì, stessa qualifica
    Contribuzione Non matura ordinariamente Non matura ordinariamente

    Art. 31: i dirigenti sindacali

    L’art. 31 della L. 300/1970 riconosce ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali il diritto, quando necessario per l’espletamento del mandato, di essere posti in aspettativa non retribuita per tutta la durata della carica. La norma copre la dirigenza sindacale esterna (non i semplici delegati RSU/RSA, la cui attività è coperta da permessi sindacali ordinari). Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore l’assunzione della carica e la data di inizio dell’aspettativa.

    Art. 32: le cariche pubbliche elettive

    L’art. 32 L. 300/1970 estende la stessa protezione ai lavoratori eletti a cariche pubbliche elettive: consiglieri comunali, provinciali, regionali, parlamentari e altre cariche previste dalla legge. Il lavoratore ha diritto all’aspettativa per tutta la durata del mandato e al rientro in azienda al termine dello stesso, con la stessa qualifica e la stessa posizione. Non può essere licenziato a causa dell’esercizio del mandato pubblico.

    Effetti su anzianità, TFR e contributi

    Durante l’aspettativa ex artt. 31-32:

    • Retribuzione: non spetta dal datore; il titolare di carica pubblica percepisce eventuale indennità dall’ente pubblico.
    • TFR: non matura durante l’aspettativa, salvo che il CCNL o un accordo aziendale preveda diversamente.
    • Contributi INPS: non maturano; il lavoratore può versare contributi volontari.
    • Anzianità: molti CCNL prevedono che il periodo sia computato ai fini degli scatti e dell’anzianità contrattuale, equiparandolo al servizio effettivo.

    Il lavoratore mantiene il diritto al rientro nel posto di lavoro, nella stessa qualifica, entro un termine breve dalla cessazione della carica.

    Casi pratici

    Tizio – eletto consigliere regionale

    Tizio viene eletto consigliere regionale: ha diritto all’aspettativa ex art. 32 L. 300/1970 per tutta la durata del mandato (5 anni). Il datore deve concederla senza possibilità di rifiuto. Al termine del mandato Tizio rientra nella stessa qualifica. Durante i 5 anni non riceve retribuzione dal datore, ma percepisce l’indennità regionale.

    Caia – dirigente sindacale nazionale

    Caia viene nominata segretaria di una categoria sindacale nazionale. L’incarico richiede dedizione a tempo pieno: ha diritto all’aspettativa ex art. 31 L. 300/1970. Il sindacato le corrisponde una retribuzione interna; il datore sospende il rapporto senza poter licenziarla. L’aspettativa dura fino alla fine del mandato sindacale.

    Sempronio – consigliere comunale part-time

    Sempronio è eletto consigliere comunale ma svolge il mandato part-time, compatibilmente con il lavoro: non richiede l’aspettativa ex art. 32 ma può usufruire dei permessi per adempimento mandato (artt. 78-80 D.Lgs. 267/2000) per le sedute di consiglio, con rimborso spese dall’ente locale.

    Domande frequenti

    Il datore può rifiutare l'aspettativa per mandato pubblico o sindacale?

    No. Gli artt. 31 e 32 L. 300/1970 attribuiscono un diritto soggettivo: il datore non può rifiutare l’aspettativa né può licenziare il lavoratore per l’esercizio del mandato. Il rifiuto è illecito e può essere impugnato.

    Al termine del mandato posso tornare al mio stesso posto?

    Sì. Il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa posizione, qualifica e livello. Se la posizione è stata soppressa, il datore deve comunque ricollocare il lavoratore in una posizione equivalente.

    Durante l'aspettativa per mandato pubblico maturano le ferie?

    Di norma no, perché le ferie maturano sulla base della prestazione lavorativa. Alcuni CCNL, tuttavia, equiparano il periodo di aspettativa al servizio effettivo anche ai fini delle ferie: verificare il contratto collettivo applicato.

    L'art. 31 si applica anche ai delegati RSU/RSA?

    No. I delegati RSU/RSA hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti (art. 23 L. 300/1970) e non retribuiti (art. 24), ma non all’aspettativa ex art. 31, che riguarda la dirigenza sindacale esterna chiamata a funzioni a tempo pieno fuori dall’azienda.

    Posso interrompere anticipatamente l'aspettativa se cesso la carica?

    Sì. Se la carica cessa prima del termine previsto (ad esempio scioglimento del consiglio comunale) il lavoratore può chiedere il rientro anticipato, di norma con un preavviso di 30 giorni al datore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Permesso per accompagnare il figlio dal medico: cosa dice la legge

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    I genitori lavoratori dipendenti con figli malati hanno diritto ad assentarsi per malattia del figlio (D.Lgs. 151/2001): fino ai 3 anni senza limiti di durata (con riduzione retributiva progressiva), dai 3 agli 8 anni fino a 5 giorni l’anno. Per la singola visita medica programmata, la disciplina dipende dal CCNL: molti contratti riconoscono permessi specifici.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, artt. 47-50; CCNL di categoria

    Tabella riepilogativa

    Congedo per malattia del figlio (D.Lgs. 151/2001)
    Età del figlio Durata Trattamento economico
    Fino a 3 anni Per tutto il periodo di malattia, senza limiti Primo mese retribuito (alternato tra genitori); successivamente indennità al 30% per 2 mesi; poi non retribuito
    Da 3 a 8 anni 5 giorni lavorativi l’anno per genitore Non retribuito (salvo CCNL più favorevole)
    Da 8 a 12 anni Non previsto dalla legge Solo CCNL o accordi aziendali

    Il congedo per malattia del figlio (artt. 47-50 D.Lgs. 151/2001)

    Il congedo per malattia del figlio consente ai genitori lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro durante i periodi di malattia del bambino. Fino ai 3 anni, il congedo ha durata illimitata: il primo mese (cumulato tra entrambi i genitori) è retribuito al 100%; dal secondo mese l’indennità scende al 30% per altri 2 mesi; poi non è retribuito. Per i figli da 3 a 8 anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni l’anno non retribuiti. In entrambi i casi è necessario un certificato medico attestante la malattia del figlio.

    La visita medica programmata: cosa copre la legge

    Il congedo per malattia del figlio riguarda i periodi di malattia effettiva, non le visite di controllo programmate in assenza di patologia in atto. Per la singola visita pediatrica di routine, la copertura legale è assente: il genitore deve ricorrere a ferie, ROL, permessi da CCNL o, se il bambino è effettivamente ammalato, al congedo per malattia del figlio.

    Molti CCNL – in particolare quelli del settore pubblico, bancario e di alcune industrie – prevedono però permessi retribuiti specifici per accompagnare i figli a visite mediche o specialistiche, di solito per poche ore o mezza giornata.

    Il caso dei figli con disabilità

    Per i figli con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, comma 3) il genitore lavoratore ha diritto ai 3 giorni di permesso mensile retribuiti (ex art. 33 L. 104), fruibili anche per accompagnare il figlio a visite mediche, terapie o riabilitazione. Non si tratta di un congedo per malattia ma di un permesso autonomo, senza necessità che il figlio sia in stato di malattia acuta.

    Casi pratici

    Tizio – figlio di 2 anni con influenza

    Il figlio di Tizio (2 anni) ha la febbre e il pediatra rilascia il certificato di malattia. Tizio può attivare il congedo per malattia del figlio: se è il primo mese di malattia dei figli sotto i 3 anni per quell’anno, il congedo è retribuito al 100%. Deve presentare il certificato pediatrico al datore entro il termine stabilito dal CCNL.

    Caia – figlia di 5 anni, visita di controllo

    La figlia di Caia (5 anni) ha una visita ortopedica di controllo: non è ammalata. Il congedo per malattia del figlio non si applica. Caia usa una delle 5 ore di permesso previste dal suo CCNL per visite mediche dei figli minori, portando la prenotazione CUP al rientro.

    Sempronio – figlio con disabilità grave (L. 104)

    Il figlio di Sempronio ha una disabilità grave certificata: Sempronio ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuiti ex art. 33 L. 104/1992. Li utilizza per accompagnare il figlio alla terapia riabilitativa settimanale, comunicando preventivamente il piano al datore.

    Domande frequenti

    Quanti giorni posso assentarmi se il figlio è ammalato?

    Per i figli fino a 3 anni: senza limite di durata (con progressiva riduzione retributiva). Per i figli da 3 a 8 anni: 5 giorni lavorativi l’anno per genitore, non retribuiti salvo CCNL più favorevole. Serve sempre il certificato medico del bambino.

    Il congedo per malattia del figlio conta come malattia mia?

    No. Il congedo per malattia del figlio è un istituto autonomo che non incide sul comporto del genitore né sulle sue ferie. L’assenza è giustificata dal certificato medico del figlio.

    Entrambi i genitori possono fruire del congedo contemporaneamente?

    No. I due genitori non possono fruire contemporaneamente del congedo per malattia dello stesso figlio; lo possono invece alternare durante lo stesso periodo di malattia.

    Serve il certificato medico per ogni assenza?

    Sì. Il congedo per malattia del figlio richiede un certificato medico (di norma del pediatra) che attesti la malattia del bambino. Senza certificato l’assenza non può essere imputata a questo istituto.

    Cosa succede se il CCNL prevede condizioni migliori di quelle di legge?

    Il CCNL può sempre prevedere condizioni più favorevoli per il lavoratore: ad esempio, un numero superiore di giorni retribuiti o un’estensione dell’età del figlio coperta. In tal caso si applica il CCNL. Verificare il proprio contratto collettivo nella sezione «congedi e permessi».

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Permesso per visita medica: è retribuito? Le regole

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    La legge non prevede un permesso retribuito generale per le visite mediche: decide il CCNL applicato. Per legge sono pagati solo tre casi: gli esami e le visite in gravidanza (art. 14 D.Lgs. 151/2001), i permessi della legge 104 e, dal 1° gennaio 2026, 10 ore all’anno per chi ha una malattia oncologica o un’invalidità pari o superiore al 74% (art. 2 L. 106/2025). Negli altri casi, se il contratto non prevede un monte ore dedicato (per esempio 18 ore nel pubblico impiego), si usano ROL, ex festività o ferie.

    Riferimento normativo

    Art. 14 D.Lgs. 151/2001 (gestanti) · art. 2 L. 106/2025 (malattie oncologiche e invalidità dal 74%) · art. 33 L. 104/1992 · contratto collettivo applicato

    Permesso per visita medica: quando è retribuito

    Visite mediche in orario di lavoro: chi paga e su quale base
    Situazione Trattamento Fonte
    Lavoratrice in gravidanza: esami prenatali, accertamenti clinici, visite specialistiche da fare in orario di lavoro Permesso retribuito, senza recupero Art. 14 D.Lgs. 151/2001
    Lavoratore con malattia oncologica (fase attiva o follow-up precoce) o malattia invalidante o cronica con invalidità dal 74%, o genitore di un figlio minorenne nelle stesse condizioni 10 ore all’anno in più dal 2026, con indennità come per la malattia e contributi figurativi Art. 2 L. 106/2025; circ. INPS 152/2025
    Lavoratore con disabilità grave o che assiste un familiare con disabilità grave Permessi della legge 104, utilizzabili anche per le visite Art. 33 L. 104/1992
    Contratto con un monte ore per visite Permesso retribuito entro il monte ore (es. 18 ore all’anno nelle Funzioni locali) CCNL applicato
    Contratto senza una norma sulle visite ROL, ex festività, ferie o recupero concordato CCNL e accordo con il datore
    Visita o terapia che rende il lavoratore incapace di lavorare Malattia, se il medico la certifica Regole INPS e CCNL sulla malattia

    Cosa dice la legge: i tre permessi pagati per legge

    Non esiste una norma che dia a tutti i dipendenti un permesso retribuito per andare dal medico. La legge interviene solo in tre casi.

    • Gravidanza: le gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche quando vanno fatti durante l’orario di lavoro. Si presenta una domanda al datore e poi la documentazione con data e orario dell’esame (art. 14 D.Lgs. 151/2001).
    • Malattie oncologiche e invalidità dal 74%: dal 1° gennaio 2026 i dipendenti pubblici e privati con una malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, o con una malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un’invalidità pari o superiore al 74%, hanno 10 ore all’anno di permesso in più per visite, esami strumentali, analisi e cure frequenti, su prescrizione del medico di base o di uno specialista di struttura pubblica o accreditata. Lo stesso diritto spetta a chi ha un figlio minorenne nelle stesse condizioni. Le ore si aggiungono a quelle del CCNL e sono pagate con un’indennità calcolata come quella di malattia: nel privato la anticipa il datore, che la recupera dai contributi (art. 2 L. 106/2025). Per i figli minorenni basta il verbale che riconosce l’indennità di frequenza.
    • Legge 104: i permessi mensili spettano al lavoratore con disabilità grave e a chi assiste un familiare con disabilità grave; si possono usare anche per visite e terapie. Le regole sono nella guida ai permessi legge 104: a chi spettano e come si chiedono.

    Fuori da questi casi la fonte è il contratto collettivo. Se il contratto non dice nulla, il datore non è obbligato a pagare l’assenza, ma il lavoratore può coprirla con i permessi retribuiti che ha già in busta paga (ROL, ex festività) o con le ferie.

    Permessi per visite mediche nei CCNL: alcuni esempi verificati

    I contratti vanno letti uno per uno: alcuni hanno un monte ore dedicato, altri no. Questi sono i casi che abbiamo verificato sui testi.

    Visite mediche: cosa prevedono alcuni contratti
    Contratto Cosa prevede Dove
    Funzioni locali (Comuni, Regioni) 18 ore all’anno per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, compresi i tempi di viaggio; si giustificano con l’attestazione di presenza della struttura; ai fini del comporto 6 ore valgono una giornata Art. 44 CCNL 16/11/2022
    Sanità pubblica Monte ore annuo dedicato: dettagli nella scheda sui permessi per visite mediche nel CCNL Sanità CCNL Sanità
    Metalmeccanici industria (Federmeccanica) Nessun monte ore generale per le visite nel testo del rinnovo 2025: si usano i permessi annui retribuiti (PAR). Dal 2026 il contratto richiama le 10 ore della L. 106/2025 e consente di aggiungere quote di PAR nella stessa giornata Accordo 22/11/2025, Sez. IV, Tit. III art. 5 e Tit. VI art. 2
    Commercio e terziario (Confcommercio) Non abbiamo trovato un articolo dedicato alle visite: si usano i permessi retribuiti dell’art. 158 (ROL ed ex festività) o le ferie CCNL Terziario

    Se il tuo contratto non è in elenco, cerca nel testo le voci «permessi», «assenze» o «visite specialistiche», oppure chiedi al sindacato di categoria. Per i ROL vedi permessi ROL ed ex festività: come maturano.

    Si può usare la malattia per una visita medica?

    Il certificato di malattia attesta che il lavoratore è temporaneamente incapace di lavorare, non che deve fare una visita. Se la visita o la terapia lo rendono incapace (per esempio un esame invasivo o un trattamento che richiede riposo), il medico può certificare la malattia e l’assenza segue le regole INPS e del CCNL sulla malattia, a giornata. Se invece si tratta di un controllo programmato dopo il quale si può tornare al lavoro, si usano i permessi: una «malattia a ore» non è prevista dalla legge.

    Visita medica di un familiare: si può accompagnarlo?

    La legge non prevede un permesso retribuito per accompagnare un familiare a una visita, salvo due casi: i permessi della legge 104 per chi assiste un familiare con disabilità grave e le 10 ore della L. 106/2025 per il genitore di un figlio minorenne con malattia oncologica o invalidità dal 74%. Negli altri casi valgono il contratto collettivo o i permessi personali. Per i figli piccoli vedi permesso per accompagnare il figlio dal medico.

    Come richiedere il permesso in pratica

    Il lavoratore presenta la richiesta al datore con il preavviso previsto dal contratto (nei metalmeccanici, per i PAR, 7 giorni), indicando data e orario. Al rientro consegna l’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria, con data e orario della prestazione: la sola prenotazione dimostra l’appuntamento, non la presenza. Per le 10 ore della L. 106/2025 serve anche la prescrizione del medico. Se il permesso è con recupero, le ore si concordano con il responsabile.

    Casi pratici

    Tizio – CCNL metalmeccanici, visita ortopedica

    Tizio, metalmeccanico, deve fare una visita ortopedica di due ore. Il suo contratto non ha un monte ore per le visite: chiede con 7 giorni di anticipo due ore di permessi annui retribuiti (PAR) e al rientro consegna l’attestazione di presenza. Se avesse una malattia cronica con invalidità del 74%, dal 2026 potrebbe usare prima le 10 ore della L. 106/2025 e aggiungere PAR nella stessa giornata.

    Caia – dipendente comunale con 18 ore

    Caia lavora in un Comune (CCNL Funzioni locali) e ha 18 ore all’anno per visite ed esami. Per un’ecografia si assenta un’ora e mezza, compreso il tragitto: le ore vengono scalate dal monte ore, senza recupero né trattenuta, e Caia consegna l’attestazione di presenza della struttura.

    Sempronio – CCNL commercio, assenza non pianificata

    Sempronio deve andare al pronto soccorso per un infortunio non professionale: assente per mezza giornata. Poiché non è una visita programmata, il suo CCNL gli consente di richiedere un certificato medico che trasforma l’assenza in malattia ordinaria, con le relative regole di trattamento.

    Domande frequenti

    Il permesso per visita medica è retribuito per legge?

    No, in generale. La legge paga solo le visite in gravidanza (art. 14 D.Lgs. 151/2001), i permessi della legge 104 e, dal 2026, 10 ore all’anno per chi ha una malattia oncologica o un’invalidità dal 74% (art. 2 L. 106/2025). Negli altri casi decide il CCNL.

    Quante ore di permesso per visite mediche spettano?

    Dipende dal contratto. Nelle Funzioni locali sono 18 ore all’anno, compresi i tempi di viaggio. Nei metalmeccanici e nel commercio non c’è un monte ore dedicato: si usano PAR, ROL o ferie. Chi ha diritto alle 10 ore della L. 106/2025 le somma a quelle del contratto.

    Chi ha diritto alle 10 ore per visite introdotte nel 2026?

    I dipendenti pubblici e privati con malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, o con malattia invalidante o cronica che comporti un’invalidità dal 74%, e i genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni. Serve la prescrizione del medico di base o di uno specialista di struttura pubblica o accreditata.

    Posso mettermi in malattia per una visita specialistica?

    Solo se il medico certifica che sei incapace di lavorare, per esempio dopo un esame invasivo. Il certificato copre giornate, non ore. Per un controllo dopo il quale puoi lavorare si usano i permessi.

    Che documento serve al rientro?

    L’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura, con data e orario della prestazione. La prenotazione CUP prova solo l’appuntamento. In mancanza, il datore può imputare l’assenza a ferie o considerarla non giustificata.

    Le visite prenatali sono retribuite?

    Sì. L’art. 14 del D.Lgs. 151/2001 dà alle gestanti permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche da fare in orario di lavoro. Si presenta la domanda e poi la documentazione con data e orario.

    Posso accompagnare un familiare a una visita con un permesso retribuito?

    Per legge solo con i permessi della legge 104, se il familiare ha una disabilità grave, o con le 10 ore della L. 106/2025 se è un figlio minorenne con malattia oncologica o invalidità dal 74%. Altrimenti decide il contratto.

    Fonti: art. 14 D.Lgs. 151/2001 · art. 2 L. 106/2025 · INPS, circ. 152/2025 · FP CGIL, permessi CCNL Funzioni locali · accordo metalmeccanici 22/11/2025. Testi verificati a ottobre 2026.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Festività che cadono di domenica: cosa spetta al lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Quando una festività cade di domenica la legge non dà un giorno di riposo in più, ma prevede un trattamento economico: al dipendente pagato a stipendio fisso spetta, almeno per le festività civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno), una giornata di retribuzione in più (art. 5 L. 260/1949). Per le altre festività e per i dettagli decide il CCNL, che spesso estende la quota a tutte. Se la festività cade di sabato, la legge non prevede nulla in più per chi ha lo stipendio fisso.

    Riferimento normativo

    Artt. 2 e 5 L. 260/1949; artt. 2 e 3 L. 90/1954; L. 54/1977; L. 336/2000; L. 151/2025; art. 9 D.Lgs. 66/2003; CCNL applicato

    Tabella riepilogativa

    Trattamento delle festività cadenti di domenica nei principali CCNL
    CCNL (es.) Trattamento prevalente Note
    Commercio (Confcommercio) Quota aggiuntiva in busta paga Valore pari a 1/26 della retribuzione mensile
    Metalmeccanici industria Quota aggiuntiva giornaliera Determinata dalle tabelle CCNL
    Edilizia Quota aggiuntiva Calcolata sulla paga base
    Pubblica Amministrazione Giorno di riposo compensativo Da fruire secondo le disposizioni interne
    Dipendenti enti locali Giorno compensativo o quota Varia per ente e comparto

    Se la festività cade di domenica viene pagata? Cosa dice la legge

    L’art. 2 della L. 260/1949 elenca i giorni festivi: tutte le domeniche, il 2 giugno (festa nazionale, di nuovo festivo dal 2001 per l’art. 1 L. 336/2000), 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, lunedì dopo Pasqua, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e, dal 2026, il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi (L. 151/2025). San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e Santi Pietro e Paolo non sono più festivi agli effetti civili e il 4 novembre si celebra la prima domenica di novembre (art. 1 L. 54/1977): sono le cosiddette ex festività, di solito compensate dal CCNL con permessi.

    Il trattamento economico è nell’art. 5 della L. 260/1949, come sostituito dalla L. 90/1954:

    • Stipendio fisso mensile: per le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, se la festività cade di domenica spetta, oltre alla normale retribuzione, una ulteriore retribuzione pari alla quota giornaliera. In busta paga compare di solito come «festività non goduta» o «festività cadente di domenica». Per le festività religiose e per il 4 ottobre la legge non lo dice in modo espresso per i mensilizzati: decide il CCNL, che spesso estende la quota a tutte le festività.
    • Retribuzione a ore: per tutte le festività dell’art. 2 il datore privato deve pagare la normale retribuzione giornaliera, calcolata su un sesto dell’orario settimanale (art. 3 L. 90/1954). Il trattamento spetta per intero anche quando il lavoratore è assente per ferie, malattia, infortunio, maternità, riduzione d’orario o quando la festività coincide con la domenica (art. 2 L. 90/1954).
    • Lavoro prestato nel giorno festivo: oltre al trattamento della festività, spettano le ore lavorate con la maggiorazione per lavoro festivo, nella misura del CCNL (art. 5 L. 260/1949).

    La legge prevede quindi un trattamento economico e non un giorno di recupero: un riposo compensativo spetta solo se lo dà il contratto collettivo.

    Festività che cade di sabato: viene pagata?

    Il sabato non è un giorno festivo per legge e la quota aggiuntiva dell’art. 5 L. 260/1949 riguarda solo la festività che cade di domenica. Per chi ha lo stipendio fisso e lavora dal lunedì al venerdì, una festività che cade di sabato (nel 2026 il 25 aprile, il 15 agosto e il 26 dicembre) non comporta per legge né soldi in più né un giorno di recupero: lo stipendio del mese resta uguale. Qualcosa in più spetta solo se il CCNL lo prevede. Per chi è pagato a ore, invece, la festività va retribuita comunque, perché la legge la calcola come un sesto dell’orario settimanale.

    La domenica è un giorno festivo?

    Sì: l’art. 2 L. 260/1949 mette «tutte le domeniche» tra i giorni festivi. Per l’orario di lavoro il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, calcolato come media su 14 giorni (art. 9 D.Lgs. 66/2003); la norma ammette eccezioni, ad esempio per il lavoro a turni. Lavorare di domenica non dà per legge una maggiorazione fissa: la misura del compenso per il lavoro domenicale la stabilisce il CCNL.

    Le soluzioni più comuni nei CCNL

    I contratti collettivi adottano tre approcci principali:

    • Quota aggiuntiva in busta paga: il lavoratore riceve un importo pari a una giornata di retribuzione in più nel mese in cui cade la festività domenicale.
    • Giorno di riposo compensativo: il lavoratore ha diritto a un giorno aggiuntivo di assenza retribuita da godere entro un certo periodo (es. 3 mesi).
    • Nulla: alcuni contratti, specie per settori con orari articolati su 6 o 7 giorni, non prevedono compensazione aggiuntiva.

    La misura esatta (es. 1/26 della retribuzione mensile) dipende dal contratto applicato.

    Come verificare cosa spetta nel proprio CCNL

    Il lavoratore deve consultare il capitolo del proprio CCNL dedicato a festività e trattamento economico. Di solito si trova nella sezione «istituti retributivi» o «orario di lavoro». I termini chiave da cercare sono «festività coincidenti con la domenica», «quota supplementare» o «giorno compensativo». In caso di dubbio, ci si può rivolgere al sindacato di categoria o al consulente del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – CCNL commercio, festività di domenica

    Il CCNL Commercio (Confcommercio) prevede che quando una festività cade di domenica il lavoratore riceva in busta paga una quota aggiuntiva pari a 1/26 della retribuzione mensile. Tizio, con una retribuzione mensile di 1.800 €, riceverà circa 69 € in più nel mese in cui cade la festività domenicale.

    Caia – dipendente pubblico, festività che cadono nel weekend

    Caia lavora in un ente locale: il contratto del comparto funzioni locali prevede un giorno di riposo compensativo per ogni festività caduta di domenica. Caia deve concordare con l’ufficio la fruizione entro i termini contrattuali, di norma entro 30 giorni dall’evento.

    Sempronio – CCNL con settimana corta, 25 aprile di sabato

    Sempronio lavora su 5 giorni (lunedì-venerdì): il 25 aprile 2026 cade di sabato, giorno in cui non lavora. Il suo CCNL riconosce una quota aggiuntiva anche per le festività cadenti in un giorno non lavorativo: riceverà la quota in busta paga senza fruire di un giorno sostitutivo.

    Domande frequenti

    Se una festività cade di domenica, ho diritto per legge a un giorno libero in più?

    No, la legge non prevede un giorno di recupero. Prevede invece un trattamento economico: per chi ha lo stipendio fisso, una quota giornaliera in più quando cadono di domenica le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno (art. 5 L. 260/1949); per chi è pagato a ore, la retribuzione della festività. Per le altre festività e per un eventuale riposo compensativo decide il CCNL.

    Quanto vale la quota aggiuntiva per festività domenicale?

    Dipende dal CCNL. Una formula frequente è 1/26 della retribuzione mensile (per i lavoratori con settimana di 6 giorni) o 1/21,67 per chi lavora 5 giorni a settimana, ma la misura esatta varia: consultare il proprio contratto collettivo.

    Nel 2026 quante festività cadono di domenica o in giorno non lavorativo?

    Nel 2026 cadono di domenica la Pasqua (5 aprile), il 4 ottobre, festa di San Francesco tornata festiva dal 2026, e il 1° novembre; cadono di sabato il 25 aprile, il 15 agosto e il 26 dicembre. Per il 4 ottobre e il 1° novembre il trattamento dei mensilizzati dipende dal CCNL; per il 25 aprile di sabato la legge non prevede una quota in più.

    Se lavoro di domenica in un giorno festivo, ricevo una maggiorazione doppia?

    Sì, di norma si cumulano la maggiorazione domenicale e quella festiva, ma la misura complessiva dipende dal CCNL. Alcuni contratti prevedono un’unica percentuale omnicomprensiva per il lavoro domenicale-festivo.

    Se la festività cade di sabato viene pagata?

    Per chi ha lo stipendio fisso no, salvo diversa previsione del CCNL: la quota aggiuntiva dell’art. 5 L. 260/1949 riguarda solo la festività che cade di domenica. Per chi è pagato a ore la festività è retribuita comunque, in misura pari a un sesto dell’orario settimanale.

    Il santo patrono che cade di domenica viene pagato o recuperato?

    Il patrono non è tra le festività dell’art. 2 L. 260/1949: se e come si paga o si recupera quando cade di domenica lo stabilisce il CCNL applicato.

    La domenica è un giorno festivo o feriale?

    Festivo: l’art. 2 L. 260/1949 include tutte le domeniche tra i giorni festivi. Il riposo settimanale di almeno 24 ore cade di regola di domenica (art. 9 D.Lgs. 66/2003).

    Dove posso trovare l'articolo del mio CCNL sulle festività?

    Consultare la sezione «festività» o «orario di lavoro e riposi» del proprio CCNL, reperibile sul sito del CNEL, sui siti dei sindacati firmatari o tramite il portale del Ministero del Lavoro. In azienda, il responsabile HR può indicare la disposizione esatta.

    Fonti: artt. 2 e 5 L. 260/1949, L. 90/1954, L. 54/1977, L. 151/2025, art. 9 D.Lgs. 66/2003. Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie e festività: il calendario dei giorni 2026

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite (D.Lgs. 66/2003) e alle festività nazionali stabilite dalla legge 260/1949. Nel 2026 ci sono 12 festività nazionali fisse più la festa del santo patrono locale: alcune cadono di sabato o domenica, con effetti diversi a seconda del CCNL applicato.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003, artt. 9-10; L. 260/1949; L. 151/2025

    Tabella riepilogativa

    Festività nazionali 2026 (L. 260/1949, come modificata dalla L. 151/2025)
    Data 2026 Festività Giorno della settimana
    1 gennaio Capodanno Giovedì
    6 gennaio Epifania Martedì
    5 aprile Pasqua Domenica
    6 aprile Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) Lunedì
    25 aprile Liberazione Sabato
    1 maggio Festa del Lavoro Venerdì
    2 giugno Festa della Repubblica Martedì
    15 agosto Ferragosto Sabato
    4 ottobre San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (festivo dal 2026) Domenica
    1 novembre Ognissanti Domenica
    8 dicembre Immacolata Concezione Martedì
    25 dicembre Natale Venerdì
    26 dicembre Santo Stefano Sabato

    Il diritto alle ferie: quante settimane spettano

    Il D.Lgs. 66/2003 garantisce a ogni lavoratore almeno 4 settimane di ferie retribuite l’anno. Di queste, 2 settimane devono essere fruite entro l’anno di maturazione su richiesta del lavoratore; le restanti 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. I CCNL possono prevedere periodi più lunghi. Il datore fissa le ferie tenendo conto delle esigenze del lavoratore, ma non può costringerlo a rinunciare alle ferie: il diritto alle ferie è irrinunciabile.

    Le festività nazionali e il trattamento economico

    Dal 2026 le festività nazionali (L. 260/1949) sono 13 compresa la Pasqua, più la festa del santo patrono della località in cui si lavora: la L. 151/2025 ha aggiunto il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi. Nei giorni festivi il lavoratore non è tenuto a prestare servizio, salvo le deroghe previste per i settori a ciclo continuo o in cui il CCNL ammette il lavoro festivo con maggiorazione. La retribuzione dei giorni festivi è comunque dovuta: il lavoratore percepisce la normale paga giornaliera anche se non lavora.

    Ferie maturate, ferie godute e monetizzazione

    Le ferie maturano proporzionalmente in corso d’anno. Non possono essere monetizzate durante il rapporto, salvo la quota eccedente le 4 settimane minime di legge se il CCNL lo prevede. Alla cessazione del rapporto le ferie non godute devono essere liquidate in denaro (indennità sostitutiva delle ferie). Il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena durante le ferie, comprese le indennità continuative di fatto.

    Casi pratici

    Tizio – lavoro a ciclo continuo nel 2026

    Tizio lavora in uno stabilimento a ciclo continuo: il suo turno cade il 1° maggio 2026 (venerdì). Lavora regolarmente e riceve la retribuzione ordinaria più la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal suo CCNL. La misura della maggiorazione varia per contratto collettivo.

    Caia – festività che cade in un giorno di ferie già pianificate

    Caia aveva pianificato le ferie dal 14 al 22 agosto 2026: il 15 agosto (Ferragosto) cade in quel periodo. Secondo la giurisprudenza prevalente, la festività non si consuma come giorno di ferie: il 15 agosto non viene scalato dal suo monte ferie, perché si tratta di un diritto autonomo.

    Sempronio – nuovo assunto a giugno 2026

    Sempronio inizia a lavorare il 1° giugno 2026 con CCNL che prevede 26 giorni di ferie annui. Al 31 dicembre avrà maturato 26 × 7/12 ≈ 15 giorni. Potrà goderne almeno 7 (2 settimane) entro fine anno su richiesta; i restanti entro giugno 2028.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano per legge ogni anno?

    Almeno 4 settimane, pari a 20 giorni lavorativi per chi lavora 5 giorni a settimana. Molti CCNL prevedono un numero superiore (spesso 26 o 28 giorni). Il diritto è irrinunciabile: non si può rinunciare alle ferie in cambio di un compenso durante il rapporto.

    Se una festività cade di domenica, si recupera il lunedì?

    Dipende dal CCNL applicato. La legge non prevede automaticamente un giorno di recupero: è la contrattazione collettiva a stabilire se spetta una quota aggiuntiva o un giorno di riposo compensativo. Per la Pasqua il lunedì è già festivo per legge.

    Il 25 aprile 2026 cade di sabato: cosa spetta a chi non lavora il sabato?

    Se il lavoratore normalmente non lavora il sabato (settimana di 5 giorni), non perde la festività: secondo la giurisprudenza e molti CCNL ha diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione o a un giorno sostitutivo. La disciplina esatta dipende dal contratto collettivo.

    Si possono perdere le ferie se non vengono usate entro l'anno?

    Le ferie non possono essere perse se il datore non ha messo il lavoratore in condizione di fruirne. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il diritto alle ferie non decade se il datore non ha invitato formalmente il lavoratore a goderne e non lo ha avvertito del rischio di perdita.

    La festività del patrono si applica dove si trovano gli uffici o dove vive il lavoratore?

    Si applica in relazione alla sede di lavoro, non al domicilio del lavoratore. Se gli uffici sono a Milano, la festività del patrono è Sant’Ambrogio (7 dicembre), indipendentemente da dove risiede il dipendente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dimissioni per giusta causa: quando il lavoratore ha ragione

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il lavoratore può dimettersi senza preavviso quando il comportamento del datore costituisce una «giusta causa», cioè una circostanza talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In questo caso ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alla NASpI, a differenza delle dimissioni volontarie ordinarie.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni ordinarie vs dimissioni per giusta causa
    Aspetto Dimissioni ordinarie Dimissioni per giusta causa
    Preavviso Obbligatorio (durata da CCNL) Non dovuto
    Indennità sostitutiva del preavviso Non spetta al lavoratore Spetta al lavoratore (a carico del datore)
    NASpI Non spetta (dimissioni volontarie) Spetta (equiparata alla perdita involontaria)
    TFR Spetta sempre Spetta sempre
    Onere della prova Non applicabile Sul lavoratore (deve dimostrare la giusta causa)

    Cos'è la giusta causa nelle dimissioni

    L’art. 2119 c.c. consente a ciascuna parte di recedere dal contratto senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Per il lavoratore, la giusta causa sono comportamenti del datore talmente gravi da rendere impossibile – o inaccettabile secondo buona fede – continuare a lavorare neppure per il periodo di preavviso.

    La valutazione è caso per caso e spetta al giudice se controversa: non ogni inadempienza del datore integra automaticamente la giusta causa.

    I casi più frequenti riconosciuti dalla giurisprudenza

    La giurisprudenza ha riconosciuto come giusta causa nelle dimissioni del lavoratore, tra l’altro:

    • Mancato pagamento della retribuzione per più mesi (salvo contestazione giudiziaria del datore)
    • Mobbing accertato e grave – condotta sistematica persecutoria
    • Demansionamento illegittimo e reiterato
    • Molestie sessuali o morali da parte del datore o di superiori tollerati dal datore
    • Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in peius non consentita dalla legge
    • Trasferimento illegittimo in sede distante

    Procedura: come si danno le dimissioni per giusta causa

    Le dimissioni devono essere comunicate tramite la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (modulo telematico); la trasmissione può avvenire anche tramite patronati, organizzazioni sindacali o consulenti del lavoro, e entro sette giorni dalla trasmissione il lavoratore può revocare le dimissioni. Nella comunicazione il lavoratore indica che si tratta di dimissioni per giusta causa, descrivendo sinteticamente la motivazione. È fondamentale raccogliere e conservare prove documentali (email, buste paga, testimonianze) perché l’onere della prova spetta al lavoratore in caso di controversia.

    Casi pratici

    Tizio – retribuzione non pagata da tre mesi

    Tizio non riceve lo stipendio da tre mesi nonostante solleciti scritti rimasti senza risposta. Si dimette per giusta causa: ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, al TFR e alla NASpI. Il datore, se contesta la giusta causa, dovrà provare che il mancato pagamento era giustificato (circostanza di norma difficile da dimostrare).

    Caia – demansionamento dopo il rientro dalla maternità

    Caia, rientrata dalla maternità, viene assegnata a mansioni nettamente inferiori alla sua qualifica, senza accordo scritto. Si dimette per giusta causa: il demansionamento reiterato viola l’art. 2103 c.c. La giusta causa è solida se Caia documenta le mansioni precedenti e quelle attuali.

    Sempronio – trasferimento a 600 km senza comprovate esigenze aziendali

    Sempronio riceve un ordine di trasferimento in altra regione, senza che il datore dimostri le ragioni tecnico-organizzative richieste dalla legge. Si dimette per giusta causa: il trasferimento illegittimo è causa consolidata in giurisprudenza. Può anche impugnare il trasferimento in alternativa.

    Domande frequenti

    Nelle dimissioni per giusta causa spetta la NASpI?

    Sì. Le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla perdita involontaria del lavoro e danno diritto alla NASpI, a condizione di possedere i requisiti contributivi previsti (almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti).

    Devo dare il preavviso se mi dimetto per giusta causa?

    No. Per definizione la giusta causa rende impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto: il lavoratore non è tenuto a lavorare il periodo di preavviso. Al lavoratore che recede per giusta causa da un contratto a tempo indeterminato compete l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 2119 c.c.).

    Entro quanto tempo devo dimettermi dopo l'evento che ha causato la giusta causa?

    Le dimissioni devono essere comunicate senza ingiustificato ritardo dall’evento scatenante, di norma entro pochi giorni: un ritardo eccessivo può essere interpretato come acquiescenza alla situazione e indebolire la giusta causa. Non esiste un termine legale fisso, ma la giurisprudenza è rigorosa sul punto.

    Se il datore contesta la giusta causa, cosa succede?

    Il datore può agire in giudizio per ottenere l’indennità di mancato preavviso dal lavoratore, sostenendo che le dimissioni erano volontarie. Il lavoratore deve dimostrare la giusta causa in sede giudiziale; in attesa, i benefici (NASpI) sono di norma erogati sotto condizione di eventuale restituzione.

    Le dimissioni per giusta causa si fanno ancora sul portale del Ministero?

    Sì. La procedura telematica obbligatoria (portale del Ministero del Lavoro, sezione «dimissioni telematiche») si applica anche alle dimissioni per giusta causa. In alternativa ci si può rivolgere al patronato o al sindacato che compilano il modulo per conto del lavoratore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Smart working dall’estero: aspetti fiscali e autorizzativi

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Lavorare in smart working dall’estero per un datore italiano non è automaticamente consentito: occorre valutare la residenza fiscale del lavoratore, i rischi di stabile organizzazione per l’azienda, le regole contributive del paese in cui si lavora e le eventuali autorizzazioni necessarie. L. 81/2017 disciplina il lavoro agile ma non risolve i profili internazionali.

    Riferimento normativo

    L. 81/2017; TUIR art. 2 e 23; accordi bilaterali previdenziali

    Tabella riepilogativa

    Smart working dall’estero – principali rischi e adempimenti
    Profilo Rischio/Adempimento A chi si applica
    Residenza fiscale Spostamento se il lavoratore è all’estero >183 giorni Lavoratore
    Stabile organizzazione Rischio per l’azienda se il lavoratore ha poteri di concludere contratti Datore di lavoro
    Contribuzione Dipende dalla convenzione di sicurezza sociale del paese Datore e lavoratore
    Autorizzazione interna Accordo individuale di smart working ex L. 81/2017 Entrambi
    Permesso di soggiorno/visto Necessario per soggiorni lavorativi fuori UE Lavoratore

    La legge 81/2017 e i limiti internazionali

    La legge 81/2017 disciplina il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto subordinato senza vincolo di luogo, mediante accordo individuale scritto. Tuttavia questa legge regola solo il profilo contrattuale interno: non risolve le questioni fiscali, previdenziali e autorizzative che emergono quando il lavoratore opera fisicamente in un altro paese.

    Per questo, prima di autorizzare lo smart working dall’estero, datore e lavoratore devono analizzare separatamente il profilo fiscale, contributivo e di immigrazione.

    Residenza fiscale e tassazione del reddito

    Un lavoratore italiano che trascorre più di 183 giorni all’estero nell’anno rischia di perdere la residenza fiscale in Italia, con conseguente obbligo di dichiarare il reddito nel paese estero. Anche con residenza mantenuta in Italia, il paese in cui si lavora fisicamente può rivendicare il diritto di tassare il reddito prodotto nel suo territorio, in base alla convenzione bilaterale applicabile.

    Il rischio di stabile organizzazione per il datore

    Se il lavoratore opera dall’estero con poteri di rappresentanza o di conclusione di contratti in nome del datore, l’azienda italiana può creare involontariamente una stabile organizzazione nel paese estero, con obbligo di registrazione fiscale e pagamento di imposte locali. Anche la disponibilità di una sede fissa (appartamento del dipendente) può in alcuni paesi essere considerata stabile organizzazione. Il rischio va analizzato con un consulente locale.

    Contribuzione previdenziale

    La regola generale è che si versano contributi nel paese in cui si svolge fisicamente il lavoro. Per i paesi UE/SEE si applicano i regolamenti europei sul coordinamento previdenziale: con il modulo A1 il lavoratore rimane assicurato INPS fino a 24 mesi. Con paesi extra-UE occorre verificare se esiste una convenzione bilaterale di sicurezza sociale; in assenza, possono sorgere obblighi di doppia contribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – smart working per 2 mesi in Spagna (paese UE)

    Tizio lavora in smart working dalla Spagna per luglio e agosto (circa 60 giorni). Rimane sotto i 183 giorni: la residenza fiscale non si sposta. Con il modulo A1 la contribuzione resta all’INPS. L’accordo individuale di smart working deve però essere aggiornato per coprire l’attività all’estero.

    Caia – remote working stabile dal Portogallo per 8 mesi

    Caia intende lavorare dal Portogallo da gennaio ad agosto. Supera i 183 giorni: rischia di diventare residente fiscale portoghese. Il datore teme la stabile organizzazione. È necessario un parere di un consulente fiscale portoghese prima di autorizzare il periodo.

    Sempronio – smart working negli USA

    Sempronio vorrebbe lavorare dagli Stati Uniti per un mese: serve un visto di lavoro o un visto specifico per remote worker (non sempre disponibile). Il visto turistico non consente attività lavorativa remunerata sul territorio USA. Il datore deve verificare anche il rischio stabile organizzazione.

    Domande frequenti

    Quanti giorni si può fare smart working dall'estero senza problemi fiscali?

    Non esiste una soglia universale: il limite dei 183 giorni riguarda la residenza fiscale, ma ogni paese ha le proprie regole. Per soggiorni brevi (es. 1-4 settimane) i rischi sono in genere contenuti, ma occorre comunque valutare il paese specifico e la convenzione bilaterale applicabile.

    È necessario un accordo scritto per fare smart working dall'estero?

    Sì. La L. 81/2017 richiede un accordo individuale scritto per il lavoro agile. Se si lavora dall’estero, l’accordo dovrebbe esplicitare il paese in cui si svolge l’attività e i periodi previsti, anche per gestire responsabilità e assicurazioni.

    Il datore può rifiutare lo smart working dall'estero?

    Sì. Il lavoro agile non è un diritto soggettivo (salvo le categorie prioritarie previste dalla legge); il datore può rifiutare o limitare i periodi all’estero per motivi organizzativi, fiscali o di sicurezza dei dati.

    Cosa succede con l'INPS se si lavora dall'estero?

    Per paesi UE/SEE è possibile mantenere la contribuzione INPS tramite il modulo A1 per distacchi fino a 24 mesi. Per paesi extra-UE dipende dalle convenzioni bilaterali; in assenza possono sorgere obblighi di contribuzione locale a carico del lavoratore o del datore.

    Chi deve gestire le pratiche per lo smart working dall'estero?

    La responsabilità è condivisa: il datore deve valutare il rischio stabile organizzazione e gli aspetti contributivi; il lavoratore deve gestire la propria posizione fiscale e, se necessario, richiedere il visto adeguato. È consigliabile coinvolgere consulenti locali per i paesi più complessi.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavoratori frontalieri: tassazione e accordi bilaterali 2024

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    I lavoratori frontalieri sono residenti in uno Stato che lavorano abitualmente nell’altro Stato confinante e rientrano ogni giorno (o con frequenza) al domicilio. Il regime fiscale è disciplinato da accordi bilaterali specifici: per la Svizzera il nuovo accordo del 2023 ha modificato la tassazione concorrente. Con Francia, Austria e San Marino vigono regole proprie.

    Riferimento normativo

    Accordo Italia-Svizzera 2023 (L. 83/2023); Conv. OCSE

    Tabella riepilogativa

    Regime fiscale dei frontalieri per Stato di lavoro
    Stato di lavoro Regime fiscale principale Note
    Svizzera (nuovo accordo 2023) Tassazione concorrente: imposta alla fonte in CH + IRPEF ridotta in Italia Rilevante per i «nuovi» frontalieri dal 2024
    Francia Tassazione solo in Francia (zona frontaliera) Accordo bilaterale specifico per zone di confine
    Austria Tassazione nel Paese di residenza (Italia) Convenzione OCSE standard
    San Marino Accordo specifico; tassazione mista Convenzione bilaterale

    Chi è il lavoratore frontaliero

    Il lavoratore frontaliero è la persona residente in uno Stato che svolge attività lavorativa dipendente nell’altro Stato confinante e rientra normalmente al proprio domicilio ogni giorno o, almeno, una volta a settimana. La definizione esatta varia in base all’accordo bilaterale applicabile: ad esempio, l’accordo Italia-Svizzera (sia il precedente del 1974 sia il nuovo del 2023) delimita precise zone geografiche di residenza e di lavoro ammesse per beneficiare del regime frontaliero.

    Il nuovo accordo Italia-Svizzera del 2023

    La L. 83/2023 ha ratificato il nuovo accordo Italia-Svizzera sui frontalieri, in vigore dal 2024. I vecchi frontalieri (residenti nelle zone di confine che lavoravano in Svizzera prima del 17 luglio 2023) mantengono il vecchio regime con tassazione esclusiva in Svizzera fino al 2033. I nuovi frontalieri (dopo tale data) sono soggetti a una tassazione concorrente: la Svizzera applica un’imposta alla fonte (fino all’80% dell’imposta dovuta), mentre l’Italia tassa il reddito in via residuale, garantendo un credito per l’imposta estera.

    Previdenza e obblighi dichiarativi in Italia

    Il lavoratore frontaliero residente in Italia è di norma assicurato nel Paese di lavoro (es. Svizzera) per la previdenza, in base ai regolamenti UE o agli accordi bilaterali. L’obbligo di dichiarazione in Italia dipende dal regime fiscale applicabile: i nuovi frontalieri svizzeri devono includere il reddito estero nel modello 730 o Redditi PF, indicando le imposte pagate all’estero per il credito d’imposta. Il mancato adempimento comporta sanzioni per infedele dichiarazione.

    Casi pratici

    Tizio – vecchio frontaliero in Svizzera fino al 2033

    Tizio risiede a Como e lavora a Lugano da 2010: è un «vecchio» frontaliero. Fino al 2033 mantiene il regime previgente: tassazione esclusiva in Svizzera con imposta alla fonte; in Italia non paga IRPEF sul reddito svizzero ma beneficia di servizi pubblici finanziati anche dalle ristorni cantonali svizzere ai Comuni italiani di confine.

    Caia – nuovo frontaliero in Svizzera dal 2024

    Caia si trasferisce a Varese nel 2024 e inizia a lavorare a Zurigo in regime di frontaliero. È soggetta al nuovo accordo: la Svizzera trattiene un’imposta alla fonte; Caia deve dichiarare il reddito in Italia nel 730, indicare le imposte pagate in Svizzera e calcolare il credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.

    Sempronio – frontaliero con la Francia in zona di confine

    Sempronio vive a Ventimiglia e lavora a Nizza: beneficia dell’accordo bilaterale Italia-Francia per i frontalieri delle zone di confine, che prevede la tassazione esclusiva in Francia. In Italia non dichiara il reddito francese come imponibile ma lo indica come reddito esente.

    Domande frequenti

    Cosa cambia per i frontalieri italiani in Svizzera con il nuovo accordo 2023?

    I nuovi frontalieri (che iniziano a lavorare in Svizzera dopo il 17 luglio 2023) sono soggetti a tassazione concorrente: imposta alla fonte in Svizzera e IRPEF residuale in Italia con credito per le imposte estere. I vecchi frontalieri mantengono il vecchio regime (tassazione solo in Svizzera) fino al 2033.

    Il frontaliero deve dichiarare i redditi esteri in Italia?

    Dipende dal regime: i nuovi frontalieri svizzeri sì, inserendo il reddito nel 730 o nel modello Redditi e indicando le imposte estere per il credito. I vecchi frontalieri svizzeri e quelli con la Francia no (reddito esente in Italia).

    I frontalieri versano i contributi previdenziali in Italia?

    No, di norma versano i contributi nel Paese di lavoro (es. AVS/AI in Svizzera, sécu in Francia) in base ai regolamenti UE o agli accordi bilaterali. Non maturano contributi INPS salvo eccezioni.

    Un frontaliero ha diritto alla pensione italiana?

    Può totalizzare i periodi assicurativi esteri con quelli italiani eventualmente maturati in base ai regolamenti UE (per Svizzera inclusa) o agli accordi bilaterali, richiedendo la pensione all’ente del Paese competente per ciascun periodo.

    Cosa si intende per «zona di confine» nel regime frontaliero?

    Ciascun accordo bilaterale delimita le zone: per l’accordo Italia-Svizzera si tratta dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese per la parte svizzera, e delle Province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola e Valle d’Aosta per la parte italiana.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Distacco transnazionale UE: regole per lavoratori inviati in Italia

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il D.Lgs. 136/2016, attuativo della Direttiva 96/71/CE e aggiornato con il recepimento della Direttiva 2018/957/UE, stabilisce che il lavoratore distaccato in Italia da un’impresa UE ha diritto alle stesse condizioni di lavoro garantite dalla legge e dai CCNL italiani, incluse retribuzione, orari, ferie e sicurezza. Il distacco oltre i 12 mesi equipara quasi completamente il lavoratore a quello locale.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 136/2016; Dir. 2018/957/UE (recepita D.Lgs. 122/2020)

    Tabella riepilogativa

    Tutele garantite al lavoratore distaccato in Italia (D.Lgs. 136/2016)
    Materia Regola applicabile in Italia
    Retribuzione minima Minimi tabellari CCNL o legge italiana
    Orario di lavoro D.Lgs. 66/2003 (max 48h/settimana, riposi)
    Ferie annuali Almeno 4 settimane l.a.
    Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008
    Pari opportunità Codice Pari Opportunità
    Long-term posting (>12 mesi) Quasi tutte le norme di lavoro italiane, salvo previdenza

    Cos'è il distacco transnazionale e chi riguarda

    Si ha distacco transnazionale quando un’impresa stabilita in un altro Stato UE invia temporaneamente propri lavoratori in Italia per eseguire un appalto, in un’impresa del gruppo o tramite un’agenzia di somministrazione. Il datore rimane l’impresa straniera, ma al lavoratore si applicano le norme italiane inderogabili (c.d. hard core) durante tutta la durata del distacco. La norma riguarda sia le grandi multinazionali sia le piccole imprese dell’edilizia e del trasporto.

    Obblighi del datore distaccante verso l'ITL

    L’impresa straniera che distacca lavoratori in Italia deve: comunicare preventivamente il distacco all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro; designare un referente domiciliato in Italia per i rapporti con le autorità; conservare e rendere disponibile la documentazione sul rapporto di lavoro (contratto, buste paga, orario) per tutta la durata del distacco e per i due anni successivi. La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative.

    Long-term posting: distacco oltre i 12 mesi

    Se il distacco supera i 12 mesi (prorogabili a 18 su motivata notifica), il datore è tenuto ad applicare quasi tutte le condizioni di lavoro previste dalla legge e dai CCNL italiani per i lavoratori del settore, ad eccezione delle norme previdenziali (il lavoratore rimane assicurato nel Paese di provenienza se coperto da formulario A1). Questo ha significativamente ridotto il vantaggio competitivo di alcune imprese che in precedenza usavano il distacco per applicare retribuzioni inferiori.

    Casi pratici

    Tizio – muratore polacco distaccato in Italia da 6 mesi

    Tizio è distaccato da un’impresa edile polacca per un cantiere a Milano. La sua retribuzione deve essere almeno pari ai minimi tabellari del CCNL Edilizia Industria italiano, anche se il contratto polacco prevede meno. Il datore ha comunicato il distacco all’ITL e ha designato un referente italiano.

    Caia – manager distaccata da una società francese per 15 mesi

    Caia è distaccata per 15 mesi in Italia: superati i 12 mesi, si applica il long-term posting. Il suo datore deve garantirle quasi tutte le condizioni del lavoro italiano (retribuzione CCNL, congedi, ecc.), ma lei rimane iscritta alla previdenza francese con il formulario A1.

    Sempronio – distacco senza comunicazione all'ITL

    Un’impresa rumena distacca Sempronio senza effettuare la comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro. In caso di ispezione, l’impresa è soggetta a sanzione amministrativa e può essere sospesa dall’appalto.

    Domande frequenti

    Cosa si intende per hard core nel distacco transnazionale?

    È il nucleo rigido di norme italiane inderogabili che si applicano sempre al lavoratore distaccato: retribuzione minima, orario, ferie, sicurezza, pari opportunità e tutele per lavoratori temporanei.

    Il lavoratore distaccato paga i contributi in Italia?

    No, di norma rimane assicurato nel Paese d’origine, come documentato dal formulario A1 (o S1) rilasciato dall’ente previdenziale straniero. Fa eccezione il caso in cui i requisiti per il distacco previdenziale non siano rispettati.

    Dove si comunica il distacco transnazionale?

    Sul portale telematico del Ministero del Lavoro (distaccoUE.it), prima dell’inizio del distacco.

    Il lavoratore distaccato può rivolgersi ai sindacati italiani?

    Sì: ha diritto di accedere ai sindacati italiani e di essere assistito da essi in caso di controversie sulle condizioni di lavoro in Italia.

    Cosa cambia dopo i 12 mesi di distacco?

    Scatta il long-term posting: il datore deve applicare quasi tutte le norme di lavoro italiane (legge e CCNL), non solo il nucleo rigido, tranne le norme previdenziali.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavoro nello spettacolo: la gestione ex-ENPALS dopo la fusione INPS

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Dal 2012 l’ENPALS è stato assorbito dall’INPS, che gestisce la previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico nell’apposito Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. I lavoratori sono divisi in categorie con contribuzioni e requisiti pensionistici differenziati.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 182/1997; D.Lgs. 36/2021 (quota spettacolo); circolari INPS ex-ENPALS

    Tabella riepilogativa

    Categorie di lavoratori dello spettacolo (Fondo ex-ENPALS)
    Categoria Esempi Note previdenziali
    Artisti Attori, cantanti, ballerini, musicisti Contribuzione ordinaria; soglia minima di giornate annue
    Lavoratori tecnici e amministrativi Tecnici del suono, scenografi, costumisti Come sopra; spesso a contratto a termine
    Sportivi professionisti Calciatori, ciclisti, piloti Aliquote contributive specifiche per settore
    Lavoratori dello spettacolo viaggiante Circhi, luna park Regime speciale; datori spesso piccole imprese

    Il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo

    Dal 1° gennaio 2012, a seguito della soppressione dell’ENPALS, la previdenza dei lavoratori dello spettacolo è gestita dall’INPS – Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Vi rientrano artisti, tecnici e amministrativi del cinema, teatro, televisione, radio, circhi, parchi di divertimento e sport professionistico. La contribuzione si calcola su una base imponibile che include tutte le voci retributive della singola scrittura o del contratto.

    Lavoratori discontinui e disoccupazione

    Molti lavoratori dello spettacolo hanno rapporti di lavoro discontinui e a termine (scritture per singoli spettacoli, tournée, produzioni cinematografiche). Per i lavoratori iscritti al FPLS che perdono il lavoro esiste una specifica indennità di disoccupazione, distinta dalla NASpI ordinaria, con requisiti minimi di giornate lavorate nell’anno. Dal D.Lgs. 36/2021 la previdenza degli sportivi professionisti è in parte riallineata alle regole generali.

    Requisiti pensionistici differenziati

    I lavoratori dello spettacolo hanno requisiti pensionistici storicamente differenziati rispetto ai lavoratori ordinari, con soglie minime di giornate lavorate nell’anno per accedere all’anno contributivo valido ai fini pensionistici. Le riforme pensionistiche successive (dalla L. Fornero in poi) hanno avvicinato i requisiti a quelli generali, ma alcune specificità del settore permangono. Verificare sempre la propria posizione con la busta arancione INPS o lo sportello dedicato.

    Casi pratici

    Tizio – attore con scritture discontinue

    Tizio ha lavorato in tre produzioni teatrali nell’anno per un totale di 90 giornate, superando la soglia minima annua. Le sue giornate sono utili ai fini pensionistici nel Fondo ex-ENPALS. Al termine delle scritture può richiedere l’indennità di disoccupazione dello spettacolo all’INPS.

    Caia – tecnica del suono in una rete televisiva

    Caia è assunta a tempo determinato da una rete televisiva per 12 mesi: è iscritta al FPLS, versa contribuzione ordinaria e matura pensione nel Fondo ex-ENPALS. In caso di non rinnovo ha diritto all’indennità di disoccupazione spettacolo se ha i requisiti minimi di giornate.

    Sempronio – calciatore professionista e pensione

    Sempronio ha giocato in Serie B per 12 anni. I contributi versati al FPLS matureranno una pensione calcolata secondo le regole del Fondo ex-ENPALS / sportivi professionisti, con particolari soglie minime di anni di contribuzione per l’accesso al trattamento.

    Domande frequenti

    L'ENPALS esiste ancora?

    No: dall’1 gennaio 2012 è stato soppresso e assorbito dall’INPS, che gestisce il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con una struttura dedicata.

    I lavoratori dello spettacolo hanno una disoccupazione specifica?

    Sì: esiste un’indennità di disoccupazione dedicata per i lavoratori iscritti al FPLS, distinta dalla NASpI, con requisiti di giornate lavorate nell’anno solare precedente.

    Come si accumula la pensione in modo discontinuo?

    Ogni anno in cui si supera la soglia minima di giornate lavorate viene considerato utile ai fini pensionistici. Gli anni «vuoti» o sotto soglia non si cumulano per la pensione ma i contributi restano nel fondo.

    Il tecnico del suono freelance è iscritto al FPLS?

    Sì, se lavora nel settore spettacolo/audiovisivo: il D.Lgs. 182/1997 elenca tutte le categorie obbligate all’iscrizione al FPLS, che include tecnici e amministrativi dello spettacolo.

    Come si verifica la propria posizione previdenziale al FPLS?

    Attraverso il sito INPS (MyINPS, area riservata) o lo sportello INPS dedicato ai lavoratori dello spettacolo, verificando l’estratto conto contributivo del Fondo ex-ENPALS.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Rider e lavoro tramite piattaforma digitale: tutele e qualificazione

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il D.Lgs. 81/2015, come modificato dalla L. 128/2019, riconosce tutele minime inderogabili ai rider e ai lavoratori delle piattaforme digitali: compenso minimo orario, assicurazione INAIL, copertura previdenziale e divieto di esclusione unilaterale dall’algoritmo. Se il rapporto è etero-organizzato, si applicano le tutele del lavoro subordinato.

    Riferimento normativo

    Artt. 47-bis ss. D.Lgs. 81/2015; L. 128/2019

    Tabella riepilogativa

    Tutele per i lavoratori di piattaforma (D.Lgs. 81/2015, artt. 47-bis ss.)
    Tutela Contenuto
    Compenso minimo Non inferiore ai minimi del CCNL di categoria o, in assenza, del settore merceologico
    Assicurazione INAIL Obbligatoria a carico della piattaforma
    Previdenza Contribuzione INPS alla Gestione Separata
    Protezione algoritmica Divieto di esclusione basata solo su rifiuto di singole consegne
    Informazione Diritto a conoscere i parametri algoritmici che incidono sul lavoro
    Tutela anti-discriminazione Applicazione del Codice delle Pari Opportunità

    La qualificazione del rapporto: autonomo o subordinato?

    Il rider che lavora tramite piattaforma può essere inquadrato come lavoratore autonomo (semplice prestatore occasionale), come collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) o, se il rapporto presenta i caratteri dell’etero-organizzazione previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (orari, turni e modalità imposti dalla piattaforma), si applicano tutte le tutele del lavoro subordinato, comprese quelle in materia di recesso.

    Le tutele minime della L. 128/2019

    Indipendentemente dalla qualificazione, gli artt. 47-bis ss. del D.Lgs. 81/2015 (introdotti dalla L. 128/2019) garantiscono ai rider un compenso orario minimo non inferiore ai minimi contrattuali di settore, l’obbligo di assicurazione INAIL e di contribuzione INPS. Vietano inoltre alla piattaforma di escludere il lavoratore dalla rete per il semplice rifiuto di singole consegne. I rider hanno diritto a ricevere informazioni sui criteri algoritmici che determinano le loro opportunità di lavoro.

    Riqualificazione e contenzioso

    La giurisprudenza ha riqualificato diversi rapporti di rider come lavoro subordinato di fatto, riconoscendo diritti a TFR, ferie, malattia e indennità di disoccupazione. I fattori determinanti sono la rigidità degli orari imposti, il controllo algoritmico delle performance, l’obbligo di divisa e strumenti forniti dalla piattaforma. Il lavoratore che ritenga il proprio rapporto mal qualificato può adire il Tribunale del Lavoro per la riqualificazione.

    Casi pratici

    Tizio – rider a chiamata con orari liberi

    Tizio consegna per una piattaforma scegliendo liberamente quando lavorare. Il rapporto è qualificato come co.co.co.: ha diritto alle tutele minime (INAIL, contributi, compenso minimo) ma non alle tutele tipiche del lavoro subordinato.

    Caia – rider con turni imposti dalla piattaforma

    Caia deve rispettare turni fissi definiti dalla piattaforma, riceve istruzioni operative continue e usa mezzi forniti dall’azienda: il rapporto presenta caratteri di etero-organizzazione. Il Tribunale del Lavoro riconosce le tutele del lavoro subordinato: TFR, ferie, malattia e divieto di licenziamento senza causale.

    Sempronio – escluso dall'algoritmo dopo aver rifiutato consegne

    Sempronio è stato progressivamente escluso dalle consegne dalla piattaforma perché aveva rifiutato alcune slot. La L. 128/2019 vieta tale condotta: Sempronio può rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro o al giudice per tutela contro la discriminazione algoritmica.

    Domande frequenti

    I rider hanno diritto al compenso minimo?

    Sì: la L. 128/2019 garantisce un compenso orario non inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto.

    Chi paga i contributi INPS del rider?

    Nel caso di co.co.co., i contributi alla Gestione Separata INPS sono versati in parte dal committente (la piattaforma) e in parte dal lavoratore; nel caso di subordinazione, sono interamente a carico del datore.

    Cosa si intende per etero-organizzazione?

    È la situazione in cui il committente determina in modo significativo tempi, luoghi e modalità della prestazione: in questo caso l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 estende al lavoratore le tutele del lavoro subordinato.

    La piattaforma può disattivare l'account del rider liberamente?

    No se la disattivazione è basata sul rifiuto di singole consegne: la L. 128/2019 lo vieta. Per altri motivi, la piattaforma deve rispettare i criteri di trasparenza e, in caso di subordinazione, le regole sul licenziamento.

    Il rider ha diritto alla NASpI?

    Se qualificato come co.co.co. con contribuzione alla Gestione Separata, ha diritto alla DIS-COLL (indennità per i collaboratori). Se riqualificato come dipendente, matura la NASpI ordinaria.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavoro sportivo: la riforma D.Lgs. 36/2021 in vigore dal 2023

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, ha ridefinito il lavoro sportivo: atleti, allenatori, istruttori e direttori sportivi possono essere lavoratori subordinati, co.co.co. o autonomi. I compensi fino a una soglia annua rientrano in una franchigia contributiva. Il dilettantismo puro è limitato all’attività volontaristica senza compenso.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 36/2021 (riforma sport); circolari INPS 2023

    Tabella riepilogativa

    Forme di lavoro sportivo dopo la riforma 2023
    Qualifica Tipologia contrattuale possibile Note principali
    Atleta professionista Lavoro subordinato sportivo CCNL federale; tutele full Labour
    Atleta dilettante retribuito Co.co.co. / autonomo Franchigia contributiva fino alla soglia di legge
    Allenatore / istruttore Subordinato, co.co.co. o autonomo Iscrizione al registro CONI/FSN richiesta
    Direttore tecnico / sportivo Subordinato o co.co.co. Come sopra
    Volontario sportivo Non è un rapporto di lavoro Solo rimborso spese documentate

    Chi è «lavoratore sportivo» dopo la riforma

    Il D.Lgs. 36/2021 definisce lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo in modo continuativo, nell’ambito delle organizzazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Chi svolge attività sportiva senza corrispettivo (o solo con rimborso spese documentato nei limiti di legge) rimane volontario sportivo e non instaura un rapporto di lavoro.

    Inquadramento contrattuale e franchigia contributiva

    Il lavoro sportivo può essere svolto come lavoro subordinato (con le tutele piene del diritto del lavoro), come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o come lavoro autonomo. Per i lavoratori sportivi con co.co.co. nelle ASD e SSD è prevista una franchigia contributiva: i compensi entro la soglia annuale stabilita dalla legge non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Al superamento della soglia si applica la contribuzione ordinaria sulla parte eccedente.

    Obblighi di registrazione e adempimenti

    Le società e associazioni sportive devono registrare i contratti di lavoro sportivo sul portale del Registro Nazionale delle Attività Sportive (CONI/Sport e Salute). I lavoratori sportivi subordinati devono essere iscritti all’INPS con la specifica gestione; i co.co.co. con compensi sopra franchigia devono anch’essi essere comunicati all’INPS. L’INAIL copre gli infortuni sportivi.

    Casi pratici

    Tizio – istruttore di nuoto in ASD con co.co.co.

    Tizio insegna nuoto in una ASD per 15 ore settimanali e riceve un compenso mensile. Dopo la riforma è qualificato lavoratore sportivo: il contratto è co.co.co., registrato sul portale sportivo. Se il compenso annuo non supera la franchigia non sono dovuti contributi; oltre soglia si versa contribuzione sulla parte eccedente.

    Caia – calciatrice professionista

    Caia è calciatrice in una società di Serie A femminile: ha un contratto di lavoro subordinato sportivo regolato dal CCNL della FIGC. Ha diritto a TFR, ferie, malattia e maternità come qualsiasi lavoratrice dipendente, oltre alle tutele specifiche del settore.

    Sempronio – volontario sportivo che riceve un compenso fisso

    Sempronio aiuta l’associazione come «volontario» ma riceve 800 € al mese fissi. Dopo la riforma, questa situazione configura un rapporto di lavoro sportivo (co.co.co.) che deve essere registrato e regolarizzato, pena le sanzioni previste per lavoro irregolare nello sport.

    Domande frequenti

    Dal quando è in vigore la riforma del lavoro sportivo?

    Dal 1° luglio 2023, data di piena entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e dei decreti correttivi collegati.

    Il volontario sportivo può ricevere rimborsi?

    Sì, ma solo rimborsi di spese documentate e nei limiti di legge. Un compenso fisso mensile trasforma il rapporto in lavoro sportivo, con i relativi obblighi.

    Come funziona la franchigia contributiva?

    I compensi co.co.co. del lavoratore sportivo non professionista entro la soglia annuale prevista dalla legge sono esenti da contribuzione. Sulla parte che supera la soglia si versano i contributi nella misura ordinaria.

    L'allenatore amatoriale ha obblighi previdenziali?

    Se riceve un compenso (anche modesto) e supera la soglia di franchigia, sì: deve essere regolarizzato con co.co.co. sportivo e la società deve versare i contributi INPS sulla parte eccedente la franchigia.

    Quali sanzioni per chi non registra il contratto sportivo?

    Sanzioni amministrative analoghe a quelle per il lavoro irregolare ordinario, oltre all’obbligo di regolarizzare il rapporto e versare i contributi omessi.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.